Comparto Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 17/10/2000
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997

 

CCNL SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1
DEL CCNL 1994 - 1997 INTEGRATIVO
RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA E VETERINARIA
DEL SSN DEL 5 AGOSTO 1997

A seguito dell'assenso del Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo - area dirigenziale medica e veterinaria del SSN - del 5.08.1997 nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 17 ottobre 2000, alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del

Presidente Prof. Carlo Dell'Aringa .............firmato..........

 

e le OO.SS. di categoria : e le Confederazioni sindacali :
ANAAO/ASSOMED .................. firmato ......... COSMED ..........firmato ........
CIMO – ASMD ........ firmato ............
UMSPED
(AAROI - AIPAC – SNR) ....................firmato ..........
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) ..............firmato .....………..
FED. CISL MEDICI – COSIME ..........firmato .…………. CISL .........firmato.........
FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
SEDI, FEMEPA, ANMDO) .................firmato .....………
ANPO ......................firmato …............
(ammessa con riserva, a seguito di sospensiva ed in attesa di giudizio definitivo)
CGIL MEDICI ..................firmato.................... CGIL ................. firmato ...........
FED. UIL FNAM, FIALS,
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP ...........firmato …………...
UIL ................…firmato..........



Al termine della riunione, avvenuta alle ore 16.00, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL integrativo del 5 agosto 1997 nel testo che segue.
 


CCNL SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1
DEL CCNL 1994 - 1997 INTEGRATIVO
RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA E VETERINARIA
DEL SSN DEL 5 AGOSTO 1997


PREMESSO che il Tribunale ordinario di Torino – sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G.L. n.2683/2000, nella seduta del 5 giugno 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 1 del CCNL integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5.08.1997 ed artt. 34 e 36 del CCNL del 5.12.1996 (e non del 22.7.1996, come indicato nell'ordinanza) al fine di stabilire "se la disciplina dettata dall'art. 36 in tema di recesso dell'azienda o ente – e, in particolare, le garanzie procedimentali previste dall'art. 36, 3° comma, che prevede l'obbligo dell'Amministrazione di contestare per iscritto l'addebito al dirigente e di sentirlo a sua difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione con facoltà del dirigente di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore di sua fiducia – sia applicabile anche al recesso intimato dall'Amministrazione per giusta causa ad un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato";

CONSIDERATO che l'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997 espressamente prevede al comma 5 che "ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni" che vengono puntualmente elencate;

CONSIDERATO che tra gli istituti puntualmente elencati dal comma 5, per i quali l'art. 1 citato detta una diversa disciplina per il personale a tempo determinato, non figurano le procedure per il recesso previste dall'art. 36 del CCNL del 5.12.1996;

RITENUTO PERTANTO che le parti all'atto della stipula del CCNL del 5.08.1997 hanno esplicitamente individuato gli istituti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non applicabili ai dirigenti con rapporto di lavoro tempo determinato e che tra di essi non figurano norme derogatorie alle garanzie procedimentali previste dall'art. 36 sicché esse sono applicabili anche al recesso intimato dall'Amministrazione per giusta causa ad un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;

TUTTO QUANTO SOPRA VALUTATO, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL integrativo del 5.08.1997 nel testo che segue:

 

ART. 1
Clausola di interpretazione autentica


1. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del CCNL integrativo stipulato il 5 agosto 1997 si applicano tutte le clausole previste dagli artt. 34 e 36 (in particolare comma 3) del CCNL del 5 dicembre 1996, che regolano il recesso per i dirigenti a tempo indeterminato.