Comparto:
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
08/06/2000 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL comparto
Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa
1998/2001 e parte economica 1998/1999 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Parte normativa quadriennio 1998 -
2001 e parte economica biennio 1998 - 1999
A seguito del parere favorevole espresso
in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo
relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei
Conti, in data 24 maggio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati
per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno
8 giugno 2000
alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro
tra :
l'ARAN :
nella persona del Presidente – Prof. Carlo
Dell'Aringa
...Firmato.....
e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni
sindacali |
ANAAO/ASSOMED
.....Firmato......... |
COSMED ......Firmato....... |
CIMO–ASMD.....Firmato.......... |
|
UMSPED
(AAROI – AIPAC - SNR)......Firmato...... |
|
CIVEMP (SIVEMP - SIMET)....Firmato......... |
|
FED. CISL MEDICI -
COSIME.......Firmato........ |
CISL.....Firmato........ |
FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
SEDI, FEMEPA, ANMDO).....Firmato.......
|
|
ANPO.......Firmato......... |
|
CGIL
MEDICI........Firmato......... |
CGIL.......Firmato........ |
FED. UIL FNAM, FIALS –
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP........Firmato......... |
UIL........Firmato....... |
Al termine della riunione, le parti, dopo
aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito
elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro relativo alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. per il
quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
Quadriennio normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-1999
Art. 28, comma 4 :
il riferimento corretto è all'art.
27, comma 7 e non comma 6;
Art. 30, comma 4 :
il riferimento esatto è alla clausola "di
cui all'art. 38, comma 5 secondo periodo e successivi",
anziché secondo periodo;
Art. 37:
precisato meglio che l'importo è
comprensivo della tredicesima mensilità;
Art. 38, comma 1, lett. a):
il riferimento è all'art.
36, comma 4;
Art. 38, comma 3:
aggiungere dopo "1996"
", fatta salva l'applicazione dell'art.
34.";
Art. 39, comma 8 ultima riga:
ai sensi
degli artt. 28 e 29;
Art. 47, comma 3 :
sostituire artt. 30 e 44 con "di
cui agli artt. 44, commi 5 e 6 e 45";
Tabelle n. 3 e n. 4 :
stipendio medici a tempo definito
L. 33.028.000
e non 33.000.000 (cfr. art. 3 CCNL
5.12.1996 II biennio economico 1996-1997)
Dichiarazione congiunta n. 4:
il riferimento è all'art. 25,
comma 3, anziché u.c.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
Parte normativa quadriennio 1998-2001
e parte economica biennio 1998-1999
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
- Campo di applicazione
Art. 2
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II:
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I:
Metodologie di relazioni
Art. 3
- Obiettivi e strumenti
Art. 4 -
Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5
- Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6
- Informazione, concertazione,
consultazione e Commissioni paritetiche
Art. 7 -
Coordinamento regionale
Art. 8 -
Comitati per le pari opportunità
CAPO II:
I soggetti sindacali e titolarità delle
prerogative
Art. 9 -
Soggetti sindacali
Art. 10
- Composizione delle delegazioni
CAPO III:
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 -
Clausole di raffreddamento
Art. 12
- Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
TITOLO III:
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I:
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13
- Il contratto individuale di lavoro dei
dirigenti
Art. 14
- Periodo di prova
CAPO II:
Struttura del rapporto
Art. 15 -
Caratteristiche del rapporto di lavoro
Art. 16
- Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 17
- Orario di lavoro dei dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa
CAPO III:
Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 18 -
Sostituzioni
Art. 19 –
Aspettativa
CAPO IV:
Mobilità
Art. 20
- Mobilità volontaria
Art. 21
- Comando
CAPO V:
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 22 -
Risoluzione consensuale
Art.
23
- Comitato dei Garanti
CAPO VI:
Istituti di peculiare interesse
Art. 24
- Coperture assicurative
Art. 25 -
Patrocinio legale
TITOLO IV:
INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI
CAPO I:
Incarichi dirigenziali
Art. 26 -
Graduazione delle funzioni
Art. 27 -
Tipologie di incarico
Art. 28
- Affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali. Criteri e procedure.
Art. 29
- Affidamento e revoca degli incarichi di
direzione di struttura complessa
Art. 30 -
Norma transitoria
CAPO II:
Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 31 -
Verifica dei risultati e delle attività
dei dirigenti
Art. 32 -
La valutazione dei dirigenti
Art. 33 -
Effetti della valutazione
Art. 34 -
Effetti della valutazione negativa
PARTE SECONDA
TITOLO I:
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I:
Struttura della retribuzione
Art. 35 -
Struttura della retribuzione dei dirigenti
CAPO II:
Trattamento economico dei dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo
Art.
36 -
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare
Art. 37 -
Indennità Integrativa Speciale ed
Indennità di specificità medico-veterinaria
Art. 38 -
Norma transitoria per i dirigenti già di
II livello
Art. 39 -
La retribuzione di posizione
Art. 40-
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 41 -
Equiparazione
Art. 42
- Indennità di esclusività del rapporto di
lavoro
CAPO III :
Trattamento economico dei rapporti di
lavoro ad esaurimento
Art. 43 -
Incrementi e stipendi tabellari dei medici
a tempo definito e dei veterinari esercitanti la libera professione
extramuraria
Art. 44 -
Soppressione dei rapporti di lavoro a
tempo definito ed altri rapporti
CAPO IV:
Incarichi e trattamento economico dei
dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 45
- Incarichi
Art. 46
- Trattamento economico fondamentale
Art. 47 -
Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 48 -
Trattamento economico dei dirigenti in
caso di revoca dell'opzione per l'attività libero professionale
extramuraria
CAPO V
Art. 49
– Effetti dei benefici economici
TITOLO II :
IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I:
I fondi aziendali
Art. 50
- Fondo per: indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
Art.
51 -
Fondo
del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro
Art.
52
- Fondo della retribuzione di risultato e
premio per la qualità della prestazione individuale
Art. 53 -
Finanziamento dei fondi per incremento
delle dotazioni organiche o dei servizi
PARTE TERZA
TITOLO I
CAPO I:
La libera professione intramuraria dei
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 54
- Attività libero professionale
intramuraria dei dirigenti medici
Art. 55 -
Tipologie di attività libero professionali
Art. 56
- Disciplina transitoria
Art. 57 -
Criteri generali per la formazione delle
tariffe e per l'attribuzione dei proventi
Art.
58 -
Altre attività a pagamento
Art.
59 -
Attività professionale dei dirigenti dei
dipartimenti di prevenzione
Art. 60 -
Attività non rientranti
nella libera professione intramuraria
Art. 61 -
Norma di rinvio
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
- Disposizioni particolari
Art. 63
- Norme di rinvio
Art. 64
- Norma programmatica
Art. 65 -
Disapplicazioni e sostituzioni
- Tabelle ed allegati
- Dichiarazioni congiunte ed a verbale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
QUADRIENNIO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
Parte normativa quadriennio 1998-2001
e parte economica biennio 1998-1999
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e
veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui
all'art. 2, comma 1 punto IV, dell'Accordo quadro per la definizione
delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto
collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo dei
dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti
collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 62, comma 2.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro
a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli
istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali
ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la stesura del
presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far
riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del
ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione
"dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i
riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate
dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come
modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e
d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n.
502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs
29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale
testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n.
387.
Pertanto, la dizione "d.lgs n. 29 del
1993" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni.
L'atto aziendale di cui all'art. 3 bis del dlgs 229/1999 è riportato
come "atto aziendale".
6. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità
sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6, commi 1 e
2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione,
sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente
contratto come
"aziende".
7. Nel testo del presente contratto con il
termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle
direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto,
Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o
regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità
operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate
dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione.
Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa rinvio
all'art. 27.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5
dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni
apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico
1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4
marzo , del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati
contratti non disapplicate né modificate dal presente, l'eventuale
riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I
livello va inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27
lett. b), c) e d).
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è
valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito
del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29
del 1993, è comunicata da parte dell'A.RA.N. con idonea pubblicità di
carattere generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione
agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze
contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo
le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993
e le procedure degli artt. 51 e 52 del
d.lgs n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma
precedente.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle
aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo
coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti
con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la
necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola
nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a
livello nazionale ;
b) contrattazione collettiva
integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con
le modalità indicate dal presente contratto ;
c) concertazione, consultazione ed
informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della
partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di
Commissioni Paritetiche ;
d) interpretazione autentica dei
contratti collettivi.
ART. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il
contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui
agli artt. 50, 51 e 52.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai
sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi
all'area dirigenziale;
B) criteri generali per :
1) la definizione della percentuale
di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da destinare alla
realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle
articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/1992, dalle leggi
regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti.
Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli
obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati
totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni
caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le
modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5.12.1996;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge
449/1997 ;
3) la distribuzione tra i fondi delle
risorse aggiuntive assegnate ai sensi degli artt. 50 e 52;
4) le modalità di attribuzione ai
dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art.27,
comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli
incarichi conferiti ;
5) lo spostamento di risorse tra i
fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché
la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di
organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti
dalla programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione
manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in relazione
all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. Del dlgs 502/1992;
D) pari opportunità, con le procedure
indicate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991,
n. 125 ;
E) criteri generali sui tempi e modalità
di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con
riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti
dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto ;
F) implicazioni derivanti dagli effetti
delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione
dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità
dei dirigenti ;
G) criteri generali per la definizione
dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 per la disciplina e
l'organizzazione dell'attività libero professione intramuraria nonché
per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell'art. 11, sulle materie dalla
lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di
risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le
parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
4. I contratti collettivi integrativi non
possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel
presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
ART. 5
Tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo
del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi
hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per
loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a
fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle
risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con
cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale.
A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni
corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal
titolare del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo
delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino
alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a
trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione.
ART. 6
Informazione, concertazione,
consultazione e Commissioni paritetiche
1.
Gli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
- L'azienda - allo scopo di rendere
trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli
delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i
soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la
gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi
previsti dal presente contratto.
- Nelle materie per le quali il
presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il
contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'
informazione dovrà essere preventiva o successiva.
- Ai fini di una più compiuta
informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza
almeno annuale ed , in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi
di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
- I soggetti di cui alla lett. A),
ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta,
la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca
degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai
fini della retribuzione di posizione;
- gli effetti di ricaduta dei sistemi
di valutazione dell'attività dei dirigenti sul trattamento
economico;
- articolazione dell'orario e dei
piani per assicurare le emergenze ;
- condizioni, requisiti e limiti per
il ricorso alla risoluzione consensuale.
- La concertazione si svolge in
appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di
ricezione della richiesta e
si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della
relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto
della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilità.
C) Consultazione
1. La consultazione dei soggetti di cui
alla lett. A), prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente, su:
a)organizzazione e disciplina di
strutture ed uffici,
ivi compresa quella dipartimentale e
distrettuale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una
migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è
prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione
del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende
ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie
nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di
formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità di cui all'art. 8, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei
citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica
e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita
una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei
Direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti
secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due
volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in
materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi
finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché
gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le
politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della
mobilità.
4. É costituita una Conferenza nazionale
con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti
Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto,
nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo
agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione
e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Art. 7
Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale,
il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli
definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del
presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le
medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati
dal presente contratto al fine
di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli
sottoindicati:
a) formazione manageriale e
formazione continua, comprendente l' aggiornamento professionale e la
formazione permanente;
b) verifica dell' entità dei
finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni
di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di
atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del
dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore
della spesa regionale;
c) perequazione dei fondi delle aziende
ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 41, relativo
all'equiparazione del ex IX livello al X livello non qualificato del
DPR 384/1990;
d) perequazione dei fondi delle aziende
ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 42, relativo
alla corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto;
2. In attesa della perequazione di cui
alle lettere c) e d) le aziende garantiscono l'erogazione di quanto
previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per
l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN
per il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo delle risorse
finalizzate agli istituti richiamati.
Art. 8
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità,
istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle
materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a
fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui
all'art. 4, comma 2 punto D);
c) promozione di iniziative volte ad
attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro
della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi
della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un
rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un componente designato
da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda. Il presidente del
Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate,
sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono
previste misure per favorire effettive condizioni di parità dei
dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto
anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione
manageriale;
- processi di mobilità;
- flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l'operatività
dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I
Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in particolare,
informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza
nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi
formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità
rimangono in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÁ
DELLE PREROGATIVE
ART. 9
Soggetti sindacali
1. In attesa che la rappresentanza
sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in
coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi,
i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19
legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti
collettivi nazionali,
2. Per effetto del comma 1, il complessivo
monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente
stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle
altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità
stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati
dirigenti sindacali :
- componenti delle RSA costituite
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
19 della legge 300/970;
- componenti delle organizzazioni
sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione
collettiva integrativa ;
3. Ai dirigenti sindacali componenti
degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o
aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al
comma 2 competono i soli permessi di cui all'art. 11 del citato CCNQ del
7 agosto 1998.
4. In attesa degli accordi del comma 1, la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei
permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base
del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per
il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
5. Per la titolarità delle altre
prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ
del 7.8.1998.
ART. 10
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte
pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di
rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli
uffici interessati appositamente individuati dall'azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la
delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui all'art. 9, comma 1 ;
- dai componenti delle organizzazioni
sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL;
3. Il dirigente eletto o designato
quale componente nelle rappresentanze di cui all'art. 9 non può far
parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
ART. 11
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei
conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi,
entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti
non implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie
previste dall'art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il
periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel
quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto
delle previste relazioni sindacali.
ART. 12
Interpretazione autentica dei
contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi
carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni
dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle
previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
2. La medesima procedura può essere
attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a
richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
TITOLO III
Rapporto di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di Lavoro
ART. 13
Il contratto individuale di lavoro
dei dirigenti
1. L'assunzione dei dirigenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle
procedure concorsuali e selettive previste dai DD. PP.RR. 483 e 484 del
1997.
2. L'assunzione dei dirigenti con rapporto
di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l'espletamento delle
procedure selettive richiamate dall'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996
come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonchè quelle individuate
dall'art. 15 septies del dlgs. 502/1992.
3. l'assunzione, con la quale si
costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la
stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale che è regolato
da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto
richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro
(a tempo indeterminato o determinato);
b) data di inizio del rapporto di lavoro
e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area e disciplina di appartenenza;
d) incarico conferito e relativa
tipologia tra quelle indicate nell'art. 27, obiettivi generali da
conseguire, durata dell'incarico stesso che è sempre a termine,
modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti
deputati alle stesse;
e) il trattamento economico complessivo
corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito
dalle:
- voci del trattamento fondamentale di
cui all'art. 35 lett. A) ;
- voci del trattamento economico
accessorio di cui all'art. 35 lett. B) ove spettanti;
f) indennità di esclusività del rapporto
nella misura spettante;
g) periodo di prova ove previsto;
h) sede di destinazione;
5. Il contratto individuale specifica
che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per
i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure
concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il
presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal
rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L'azienda, prima di procedere
all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato
a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali di lavoro
stipulati dopo il 31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola
di esclusività del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione
impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto. A tal fine,
l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo
quanto previsto in tema di aspettativa dall'art.19, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.lgs.
n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e dall'art. 72 L. 448/1998.
Nell'ipotesi in cui l'azienda , nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999
abbia stipulato il contratto individuale senza l'inserimento della
predetta clausola, agli effetti dell'opzione si applica l'art. 15.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui
al comma 6, l'azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
9. Il contratto individuale deve essere
sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico
di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2,
anche se il dirigente è già in servizio presso l'azienda ovvero di
conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell'
art. 17 bis del dlgs 502/1992.
10. Il contratto individuale deve essere,
altresì, stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di
incarico di direttore di distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista
dall'art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo, del dlgs 502/1992, che
prefigura particolari modalità di conferimento dell' incarico.
11. Per i dirigenti neo assunti il
contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato con le
modalità del comma 12, per le ulteriori specificazioni concernenti
l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28.
12. Nel corso del rapporto di lavoro, la
modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto quanto
previsto al comma 9, è preventivamente comunicata al dirigente per il
relativo esplicito assenso .
13. Nella stipulazione dei contratti
individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei
CCNL o in contrasto con norme di legge.
ART. 14
Periodo di prova
1. L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996,
in relazione all'istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza
sanitaria è così sostituito:
"1. Sono soggetti al periodo di prova
i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che - già
dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto - a seguito
di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il
periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo
di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono,
altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti
la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del dlgs
502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto
periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso
di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla
legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del dlgs 29/1993.
In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia
derivante da causa di servizio si applica l'art. 25, comma 1 del CCNL 5
dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda
deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere
rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o
da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa
una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai
sensi dell'art. 19. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero
di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la
qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di
vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al periodo di prova
i dirigenti ai quali sia conferito l'incarico di direzione di struttura
complessa, ai sensi e con le procedure previste dall'art. 15 e segg. del
dlgs 502/1992. In tali casi può trovare applicazione, a richiesta,
quanto previsto dall'art. 19 comma 6."
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 15
Caratteristiche del rapporto di
lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è
esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all'art. 20 i
quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono
le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica
anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga
stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio
al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del
rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli
incarichi di direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche
nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell'entrata in vigore
del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria.
3. I dirigenti già in servizio alla data
del 31.12.1998 che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di
lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti
interessati sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine al
rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto
termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro
esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non
esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della libera professione
extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni
anno, con le modalità previste dall'art. 48.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo
comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle
proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza
professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del
comma 3 che abbiano mantenuto l'opzione per l'esercizio della libera
professione extramuraria comporta totale disponibilità nell'ambito
dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi
istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali
di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati
per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle
indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes
interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni
che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi
operative in cui le stesse devono essere effettuate.
ART.16
Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i dirigenti titolari di uno degli incarichi di cui all'
art. 27 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in
servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure
individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno
di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti
all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle
prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma
6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali
ai dirigenti di ciascuna unità
operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è
negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6
citato.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui
al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e
per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali,
correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget
negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi
correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure di cui al comma 7 dell'art. 65 del CCNL
5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro
previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario
settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche,
la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella
normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta
alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5
dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso
compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e
non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di
lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le
ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. La presenza del dirigente medico nei
servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del
territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al
comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i
giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una
funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di
guardia, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore
di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle
esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere
garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco
delle 24 ore.
6. La presenza del dirigente veterinario
nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore
diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari,
individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore
di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze
vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui
all'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve eventuali altre
necessità da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate
negli artt. 6, 7 del presente contratto e 20 comma 1 del CCNL 5 dicembre
1996.
7. I dirigenti con rapporto di lavoro non
esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
8. Tutti i dirigenti medici di cui al
comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la
presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
ART 17
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di
struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il
proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo
orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ,
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto
dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento
delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA
PRESTAZIONE
ART. 18
Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o malattia
o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è
affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con
cadenza annuale.
.
Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che,
pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo
l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma
1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente
della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato
all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa,
che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare
di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum
dei dirigenti interessati .
3. Le disposizioni del comma 2 si
applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano
articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo
livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura
semplice .
4. Nel caso che l'assenza sia determinata
dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la
sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad
espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17
bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino
a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti
indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una
aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore
generale ovvero di direttore sanitario e
di direttore dei servizi
sociali -
ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda,
ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e
della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale,
l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro
dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la
durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure
richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente
assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è
disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal
CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella
prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente
contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti
applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in
caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del
titolare prima del termine. Al rientro in servizio , il dirigente
sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla
verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente
articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono
nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.Al
dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo
non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la
sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale
periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e
per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione
delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o
di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La
presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione
anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi,
essere corrisposta anche per periodi frazionati .
8. Le aziende, ove non possano fare
ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare
la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con
corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del
presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l'art. 121 del DPR.
384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le procedure
di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa
consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2.
ART. 19
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono
essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un
periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al
comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze
per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996..
4. L'azienda, qualora durante il periodo
di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine
appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del
dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 4.
6. L'aspettativa è concessa per un periodo
massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la
stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e
segg. del dlgs 502/1992.
7. In deroga a quanto previsto dai comma 1
e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la
durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui
all'art. 18, commi 4 e 5.
8. E' disapplicato l'art. 28 del CCNL 5
dicembre 1996.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 20
Mobilità volontaria
1. La mobilità volontaria dei dirigenti
tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno
1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di
organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo
di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto
dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di
appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla
richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del
rapporto di lavoro . Il fascicolo personale segue il dirigente
trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 27, comma
1, lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di
attività, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle
valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti
amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l'art.
28, comma 5 .
4. La mobilità di cui al presente articolo
se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico.
L'azienda o l'ente di destinazione provvederanno all'affidamento al
dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti
dall'art. 27, comma 1 lett.b) e c), tenuto conto della clausola
precedente.
L'incarico di direzione di struttura
complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le procedure
dell'art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di
mobilità intercompartimentale dei dirigenti
da e verso le aziende e gli
enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni interessate abbiano
dato il proprio nulla osta.
6. E' confermata l'applicazione del comma
16 dell'art. 37 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. Sono disapplicati gli artt. 82, 83, 84,
85 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 39 del CCNL del 5 dicembre
1996.
ART. 21
Comando
1. Per comprovate esigenze di servizio la
mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l'istituto
del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione
ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano
dato il loro assenso.
2. Il comando è disposto per tempo
determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui
spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o
l'amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal
dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi
altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente
ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai
fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche
nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di
prova, purchè la conseguente esperienza professionale sia considerata
utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle modalità con
le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto
superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il
dirigente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo
determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed
internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio
assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni
e non può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma
restando l'anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli
effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato
dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per
l'acquisizione di tecniche particolari , al dirigente comandato sono
corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi , il
trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45,
commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
CAPO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22
Risoluzione consensuale
1. L'azienda o il dirigente possono
proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
2. La risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di
ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione
degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi
gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di
organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione
delle relative competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda,
disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali,
prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai
sensi dell'art. 6, lett. B).
4.
In applicazione dei commi
precedenti, l'azienda può erogare una indennità supplementare
nell'ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio.
La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive: dello stipendio tabellare, dell' indennità integrativa
speciale, dell' indennità di specificità medico – veterinaria
e di esclusività del rapporto
in godimento, degli assegni personali o dell'indennità di incarico di
struttura complessa ove spettanti nonchè della retribuzione di posizione
complessiva in atto.
ART. 23
Comitato dei Garanti
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente contratto, presso ciascuna Regione è istituito un Comitato
dei Garanti , composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere
preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti
dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti
dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente
contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilità
dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato.
2. Il presidente è nominato dalla Regione
tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza
professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione
e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli altri componenti sono nominati, uno
dalla Regione stessa sentito l'organismo di coordinamento dei direttori
generali delle aziende, l'altro esperto, designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci
giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria detto
componente è sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei dieci
giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti
devono avvenire entro un mese dall'entrata in vigore del presente
contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti .
5. Il recesso è adottato previo conforme
parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale
l'azienda può procedere al recesso.
6. Il comitato dei garanti dura in carica
tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in corso
all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese per il periodo
di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti,
decorso inutilmente il quale avvengono con le procedure dell'art. 36 e
seguenti del CCNL 5.12.1996.
CAPO VI
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
ART. 24
Coperture assicurative
1. Le aziende assumono tutte le
iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio
ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni
giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la
libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le
ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Al fine di pervenire ad una omogenea
quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del
SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai
rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme
consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di
provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi
quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo
le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.
3. Per il raggiungimento di tale scopo, la
Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi
di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli del
predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito
- come base - dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a
carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse
già destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro- capite
di L 50.000 mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla
commissione stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori
rischi non coperti dalla polizza generale.
4. La Commissione paritetica dovrà
ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto.
5. Le aziende stipulano apposita polizza
assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in
occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente
necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il
diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed
autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta
alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,
di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del
dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di
cui sia autorizzato il trasporto.
7. Le polizze di assicurazione relative ai
mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate
con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei
rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
8. I massimali delle polizze di cui al
comma 7 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti
danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
9. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo, sono detratti
–
sino alla concorrenza - dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2,
del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR 384/1990.
ART. 25
Patrocinio legale
1. L'azienda, nella tutela dei propri
diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile,
contabile o penale nei confronti del
dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed
all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa
fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione
all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare
un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda
o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico
dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento,
l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo
della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma
1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima
ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al
dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile
applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente,
eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a
lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR
270/1987.
TITOLO IV
Incarichi dirigenziali e valutazione
dei dirigenti
CAPO I
Incarichi dirigenziali
ART. 26
Graduazione delle funzioni
1. L'art. da 51 del CCNL 5 dicembre 1996
relativo alla graduazione delle funzioni ai fini della determinazione
della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari è
confermato salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti:
"4. La graduazione delle funzioni
dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico
del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria - è effettuata
dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo
e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di
lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o – per quelli già di I
livello - dalla originaria provenienza da posizioni
funzionali o economiche del
DPR 384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico
nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996,
determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente
cui l'incarico è conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta
a revisione periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6,
comma 1 lett. B)."
"6. La disciplina del conferimento degli
incarichi prevista dagli articoli seguenti del presente capo entra in
vigore con il contratto e presuppone, altresì, che le aziende ed enti,
qualora non ancora attivate, realizzino le seguenti innovazioni:
a) l'attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal dlgs. 29/1993;
b) la ridefinizione delle strutture
organizzative e delle funzioni dirigenziali ai sensi del dlgs.
229/1999;
c) l'applicazione del dlgs. 286/1999, ai
sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto stesso."
Art. 27
Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili
ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura
complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di
dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui
al dlgs 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura
semplice;
c) incarichi di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca,
ispettivi, di verifica e di controllo.
d) incarichi di natura professionale
conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. La definizione della tipologia degli
incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non
configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la
quale discende esclusivamente dall' assetto organizzativo aziendale e
dalla graduazione delle funzioni.
3. Per "struttura" si intende
l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto
di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità
di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino
all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'
art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente
atto aziendale - si considerano tutte le strutture già riservate in
azienda ai dirigenti di ex II livello.
5. Tra le strutture complesse per
Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall'azienda per
l'attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti
aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali,
transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle aziende,
svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le
risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni
attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture
complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture
individuate dall'azienda, ai sensi dell'art. 3 quater del dlgs 502/1992,
per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività
sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le
risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni
attribuite con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.
7. Per struttura semplice si intendono sia
le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza
dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia
di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta
specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura
connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che
producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite alla
disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si
intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di
assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee
che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella
disciplina di appartenenza.
10. Sino all'adozione dell'atto aziendale,
gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono,
nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 56, comma 1, fascia b) ed a
quelli di cui all' art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996.
11. Gli incarichi di direzione di
struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per
l'attività libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto
dall'art. 45.
12. Nell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena attuazione
al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed
i poteri di gestione ai sensi dell'art. 3 del dlgs 29/1993. A tali
strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio
dell'art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 65 del CCNL 5
dicembre 1996.
ART. 28
Affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali
Criteri e procedure
1. Ai dirigenti, all'atto della prima
assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con
precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi
del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono
progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica
di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992.
2.Gli incarichi del comma 1 sono conferiti
dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di
appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato
ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art.
13, comma 11.
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di
attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura
semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione,
di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono
conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi
dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di
appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli
incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei
limiti del numero stabilito nell'atto aziendale . Nell'attesa si
considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l'
azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7.
5. Limitatamente ai dirigenti assunti
prima dell'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il
conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3 comporta la
stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la
costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce
tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente
anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli
elementi del contratto si applica l'art. 13, comma 12.
6. Nel conferimento degli incarichi e per
il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende
tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio
tecnico di cui all'art. 32;
b) della natura e caratteristiche dei
programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di
appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle
capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che
all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in
altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso
istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto
agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi
dell'art. 32;
f) del criterio della rotazione ove
applicabile.
g) che data l'equivalenza delle mansioni
dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del
C.C.
7. In caso di più candidati
all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di
idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di
dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne
interessati.
8. Le aziende - nel rispetto dei principi
stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le
procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma
2.
9. Gli incarichi dei commi 1 e 3 sono
conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del
conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è
connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica
le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico viene
correlata al raggiungimento del predetto limite.
10. I dirigenti il cui incarico sia in
corso all'entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista
una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 15,
comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal
conferimento dell'incarico stesso.
11. La revoca dell'incarico affidato
avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della
sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 secondo le
procedure e con gli effetti ivi indicati.
ART. 29
Affidamento e revoca degli incarichi
di direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura
complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel
limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio.
2. Il contratto individuale disciplina la
durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali
da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli
obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 65,
comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a
sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo
più breve , secondo le procedure di verifica previste dall'art. 31. Nel
conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art.
28, comma 9 ultimo periodo.
4. Le aziende formulano, in via
preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca
degli incarichi di cui al comma
1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di
concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma
2. I criteri per il rinnovo previsti dall' art. 28, comma 6 sono
integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità
gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai
rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre
strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale
nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
5. L'accertamento dei risultati negativi
di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di
revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene
con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti
indicati nell'art. 34.
6. Gli incarichi interni di direttore di
dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis
del dlgs. 502/1992.
7. Gli incarichi interni di direttore di
distretto – ove di struttura complessa – sono conferiti sulla base dei
requisiti previsti dall'art. 3 sexies del dlgs 502/1992.
ART. 30
Norma transitoria
1. I dirigenti medici e veterinari di ex
II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il
passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma nel termine di cui
all'art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - entro
il 30 aprile 2000 - possono chiedere di essere sottoposti a verifica per
l'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
2. La verifica è disposta dall'azienda
entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla base dei criteri indicati
dagli artt. 28, comma 6 e 29, comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La
verifica è effettuata da parte della Commissione prevista dall'art. 15
ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui
al comma 1 - che conservano l'incarico di direzione di struttura
complessa in atto - è mantenuto il trattamento economico in godimento o
quello previsto, per lo stipendio tabellare e l'indennità di specificità
medica dall'art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in
vigore precedentemente.
4. In caso di verifica positiva i
dirigenti del comma 1 sono confermati nell'incarico per un ulteriore
periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui
all' art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano
le condizioni.
5. In caso di esito negativo della
verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001 , è conferito un
incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett.
c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di
dirigente. Il trattamento economico è quello previsto dall'art. 38,
commi 1 e 2, mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in
ragione dell'incarico conferito.
6. I dirigenti di cui al comma 1, a
rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti a
verifica sono confermati nell'incarico di direzione di struttura
complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al
termine del quale si applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II livello con
incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo
entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell'incarico sino
al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto
dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto
che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 50.
CAPO II
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
ART. 31
Verifica dei risultati e delle
attività dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica
dei dirigenti ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/1992 sono:
2. L'organismo di cui al comma 1,
lettera a) procede alla verifica:
a) delle attività professionali
svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti
indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti titolari di incarico di
direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza
dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova assunzione ai
fini del conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di
servizio.
3. L'organismo di cui al comma 1,
lettera b) procede alla verifica annuale:
a) dei risultati di gestione del
dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove
sia affidata la gestione di risorse;
b) dei risultati raggiunti da tutti i
dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli
obiettivi affidati, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato.
4. Le aziende, con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le
modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo
si articolano, con particolare riguardo ai soggetti che, in prima
istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti al fine di fornire
agli organismi di cui al comma 1. gli elementi necessari alla verifica
loro demandata.
5. L'organismo di cui al comma 1 lettera
b) opera sino alla eventuale applicazione da parte dell'azienda ,
dell'art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999 .
6. In prima applicazione il triennio per
le verifiche di cui al comma 2 lett. a) decorre dall'entrata in vigore
del dlgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli incarichi in scadenza prima
di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il primo quinquennio di
attività. Il triennio per le successive verifiche del dirigente scatta
dopo l'effettuazione dell'ultima.
1. La valutazione dei dirigenti - che è
diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale
ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi.
2. I risultati finali della valutazione
effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo
personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono
parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie
per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3 Le aziende adottano preventivamente i
criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività
professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei
meccanismi e sistemi di cui all'art. 31, comma 4. Tali criteri prima
della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti
di cui all'art. 10, comma 2.
4. Le procedure di valutazione del comma 3
devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri e dei
risultati;
b) informazione adeguata e
partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il
contraddittorio.
c) diretta conoscenza dell'attività del
valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la
proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato
a pronunciarsi;
5. L'oggetto della valutazione per
tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola
professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è
costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente
integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 3:
a) collaborazione interna ed il
livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione
dipartimentale;
b) livello di espletamento delle
funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto
specifico;
c) capacità dimostrata nel motivare,
guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima
organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti
contrattuali;
d) risultati delle procedure di
controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità
clinica delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle
certificazioni di qualità dei servizi ;
e) capacità dimostrata nel gestire e
promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i
conseguenti processi formativi e la selezione del personale
f) raggiungimento del minimo di credito
formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 non
appena operativo;
g) osservanza degli obiettivi
prestazionali assegnati;
h) rispetto del codice di comportamento
allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6. La valutazione annuale dei dirigenti
da parte nucleo di valutazione ha le finalità previste dall'art. 31,
comma 3, lettere a) e b) .
7. A titolo meramente indicativo la
valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o
semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione
del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente
assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto aziendale
nonché la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il
raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne
l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la
disponibilità correlati alla articolazione dell'orario di lavoro
rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
1. L'esito positivo della valutazione
triennale e quella al termine dell'incarico costituisce condizione, ai
sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. 502/1992, per la conferma od
il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o
gestionali .
2. L'esito positivo della valutazione dei
dirigenti neo assunti al termine del quinto anno può comportare
l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di
verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture
semplici.
3. L'esito positivo della verifica di cui
all'art. 31, comma 3 comporta l'attribuzione ai dirigenti della
retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui
all'art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche alla
formazione della valutazione del comma 1 .
ART. 34
Effetti della valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilità
dirigenziale a seguito dei processi di valutazione dell'art. 32, prima
della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un
contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del
dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilità
dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti
professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale,
comporta l'assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3,
devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal
dirigente nell'ambito aziendale;
b) all'entità degli scostamenti
rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di
valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati
negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può
determinare:
a) perdita della retribuzione di
risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e
l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1,
lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello in atto. Ai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca
del relativo incarico comporta l' attribuzione dell'indennità di
esclusività della fascia immediatamente inferiore ;
c) in caso di accertamento di
responsabilità particolarmente grave e reiterata, la revoca
dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di
uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di
valore economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa che, comunque, al termine del periodo
di incarico non superino positivamente la verifica per la conferma dello
stesso, fatto salvo
il caso di recesso dal rapporto di lavoro,
sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali
ricompresi nell'art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un
posto di dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di
valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato
non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, può determinare:
a) perdita , in tutto o in parte,
della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e
l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett.
c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997 ;
c) in caso di responsabilità grave e
reiterata, ulteriore applicazione del punto b).
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è
fatta salva la componente fissa della retribuzione di
posizione.
7. In presenza di valutazione negativa -
annuale, triennale ed al termine dell'incarico - definita in base ad
elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione
lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso dell'azienda previa
attuazione delle procedure previste dall'art. 23.
PARTE II
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
struttura della retribuzione
ART. 35
Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale,
confermata nella misura attualmente percepita;
3) retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
4) indennità di specificità medica;
5) retribuzione di posizione minima - di
parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al CCNL
del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997.
6) Assegno personale, ove spettante ai
sensi del presente contratto.
Ai dirigenti , ove spettante, è
corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della
legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO
1) retribuzione di posizione - parte
variabile - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella
citata al punto 5 lett. A), sulla base della graduazione delle
funzioni, ove spettante;
2) retribuzione di risultato, ai sensi
dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996 ;
3) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante.
4) specifico trattamento economico, ove
spettante quale assegno personale ai sensi dell'art. 38 commi 3 o 5;
5) indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 40;
2. I successivi Capi dal II al IV sono
distinti con riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei
dirigenti medici e veterinari - esclusivo o non ovvero ad esaurimento.
Il trattamento economico previsto dal Capo II è applicabile a tutti i
dirigenti che abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo
2000.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
ART. 36
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare
1. Dal 1 novembre 1998 al 31 maggio 1999,
gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari previsti per i
dirigenti medici e veterinari dagli artt. 43, 44 e 45, lettere A) e C)
del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il secondo biennio
economico 1996 – 1997, sono i seguenti:
- dirigenti di II
livello |
L. 92.000
|
- dirigenti di I
livello |
L. 73.000
|
2. Dal 1 giugno 1999
ai dirigenti del comma 1 è
corrisposto l'incremento mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe il
precedente:
- dirigenti di II
livello |
L. 172.000
|
- dirigenti di I
livello |
L. 136.000
|
3. Lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1 è così stabilito:
|
dal 1 novembre 1998
|
dal 1 giugno 1999
|
- dirigenti di II
livello |
L. 49.104.000
|
L. 50.064.000
|
- dirigenti di I
livello |
L. 36.876.000
|
L. 37.632.000
|
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.38
a decorrere dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del d.lgs.
229/1999, essendo la dirigenza medico veterinaria collocata in un ruolo
unico lo stipendio tabellare annuo lordo
per dodici mensilità per tutti
i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di struttura
complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente
alla entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, è fissato in L. 37.632.000.
5. Sono disapplicati gli artt. 43, 44 e 45
del CCNL 5 dicembre 1996, fatte salve le parti in cui siano previsti,
per effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali
pensionabili e non riassorbibili.
ART. 37
Indennità Integrativa Speciale ed
Indennità di specificità medico - veterinaria
1. L'indennità integrativa speciale per il
ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ivi compresi quelli dell'
art. 36 comma 4 è fissata in L. 13.883.000 annui lordi comprensivi della
tredicesima mensilità.
2. L'indennità di specificità medica ,
prevista dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio
economico, per i dirigenti del comma 1 è fissata nella misura di L.
15.000.000 - annui lordi. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta per
tredici mensilità.
3. Le disposizioni di cui al presente
articolo decorrono dal 1 agosto 1999.
ART. 38
Norma transitoria per i dirigenti già
di II livello
1. Per i dirigenti medici e veterinari di
ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in servizio al 31
luglio 1999 ovvero assunti anche successivamente come tali o come
responsabili di struttura complessa a seguito di avviso già pubblicato -
ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2
del d.lgs. 229/1999 - in Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1999
nonchè per i dirigenti di ex II livello che abbiano positivamente
superato la verifica di cui all'art. 30, il trattamento economico
stipendiale per dodici mensilità – dal 1 agosto 1999 - è cosi
articolato:
a) stipendio tabellare annuo lordo
nella misura stabilita dall'art.36 comma 4 di L. 37.632.000;
b) assegno personale annuo lordo
pensionabile e non riassorbibile di L. 13.263.000, pari alla
differenza tra gli stipendi tabellari indicati nei commi 3 – primo
alinea - e 4 dell'art. 36 e comprensivo della differenza tra il valore
dell'indennità integrativa dei dirigenti di ex II livello pari a L.
14.783.000 e quella fissata dall'art. 37. L' assegno è corrisposto per
tredici mensilità.
2. L'indennità di specificità medica
per i dirigenti di cui al comma 1 è confermata nel valore di L.
20.000.000 a titolo personale e non riassorbibile.
3. Ai dirigenti già di II livello assunti
con incarico quinquennale ai sensi del previgente art. 15 del dlgs
502/1992 ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene
confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico in atto
goduto con le medesime caratteristiche e natura previste dall' art. 58
del CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34.
4. Le garanzie dei commi 1 e 2 operano nei
confronti dei medesimi dirigenti anche nel caso di loro
assunzione - senza soluzione di continuità
- per conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in
altra azienda successivamente all'entrata in vigore del presente
contratto. In tal caso non viene corrisposta l'indennità di cui all'art.
40.
5. All'atto della cessazione dal servizio,
l'assegno di cui al comma 1 lettera b) e le voci del trattamento
economico dei commi 2 e 3 - nella misura intera in ragione d'anno -
confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le
risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall' 1 gennaio
1998. Le risorse già destinate allo specifico trattamento di cui al
comma 3, per i dirigenti di struttura complessa indicati nell'art. 30,
la cui domanda di opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora in
corso al 31 luglio 1999, al superamento della verifica, sono
finalizzate, nella misura minima lorda annua di L. 3.230.000,
all'incremento della retribuzione di posizione – parte variabile – con
decorrenza dalla data di superamento della verifica stessa, nei limiti
della disponibilità del fondo di cui all'art. 50. Qualora, invece,
l'azienda abbia attribuito ai dirigenti dell'art. 30 l'incarico
quinquennale dopo il 31 luglio 1999, corrispondendo lo specifico
trattamento economico, esso rimane consolidato nella retribuzione di
posizione – parte variabile - nella misura minima e, per la parte
eccedente, viene riassorbito con i successivi incrementi della stessa, a
condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di cui all'art.
30.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione
di struttura complessa assunti con avviso pubblicato in G.U. dopo
l'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, il trattamento economico viene
rideterminato ai sensi degli artt. 36, comma 4 e 37, senza assegni
personali e senza lo specifico trattamento economico di cui al comma 3
con l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 40.
7. L'art. 58 del CCNL del 5 dicembre 1996
è disapplicato.
ART. 39
La retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione è una
componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione
alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del CCNL
5 dicembre 1996 è collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi
dell'art. 27.
2. La retribuzione di posizione, è
composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici
mensilità.
3. La componente fissa della retribuzione
di posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta -
in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di
incarico ai sensi dell'art.
15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
4. La componente fissa della retribuzione
è mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34 operando gli effetti
della valutazione negativa solo sulla parte variabile .
5. In prima applicazione del CCNL del 5
dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore
economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione - parte
fissa e variabile - per il personale già in servizio all'entrata in
vigore del contratto medesimo - è stato indicato nella tabella all. 1
del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni
funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della retribuzione
di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è
modificabile , mentre l'incremento della componente variabile minima
contrattuale della medesima tabella - sulla base della graduazione delle
funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole aziende in
relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di conseguenza
la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio
che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si
colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce
economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il valore economico complessivo
dell'incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della
somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva
variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si
ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al
minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore
economico complessivo.
8. Nel caso di attribuzione di un incarico
diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione
aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente,
allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di
pari valore economico.
9. Nel conferimento dell'incarico di
direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non
configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto
aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione –
parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione
fra il 35 ed il 50% , calcolato sul valore massimo della fascia di
appartenenza come rideterminata dal comma 10.
10. I valori massimi delle fasce di cui
agli art. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996 sono così rideterminati:
Fascia a) dell'art. 56: L. 80.000.000
Fascia b) dell'art. 56: L. 70.000.000
Fascia a) dell'art. 57: L. 70.000.000
Fascia b) dell'art. 57: L. 45.000.000
11 . Per i dirigenti di nuova assunzione,
ai quali le aziende non abbiano ancora conferito un incarico diverso, la
retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde - per il
biennio 1998 - 1999 - ai seguenti valori, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997 :
componente fissa: L. 2.000.000
componente variabile: L. 371.000
12. Alla corresponsione della retribuzione
di posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione
del presente articolo si provvede con il fondo di cui all' art. 50.
Alla maggiorazione di cui al
comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.
ART. 40
Indennità per incarico di direzione
di struttura complessa
1. Ai dirigenti di cui all'art. 36 comma
4, assunti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla
retribuzione di posizione - compete, a decorrere dal 1 agosto 1999,
un'indennità di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di
L. 18.263.000 per tredici mensilità .
2. L' indennità non è più corrisposta in
caso di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura
complessa.
3. All'applicazione del presente articolo
si provvede con le risorse del fondo indicato nell'art. 50. L'indennità,
all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo
dell'incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita al
fondo stesso , nella misura intera, in ragione d'anno.
ART. 41
Equiparazione
1. Le parti concordano sulla necessità di
procedere alla equiparazione della retribuzione minima contrattuale di
cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo
biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti di ex IX livello,
qualificato e non del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a
quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la
sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con
l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello
dirigenziale dall'art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992.
2. Tale equiparazione, iniziata con il
CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto riguarda lo
stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine per
la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto
che le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio
economico 2000 – 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo
contratto, prevedendo sin d'ora che per un corretto finanziamento dei
fondi di ciascuna azienda si provvederà, con le procedure dell'art. 7
lett. c) alla loro perequazione a livello regionale.
3. Le parti concordano, altresì, di
rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del
trattamento economico dei dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi ,
al termine del quinquennio di cui all'art. 28
ART. 42
Indennità di esclusività del rapporto
di lavoro
1. Nel quadro del riordino del Servizio
Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di promuovere il
miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al
conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la
razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle
disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e
disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000
–2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di
una indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e
veterinari. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si
procederà secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la
disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento
economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell' attuale
quadro normativo del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto
che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare
l'esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il
contratto – per la presente parte – sarà immediatamente disdettato e le
parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto
entro 30 giorni. Resta fermo , in ogni caso , il mantenimento
dell'indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso
assetto normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusività del
rapporto di lavoro.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI
LAVORO AD ESAURIMENTO
ART. 43
Incrementi e stipendi tabellari dei
medici a tempo definito e dei veterinari
esercitanti la libera professione
extramuraria
1. Gli incrementi mensili lordi degli
stipendi tabellari, previsti per i dirigenti medici e veterinari
indicati dagli artt. 43, 44 e 45, lettere B) e D) del CCNL 5 dicembre
1996, come rideterminati per il secondo biennio economico 1996 – 1997
sono i seguenti:
A)
Dal 1 novembre 1998
:
a) Medici già a tempo definito
dirigenti di II livello L. 69.000
dirigenti di I livello L. 52.000
b) Veterinari di cui alla lettera D)
degli artt. 43,44, e 45 del CCNL 5 dicembre 1996
dirigenti di II livello L. 86.000
dirigenti di I livello L. 67.000
B)
Dal 1 giugno 1999
,con il riassorbimento del precedente incremento, gli incrementi
tabellari sono i seguenti :
a) Medici già a tempo definito
dirigenti di II livello L. 129.000
dirigenti di I livello L. 97.000
b) Veterinari di cui alla lettera D)
degli artt. 43,44, e 45 del CCNL 5 dicembre 1996
dirigenti di II livello L. 160.000
dirigenti di I livello L. 124.000
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per
dodici mensilità, dei dirigenti medici di cui al comma 1 lett. A e B,
punto a), alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:
|
1 novembre 1998
|
1 giugno 1999
|
Dirigenti già di II
livello: |
L.33.828.000
|
L. 34.548.000
|
Dirigenti già di I
livello: |
L. 23.111.000
|
L. 23.651.000
|
Per i dirigenti medici di II livello in
servizio al 31 luglio 1999, il trattamento economico stipendiale per
dodici mensilità dal 1 agosto 1999 è cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo nella
misura di L. 23.651.000 già previsto per i dirigenti di I livello;
b) assegno personale pensionabile e non
riassorbibile annuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 L.
11.582.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari
individuati nel presente comma e le misure delle indennità integrative
spettanti.
3. Lo stipendio tabellare annuo lordo,
per dodici mensilità, dei dirigenti veterinari di cui al comma 1 lett. A
e B, punto b), alle cadenze sottoindicate, è così stabilito:
|
1 novembre 1998
|
1 giugno 1999
|
Dirigenti già di II
livello: |
L. 44.776.000
|
L. 45. 664.000
|
Dirigenti già di I
livello: |
L. 32.325.000
|
L. 33.009.000
|
Per i dirigenti veterinari di ex II
livello in servizio al 31 luglio 1999 il trattamento economico
stipendiale per dodici mensilità – dal 1 agosto 1999 - è cosi
articolato:
a) stipendio tabellare annuo nella
misura stabilita dal presente comma per i dirigenti già di I livello
di L. 33.009 .000;
b) assegno personale pensionabile e non
riassorbibile annuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, di L.
13.485.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari
individuati nel presente comma e le misure delle indennità integrative
spettanti.
4. All'atto della cessazione dal
servizio, gli assegni personali di cui alle lettere b) dei commi 2 e 3 -
nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art.
50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per
posti resisi vacanti dall' 1 gennaio 1998.
5. Il trattamento economico
omnicomprensivo di L. 10.800.000 previsto per gli ex medici condotti ed
equiparati che non abbiano effettuato l'opzione indicata nell'art. 133
del DPR 384/1990, è rideterminato in L. 11. 156.000.
6. I dirigenti di cui al presente articolo
mantengono l'indennità integrativa speciale in godimento.
7. Sono disapplicati gli artt. 43, 44 e 45
del CCNL 5 dicembre 1996 fatte salve le parti in cui siano previsti, per
effetto del primo inquadramento dei dirigenti, assegni personali
pensionabili e non riassorbibili.
ART. 44
Soppressione dei rapporti di lavoro a
tempo definito ed altri rapporti
1. I rapporti di lavoro a tempo definito
ed altri similari dei dirigenti medici già di I e II livello sono
soppressi con le modalità di realizzazione di cui ai seguenti commi
anche per dare completa attuazione agli artt. 42 e 72 del CCNL del 5
dicembre 1996 circa la riconduzione di tali dirigenti medici ad un
rapporto di lavoro unico anche per quanto attiene l'orario secondo le
disposizioni degli artt. 16 e 17.
2. Il passaggio al rapporto unico - per i
dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - è portato a termine entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli
stessi:
a) il trattamento economico tabellare
previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4;
b) l'indennità integrativa e quella di
specificità medico - veterinaria nella misura prevista dall'art. 37;
c) ai dirigenti già di II livello ai
quali sia mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa a
seguito della verifica di cui all'art. 30 l'indennità di incarico
prevista dall'art. 40. che assorbe l'assegno personale dell'art. 43,
comma 2. Per coloro che avevano optato per il rapporto quinquennale è
mantenuto lo specifico trattamento in godimento.
d) l'indennità di esclusività di
rapporto nella misura spettante;
e) la retribuzione di posizione definita
aziendalmente in relazione all'incarico affidato, nel rispetto
dell'art. 39;
f) la retribuzione di risultato, ove
spettante.
Per i dirigenti già di II livello a
tempo definito che non avessero optato per l'incarico quinquennale entro
il 31 luglio 1999, si applica anche l'art. 30.
3. Il comma 2 si applica anche ai
dirigenti veterinari già di I e II , di cui all'art. 43, comma 1 lett.
A) punto b), i quali abbiano optato per l'esclusività di rapporto. In
tal caso l'indennità prevista al punto c) del comma 2 per i dirigenti
già di II livello che abbiano mantenuto l'incarico di direzione di
struttura complessa ai sensi dell'art. 30 assorbe l'assegno personale di
cui all'art. 43, comma, 3.
4. Il comma 2 trova applicazione anche nei
confronti degli ex medici condotti ed equiparati di cui all'art. 70,
comma 5 del CCNL 5 dicembre 1996 che alla data prevista del 14 marzo
2000, abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
5. Per i dirigenti medici e veterinari dei
commi precedenti che non abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza
dall'opzione - anche successivamente - con l'attribuzione del
trattamento economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera
c).
6. In ogni caso la trasformazione del
rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001
anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto esclusivo. In
tale caso a detti dirigenti è attribuito:
a) il trattamento economico tabellare
previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4;
b) l'indennità integrativa e quella di
specificità medico – veterinaria ove in godimento e nella misura
prevista dall'art. 37;
c) ai dirigenti medici e veterinari già
di II livello di cui all'art. 43, commi 2 e 3, l'assegno personale ivi
previsto alla lett. b) è riassorbito;
d) la retribuzione di posizione definita
con le regole di cui all'art. 39.
7. Le aziende fanno fronte ai maggiori
oneri derivanti dal presente articolo congelando - in misura
corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente
, tenuto conto - per i dirigenti medici - del maggior numero di ore di
lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario.
CAPO IV
INCARICHI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIRIGENTI
con rapporto di lavoro non esclusivo
ART. 45
Incarichi
1. Ai dirigenti medici e veterinari già di
I e II livello, che entro il termine del 14 marzo 2000 hanno optato per
il rapporto di lavoro non esclusivo, gli incarichi di direzione di
struttura semplice o complessa già conferiti, sono revocati con effetto
dal 15 marzo 2000.
2. Fermo rimanendo quanto disposto
dall'art. 30, i dirigenti di II livello con rapporto quinquennale che
non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono confermati negli
incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti sino al 30
giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà essere
conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lett. c),
corrispondente al valore economico della retribuzione di posizione come
rideterminata dall'art. 47.
3. In applicazione del comma 2 per tutti i
dirigenti già di II livello, l'opzione per il rapporto di lavoro non
esclusivo comporta l'indisponibilità di un posto di dirigente .
4. I dirigenti del comma 1 non possono
svolgere attività libero-professionale intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo
possono revocare l'opzione per
l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria entro il 31
dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
ART. 46
Trattamento economico fondamentale
1. Ai dirigenti di cui all'art. 36, comma
1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale
che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo spettano:
a) il trattamento economico tabellare
dell'art. 36, comma 4;
b) l'indennità integrativa prevista
dall' art. 37 ;
c) per i dirigenti medici e veterinari
già di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 38, comma 1 e
l'indennità di specificità medica del comma 2;
d) le altre voci previste dall' art. 35
lettera A) ove spettanti.
2. Ai dirigenti di cui all'art. 43
comma 1 che non siano passati al rapporto unico ai sensi dell'art. 44
competono:
a) il trattamento economico tabellare
previsto dall' art. 43 commi 2 e 3;
b) l' indennità integrativa in godimento
e quella di specificità medica prevista dalla tabella allegato 1 al
CCNL 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 per i
relativi rapporti di lavoro;
c) per i dirigenti medici e veterinari
già di II livello l'assegno personale previsto
dall'art. 43, commi 2 e 3;
d) le altre voci previste dall' art. 35
lettera A) ove spettanti.
3. All'atto della cessazione dal
servizio, gli assegni di cui ai commi 1 e 2 lettera c), nella misura
intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art 50. Tale
norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti
resisi vacanti dall' 1 gennaio 1998.
ART. 47
Retribuzione di posizione e di
risultato
1. La retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di
lavoro non esclusivo, è così costituita:
a) componente fissa come da tabella
all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997,
nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta
riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del dlgs
229/1999, decorre da tale ultima data;
b) parte variabile in godimento ridotta
del 50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati
nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo
contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre
1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 - eventualmente
ridefinita in azienda.
2. Per la componente fissa della
retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di
cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art. 39.
3. Ai dirigenti medici e veterinari già di
II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e
45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai
sensi dell'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la
retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett.
b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3
decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle riduzioni
previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità di
esclusività di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle
voci citate – art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari
importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art.
50 .
7.Le aziende provvederanno al recupero
delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non
esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli
incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico
trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione in non più
di sei soluzioni mensili.
ART. 48
Trattamento economico dei dirigenti
in caso di revoca dell'opzione
per l'attività libero professionale
extramuraria
1. Al dirigente che al 31 dicembre
dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio
dell'attività libero professionale extramuraria compete il trattamento
economico previsto dall' art. 44, comma 5, con decorrenza dal 1 gennaio
successivo.
2. La retribuzione di posizione è
ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al
dirigente con le procedure di cui all'art. 28, e per quello di direzione
di struttura complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997.
Nelle more rimane determinata nella misura in godimento.
3. Al dirigente è riconosciuta la
retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa è determinata
a consuntivo.
CAPO V
ART. 49
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione dei Capi dal II al IV del presente
contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità
alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano
alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e
variabile in godimento nonchè alle indennità di cui art. 37, agli
assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43,
commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale, ed infine dall' art. 40.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.
Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale – parte
fissa e variabile - indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5
dicembre 1996 - II biennio economico 1996-1997.
TITOLO II
IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
I FONDI AZIENDALI
ART. 50
Fondo per: indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione ,
specifico trattamento o indennità per
i dirigenti
con incarico di direzione di
struttura complessa
1. Per il finanziamento dell'indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti
medici e veterinari, dello specifico trattamento economico nei casi in
cui è mantenuto a titolo personale nonché l'indennità di incarico di
direzione di struttura complessa, è confermato il fondo previsto dall'
art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato
al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti
a tale scadenza.
2. Il fondo è, altresì, integrato con le
seguenti risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da
una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione
stabile della dotazione organica del personale, concordata in
contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali
prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da
una quota pari all' 1,6% del monte salari annuo della dirigenza medico
veterinaria calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997;
c) risorse derivanti dal fondo dell'art.
51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi – anche a parità di organico.
d) dagli assegni personali di cui agli
artt. 38, 43, commi 2 e 3;
3. Con le risorse del presente fondo,
opportunamente individuate, nel biennio successivo 2000 – 2001 sarà data
applicazione all' art. 41 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex
IX livello, qualificati e non, in servizio al 5 dicembre 1996 a quelli
di X livello non qualificato ed alla definizione della retribuzione
minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni.
4. Il fondo di cui al comma 1 deve essere
integralmente utilizzato. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo
risultassero ancora disponibili nel fondo sono temporaneamente
utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al
medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente
articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
5. L'art. 63, comma 2, lett. a), secondo
capoverso del CCNL 5 dicembre 1996 può ancora trovare applicazione con
le stesse modalità, esclusivamente nelle aziende che, nell'arco di
vigenza del citato contratto, non ne abbiano ancora utilizzato la
facoltà in tutto o in parte sino alla concorrenza massima.
6. E' confermato il fondo di cui all'art.
47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè il fondo previsto dall'art.
61 avente il medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai
dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie, il cui ammontare è
quello consolidato al 31 dicembre 1997. Esso è integrato con le modalità
previste dal comma 2 e dal comma 3, nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
7. Il fondo è ridotto degli importi di cui
all'art. 47, comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997"
effettuati nel presente contratto sono da intendersi al netto degli
oneri riflessi.
ART. 51
Fondo del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro
1. É confermato il fondo per la
corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni
lavorative, già previsto dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, il cui
ammontare è quello consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine dell'utilizzo del fondo sono,
altresì, confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari
condizioni di lavoro previste dall'art. 62 del citato CCNL 5 dicembre
1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennità, le modalità
della loro erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del
fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei
fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione.
3. E' confermata l'abrogazione
dell'istituto dello straordinario per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa in relazione all'art. 60, comma 3 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4. La contrattazione integrativa, in base
ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla
razionalizzazione dell'orario di lavoro, servizi di guardia e pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il
fondo di cui all'art. 50 ovvero destinare i relativi risparmi a
rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, fissato
nella quota minima di L 40.000. L'eventuale trasferimento di risorse nel
fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile.
5. E' abrogato l'art. 110, comma 6 ultimo
periodo del DPR 384/1990.
ART. 52
Fondo della retribuzione di risultato
e
premio per la qualità della
prestazione individuale
1. Le risorse finanziarie di cui al
presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente
retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata
anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di
particolare qualità della prestazione.
2. Al finanziamento della retribuzione di
cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli
articoli 63, 65 e 66 del CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei
seguenti fondi:
a) Fondi per la retribuzione di
risultato relativa ai livelli di produttività ed al miglioramento dei
servizi del personale medico e veterinario;
b) Fondo per i premi per la qualità
della prestazione individuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i
fondi del comma 2 sono formati dall'ammontare delle risorse consolidate
alla data del 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 63 del CCNL 5
dicembre 1996 , primo e secondo biennio economico.
4. Per la formazione dei fondi per la
retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività e
miglioramento dei servizi si deve tener conto delle seguenti
precisazioni:
a) nel consolidamento dei fondi non
va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive previste
dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II biennio
economico) ;
b) qualora gli incrementi derivino da
economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a
consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di
valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di
produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
attività.
c) resta confermata la possibilità di
utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività
collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella
gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 .
5. I fondi previsti nel comma 2 lett.
a) sono, altresì, alimentati, annualmente, in presenza delle seguenti
condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con
le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge
449/1997, nella misura destinata dalle aziende alla contrattazione
integrativa e da altre disposizioni di legge che destinano una parte
di proventi delle aziende ad incentivi del personale.
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla
base del consuntivo 1997, dell'1% - come tetto massimo - del monte
salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, , secondo le modalità
stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei
bilanci di previsione annuale, in presenza di avanzi di
amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione
annuale di programmi - correlati ad incrementi quali - quantitativi di
attività del personale - concordati tra Regioni e singole aziende e
finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. La verifica del raggiungimento dei
risultati di cui al comma 5, lett. b) è affidata al nucleo di
valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso,
condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla
retribuzione di risultato.
7. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13
del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire l'assunzione e
perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi strategici
relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto
ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui
realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5
dell'1 % del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le
Regioni possono, altresì, favorire da parte delle aziende interventi di
sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi
riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi
in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali
finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari
allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente clausola è valida
sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale le predette
risorse aggiuntive regionali sono assegnate al finanziamento dell'
indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Il fondo è inoltre
ridotto ai sensi dell'art. 47, comma 6.
8. É confermato l'art. 64 del CCNL 5
dicembre 1996 relativo al finanziamento per la retribuzione di risultato
e per il premio della qualità della prestazione individuale relativi ai
dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie. I fondi sono quelli
consolidati al 31 dicembre 1997 con le precisazioni del comma 4. Essi
sono incrementabili con le risorse di cui al comma 5 , lett. b) del
presente articolo purché gli enti versino nelle condizioni previste
dall'art. 64, comma 2 citato.
ART. 53
Finanziamento dei fondi per
incremento delle dotazioni organiche o dei servizi
1. Le aziende e gli enti che, in
attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale,
la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero
superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi,
previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione
organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo , con
oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle
posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 35, comma
1, lett. A) punto 5 come già previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre
1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti
dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo
eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui
agli artt. 40 e 42,
2. Analogamente si procede nel caso di
attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione
organica con riferimento al trattamento accessorio.
PARTE III
TITOLO I
CAPO I
La libera professione intramuraria
dei dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo
ART. 54
Attività libero-professionale
intramuraria dei dirigenti medici
1. In applicazione degli artt. 4, comma 11
e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli
stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è
consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno
dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con
apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di
direzione previsto dall'art. 17 dello stesso decreto e con le procedure
indicate nell'art. 4, comma 2, lettera G).
2. In particolare, l'azienda - fino alla
realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di
ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve
intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni
per consentire ai dirigenti l' esercizio della libera professione
intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle
conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in
spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non
accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli
per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Le modalità di svolgimento
dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle
aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto
4. Per attività libero professionale
intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto
personale individualmente o in èquipe, esercita fuori dell'impegno di
servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di
diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o
di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore
e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di
assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.
5. L'esercizio dell'attività professionale
intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività
istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in
modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto
e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine,
l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente
comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume
orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per
l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e
complessità delle prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda negozia in sede
di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle
équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di
attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in
relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli
dirigenti e con le equipes interessate i volumi di attività
libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i
volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi
organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in
caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
ART. 55
Tipologie di attività libero
professionali
1. L'esercizio dell'attività libero
professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può
svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale,
caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo
professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art.
54, comma 4.
b) attività libero professionale a
pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in èquipe all'interno
delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di
prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso
forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle
disponibilità orarie concordate.
c) partecipazione ai proventi di
attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e
svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del
SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione
con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di
attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti
singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di
consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi
predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi
interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate
nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni
richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo
scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni
aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed
impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale
in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes
interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
3. L'attività libero professionale è
prestata con le modalità indicate nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio
1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista
è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte
in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente
nell'ambito delle attività previste dal dlgs 626/1994, con esclusione
dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto
direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 59.
4. La gestione dell'attività libero
professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n.724, in materia
di obbligo di specifica contabilizzazione.
ART. 56
Disciplina transitoria
1. Sino alla realizzazione di quanto
previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire
l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti
medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico
dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di
studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con
apposita convenzione, alle seguenti condizioni:
a) preventiva comunicazione
all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le
modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d'intesa
con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da
parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi
corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale
detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite
massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che
provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli ;
d) definizione del numero e della
collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali
nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio
della attività libero professionale intramoenia, con le procedure di
cui all'art. 54, comma 1.
2. La presente norma ha effetto fino
alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la materia
e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del
contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata
in vigore del presente contratto, per definire la materia, entro il
termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di
regolamentazione regionale.
ART. 57
Criteri generali per la formazione
delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi
1. I criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti interessati nonchè al personale che
presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda con
apposita disciplina adottata con le procedure dell'art. 54, comma 1.
2. Nella fissazione delle tariffe le
aziende terranno conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività
ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la
tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati
di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero
professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui
all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa forfettaria è definita
tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni,
nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg.della
legge n. 488/1999;
c) le tariffe per le prestazioni
ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono
essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono,
pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero
professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi – pro
quota – anche forfetariamente stabiliti - per l'ammortamento e la
manutenzione delle apparecchiature.
d) Le tariffe di cui alla lett. c) non
possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli
previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.
L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di
prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte
dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi
dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. 124/1998.
e) Le tariffe sono verificate
annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
f) Nell'attività libero professionale di
équipe di cui all'art. 55, comma 1, lettere b), c) e d) la
distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti
avviene – da parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa.
g) Le tariffe delle prestazioni libero
professionali di cui all'art. 55, comma 1 lettera a) comprensive di
eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto
dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti
interessati. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c)
dello stesso articolo, se svolte individualmente
h) Per le attività di cui alla lettera
c) dell'art. 55, svolte in équipe, la tariffa è definita dalle
aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi
spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei
medesimi.
i) un'ulteriore quota della tariffa - da
concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera G)
comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi
dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore
delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla
perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in
sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata
possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla
ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un
beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti
che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri
stabiliti in sede aziendale.
Art. 58
Altre attività a pagamento
1. L'attività di consulenza dei dirigenti
medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare
incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attività di consulenza sia
chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare
forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di
cui all'art. 55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di
servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità
sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra
azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le
istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi
dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle
sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di
lavoro;
- il compenso e le modalità di
svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non
sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro,
mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti
che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non
può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a
carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno,
compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza,
al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui
alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza
che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale
prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. Tra le attività di cui al presente
articolo rientra quella di certificazione medico legale resa
dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici,
ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si applica il comma
3.
5. L'atto indicato nell'art. 54, comma 1
disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda
che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed
erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione
alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere
occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto
fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento
all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o
in équipe nell'ambito dell'azienda.
6. L'onorario della prestazione di cui al
comma 3, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici, viene riscosso
dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne rilascia la
ricevuta al paziente su apposito bollettario dell'azienda. L'onorario
viene versato entro cinque giorni dalla riscossione all'azienda, che ne
accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese
successivo.
7. L'atto aziendale di cui all'art. 54,
comma 1, disciplina i casi in cui le attività professionali sono
richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in
équipe , in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale
o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da
convenzione. Le predette attività sono consentite solo se a carattere
occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda con le
modalità stabilite dalla convenzione. L'azienda con l'atto richiamato
disciplina in conformità al presente contratto : il limite massimo di
attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività
svolte; l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha
effettuato la prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione
dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in
conformità ai criteri indicati nell'art. 56.
8. Gli onorari per le prestazioni di cui
al comma 7 sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha
svolto l'attività, la quale ne rilascia ricevuta su appositi bollettari
forniti dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la struttura
citata, dedotte le quote di propria spettanza, versa all'azienda ed al
dirigente le quote di loro competenza con le cadenze previste nella
convenzione.
9. L'atto aziendale di cui all'art. 54,
comma 1, disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta a
pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro,
sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività
può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività
libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale
attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con
le specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto .
10. Per le prestazioni di cui al comma 9,
l' atto aziendale in conformità di quanto previsto dal presente
articolo, stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in
regime libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi di
ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
b) l'entità del compenso dovuto al
dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo
fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso
sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori
della struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione dei
compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione
sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
d) La partecipazione ai proventi per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere
superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate
alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies,
comma 2, lettera d), del d.lgs. 502/1992.
e) L'attività deve garantire, di norma,
il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto
il personale che eroga le prestazioni.
ART. 59
Attività professionale
dei dirigenti dei dipartimenti di
prevenzione
1. L' attività professionale intramuraria
dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di prevenzione,
erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la
disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di
sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la possibilità
di esercizio dell'attività libero professionale prevista dalle lett. a),
b) e c) dell'art. 55 – per le quali non si pongono problemi di
incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del
soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali
d'affezione) - l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è
acquisita ed organizzata dall' azienda, ai sensi della lettera d) del
citato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all'attività
medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto
delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in
relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma,
l'equa partecipazione dei componenti le equipes interessate.
Art. 60
Attività non rientranti nella libera
professione intramuraria
1. Non rientrano fra le attività libero
professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano
comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti
attività:
a) partecipazione ai corsi di
formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e
diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici
scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni di
concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es.,
commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed
alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende
sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione
dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati
scientifici;
f) partecipazioni ad organismi
istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in
veste di dirigenti sindacali;
g) attività professionale sanitaria,
resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e
associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di
lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte
dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle
prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui
al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli
previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma
possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai
sensi dell'articolo 58, comma 7, del dlgs. 29/ 1993, che dovrà valutare
se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto
non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto per le
attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni
istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In
tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si
dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o
di risultato.
ART. 61
Norma di rinvio
1. Le parti convengono che, essendo in
corso di emanazione l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art.
72, comma 11 della legge 448/1998 nonché le connesse direttive regionali
la presente disciplina dovrà essere integrata o armonizzata con le
indicazioni in esse previste.
2. A tal fine le parti concordano che il
predetto adeguamento – ove necessario- avvenga mediante un apposito
contratto collettivo entro due mesi dall'entrata in vigore dell' atto di
indirizzo.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 62
Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza contrattuale,
qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli
artt. 50,51 e 52 non siano state utilizzate nel rispettivo esercizio
economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo ai fondi
di pertinenza.
2. Le tabelle di equiparazione del
personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del servizio
sanitario nazionale saranno definite con apposito contratto entro il 30
giugno 2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti criteri: contratti
collettivi attualmente applicati; qualifica di provenienza del
personale.
3. Le parti preso - atto della decisione
del TAR Lazio n. 640/1994, che ha annullato il comma 2 dell'art. 133 del
DPR 384/1990 relativamente al mancato riconoscimento della retribuzione
individuale di anzianità agli ex medici condotti che non avevano optato
per il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito entro il 30
dicembre 1990 – stabiliscono che – ove sussistano le condizioni - le
aziende dovranno attivare entro il 31 maggio 2000 la procedura di cui
all'art. 66 del dlgs 29/1993.
4. Le parti, in via di interpretazione
autentica, confermano che la retribuzione di posizione minima
contrattuale - parte fissa e variabile - prevista dalle tabelle
(rispettivamente allegato 3 ed 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e
secondo biennio economico, come integrati – sempre in via di
interpretazione autentica dal CCNL del 2 luglio 1997) facendo parte del
trattamento economico fondamentale, produce integralmente i suoi effetti
ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell' art. 50, comma 2 ed
art. 6 dei CCNL del 5 dicembre 1996 – I e II biennio - con le decorrenza
indicate nelle medesime tabelle contrattuali.
5. I casi previsti dall'art. 16
disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende – per l'area
medico veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato, sono integrati da quello indicato nell'art. 15 septies,
comma 1, del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano,
preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di
tale tipologia di incarichi ed i requisiti, richiesti sentiti i soggetti
di cui all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il
trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i
corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione
comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per
la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di
posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni,
grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo
contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi massimi,
quanto previsto dall'art. 39. Ai dirigenti pubblici si applica l'art.
19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa.
6. Ove nel testo del presente contratto
gli assegni da corrispondere sono "annui, lordi per tredici mensilità",
si intende che l'importo indicato nel testo non comprende il rateo della
tredicesima che, pertanto, va corrisposto aggiungendolo al fondo di
pertinenza , ove si tratti di voci che sono retribuite con i fondi.
ART. 63
Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare,
entro il 30 dicembre 2000, le seguenti materie:
a) procedure di conciliazione e
arbitrato;
b) mobilità connessa ad eccedenze;
c) previdenza complementare.
2. Entro il 30 giugno 2001 le parti
procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993,
alla piena contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro
mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti non
regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la disciplina e la
nuova denominazione relativa all'indennità di rischio radiologico.
3. Nelle more dell'applicazione del comma
2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che non sono
espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.
ART. 64
Norma programmatica
1. Le parti, pur prendendo atto che
nell'art. 20, comma 1, punto 18 bis, della legge 488/1999, l'istituto
del part – time non è consentito ai dirigenti sanitari, concordano sulla
necessità ed urgenza di affrontare il problema dell'utilizzazione di
tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulti comprovata una
particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il rapporto
di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera
professione intramuraria svolta.
2. Le parti convengono, altresì,
sull'opportunità che la materia venga affrontata nel contesto delle code
contrattuali di cui al comma 2 dell'art. 61 per disciplinare le
percentuali, il trattamento economico e normativo nonché l'utilizzo dei
risparmi per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli
incentivi del personale. In tale disciplina sarà previsto il recesso per
giusta causa nei confronti del dirigente che, in violazione del rapporto
esclusivo, eserciti la libera professione extramuraria.
ART. 65
Disapplicazioni e sostituzioni
1. Per effetto del presente contratto
risultano sostituite o disapplicate le seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli
artt. da 1 ad 12
(campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali ed
interpretazione dei contratti) sono sostituiti gli articoli da 1 a 13
del CCNL 5 dicembre 1996;
B) con riguardo
all'artt. 13
(il contratto individuale di lavoro dei dirigenti) è sostituito l'art.
14 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
C) con riguardo all'art. 14 (periodo di
prova) è sostituito l'art. 15 del CCNL 5 dicembre 1996;
D) con riguardo agli artt. 16 e 17
(orario di lavoro dei dirigenti) sono sostituiti gli artt. 17 e 18 del
CCNL 5 dicembre 1996 ;
E) con riguardo
all'art. 18
(sostituzioni) è disapplicato l'art. 121
del DPR 384/1990, con effetto dal sessantesimo giorno dall'entrata in
vigore del presente CCNL;
F) con riguardo
all'art. 19
(aspettativa) è disapplicato l'art. 28
del CCNL 5 dicembre 1996;
G) con riguardo
all'art. 20
(mobilità volontaria) sono disapplicati
gli artt. 82,83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 39
del CCNL 5 dicembre 1996;
H) con riguardo
all'art. 21
(comando) sono disapplicati gli artt. 44
e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979;
I) con riguardo
all'art. 24
(copertura assicurativa) sono
disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 88 del DPR
384/1990;
J) con riguardo
all'art. 25
(patrocinio legale) è disapplicato
l'art. 41 del DPR 270/1987;
K) con riguardo
all'art. 26
(graduazione delle funzioni) è
sostituito l'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, limitatamente ai commi
4 e 6;
L) con riguardo
agli artt. 28 e 29
(affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) sono disapplicati
gli artt. 52 e 53 del CCNL 5 dicembre 1996;
M) con riguardo
agli articoli da 31 a 34
(verifica e valutazione dei dirigenti) è
sostituito l'art. 59 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
N) con riguardo
agli articoli da 35 a 48
(struttura della retribuzione ed
incrementi contrattuali) si rinvia al relativo testo, con l'avvertenza
che, ove le norme disapplicate contengano disposizioni transitorie
queste hanno cessato – di norma - di produrre i loro effetti con la
prima applicazione dei CNL del 5 dicembre 1996 e loro successive
integrazioni. E', inoltre , disapplicato l'art. 117 del DPR 384/1990.
O) con riguardo
all'art. 49
(effetti benefici economici) è
sostituito l'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
P) con riguardo
agli articoli da 50 a 52
(fondi per la retribuzione di posizione
e per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ed al
risultato) nel rinviare al testo dei singoli articoli per le eventuali
disapplicazioni, si richiama quanto affermato nella lettera N. Con
particolare riguardo ai fondi il termine "consolidato" si riferisce –
fatte salve le precisazioni nel testo dell'art. 52 – al fondo
correttamente formato ai sensi delle disposizioni contenute negli
articoli da 60 a 66 del CCNL 5 dicembre 1996 per la corresponsione
delle voci del trattamento economico cui le norme stesse sono
finalizzate.
Q) con riguardo
agli artt. da 54 a 60
(libera professione) sono disapplicati
gli artt. 67, 68 e 69 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché l'allegato 5,
sostituito dal presente allegato 9;
2. Sono, altresì, disapplicate tutte le
norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto, ivi
comprese quelle risultanti da leggi o regolamenti regionali
disciplinanti materie del rapporto di lavoro oggetto del presente
contratto.
3. Le parti concordano che eventuali
errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a
cura dell'ARAN , previa informazione alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
Tavola
1 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 - 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 36, comma 1, medici con
rapporto esclusivo
|
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL
5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99 in poi
|
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. strutt. Complessa(5)
|
|
Dir. str.compl.di nuova assunz.(6)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2)
|
15.000 |
Specifico trattamento
ad personam(3) |
-
|
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2)
|
- |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2)
|
- |
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18.263 (7) |
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
5.908 |
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
90.686 (4) |
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) A
titolo personale |
(3) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(4) Salvo
applicazione art. 38, comma 5, 2^ periodo. |
(5) Già
dirigenti di II livello, anche con incarico quinquennale, ovvero
assunti come dirigenti di II livello o con incarico di direzione di
struttura complessa anche dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato
in G.U. prima del 31/7/99. |
(6)
Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo
il 31/7/99 |
(7) Pari
alla misura dell'assegno ad personam dei dirigenti di ex II livello
più la differenza tra l'ISM dell'ex I e dell'ex II livello
dirigenziale. |
Tavola
2 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 - 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 46, comma 1, medici che
non hanno effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo al
14/3/2000
|
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL 5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000
|
Situazione dopo il 15/3/2000(5)
(cfr. artt. 45 e 46)
|
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. strutt. Complessa
|
Dirigenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ex I liv.)
|
|
(ex II liv.)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
|
(9)
|
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
|
37.632 |
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
|
13.883 |
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2)
|
15.000 |
|
20.000 (2)
|
Specifico trattamento
ad personam(3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2)
|
- |
|
- |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2)
|
- |
|
13.263 (2)
|
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
4.386 |
|
5.908 |
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
70.901 |
(4)
|
90.686 (4)
|
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) A
titolo personale |
(3) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(4) I
tagli per l'opzione del rapporto non esclusivo operano, per legge,
sulla retribuzione di posizione e di risultato dall'1/7/99 (cfr.
art. 47) |
(5) Per i
dirigenti che non optano per il rapporto esclusivo, il trattamento
economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente dopo il
15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione
di struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello
anche lo specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art.
47). Il loro trattamento rimane comunque differenziato per gli
assegni personali, operando i tagli solo sulle voci di cui alla nota
4. La situazione riportata in colonna
(9)
per i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale, a norma
dell'art. 45, comma 2, si verifica a partire dall'1/7/2000. In tale
caso vanno aggiunti gli incrementi tabellari del II biennio. |
Tavola
3 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 - 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 43, comma 1, lettera a,
medici a tempo definito optanti per il rapporto esclusivo al
14/3/2000
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL 5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99(5)
|
Situazione 30 gg. dopo l'entrata in
vigore del CCNL
|
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. strutt. Complessa
|
|
Dir.
|
Dir. strutt. Complessa
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
(9)
|
Stipendio |
22.487 |
33.028 |
23.651 |
34.548 |
23.651 |
23.651 |
|
37.632 |
37.632 |
IIS |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
13.473 |
|
13.883 |
13.883 |
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
15.000 |
15.000 |
Specifico trattamento
ad personam(2) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(3)
|
- |
2.500 (3) |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
11.582 |
(3)
|
- |
- |
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
18.263 (4)
|
13^ mensilità |
2.041 |
3.086 |
2.138 |
3.212 |
2.138 |
3.270 |
|
4.386 |
5.908 |
Totale |
40.001 |
56.830 |
41.262 |
58.476 |
41.262 |
58.476 |
|
70.901 |
93.186 |
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(3) A
titolo personale |
(4)
Assorbe assegno ad personam della colonna
(7). |
(5) Il
trattamento economico delle colonne
(6) e (7)
dura sino a quando non sarà attribuito quello delle colonne (8)
e (9). |
N.B.
Nella tabella non sono riportati gli incrementi tabellari relativi
al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e dall'1/7/2001. |
Tavola
4 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 - 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 44, commi 5 e 6, medici a
tempo definito non optanti per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL 5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000
|
Situazione dal 15/3/2000
|
In caso di opzione per il rapporto
esclusivo ai sensi artt. 15 e 48
|
Dirigenti(5)
|
Dirigenti
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. str. compl.
|
|
(ex I Liv.)
|
(ex II Liv.)
|
|
(ex I Liv.(6))
|
(ex II Liv.(6))
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
(9)
|
|
(10)
|
(11)
|
Stipendio |
22.487 |
33.028 |
23.651 |
34.548 |
23.651 |
23.651 |
|
23.651 |
23.651 |
|
37.632 |
37.632 |
IIS |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
14.216 |
13.473 |
13.473 |
|
13.473 |
13.473 |
|
13.883 |
13.883 |
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
2.000 |
4.000 |
|
15.000 |
15.000 (4) |
Specifico trattamento
ad personam(3) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(2)
|
- |
- |
|
- |
- |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
11.583 |
(2)
|
- |
11.583 |
(2)
|
- |
- |
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
13^ mensilità |
2.041 |
3.086 |
2.138 |
3.212 |
2.138 |
3.269 |
|
2.138 |
3.269 |
|
4.386 |
4.386 |
Totale |
40.001 |
56.830 |
41.262 |
58.476 |
41.262 |
58.476 |
|
41.262 |
55.976 |
|
70.901 |
70.901 |
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) A
titolo personale |
(3) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(4)
Assorbe assegno ad personam. |
(5) Per i
dirigenti che non optano per il rapporto esclusivo, il trattamento
economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente dopo il
15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione
di struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello
anche lo specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art.
47). Il loro trattamento rimane comunque differenziato per gli
assegni personali, operando i tagli solo sulle voci di cui alla nota
4. La situazione riportata in colonna (9) per i dirigenti di ex II
livello ad incarico quinquennale, a norma dell'art. 45, comma 2, si
verifica a partire dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli
incrementi tabellari del II biennio. |
(6) Nella
tabella non sono riportati gli incrementi relativi al II biennio
economico che decorrono dall'1/7/2000 e dall'1/7/2001. |
Tavola
5 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 – 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 36, comma 1, veterinari
con rapporto esclusivo
|
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL 5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. Con str. Complessa
|
dir. str.compl.di nuova assunz.
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2)
|
15.000 |
Specifico trattamento
ad personam(3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2)
|
- |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2)
|
- |
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18.263 (7) |
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
5.908 |
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
90.686 (4)
|
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) A
titolo personale |
(3) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(4) Salvo
applicazione art. 38, comma 5, 2^ periodo. |
(5) Già
dirigenti di II livello, anche con incarico quinquennale, ovvero
assunti anche dopo il 31/7/99 come dirigenti di II livello o con
incarico di direzione di struttura complessa ma con avviso
pubblicato in G.U. prima del 31/7/99. |
(6)
Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo
il 31/7/99 |
(7) Pari
alla misura dell'assegno ad personam dei dirigenti di ex II livello
più la differenza tra l'ISM dell'ex I e dell'ex II livello
dirigenziale. |
Tavola
6 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 - 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 46, comma 1, veterinari
che non hanno effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo al
14/3/2000
|
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL 5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99 al 14/3//2000
|
Situazione dopo il 15/3/2000(5)
(cfr. artt. 45 e 46)
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. Con str. Complessa
|
Dirigenti
|
(ex I liv.)
|
(ex II liv.)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
(9)
|
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
|
37.632 |
37.632 |
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
ISM |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
15.000 |
20.000 |
(2) |
15.000 |
20.000 (2)
|
Specifico trattamento
ad personam(3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2) |
- |
- |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.263 |
(2) |
- |
13.263 (2)
|
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
13^ mensilità |
4.250 |
5.667 |
4.386 |
5.839 |
4.386 |
5.908 |
|
4.386 |
5.908 |
Totale |
69.133 |
91.950 |
70.901 |
94.186 |
70.901 |
94.186 |
|
70.901 |
90.686 |
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) A
titolo personale |
(3) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(4) I
tagli per l'opzione del rapporto non esclusivo operano, per legge,
sulla retribuzione di posizione e di risultato dall'1/7/99 (cfr.
art. 47) |
(5) Per i
dirigenti che non optano per il rapporto esclusivo, il trattamento
economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente dopo il
15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione
di struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello
anche lo specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art.
47). Il loro trattamento rimane comunque differenziato per gli
assegni personali, operando i tagli solo sulle voci di cui alla nota
4. La situazione riportata in colonna
(9)
per i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale, a norma
dell'art. 45, comma 2, si verifica a partire dall'1/7/2000. In tale
caso vanno aggiunti gli incrementi tabellari del II biennio. |
Tavola 7 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 - 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 43, comma 1, lettera b,
veterinari ex art. 43, 44 e 45 CCNL 5/12/96 optanti per il
rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL 5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99(5)
|
Situazione 30 gg. dopo l'entrata in
vigore del CCNL
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. strutt. Complessa
|
Dir.
|
Dir. strutt. Complessa
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
(9)
|
Stipendio |
31.521 |
43.744 |
33.009 |
45.664 |
33.009 |
33.009 |
|
37.632 |
37.632 |
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
15.000 |
15.000 |
Specifico trattamento
ad personam(2) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(3)
|
- |
2.500 (3) |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.485 |
(3)
|
- |
- |
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
18.263 (4) |
13^ mensilità |
2.793 |
3.979 |
2.917 |
4.139 |
2.917 |
4.209 |
|
4.386 |
5.908 |
Totale |
50.197 |
69.006 |
51.809 |
71.086 |
51.809 |
71.086 |
|
70.901 |
93.186 |
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(3) A
titolo personale |
(4)
Assorbe assegno ad personam della colonna
(7). |
(5) Il
trattamento economico delle colonne
(6) e (7)
dura sino a quando non sarà attribuito quello delle colonne (8)
e (9). |
N.B.
Nella tabella non sono riportati gli incrementi tabellari relativi
al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e dall'1/7/2001. |
Tavola
8 |
Situazione retributiva(1) a
regime nel I biennio economico 1998 - 1999
(migliaia di lire)
|
Art. 43, comma 1, lettera b,
veterinari ex art. 43, 44 e 45 CCNL 5/12/96 non optanti per il
rapporto esclusivo al 14/3/2000
|
Voci retributive
|
Situazione CCNL 5/12/96
|
Situazione all'1/6/99
|
Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000
|
Situazione dal 15/3/2000
|
Opzione per il rapporto esclusivo ai
sensi artt. 15 e 48
|
Dirigenti(5)
|
Dirigenti
|
I Liv.
|
II Liv.
|
I Liv.
|
II Liv.
|
Dir.
|
Dir. str. compl.
|
(ex I Liv.)
|
(ex II Liv.)
|
|
(ex I Liv.(6))
|
(ex II Liv.(6))
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
(8)
|
(9)
|
|
(10)
|
(11)
|
Stipendio |
31.521 |
43.744 |
33.009 |
45.664 |
33.009 |
33.009 |
|
33.009 |
33.009 |
|
37.632 |
37.632 |
IIS |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
14.783 |
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
|
13.883 |
13.883 |
ISM |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
2.000 |
4.000 |
|
2.000 |
4.000 |
(2)
|
15.000 |
15.000 (4) |
Specifico trattamento
ad personam(3) |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
- |
2.500 |
(2)
|
- |
- |
|
- |
- |
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.485 |
(2)
|
- |
13.485 |
|
- |
- |
Indennità incarico
struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
13^ mensilità |
2.793 |
3.979 |
2.917 |
4.139 |
2.917 |
4.208 |
|
2.917 |
4.207 |
|
4.386 |
4.386 |
Totale |
50.197 |
69.006 |
51.809 |
71.086 |
51.809 |
71.085 |
|
51.809 |
68.584 |
|
70.901 |
70.901 |
|
(1) La
retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e
pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si
rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
(2) A
titolo personale |
(3) Lo
specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale,
spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte
salve le situazioni più favorevoli. |
(4)
Assorbe assegno ad personam. |
(5) Per i
dirigenti che non optano per il rapporto esclusivo, il trattamento
economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente dopo il
15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione
di struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello
anche lo specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art.
47). Il loro trattamento rimane comunque differenziato per gli
assegni personali, operando i tagli solo sulle voci di cui alla nota
4. La situazione riportata in colonna (9) per i dirigenti di ex II
livello ad incarico quinquennale, a norma dell'art. 45, comma 2, si
verifica a partire dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli
incrementi tabellari del II biennio. |
(6) Nella
tabella non sono riportati gli incrementi relativi al II biennio
economico che decorrono dall'1/7/2000 e dall'1/7/2001. |
ALLEGATO N. 9
Per fornire alle aziende ed enti unità di
indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività libero
professionale intramuraria e per la fissazione delle tariffe, in attesa
di quanto sarà previsto dall'atto di indirizzo di cui all'art. 72 della
legge 448/1998 e dalle successive linee guida regionali, le parti
concordano i seguenti punti:
A) PREMESSA GENERALE E FINALITA'
1. L'azienda e gli enti sono interessati
allo sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a
pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in parallelo
all'attività istituzionalmente dovuta, al fine di:
a) contribuire al processo
riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a
disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e
risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Ente,
nell'ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;
b) rafforzare la capacità competitiva
dell'azienda stessa non solo sul mercato dei servizi garantiti e
finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma sul
mercato più generale dei servizi sanitari;
c) garantire il diritto sancito dalla
vigente normativa verso il personale medico che opti per l'attività
professionale intramoenia (di seguito denominata LPI), di esercitare
la stessa nell'ambito dell'Ente di appartenenza sia in modo diretto
che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti
instaurati con strutture private non accreditate e con terzi paganti;
d) valorizzare il ruolo e le opportunità
professionali della dirigenza sanitaria;
e) introdurre, con il carattere
dell'esclusività del rapporto di lavoro, condizioni che favoriscano la
motivazione del personale e il "senso" d'appartenenza all'azienda.
2. L'azienda, con l'entrata in vigore
del presente CCNL che disciplina le modalità dell'attività LPI, intende
riconoscere, consentire, promuovere e sostenere concretamente e
attivamente l'attività LPI con modalità e interventi flessibili
nell'ambito del quadro normativo.
3. L'attività LPI deve rappresentare
realmente l'espressione di una libera scelta dell'utente senza influire
negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività
istituzionali e sui relativi volumi di attività, concorrendo a
rafforzare la responsabilizzazione e a riconoscere la giusta
remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri dirigenti del
ruolo sanitario che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni
di supporto. L'attività libero professionale, all'interno o all'esterno
delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a
favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi
della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della
collettività.
4. La configurazione organizzativa
dell'esercizio della LPI richiede la collaborazione del personale tenuto
a svolgere attività di supporto. Il personale della dirigenza sanitaria
che non intenda esercitare l'attività LPI, è tenuto comunque a
concorrere, in ragione delle competenze istituzionali attribuite, agli
adempimenti connessi alle prestazioni in regime libero professionale
secondo le modalità fissate dall'azienda.
5. E' riconosciuto e garantito il diritto
di parità nel trattamento sanitario fra i pazienti interessati dalle
prestazioni in regime libero professionale ed i pazienti in regime di
attività strettamente istituzionale, ciò con riferimento a tutte le
prestazioni previste o che si rendono necessarie, ai fini
dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti.
6. Il ricorso alla valorizzazione della
libera professione assume per l'Azienda la finalità anche di crescita
complessiva della produttività, nel rispetto dell'esigenza di
miglioramento della qualità delle prestazioni, ove scientificamente
riconosciute appropriate ed efficaci, e di sviluppo della promozione del
ruolo aziendale.
B) ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA
PROFESSIONE INTRAMURARIA
1. Le aziende, avvalendosi del Collegio di
direzione di cui all'art. 17 del dlgs. 502/1992 e sulla base dei criteri
generali stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. G), definiscono
con apposito atto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia,
le modalità organizzative dell'attività libero professionale della
dirigenza medico – veterinaria.
2. La disciplina aziendale assicura il
rispetto dei seguenti principi:
a) l'attività libero professionale
ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli
stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la
pronta disponibilità;
b) qualora per ragioni tecnico –
organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero
professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo
standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione
delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in
relazione al numero delle prestazioni effettuate ovvero da individuare
con apposita timbrature;
c) non è consentita l'attività libero
professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di
terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di
rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità
delle patologie o delle norme da individuare in sede aziendale.
3. La disciplina aziendale dovrà
prevedere le modalità autorizzative dell'esercizio della LPI nelle quali
dovranno essere indicati:
- gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature necessari;
- le modalità organizzative, anche in
relazione al personale di supporto, tra cui le modalità per le
prenotazioni e per la tenuta delle liste di attesa, nonché le modalità
per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e
territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da
utilizzare per tale attività, garantendo comunque all'attività
istituzionale carattere prioritario rispetto a quella libero
professionale;
- l'istituzione di appositi organismi di
verifica della LPI, promozione e monitoraggio costituiti in forma
paritetica ai sensi dell'art. 54.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che i protocolli di
cui all'art. 7 non dovranno assumere carattere di accordi integrativi
regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento ai criteri integrativi
aziendali previsti dall'art. 18, comma 9, le parti, in relazione alla
particolare situazione della struttura ove si è verificata l'assenza con
riguardo al rapporto di lavoro dei dirigenti ivi assegnati, convengono
che l'azienda possa valutare, in via eccezionale e d'urgenza, qualora
l'assenza stessa sia di brevissima durata e non vi siano soluzioni
alternative ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, che la
sostituzione per assicurare la continuità assistenziale possa essere
affidata anche ad un dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo.
Non condivisa solo da F.P.- CGIL Medici
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 20, le parti
concordano di aver dato piena attuazione all'art. 33 del dlgs. 29/1993,
completandone le disposizioni con le modalità e le procedure ivi
previste. Pertanto la mobilità deve essere effettuata secondo le
indicazioni dell'art. 20.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 25, comma 3 le
parti convengono che, gli oneri ivi previsti dovranno in futuro trovare
copertura assicurativa nell'ambito delle polizze che saranno stipulate
ai sensi dell'art. 24, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione alle norme sulla verifica e
valutazione dei dirigenti di cui agli articoli da 31 a 34 del presente
contratto, viste le modifiche introdotte dal dlgs 286/1999 in materia
nonché il dlgs 229/1999 , esprimono il comune avviso che le Aziende ed
enti, nell'istituire - mediante gli atti richiamati dalle citate
normative, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti
dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi
saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalità
operanti in azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del
caso, una integrazione con figure adeguate per professionalità e
qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si danno reciproco atto che i
fondi aziendali previsti dagli artt. 50, 51 e 52 del presente contratto
per la corresponsione delle voci del trattamento economico ivi previste
non possono essere utilizzate, nei policlinici universitari a gestione
mista per il pagamento delle analoghe competenze al personale
universitario convenzionato, che dovranno gravare esclusivamente sulle
risorse definite allo scopo nella relativa convenzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti auspicano che nella
programmazione regionale vengano adottati idonei provvedimenti affinché
negli ospedali per acuti, sede di pronto soccorso e/o di punto nascita,
in ottemperanza alle norme di garanzia relative ai servizi pubblici
essenziali, nelle unità operative di anestesia, rianimazione e terapia
intensiva, deve essere garantita la presenza dell'anestesista
rianimatore 24 ore su 24. Negli ospedali sedi di DEA di I e II livello
deve essere garantita la presenza 24 ore su 24 dell'anestesista, del
rianimatore, del radiologo, del chirurgo e del medico internista.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti convengono sulla necessità che
nelle code contrattuali del presente CCNL sia affrontato il problema
della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato per
compiti di servizio, utilizzando i parametri di determinazione ACI del
costo chilometrico in sostituzione dell'indennità chilometrica ancora
fissata ad 1/5 del prezzo della benzina super al chilometro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti si impegnano ad approfondire -
nell'ambito delle code contrattuali - le problematiche della guardia
medica notturna al limitato scopo di verificare la possibilità, senza
oneri aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che, salvaguardata
l'organizzazione dei servizi, in determinati casi oltre i
cinquantacinque anni di età possano rendere la guardia medica
facoltativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riferimento all'art. 58, comma 9, le
parti convengono che le sperimentazioni ed i trials clinici possano
essere compresi tra le attività a pagamento ivi previste, secondo quanto
definito in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4
lett. G, del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti, con riferimento all'art. 30,
comma 2, prendono atto che la Commissione ivi citata è quella prevista
dal d.lgs. 49/2000, che modifica l'art. 15 quinquies del d.lgs.
502/1992.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
In relazione agli artt. 15 e 45 del
presente contratto, le parti prendono atto di quanto affermato dalla
circolare del Ministero della Sanità, n. D.P.S. IV.9-11/569 del
28.3.2000, in ordine alla remissione in termine per l'opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo nei confronti dei dirigenti di II livello,
che per una erronea interpretazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs.
49/2000 siano stati indotti a non esercitare la propria opzione entro il
14.3.2000 o ad esercitarla erroneamente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti convengono che, ai sensi dell'
art. 35, comma 2, nei confronti dei dirigenti medici e veterinari che
hanno optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000 non si
applichino, neanche temporalmente, le penalizzazioni previste dai commi
1 lett. b), 3, 4 e 5 dell'art. 47
I dirigenti sanitari di cui all'art. 44
che entro il 14 marzo 2000 abbiano optato per il rapporto esclusivo
continuano a prestare la propria attività con le modalità previste dal
rapporto in corso di soppressione sino a trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente accordo ai sensi di quanto previsto dall'art. 44,
comma 2, momento dal quale sarà riadeguato l'orario di lavoro. La
disposizione è collegata al meccanismo di finanziamento del passaggio
previsto dall'art. 44 citato, comma 7.
Non condivisa solo da F.P.- CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'ARAN
L'Agenzia, con riferimento agli artt. 16 e
18 del presente contratto, ritiene che nelle strutture per le quali ai
sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a più
categorie professionali, le aziende, con riferimento all'organizzazione
dei servizi di guardia ed alle sostituzioni dei dirigenti assenti
dovranno tenere conto di tutti i dirigenti del ruolo sanitario di
diverso profilo professionale addetti alla struttura.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
In via di prima definizione ai dirigenti
medici in ruolo ai sensi dell'art. 8 1-bis del d.lvo 502/92 e successive
modifiche, titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni
al 31/12/1992 e inquadranti in soprannumero previo giudizio d'idoneità,
viene riconosciuta l'anzianità di servizio di 5 anni al 31/12/1999,
salvo decisione migliorativa da parte degli organi di governo.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI,
CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
ART. 47 CCNL 98-2001
La Federazione Medici UIL SANITA'-FNAM
(AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara che la
riduzione di cui alla componente fissa come da tabella allegato 1 del
CCNL 5 dicembre 1996 II biennio economico 1996-1997, rimane vincolata
alla dichiarazione congiunta n° 15 I biennio e dichiarazione congiunta
n° 3 II biennio, non essendo di pertinenza contrattuale
l'interpretazione della legge finanziaria di cui alla dichiarazione n°
15.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI,
CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
RELATIVA ALL'ART. 15 CCNL 98-2001
La Federazione Medici UIL SANITA'-FNAM
(AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara che, visto
il decreto per i medici universitari, in ogni sede, compresa quella
contrattuale, rappresenta e rappresenterà la necessità di legare
l'esclusività di rapporto con libera professione intramuraria, alla
durata dell'incarico dirigenziale, ovvero alla valenza contrattuale.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI,
CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
La Federazione Medici UIL SANITA'-FNAM
(AMCO-COAS-FAPAS-UMI-UMUS) CUMI-FIALS-NUOVA ASCOTI dichiara, che nel
corso del CCNL 98/2001, si provveda ad individuare i lavori usuranti
nella sede di competenza aziendale, e di concordarne le facilitazioni in
sede di trattativa decentrata.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI,
CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Permanendo la vigenza contrattuale
dell'art.62 comma 2 CCNL '94-'97 richiamato dall'art.51 comma 2 del
presente CCNL, avente dignità di accordo collettivo nazionale, ne
consegue che tutta la materia riguardante il lavoro notturno ai sensi
del D.L. n.532 del 26.11.99 sarà regolamentata a livello di
contrattazione decentrata.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI,
CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
I BIENNIO
Federazione Medici
Firma il Contratto Nazionale di Lavoro
98/01 dissentendo sull'art. 7; art. 16; art. 24; art. 41; art. 42; art.
47; art. 50; art. 57 comma 2 lettera d).
II BIENNIO
Federazione Medici
Firma il Contratto Nazionale di Lavoro II
biennio 00/01 dissentendo sull'art. 3 globalmente ed in particolare il
comma 6; art. 4; art. 5 escluso comma 6; art. 12.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI,
CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
I Segretari Nazionali dott. Domizio
Antonelli del Sindacato COAS, il dott. Vittorio Virgilio del Sindacato
AMCO, il dott. Franco Verniero del Sindacato UMUS, il dott. Francesco
Falsetti del sindacato UMI ed il dott. Antonio Terracciano del sindacato
FAPAS-Medici firmano sul frontespizio sotto la sigla FED. UIL FNAM,
FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI in quanto ad essa aderenti, essendo affiliati
alla UIL FNAM.
Roma, 8 giugno 2000
FEDERAZIONE UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI,
CUMI AMFUP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Ad integrazione della dichiarazione
congiunta n. 7, si specifica che negli Ospedali sedi di DEA di I e di II
livello deve essere garantita la presenza del medico di laboratorio 24
ore su 24.
Roma, 8 giugno 2000
UMSPED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL MEDICI – COSIME
CIVEMP
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
La F.P.-CGIL Medici, con riferimento agli
artt. 16 e 18 del presente contratto, ritiene che nelle strutture per le
quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato
a più categorie professionali, le aziende, con riferimento
all'organizzazione dei servizi di guardia ed alle sostituzioni dei
dirigenti assenti dovranno tenere conto di tutti i dirigenti del ruolo
sanitario di diverso profilo professionale addetti alla struttura.
Roma, 8 giugno 2000
F.P.-CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N.10
Per quanto riguarda i soggetti di cui
all'art. 8/1 bis del d.lgs. 502/1992 e del d.lgs. 517/1993, espletate le
procedure di giudizio di idoneità effettuate dalle Regioni, instaurano
il rapporto di impiego a tempo indeterminato non sono sottoposti a
periodi di prova ed il periodo di cinque anni è considerato come
anzianità.
Roma, 8 giugno 2000
F.P.-CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11
La F.P. CGIL Medici non condivide la
dichiarazione congiunta n. 2, in quanto in contrasto con le norme
vigenti.
Roma, 8 giugno 2000
F.P. CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12
In riferimento all'art. 38, comma 5,
allorché si prevede che la parte eccedente il minimo dello specifico
trattamento economico venga "riassorbito", si ritiene che ciò debba
essere invece riportato alla trattativa "aziendale", interessando
l'importo economico relativo alla parte variabile della retribuzione di
posizione, di cui all'art. 13, lett.e), ed art. 35, lett. B) 1).
Roma, 8 giugno 2000
ANPO
FESMED
UMSPED
CISL Medici – COSIME
ANAAO-ASSOMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13
Per motivi di equità e di perequazione lo
specifico trattamento economico previsto dall'art. 38, comma 5, deve
essere riconosciuto a tutti i dirigenti di struttura complessa, che alla
data di entrata in vigore del presente contratto non abbiano optato per
l'incarico quinquennale, in quanto, indipendentemente dalla volontà
espressa dai dirigenti, le aziende erano comunque tenute ad invitare i
suddetti dirigenti a manifestare espressamente la volontà di utilizzare
il diritto potestativo relativo all'opzione.
Roma, 8 giugno 2000
ANPO
ANAAO
CISL Medici – COSIME
UMSPED
CIVEMP
FESMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14
Le sottoscritte OO.SS. dichiarano che in
attuazione di quanto previsto dal DPCM 13 dicembre 1995 e dal
CCNL stipulato il 30 settembre 1997 alla
dirigenza medica e veterinaria del Ministero della Sanità, con specifico
accordo dovranno essere estesi gli istituti normativi ed economici
previsti dal presente contratto per le corrispondenti professionalità
del SSN, non essendo stata apportata alcuna modifica all'art. 18, comma
8 del d.lgs. 502/1992 dal d.lgs della riforma n. 229/1999.
Roma, 8 giugno 2000
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15
Le sottoscritte OO.SS., con riferimento
agli artt. 16 e 18 del presente contratto, ritengono che nelle strutture
per le quali, ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è
riservato a possessori di titolo nella specifica disciplina, con
riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia e di pronta
disponibilità di cui all'art. 20 del CCNL del 5.12.1996, le attività di
pronta disponibilità e guardie potranno essere assolte solo nella
specifica disciplina di inquadramento del dirigente.
Roma, 8 giugno 2000
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
ANPO
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16
Ad integrazione della dichiarazione
congiunta n. 7 si specifica che negli Ospedali per acuti, sede di punto
nascita, deve essere garantita la presenza del medico ostetrico 24 ore
su 24.
Roma, 8 giugno 2000
FESMED
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL Medici-COSIME
CIVEMP
F.P.CGIL Medici
FEDERAZIONE Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 17
Il presente contratto viene sottoscritto
in un contesto in cui il processo di aziendalizzazione delle UU.SS.LL. e
degli Ospedali autonomi è molto avanzato, sia pure con diversi livelli
di realizzazione sul territorio nazionale.
Nelle aziende il ruolo dei dirigenti, ed
in particolare dei dirigenti dell'area medica e veterinaria, è diventato
sempre più importante e definitivamente sancito dal Piano Sanitario
Nazionale 1998. 2000 che pone come uno degli obiettivi fondamentali
"la valorizzazione delle
competenze e delle
disponibilità professionali ed umane degli
operatori del S.S.N. "; il
Piano riconosce che "gli
ostacoli e le
resistenze che gli operatori sanitari
devono superare sono considerevoli....Per questo vanno approfondite le
condizioni per qualificare l'efficacia e l'umanizzazione degli
interventi. A tale scopo è necessario un profondo cambiamento di
mentalità ai diversi livelli, a partire dai finanziamenti etici del
lavoro di cura, attraverso la diffusione di sistemi premianti, la
formazione permanente, la sperimentazione, le collaborazioni
intersettoriali, lo sviluppo delle funzioni manageriali".
Su tali basi le parti convengono che, allo
scopo di perseguire gli obiettivi primari dell'efficacia,
dell'appropriatezza delle prestazioni e dell'efficienza, sia gli
operatori sanitari che le direzioni strategiche devono applicare il
principio della flessibilità per andare incontro alle esigenze dei
cittadini utenti.
In tale prospettiva:
- grazie al fatto che la contabilità
economico - patrimoniale ha sostituito in tutte le aziende sanitarie
la contabilità finanziaria, e che quasi dovunque è stata avviata la
contabilità analitica per centri di costo, per cui si ha certezze dei
costi e non esistono più i vincoli che caratterizzavano il passaggio
di fondi tra i capitoli di spesa (contabilità di tipo finanziario)
- considerata l'autonomia gestionale
delle aziende sanitarie
- nel rispetto dei principi sanciti
dal vigente Piano Sanitario Nazionale
- nell'interesse prioritario del
cittadino-utente
- perseguendo sempre l'efficienza
compatibile con elevati livelli di qualità delle prestazioni, si
ritiene utile che, a livello aziendale, vengano sottoscritti accordi
con i dirigenti che prevedano un miglior uso delle risorse economiche,
partendo da quanto consolidato negli anni precedenti, garantendo più
elevati livelli prestazionali a fronte di ulteriori sistemi premianti,
di risultato.
- miglioramento della qualità delle
prestazioni.
- selezione prestazioni appropriate ed
efficaci
- utilizzo intensivo delle
apparecchiature diagnostiche e terapeutiche
- utilizzo intensivo delle sale
operatorie
- riduzione delle liste d'attesa, per
prestazioni appropriate
Nessun patto potrà avere gli effetti
desiderati se non viene riconosciuto e valorizzato, dalle direzioni
strategiche, il ruolo centrale delle professioni. I protagonisti
dell'epocale processo di cambiamento organizzativo nel S.S.N. sono i
dirigenti medici che legittimamente si aspettano che vengano garantiti -
a fronte dell'impegno, delle responsabilità assunte, della
professionalità - l'autonomia professionale e i livelli retributivi.
Roma, 8 giugno 2000
ANAAO ASSOMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18
L'ANAAO-ASSOMED richiede che, in relazione
alla specificità funzionale della dirigenza medico veterinaria e
sanitaria del Ministero della Sanità, al personale individuato dal DPCM
13.12.1995, ai sensi dell'art. 18 comma 8 del d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, siano estesi, con specifico
accordo di settore nell'ambito del CCNL dell'area I, gli istituti
normo-economici previsti per le corrispondenti professionalità del
Servizio Sanitario Nazionale.
L'accordo di settore provvederà alla
armonizzazione della normativa contrattuale in relazione alla
specificità dell'organizzazione ministeriale.
Roma, 8 giugno 2000
ANAAO-ASSOMED
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19
Le sottoscritte OO.SS. confermano che il
fondo previsto dagli artt. 60 e 61 del CCNL 5.12.1996, il cui ammontare
è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli
incrementi previsti a tale scadenza, comprende le risorse destinate, in
prima applicazione del CCNL del 5.12.1996, come integrato dal CCNL del
2.7.1997, ad assicurare il valore economico minimo contrattuale della
retribuzione di posizione- parte fissa e variabile – per il personale
già in servizio all'entrata in vigore del contratto medesimo – come
indicato nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio
economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza
dei dirigenti.
Pertanto, le aziende, qualora non vi
abbiano già provveduto, prima di procedere alla integrazione del fondo,
come disposto dai commi 2 e seguenti dell'art. 50, rideterminano il
valore iniziale del fondo sulla base delle risorse complessivamente
destinate allo stesso, come sopra specificate.
Roma, 8 giugno 2000
ANAAO-ASSOMED
ANPO
F.M.
CISL Medici-COSIME
FESMED
F.P. CGIL Medici
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20
La scrivente organizzazione sindacale
CIMO-ASMD, nel sottoscrivere in data odierna il CCNL 98/2001 di area
medica riferito al quadriennio normativo ed ai due bienni economici,
conferma le riserve, già espresse in sede di contrattazione nazionale
collettiva, sulle norme contrattuali che prefigurano elementi di dubbia
legittimità, anche rispetto a principi fondamentali posti a base
dell'ordinamento, in materia di:
- discriminazioni economiche e
normative a danno dei medici dipendenti esercenti libera professione
extramuraria (in deroga ai principi costituzionali sul diritto alla
retribuzione proporzionata quali-quantitativamente alla prestazione
resa), ovvero a danno dei medici già a tempo definito (specie art.16,
c.4, ultimo periodo, e Capo III e capo IV del contratto del
quadriennio normativo e del 1° biennio economico), riprese
passivamente da interventi impropri e autoritativi delle leggi
finanziarie su istituti che sono di competenza negoziale;
- appiattimento delle articolazioni
funzionali e delle retribuzioni dei medici dipendenti, con negazione
di un ruolo dirigenziale effettivo in capo alla categoria,
- ipotesi di pagamento forfettario dei
servizi di guardia medica prestati dai medici dipendenti;
- malcostume dell'autofinanziamento di
istituti contrattuali, utilizzando risorse già in godimento alla
categoria;
- mancato ristoro della integralità
delle voci retributive fondamentali ed accessorie almeno rispetto
all'inflazione programmata dell'intero quadriennio 1998/2001 e mancato
ripristino dell'orario settimanale di 36 ore;
- vincolo ricattatorio della
sottoscrizione del CCNL di categoria per potere esercitare pienamente
i diritti sindacali in sede di contrattazione integrativa, a
prescindere dalla effettiva rappresentatività locale e nazionale
(artt.9 e 10 della parte normativa del contratto);
- previsione di vincoli burocratici
che non favoriscono oggettivamente l'esercizio del diritto della
libera professione intramuraria, assieme alle gravi carenze
strutturali e organizzative di settore.
La CIMO-ASMD conferma altresì,
nonostante la "certificazione positiva" della Corte dei Conti:
- i suoi dubbi sulla effettività ed
adeguatezza delle risorse previste dalle leggi 448/98 e 488/99 per
finanziare il fondo per l'esclusività di rapporto, e garantire nel
tempo l'erogazione e il valore della specifica indennità introdotta
dal presente contratto a far data dal 1/01/2000 (coerentemente con il
carattere irreversibile della opzione esclusiva), nonché sulla
adeguatezza delle risorse per la piena e completa equiparazione
economica di tutti gli ex assistenti agli ex aiuti non qualificati;
- il suo sconcerto per la mancata
emanazione (nonostante la diffida extragiudiziale, dalla CIMO
indirizzata ai Responsabili il 12/04/2000, dal ritardare ancora gli
adempimenti di legge) del decreto congiunto Sanità-Tesoro (ex art.28,
c.16, L.488/99) sulle modalità di acquisizione delle risorse da far
affluire al fondo di cui al comma 6 dell'art.72 della legge 448/98,
atto necessario e presupposto per l'applicazione del CCNL 98/2001,
specie del 2° biennio economico, in cui ci si trova a vivere ed
operare ormai da 6 mesi.
Roma 8/06/2000
CIMO-ASMD
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 21
La CISL MEDICI – COSIME richiede che nei
contratti decentrati aziendali venga incrementato il fondo di cui
all'art. 51 per rivalutare economicamente la renumerazione dei servizi
di guardia e di pronta disponibilità, tenendo particolarmente conto dei
servizi deputati all'emergenza.
Roma, 8 giugno 2000
Federazione CISL Medici - COSIME