Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
05/12/1996 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione:
CCNL comparto
Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1994 -
1997 e parte economica 1994 - 1995 |
COMPARTO SANITA'
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER L'AREA
DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994 - 97
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994 - 95
A seguito della registrazione in data 26
novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, con il
quale l'A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato
del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 5
dicembre 1996 alle ore 15, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni, nelle persone di:
– Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
– Prof. Gian Candido De Martin
(Componente)
– Avv. Guido Fantoni (Componente)
– Avv. Arturo Parisi (Componente)
– Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED
ANPO
Fed CISL medici - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO-SNAMI)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte
economica 1994-1995 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
comparto Sanità.
Si allega altresì il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, definito,
ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29/1993, dal Ministro della
funzione pubblica con decreto del 31 marzo 1994 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
DEL COMPARTO SANITA'
INDICE
PREMESSA
PARTE PRIMA
TITOLO I:
DISPOSIZIONI GENERALI
– CAPO I:
TITOLO II:
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
– CAPO I: Disposizioni generali
– CAPO II: Contrattazione decentrata
– CAPO III: Diritti di informazione
– CAPO IV: Partecipazione e rappresentanza
– CAPO V: Procedure di raffreddamento dei
conflitti
TITOLO III:
RAPPORTO DI LAVORO
– CAPO I: Costituzione del rapporto di
lavoro
– CAPO II: Struttura del rapporto
– CAPO III: Interruzioni e sospensioni
della prestazione
– CAPO IV: Mobilità
– CAPO V: Istituti di peculiare interesse
– CAPO VI: Estinzione del rapporto di
lavoro
PARTE SECONDA
TITOLO I:
TRATTAMENTO ECONOMICO
– CAPO I: Struttura della retribuzione
– CAPO II : Norme particolari per i
dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
– CAPO III: Effetti dei nuovi stipendi
TITOLO II:
INCARICHI DIRIGENZIALI, SPECIFICITÀ MEDICA E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
– CAPO I: Incarichi dirigenziali e
valutazione dei dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
– CAPO II: Finanziamento della
retribuzione di posizione e della specificità medica
TITOLO III:
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
– CAPO I: Disciplina del trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
TITOLO IV:
LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
– CAPO I: Il finanziamento della
retribuzione di risultato
PARTE TERZA
TITOLO I:
LA LIBERA PROFESSIONE
– CAPO I: La libera professione
PARTE QUARTA
TITOLO I:
NORME FINALI E TRANSITORIE
CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
DEL COMPARTO SANITA'
Premessa
1. Il presente contratto è strumento
indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la
legge n. 421/1992, con il d.lgs 502/1992. Esso ha tenuto conto della
peculiarità del Servizio Sanitario Nazionale, ove la dirigenza è
costituita per la maggior parte da dirigenti dell'area medica e
veterinaria i quali sono chiamati a svolgere, oltre ai compiti
assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute
pubblica, anche le attività gestionali proprie della dirigenza. Tali
attività richiedono un alto coinvolgimento anche motivazionale per
rendere operativo il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di
gestione totalmente innovativi.
Con il presente contratto si sono
perseguite le seguenti finalità fondamentali:
– flessibilizzazione del rapporto di
lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze
degli utenti, con miglioramento dell'efficienza;
– valorizzazione della dirigenza al fine
di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi contenuti
nella "carta dei servizi pubblici sanitari";
– armonizzazione delle regole e delle
tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, in
attuazione dei principi generali dei decreti legislativi 502/1992 e
29/1993, rivedendo, nelle materie non riservate alla legge dall'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
normativa pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa;
– razionalizzazione della struttura
retributiva.
2. Le parti, pur dandosi atto che il
presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi di
gestione, né dettare norme di organizzazione che rientrano nella sfera
di autonoma determinazione delle aziende e degli enti, convengono che
esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di
lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in
corso, senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato
stato di modernizzazione e, per la semplicità di impostazione,
privilegiare, nel contempo, l'adattabilità degli istituti stessi ai
diversi livelli di evoluzione della cultura e degli strumenti
gestionali, nei contesti ove si verifichino situazioni di ritardo.
3. La realizzazione completa della riforma
ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali richiedono,
comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle
aziende di quegli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dal
d.lgs 502/1992 e del d.lgs 29/1993.
4. Per l'attuazione del Capo III del
presente contratto le parti annettono grande importanza strategica a
quegli interventi attinenti all'organizzazione aziendale che, pur non
potendo formare oggetto di contrattazione, risultano tuttavia
propedeutici per la piena realizzazione economica del contratto. In
particolare sono ritenuti essenziali, per i processi di
aziendalizzazione del S.S.N. e di privatizzazione del rapporto di lavoro
della dirigenza, i seguenti adempimenti organizzativi:
– attuazione della direzione per
obiettivi e della metodologia budgettaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
– individuazione degli uffici
dirigenziali (art. 31 D.Lgs. 29/1993);
– conseguente rilevazione dei carichi di
lavoro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993,
nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L.
724/1994);
– graduazione delle funzioni
dirigenziali (art. 29 del D.Lgs. 29/1993);
– definizione di criteri per il
conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
– attribuzione degli incarichi di
direzione (art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
– istituzione dei Servizi di Controllo
Interno o Nuclei di Valutazione ed attivazione delle procedure di
verifica dei risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs.
502/1992).
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e
veterinari di I e II livello, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende
ed enti del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.
593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A)
pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
che svolgono prevalente attività sanitaria sono individuate dalle
Regioni.
2. Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs.
502/1992 appartengono alla qualifica di Dirigente di I livello:
a) per la professione medica e per
gli odontoiatri: gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari
ed i coadiutori sanitari già collocati nelle posizioni funzionali di
IX e X livello;
b) per la professione veterinaria: i
collaboratori ed i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali
di IX e di X livello
3. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.
502/1992 appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello:
a) per la professione medica ed
odontoiatrica: i dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i
primari ospedalieri già collocati nella posizione funzionale di XI
livello ;
b) per la professione veterinaria: i
veterinari dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI
livello.
4. Al fine di semplificare la stesura
del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far
riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del
ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari di I e II livello.
Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri.
5. I riferimenti ai decreti legislativi 30
dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente
contratto rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 29
del 1993".
6. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di
cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel
testo del presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il
termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle
direttamente individuate nel D.Lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto,
Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o
regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità
operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate
dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione.
8. Entro il 31 dicembre 1996 si procederà
mediante apposita contrattazione, a definire compiutamente la tipologia
degli enti rientranti nel campo di applicazione del presente contratto
con riguardo ai dirigenti delle Agenzie Regionali e delle Province
autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/1993 convertito
nella L. 61/1994.
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e
proceduredi applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il
periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento
della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1
e 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti da parte dell'A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Le aziende ed enti destinatari del
presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico
e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla
data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata data disdetta
da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà
rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del
presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del
1993.
7. In sede di stipula del CCNL per il
rinnovo biennale di parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo
di cui al comma precedente.
TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Le relazioni sindacali tra le aziende e
gli enti e le rappresentanze sindacali dei dirigenti, di cui agli artt.
10 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento
della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e
l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al fine di
incrementare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari
erogati alla collettività.
2. In considerazione del ruolo attivo e
responsabile attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dal contratto
collettivo e della specifica professionalità della categoria, nonché
delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, il sistema di relazioni
sindacali riconosciuto dai seguenti articoli alle rappresentanze
sindacali dei dirigenti di cui agli artt. 10 e 11 è strumento
indispensabile per il coinvolgimento della categoria.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, le
relazioni sindacali della dirigenza si articolano nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva, la
quale si svolge oltre che a livello nazionale, a quello decentrato
sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente,
dagli artt. 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del
d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti
collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche
mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative
previste dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della
contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai
distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un
accordo salvo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs 29/1993;
b) esame, il quale si svolge nelle
materie previste dall'art. 7 del presente contratto, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
c) consultazione, per le materie per le
quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi
l'azienda o ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza
particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, allo scopo di rendere
più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i
livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti
informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il
presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed
in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di
urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e
mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie
interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi
secondo le disposizioni di cui all'art . 13.
CAPO II
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ART. 4
Tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. La richiesta di apertura delle
trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato
concernente le specifiche materie indicate nell'art. 5 è avviata almeno
tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
3. L'azienda o ente provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata
entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione
del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2 nonché a convocare
la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato
entro 15 giorni.
4. La contrattazione decentrata deve
riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato diventa
efficace con la definitiva sottoscrizione che si intende avvenuta a
seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51,
terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti
l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto
sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i
poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I contratti decentrati devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione.
ART. 5
Materie di contrattazione
1. La contrattazione collettiva decentrata
riguarda le materie e gli istituti di cui alle clausole di rinvio del
presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicati
nell'art.4, garantendo il rispetto delle disponibilità economiche
fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dall'art. 10, comma 1 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione
nonché dall'art. 13 del medesimo d. lgs n. 502. La contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai
sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi
all'area dirigenziale;
b) criteri generali per la definizione
della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli
obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni
aziendali individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti,
presidi ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai
regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti;
c) criteri generali per la distribuzione
delle risorse aggiuntive, ai sensi della precedente lettera;
d) criteri generali sulle modalità di
attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed
agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti,
e) spostamento di quote di risorse tra i
fondi di cui agli artt. 60, 62 e 63 e per le
Ipab
artt. 61 e 64;
f) linee di indirizzo generale per
l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
g) pari opportunità, anche per le
finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono
confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del DPR 20 maggio 1987,
N. 270 e dell'art. 91 del DPR 28 novembre 1990, n. 384;
h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8,
del d.lgs n. 29 del 1993 e all'art. 31;
i) criteri generali sui tempi e modalità
di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con
riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti
dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto.
l) implicazioni relative
all'applicazione della lettera h) ed i) dell'art. 6 nonché delle
innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro,
sulla professionalità e mobilità dei dirigenti.
m) applicazione dell'art. 47, comma 4.
2. L'erogazione della retribuzione di
risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi
assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o
parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la
necessaria verifica almeno trimestrale .
3. I contratti decentrati non possono
comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi
successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui al
comma 1, lett. c), e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione
dei successivi contratti.
CAPO III
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art. 6
Informazione preventiva
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere
ovvero negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi
di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale
specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via
preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali
di cui agli artt. 10 e 11 sui criteri generali relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca
degli incarichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
c) sistemi di valutazione dell'attività
dei dirigenti;
d) modalità di formazione dei fondi di
cui agli artt. 60, 61, 62;
e) articolazione dell'orario e dei piani
per assicurare le emergenze;
f) programmi di formazione e di
aggiornamento dei dirigenti;
g) misure per favorire le pari
opportunità;
h) piani di ristrutturazione e
riconversione delle strutture sanitarie;
i) sperimentazioni gestionali;
l) tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
m) criteri generali riguardanti
l'organizzazione del lavoro.
2. Gli enti, di cui al comma 1, che
abbiano in servizio più di 10 dirigenti possono individuare modalità di
informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese
nel medesimo comma.
ART. 7
Esame a seguito di informazione
preventiva
1. Nelle seguenti materie già previste
dall'art 6, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10
e 11 può richiedere all'azienda o ente, in forma scritta, un incontro,
per l'esame dei criteri generali:
a) per l'affidamento, mutamento e
revoca degli incarichi dirigenziali;
b) per l'articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
c) sui sistemi di valutazione
dell'attività dei dirigenti;
d) per l'articolazione dell'orario e dei
piani per assicurare le emergenze.
2. Della richiesta di esame è data
notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L'esame si realizza attraverso il
contraddittorio tra le parti che si svolge in appositi incontri che
iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il
periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine
tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un
termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto
dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici competenti
all'adozione dei
provvedimenti relativi alle stesse
materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge
l'esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle
materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
ART. 8
Informazione successiva
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere
ovvero negli enti nei quali siano in servizio almeno 5 dirigenti, su
richiesta delle rappresentanze sindacali, di cui agli artt.10 e 11 e con
le modalità indicate nell'art. 6, sono fornite adeguate informazioni sui
provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti
l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e
l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, l'utilizzazione dei
fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi
congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente
dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
CAPO IV
partecipazione e rappresentanza
ART. 9
Forme di partecipazione
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere
o negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti, su richiesta
delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per
le aziende o enti, possono essere istituite Commissioni bilaterali
composte da uno stesso numero di dirigenti responsabili degli uffici e
strutture sanitarie di livello più elevato e di rappresentanti sindacali
dei dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità di designazione
saranno definiti da ciascuna azienda o ente.
2. Tali Commissioni, che non hanno
carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:
a) verifica dell'eventuale esistenza
di elementi normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono
negativamente sull'erogazione dei servizi sanitari, sull'azione
amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione
di eventuali problemi agli organi competenti dell'azienda o ente,
anche al fine di elaborare programmi, progetti, direttive, regolamenti
ovvero provvedimenti che abbiano particolare riguardo alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. Presso ciascuna Regione può essere
costituita una conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni,
dei Direttori Generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti
secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno una
volta all'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione
del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti
concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della
retribuzione di posizione e di risultato, le politiche della formazione,
dell'occupazione, la qualità dei servizi prestati in connessione con i
risultati di produttività raggiunti e l'andamento della mobilità, con
particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti medici e
veterinari, allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini
dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992. Sono confermate
le disposizioni di cui all'art. 135 del D.P.R. 384/1990.
4. Il sistema delle relazioni sindacali
regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le
OO.SS. regionali su materia aventi riflessi sugli istituti disciplinati
dal presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico e
sull'aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in
ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente
sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N, ai fini del comma
5.
5. E' costituita una Conferenza nazionale
con rappresentanti dell'A.Ra.N., della Conferenza permanente per i
rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali dell'area
dirigenziale medica e veterinaria che hanno stipulato il presente
contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono
verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti
l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della retribuzione di
posizione e di risultato rispetto ai modelli organizzativi adottati a
livello aziendale o di ente, le politiche della formazione nonché
l'andamento della mobilità degli esuberi. In particolare nella predetta
sede saranno verificate anche le conseguenze sui bilanci delle aziende e
degli enti dell'attivazione del sistema a tariffa ai fini dell'eventuale
revisione dei fondi per la retribuzione di risultato, in connessione ai
recuperi di produttività accertati, relativi ai flussi di mobilità
sanitaria, determinandone limiti e modalità.
ART. 10
Rappresentanze sindacali dei
dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali dei
dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali
individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970;
b) le rappresentanze sindacali unitarie
dei dirigenti (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa
con l'A.Ra.N. ovvero le rappresentanze di cui al punto a) sino alla
effettiva costituzione delle RSU. Resta ferma l'applicabilità
dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 per le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto;
2. Data la particolare composizione
trattante della delegazione nazionale dell'area medico - veterinaria
costituita solo da organizzazioni sindacali di categoria, le parti si
danno atto della opportunità di pervenire entro il 31 dicembre 1996 alla
definizione di specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N. ed
organizzazioni sindacali mediche e veterinarie firmatarie del presente
contratto per la costituzione delle R.S.U. dell'area dirigenziale
destinataria del contratto stesso.
3. Il dirigente eletto o designato quale
componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può far parte
della delegazione trattante di parte pubblica.
ART. 11
Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del
d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in
sede decentrata, è costituita come segue:
– dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato;
– da rappresentanti dei titolari degli
uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la
delegazione è composta:
– da componenti di ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);
– dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera b), ove costituite;
– da un componente di ciascuna delle
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dell'area della
dirigenza medica e veterinaria firmatarie del presente contratto.
3. Le aziende o enti del comparto
possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della
attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), alle
cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art.
50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
ART. 12
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'Azienda o Ente a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale
interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza ed all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno
del mese successivo alla sua presentazione .
4. Le trattenute operate dalle singole
Aziende o Enti sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe
ricevute, sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con l'Azienda o Ente stessi.
5. Le Aziende o Enti sono tenute, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali.
CAPO V
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
ART. 13
Interpretazione autentica dei
contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n.
29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del
contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte
interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata.
La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o su
richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra
le parti che lo hanno sottoscritto, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto decentrato, nelle materie di cui
all'art. 5. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51, terzo comma, del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione
autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti
dall'art. 53, comma 2, del d.lgs n.29 del 1993.
TITOLO III
Rapporto di Lavoro
CAPO I
Costituzione del Rapporto di Lavoro
ART. 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti
medici e veterinari di I e II livello è costituito e regolato da
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative
comunitarie e il presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale,
per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro
e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) qualifica di assunzione, ruolo di
appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo
trattamento economico per i dirigenti di I livello;
d) per i dirigenti di II livello
l'incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con
specifico riferimento a quello degli artt. 55 e 58;
e) durata del periodo di prova, ove
prevista;
f) sede di prima destinazione per i
dirigenti di I livello.
3. Il contratto individuale specifica
che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per
i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i dirigenti di
secondo livello del ruolo sanitario, quella per il conferimento
dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 502/1992. Sono fatti
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato
fino al momento della risoluzione.
4. L'azienda o l'ente, prima di procedere
all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato
a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal
bando di concorso o dall'avviso di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs.
502 del 1992, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
azienda o ente.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui
al comma 4, l'azienda o l'ente comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
6. La presente disposizione entra in
vigore dopo la stipulazione del CCNL. Da tale data per i candidati da
assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i
provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa
data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'art. 18,
comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 ed, in quanto applicabile, il
D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439 per la parte afferente ai
provvedimenti di nomina.
ART. 15
Periodo di prova
1. Il Dirigente assunto in servizio, è
soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi; possono essere esonerati dal
periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica, professione e disciplina presso altra azienda o ente del
comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata
ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto
periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente
prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso
di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla
legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29
del 1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio
sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art.
25, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso,
fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'azienda o dell'ente deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro compreso il recesso previsto dal comma 5, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì
al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie
maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima
mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o
da altra azienda o ente del comparto, durante il periodo di prova, è
concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla
retribuzione, ai sensi dell'art. 28. In caso di mancato superamento
dello stesso il dirigente rientra nell'azienda o ente medesimo con la
qualifica di provenienza.
10. Le disposizioni della presente norma,
salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 5. non si applicano al
dirigente di II livello, il quale non è assunto per pubblico concorso ma
direttamente per incarico ai sensi dell'art. 15, comma 3, 2° capoverso e
seguenti del D. Lgs. 502/1992.
ART. 16
Assunzioni a tempo determinato
(Il presente articolo non è stato
ammesso al visto della Corte dei conti)
dichiarazione congiunta delle parti
Le parti convengono sulla necessità di
disciplinare la materia oggetto dell'art. 16 censurato con separato
accordo da sottoscriversi entro il 20 dicembre 1996, attesa l'importanza
strategica dell'istituto del contratto a tempo determinato ai fini del
regolare andamento e della continuità dei servizi sanitari delle aziende
ed enti.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 17
Orario di lavoro dei dirigenti medici
di I e II livello
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda o ente, i dirigenti medici di I e II livello assicurano la
propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo
flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato,
in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui
al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e
per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate
all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento. L'orario di lavoro dei dirigenti medici di cui agli artt.
43, 44 e 45, comma 1, lettere B) resta fissato in 28 ore e 30 minuti
settimanali sino all'applicazione dell'art. 72.
3. La presenza del dirigente medico nei
servizi ospedalieri delle aziende ed enti nonché in particolari servizi
del territorio, individuati in sede aziendale con le procedure del comma
1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale
e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi
dell'art. 19. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco
delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a
far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel
medesimo periodo orario.
4. Con le procedure di cui agli artt. 6 e
7, l'azienda o ente individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero
arco delle 24 ore.
5. Nello svolgimento dell'orario di lavoro
previsto per i dirigenti del comma 1, quattro ore dell'orario
settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche,
la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella
normale attività assistenziali, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta
alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea al medesimo
titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze
funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per gli odontoiatri
la riserva di cui al presente comma è di due ore settimanale.
ART. 18
Orario di lavoro dei dirigenti
veterinari di I e II livello
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda o ente, i dirigenti veterinari di I e II livello assicurano
la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di
lavoro, articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in
modo flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato,
in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui
al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi veterinari
e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate
all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. La presenza del dirigente veterinario
nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore
diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari,
individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore
di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario.
4. Nelle ore notturne e nei giorni festivi
le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta
disponibilità di cui all'art. 20, fatte salve eventuali altre necessità
da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli artt.
6, 7 e 20 comma 1.
5. Nello svolgimento dell'orario di lavoro
previsto dal comma 1 per tutti i dirigenti veterinari due ore
dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali,
quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività
didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nelle normali attività di servizio, non può essere oggetto di separata
ed aggiuntiva retribuzione. Va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo di cui all'art.
23, comma 1, primo alinea. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile
con le esigenze funzionali della struttura e non può in alcun modo
comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
ART. 19
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni
festivi, le emergenze dei servizi assistenziali di cui all'art. 17,
commi 1 e 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e
7, mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se
istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di
guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica divisionale,
interdivisionale e dei servizi speciali di diagnosi e cura.
2. La guardia medica è svolta durante
il normale orario di lavoro e può essere assicurata anche con ricorso ad
ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il
fondo previsto dall'art. 62 ovvero con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali
servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai
dirigenti di I livello.
ART. 20
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le
procedure di cui agli artt. 6 e 7 nell'ambito del piano annuale adottato
dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1,
sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio
presso unità operative con attività continua nel numero strettamente
necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure degli
art. 6 e 7, in sede aziendale possono essere individuate altre unità
operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al
comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va
limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed
integrativo della guardia divisionale o interdivisionale ed è
organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina.
Nei servizi di anestesia e rianimazione può prevedersi soltanto la
pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza dei
dirigenti di I e II livello. Il servizio sostitutivo, ai sensi dell'art.
19, comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo i dirigenti di I
livello.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha
durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili
solo per le giornate festive . Di regola non potranno essere previste
per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad
una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in
orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a
quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata
viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero
orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità
cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo
si provvede con il fondo dell'art. 62.
ART. 21
Ferie e festività
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno
di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni
lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale
periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella
allegato n. 4.
2. Il periodo di ferie per coloro che
accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente
contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del
comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il
dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su
cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente,
a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della
località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno
festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione
dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a
quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che è stato assente ai
sensi dell'art. 23 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile
e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono
fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in
periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto
organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse
all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è
consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di
ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle
ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e
documentate per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che
si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione
medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di
servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle
ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il
primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile
per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle
ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma
8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o
per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di
appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente
si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi
dell'art 36.
ART. 22
Riposo settimanale
1. In relazione all'assetto organizzativo
dell'azienda o ente e all'orario di lavoro di cui agli artt.17 e 18, il
riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il
numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente è fissato in
numero di 52 all'anno. In tale numero sono conteggiate le domeniche
ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella
giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto
riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è
rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del
Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo
compensativo ne a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che,
per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività
nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2
comma.
CAPO III
interruzioni e sospensioni della
prestazione
ART. 23
Assenze retribuite
1. Il dirigente può assentarsi nei
seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero
partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento,
perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi
all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
– lutti per coniuge, convivente, parenti
entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre
consecutivi per evento;
– particolari motivi personali e
familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad
assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono
cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli
effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza
al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4.
5. I permessi previsti dall'art. 33, commi
2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad
assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi
previsti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la
partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento
approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di
protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la
precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo
straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
contratto.
ART. 24
Assenze per malattia
1. Il dirigente non in prova, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza
in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva
richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in
casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'unità sanitaria
locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del
posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o ente può
procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia,
salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni
di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al
dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione di cui alla
tabella allegato n. 4, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla
lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla
lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del
posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal
comma 2 non sono retribuiti.
7. L'assenza per malattia deve essere
tempestivamente comunicata all'Azienda o Ente, alla quale va inviata la
relativa certificazione medica.
8. L'azienda o ente può disporre il
controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni
di legge.
9. Il dirigente che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve
darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere
reperito.
10. Nel caso in cui l'infermità sia
causata da colpa di un terzo, il dirigente è tenuto a darne
comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno
da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo
responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è
versato dal dirigente all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto
dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma
6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La
presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Azienda
o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
11. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente
alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur
iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni
caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto
dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto.
ART. 25
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio
sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il
dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 24, commi 1 e
2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 24, comma 6, lettera a).
2. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3
dell'art . 24. Nel caso in cui l'azienda o ente decida di non procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione,
per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna
retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo.
ART. 26
Astensione obbligatoria e facoltativa
per maternità
1. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, spetta la retribuzione di cui alla tabella
allegato n. 4.
2. Nei confronti delle lavoratrici madri,
nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di
allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno
o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni
di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività
delle dirigenti interessate che comporti minor aggravio psico-fisico.
3. Nel periodo complessivo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge
1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, della durata
massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta
la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. Il restante periodo di
cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini
giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della
legge 1204 del 1971. Successivamente sino al compimento del terzo anno
di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge
1204/1971 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre
hanno diritto ad un massimo di trenta giorni all'anno di assenze
retribuita per ciascun anno di vita del bambino.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono
essere fruite cumulativamente nell'anno solare con quelle previste
dall'art. 23, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dirigente
spetta, altresì, la retribuzione di cui alla tabella indicata nel comma
1.
5. Nulla è innovato nell'applicazione
della legge 903/1977 in caso di adozione o affidamento del bambino con
riferimento alla materia regolata dal presente articolo.
ART. 27
Servizio militare
1. Il rapporto di lavoro del dirigente è
sospeso per la chiamata alle armi, secondo la disciplina dell'art. 22
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Durante tale periodo il dirigente
ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la
cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è
valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti
disposizioni di legge.
3. Nel caso di richiamo alle armi si
applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il
diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di
richiamo. Durante tale periodo al dirigente richiamato compete il
trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
4. Per quanto non espressamente previsto
si applica la disciplina dettata in materia dalla L. 24 dicembre 1986 n.
958.
ART. 28
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono
essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un
massimo di dodici mesi nel triennio .
2. I periodi di aspettativa di cui al
comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze
per malattia previste dagli artt. 24 e 25.
3. L'azienda o l'ente, qualora durante il
periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel
termine appositamente prefissato.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del
dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 3.
5. L'aspettativa di cui al comma 1 è
concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al
dirigente al quale sia stato conferito un incarico di II livello, con
rapporto quinquennale ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, presso
la stessa o altra azienda o ente.
ART. 29
Passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica
1. Nei confronti del dirigente di I
livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo
svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'Azienda o Ente esperisce
ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture
organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'Azienda od Ente deve
accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell'Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente,
in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di
svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime.
3. Qualora non si rinvengano incarichi ai
quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può
essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di
provenienza, compatibile con lo stato di salute.
4. Per i dirigenti appartenenti al II
livello dirigenziale che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1,
2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall'art. 59,
comma 11, in caso di mancato rinnovo del rapporto ad incarico
quinquennale.
5. Qualora per i dirigenti di I e II
livello non sussistano le condizioni per procedere alla nuova
assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del
rapporto di lavoro di cui all'art. 24.
ART. 30
Effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro
1. Il dirigente colpito da misure
restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal
servizio. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi
1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/1990, come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
2. Il dirigente rinviato a giudizio,
qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o
questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e motivato può
essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla
sentenza definitiva per fatti e comportamenti, anche estranei alla
prestazione lavorativa, che siano di tale gravità da risultare
incompatibili con la presenza in servizio, ai sensi dell'art. 36, comma
2.
3. La sospensione disposta ai sensi del
presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo
non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è
riammesso in servizio.
4. Al dirigente sospeso dal servizio ai
sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari
al 50 per cento della retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4 e
gli assegni per il nucleo familiare.
5. In caso di sentenza definitiva di
assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha
commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di indennità alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio. Il dirigente cui sia stato
applicato l'art. 36, è reintegrato con diritto al trattamento economico
cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione
della retribuzione di risultato.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 31
Accordi di mobilità
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di
eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della
dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la
ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari - oltre che nell'ambito
delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le
vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli
interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante
pubblico concorso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero,
infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui
agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali non
sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale
ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con
riguardo agli incarichi dell'art. 56, comma 1 lett. a).
2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione
del comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al
fine di salvaguardare l'occupazione, tra le aziende e gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono
essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti di I
livello tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma
2, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di
eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i
trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della
richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad
avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità
di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La
mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile
anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti
di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'azienda
o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi di
mobilità di cui al comma 2 la delegazione di parte pubblica è composta
dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché
dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La
delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta
dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 11, comma 2, anche
se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa
Regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai
sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni
minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed
i posti di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le
qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in
previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in
esubero;
c) la disciplina relativa al posto da
ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti
disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed
ospedaliere di dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il
possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici concorsi
dall'art. 15 del d.lgs 502/1992, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di
mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare
all'accordo medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di
mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono
sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e
degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma
5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai
sensi dell'art. 51, comma 3 del d.lgs. 29/1993, da effettuarsi nei
termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei
confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da
inviare entro quindici giorni all'azienda o ente di appartenenza ed a
quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
9. Il dirigente è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti
richiesti in relazione al posto da ricoprire. In caso di più domande,
l'azienda o l'ente di destinazione opera le proprie scelte motivate
sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum
professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione
al posto da ricoprire.
10. Il rapporto di lavoro continua senza
interruzioni con l'azienda o ente di destinazione e al dirigente sono
garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale
nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti
disposizioni.
11. Per i dirigenti di I livello
dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità
esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di
appartenenza di cui l'interessato possieda i requisiti previsti per
l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.
502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui
agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali non
sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
12. La mobilità disciplinata dalla
presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 32, non si applica nei
confronti dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per
il passaggio dei medesimi ad altra Azienda od Ente occorre il
conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del d.lgs n. 502 del 1992.
13. Le aziende ed enti che intendono
stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
rappresentanza ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma
7 del d.lgs n. 29 del 1993.
ART. 32
Mobilità ordinaria per i dirigenti in
esubero
1. Le parti concordano che, salvo quanto
disposto dall'art. 31, dall'art. 37 comma 16 nonché dall'art. 39, comma
10, sino all'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g, del d.lgs.
502/1992, le vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per
tutti i dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o
delle riconversioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono quelle disciplinate dall'art. 82, comma 2, lett. B)
del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilità d'ufficio
di cui alla sopracitata norma della legge 724/1994.
2. Tra i motivi di cui all'art. 36, comma
1, non sono ricompresi i casi di esubero dei dirigenti, inclusi quelli
rientranti nelle tipologie del comma 1, in relazione alle quali devono
essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1,
dall'art. 31 e, infine, dall'art. 3, commi da 47 a 52 della legge
537/1993.
3. Le parti concordano, altresì, che
nell'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992,
particolare attenzione sia dedicata alla normativa riguardante la
ricollocazione dei dirigenti dell'area medico - veterinaria dichiarati
in esubero, per la soluzione delle problematiche derivanti dai vincoli
connessi all'incardinamento nella disciplina, tenuto conto della
necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei
dirigenti medesimi come stabilito anche nell'art. 31.
CAPO V
Istituti di peculiare interesse
ART. 33
Aggiornamento professionale,
partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
1. La formazione e l'aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come
metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini
personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità
affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
2. L'Azienda o l'Ente definisce
annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione
ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro
della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito
fondo nel quale confluiscono anche le risorse di cui all'art. 47 comma 4
nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 67, comma
6.
3. L'azienda o l'ente, nell'ambito dei
propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali
definiti nell'art. 5, realizza iniziative di formazione e di
aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel
settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a
rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire
iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a
caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di
dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di
formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in
appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall'azienda o ente con i dirigenti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca
finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa
vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi
nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di
formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti
dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell'ambito
degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e
57.
5. È confermato l'istituto del comando
finalizzato previsto dall'art. art. 45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con
la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui spetta di
stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dirigente compete
la retribuzione di cui agli artt. 42, 55, 56 e 57. Con esclusione,
comunque, delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o
alla retribuzione di risultato.
6. L'aggiornamento facoltativo comprende
documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed
effettuate con il ricorso alle ore previste dagli art. 17, 18 ed ai
permessi dell'art. 23 senza oneri per l'azienda o ente. L'eventuale
concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in tal caso,
strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con
l'attività di servizio.
7. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico
facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui
all'art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5.
8. La partecipazione dei dirigenti
all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di
insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992
n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale
obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o
enti del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale
post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i
profili professionali di cui all'art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione
del personale.
9. Le attività di cui al comma 8,
previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o
ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al
precedente punto a), sono riservate, di norma, ai dirigenti delle
medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza,
con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 34
Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
1. Superato il periodo di prova, la
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei
casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 24, 25. 27 e 28, ha
luogo:
a) per compimento del limite massimo
di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei
confronti dei dirigenti di II livello cui è conferito l'incarico
quinquennale di cui all'art. 15 del d.lgs. 502/1992;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'azienda o ente;
d) per decesso del dirigente.
ART. 35
Obblighi delle parti
1. Nel caso di cui alla lettera a)
dell'art. 34, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età.
L'Azienda o Ente comunica, comunque, per iscritto l'intervenuta
risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di recesso del dirigente,
questi deve darne comunicazione scritta all'Azienda o Ente rispettando i
termini di preavviso.
ART. 36
Recesso dell'azienda o ente
1. Nel caso di recesso dell'azienda o ente
ai sensi dell'art. 2118 del C.C. quest'ultima deve comunicarlo per
iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e
rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa si
applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti
e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità
tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del
rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2,
l'azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per
iscritto l'eventuale addebito all'interessato convocandolo, non prima
che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione,
per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o ente lo
ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre
la sospensione dal lavoro del dirigente per un periodo non superiore a
trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico
complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente grave
e reiterata, accertata secondo le procedure dell'art. 59, costituisce
giusta causa di recesso. L'annullamento della procedura di accertamento
della responsabilità del dirigente, disciplinata dall'art. 59, comma 5 e
seguenti, fa venire meno gli effetti del recesso.
5. Il dirigente non è soggetto alle
sanzioni disciplinari conservative previste dall'art. 7, commi 4 e 5,
della legge n. 300 del 1970.
6. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche nei confronti dei dirigenti di II livello. Rimane
fermo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 riguardante la
verifica complessiva dell'espletamento dell'incarico conferito al
termine del quinquennio, ai fini del rinnovo dell'incarico stesso; in
tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art.
15.
7. In relazione alla specificità della
professione medica ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e
deontologia professionale le parti concordano di costituire una
Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N. e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi
entro il 31 ottobre 1996 allo scopo di proporre eventuali soluzioni di
integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del rapporto
di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei quali si
siano verificati i conflitti di cui sopra . La Commissione concluderà i
propri lavori entro il 1 dicembre 1997.
ART. 37
Collegio di conciliazione
1. Ferma restando in ogni caso la
possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti
applicativi dell'art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le
procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed
istituite ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Il dirigente, ove non ritenga
giustificata la motivazione fornita dall'azienda o ente o nel caso in
cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma
4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce
prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non
ha effetto sospensivo del recesso dell'azienda o ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto
da tre membri. Il dirigente ricorrente e l'azienda o ente designano un
componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di
comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo
componente, con funzioni di Presidente.
5. Il dirigente interessato provvede alla
designazione del proprio componente nell'atto di ricorso. L'azienda o
ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio
componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque,
di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione
dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti,
dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale
l'azienda o l'ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa
o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente
un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle
condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in
tale sede l'azienda o l'ente si obblighino a riassumere il dirigente, il
rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso
contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria
decisione, alla quale l'azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche
nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e per
l'emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data
della costituzione del Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato
giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'azienda o ente una
indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei
fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo
del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due
mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
11. L'indennità supplementare di cui al
comma 10 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia
compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
- 7 mensilità in corrispondenza del
51^ anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del
50^ e 52^ anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del
49^ e 53^ anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del
48^ e 54^ anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del
47^ e 55^ anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del
46^ e 56^ anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10
e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n.
4.
13. In caso di accoglimento del ricorso,
l'azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto
precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al
numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e
11.
14. Le spese relative alla partecipazione
del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del
presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il
Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro,
senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è
dovuto alle cause di nullità di cui all'art. 38, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è
ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto
ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo
pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità
supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il
dirigente può avvalersi della disciplina di cui all'art. 39 comma 10,
senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad
altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità
risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
17. La procedura del presente articolo
sarà sostituita da quella prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del
1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle
controversie individuali di lavoro.
ART. 38
Nullità del recesso
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in
cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge sul
rapporto di lavoro dei dirigenti, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche,
religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa,
durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice
civile, salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 25.
2. In tutti i casi di recesso
discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applica l'art. 18 della L. 300 del 1970.
ART. 39
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente
contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità
di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni
successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di
preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore
al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno
uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente
il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal
primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a
corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o
ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da questi non dato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso
dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è
consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso
lavorato, si da luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente,
l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.. nonché
una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso
deve calcolarsi computando la retribuzione di cui alla tabella allegato
n. 4.
10. Qualora il dirigente, anche al di
fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 82 del D.P.R. 384/90,
presenti domanda di trasferimento ad altra Azienda od Ente del comparto
che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'Azienda od Ente di
appartenenza è sostituito dal preavviso di cui al comma 2. Il presente
comma si applica esclusivamente nei confronti dei dirigenti di I
livello.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
struttura della retribuzione
ART. 40
Struttura della retribuzione dei
dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti medici e veterinari di I e II livello dall'art. 1, commi 2 e
3, si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale;
3) retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
4) indennità di specificità medica;
5) retribuzione di posizione;
6) specifico trattamento economico per i
dirigenti di II livello, ove attribuito;
7) retribuzione di risultato;
8) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante;
9) assegno per il nucleo familiare ove
spettante.
ART. 41
Incrementi contrattuali
1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995
ai dirigenti medici e veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43,
44 e 45, comma 1, lettere A) e C) è corrisposto l'incremento mensile
lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
2. Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti
del comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre
1995 ai dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e
45, comma 1, lettera B) è corrisposto l'incremento mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
4. Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti
del comma 3 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
5. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre
1995 ai dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44
e 45, comma 1, lettera D) è corrisposto l'incremento mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 94.000 con più di 5
anni ; L. 90.000, con meno di 5 anni;
ex X livello: L. 108.000
ex XI livello: L. 139.000
6. Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti
del comma 5 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che
riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
ex IX livello: L. 175.000 con più di
5 anni; L. 167.000, con meno di 5 anni;
ex X livello: L. 201.000
ex XI livello: L. 258.000
7. Gli incrementi contrattuali
comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex
livelli dall'art. 108 del D.P.R. 384/1990, sull'elemento distinto della
retribuzione (EDR), sull'indennità integrativa speciale in godimento
nonché sull'importo della quota parte delle indennità conglobate di cui
agli artt. 43, 44 e 45.
ART. 42
Stipendio tabellare dei dirigenti
medici e veterinari di I e II livello
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo
quanto previsto, in via transitoria, dagli artt. 43 e 44, lo stipendio
tabellare annuo, per dodici mensilità, del dirigente di I livello,
previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui
alla legge 438/1992, è stabilito in L. 32.977.000.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo
quanto previsto in via transitoria dall'art. 45 ed indipendentemente
dall'effettuazione dell'opzione prevista ai sensi dell'art. 15 comma 4
del d.lgs. 502/1992, lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilità
del dirigente di II livello, previo conglobamento dell'elemento distinto
della retribuzione di cui alla legge 438/1992, è stabilito in L.
43.941.000.
3. Con il presente contratto il rapporto
di lavoro del dirigente medico all'interno dell'azienda o ente, diviene
unico. La differenza tra gli stipendi tabellari di cui agli artt. 43,44
e 45, lettere B) e D) ancora esistente alla data di entrata in vigore
del presente contratto permane ad esaurimento in capo ai dirigenti ivi
indicati, in virtù delle originarie caratteristiche del rapporto di
lavoro degli stessi dirigenti, richiamato nei citati articoli.
ART. 43
Norma transitoria per i dirigenti già
appartenenti al IX livello
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo
stipendio tabellare annuo dei dirigenti già di IX livello, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla
legge 438/1992, è stabilito come di seguito indicato:
A) Per i dirigenti medici, già a tempo
pieno, in L. 27.643.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi
di cui all'art. 41 commi 1 e 2;
– un importo pari al 52,9 %
dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A),
primo alinea, del D.P.R. 384/1990;
B) Per i dirigenti medici, già a tempo
definito, in L. 16.615.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli
incrementi di cui all'art. 41 commi 3 e 4.
– l'importo dell'indennità di cui
all'art.110, comma 1, lett. B), primo alinea;
C) Per i dirigenti veterinari che
beneficiano dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e
polizia veterinaria, in L.27.643.000 che ricomprendono:
- lo stipendio tabellare dell'ex IX
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli
incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2;
– un importo pari al 52,9 %
dell'indennità indicata in oggetto, prevista dall'art. 110 comma 1,
lett. C), primo alinea, del D.P.R. 384/1990;
D) Per i dirigenti veterinari che non
beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110,
comma 5 del D.P.R. 384/1990:
1) con più di cinque anni in L.
23.511.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX
livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
– l'importo dell'indennità di cui
all'art.110, comma 1, lett. C), primo alinea, maggiorate ai sensi
dell'art. 117 stesso decreto;
2) con meno di cinque anni in L.
21.838.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex IX
livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
– l'importo dell'indennità di cui
all'art.110, comma 1, lett. C), primo alinea.
2. L'art. 117 del D.P.R. 384/1990 trova
ancora applicazione nei confronti di tutti i dirigenti indicati nel
comma 1 con meno di cinque anni di servizio. A tal fine si precisa che
l'indennità medico specialistica di cui all'art. 110, comma 1 lettere A)
e C) primi alinea del D.P.R. 384/1990, viene utilizzata dal 1 dicembre
1995 nell'indennità di specificità medica e nella retribuzione di
posizione ai sensi dell'art. 55. Per effetto dell'applicazione dell'art.
117 citato - le maggiorazioni delle citate indennità - che avvengono al
compimento del quinto anno di servizio previo giudizio favorevole -
nonché l'indennità di dirigenza medica che scatta con la medesima
decorrenza sono utilizzate allo stesso fine di cui sopra. Per i
dirigenti di cui alla lettera B), al compimento del quinto anno, con le
modalità dell'art. 117 citato, saranno utilizzate ai medesimi fini solo
la maggiorazione dell'indennità medico specialistica e l'indennità di
dirigenza medica. Alla medesima decorrenza, per i dirigenti veterinari
di cui alla lettera D) la maggiorazione dell'indennità medico
specialistica e quella di dirigenza medica confluiscono sullo stipendio
tabellare.
3. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di
cui al comma 1 è incrementato nel modo seguente, ai sensi dell'art. 3
del D.L. 583/1996:
1) Per i dirigenti di cui al comma 1,
lett. A), C) e D):
– dal 1 gennaio 1996 di L.
1.726.000 annue
– dal 1 luglio 1997 di L. 5.334.000
annue, che ricomprendono l'incremento precedente
2) Per i dirigenti di cui al comma 1,
lett. B):
– dal 1 gennaio 1996 di L.
1.295.000 annue
– dal 1 luglio 1997 di L. 4.000.000
annue, che ricomprendono l'incremento precedente.
4. Dal 1 luglio 1997 lo stipendio
tabellare dei dirigenti di cui alle lettere A) e C) del comma 1
raggiungerà quello previsto nell'art. 42. Dalla stessa data lo stipendio
tabellare dei dirigenti di cui alle lettere B) e D) del comma 1 sarà
determinato, rispettivamente, in L. 20.615.000 ed in L. 28.845.000. Per
i dirigenti veterinari di cui alla lett. D) con meno di cinque anni in
L. 27.172.000.
5. Lo stipendio tabellare dei dirigenti
assunti dopo la stipulazione del presente contratto, corrisponde a
quello in atto goduto dai dirigenti già in servizio secondo il comma 1
lettere A) e C) e ne segue la dinamica prevista dai commi 2 e 3.
ART. 44
Norma transitoria per i dirigenti già
appartenenti al X livello
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo
stipendio tabellare annuo dei dirigenti già di X livello, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla
legge 438/1992, è stabilito come di seguito indicato:
A) Per i dirigenti medici, già a tempo
pieno, in L. 32.977.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli
incrementi di cui all'art. 41 commi 1 e 2 e la quota di indennità
integrativa speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
b) un importo pari al 26,1 %
dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A),
secondo alinea del D.P.R. 384/1990;
B) Per i dirigenti medici, già a tempo
definito, in L. 20.615.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990
che comprende gli incrementi
di cui all'art. 41 commi 3 e 4 e la quota di indennità integrativa
speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello con pari
rapporto;
Ai predetti dirigenti, a decorrere dal
1.12.1995, è, altresì, attribuito un assegno personale non riassorbibile
e pensionabile nella misura annua di L. 812.000.
C) Per i dirigenti veterinari che
beneficiano dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e
polizia veterinaria, in L. 32.977.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990
che comprende gli incrementi
di cui all'art. 41, commi 1 e 2 e la quota di indennità integrativa
speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
b) un importo pari al 26,1 %
dell'indennità indicata in oggetto, prevista dall'art. 110, comma 1,
lett. C), secondo alinea, del DPR 384/1990;
D) Per i dirigenti veterinari che non
beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110,
comma 5 del D.P.R. 384/1990, in L. 28.845.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X
livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6 e la
quota di indennità integrativa speciale eccedente quella prevista per
l'ex IX livello;
b) un importo pari al 20% delle
indennità complessive di cui all'art. 110, comma 1 lettera C) secondo
alinea del D.P.R. 384/1990.
ART. 45
Norma transitoria per i dirigenti già
appartenenti all'XI livello
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo
stipendio tabellare annuo dei dirigenti già appartenenti all'XI livello,
previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui
alla legge 438/1992, è quello stabilito dall'art. 42 e ricomprende:
A) Per i dirigenti medici, già a tempo
pieno, in L. 43.941.000 che ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex XI
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli
incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2;
b) un importo pari al 32,6 %
dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A),
terzo alinea del D.P.R. 384/1990;
B) Per i dirigenti medici, già a tempo
definito, in L. 30.268.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex XI
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli
incrementi di cui all'art. 41, commi 3 e 4 ;
– l'intero importo dell'indennità medico
specialistica di cui all'art. 110 lettera B) terzo alinea D.P.R.
384/1990;
C) Per i dirigenti veterinari che
beneficiano dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e
polizia veterinaria, in L.43.941.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex XI
livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli
incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2;
– un importo pari al 32,6 %
dell'indennità indicata in oggetto e prevista dall'art. 110, comma 1,
lett. C), terzo alinea, del dpr 384/1990;
D) Per i dirigenti veterinari che non
beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110,
comma 5 del D.P.R. 384/1990, in L. 40.036.000 che ricomprendono:
– lo stipendio tabellare dell'ex XI
livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6 ;
– l'intero importo dell'indennità medico
specialistica di cui all'art. 110 lettera B) terzo alinea D.P.R.
384/1990.
ART. 46
Indennità integrativa speciale
1. La misura dell'indennità integrativa
speciale spettante ai dirigenti di I livello è stabilita nell'importo
annuo di L. 13.883.000. Per i dirigenti medici di cui agli artt. 43, 44
e 45 lettere B) essa corrisponde a quella in atto goduta al momento
dell'entrata in vigore del presente contratto. Per tutti i dirigenti di
I livello di nuova assunzione la citata indennità corrisponde a L.
13.883.000.
2. La misura dell'indennità di cui al
primo comma per i dirigenti di II livello corrisponde a quella in atto
goduta, che – per i dirigenti medici – è in funzione del rapporto di
lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Per i dirigenti di II livello di nuova assunzione essa corrisponde a L.
14. 783.000.
ART. 47
Riconversione delle risorse destinate
alla progressione economica per anzianità
1. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 72, comma 3 del d.lgs. 29/1993, con effetto dall'1 gennaio
1997 sono abrogati i meccanismi di automatico incremento della
retribuzione per classi e scatti legati all'anzianità individuale.
2. Il valore per classi e scatti in
godimento al 31 dicembre 1996, maturato sulle voci indicate dall'art.
92, comma 6 del D.P.R. 270/1987, con l'aggiunta della valutazione
economica dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data,
costituisce la retribuzione individuale di anzianità, utile ai fini del
trattamento di quiescenza e dell'indennità premio di servizio nonché
della 13^ mensilità.
3. In caso di trasferimento presso altre
aziende o enti, anche a seguito di concorso o conferimento dell'incarico
ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, il dirigente di I e II
livello conserva, a titolo personale, la retribuzione individuale di
anzianità di cui al comma 2, in atto goduta.
4. All'atto della risoluzione del rapporto
di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione individuale di anzianità
dei dirigenti cessati dal servizio confluisce in apposito fondo che, per
la vigenza del presente contratto, viene utilizzato, in base all'art. 5,
comma 1, lettera m), ai seguenti fini:
a) in quota parte per garantire gli
effetti del comma 3;
b) in quota parte per incrementare il
fondo previsto dall'art. 33, comma 2 per le attività di formazione ed
aggiornamento, secondo quanto concordato ai sensi dell'art. 5, comma
1, lettera f).
c) in quota parte, per realizzare forme,
anche consortili tra aziende in ambito regionale per la tutela
assicurativa, legale e di consulenza in attuazione dell'art. 28 del
D.P.R. 761/1979.
CAPO II
Norme particolari per i dirigenti
delle i.p.a.b. aventi finalità sanitarie
ART. 48
Struttura della retribuzione per la
qualifica unica di Dirigente
delle I.P.A.B. aventi finalità
sanitarie
1. Presso le I.P.A.B. la qualifica di
dirigente è unica e corrisponde a quella di dirigente di I livello del
S.S.N. Per i dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. che già applicano
il trattamento economico e normativo del D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384, la struttura della retribuzione è configurata secondo quanto
previsto dagli articoli del Capo I.
2. Per i dirigenti in servizio presso
I.P.A.B. che tuttora applicano la disciplina del D.P.R. 3 agosto 1990,
n. 333, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 in ordine alla
struttura della retribuzione dei dirigenti medici, il trattamento
economico stipendiale è così determinato:
– dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre
1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene
corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L 136.000 che
riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi
dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento
mensile lordo è rideterminato in L. 237.000 ;
– dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre
1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è
corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 174.000 che
riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi
dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento
mensile lordo è rideterminato in L. 305.000.
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995,
salvo quanto previsto dall'art.51, lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art.
7 della legge n. 438/1992, è stabilito in L.32.977.000; tale somma, per
il dirigente della ex prima qualifica dirigenziale, ricomprende:
a) lo stipendio tabellare già
spettante alla ex prima qualifica come previsto dall'articolo 43 del
D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 2;
b) un importo pari allo 0,35 della
indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui
all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990;
4. Gli incrementi contrattuali
comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i due ex livelli
dall'art. 43 del D.P.R. 333/1990, sull'elemento distinto della
retribuzione (EDR), sull'indennità integrativa speciale in godimento
nonché sull'importo delle indennità conglobata di cui al comma 3 per
l'ex qualifica I dirigenziale.
5. La misura dell'indennità integrativa
speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è
stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante al personale
appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
ART. 49
Norma transitoria per il personale
dirigenziale delle I.P.A.B aventi finalità sanitarie
1. Il trattamento economico stipendiale
dei dirigenti della ex seconda qualifica dirigenziale, derivante
dall'applicazione dell'art. 48, comma 3, a decorrere dal 1° dicembre
1995 è così determinato:
a) stipendio tabellare nella misura
stabilita all'art.48, comma 3;
b) maturato economico annuo,
pensionabile e non riassorbibile di L. 5.007.000, pari al maggior
importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del
trattamento economico tabellare in godimento al 1° dicembre 1995
ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
– stipendio tabellare ex articolo 43
D.P.R. 333/1990 comprensivo dell'elemento distinto della
retribuzione di cui all'art. 7 della legge n.438/1992;
– incrementi contrattuali di cui
all'art. 48, comma 2;
– differenza tra l'importo
dell'indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex
prima qualifica dirigenziale.
CAPO III
Effetti dei nuovi stipendi
ART. 50
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione della Parte Seconda - Titolo I, Capi I e II
del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio,
sull'indennità alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del presente
contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici – ivi compresa
l'indennità di vacanza contrattuale – risultanti dall'applicazione della
Parte II - Titolo I - Capi I e II del presente contratto - hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel
presente comma. Agli effetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art.
2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1
e 2, l'indennità di specificità medica prevista dall'art. 54 e la
retribuzione di posizione per la parte indicata dall'art. 55, commi 3, 7
e relativa tabella allegato n. 3, essendo costituite dalle quote residue
delle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 110 e 117 del
D.P.R. 384/1990 nella parte non utilizzata per la ricostruzione dello
stipendio tabellare nonché dagli artt. 114 e 116 - mantengono la natura
delle predette indennità e sono, pertanto, utili ai fini pensionistici e
dell'indennità premio di servizio così come già previsto dalle vigenti
disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
4. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1
e 2, l'indennità di specificità medica di cui all'art. 54, comma 6, e la
retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio presso le I.P.A.B.
indicate nell'art. 48 - che, ai sensi dell'art. 55, per il presente
biennio di parte economica sono costituite utilizzando l'indennità di
funzione già prevista dall'art. 38 del D.P.R. 333/90 nella quota residua
dopo la ricostruzione dello stipendio tabellare - mantengono la natura
della predetta indennità. Come tali, sono utili ai fini pensionistici e
dell'indennità premio di servizio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la citata indennità di funzione.
TITOLO II
incarichi dirigenziali, specificità
medica e retribuzione di posizione
CAPO I
incarichi dirigenziali e valutazione
dei dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
ART. 51
Graduazione delle funzioni dei
dirigenti di I e II livello
ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione
1. Le aziende od enti, in relazione alle
articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi
regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e
coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione
delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di
posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993.
2. L'individuazione viene effettuata nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 53 e 54 e sulla base dei seguenti
criteri e parametri di massima che le aziende ed enti possono integrare
con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel
rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
– complessità della struttura in
relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai
Dipartimenti;
– grado di autonomia in relazione anche
ad eventuale struttura sovraordinata;
– affidamento e gestione di budget;
– consistenza delle risorse umane,
finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
– importanza e delicatezza della
funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
– svolgimento di funzioni di
coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività
direzionali;
– grado di competenza specialistico -
funzionale o professionale;
– utilizzazione nell'ambito della
struttura di metodologie e strumentazioni significativamente
innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
– affidamento di programmi di ricerca,
aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze
didattiche dell'azienda o ente;
– produzione di entrate proprie
destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
– rilevanza degli incarichi di cui
all'art. 53 interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
– ampiezza del bacino di utenza per le
unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di
soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
– valenza strategica della struttura
rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con
uno o più dei precedenti criteri.
3. Le aziende ed enti, in base alle
risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono
ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto
organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di
cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali
di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A
parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle
posizioni è attribuita la stessa valenza economica.
4. La graduazione delle funzioni relativa
agli incarichi di II livello dirigenziale è effettuata dalle aziende ed
enti con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè,
indipendentemente dalla circostanza che i predetti dirigenti esercitino
o meno l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile.
Essa ha effetto solo sulla determinazione del trattamento economico
relativo alla retribuzione di posizione secondo la disciplina dell'art.
55.
5. Alla retribuzione della posizione,
sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal presente articolo, si
provvede mediante un apposito Fondo - costituito presso ogni azienda o
ente al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico
correlato alle funzioni dell'incarico attribuito ed alle connesse
responsabilità - e finanziato con le modalità di cui agli artt. 60 e 61
e dell'art.63, comma 2 lettera a).
6. La disciplina del conferimento degli
incarichi prevista dai seguenti articoli del presente capo entra in
vigore con il presente contratto e presuppone, altresì, che le aziende
ed enti realizzino le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 ed, in
particolare, dagli artt. 3,4, 5, 7, 8, 9 e 14;
b) ridefinizione delle strutture
organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi
di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
ART. 52
Affidamento e revoca degli incarichi
di I livello dirigenziale
1. A ciascun dirigente sono conferiti
incarichi di direzione di struttura ovvero di funzioni ispettive e di
consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 29 del
1993 o di natura professionale in relazione alle attività assistenziali
svolte.
2. Gli incarichi di I livello dirigenziale
sono affidati, a ciascun dirigente, dalle aziende od enti, su proposta
del dirigente di II livello, con atto scritto e motivato, nel rispetto
dei principi e procedure stabilite dagli artt. 15, comma 2, penultimo
capoverso del d.lgs n. 502 del 1992 e 19 del d.lgs n. 29 del 1993. Gli
obiettivi e le risorse sono affidati al dirigente ai sensi dell'art. 65,
commi 4, 5 e 6.
3. Le aziende o enti formulano in via
preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni
citate nei commi 1 e 2. Tali criteri, prima della definitiva
determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze
sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un
incontro.
4. Nel conferimento ai dirigenti di I
livello degli incarichi di cui agli art. 56, comma 1 lettera b) e 57 in
applicazione del presente contratto, le aziende o enti tengono conto -
rispetto agli incarichi da conferire – della professionalità e
dell'esperienza già acquisite dai dirigenti in servizio sia in relazione
alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi, ai
sensi dell'art. 116 del D.P.R. 384 del 1990 sia per il livello di
provenienza precedente all'unificazione della qualifica dirigenziale
anche per non cumulare, in linea di principio ed a parità di situazioni,
più benefici nella vigenza del presente contratto.
5. La revoca dell'incarico in seguito
all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza
delle direttive impartite avviene con atto scritto e motivato dopo
l'espletamento delle procedure di cui all'art. 59.
ART. 53
Affidamento e revoca degli incarichi
ai dirigenti di II livello
1. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502
del 1992, per i dirigenti di II livello il conferimento dell'incarico
quinquennale rinnovabile costituisce modalità di accesso alla qualifica
stessa e risulta, pertanto, compiutamente disciplinato - per tale
aspetto - dall'art. 15 del medesimo decreto. Per i dirigenti di II
livello ai quali l'incarico è conferito dopo l'entrata in vigore del
presente contratto, la tipologia dell'incarico, le modalità di revoca,
la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico di cui
all'art. 58, sono disciplinati dal contratto individuale previsto
dall'art. 14.
2. Per i dirigenti di II livello assunti
dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992 o che abbiano optato
prima del presente contratto, si applica il comma 1 con le modalità
previste dall'art. 58.
3. Per i dirigenti di II livello già in
servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992, il
passaggio al rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile avviene dopo
l'opzione. A tal fine la prima attuazione dell'art. 15, comma 4 del
decreto stesso con riferimento all'opzione, deve intendersi coincidente
con l'applicazione del presente contratto, fatte salve le opzioni già
esercitate. Per i medesimi dirigenti l'opzione per il rapporto ad
incarico quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del
contratto individuale con le caratteristiche del comma 1, alla quale si
perviene dopo l'attuazione delle modalità dell'art. 58.
4. Ai dirigenti di II livello di cui ai
commi 1, 2 e 3, indipendentemente dall'opzione, sono conferibili solo
gli incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1
lett. a) fatto salvo quanto previsto dall'art.59, commi 10 e 11. Al fine
di procedere al conferimento degli incarichi ai dirigenti in servizio,
le aziende ed enti formulano, in via preventiva, i criteri per
l'affidamento e la revoca degli incarichi stessi, nel rispetto dei
principi, criteri e procedure previsti dagli artt. 19 e 22, comma 1 del
d.lgs. n. 29 del 1993, tenuto conto, per gli incarichi da conferire,
della professionalità ed esperienza acquisite dai dirigenti di II
livello in servizio, anche in relazione alle posizioni organizzative già
ricoperte dagli stessi. Tali criteri, prima della definitiva
determinazione sono oggetto di informazione alle rappresentanze
sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un
incontro.
5. Il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1 lett. a) ai dirigenti
di II livello avviene con atto scritto e motivato. Gli obiettivi e le
risorse relativi agli incarichi sono affidati ai medesimi dirigenti, ai
sensi dell'art. 65, comma 4.
6. La revoca dell'incarico per i dirigenti
di II livello che non hanno optato può avvenire in seguito
all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza
delle direttive impartite, con atto scritto e motivato secondo le
procedure e con gli effetti indicati nell'art. 59.
7. Il comma 6 si applica anche nei
confronti dei dirigenti di II livello che abbiano optato per il rapporto
ad incarico quinquennale e ne produce i medesimi effetti anche prima
della scadenza dell'incarico.
ART. 54
Indennità di specificità medica
1. Nel quadro del riordino del Servizio
Sanitario nazionale, la dirigenza medica presenta particolari elementi
di specificità. A tale area professionale, oltre alle attività
organizzativo - gestionali proprie della funzione dirigenziale, sono -
infatti - affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di
tutela della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno
produttivo dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di
essa, diretto al raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione,
cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
2. Nel nuovo assetto la dirigenza medica -
pur nel rispetto di tutte le altre professionalità impiegate nel
Servizio Sanitario Nazionale - rappresenta la componente più rilevante
dei dirigenti ed assume una connotazione strategica per l'economia
sanitaria aziendale, intesa come allocazione delle risorse ai fini della
efficacia, efficienza, rendimento e qualità dell'azione sanitaria.
3. Tale peculiarità della funzione medico
è compensata con l'attribuzione ai dirigenti medici e veterinari, a
decorrere dal 1 dicembre 1995, di una indennità, fissa e ricorrente,
corrisposta per tredici mensilità, denominata "Indennità di specificità
medica".
4. L'indennità di specificità medica è
fissata nei seguenti valori:
5. Al finanziamento dell'indennità di
specificità medica si provvede con il fondo di cui all'art. 60.
6. Per i dirigenti delle I.P.A.B. aventi
finalità sanitarie di cui all'art. 48, comma 2, l'indennità di
specificità medica prevista nel comma 4, secondo alinea è corrisposta,
anche in modo graduale, in base alla disponibilita del fondo di cui
all'art.61, previo accordo con i dirigenti interessati, utilizzando
anche in parte l'indennità di funzione ex art. 38 del D.P.R. 333/1990.
ART. 55
La retribuzione di posizione dei
dirigenti medici e veterinari di I e II livello
1. La retribuzione di posizione è una
componente del trattamento economico dei dirigenti di I e II livello
dell'area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle
funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 è collegata all'incarico agli
stessi conferito dall'azienda o ente.
2. La retribuzione di posizione del comma
1 è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma
complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti
in base alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 29 del 1993. Essa compete per tredici mensilità.
3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3 del
d.lgs. 29 del 1993, la parte fissa della citata retribuzione, a
decorrere dal 1 dicembre 1995, è costituita dalla somma delle quote
delle indennità previste dal D.P.R. 384/1990 agli artt. 110, comma 1
lettere A), B) e C), comma, 5, secondo capoverso e 6 (per quanto attiene
agli istituti zooprofilattici), 114, 116 - ove goduta - e 117, residue
dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43,
44 e 45 e la definizione dell'indennità di specificità medica. Tale
parte della retribuzione di posizione essendo costituita - anche in
quota residua - da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene
le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza con le stesse modalità già stabilite dalle
vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
4. La componente fissa della retribuzione
di posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta -
in caso di trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai
sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, avvenuto dopo l'entrata in
vigore del presente contratto. Le aziende o enti di nuova destinazione
sono tenuti a garantire le predette somme mediante il fondo per la
retribuzione di posizione dell'art. 60.
5. Per le caratteristiche descritte ai
commi 3 e 4, la componente fissa della retribuzione di cui al presente
articolo è mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 59, comma 7,
lettere a) e b) e commi 10 e 11, operando gli effetti della valutazione
negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di
posizione, individuata ai sensi dei commi 6 e 7.
6. La componente variabile della
retribuzione di posizione, salvo quanto previsto dal comma 7, è
determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle
funzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt. 56 e 57 e con
le procedure previste dagli artt. 53 e 54.
7. Dal 1 dicembre 1995 e sino al
conferimento degli incarichi di cui al comma 6, la retribuzione di
posizione dei dirigenti, è costituita dai valori indicati per le due
componenti - fissa e variabile - nella tabella allegato n. 3 del
presente contratto.
8. Per coloro che accedono per la prima
volta alle qualifiche dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale dopo
l'entrata in vigore del presente contratto, la componente fissa della
retribuzione di posizione, corrisponde ai valori indicati nella tabella
allegato n.3
9. I commi precedenti trovano applicazione
anche per i dirigenti medici delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie,
di cui all'art. 49, commi 1 e 2, in quanto compatibili.
10. Alla corresponsione della retribuzione
di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - si provvede con
i fondi di cui agli artt. 60 e 61.
ART. 56
Incarichi di direzione di struttura:
determinazione e attribuzione della
retribuzione di posizione
dei dirigenti medici e veterinari di
I e II livello
1. Le aziende ed enti, nel prevedere per
le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la
retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i dirigenti ai quali
sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai criteri e
parametri definiti nell'art. 52 e nei limiti delle disponibilità del
fondo di cui agli artt 60 e 61, nell'ambito delle seguenti fasce di
valori:
a) da un minimo di L. 9.500.000 fino
a un massimo di L. 70.000.000, per le posizioni dirigenziali di
strutture complesse, caratterizzate cioè dalla presenza contestuale di
più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati
dall'art. 51, ovvero da leggi regionali di organizzazione (a titolo
meramente esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il
Distretto, il Presidio ospedaliero, Unità operative complesse, Servizi
di controllo interno, Servizi che richiedono, per la loro direzione,
un'elevata competenza specialistico - professionale, tra i quali i
Presidi multizonali di prevenzione, qualora a direzione medica);
b) da un minimo di L. 8.000.000 fino a
un massimo di L. 60.000.000, per le posizioni dirigenziali
articolazioni interne delle strutture di cui al punto a), ovvero di
posizioni dirigenziali di unità operative semplici rispetto a quelle
indicate nel punto a) - (a titolo meramente esemplificativo si possono
citare i settori o moduli di cui all'art. 116 del D.P.R. 384/1990, con
particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale, etc.).
2. Ad ogni dirigente - è riconosciuta
una retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo
personale, a quella prevista dall'art. 55 comma 7 e relativo allegato n.3,
secondo la posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovrà
essere coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie
rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere a)
e b) del comma 1, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in
sede aziendale ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche per l'attribuzione
di incarichi di maggiore responsabilità.
3. Le modalità di affidamento e revoca
degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dagli articoli 53 e
54.
ART. 57
Incarichi non comportanti direzione
di struttura:
determinazione ed attribuzione della
retribuzione di posizione
dei dirigenti di I livello
1. Le aziende ed enti, nel prevedere per
le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la
retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i dirigenti ai quali
siano affidati incarichi non comportanti direzione di struttura, in
relazione ai criteri e parametri definiti nell'art. 52 e nei limiti
delle disponibilità del fondo di cui agli artt 60 e 61, nell'ambito
delle fasce di valori indicate nel comma 3.
2. Tali incarichi possono essere di
consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive o di verifica
e controllo, ovvero incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione.
3. Le retribuzioni di posizione di cui al
comma 1 sono ricomprese nell'ambito delle seguenti fasce:
a) da un minimo di L. 7.000.000 sino
ad un massimo di L. 55.000.000. per le posizioni dirigenziali inerenti
gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti attività o compiti di
rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti
nell'art. 51 comma 2 o di rilevante competenza professionale o
specialistico - funzionale ( a titolo meramente esemplificativo si
individuano attività quali il controllo di gestione, nonché i settori
o moduli previsti dall'art. 116 del DPR 384/90 cui siano correlate le
attività del comma 2, ma non le attività di direzione di struttura);
b) da un minimo di L.2.000.000 ad un
massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi
abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero
richiedano competenza professionale o specialistico - funzionale di
base.
4. Ad ogni dirigente è riconosciuta una
retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a
quella prevista dall'art. 55 comma 7 e relativo allegato n. 3, secondo
la posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovrà essere
coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili a
quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere a) e b) del comma
3, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in sede aziendale
ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche per l'attribuzione di incarichi di
maggiore responsabilità.
5. Le modalità di affidamento e revoca
degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall'art. 53.
6. Al dirigente di I livello, assunto dopo
l'entrata in vigore del presente contratto, il conferimento degli
incarichi di cui agli art. 56, comma 1 lett. b) e dal presente articolo
avviene dopo il superamento del periodo di prova, nel rispetto dell'art.
52, comma 4.
ART. 58
Dirigenti di II livello:
la retribuzione di posizione e lo
specifico trattamento economico
legato all'incarico quinquennale.
Norma di prima applicazione
1. Ai dirigenti di II livello con rapporto
ad incarico quinquennale - oltre alla retribuzione di posizione,
compete, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, uno specifico
trattamento economico che è ricompreso tra il 5 % ed il 35 % del valore
massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1
lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, le
aziende ed enti, effettuata la graduazione delle funzioni, definiscono
la retribuzione di posizione che, ai sensi degli artt. 52, comma 3 e 55,
comma 2 e seguenti, può essere attribuita in concreto ai dirigenti di II
livello, informandone i dirigenti interessati contestualmente all'atto
del conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui
all'art. 56, comma 1 lett. a).
3. Ai dirigenti di II livello - assunti
dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992 o per coloro che
abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del presente contratto - oltre alla retribuzione di
posizione prevista dal comma 2, è attribuito lo specifico trattamento
economico di cui al comma 1.
4. L'entità dello specifico trattamento
del comma 3 viene determinata con la stipulazione del contratto
individuale - che dovrà avere le medesime caratteristiche descritte
all'art. 53, comma 1 - con decorrenza dalla medesima data che non potrà
comunque essere anteriore al 1.1.1997.
5. I dirigenti di II livello che non
versino nella situazione del comma 3 vengono invitati dall'azienda o
ente, anche gradualmente, ad esercitare l'opzione per il rapporto ad
incarico quinquennale, previa informazione circa lo specifico
trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1.
6. L'esercizio dell'opzione comporta la
stipulazione del contratto individuale di cui agli art. 14 e 53, comma
1.
7. La retribuzione di posizione dei
dirigenti di II livello che non optino o, comunque sino all'accoglimento
dell'opzione, è quella fissata negli artt. 55 e 56, comma 1, lettera a).
8. All'applicazione del presente articolo
si provvede nei limiti del fondo previsto dall'art. 60.
ART. 59
Valutazione dei dirigenti di I e II
livello
1. Per la valutazione dei risultati
conseguiti dai dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi
agli stessi affidati ai sensi degli artt. 55 e 56, le aziende o enti
definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione istituiti ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502
del 1992.
2. Le aziende o enti determinano in via
preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali
criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11,
seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella valutazione dei risultati
conseguiti dai dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi
dell'art. 56, gli organismi del comma 1, dovranno comunque considerare
l'operato dei dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire
secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di
budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane,
finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
4. Nella valutazione dei risultati
conseguiti dai dirigenti cui sono affidati gli incarichi disciplinati
dall'art. 57, gli organismi del comma 1 dovranno considerare l'operato
dei dirigenti in relazione all'osservanza delle direttive e, solo
qualora agli incarichi stessi sia stata correlata attività di gestione
finanziaria, tecnica o amministrativa, la valutazione riguarderà i
risultati della stessa ai sensi del comma 3.
5. Gli organismi di cui al comma 1, prima
di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale
valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni
del dirigente, anche assistito da una persona di fiducia .
6. L'esito della valutazione periodica è
riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Dello
stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
7. L'accertamento dell'inosservanza delle
direttive ed i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. 29/1993,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 5, in ragione della
gravità dello scostamento, possono determinare:
a) l'affidamento di un incarico
dirigenziale di valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di
posizione ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di
un anno.
8. In caso di accertamento di
responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l'art. 36,
commi 4 e 6.
9. Per effetto del collocamento in
disponibilità di cui al comma 7, lett. b), non si può procedere a nuove
nomine di qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti,
ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. 29/1993.
10. Al dirigente di II livello di cui
all'art. 53, commi 1, 2 e 3, che non abbia superato positivamente la
valutazione prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le
condizioni di cui ai commi 7, lett. b) e 8, è affidato un incarico
dirigenziale di valore economico inferiore anche ricompreso tra quelli
dell'art. 57, fatta salva l'applicazione dell'art. 55, comma 5.
11. I dirigenti di II livello di cui
all'art. 53, commi 1, 2 e 3, che, comunque, al termine del quinquennio
non superino positivamente la verifica di cui all'art. 15 del d.lgs. n.
502 del 1992, rimangono collocati nel medesimo livello con il
trattamento economico definito dagli artt. 45, 54 e 55, commi 4 e 5.
Contestualmente l'azienda o ente congela un posto di I livello
dirigenziale.
CAPO II
finanziamento della retribuzione di
posizione e della specificità medica
ART. 60
Finanziamento della indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione
per i dirigenti di I e II livello
nonché dello specifico trattamento economico
per i dirigenti di II livello
1. Al finanziamento dell'indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti di I
e II livello nonché dello specifico trattamento economico ex art. 15 del
d.lgs. 502 del 1992 per i dirigenti di II livello delle aziende e degli
enti del S.S.N., si provvede mediante l'utilizzo di un fondo, costituito
a decorrere dal 1.12.1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun
pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, il quale è formato:
a) dall'ammontare delle risorse
destinate nell'anno 1993:
– alle indennità previste dagli artt.
110 e 117 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l'applicazione degli
artt. 43, 44 e 45 del presente contratto;
– alle indennità di cui agli artt. 53,
54 del D.P.R. 270/1987, negli importi confermati dall'art. 110,
commi 5 e 6 del D.P.R. 384/1990 (partecipazione all'Ufficio di
Direzione, Coordinamento, dirigenza medica);
– alle indennità degli artt. 114 e 116
del D.P.R. 384/1990 (indennità differenziata di responsabilità
primariale e indennità di modulo).
b) di una somma pari allo 0,37 % del
monte salari, al netto dei contributi a carico dell'Azienda o ente –
calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con
qualifica di dirigente di I e II livello – relativamente a due
dodicesimi per l'anno 1995 (dicembre e 13^ mensilità); lo stesso
fondo, in ragione di anno, al 1° gennaio 1996 è incrementato di una
somma pari al 2,41 % del medesimo monte salari.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il
fondo di cui al comma 1 è incrementato di un importo pari a 50 minuti di
plus orario settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico
previsto dall'art. 127, commi 5 e 6 del D.P.R. 384/1990 con riferimento
alle posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente medico e
veterinario. Dalla stessa data il fondo del comma 1 può, altresì, essere
incrementato con le risorse del fondo previsto dall'art. 63, nelle
misure, condizioni e modalità indicate dal medesimo articolo, comma 2,
lett. a) secondo periodo. Per tutti i dirigenti medici di II livello e
per tutti i dirigenti veterinari di I e II livello detto importo è pari
a 60 minuti anche per le finalità del comma 3.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1997, il
fondo di cui al comma 1 è, altresì, incrementato di un importo pari a 65
ore annue pro - capite di lavoro straordinario feriale diurno secondo le
tariffe fissate dall'art. 80 del D.P.R. 384/ 1990, riferite ai dirigenti
medici e veterinari di II livello anche per il finanziamento dello
specifico trattamento economico dei dirigenti medesimi con rapporto ad
incarico quinquennale, almeno nella misura minima prevista dagli art. 58
comma 1 e 72, comma 6. Detto trasferimento opera in relazione alla
gradualità dell'opzione . In corrispondenza dell'incremento del fondo di
cui al presente articolo viene proporzionalmente ridotto il fondo
dell'art. 62 e, di conseguenza, il ricorso all'istituto del lavoro
straordinario da parte degli stessi dirigenti.
4. Il fondo annuale di cui al comma 1 deve
essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono
temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato
relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al
presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno
successivo.
5. Per l'applicazione del presente
contratto, le aziende e gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31
del D. Lgs. 29/93 rideterminino, con atto formale, la dotazione organica
dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a
base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, nel finanziare la
predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle
posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con l'atto
deliberativo, in misura congrua, il fondo di cui al presente articolo.
Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti comunque superiore a
quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo di cui al comma 1 è
formato dall'ammontare delle risorse della lettera a) per l'anno 1995
alle quali si aggiunge l'incremento di cui al comma 1, lettera b)
calcolato con riferimento al monte salari del 1993.
6. Il fondo di cui al comma 1 viene
utilizzato per garantire gli effetti degli artt. 54, 55 e 58.
ART. 61
Finanziamento della indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione
per i dirigenti di I livello delle
IPAB aventi finalità sanitarie
1. Al finanziamento dell'indennità di
specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti in
servizio a tempo indeterminato presso le I.P.A.B. aventi finalità
sanitarie di cui all'art. 48, comma 2, si provvede mediante la
costituzione di un apposito fondo a decorrere dal 1 dicembre 1995 ed a
valere sulle competenze 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del
biennio successivo. Il fondo è formato nel modo seguente:
a) dall'ammontare delle risorse
destinate alle indennità di funzione di cui all'art. 38 del D.P.R.
333/1990 per la I e la II qualifica dirigenziale, ivi compresa la
quota relativa alla tredicesima mensilità sull'indennità stessa,
nell'anno 1993, detratto lo 0,35 utilizzato per la ristrutturazione
della retribuzione dei dirigenti già appartenenti alla 1^ qualifica
dirigenziale; tali risorse sono calcolate in relazione al personale
con qualifica dirigenziale risultante nel 1993 ;
b) da una somma corrispondente al 6%
calcolata sull'importo di cui alla lett. a);
c) da una somma pari allo 0,22 % del
monte salari, al netto dei contributi a carico dell'ente – calcolato
con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di
dirigente di I livello – relativamente a due dodicesimi per l'anno
1995 (dicembre e 13^ mensilità); lo stesso fondo, in ragione di anno,
al 1° gennaio 1996 è incrementato di una somma pari all'1,4% del
medesimo monte salari.
2. Nel periodo di vigenza del presente
contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs.
29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di
legge, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in
numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera
a) del comma 1, incrementano il fondo di cui al comma 2 in misura
congrua, con oneri a loro carico, tenuto conto del valore delle
posizioni organizzative di nuova istituzione purché effettivamente
ricoperte. Nei loro confronti trova, altresì, applicazione l'art. 60,
comma 5, ultimo periodo.
3. Il valore complessivo del fondo,
calcolato ai sensi del comma 1, lettere a), b), e c), non può essere
comunque inferiore al valore complessivo, incrementato del 6 %,
dell'indennità di funzione, per la parte eccedente lo 0,35 della quota
di pertinenza della prima qualifica dirigenziale, in godimento ai
dirigenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente
contratto.
4. Il fondo annuale di cui al comma 1 deve
essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono
temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato
relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al
presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno
successivo.
5. La retribuzione di posizione è
costituita dalla somma eventualmente residua dopo l'applicazione
dell'art. 54, comma 6 ed è rideterminata nella parte variabile dalla
I.P.A.B. secondo le procedure degli artt. 51 e seguenti.
TITOLO III
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
CAPO I
disciplina del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro
ART. 62
Costituzione del fondo
1. Per la corresponsione degli emolumenti
connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a
valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del
biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo
ammontare dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento al
personale destinatario del presente contratto:
– della indennità di pronta
disponibilità di cui all'art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato
dall'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990 ;
– dello straordinario di cui all'art. 80
del D.P.R. 384/1990;
– dell'indennità per servizio notturno e
festivo di cui all'art. 115 del D.P.R. 384/1990;
– dell'indennità di cui all'art. 120 del
D.P.R. 384/1990;
– dei compensi di cui all'art. 83, comma
15 del D.P.R. 270/1987.
– dell'indennità di bilinguismo di cui
all'art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 110, comma 5, del D.P.R. 384/1990;
– dell'indennità di profilassi
antitubercolare, di cui all'art. 59 del D.P.R. 270/1987.
2. Il fondo, nel quale confluiscono le
risorse previste dalle norme citate nel comma 1, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 60, comma 3, è tuttora finalizzato alla
remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi
particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari
situazioni di lavoro etc. .
3. I compensi spettanti per i servizi di
guardia e di pronta disponibilità sono, rispettivamente, disciplinati
dagli artt. 19 e 20. Per quanto attiene i compensi per lavoro
straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 80 e 115 del D.P.R.
384/1990.
4. Il fondo di cui al comma 2, è destinato
anche:
– all'applicazione dei benefici di
cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei
soggetti ivi previsti. L'indennità di cui allo stesso art. 5, comma 4
della citata legge 724/1994, è corrisposta nella misura ivi
individuata in base alle vigenti disposizioni.
– alla remunerazione dell'attività
didattica svolta fuori dell'orario di lavoro, in via forfettaria, con
un compenso di L. 50.000, lorde, relativo all'impegno per la
preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché
per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se
l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella
preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto
svolti fuori dell'orario di lavoro.
– alla corresponsione dell'indennità di
bilinguismo e di profilassi antitubercolare nelle misure indicate
dalle norme citate nel comma 1.
5. Qualora il fondo annuale di cui al
comma 1, a consuntivo, non risulti integralmente utilizzato, le risorse
ancora disponibili nel citato fondo annuale, sono temporaneamente
utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al
medesimo anno e, quindi, eventualmente riassegnate al fondo di cui al
presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno
successivo.
6. La misura dell'indennità di pronta
disponibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 5 viene rideterminata –
rispetto al valore indicato nell'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990 –
in sede di contrattazione decentrata, in base ai modelli organizzativi
adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale
di cui al comma 1.
7. Dalla data di entrata in vigore del
contratto, le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano anche alle IPAB aventi finalità sanitarie di
cui all'art. 49, comma 2
TITOLO IV
LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
CAPO I
il finanziamento della retribuzione
di risultato
ART. 63
Finanziamento della retribuzione di
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i
dirigenti di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale
1. Le risorse finanziarie di cui al
presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente
retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a
costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare
qualità della prestazione dei dirigenti.
2. Al finanziamento della retribuzione di
cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli
articoli 64 e 65 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
a) Fondo per la retribuzione di
risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei
servizi:
Dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il
1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo,
il fondo per i dirigenti medici è costituito, nel suo ammontare, dalla
somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e del fondo sub 2
previsti dagli articoli 123 e seguenti del D.P.R. 384/90 -
effettivamente riferiti alle categorie di personale di cui al presente
contratto - determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale
prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo per i
dirigenti veterinari è costituito, nel suo ammontare, dalla somma
complessiva dei fondi di produttività previsti dagli artt 130 e 131
per gli Istituti zooprofilattici del D.P.R. 384/90 determinata per
l'anno 1993. I fondi citati sono incrementabili con eventuali risorse
aggiuntive di cui all'art 5, comma 2 lettera c). I predetti fondi sono
decurtati dell'importo utilizzato ai sensi dell'art. 60, comma 2 a
decorrere dalla data ivi indicata.
Le aziende ed enti, dal 1 gennaio 1997,
possono altresì utilizzare una ulteriore quota dei fondi citati sino
ad un massimo del 16 % per incrementare il fondo di cui all'art. 60.
In tal caso, i fondi della presente lettera a) sono ridotti in misura
corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate
avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi,
assistenziali e di produttività ottenuti con l'applicazione del
precedente istituto delle incentivazioni.
b) Fondo per i premi per la qualità
della prestazione individuale:
Il fondo è costituito, a decorrere dal
31 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun
pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, da una somma pari allo
0,2 per cento del monte salari. Le risorse sono destinate annualmente a
costituire una componente della retribuzione dei dirigenti, quale premio
per il conseguimento di livelli di particolare qualità della loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi.
3. Tali disposizioni trovano applicazione
nei confronti delle IPAB aventi finalità sanitarie, di cui all'art. 49,
comma 1.
ART. 64
Finanziamento della retribuzione di
risultato
e premio per la qualità della
prestazione individuale
dei dirigenti delle IPAB aventi
finalità sanitarie
1. Al finanziamento della retribuzione di
risultato dei dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie di cui
all'art. 48, si provvede a decorrere dal 31.12.1995 ed a valere per il
1996 senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo
mediante la costituzione di un fondo che, in prima applicazione del
presente contratto, è formato:
- da una quota non inferiore al 4% e
non superiore all'8% del Fondo di cui all'art.61;
- dalle risorse aggiuntive indicate nel
comma 3.
2. Possono avvalersi delle facoltà di
cui al comma 1 secondo alinea le IPAB non dissestate e non
strutturalmente deficitarie secondo le vigenti disposizioni e che
abbiano realizzato le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei principi di
razionalizzazione di cui al titolo I del d.lgs. 29 del 1993;
b) ridefinizione delle strutture
organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi
di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
3. Le IPAB che si trovino nelle
condizioni indicate nel comma 2 possono incrementare, dal 31 dicembre
1995, con oneri a proprio carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite
massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo
riferito al 1993 e relativo ai dirigenti, al netto dei contributi a
carico dell'Amministrazione. Tale somma può essere incrementata di
un'ulteriore somma pari allo 0, 2 % del medesimo monte salari, qualora
siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente
corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5.
4. I risparmi di gestione consistono nei
minori oneri relativi al personale dirigenziale derivanti dagli
adempimenti organizzativi indicati al comma 5 che non incidano sulla
gestione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti.
5. I risparmi di gestione sono determinati
a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale
dirigenziale, al netto della spesa per l'indennità di funzione, al 31
agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e
calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge
537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo
articolo.
6. Le amministrazioni devono attestare
attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione che
detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e
sulla qualità dei servizi resi agli utenti e non siano dovuti
all'affidamento di attività all'esterno.
ART. 65
La produttività per i dirigenti
medici e veterinari di I e II livello
del Servizio Sanitario Nazionale
1. La retribuzione di risultato dei
dirigenti di I e II livello è strettamente correlata alla realizzazione
dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei
risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità
complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della
metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5,
comma 4 e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del
d.lgs. n. 29 del 1993.
2. Il fondo di cui all'art. 63 è pertanto
destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei
servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o
dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di
efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra
i quali, con riferimento anche alle disposizioni della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
- il miglioramento degli indici di
rendimento legati alla degenza;
- l'ottimizzazione delle condizioni di
fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con il pieno
utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche
attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un
maggiore orientamento all'utenza;
- la razionalizzazione della spesa per
consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso l'adozione di
adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici;
- il miglioramento dei livelli
qualitativi di intervento di sanità collettiva negli ambienti di vita
e di lavoro;
- la razionalizzazione, la
personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche
attraverso l'individuazione di forme alternative, quali la
spedalizzazione o l'assistenza a domicilio, nonché l'incentivazione
delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività
di ospedale diurno;
- la realizzazione di modelli
organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni
aziendali;
- l'avvio di tecniche per il controllo
di gestione.
3. Nel passaggio al nuovo sistema di
retribuzione per risultato dovranno, comunque, essere garantiti i
livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con
l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123
del D.P.R. 384/1990, lett. a). La retribuzione di risultato compensa
anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17
e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
4. In attuazione dei fini indicati nei
commi precedenti, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e
in corrispondenza con l'approvazione del bilancio, anche sulla base
delle proposte dei dirigenti responsabili, secondo i rispettivi
ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello:
a) definisce i programmi e gli
obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali
per l'azione amministrativa e la gestione ;
b) assegna a ciascuna articolazione
aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse
umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento,
indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di
risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata
al dirigente responsabile, in base alla metodologia del comma 1 ;
5. I dirigenti responsabili delle
articolazioni aziendali provvedono, con le medesime procedure e
metodologie del comma 4, nei confronti delle singole unità operative che
compongono l'articolazione medesima;
6. Gli obiettivi, preventivamente
illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono
assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo
la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli
artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
7. L'erogazione dell'incentivo di cui al
comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione
alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono
oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo
interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne definisce
parametri e standard di riferimento.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, la
retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle
quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel
rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite
alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del
risultato. Tale verifica può anche essere periodica, per stati di
avanzamento.
9. Ferma rimanendo la formazione del fondo
con le regole stabilite all'art. 63. nei confronti delle aziende ed enti
che non hanno ancora attivato la metodologia di budget citata al comma
1, è consentita, sino al 31 dicembre 1996 e, comunque, non oltre il 30
giugno 1997, la gestione dell'istituto incentivante secondo le norme
previste dall'art 123, comma 6, lett. b) del D.P.R. 384/1990, nel
rispetto, in particolare, dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
10. Le IPAB aventi finalità sanitarie di
cui all'art. 48, comma 2, utilizzano il fondo previsto dall'art. 64
secondo le modalità del presente articolo, fatta salva la quota di cui
all'art. 66, comma 2, da destinare ai premi per la qualità della
prestazione individuale.
11. Il servizio di controllo o nucleo di
valutazione di cui al comma 7 svolge anche un'attività di monitoraggio
che si conclude con un rapporto da trasmettere all'A.Ra.N., da allegarsi
alla relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
12. Per le aziende e gli enti rientranti
nella previsione di cui al comma 8 tale rapporto dovrà in particolare
evidenziare lo stato di attuazione della nuova metodologia.
ART. 66
Premio per la prestazione della
qualità individuale
1. L'Azienda o ente attribuisce la
retribuzione di risultato di cui agli art. 63, comma 1, lett. b) e 64
nell'ambito del più ampio processo di valutazione previsto dall'art. 59,
sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o
livelli di prestazione.
2. Le risorse del fondo di cui all'art.
63, comma 2 lettera b) e quelle previste dall'art. 65, comma 10, sono
attribuite con cadenza annuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre di
ogni anno nella forma di premi di qualità della prestazione individuale
a non più del 7% dei dirigenti in servizio.
3. I principali fattori di valutazione,
variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle
metodologie valutative adottate da ciascuna azienda o ente e ponderati
per le diverse posizioni di incarico dirigenziale, sono:
a) capacità dimostrata di programmare
le attività assistenziali, facendo fronte, con flessibilità, alle
esigenze del servizio, in particolare nella gestione dei servizi di
emergenza e quelli funzionali all'area critica nonchè i servizi che
richiedono elevata attività assistenziale;
b) grado di conseguimento degli
obiettivi assegnati;
c) capacità dimostrata nel motivare,
guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima
organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli
istituti previsti dal contratto di lavoro;
d) capacità di rispettare e far
rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre
formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e
promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti
processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
f) capacità dimostrata nell'assolvere
compiti inerenti ad attività e di controllo, connesse alle funzioni
affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo
di gestione;
g) qualità dell'apporto personale
specifico;
h) contributo all'integrazione tra le
diverse aree, strutture e servizi dirigenziali e all'adattamento al
contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi,
emergenze e cambiamenti di modalità operative ed al mantenimento dei
livelli quantitativi di prestazioni erogate.
i) impegno orario
4. Le decisioni inerenti l'attribuzione
del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere
rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni
sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni
adottate:
5. I risultati generali dell'applicazione
del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere
un incontro al riguardo con la direzione generale dell'azienda o ente.
PARTE TERZA
TITOLO I
LA LIBERA PROFESSIONE
CAPO I
la libera professione
ART. 67
Attività libero professionale
intramuraria dei dirigenti medici
1. In applicazione dell'art. 4, commi 10 e
11 del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, a tutto il personale medico è consentito lo svolgimento
dell'attività libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o
ente, sia in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di
laboratorio che in costanza di ricovero.
2. L'esercizio dell'attività professionale
intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali
dell'azienda o ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo
tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da
assicurare la piena funzionalità dei servizi.
3. L'esercizio dell'attività libero
professionale si svolge nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale,
caratterizzata dalla scelta diretta - da parte del l'utente - del
singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
b) attività libero professionale svolta
in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento
da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di
rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle
disponibilità orarie concordate.
c) attività professionali autonome rese
su richiesta ed in favore dell'azienda per l'erogazione di prestazioni
alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche
attraverso forme di rappresentanza;
d) attività di consulenza secondo la
disciplina dell'art. 69.
4. La libera professione individuale e
di équipe di cui al comma 3, lettere a) e b) riguarda le attività in
regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di
sala operatoria nonchè le prestazioni svolte in regime di ricovero.
L'attività professionale autonoma di cui alla lettera c) del medesimo
comma riguarda le stesse attività.
5. Tra le attività professionali autonome
del comma 3, lettera c) rientrano anche le attività di laboratorio e
quelle strumentali o non, di supporto alle attività professionali
autonome di cui al comma 3, lett. a) e b), individuate dall'azienda o
ente secondo le modalità definite nel CCNL. di riferimento del relativo
personale.
6. L'azienda o ente, nella fissazione
delle tariffe, individua la quota percentuale destinata a se stessa.
Un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi
dell'art. 5, comma 1 lettera f) comunque non inferiore al 5% - può
essere destinata alle attività di formazione ed aggiornamento
professionale ai sensi dell'art. 33.
7. Le parti, allo scopo di fornire alle
aziende linee guida uniformi in materia rinviano all'allegato n. 6.
ART. 68
Attività libero professionale
intramuraria dei dirigenti veterinari
1. In applicazione dell'art. 4, comma 10
del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, al personale medico veterinario è consentito lo svolgimento
dell'attività libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o
ente in linea con la particolare natura di tale attività oppure presso
il richiedente, ai sensi dell'art. 69, comma 2.
2. L'attività libero professionale dei
medici veterinari è esercitata alle condizioni che:
a) venga prestata al di fuori del
normale orario di lavoro, ivi compreso lo straordinario e la pronta
disponibilità;
b) non sia in contrasto con i compiti di
istituto e con gli interessi dell'azienda o ente e sia subordinata
all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi.
3. Per gli aspetti compatibili si
applica l'art.67.
ART. 69
Prestazioni di consulenza e consulti
1. L'attività di consulenza dei dirigenti
medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare
incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 57.
2. La consulenza può essere, altresì,
esercitata al di fuori dell'azienda o ente medesimo nei seguenti casi:
A) In servizi sanitari di altra azienda o
ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni
interessate che disciplini:
– i limiti orari minimi e massimi
dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi
di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
– il compenso e le modalità, ove
l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro;
Il compenso deve affluire all'azienda o
ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente
avente diritto quale prestatore della consulenza, entro quindici giorni
dall'introito.
B) Presso istituzioni pubbliche non
sanitarie, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali
che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i
compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
– la durata della convenzione;
– la natura della prestazione, che non
può configurare un rapporto di lavoro subordinato;
– i limiti di orario dell'impegno,
compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
– l'entità del compenso, ove l'attività
sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
– obbligo del recupero del debito
orario, qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza del
servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro;
– motivazioni e fini della consulenza,
al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto;
Il compenso deve affluire all'azienda o
ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente
avente diritto quale prestatore della consulenza entro quindici giorni
dall'introito.
In particolare rientra fra le attività di
consulenza di cui al presente punto quella di certificazione medico
legale resa per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai
sensi del D.P.R. 1124/1965.
PARTE QUARTA
TITOLO I
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 70
Disposizioni particolari
1. I procedimenti disciplinari in corso
alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a
termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro
inizio.
2. Ai dirigenti destinatari dell'art. 4,
comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnati presso
un'azienda o ente - optino per l'inquadramento nei ruoli di quest'ultime,
si applica l'art. 84, commi 1 e 4 del D.P.R. 384/1990, alle condizioni
ivi stabilite.
3. Nulla è innovato per i dipendenti del
servizio sanitario nazionale operanti nel distretto speciale del comune
di Campione d'Italia purché ivi effettivamente residenti.
4. Ai dirigenti in servizio presso le
Agenzie Regionali e delle Province Autonome istituite ai sensi dell'art.
3 del D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994, in attesa della
stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1, comma 8, continuano ad
applicarsi i contratti del comparto degli enti di provenienza. Sono
disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti
diversi dall'A.Ra.N. la possibilità di stipulare accordi per la
definizione del comparto di appartenenza del predetto personale.
5. Il trattamento economico
omnicomprensivo di l. 8.640.000 annue lorde previsto dall'art. 110 del
D.P.R. 270/1987 per gli ex medici condotti ed equiparati che, entro la
data di entrata in vigore del presente contratto, non risultino aver
ancora optato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 384/1990, è
rideterminato in L. 9.158.000.
6. Dall'1 dicembre 1995, la componente
fissa della retribuzione di posizione dei dirigenti veterinari di II
livello è incrementata di L. 3.400.000.
7. Ai dirigenti che usufruiscono dei
distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.
770, competono, oltre alle voci retributive dell'art. 40, punti da 1 a
3, anche l'indennità di specificità medica e la retribuzione di
posizione corrispondente all'incarico ricoperto al momento del distacco
o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici
dirigenziali successivamente al distacco, comunque, non inferiore a
quella della tabella allegato n. 3 goduta dal dirigente. Non compete la
retribuzione di risultato e, per i dirigenti di II livello con rapporto
ad incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economico
di cui all'art. 58.
8. La retribuzione di posizione spettante
al dirigente comandato presso altre aziende od enti del comparto ovvero
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni
vigenti, compete, nel rispetto dell'art. 3 comma 63 della L. 537/1993, è
corrispondente all'incarico rivestito presso l'azienda o ente di
provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni dirigenziali
avvenuta successivamente al comando, altra di valenza pari alle funzioni
svolte nell'Amministrazione presso la quale presta servizio determinata
da quest'ultima.
9. Per i dirigenti collocati in
aspettativa per svolgere gli incarichi di cui agli artt. 3, commi 6 e 7
e 4, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, il trattamento stipendiale sul
quale devono essere calcolati i contributi previdenziali ed
assistenziali di cui all'art. 3, comma 8 del citato decreto legislativo
è costituito dalla retribuzione tabellare, dall'indennità integrativa
speciale e dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'indennità
di specificità medica e dalla retribuzione di posizione determinata ai
sensi dell'art. 55, esclusivamente nelle componenti fissate nella
tabella allegato n. 3. Dal computo sono esclusi la retribuzione di
risultato, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e,
per i dirigenti di II livello con rapporto ad incarico quinquennale
rinnovabile, lo specifico trattamento economico di cui all'art. 58.
10. Sono confermate le disposizioni di cui
all'art. 28, comma 2 del D.P.R. 761/1979 nonché quelle dell'art. 41 del
D.P.R. 270/1987 e dell'art. 88 del D.PR. 384/1990. E', altresì,
confermato l'art. 56 comma 1, punto 2) del D.P.R. 761/1979 relativo
all'accertamento della sopravvenuta incapacità professionale. I soggetti
titolari della procedura prevista dal comma 3 e seguenti della medesima
disposizione sono sostituiti con quelli corrispondenti del D.Lgs 502 del
1992 secondo i regolamenti aziendali.
11. La tabella allegato 1 del D.P.R.
384/1990, con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso decreto è
modificata nel senso che dai tre livelli - IX, X, e XI del personale
laureato del ruolo sanitario è cancellata la figura dell'odontoiatra.
Dalla medesima data e sino al presente contratto la tabella dell'area
medica - allegato 3- del D.P.R. 384/1990 è integrata secondo l'allegato
n.1 al presente contratto.
ART. 71
Una tantum
1. Per il periodo ricompreso tra il 1
gennaio ed il 30 novembre 1995, per compensare la mancata attivazione
degli incarichi di cui al presente contratto, è corrisposta la somma
forfettaria di seguito indicata:
– dirigenti di II livello art. 43,44,
45 lettere A) e C): L. 1.356.000
– dirigenti di I livello art. 43,44, 45
lettere A) e C): L. 677.000
– dirigenti di II livello art. 43,44, 45
lettere B) e D): L. 765.000
– dirigenti di I livello art. 43,44, 45
lettere B) e D): L. 365.000
ART. 72
Norma transitoria relativa alle
caratteristiche del rapporto di lavoro
dei dirigenti medici e veterinari
1. Per la vigenza del presente contratto,
le aziende ed enti possono consentire il passaggio dei dirigenti medici
di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere B), al
trattamento stipendiale tabellare previsto dai medesimi articoli per i
dirigenti ricompresi nelle lettere A), previa domanda degli interessati,
al verificarsi della disponibilità di posti nei relativi contingenti
secondo la disciplina di appartenenza. In caso di pluralità di domande
si procede sulla base dell'anzianità complessiva di servizio dei
richiedenti. L'adeguamento del trattamento economico concerne anche
l'indennità di specificità medica di cui all'art.54, mentre la
retribuzione di posizione - per la componente fissa rimane determinata
nella misura prevista dalla tabella di cui al comma 4 - e nella parte
variabile può essere rideterminata dall'azienda in relazione
all'incarico conferito.
2. Il comma 1 trova applicazione anche nei
confronti dei dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt.
43, 44, 45, comma 1, lettere D), con le stesse modalità e nel rispetto
delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. Ai dirigenti di cui al 1 e 2 comma
l'indennità di specificità medica compete dal 1 dicembre 1995 nelle
seguenti misure:
4. La retribuzione di posizione
dell'art. 55 per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2, nelle componenti
fissa e variabile è determinata nella tabella allegato n. 3. La
retribuzione di posizione essendo indipendente dalle caratteristiche del
rapporto di lavoro originario, può essere rideterminata dall'azienda o
ente nella parte variabile in coerenza con l'incarico affidato anche se
non si verificano le condizioni di cui al comma 1.
5. Sino all'applicazione del comma 4, nei
confronti dei dirigenti di cui al presente articolo, in via transitoria,
la retribuzione di posizione è svincolata dai parametri definiti negli
artt. 56 comma 2 e 57, comma 4, in quanto legata alla particolare
posizione degli interessati.
6. Ai dirigenti di II livello di cui al
presente articolo si applica l'art. 58 comma 1 con l'attribuzione dello
specifico trattamento economico in caso di rapporto ad incarico
quinquennale o a seguito di opzione nella misura ricompresa tra il 3,57%
ed il 35%.
7. Dall'entrata in vigore del presente
contratto, sono disapplicati l'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761, gli artt. 77, 78 e 92, comma 8 del DP.R. 270/1987 e l'art. 119 del
D.P.R. 384/1990.
ART. 73
Verifica delle disponibilità
finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del
Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli
previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs.
n. 29 del 1993, al servizio di controllo interno della spesa relativa al
pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia
e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori
oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano
allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale,
dello stesso.
ART. 74
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non
disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n.
29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché
degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270 e D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in quanto non
disapplicate dall'art. 74.
2. Nel primo e secondo anno di vigenza
contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi
di cui agli artt. 63 e 64, non siano state impegnate nei rispettivi
esercizi finanziari sono riassegnate nell'esercizio dell'anno
successivo.
ART. 75
Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma 1 del D.
Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono
inapplicabili, nei confronti del personale dirigenziale appartenente
alla presente area negoziale, tutte le norme previgenti incompatibili
con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle
materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a)
art. 2,
durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto:
art. 75 del DPR 384/1990;
b)
art. 4,
tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato: art.
76 del DPR 384/ 1990;
c)
art. 5,
materie di contrattazione: artt.74 e 75 del DPR 270/1987;
d)
artt. 6 e 8,
diritti di informazione: artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38
del DPR 270/1987;
e)
art. 9,
forme di partecipazione: art. 60 del DPR
761/1979;
f)
art. 10,
rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro : art. 25 della L.93/1983;
g)
art. 11,
composizione delle delegazioni : art. 76
del DPR 270/1987;
h)
art. 12,
contributi sindacali: art. 104 del DPR 384/1990;
i)
art. 13,
interpretazione autentica dei contratti: art. 112 del DPR 270/1987;
art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del DPR 13/1986;
j)
art. 14,
contratto individuale di lavoro: art. 12
del DPR 3/1957; art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; artt. 18, commi 3
e 4, e 20 del DM Sanità 30.01.1982;
k)
art. 15,
periodo di prova: art. 14 del DPR
761/1979;
l)
art. 16,
contratto a tempo determinato: per le
disapplicazioni vedi dichiarazione congiunta all'art. 16
m)
artt. 17 e 18,
orario di lavoro: art. 32 del DPR
761/1979; art. 77 del DPR 270/1987; art. 79 del DPR 384/1990;
n)
art. 19,
servizio di guardia: art. 80 del DPR
270/1987; pronta disponibilità: art.82 del DPR 270/1987; è confermato
l'ultimo periodo dell'art. 110 del DPR 384/1990;
o)
artt. 21 e 22,
ferie, festività e riposo settimanale:
artt. 33 e 37 del DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 134,
comma 6, del DPR 384/1990;
p)
art. 23,
assenze retribuite: art. 38 del DPR
761/1979; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22,
commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
q)
artt. 24-25,
assenze per malattia e per infortunio e
malattie derivanti da causa di servizio: art. 47 del DPR 761/1979;
art. 56, commi 1, punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt. 28 e 29 del
DPR 270/1987; artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR 3/1957;
artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della
L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della L. 724/1994;
r)
artt. 26 e 27,
astensione obbligatoria e facoltativa
per maternità, servizio militare: artt. da 37 a 41 e 67del DPR 3/1957;
art. 38 e 47 del DPR 761/1979; art. 3, comma 37 della L. 537/1993;
art. 7, comma 3 della L. 1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni
di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
s)
art. 28,
aspettativa: artt. 69 e 70 del DPR
3/1957; art. 47 del DPR 761/1979;
t)
art. 29,
passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica: art. 16 del DPR 761/1979; art. 86 del DPR 384/1990;
u)
art. 30,
effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro e al recesso: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art.
102 del DPR 384/1990; di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del DPR
3/1957, fatto salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 1;
v)
art. 33,
aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata: art. 83 del DPR 270/1987; art. 134, comma 4, del DPR
384/1990;
w)
art. 34,
cause di cessazione del rapporto di
lavoro: artt. 52, 54, 55 e 57 del DPR 761/1979; per ciò che concerne
l'art. 56 del medesimo decreto vedi la lett. q del presente comma;
x)
artt. 42, 43, 44 e 45,
norme transitorie: artt. 108, 109, 110,
comma 1, 111, 112,113 del DPR 384/1990, sostituiti dai nuovi valori
tabellari nei quali vengono inglobate ed assorbite in quota parte le
indennità ivi citate; art. 18, comma 2 bis, del d.lgs 502 del 1992,
eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso;
y)
artt. 48 e 49,
personale delle IPAB: l'art. 43 del DPR
333/1990 sostituito dal nuovo valore tabellare; art. 38 del DPR
333/1990 per la parte assorbita dal tabellare; art. 69, comma 1 del
DPR 268/1987;
z)
artt. 54 e 55,
indennità di specificità medica e
retribuzione di posizione della dirigenza: artt. 110, commi 5 e 6,
114, 116 del DPR 384/1990 assorbiti e sostituiti dalle due voci
sopracitate; art. 118 del DPR 384/1990;
aa)
art. 60,
finanziamento della retribuzione di posizione: tutti gli articoli
citati nella lettera z) nonché gli artt. 53 e 54 del DPR 270/1987,
come modificati dall'art. 110 del DPR 384/1990 le risorse dei quali,
in quanto confluite nel fondo, sono da esso assorbite e retribuite ad
altro titolo; anche le risorse dell'art. 117 del DPR 384/1990
confluiscono nel fondo, ma la norma non è disapplicata;
bb)
art. 61,
finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti IPAB: art.
38 del DPR 333/1990 confluita ed assorbita dal fondo di posizione;
cc)
art. 62,
fondo per le condizioni di lavoro: gli
articoli dei decreti 270/1987 e 384/1990 citati nel primo comma
dell'art. 60 sono disapplicati laddove ridisciplinati nel presente
contratto altrimenti sono mantenuti in vigore per quanto attiene la
parte normativa e le procedure di erogazione, salvo specifica diversa
indicazione. Le risorse previste per il pagamento delle predette
indennità confluiscono nel fondo e sono da esso assorbite;
dd)
art. 63,
produttività per i dirigenti del S.S.N.:
artt. da 123 a 132 del DPR 384/1990, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 65, comma 9 del presente contratto per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma dell'art. 123 decorre
dall'1 gennaio 1997;
ee)
artt. 67 e 68,
attività libero professionale: artt. da 85 a 90 del DPR 270/1987;art.
134, comma 5, del DPR 384/1990;
ff)
art. 69,
prestazioni di consulenza e consulti: art. 84 del DPR 270/1987.
2. Con riferimento alle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1
sono altresì inapplicabili gli artt. 73 e 74 del DPR 384/1990.
3. Il DPR 25 giugno 1983 n. 348 è
completamente disapplicato.
4. Sono del pari disapplicate le norme
contenute nelle leggi regionali in materie oggetto del presente
contratto.
5. Le aziende ed enti curano adeguate
forme di pubblicità per informare i dirigenti dell'intervenuta
disapplicazione ed inviano,
per conoscenza, all'A.Ra.N. l'elenco delle
norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente
contratto.
6. Le parti concordano che eventuali
errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a
cura dell'A.Ra.N., previa informazione alle OO.SS. firmatarie.
ALLEGATO N. 1
Allegato n. 3 DPR 384/1990
Area medica e veterinaria
|
POSIZIONE FUNZIONALE
|
LIVELLO RETRIBUTIVO
|
RUOLO SANITARIO
Profili e disciplina secondo
decreto del Ministero della Sanità del 10.3.1983, pubblicato sul
Supplemento ordinario della G.U. del 2.4.1983, n. 91 e successive
modificazioni ed integrazioni. DM del 19.3.1992, n. 312, pubblicato
su G.U. 13.6.1992 |
IX
|
IX
|
Assistente medico
Assistente odontoiatra
Veterinario collaboratore |
X
|
X
|
Coadiutore sanitario
Vice direttore sanitario
Aiuto corresponsabile ospedaliero
Aiuto corresponsabile odontoiatra
Veterinario coadiutore |
XI
|
XI
|
Dirigente sanitario
Direttore sanitario
Primario ospedaliero
Primario odontoiatra
Sovraintendente sanitario
Veterinario dirigente |
ALLEGATO N. 2
MODALITA' DI RICOSTRUZIONE DELLO STIPENDIO
TABELLARE DEI
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DI I E II
LIVELLO DEL S.S.N.
Con il presente allegato formato da due
schede si intende illustrare con quali modalità di calcolo si è
proceduto alla ristrutturazione della retribuzione tabellare spettante
ai dirigenti dal 1. 12. 1995, utilizzando sia le voci retributive del
D.P.R. 384/1990 che le risorse contrattuali e quelle del D.L. 377/1996.
Le risorse residue delle indennità del D.P.R. 384/1990 sono state
utilizzate per la definizione dell'indennità di specificità medica di
cui all'art. 54 e per l'individuazione della componente fissa della
retribuzione di posizione, come indicato nelle tabelle allegato n. 2.
Tab. 2
AREA MEDICA
|
Modalità di calcolo con le quali
è stata determinata la retribuzione tabellare e di posizione dei
dirigenti nel biennio 1994-1995 al 1.12.95-Indennità DL 377/1996
|
VOCI
|
I LIVELLO DIRIGENZIALE
|
|
Art.43 lett. A e C
|
Art.43 lett. B
|
Art.43 lett. D
|
Art. 44 lett. A e C
|
Art. 44 lett. B
|
Art. 44 lett. D
|
Note
|
|
|
|
con + 5 anni
|
con - 5 anni
|
|
|
|
|
1)
Nuovo stipendio tabellare formato da:
·
stipendio tabellare ex DPR 384/1990
più EDR
·
incrementi contrattuali nuovi (art. 41
del CCNL)
·
quota parte indennità ex DPR 384/1990
conglobata
·
quota parte IIS conglobata al
1.12.1995
TOTALE
·
incremento del DL 377/1996 al 1.7.1997
TOTALE |
18.311
2.300
7.032
27.643 +
5.334
32.977
|
13.793
1.680
1.142
16.615 +
4.000
20.615
|
18.311
2.100
3.100
23.511 +
5.334
28.845
|
18.311
2.004
1.523
21.838 +
5.334
27.172
|
25.451
2.850
4.311
365
32.977
32.977
|
19.148 (1)
1.957
321
21.426 (1)
21.426 (1)
|
25.451
2.409
620
365
28.845
28.845
|
(1)
di cui 811.000
di
assegno
ad
personam
|
2)
Indennità di specificità medica (artt.
54 e 72 CCNL) |
7.370
|
1.000
|
1.000
|
7.370
|
1.000
|
1.000
|
|
N.B. Le cifre sono arrotondate
N.B. La quota parte delle indennità
conglobate è valutata per 13 mensilità (quindi, laddove le indennità
fossero percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso per 13 e
moltiplicato per 12)
AREA MEDICA
|
Modalità di calcolo con le quali
è stata determinata la retribuzione tabellare e di posizione dei
dirigenti nel biennio 1994-1995 al 1.12.1995
|
VOCI
|
DIRIGENTI DI II LIVELLO
|
|
|
|
|
1)
Nuovo stipendio tabellare formato
da:
·
stipendio tabellare ex DPR 384/1990
più EDR
·
incrementi contrattuali nuovi (art.
41 del CCNL)
·
quota parte indennità ex DPR
384/1990 conglobata al 1.12.1995
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
N.B. Le cifre sono arrotondate
N.B. La quota parte delle indennità
conglobate è valutata per 13 mensilità (quindi, laddove le indennità
fossero percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso 13 e moltiplicato
per 12)
ALLEGATO N 3
Il presente allegato è costituito
dalla tabella dalla quale risulta - oltre all'indennità di specificità
medica - anche la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti
medici e veterinari del S.S.N. dal 1 dicembre 1995, nelle due componenti
- fissa e variabile. La prima è costituita per il presente biennio dal
residuo delle indennità percepite dai dirigenti medici e veterinari ai
sensi degli artt. 110, 114, 116 e 117 (ove godute) - escluse quelle per
la partecipazione all'ufficio di direzione e di coordinamento,
conlfluite nel fondo dell'art. 60 a titolo collettivo - dopo
l'applicazione degli artt. 43, 44, 45 e 58. La componente variabile è
invece, determinata dalle risorse contrattuali utilizzabili, nel
rispetto dell'equilibrio tra le varie posizioni funzionali di
provenienza.
Ne risulta che, in prima
applicazione del presente contratto, pur non essendo ancora conferiti
gli incarichi di cui agli artt. 56 e 57, la retribuzione di posizione
risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza
cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo. Ciò giustifica il
ricorso nella tabella ai precedenti livelli ma - con riferimento ai
dirigenti di I livello - non costituisce alcuna preclusione per
l'azienda o ente nell'utilizzo degli stessi in posizioni organizzative
retributivamente più elevate di quelle definite dalla presente tabella,
nel rispetto dei principi di cui agli artt. 53 e 55 nonchè delle risorse
disponibili nel fondo di cui all'art. 60 del presente CCNL.
TABELLA PER LA
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE DURANTE LE ASSENZE
ALLEGATO N. 4 |
INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DELLA
RETRIBUZIONE IN RELAZIONE AI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI
|
ISTITUTO NORMATIVO
|
TAB.
IIS
RIA
(1)
|
Indennità di
specificità
medica
|
Retribuzione
di
posizione
|
Specifico
trattamento
II livello
r. sanitario
|
CONDIZIONI DI
LAVORO (1)
P.D. Rischio Attività
Bilinguismo Anti
Straordinario. RX didattica TBC
Indennità n.f. |
A.
N.
F.
(1)
|
Retribu-zione
di
risultato
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
__
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI (3)
|
SI (3)
|
SI (3)
|
SI (3)
|
NO
|
SI (3)
|
NO
|
SI (3)
|
SI (3)
|
SI
|
(2)
|
|
SI (4)
|
SI (4)
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
(2)
|
Indennità mancato preavviso,
supplementare e art. 2122
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
SI
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
(2)
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
NO
|
|
SI
|
SI
|
SI
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
NO
|
(1) ove spettanti
(2) la retribuzione di risultato
viene erogata a consuntivo e previa verifica del raggiungimento dei
risultati ; in caso di assenza nel corso dell'anno, può spettare nella
misura in cui il Dirigente ha partecipato al raggiungimento dei
risultati
(3) nella misura del 30%
(4) nella misura del 50%
ALLEGATO N. 5
ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI
PRATICI
1. Applicazione dell'art. 24,
comma 1
1.1. Si supponga che un Dirigente,
dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si assenti per malattia
secondo il seguente schema:
– dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
– dal 15.1.97 al 15.11.97 (10
mesi);
– dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi
- ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà
superato il cosiddetto "periodo
di comporto" è necessario:
- sommare le assenze intervenute
nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle
dell'ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal
19.7.96 al 19.7.99: 12 mesi
- ultimo episodio morboso: 7 mesi
- totale 19 mesi
Al 20.1.2000 il Dirigente avrà
totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.2000 egli avrà quindi superato
il periodo massimo consentito (salva la possibilità di fruire di un
ulteriore periodo di assenza non retribuita).
1.2.
Si supponga ora che il Dirigente si
assenti secondo il seguente schema:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10mesi);
- dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi);
-dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1
mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel
punto 1.1. si può verificare che il Dirigente ha ancora diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 11 mesi. Infatti:
- totale assenze effettuate dal
19.12.97 al 19.12.2000: 6 mesi
- ultimo episodio morboso: 1 mese
- totale 7 mesi
Al 20.6.99 il Dirigente completa,
ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua
assenze fino al 20.12.2000, con la conseguenza che al fine del computo
dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.97. Al 20.1.2000
egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.
2. Applicazione dell'art. 24,
comma 6 - Trattamento economico.
2.1.
Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso
concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole
illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli
ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio
morboso.
Fatto questo si tratta di applicare
meccanicamente quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 24.
Per stare agli esempi fatti nel
punto 1, il Dirigente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi)
Intera retribuzione;
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi)
Intera retribuzione fino al 15 .8.97, 90% della retribuzione fino al
15.11.97;
- dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi)
50% della retribuzione fino al 20.1.2000.
Dal 21.1.2000 l'assenza non è
retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi
del comma 2 dell'art. 24)
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
Intera retribuzione;
- dal 15.1.97 al 15.11.97(10 mesi)
Intera retribuzione fino al 15 .8.97; 90% della retribuzione fino al
15.11.97;
- dal 20.12.98 al 20.6.99(6 mesi)
50% della retribuzione;
- dal 20.12.2000 al 20.1.2001(1
mese) 100% della retribuzione.
3. Applicazione dell'art. 24
comma 11 - Fase transitoria.
Il nuovo regime si applica solo
alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto o a
quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In
tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di
assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le
assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non
si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di
conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento
economico. E' quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà
funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del
contratto.
Assenze per malattia nel
rapporto a tempo determinato
In conseguenza della non
ammissione al visto della Corte dei conti dell'art. 16 del CCNL, il
testo relativo all'esemplificazione delle assenze per malattia nel
rapporto a tempo determinato sarà allegato all'accordo integrativo di
cui alla dichiarazione congiunta all'art. 16 del contratto.
ALLEGATO N. 6
Per fornire alle aziende ed enti
unità di indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività
libero professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le
disposizioni vigenti in materia nonché le circolari del Ministero della
Sanità, le parti concordano i seguenti punti:
1. La realizzazione degli artt. 67
e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti,, sentite le
organizzazioni sindacali di cui agli art. 10 e 11, adottino - entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea
disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i
criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle
prestazioni, assicurando, altresì, il rispetto dei seguenti principi:
a) l'attività libero professionale in
regime ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da
quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale,
compresa la pronta disponibilità;
b) qualora, per ragioni tecnico -
organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero
professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo
standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione
delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in
relazione al numero di prestazioni effettuate;
c) non è consentita attività
libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di
emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei
servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla
peculiarità delle patologie, da individuare in sede aziendale;
d) fermo restando il disposto
dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilità dello
svolgimento di attività libero professionale esterna nei confronti:
- delle stesse forme di
rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita
l'attività professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c);
- nei casi di conferimento
dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58,
comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una
maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente
interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art.
56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso.
2. La disciplina aziendale dovrà
prevedere le modalità autorizzative dell'esercizio dell'attività libero
professionale nelle quali dovranno essere indicati:
- gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature
necessari;
- le modalità organizzative,
anche in relazione al personale di supporto;
- le tariffe da applicare secondo
le diverse tipologie di attività libero professionale.
3. La disciplina aziendale potrà,
altresì, individuare forme sperimentali di attività libero professionali
individuali da svolgersi anche in forma associata come "Associazione di
professionisti".
4. Nella fissazione delle tariffe
le aziende o enti terranno comunque conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività
ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la
tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati
di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni
libero professionali individuali, in regime di ricovero,ai sensi
dell'art. 4, comma 10 del d.lgs. 502/1992, la tariffa è forfetaria;
c) le tariffe di cui alle lettere
precedenti devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti
dall'azienda o ente e devono evidenziare, pertanto, le voci relative
ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di
supporto, i costi - pro quota - per i materiali, per l'ammortamento e
la manutenzione delle apparecchiature, nonché la percentuale destinata
all'azienda o ente, finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attività
istituzionali. Tale quota può essere comprensiva di una percentuale da
concordare in azienda con dirigenti interessati per essere destinata
alle attività di aggiornamento professionale;
d) le tariffe per le prestazioni
ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio non
possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli
previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
e) le tariffe sono verificate
annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23
dicembre 1994, n. 724;
f) nell'attività libero
professionale di équipe di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), la
distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti
avviene - da parte dell'azienda o ente - su indicazione dell'equipe
stessa;
5. Le tariffe delle prestazioni libero
professionali di cui all'art. 67, comma 3 lettere a) e b) sono definite
dall'azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio
con i dirigenti interessati. Per l'attività di cui alla lettera c) della
disposizione citata, la tariffa è definita dall'azienda, previa
contrattazione decentrata per la determinazione dei compensi spettanti
ai soggetti interessati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In considerazione del fatto che la
sottoscrizione del contratto avviene successivamente alla data prevista
dall'art. 2 comma quattro, le parti si danno atto che la disdetta del
biennio economico viene data contestualmente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti, visto anche il D.L.
163/1995, convertito con modifiche con legge dell'11 luglio 1995, n.
273, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire -
mediante i regolamenti richiamati dalla citata legge - i servizi di
controllo interno o i nuclei di valutazione deputati la valutazione dei
dirigenti ai sensi dell'art. 59 del presente contratto, dovranno tenere
conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a
svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti in
azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una
integrazione con figure adeguate per professionalità e qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che i
protocolli di cui all'art. 9, comma 4, non dovranno assumere carattere
di accordi integrativi regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti, in relazione agli artt. 9
e 32 del presente CCNL, concordano sulla necessità che, a livello
regionale, venga esperito ogni utile tentativo teso alla ricollocazione
dei dirigenti medici e veterinari, eventualmente dichiarati in esubero,
tenuto conto delle problematiche e dei vincoli che a tale personale
derivano dall'incardinamento in specifiche discipline, che nella
fattispecie in esame, possono determinare una mancanza di flessibilità
nella ricollocazione del personale stesso. A tale scopo le parti, anche
quale suggerimento alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 3,
individuano - quale strumento che può facilitare la citata
ricollocazione - il conferimento di incarichi dirigenziali anche
nell'ambito di strutture o unità operative o servizi delle aziende ed
enti nei quali il possesso o la mancanza di una specifica disciplina non
determini un ostacolo ad un proficuo e funzionale inserimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti concordano sulla necessità
ed urgenza dell'approvazione di provvedimenti che affrontino il problema
dell'utilizzazione di istituti di flessibilità del rapporto di lavoro
dei dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui
vengono impiegate professionalità per le quali l'utilizzazione part-time
risulta particolarmente adeguata per le caratteristiche delle
prestazioni lavorative, di contenuto prevalentemente professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti si impegnano ad iniziare,
a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere
alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza
complementari e della riforma dell'indennità premio di servizio.
Le parti considerano la modifica
del d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modificazioni condizione
preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare
adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N.
In tale orientamento dovranno
essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento del
fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti riconoscono l'importanza
peculiare della tutela della salute dei Dirigenti e della sicurezza sul
posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed
impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di
garantire ai Dirigenti lo svolgimento delle proprie attività nelle
migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della
sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare
concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità
fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L.
n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa
nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19
settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali
relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione
dell'accordo intercompartimentale in via di definizione.
Le parti si impegnano altresì a
disciplinare la materia delle attività usuranti non appena sarà definito
il quadro normativo di riferimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti si danno reciprocamente
atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo realizzano un
delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle
risorse finanziarie disponibili e delle esigenze di profonde
modificazioni del trattamento dirigenziale, nel rispetto altresì delle
esigenze di equilibrio con altre conclusioni contrattuali già realizzate
nel settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel caso
in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno in altre aree
della dirigenza del Pubblico Impiego, fossero incoerenti con i principi
di cui sopra e comportassero soluzioni sostanzialmente difformi rispetto
ai corrispondenti istituti contrattuali di contenuto economico -
normativo del presente ccnl,
con particolare riferimento ai meccanismi di superamento del sistema di
classi e scatti, esse si incontreranno per pervenire alla necessaria
armonizzazione della presente intesa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti, in relazione all'art. 20
del presente CCNL, concordano che, nell'ambito del piano annuale
adottato dall'Azienda o Ente, di cui al punto 1) del predetto articolo,
si organizzi la pronta disponibilità relativamente al singolo presidio e
non a presidi multipli, al fine di garantire la più tempestiva
assistenza.
Le parti, inoltre, concordano sulla
necessità di prevedere la copertura assicurativa da parte dell'Azienda o
Ente, particolarmente in quelle condizioni che prevedano l'utilizzo del
mezzo proprio di trasporto, qualora sia indispensabile il riferimento a
più presidi ovvero a spostamenti sul territorio.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti convengono che vengano
fornite direttive per l'attuazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione
I bis, n. 640/1994, in base alla quale viene riconosciuto il diritto
agli ex medici condotti di percepire la retribuzione individuale di
anzianità secondo la dinamica prevista dai DD.PP.RR. 348/83, 270/87 e
384/90.
Le parti si danno altresì atto che
per l'attuazione della predetta sentenza i finanziamenti dovranno essere
reperiti ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 29 del 1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti auspicano che le Regioni
pongano in atto sistemi per il monitoraggio del rapporto di
collaborazione tra i medici dei presidi ospedalieri ed i medici di
medicina generale convenzionati anche al fine di evitare ricoveri
impropri con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello
ospedaliero.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti con riferimento
all'applicazione dell'art. 18 comma 5 del presente contratto, relativo
alla individuazione di due ore dell'orario lavorativo dei dirigenti
veterinari da destinare ad attività di aggiornamento professionale,
auspicano che nella prossima tornata contrattuale anche a detti
dirigenti vengano riconosciute, per evidenti motivi di equiparazione, le
stesse ore di aggiornamento settimanale godute dalla dirigenza medica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti concordano sulla necessità
che sia data completa applicazione all'art. 124, comma 6 del D.P.R.
384/90 ai fini della corretta quantificazione del fondo aziendale della
retribuzione di risultato previsto dall'art. 63 del presente contratto..
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Il presente contratto ha realizzato
le norme del d.lgs. 502/1992 e 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni, unificando nel I livello dirigenziale gli assistenti e gli
aiuti collocati rispettivamente nell'ex IX e X livello e con gli artt.
43 e 54, anche grazie alle risorse messe a disposizione del D.L.
377/1996 ha provveduto alla equiparazione tra i due ex livelli sotto il
profilo della retribuzione tabellare e dell'indennità di specificità
medica. Di conseguenza il contratto all'art. 75, lettera x) ha
disapplicato l'art. 18 comma 2 bis del d.lgs. 502/1992 citato che
prevedeva due fasce economiche. In relazione a ciò le parti auspicano ed
invitano le aziende ed enti del presente contratto a non procedere
all'espletamento di eventuali procedure concorsuali indette per la
copertura di posti di aiuto ex X livello, fascia a) perché non più
previsti dalla normativa realizzata con il presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
Le parti convengono che, qualora
l'articolo 4 comma 3 della L. 724/1994 relativo alla sospensione del 15%
dell'indennità di Tempo Pieno, venisse superato dalla legge di
accompagnamento alla Finanziaria 1997, i valori della predetta
percentuale, calcolati sulla citata indennità abrogata con il presente
contratto, saranno conformi a quelli indicati nella predetta emananda
legge con riferimento alle voci retributive che essa indicherà.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 16
Le parti prendono atto
dell'eliminazione dal testo delle disposizioni riguardanti l'attività di
consulenza (art. 69 lett. B) verso i soggetti privati ed i consulti, per
effetto delle osservazioni formulate dal Governo in data 12.9.1996 in
sede di autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto.
Le parti convengono sulla necessità
di reincontrarsi entro il 31.3.1997, data entro la quale il quadro
legislativo derivante dall'emananda legge di accompagno della
finanziaria 1997 in tema di attività libero professionale extra muraria
sarà completato, al fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le
norme censurate.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Medici inquadrati ai sensi
dell'art. 116 del D.P.R. 270/87
Le OO.SS. ritengono che il Governo,
sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo, adotterà entro il 30
giugno 1997 i provvedimenti di competenza relativi agli inquadramenti di
quei dipendenti che alla data del 31.12.1986, in forza dell'art. 116 del
D.P.R. 270/87, avevano acquisito posizioni giuridico-economiche
riconosciute da atti deliberativi adottati dalle Regioni e dalle
rispettive amministrazioni e che successivamente a tale data hanno
formato oggetto di sospensione o decisioni giurisdizionali.
Si tratta di spese consolidate
ormai da anni nei bilanci delle UU.SS.LL.
S.I.ME.T.
(Sindacato Medici del Territorio)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
L'A.RA.N. ritiene che gli effetti
che derivano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
nei confronti dei dirigenti assunti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente CCNL si producono automaticamente anche nei
confronti dei dirigenti già in servizio a tale data. Non occorre
pertanto che questi ultimi sottoscrivano un contratto individuale, fatta
salva l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con la stessa o
altra azienda, a seguito di vincita di concorso pubblico ovvero in caso
di opzione per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale per i
dirigenti di II livello.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Le sottoscritte Organizzazioni
sindacali mediche e veterinarie, preso atto della dichiarazione dell'A.Ra.N.
circa la non competenza del presente CCNL alla soluzione del problema
dei dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanità, e
contestualmente della disponibilità a dare attuazione al D.P.C.M.
applicativo dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, nell'ambito
dello stipulando CCNL del II biennio dell'area della dirigenza
ministeriale, richiedono una rapidissima soluzione della vertenza che
dovrà affrontare e risolvere l'equiparazione normativa ed economica dei
dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanità. Sono fatti
salvi tutti gli atti legali esperiti ed esperibili in materia dalle
sottoscritte organizzazioni sindacali mediche.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Le sottoscritte Organizzazioni
sindacali sono impegnate alla costituzione di uno o più fondi sanitari
integrativi per la categoria medica e per la dirigenza nel suo complesso
oppure per le singole Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto,
sulla base della legislazione vigente e nella prospettiva di attuazione
dell'art. 9 del D.Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Per quanto riguarda la previsione,
contenuta negli artt. 43, 44 e 45 della bozza di contratto che
stabilisce un diverso trattamento, rispettivamente ai dirigenti già
appartenenti all'ex IX, X e XI livello, a seconda che gli stessi
beneficino o meno dell'indennità medico-veterinaria di ispezione
vigilanza e polizia veterinaria, il S.I.Ve.M.P., pur pervenendo alla
determinazione di sottoscrivere l'accordo, ritiene di dover esprimere le
proprie riserve sulla legittimità, anche sotto il profilo
dell'osservanza dei principi costituzionali sull'equa retribuzione, di
disposizioni sostanzialmente discriminanti nella determinazione dei
trattamenti stipendiali fissi e ricorrenti con riferimento a fattori
estranei al rapporto di lavoro, al suo svolgimento ed alla qualifica
dirigenziale rivestita. In particolare, si evidenzia come i medici
veterinari prestino tutti indistintamente un identico numero di ore
lavorative.
Si riafferma quindi l'esigenza di
equiparare il trattamento economico dei medici veterinari in servizio a
tempo pieno nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, così come
avviene per i medici chirurghi.
Il S.I.Ve.M.P. si riserva inoltre
di esperire tutte le azioni utili per giungere alla eliminazione della
evidenziata sperequazione.
Il Segretario Nazionale
Dott. Aldo Grasselli
DICHIARAZIONE A VERBALE N.6
Le OO.SS. mediche che
l'applicazione del presente accordo non può risultare in contrasto con
l'equiparazione dei livelli minimi assistenziali previsti dalle vigenti
disposizioni nazionali e regionali in materia.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI
- FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
Le sottoscritte OO.SS. mediche
rilevata tuttora la presenza in servizio di "aiuti dirigenti capi
servizio e/o sezioni autonome" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 128/1969
ritengono che dette posizioni siano riconducibili agli incarichi di
struttura di cui all'art. 56 del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI
- FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Le Organizzazioni Sindacali
sottoscritte dichiarano che il CCNL per l'area Dirigenza Medica e
Veterinaria si applica,ai sensi dell'articolo 13 Legge 222/1984 anche ai
medici del ruolo sanitario del Servizio Medico Legale degli Enti
Previdenziali.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI
- FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
Le sottoscritte OO.SS., al fine di
realizzare la piena integrazione del personale medico all'interno delle
strutture sanitarie in cui sono presenti dipendenti degli Enti del
comparto sanitario ed operatori universitari convenzionati, sollecitano
un tempestivo intervento del governo volto a:
1 definire l'equipollenza tra i due
livelli della Dirigenza Medica del Comparto Sanità ed i quattro
livelli del personale medico dipendente dalle università convenzionato
con le Aziende Sanitarie ai fini dell'espletamento di attività
assistenziali;
2 indicare le modalità ed i tempi
di applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al
presente contratto ai medici dipendenti dalle università
convenzionati, per l'espletamento di attività assistenziali con le
Aziende Sanitarie, individuando in particolare le fonti di
finanziamento per la copertura dei seguenti oneri;
3 disciplinare le modalità di
verifica del personale medico dipendente dalle Università e
convenzionato, ai fini assistenziali, con le Aziende Sanitarie nel
caso in cui allo stesso siano attribuite responsabilità equivalenti al
II livello dirigenziale ex art. 15, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni ovvero responsabilità di
dirigente di Dipartimento, di modulo e/o settore organizzativo, di
altra articolazione organizzativa individuata dal O.G. della singola
azienda sanitaria in applicazione del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI
- FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET