Comparto Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 02/07/1997
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL integrativo comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1994/1997, parte economica 1994/1995 e 1996/1997

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL COMPARTO SANITA'
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994 - 1997
PARTE ECONOMICA BIENNI 1994 - 1995 e 1996 - 1997


A seguito della registrazione avvenuta in data 24.6.1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.1997 , con il quale l' A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 30.4.1997, il giorno 2.7.1997 alle ore 15.00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED
ANPO
CIMO-ASMD
Fed. CISL medici-COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI AMFUP
FE.S.ME.D(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA

Al termine della riunione le parti hanno concordato l'unito testo di accordo integrativo del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e I biennio di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 e del CCNL di parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996, dell' area della dirigenza medica e veterinaria.


ART. 1
(retribuzione di posizione)
 


1. La retribuzione di posizione, prevista dalle tabelle allegato 3 e allegato 1 rispettivamente dei CCNL sottoscritti in data 5.12.1996 e relativi al I e del II biennio di parte economica costituisce comunque, in entrambe le componenti fissa e variabile, il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. I valori indicati nella tabella 1 allegata al CCNL del II biennio sono, quindi, la base di partenza per la rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell' art. 51, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 60. La componente variabile della retribuzione di posizione - tanto quella contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata dall'azienda dopo la graduazione delle funzioni - è riducibile in tutto o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi dell' art. 59.

 

ART. 2
(retribuzione di posizione del personale veterinario)
 


1. Nelle tabelle allegato 3 e 1 dei CCNL del 5.12.1996 relativi, rispettivamente, al quadriennio normativo e I biennio economico e al II biennio economico, laddove viene indicato per la categoria dei veterinari l' "ex XI zooprof." si deve intendere esclusivamente la figura del direttore di Istituto zooprofilattico sperimentale.


ART. 3
(mobilità)


1. Il preavviso previsto dall'art.39, comma 10 del CCNL del 5 dicembre 1996 da parte del dirigente sostituisce la richiesta di nulla osta dell'azienda o ente anche nei casi di mobilità disciplinati dagli articoli 82, comma 2 punto A) e 83, comma 2 del DPR 384/90. In quest'ultimo caso le aziende ed enti interessati comunicano l'avvenuto trasferimento alle rispettive regioni in luogo del nulla osta non più richiesto.

 

ART. 4
(pronta disponibilità)
 


1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all'art. 20, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente : "Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva si deve prevedere esclusivamente la pronta disponibilità integrativa".

 

ART. 5
(norma transitoria)
 


1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all'art. 70, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi :
 

    " 12. Ai dirigenti medici e veterinari che, nel periodo intercorrente tra l'1.12.1995 e il 5.12.1996, abbiano conseguito, a seguito di concorso, la posizione funzionale corrispondente all'ex X livello - fascia A di cui all'art. 18, comma 2 bis del d.lgs. 502/92, a far data dalla nomina viene attribuita la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione prevista dal presente contratto per l'ex X livello secondo la qualifica di appartenenza. Le aziende ed enti effettuano i conguagli relativi ai periodi eventualmente già riconosciuti agli interessati quali dirigenti di ex IX livello.

    13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano altresì ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto per i quali - alla medesima data del 5.12.1996 - risulti già espletata la prova scritta."