Comparto Sanita' Area: Dirigenza medica e veterinaria Data: 12/07/2002
Tipo: CCNL Descrizione: CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000


 

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 5 e 12
DEL CCNL - II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001 -
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SSN
STIPULATO L'8 GIUGNO 2000


In data 12 luglio 2002 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN :

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente ....Firmato.....

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

 

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CGIL MEDICI Firmato CGIL Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato CISL Firmato
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato UIL Firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato
UMSPED (Aroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato COSMED Firmato
ANPO Firmato


Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL – II biennio economico 2000 - 2001 – dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000 nel testo che segue:


CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 5 e 12
DEL CCNL - II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001 -
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SSN
STIPULATO L'8 GIUGNO 2000

 

PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone – Sezione Lavoro - , in relazione al ricorso del Dott. Gustavo Mazzi contro l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" (causa iscritta al R.G. 416/01), nella seduta del 1 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165 del 2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000-2001 – dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000, in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente, ai fini del computo dell'esperienza professionale maturata per la corresponsione dell'indennità di esclusività, del periodo di servizio prestato presso l'INPS di S. Donà di Piave, in qualità di assistente medico di ruolo a tempo pieno.

TENUTO CONTO CHE l'art. 118 del DPR 384 del 1990, nel periodo in cui erano ancora previste le classi e gli scatti di anzianità al personale medico e veterinario consentiva in caso di trasferimento o vincita di concorso la possibilità di ricostruire la "carriera" economica dei dipendenti sulla base dell'anzianità di servizio purchè maturata presso le amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo negli articoli 24, 25 e 26 del DPR n. 761 del 1979 nonchè negli enti locali;

RITENUTO, ai fini della richiesta interpretazione, di dover verificare se il servizio prestato dal ricorrente nel 1987 presso l'INPS rientri o meno tra quelli previsti dalle norme sopracitate;

CHE, in particolare solo l'art. 24 , comma 1 del DPR 761 del 1979, in applicazione delle norme transitorie della legge 833 del 1978, consentiva la riconoscibilità dei servizi prestati dal personale anteriormente al passaggio alle Unità sanitarie locali presso gli enti mutualistici e previdenziali limitatamente alle funzioni trasferite alle stesse;

TENUTO PRESENTE che il servizio prestato dal ricorrente presso l'INPS nel 1987 non è tra quelli salvaguardati dall'art. 24 comma 1 in applicazione delle norme transitorie della legge 833 del 1978, per essere stato ivi prestato in epoca successiva all'istituzione delle UU.SS.LL ed essendo il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale avvenuto per effetto di concorsi;

CONSIDERATO che la tipologia di servizio in esame, non essendo menzionata in nessuna delle altre fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 26, non poteva dar luogo al riconoscimento economico previsto dall'art. 118 del DPR. 384 del 1990;

CHE a tal fine non possono essere invocate nè le norme di delega per la disciplina del personale transitato alle UU.SS.LL. di cui all'art. 47 della legge n. 833 del 1978 nè l'art. 75 della medesima legge in quanto inconferenti rispetto alla riconoscibilità del servizio in questione, regolata da apposite norme tassativamente applicabili ed, in particolare, dirette solo a regolare il passaggio degli enti confluiti alle Unità sanitarie locali, situazione nella quale non versava il ricorrente assunto dall'INPS in epoca successiva;

CHE per le stesse ragioni non può essere invocato l'art. 13 della legge n. 222 del 1984 che, pur estendendo ai medici previdenziali, tra cui quelli dell'INPS, gli istituti normativi dei medici del SSN, non per questo rende equiparabili i servizi resi presso detti enti al servizio prestato presso le Unità sanitarie locali, ai fini della ricostruzione economica della carriera, in mancanza nell'ordinamento di queste ultime di una esplicita norma permanente che ne consenta il riconoscimento.

TENUTO CONTO CHE in entrambi gli articoli 5, comma 3, e 12, comma 3, del CCNL in oggetto si fa riferimento, al fine della corresponsione dell'indennità di esclusività, all'esperienza professionale maturata per il servizio effettuato nel SSN, senza soluzione di continuità "anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto" intendendo per aziende ed enti diversi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere tutti quelli ricompresi nel comparto Sanità ai sensi del CCNQ del 2 giugno 1998;

CONSIDERATO CHE nella linea di continuità storica delle norme è corretto considerare riconoscibili ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, solo quei servizi indicati nell'art. 118 e già utilizzati dalle aziende ai fini dell'attribuzione delle classi e degli scatti sino al definitivo superamento di tale automatismo avvenuto con decorrenza 31.12.1996 per effetto dell'art. 47 del CCNL del 5.12.1996.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal Giudice del Lavoro in ordine agli artt. 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001 nel testo che segue:
 

Art. 1
 


1. Ai sensi degli artt. 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001 ed al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusività, viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto Sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.

2. Nell'esperienza professionale di cui al comma 1, nel senso indicato nella premessa, sono compresi i servizi già riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtù dell'ex art. 118 del DPR 384 del 1990, disapplicato dall'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996.