Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
27/05/1997 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL transitorio
- comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
TRANSITORIO
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI
DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA
A seguito della registrazione in data 15
maggio 1997 da parte della Corte dei Conti del provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997, con il quale
l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del
contratto collettivo in oggetto, il giorno 27 maggio 1997 alle ore 10
presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle
persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin
(Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni sindacali di categoria:
ANAAO-ASSOMED
CIMO
ANPO
FED. CISL medici. - COSIME
FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI
- AMFUP
FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI
FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
SIMET
SIVEMP
SNR
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo transitorio sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità per
l'applicazione dell'art. 2 del D.L. 10.5.1996, n. 254, convertito in L.
11.7.1996 n. 365.
Contratto collettivo
nazionale transitorio
sulle modalita' di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali
dell'area medico - veterinaria del
Comparto Sanità
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo
nazionale riguarda l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del
D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365
nell' area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale prevista dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, N. 593, nel rispetto
dei principi generali e comuni di cui al contratto collettivo nazionale
quadro siglato il 26 marzo 1997.
1. Le parti - prendendo atto delle
modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge
365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e
dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere
compiutamente riveduta.
2. A tal fine le parti stabiliscono di
fissare l'inizio del negoziato per il contratto collettivo definitivo, a
partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo
che, ai sensi del comma 1 definisca i criteri generali in tema di
diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative
sindacali e delle relative modalità di utilizzo.
3. Nelle more dell'attuazione di quanto
previsto dal comma 2, le parti convengono, altresì, sulla necessità di
apportare alle vigenti disposizioni relative alle modalità di utilizzo
dei distacchi, delle aspettative e permessi sindacali, previste dal
D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, le modifiche indicate negli articoli
del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
ART. 3
(Flessibilità in tema di distacchi
sindacali)
1. Fermo rimanendo il loro numero
complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50%
possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7
del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a
tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, in via
eccezionale, previo accordo con l'azienda o ente di appartenenza, il
distacco sindacale può essere svolto anche con articolazione della
prestazione lavorativa ridotta in misura non inferiore al 50% su alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in
modo da rispettare - come media la durata del lavoro settimanale
prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale considerato,
prendendo a riferimento per la disciplina delle ferie - in via analogica
- quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto della
Sanità stipulato il 1 settembre 1995 per il part - time verticale.
3. Il rinvio al contratto di cui al comma
2 va ritenuto unicamente come modalità di fruizione del distacco
sindacale e non va inteso come estensione alle qualifiche dirigenziali
dell'area medico veterinaria del rapporto di lavoro part - time.
4. Per il periodo in cui si applicano nei
loro confronti le flessibiIità previste dal comma 2, i dirigenti
sindacali non possono usufruire dei permessi sindacali previsti dagli
artt. 4 e 5.
5. Nel caso di utilizzo della facoltà
prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà
aumentato in misura corrispondente fermo rimanendo l'intero ammontare
dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità
superiore.
6. I periodi di distacco senza prestazione
lavorativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato
nell'azienda o ente, salvo che ai fini del diritto alle ferie e del
compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o
passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova qualora dopo la
formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale
venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco totale, potranno
essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art.
8, comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova
risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
ART. 4
(Titolarità e flessibilità in tema di
permessi sindacali retribuiti)
1. I rappresentanti delle strutture
sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di
permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro
mandato.
2. I dirigenti sindacali che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie
organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M.
770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di
permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro
mandato.
3. I dirigenti sindacali indicati nei
commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a
trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
5. Nel limite del monte ore
complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, i
permessi sindacali, giornalieri od orari, spettanti ai dirigenti
sindacali di cui ai commi 1 e 2 possono essere cumulati per periodi
anche frazionati non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve
comunque essere garantita la continuità dell'attività lavorativa della
struttura o unità operativa di appartenenza comunque denominata ai sensi
dell'art. 1, comma 7 del CCNL del 5 dicembre 1996.
7. L'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre
giorni al dirigente di II livello dell'unità operativa di appartenenza
del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione
sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto
dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della
gestione del personale nell'ambito dell'azienda o ente.
8. Le aziende ed enti destinatarie del
presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali
relativi alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti
dalle organizzazioni sindacali nelle materie previste dal CCNL del 5
dicembre 1996 ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono
- normalmente - al di fuori dell'orario di servizio. Ove ciò non sia
possibile sarà garantito - ai sensi degli artt. 6 e 7 del CCNL del 5
dicembre 1996 l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e
modalità idonee a tal fine.
ART. 5
( Permessi per le riunioni di
organismi direttivi statutari)
1. In applicazione dell'art. 30 della
legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in
legge 365/1996, i dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto
a permessi - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni
degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e
territoriali.
2. Per garantire l'applicazione del citato
art. 30 legge 300/1970 in attesa della determinazione della misura e
delle modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via
sperimentale e sino alla stipulazione del contratto collettivo dell'art.
2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997, ai dirigenti
ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi
sono concessi ulteriori permessi.
3. Il numero di permessi di cui al comma 2
non può comunque superare per ciascuna organizzazione sindacale le ore
indicate nella tabella allegato 1 del presente contratto.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali
appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma
compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e
rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra aree dirigenziali di
diversi comparti .
5. In applicazione del presente articolo
le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di
appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso
di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.
6. Ciascuna amministrazione, ai sensi
dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti
dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato
conteggio.
7. Le organizzazioni sindacali ammesse
alle trattative nazionali con riserva in attesa dell'esito del giudizio
pendente , in caso di decisione sfavorevole dovranno restituire alle
amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo
economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente
si procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del
comma 3.
ART. 6
(Flessibilità in tema di permessi
sindacali non retribuiti)
1. I rappresentanti delle strutture
sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
2. I dipendenti di cui al comma 1 che
intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
3. L'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre
giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in
permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha
richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad
informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell'
ambito dell'azienda o ente.
ART. 7
(Trattamento economico)
1. E' confermato l'art. 70, comma 7 del
contratto collettivo nazionale stipulato per la presente area
dirigenziale il 5 dicembre 1996, che ha disciplinato il trattamento
economico spettante ai dirigenti medici e veterinari nei casi di
distacco sindacale.
2. In caso di distacco sindacale ai sensi
dell'art. 3, comma 2,
si specifica che:
- è garantito il trattamento
economico complessivo nella misura intera così come previsto dall'art.
70 citato al comma 1 con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione . Il trattamento
legato alle particolari condizioni di lavoro ed alla retribuzione di
risultato è proporzionale alla prestazione lavorativa effettuata;
- I periodi di distacco con prestazione
lavorativa ridotta sono equiparati a tutti gli effetti al servizio
pieno prestato nell' azienda o ente anche ai fini del trattamento
pensionistico.
3. In caso di fruizione di permessi
sindacali , la retribuzione di risultato, spetta ai dirigenti sindacali
in relazione alla partecipazione degli stessi al raggiungimento
dell'obiettivo assegnato verificato a consuntivo.
4. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3,
comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa
sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base
all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli
stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco
sindacale retribuito, ai sensi del comma 1.
ART. 8
(Richiesta, revoca, conferma dei
distacchi ed aspettative sindacali)
1. Le richieste di distacco o di
aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste,
rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art.
4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
organizzazioni sindacali comunicano alle aziende o enti ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del
personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2
del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in
applicazione degli art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M.
770 . La comunicazione vale in tal caso anche come conferma annuale dei
distacchi e delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora
non vi siano variazioni è sufficiente la mera comunicazione formale di
conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica degli elenchi citati
per l'anno successivo. Le organizzazioni sindacali possono, peraltro,
avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento,
comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della
Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti.
3. In attesa degli adempimenti istruttori
previsti dalle disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione
dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi
di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle organizzazioni
sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o
aspettativa dei dirigenti interessati - dal giorno successivo alla data
di ricevimento della richiesta medesima.
4. Qualora la richiesta non possa avere
seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dirigenti è trasformata ,
a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 4
del D.P.C.M. 770/1994.
5. Nel rispetto delle quote complessive di
distacchi assegnati a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995,
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 179 del 2 maggio 1995,
nell'ambito di esso, ai sensi dell'art. 8, comma 6 ultimo periodo del
contratto collettivo quadro concordato il 26 marzo 1997, le
organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla possono
modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa separata area
di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi
rispettivamente assegnati. Dell'utilizzo dei distacchi in forma
compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del
personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui all'
art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonchè per la predisposizione
degli elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto.
6. In tutti i casi di cessazione del
distacco o dell' aspettativa, il dirigente sindacale rientrato
nell'azienda o ente di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di
queste ultime amministrazioni pretese relative ai rapporti inter-corsi
con l' organizzazione sindacale durante il periodo del distacco o
dell'aspettativa.
7. La trasmissione delle schede compilate
dalle aziende ed enti per l'aggiornamento del repertorio delle
organizzazioni sindacali operanti nella presente area e della loro
consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure
previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della Funzione
pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la violazione delle
predette procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità
degli addetti dall'art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994.
1. Il presente contratto - salvo diversa
clausola del contratto collettivo nazionale quadro di cui all'art.
2, comma 2, produrrà i propri effetti sino all'entrata in vigore del
contratto collettivo dell' area della dirigenza medico - veterinaria
relativo alla stagione contrattuale 1998 - 2001.
ART. 10
(Norme finali e transitorie)
1. Le flessibilità previste dagli
artt. 3,
4,
5 compreso il comma 3
e dagli artt. 6 e 8
decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente
contratto.
1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1,
sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994:
a) in relazione all'art.
3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
b) in relazione all'art.
4, comma 1 lett. B): commi 1, 2, 3, 4 , 5 e 6, dell' art. 3 del
D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
c) in relazione all'art.
6: comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
d) in relazione all'art.
7: comma 1 dell' art. 5 il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
e) in relazione all'
art. 8: art. 2,
comma 6 - quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M. 25 ottobre
1994, n. 770; art. 4, comma 2 - quarto, quinto e sesto periodo dello
stesso D.P.C.M. 770/1994.
2. Per tutto quanto non modificato dal
presente contratto continuano ad avere efficacia il D.P.C.M. 770/1994 ed
i successivi decreti del 5 maggio 1995, pubblicati sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179/1995.
3. Eventuali casi di contenzioso in
qualsiasi momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994
relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa
dell'assenza nel predetto regolamento di norme sulla compensazione, sono
risolti sulla base dell'art.
8 comma 5.
ALLEGATO N. 1