Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
26/09/2001 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: Accordo sui
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale |
ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
In data
26 settembre 2001,
alle ore 18, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente, avv. Guido
Fantoni: _____firmato_____
e, per i rappresentanti sindacali:
* ANPO ammesso con riserva
Al termine è stato sottoscritto il
seguente accordo nel testo che si allega
ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo
si applicano a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle
aziende ed enti del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto IV,
dell'Accordo Quadro del 25 novembre 1998 per la definizione delle
autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. Il presente accordo attua le
disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di servizi minimi essenziali
in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando
i criteri per la determinazione dei contingenti di personale
dirigenziale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì
indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni
stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette
procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni
Sindacali.
4. Le norme del presente accordo si
applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di
riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a
livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla
difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della
legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare
essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti:
2. Nell'ambito dei servizi essenziali
del comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il
rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A)ASSISTENZA SANITARIA
A1)
Assistenza d'urgenza:
- pronto soccorso medico e
chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai
parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso
eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
A2)
Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per
l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse
relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e
riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza
danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di
handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati,
anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le
prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni
indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle
prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi
i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri
dell'attività dei dirigenti medici e veterinari.
A3)
Attività sanitarie di carattere
organizzativo
- attività di accettazione nei
ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei
cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee,
nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti
prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a
scadenze di legge.
B)
Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed
attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e
urgenti;
- controllo per la prevenzione dei
rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle
bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse
siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C)
Veterinaria:
- vigilanza e controllo, ove non
dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad
alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in
caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile,
degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria degli animali
morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza;
- approvvigionamento carni agli
ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze
protette ed assistite;
- referti, denunce, certificazioni ed
attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e
urgenti.
D)
Protezione civile:
- attività previste nei piani di
protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora
previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
Art. 3
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante
regolamenti di servizio aziendali adottati sulla base di appositi
protocolli d'intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata, tra
le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in
quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse
discipline, appositi contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo
sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma
1, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
accordo e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione
integrativa, individuano:
a) i contingenti di dirigenti,
suddivisi per discipline;
b) i criteri e le modalità da seguire
per l'articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o
sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui
al comma 1, la direzione generale dell'azienda - ovvero l'organo ad essa
corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti
- individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di
rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra
definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò
esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono
comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione
dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere,
entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia
possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla
"Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera
A1)
dell'articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale
medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo
sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre
prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti
impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente
garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del
comma 1, i regolamenti di servizio individuano:
a) i contingenti dei servizi
essenziali di cui all'art. 2, qualora non operanti nei giorni festivi.
Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli
eventualmente occorrenti se tali servizi
erogassero prestazioni anche
nei giorni festivi;
b) l'incrementabilità del contingente
qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni
festivi;
c) eventuali contingenti superiori a
quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei
regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti
assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui
all'articolo 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla
precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga
l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni
sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti
competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett.
c).
Art. 4
Modalità di effettuazione degli
scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze
sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i
servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle
aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni
precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In
caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle
predette amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione
Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali
deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanità; la
proclamazioni di scioperi nell'ambito di singole aziende ed enti deve
essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo
sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono
tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive
pubbliche e private
di maggiore diffusione nell'area
interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità
dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle
stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o
rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei
servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della
relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero
sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi
tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture organizzate
per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per
la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso
in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro
durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore
alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo
periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo
l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di
riferimento;
d) le organizzazioni sindacali
garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree
professionali e/o organizzative comunque non compromettano le
prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative,
funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione
dal lavoro;
e) nel caso in cui l'astensione
collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la
regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della
retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata è
destinata a finalità sociali indicate dall'organizzazione sindacale
che indice l'azione di sciopero. Nei protocolli d'intesa di cui
all'art. 3, comma 1 sono indicate le procedure per l'attuazione di
tale forma di sciopero. Le aziende e gli enti, con le modalità
previste dal comma 2, sono tenute ad informare l'utenza attraverso gli
organi di stampa della finalità sociale alla quale sono destinate le
trattenute;
f) in caso di scioperi distinti nel
tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali,
incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di
sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto
ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere
nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di
scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso
di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli
altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24
ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo
sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non
saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7
gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso
di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
1. Sono confermate le procedure di
raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una
controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno
sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai
commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le
procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di
rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di
rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di
rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale,
il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e
gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e
della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le
parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni
sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la
utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve
esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi
dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera
comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di
cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i
soggetti di cui alle lettere b)
e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni
sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un
termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro
l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì
espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a
convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la
convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura
conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non
superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello
stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non
superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di
conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto
dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione
riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca
dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di
azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990,
come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel
verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le
parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme
sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii
dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione
sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6
della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche
nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella
posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte
le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non
intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità
giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una
seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da
parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo
dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro
cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi
precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all'art. 4, comma 5.
Art. 6
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11
aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di
quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6
delle predette leggi.