Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
04/03/1997 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: Accordo
integrativo per errata corrige del CCNL comparto Sanità dell'area
della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996
|
ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA
CORRIGE
DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
DEL COMPARTO SANITA'
A seguito della registrazione in data 3
febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale
l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del
contratto integrativo dell' area della dirigenza medica e veterinaria ,
il giorno 4 marzo 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto
luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin
(Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL medici
FED. CISL med. - COSIME *
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
AMFUP
FE.S.ME.D
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata
corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e
di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 , e del CCNL di
parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996 , dell'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità.
* la presente federazione ha partecipato
in riferimento agli errata-corrige del CCNL del II biennio.
ART. 1
1. Nel CCNL relativo al quadriennio
1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte
economica, stipulato il 5 dicembre 1996, sono apportati i seguenti
chiarimenti o variazioni:
- all'
art. 1,
comma 3 punto a) dopo le parole " dirigenti sanitari " sono inserite
le parole " direttori sanitari ".
- all'
art. 47,
alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo : " La
valutazione economica dei predetti ratei si effettua con riferimento
ai trattamenti tabellari indicati dagli artt. 108, primo comma e 110,
primo comma del DPR 384/1990 ed ai valori percentuali rispettivamente
previsti per le classi e gli scatti. "
- i valori indicati negli
articoli 54
comma quattro, 55
comma 7, 56
comma uno lettere a) e b), 57
comma tre lettere a) e b), nonché i valori indicati nella tabella
allegato 3 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la
13^ mensilità.
- all'art. 58,
comma 1, dopo le parole "uno specifico trattamento economico" va
inserita la parola "annuo".
-
all'art. 60,
comma 1, punto b), la parola " dodicesimi " è sostituita dalla parola
" tredicesimi ".
-
all'art. 61,
comma 1, punto c) la parola " dodicesimi " è sostituita dalla parola "
tredicesimi ".
-
all'art. 63,
comma 2, lettera a), nel penultimo periodo le parole " comma 2 lettera
c) " sono sostituite dalle parole " comma 1 lettera c) ". Nel medesimo
comma 2, alla lettera b), dopo le parole "0,2% del monte salari" vanno
aggiunte le parole " "riferito all'anno 1993".
-
all'art. 75,
comma 1, punto X dopo le parole " del d.lgs. 502 del 1992 " sono
aggiunte le parole " eccetto l' ultimo periodo del secondo capoverso "
.
ART. 2
1. I valori indicati nella tabella
allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997,
stipulato il 5 dicembre 1996 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il
rateo per la 13^ mensilità, fatta eccezione per lo specifico trattamento
economico spettante al II livello dirigenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti firmatarie del contratto del 5
dicembre 1996 nonchè del presente si danno atto della necessità di
rivedere, entro il 30 marzo 1997, la disciplina della pronta
disponibilità nelle rianimazioni e terapie intensive e nei servizi di
anestesia nonché le problematiche relative al rischio radiologico.
Le medesime parti firmatarie si impegnano
ad incontrarsi entro il 30 marzo 1997 in relazione alla definizione del
quadro normativo alla materia delle consulenze e consulti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto di aver riscontrato
i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5.12.1996
relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al I biennio di
parte economica 1994/1995 nonche' di II biennio economico 1996/1997:
biennio
1) art. 22, comma 1 : dopo le parole
" in tale numero " va inserita la parola " non ";
2) art. 33, comma 5 : il richiamo
all'art. 42 deve intendersi correttamente riferito all'art. 54 ;
3) art. 43, comma 3 : il riferimento al
d.l. 583/1996 deve intendersi ora effettuato alla l. 4 del 17.1.1997
di conversione del predetto d.l. ;
4) art. 46, comma 1 : il riferimento
all'art. 44 deve ritenersi errato e quindi espunto;
5) art. 51, comma 2 ed art. 56, comma 3
: i richiami agli artt. 53 e 54 devono intendersi correttamente
riferiti agli artt. 52 e 53 ;
6) art. 65, comma 6 : il richiamo agli
artt. 55 e 56 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 56 e
57;
7) art. 70, comma 5 : la
rideterminazione deve intendersi decorrere dal 1.12.1995;
8) art. 70, comma 6 : la parola
"incrementata" deve essere correttamente intesa in "determinata",
essendo, l'importo
di L. 3.400.000, gia' stato ricompreso
nella tabella allegato 3 ;
9) art. 71 : negli alinea relativi ai II
livello dirigenziale deve ritenersi errato il riferimento agli artt.
43 e 44, mentre per quanto riguarda i dirigenti di I livello vanno
espunti, dagli alinea relativi, i riferimenti all'art. 45 ;
II biennio
1)
art. 5, comma 1 e tabella allegato 1: la discordanza tra i valori
di indennita' di specificita' medica spettante alla data del 1.1.1997
ai dirigenti di I livello lettere b) e d) ed ai dirigenti di II
livello lettere a), b), c) e d) deve essere risolta a favore delle
cifre contenute nella tabella.
2)
art. 5, comma 2 : i "dirigenti di I livello" destinatari della
norma devono intendersi i dirigenti di ex IX livello.
Le OO.SS., ai sensi dell'art. 75, comma
6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere
per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui
sopra.