Comparto Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 04/03/1997
Tipo: CCNL Descrizione: Accordo integrativo per errata corrige del CCNL comparto Sanità dell'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996

 

ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA CORRIGE
DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL COMPARTO SANITA'


A seguito della registrazione in data 3 febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto integrativo dell' area della dirigenza medica e veterinaria , il giorno 4 marzo 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED
ANPO
CISL medici
FED. CISL med. - COSIME *
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP
FE.S.ME.D
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 , e del CCNL di parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996 , dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità.

* la presente federazione ha partecipato in riferimento agli errata-corrige del CCNL del II biennio.
 



 

ART. 1


1. Nel CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte economica, stipulato il 5 dicembre 1996, sono apportati i seguenti chiarimenti o variazioni:
 

    - all' art. 1, comma 3 punto a) dopo le parole " dirigenti sanitari " sono inserite le parole " direttori sanitari ".

    - all' art. 47, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo : " La valutazione economica dei predetti ratei si effettua con riferimento ai trattamenti tabellari indicati dagli artt. 108, primo comma e 110, primo comma del DPR 384/1990 ed ai valori percentuali rispettivamente previsti per le classi e gli scatti. "

    - i valori indicati negli articoli 54 comma quattro, 55 comma 7, 56 comma uno lettere a) e b), 57 comma tre lettere a) e b), nonché i valori indicati nella tabella allegato 3 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13^ mensilità.

    - all'art. 58, comma 1, dopo le parole "uno specifico trattamento economico" va inserita la parola "annuo".

    - all'art. 60, comma 1, punto b), la parola " dodicesimi " è sostituita dalla parola " tredicesimi ".

    - all'art. 61, comma 1, punto c) la parola " dodicesimi " è sostituita dalla parola " tredicesimi ".

    - all'art. 63, comma 2, lettera a), nel penultimo periodo le parole " comma 2 lettera c) " sono sostituite dalle parole " comma 1 lettera c) ". Nel medesimo comma 2, alla lettera b), dopo le parole "0,2% del monte salari" vanno aggiunte le parole " "riferito all'anno 1993".

    - all'art. 75, comma 1, punto X dopo le parole " del d.lgs. 502 del 1992 " sono aggiunte le parole " eccetto l' ultimo periodo del secondo capoverso " .
     

ART. 2
 


1. I valori indicati nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, stipulato il 5 dicembre 1996 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13^ mensilità, fatta eccezione per lo specifico trattamento economico spettante al II livello dirigenziale.
 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Le parti firmatarie del contratto del 5 dicembre 1996 nonchè del presente si danno atto della necessità di rivedere, entro il 30 marzo 1997, la disciplina della pronta disponibilità nelle rianimazioni e terapie intensive e nei servizi di anestesia nonché le problematiche relative al rischio radiologico.
Le medesime parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 30 marzo 1997 in relazione alla definizione del quadro normativo alla materia delle consulenze e consulti.
 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5.12.1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al I biennio di parte economica 1994/1995 nonche' di II biennio economico 1996/1997:
 


biennio

    1) art. 22, comma 1 : dopo le parole " in tale numero " va inserita la parola " non ";

    2) art. 33, comma 5 : il richiamo all'art. 42 deve intendersi correttamente riferito all'art. 54 ;

    3) art. 43, comma 3 : il riferimento al d.l. 583/1996 deve intendersi ora effettuato alla l. 4 del 17.1.1997 di conversione del predetto d.l. ;

    4) art. 46, comma 1 : il riferimento all'art. 44 deve ritenersi errato e quindi espunto;

    5) art. 51, comma 2 ed art. 56, comma 3 : i richiami agli artt. 53 e 54 devono intendersi correttamente riferiti agli artt. 52 e 53 ;

    6) art. 65, comma 6 : il richiamo agli artt. 55 e 56 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 56 e 57;

    7) art. 70, comma 5 : la rideterminazione deve intendersi decorrere dal 1.12.1995;

    8) art. 70, comma 6 : la parola "incrementata" deve essere correttamente intesa in "determinata", essendo, l'importo
    di L. 3.400.000, gia' stato ricompreso nella tabella allegato 3 ;

    9) art. 71 : negli alinea relativi ai II livello dirigenziale deve ritenersi errato il riferimento agli artt. 43 e 44, mentre per quanto riguarda i dirigenti di I livello vanno espunti, dagli alinea relativi, i riferimenti all'art. 45 ;

II biennio

    1) art. 5, comma 1 e tabella allegato 1: la discordanza tra i valori di indennita' di specificita' medica spettante alla data del 1.1.1997 ai dirigenti di I livello lettere b) e d) ed ai dirigenti di II livello lettere a), b), c) e d) deve essere risolta a favore delle cifre contenute nella tabella.

    2) art. 5, comma 2 : i "dirigenti di I livello" destinatari della norma devono intendersi i dirigenti di ex IX livello.

Le OO.SS., ai sensi dell'art. 75, comma 6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.