Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
04/07/2002 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL
sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL
5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria
|
CCNL SULL'IPOTESI DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
DELL'ARTICOLO 55 - COMMA 3 - DEL CCNL
5 DICEMBRE 1996
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -
VETERINARIA
In data 4 luglio 2002, alle ore 11,00,
presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI -
Presidente ...firmato....
e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali
|
CGIL MEDICI |
Firmato |
FED. CISL MEDICI
COSIME |
Firmato |
FED MEDICI aderente
alla UIL |
Firmato |
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) |
Firmato |
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) |
Firmato |
UMSPED (Aroi, Aipac,
Snr) |
Firmato |
CIMO ASMD |
Firmato |
ANAAO ASSOMED |
Firmato |
ANPO |
Firmato |
Al termine della riunione, le parti
suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione
autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996
dell'area della dirigenza medico – veterinaria.
CCNL SULL'IPOTESI DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
DELL'ARTICOLO 55 - COMMA 3 - DEL CCNL
5 DICEMBRE 1996
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -
VETERINARIA
PREMESSO
che il giudice del lavoro del tribunale di Milano - Sezione Lavoro - in
relazione al ricorso proposto da alcuni dirigenti dell'area sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa e dell'area della dirigenza
medica e veterinaria (Giulio Sesana + altri ) contro l'azienda sanitaria
Provincia di Milano 1 (causa iscritta al R.G. 1058/01), nella udienza
del 5 febbraio 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.Lgs
165/2001, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al
giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione
concernente l'interpretazione autentica dell'art.53 - comma 4 - del CCNL
5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa e
dell'art. 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 per l'area della
dirigenza medica e veterinaria;
TENUTO CONTO
che i ricorrenti lamentano che l'azienda datrice di lavoro avrebbe
determinato erroneamente la retribuzione di posizione non interpretando
correttamente l'art. 53 - comma 4 - del CCNL 5 dicembre 1996 per l'area
della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo e l'art. 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 per
l'area della dirigenza medica e veterinaria ed, in particolare, essi
sostengono che la parte fissa della retribuzione di posizione dovrebbe
considerarsi una parte irriducibile e come tale andrebbe considerata
nell'entità del fondo previsto rispettivamente dagli articoli 58 e 60
dei contratti citati e successivamente andrebbe detratta e garantita a
ciascun dirigente nella misura già raggiunta per effetto della
ristrutturazione della retribuzione tabellare spettante ai dirigenti dal
1 dicembre 1995;
CHE
al fine di pervenire alla richiesta intepretazione occorre esaminare
singolarmente per ciascuna area dirigenziale la normativa di riferimento
che, per l'area medico – veterinaria è costituita dagli artt. 55, commi
da 1 a 7 e 56, comma 2 e 57, comma 4, dal cui complesso risulta che:
- la retribuzione di posizione è una
componente del trattamento economico del dirigente, che a regime - in
relazione alla graduazione delle funzioni – è connessa all'incarico
allo stesso conferito (art. 55, comma 1 );
- la retribuzione di posizione è
composta di una parte fissa ed una variabile, la cui somma complessiva
corrisponde al valore economico dell'incarico (art. 55, comma 2);
- la componente fissa della retribuzione
di posizione per il personale dell'area medica e veterinaria, a
decorrere dal 1.12.1995, è costituita dalla somma delle quote di
retribuzione delle indennità già previste dal DPR 384/90 agli artt.
110 - comma 1, lettere A), B) e C) e comma 5, secondo capoverso e
comma 6 (per quanto attiene gli istituti zooprofilattici) - 114, 116,
ove goduta, e 117, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi
tabellari di cui agli artt. 43, 44 e 45 e la definizione
dell'indennità di specificità medica (art. 55, comma 3).
- la componente fissa, essendo
costituita - anche in quota residua - da indennità che erano fisse e
ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza con le stesse
modalità già stabilite dalle vigenti disposizioni per le indennità che
vi hanno dato origine. Essa è salvaguardata anche nei casi di
trasferimento presso altre aziende o di vincita di concorso o di
incarico avvenuto dopo l'entrata in vigore del CCNL 5 dicembre 1996,
ovvero di valutazione negativa (art. 55, commi 3, 4 e 5);
- la componente variabile della
retribuzione di posizione è rideterminata in sede aziendale in ragione
degli incarichi conferiti.In prima applicazione del contratto del 5
dicembre 1996, I biennio economico, la parte variabile è stata fissata
dalla tabella allegato 3 (poi aggiornata dalla tabella allegato 1 al
CCNL relativo al II biennio economico del 1996 – 1997), utilizzando le
risorse contrattuali ( art. 55, commi 6 e 7);
- ad ogni dirigente è riconosciuta una
retribuzione di posizione non inferiore, a titolo personale, a quella
prevista dalla tabella allegato 3 (poi aggiornata) citata nel punto
precedente (artt. 56, comma 2 e 57, comma 4). Le due voci fissa e
variabile delle tabelle hanno, dunque, costituito la retribuzione di
posizione minima contrattuale garantita;
- la retribuzione di posizione di cui
alle tabelle sopracitate è finanziata nelle due componenti dal fondo
dell'art. 60 del CCNL del 5 dicembre 1996;
TENUTO PRESENTE,
che per effetto delle succitate disposizioni il valore economico degli
incarichi dei dirigenti medici e veterinari, è stato inizialmente
"pesato" dal contratto collettivo sulla base della ex posizione
giuridica ed economica rivestita dai dirigenti stessi nel passaggio dal
sistema delle carriere al sistema degli incarichi, come risulta dalle
tabelle dei CCNL del 5 dicembre 1996, costituendo così la retribuzione
di posizione minima contrattuale per la quale sussiste la garanzia di
irriducibilità non solo della parte fissa ma anche della parte variabile
minima contrattuale fatta salva, per quest'ultima, l'ipotesi di
valutazione negativa;
CHE
la retribuzione di posizione minima
contrattuale formata dalle due componenti individuate dai citati
contratti collettivi, avrebbe potuto essere incrementata dalle aziende
in relazione alla ulteriore disponibilità di risorse del fondo previsto
dall'art. 60 del CCNL del 1996 dopo aver garantito la predetta
retribuzione minima;
CHE,
pertanto, le aziende avrebbero potuto procedere alla ulteriore
graduazione delle funzioni rispetto a quella valutata dal contratto
sulla base delle posizioni giuridiche od economiche di provenienza,
utilizzando le residue risorse del fondo non impegnate per la
corresponsione della retribuzione di posizione minima contrattuale, per
l'indennità di specificità medica e per lo specifico trattamento
economico dei dirigenti all'epoca di II livello ;
CONSIDERATO
che la disposizione contrattuale era
diretta ad evitare che nella nuova graduazione delle funzioni,
effettuata dalle aziende:
- fosse rimesso in discussione
l'intero utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 60, già
parzialmente impegnate dal contratto per garantire nell'avvio del
sistema degli incarichi la corresponsione delle nuove voci del
trattamento economico;
- fosse, in tal modo, determinato, nei
fatti, per motivi di salvaguardia della retribuzione minima
contrattuale, sia nella parte fissa che variabile delle tabelle, un
assegno personale, ipotesi non prevista dal contratto;
CHE A TAL FINE
l'art. 56, comma 2 e l'art. 57 comma 4 hanno stabilito il principio che,
nella applicazione del sistema degli incarichi da parte delle aziende,
la retribuzione di posizione già attribuita con la tabella 3 ai
dirigenti dovesse, comunque, essere coerente con gli incarichi assegnati
nel rispetto della corrispondenza tra retribuzione di posizione e la
responsabilità discendente dagli incarichi medesimi;
CONSIDERATO CHE
i dubbi inizialmente causati dalle disposizioni citate per la novità
dell'istituto sono stati chiariti nel senso sopraindicato con il
successivo CCNL integrativo stipulato il 2 luglio 1997 (pubblicato in
G.U. del 4 settembre 1997 serie generale n. 206) il quale, assumendo le
caratteristiche di intepretazione autentica del nuovo sistema, all'art.
1 ha stabilito quanto segue:
"La retribuzione di posizione, prevista
dalle tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 1, rispettivamente dei
CCNL sottoscritti in data 5 dicembre 1996 e relativi al primo e secondo
biennio di parte economica, costituisce comunque, in entrambe le
componenti fissa e variabile, il minimo contrattuale della retribuzione
di posizione. I valori indicati nella tabella 1 allegata al CCNL del
secondo biennio sono, quindi, la base di partenza per la
rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la
graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell'art.
51, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 60. La
componente variabile della retribuzione di posizione - tanto quella
contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata
dall'azienda dopo la graduazione delle funzioni – è riducibile in tutto
o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi
dell'art. 59."
CONSIDERATO
che la suddetta interpretazione è stata ampiamente confermata dai primi
otto commi dell'art. 39, e, particolarmente dai commi 6 e 7, del CCNL
dell'8 giugno 2000, nel quale in termini sistematici viene riprodotto
quanto pattuito nei CCNL del 1996 e del 1997 sopracitati.
TENUTO PRESENTE,
infine, che le parti nazionali non possono entrare nel merito
dell'interpretazione delle regole definite dall'azienda con le parti
sociali ivi operanti, cui spetta eventualmente tale compito.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Le parti concordano l'interpretazione
autentica richiesta dal Giudice del Lavoro come segue.
ARTICOLO 1
1. Il valore economico della retribuzione
di posizione - parte fissa e variabile – della tabella allegato 3 del
CCNL del 5 dicembre 1996 I biennio economico 1994 – 1995 costituisce la
retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti dell'area
medico - veterinaria in servizio all'entrata in vigore del contratto
stesso secondo le posizioni giuridiche ed economiche di provenienza dei
dirigenti.
2. La componente fissa della retribuzione
di posizione minima contrattuale stabilita dalla tabella del comma 1 non
è modificabile dall'azienda neanche sotto specie di assegno personale, a
titolo di garanzia, perché acquisita sulla base della posizione
giuridica od economica di provenienza prima del passaggio al sistema
degli incarichi. La componente fissa della retribuzione di posizione, è
garantita al dirigente nella misura - in atto goduta – anche in caso di
mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell'art.
15 del d.lgs. n. 502 del 1992 ovvero di
valutazione negativa.
3. La componente variabile della
retribuzione di posizione minima contrattuale della medesima tabella del
comma 1 – è, invece, incrementabile dalle aziende sulla base della
graduazione delle funzioni di cui all'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996.
L'incremento è aggiuntivo ed è finanziato utilizzando le risorse
disponibili nel fondo dell'art. 60 del medesimo CCNL, residue dopo aver
assicurato la corresponsione della retribuzione di posizione minima,
fissa e variabile, della tabella citata, l'indennità di specificità
medica e lo specifico trattamento economico relativo ai soli dirigenti
di II livello. La parte variabile della retribuzione minima
contrattuale, cui si aggiunge quella rideterminata dall'azienda, è
riducibile in tutto o in parte in caso di valutazione negativa. Il
termine variabile sta a significare che tale componente della
retribuzione di posizione può essere incrementata o ridotta solo alle
condizione previste dal contratto.
4. La retribuzione di posizione minima
contrattuale della tabella allegato 3 in entrambe le componenti
costituisce, dunque, la base per la determinazione del valore finale
dell'incarico aziendale il cui valore economico complessivo è la
risultante della somma della retribuzione minima contrattuale, fissa e
variabile della sopra richiamata tabella e della quota aggiuntiva
definita "variabile aziendale attribuita sulla base della graduazione
delle funzioni, tenuto conto delle residue risorse del fondo di cui al
comma 3.
5. La tabella allegato 3 del CCNL del 5
dicembre 1996, I biennio economico 1994 – 1995, è stata sostituita dalla
tabella allegato 1 al CCNL stipulato in pari data, relativo al secondo
biennio economico 1996 – 1997.
6. Le parti confermano l'art. 1 del CCNL
integrativo 2 luglio 1997.