Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
02/07/1997 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL integrativo
comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte
normativa 1994/1997, parte economica 1994/1995 e 1996/1997
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO INTEGRATIVO
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DEL COMPARTO SANITA'
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994 -
1997
PARTE ECONOMICA BIENNI 1994 - 1995 e
1996 - 1997
A seguito della registrazione avvenuta in
data 24.6.1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.1997 , con il quale l'
A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo
concordato in data 30.4.1997, il giorno 2.7.1997 alle ore 15.00, presso
la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone
di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin
(Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED
ANPO
CIMO-ASMD
Fed. CISL medici-COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
AMFUP
FE.S.ME.D(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno
concordato l'unito testo di accordo integrativo del CCNL relativo al
quadriennio di parte normativa 1994/1997 e I biennio di parte economica
1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 e del CCNL di parte economica
1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996, dell' area della dirigenza medica
e veterinaria.
ART. 1
(retribuzione di posizione)
1. La retribuzione di posizione, prevista
dalle tabelle allegato 3 e allegato 1 rispettivamente dei CCNL
sottoscritti in data 5.12.1996 e relativi al I e del II biennio di parte
economica costituisce comunque, in entrambe le componenti fissa e
variabile, il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. I
valori indicati nella tabella 1 allegata al
CCNL del II biennio sono, quindi, la base di partenza per la
rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la
graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell' art.
51, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 60. La
componente variabile della retribuzione di posizione - tanto quella
contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata
dall'azienda dopo la graduazione delle funzioni - è riducibile in tutto
o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi dell'
art. 59.
ART. 2
(retribuzione di posizione del
personale veterinario)
1. Nelle tabelle allegato 3 e 1 dei CCNL
del 5.12.1996 relativi, rispettivamente, al quadriennio normativo e I
biennio economico e al II biennio economico, laddove viene indicato per
la categoria dei veterinari l' "ex XI zooprof." si deve intendere
esclusivamente la figura del direttore di Istituto zooprofilattico
sperimentale.
1. Il preavviso previsto dall'art.39,
comma 10 del CCNL del 5 dicembre 1996 da parte del dirigente sostituisce
la richiesta di nulla osta dell'azienda o ente anche nei casi di
mobilità disciplinati dagli articoli 82, comma 2 punto A) e 83, comma 2
del DPR 384/90. In quest'ultimo caso le aziende ed enti interessati
comunicano l'avvenuto trasferimento alle rispettive regioni in luogo del
nulla osta non più richiesto.
1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all'art.
20, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente : "Nei servizi
di anestesia, rianimazione e terapia intensiva si deve prevedere
esclusivamente la pronta disponibilità integrativa".
1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all'art.
70, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi :
" 12. Ai dirigenti medici e
veterinari che, nel periodo intercorrente tra l'1.12.1995 e il
5.12.1996, abbiano conseguito, a seguito di concorso, la posizione
funzionale corrispondente all'ex X livello - fascia A di cui all'art.
18, comma 2 bis del d.lgs. 502/92, a far data dalla nomina viene
attribuita la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione
prevista dal presente contratto per l'ex X livello secondo la
qualifica di appartenenza. Le aziende ed enti effettuano i conguagli
relativi ai periodi eventualmente già riconosciuti agli interessati
quali dirigenti di ex IX livello.
13. Le disposizioni di cui al comma 12
si applicano altresì ai concorsi in atto alla data di entrata in
vigore del presente contratto per i quali - alla medesima data del
5.12.1996 - risulti già espletata la prova scritta."