Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
29/09/2004 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL di
interpretazione autentica dell' art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 -
area dirigenza medica e veterinaria |
CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL' ART. 23 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000
AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
In data 29 settembre 2004, presso la sede
dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN :
nella persona dell'Avv. Guido FANTONI -
Presidente- FIRMATO
e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali :
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni
sindacali |
CGIL MEDICI
(firmato) |
CGIL
(firmato) |
FED. CISL
MEDICI-COSIME (firmato) |
CISL
(firmato) |
FED. MEDICI
aderente alla UIL (firmato) |
UIL
(firmato) |
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
(firmato) |
|
FESMED
(ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,SEDI,FEMEPA,ANMDO) (firmato) |
|
UMSPED
(AAROI-AIPAC-SNR) (firmato) |
|
CIMO ASMD
(firmato) |
|
ANAAO ASSOMED
(firmato) |
COSMED
(firmato) |
ANPO
(firmato) |
|
Preso atto che le OOSS che, rispetto al
CCNL del 8 giugno 2000 (quadriennio 1998-2001), hanno cambiato la
propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione in
quanto tuttora esistenti.
In particolare la FED. UIL FNAM, FIALS –
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP è attualmente denominata "Federazione medici"
aderente alla UIL.
Al termine della riunione le parti
suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione
autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000.
CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL' ART. 23 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000
AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PREMESSO
che la Corte di Appello di Campobasso –
Sezione Lavoro, in relazione al ricorso del dott. PREVIATI Roberto
contro l'Azienda USL n 3 "Centro Molise" (causa iscritta al N. 90
R.G.Lav. – anno 2003) nella udienza del 1° ottobre 2003, ha ritenuto
che, sussistendo una seria questione interpretativa, debba essere
esperito il procedimento previsto dall'art. 64 del d.lgs. n° 165 del
2001 al fine di risolvere la questione concernente la validità del comma
7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e
veterinaria.
TENUTO PRESENTE
che l'interpretazione autentica è richiesta per la parte in cui non è
dato dedurre, con la dovuta chiarezza, quali effetti conseguano alle
richieste di parere sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei
confronti dei dirigenti quando, venendo tali richieste di parere
formulate in epoca successiva all'entrata in vigore delle disposizioni
del CCNL 8 giugno 2000, il Comitato dei garanti non sia stato istituito
presso la Regione nel termine - previsto dal 1° comma dello stesso art.
23 - di tre mesi da quella data e, in particolare, se debba intendersi
che l'azienda, in analogia a quanto stabilito al comma 7 del medesimo
art. 23 per le procedure di recesso attivate in epoca anteriore alla
vigenza delle disposizioni del citato CCNL, possa, all'inutile
trascorrere di tre mesi dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni
senza che il menzionato Comitato sia stato istituito, far luogo al
recesso secondo le procedure degli artt. 36 e seguenti del CCNL del 5
dicembre 1996.
CONSIDERATO
che la sospensione delle procedure di
recesso in corso all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 per il
periodo di tre mesi, necessario alla costituzione del Comitato dei
garanti, si pone a maggior tutela delle posizioni dirigenziali
interessate, decorso inutilmente il quale le stesse avvengono comunque
con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
CHE
l'art. 23
assume piena validità per tutte
le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore
del CCNL 8 giugno 2000, che devono avvenire previa espressione del
parere del Comitato dei garanti e quindi solo dopo la sua istituzione.
CHE
il testo contrattuale ha esplicitato la
obbligatorietà e la vincolatività del parere del Comitato dei garanti,
come confermato anche nel CCNL di interpretazione autentica in data 24
ottobre 2001 sul medesimo art. 23.
RITENUTO
quindi che la normativa transitoria del
comma 7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 opera limitatamente alle
procedure di recesso già promosse all'entrata in vigore dello stesso,
mentre per le procedure di recesso attivate in data successiva il parere
del Comitato dei garanti deve essere sempre necessariamente acquisito.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
le parti concordano
l'interpretazione autentica nel
testo che segue:
ART. 1
1) Tutte le procedure di recesso promosse
successivamente all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 vanno
definite previo conforme parere del Comitato dei garanti, che deve
essere pertanto istituito;
2) Solo le procedure di recesso attivate
prima dell'entrata in vigore del CCNL indicato al comma 1 possono avere
ulteriore corso anche in mancanza dell'istituzione del Comitato dei
garanti trascorso il periodo di cui all'art. 23, comma 7, secondo le
procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.