Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
24/10/2001 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL di
interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8 giugno 2000
dell'area medico veterinaria |
CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 23
DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 DELL'AREA
MEDICO VETERINARIA
A seguito del parere favorevole espresso
in data 25 settembre 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo
relativo all'interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno
2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N. nonché della
certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 15 ottobre 2001,
il giorno 24 ottobre 2001 alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN, ha
avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente, avv. Guido
Fantoni: firmato
e, per i rappresentanti sindacali:
Organizzazioni
sindacali |
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Confederazioni
sindacali |
|
CGIL Medici |
firmato
|
CGIL |
firmato
|
FED. CISL - Medici
COSIME |
firmato |
CISL |
firmato
|
"Federazione Medici"
aderente alla UIL |
firmato
|
UIL |
firmato |
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) |
firmato
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FESMED (ACOI, ANMCO,
AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) |
firmato
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UMSPED (AAROI - AIPAC
- SNR) |
firmato
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CIMO – ASMD |
firmato
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ANAAO/ASSOMED |
firmato
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COSMED |
firmato
|
ANPO * |
firmato
|
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* ANPO ammessa con riserva
Al termine della riunione, le parti
suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione
autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medica e
veterinaria del S.S.N., nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.
23 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000
DELL'AREA MEDICO VETERINARIA
Premesso
che il giudice del Lavoro di Trapani in relazione al ricorso Cernigliaro
Baldassarre contro l'azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani (RG
198/ 2001), nella seduta del 27 aprile 2001, ai sensi dell'art. 68 bis
del d.lgs. 29 del 1993 (ora art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165),
ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è
necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 23 del CCNL dell'8
giugno 2000 dell'area medico - veterinaria;
Tenuto conto che
l'interpretazione richiesta è diretta ad accertare "se nel procedimento
di recesso dal contratto per la dirigenza medica disciplinato dall'art.
23 e 34 del CCNL 8 giugno 2000 e dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996
sia necessaria l'acquisizione di due pareri del comitato dei garanti:
uno preventivo all'inizio del procedimento e dell'istruttoria, l'altro
all'esito dell'istruttoria" e "se il parere del Comitato dei garanti
abbia natura vincolante";
Considerato
che le parti, all'atto della stipulazione del CCNL con l'art. 23, commi
1 e 5, hanno inteso introdurre una forma di garanzia in caso di recesso
dei dirigenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 21 del dlgs 29
del 1993 (ora art. 22 del dlgs. 165 del 2001) che prevede che la
proposta di recesso prima di essere adottata dall'amministrazione venga
inviata al Comitato dei Garanti, tenuto ad esprimere il proprio parere
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il
quale l'amministrazione può procedere;
Che
la proposta di recesso può essere formulata dall'azienda solo dopo che
la stessa ha esperito le procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996
o dell'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000 che sono propedeutiche alla
formulazione della proposta, sicchè il parere richiesto al Comitato dei
garanti si presenta come unica ed ultima procedura prima della
formalizzazione del recesso;
Tenuto conto
che il recesso è adottato in conformità del parere espresso dal
Comitato, il che depone per la vincolatività del parere medesimo;
Tutto quanto premesso e considerato,
le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8
giugno 2000 nel testo che segue:
ART. 1
1. Il parere di cui all'art. 23, commi 1 e
5 è richiesto al Comitato dei Garanti una sola volta, al termine delle
procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell'art. 34 del CCNL
8 giugno 2000, solo dopo le quali l'azienda è in grado di formulare la
propria proposta di recesso.
2. Il recesso è adottato dall'azienda in
conformità al parere in tal senso espresso dal Comitato dei garanti
improrogabilmente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Il parere è vincolante.