Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
12/07/2002 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL di
interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio
economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000 |
CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEGLI ARTT. 5 e 12
DEL CCNL - II BIENNIO ECONOMICO 2000
- 2001 -
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DEL SSN
STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
In data 12 luglio 2002 alle ore 10, presso
la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI -
Presidente ....Firmato.....
e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
CGIL MEDICI |
Firmato |
CGIL |
Firmato |
FED. CISL MEDICI
COSIME |
Firmato |
CISL |
Firmato |
FED MEDICI aderente
alla UIL |
Firmato |
UIL |
Firmato |
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) |
Firmato |
|
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FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) |
Firmato |
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UMSPED (Aroi, Aipac,
Snr) |
Firmato |
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CIMO ASMD |
Firmato |
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|
ANAAO ASSOMED |
Firmato |
COSMED |
Firmato |
ANPO |
Firmato |
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Al termine della riunione, le parti
suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione
autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL – II biennio economico 2000 - 2001
– dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8
giugno 2000 nel testo che segue:
CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEGLI ARTT. 5 e 12
DEL CCNL - II BIENNIO ECONOMICO 2000
- 2001 -
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA DEL SSN
STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
PREMESSO
che il giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone – Sezione Lavoro -
, in relazione al ricorso del Dott. Gustavo Mazzi contro l'Azienda
Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" (causa iscritta al R.G. 416/01),
nella seduta del 1 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165
del 2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al
giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione
concernente l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II
biennio economico 2000-2001 – dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000, in relazione al mancato
riconoscimento al ricorrente, ai fini del computo dell'esperienza
professionale maturata per la corresponsione dell'indennità di
esclusività, del periodo di servizio prestato presso l'INPS di S. Donà
di Piave, in qualità di assistente medico di ruolo a tempo pieno.
TENUTO CONTO CHE
l'art. 118 del DPR 384 del 1990, nel periodo in cui erano ancora
previste le classi e gli scatti di anzianità al personale medico e
veterinario consentiva in caso di trasferimento o vincita di concorso la
possibilità di ricostruire la "carriera" economica dei dipendenti sulla
base dell'anzianità di servizio purchè maturata presso le
amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo negli articoli 24, 25
e 26 del DPR n. 761 del 1979 nonchè negli enti locali;
RITENUTO,
ai fini della richiesta interpretazione, di dover verificare se il
servizio prestato dal ricorrente nel 1987 presso l'INPS rientri o meno
tra quelli previsti dalle norme sopracitate;
CHE,
in particolare solo l'art. 24 , comma 1 del DPR 761 del 1979, in
applicazione delle norme transitorie della legge 833 del 1978,
consentiva la riconoscibilità dei servizi prestati dal personale
anteriormente al passaggio alle Unità sanitarie locali presso gli enti
mutualistici e previdenziali limitatamente alle funzioni trasferite alle
stesse;
TENUTO PRESENTE
che il servizio prestato dal ricorrente presso l'INPS nel 1987 non è tra
quelli salvaguardati dall'art. 24 comma 1 in applicazione delle norme
transitorie della legge 833 del 1978, per essere stato ivi prestato in
epoca successiva all'istituzione delle UU.SS.LL ed essendo il passaggio
al Servizio Sanitario Nazionale avvenuto per effetto di concorsi;
CONSIDERATO
che la tipologia di servizio in esame, non essendo menzionata in nessuna
delle altre fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 26, non poteva dar
luogo al riconoscimento economico previsto dall'art. 118 del DPR. 384
del 1990;
CHE
a tal fine non possono essere invocate nè le norme di delega per la
disciplina del personale transitato alle UU.SS.LL. di cui all'art. 47
della legge n. 833 del 1978 nè l'art. 75 della medesima legge in quanto
inconferenti rispetto alla riconoscibilità del servizio in questione,
regolata da apposite norme tassativamente applicabili ed, in
particolare, dirette solo a regolare il passaggio degli enti confluiti
alle Unità sanitarie locali, situazione nella quale non versava il
ricorrente assunto dall'INPS in epoca successiva;
CHE
per le stesse ragioni non può essere
invocato l'art. 13 della legge n. 222 del 1984 che, pur estendendo ai
medici previdenziali, tra cui quelli dell'INPS, gli istituti normativi
dei medici del SSN, non per questo rende equiparabili i servizi resi
presso detti enti al servizio prestato presso le Unità sanitarie locali,
ai fini della ricostruzione economica della carriera, in mancanza
nell'ordinamento di queste ultime di una esplicita norma permanente che
ne consenta il riconoscimento.
TENUTO CONTO CHE
in entrambi gli articoli 5, comma 3, e 12, comma 3, del CCNL in oggetto
si fa riferimento, al fine della corresponsione dell'indennità di
esclusività, all'esperienza professionale maturata per il servizio
effettuato nel SSN, senza soluzione di continuità "anche se prestato in
aziende o enti diversi del comparto"
intendendo
per aziende ed enti diversi
dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere tutti quelli ricompresi nel
comparto Sanità ai sensi del CCNQ del 2 giugno 1998;
CONSIDERATO CHE
nella linea di continuità storica delle norme è corretto considerare
riconoscibili ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 12 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico, solo quei servizi indicati nell'art.
118 e già utilizzati dalle aziende ai fini dell'attribuzione delle
classi e degli scatti sino al definitivo superamento di tale automatismo
avvenuto con decorrenza 31.12.1996 per effetto dell'art. 47 del CCNL del
5.12.1996.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal Giudice
del Lavoro in ordine agli artt. 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico 2000 – 2001 nel testo che segue:
Art. 1
1. Ai sensi degli artt. 5 e 12 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001 ed al fine del computo
dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di
esclusività, viene considerata valida esclusivamente quella maturata in
qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso
aziende o enti del comparto Sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.
2. Nell'esperienza professionale di cui al
comma 1, nel senso indicato nella premessa, sono compresi i servizi già
riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtù dell'ex art.
118 del DPR 384 del 1990, disapplicato dall'entrata in vigore del CCNL
del 5 dicembre 1996.