Comparto
Sanita' |
Area:
Dirigenza medica e veterinaria |
Data:
10/02/2004 |
Tipo:
CCNL |
Descrizione: CCNL integrativo
del CCNL dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico -
veterinaria |
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO –
VETERINARIA
In data 10 febbraio 2004, alle ore 11, ha
avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL dell'
area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno
2000, nelle persone di;
Per l'ARAN:
avv. Guido Fantoni (Presidente) ......firmato.......
Per i rappresentanti sindacali le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
CGIL MEDICI |
firmato |
CGIL |
firmato |
FED. CISL MEDICI
COSIME |
firmato |
CISL |
firmato |
FED MEDICI aderente
alla UIL |
firmato |
UIL |
firmato |
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) |
firmato |
|
|
FESMED (Acoi, Anmco,
Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) |
firmato |
|
|
UMSPED (Aaroi, Aipac,
Snr) |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
CIMO ASMD |
firmato |
|
|
ANAAO ASSOMED |
firmato |
COSMED |
firmato |
ANPO (ammessa con
riserva) |
firmato |
|
|
Al temine della riunione le parti
sopraindicate, corretti i riferimenti ai precedenti CCNL dell'art. 45,
comma 1 lettera c) dove per errore erano stati citati quelli del
comparto anzichè della presente area dirigenziale, sottoscrivono il
contratto nel testo che segue:
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO –
VETERINARIA
I N D I C E
|
TITOLO I – NORME
GENERALI |
|
|
Capo I
|
|
Art. 1 |
Campo di applicazione
e finalità |
|
|
|
|
|
Capo II – DIRITTI
SINDACALI |
|
Art. 2 |
Diritto di assemblea |
|
Art. 3 |
Contributi sindacali |
|
Art. 4 |
Patronato sindacale |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO II –
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO |
|
|
Capo I – Struttura
del rapporto di lavoro |
|
Art. 5 |
Determinazione dei
compensi per ferie non godute |
|
Art. 6 |
Riposo compensativo
per le giornate festive lavorate |
|
Art. 7 |
Lavoro notturno |
|
Art. 8 |
Indennità per servizio
notturno e festivo |
|
|
|
|
|
Capo II – Cause di
sospensione del rapporto di lavoro |
|
Art. 9 |
Assenze per malattia |
|
Art. 10 |
Aspettativa |
|
Art. 11 |
Altre aspettative
previste da disposizioni di legge |
|
Art. 12 |
Tutela dei dirigenti
in particolari condizioni psico-fisiche |
|
Art. 13 |
Tutela dei dirigenti
portatori di handicap |
|
Art. 14 |
Congedi per eventi e
cause particolari |
|
Art. 15 |
Congedi dei genitori |
|
|
|
|
|
Capo III – Mobilità |
|
Art. 16 |
Mobilità interna |
|
Art. 17 |
Passaggio diretto ad
altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza |
|
|
|
|
|
Capo IV –
Formazione |
|
Art. 18 |
Formazione |
|
Art. 19 |
Congedi per la
formazione |
|
Art. 20 |
Comando finalizzato |
|
|
|
|
|
Capo V –
Disposizioni di particolare interesse |
|
Art. 21 |
Ricostituzione del
rapporto di lavoro |
|
Art. 22 |
Clausole speciali |
|
Art. 23 |
Diritti derivanti da
invenzione industriale |
|
Art. 24 |
Mensa |
|
Art. 25 |
Attività sociali,
culturali e ricreative |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO III –
TRATTAMENTO ECONOMICO |
|
|
Capo I – Istituti
particolari |
|
Art. 26 |
Retribuzione e sue
definizioni |
|
Art. 27 |
Struttura dello
stipendio |
|
Art. 28 |
Lavoro straordinario |
|
Art. 29 |
Indennità di rischio
radiologico |
|
Art. 30 |
Bilinguismo |
|
Art. 31 |
Trattenute per
scioperi brevi |
|
Art. 32 |
Trattamento di
trasferta |
|
Art. 33 |
Trattamento di
trasferimento |
|
Art. 34 |
Trattamento di fine
rapporto |
|
|
|
|
|
CAPO II
- Integrazioni ed
interpretazioni dei CCNL dell'8 giugno 2000 |
|
Art. 35 |
Incrementi
contrattuali e stipendi tabellari dei dirigenti |
|
Art. 36 |
Incrementi e stipendi
tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto
di lavoro non esclusivo |
|
Art. 37 |
Fondo per l'indennità
di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa |
|
Art. 38 |
Clausole integrative
ed interpretative del CCNL 8 giugno 2000 |
|
|
|
|
|
TITOLO IV –
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI |
|
|
|
|
|
Capo I –
Disposizioni particolari |
|
Art. 39 |
Modalità di
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali |
|
|
|
|
|
Capo II –
Conciliazione ed arbitrato |
|
Art. 40 |
Tentativo obbligatorio
di conciliazione |
|
Art. 41 |
Procedure di
conciliazione in caso di recesso |
|
|
|
|
|
Capo III –
Dirigenza delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(ARPA) |
|
Art. 42 |
Inquadramento dei
dirigenti medici e veterinari del SSN nelle A.R.P.A. |
|
|
|
|
|
Capo IV –
Disposizioni finali |
|
Art. 43 |
Codice di
comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
|
Art. 44 |
Norme finali |
|
Art. 45 |
Disapplicazioni |
|
|
|
|
Allegato 1: |
|
SCHEMA
DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE
MOLESTIE SESSUALI |
|
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA
STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
TITOLO I
NORME GENERALI
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica a
tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha
le seguenti finalità :
a) completare il processo di
trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro, riconducendo
alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai
contratti collettivi vigenti;
b) modificare ed integrare la normativa
contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti
normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8
giugno 2000, precisando che tali
riferimenti si intendono
comunque comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel
frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 sono da intendersi aggiornati in conformità agli
articoli del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), nel quale sono confluiti. Nel presente testo, gli articoli
del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unicamente con il riferimento al
d.lgs. 165/2001. La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali introdotta con la
legge 8 marzo 2000, n. 53 sono confluite nel d.lgs. 151/2001 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità).
Capo II
Diritti sindacali
Art. 2
Diritto di assemblea
1. I dirigenti hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende,
per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la
generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con
specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del
lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nell'area della dirigenza medico veterinaria
ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle
prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato
dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali.
4. E' disapplicato l'art. 94 del D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384.
Art. 3
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare
delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal
dirigente all'azienda ed all'organizzazione sindacale interessata o da
quest'ultima direttamente all'azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno
del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole
aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute
sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali
interessate. Con l'azienda stessa sono, altresì, concordate le modalità
che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei
trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti
dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché
sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
6. Con l'entrata in vigore del presente
contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre
1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica,
confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta
per mero errore materiale dall'art. 65, comma 1, lettera A del CCNL 8
giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello
stesso art. 65, comma 3.
Art. 4
Patronato sindacale
1. I dirigenti in attività o in quiescenza
possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative
nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di
patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi
dell'azienda.
2. E' disapplicato l'art. 101 del D.P.R.
384/1990.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5
Determinazione dei compensi per ferie
non godute
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non
fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato,
per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione,
prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2,
lett. c);
trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del
medesimo art. 26.
2. Nei casi di mobilità volontaria, il
diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto
anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l'
azienda di provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.
Art. 6
Riposo compensativo per le giornate
festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all'art.
16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni -
dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio
prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con
la maggiorazione prevista per i giorni festivi.
Art. 7
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti
tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al
lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove
forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con
riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D.
Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla
durata della prestazione, rimane salvaguardata l'attuale organizzazione
del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura
delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l'applicazione
dell'art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra
funzione per inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le
sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai
sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita al
dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio
da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno
sono corrisposte le indennità di cui all'art. 8.
5. L' articolo si applica dall'entrata in
vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
Art. 8
Indennità per servizio notturno e
festivo
1. Ai dirigenti di cui all'art. 16, comma
1 CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne
spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di
£. 4.500 lorde (pari a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le
ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno
festivo compete un'indennità di £. 30.000 lorde (pari a € 15,49) se le
prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario,
ridotte a £. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di
durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo
di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere
corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. Il presente articolo non si applica ai
dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un
orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve
tenere conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
4. E' disapplicato l'art. 115 del D.P.R.
384/1990
CAPO II
Cause di sospensione del rapporto di
lavoro
Art. 9
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 6 dell'art. 24 del CCNL 5
dicembre 1996 è inserito il seguente comma :
"6 bis. In caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente
per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di
disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del
presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed
i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In
tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera
retribuzione prevista dal comma 6, lett.
a).
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a
terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea
articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei
soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave
patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre
dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia favorevole".
Art. 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta,
compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi
periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non
può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia,
anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8,
lettere a)
e b),
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lett.
c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui
al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per
malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1,
fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per
malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si
ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo
tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di
famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino
al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della
retribuzione e dell'anzianità - sono utili ai fini degli accrediti
figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma
40, lettere a)
e b)
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo
di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso
di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi
termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo
casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma
6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, con le procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
8. L'aspettativa senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se
assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione
del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico
di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg,
del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente
del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato;
c) la durata di due anni e per una sola
volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi
di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della
legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre 2000, serie generale,
n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può
essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata
allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende
riprendere servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8,
lett. b), è esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la
propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto
nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al
termine del periodo di prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo sostituisce
l'art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del
presente contratto. Si conferma la disapplicazione dell'art. 47 del
D.P.R. 761/1979.
Art. 11
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche
elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi
sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti, rispettivamente, il 7
agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi
della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, oppure
che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della
borsa, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge 448
del 2001.
3. Il dirigente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio
all'estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di
permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo
trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro
comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del
comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili
ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire
continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia
ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli
previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio
attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre
aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui
al d. lgs. 151/2001.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del
D.P.R. 761/1979. L'articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione
del comma 5 che entra in vigore con il presente contratto.
Art. 12
Tutela dei dirigenti in particolari
condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali
vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si
impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
a) il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione
del trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5
dicembre 1996 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
b) concessione dei permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto ;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero ;
d) assegnazione del dirigente a compiti
diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I dirigenti i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all'art. 10, comma 8, lett.
c),
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda
dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio
presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. E' disapplicato l'art. 89 del D.P.R.
384/1990.
Art. 13
Tutela dei dirigenti portatori di
handicap
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali
vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi
ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
a) il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione
del trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5
dicembre 1996 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
b) concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto ;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero ;
d) assegnazione del dirigente a compiti
diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all'art. 10, comma 8, lett.
c)
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non
si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda
dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il
dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti
di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in
tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente
articolo.
5. E' disapplicato l'art. 90 del D.P.R.
384/1990.
Art. 14
Congedi per eventi e cause
particolari
1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e
ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1
della legge 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di
un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure
previsti nel citato art. 4 della legge 53/2000, trova invece
applicazione la generale disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel
comma 1, seconda alinea dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Resta confermata la disciplina dei
permessi retribuiti contenuta nell'art. 23 del CCNL del 5 dicembre 1996,
con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro
i trenta giorni successivi all'evento.
Art. 15
Congedi dei genitori
1. Al dirigente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità
contenute nel d. lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di
cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano
quanto segue :
a) nel periodo di astensione
obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs.
151/2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell'ipotesi di cui
all'art. 28 del citato decreto - spettano l'intera retribuzione fissa
mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico
2000-2001 sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in
godimento ;
b) in caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non
goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di
rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un
certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino ;
c) nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa del lavoro previsto dall'art. 32, comma 1 lett.
a)
del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
retribuzione di cui alla lett.
a)
del presente comma ;
d) successivamente al periodo di
astensione di cui alla lett. a)
e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, comma 4 del d.lgs. 151/2001, alle lavoratrici
madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza
retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati
complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità
indicate nella stessa lett. c)
;
e) i periodi di assenza di cui alle
lettere c)
e d),
nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove
i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al
lavoro del lavoratore o della lavoratrice ;
f) ai fini della fruizione, anche
frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 32,
comma 1 del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione ;
g) in presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
della disciplina di cui alla lett.
f),
la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio
del periodo di astensione dal lavoro ;
h) in caso di parto plurimo, i periodi
di riposo di cui all'art. 41 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le
ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 dello
stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione
dell'art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della
gravidanza e per l'intera durata del periodo di allattamento si accerti
che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il
suo consenso in altre attività, nell'ambito di quelle disponibili, che
comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce
quella contenuta nell'art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di
entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Mobilità
Art. 16
Mobilità interna
1. Nell'attuale sistema degli incarichi
dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in
servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi
previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche
in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel
rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come
richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione
organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a
quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla
graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue,
pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste
dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Prescinde dall'incarico attribuito la
mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina
di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze
funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti
e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della
sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
4. La mobilità di urgenza, ferma restando
la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della
struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per
il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di
emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno
solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per
la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a
rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro
conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità
di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione
provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere con
urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di
dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa
farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le
aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di titolare
ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in
disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna per
effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento
dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si
tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5
dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito delle
procedure da questo definite nell'art. 4, comma 2, lettera F.
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali
indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le
modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità
conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente
accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8
giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di
appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia
componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono disapplicati l'art. 39 del D.P.R.
761/1979 e l'art. 81 del D.P.R. 384/1990. L'articolo si applica
dall'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 17
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E' confermata la disciplina degli
accordi di mobilità di cui all'art. 31 del CCNL del 5 dicembre 1996, che
a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra
amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto
dall'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di
cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il
passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende
del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del dirigente
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
l'azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell'ambito
regionale l'elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina,
ai sensi dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per conoscere la
loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali
dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano,
entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 2, l'entità dei posti
vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto
dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai
dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e
chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2
viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso
comparto di cui all'art. 1 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello
provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di
posti per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni, qualora
interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo,
la cui disciplina decorre dall'entrata in vigore del contratto, si
applicano i commi 3 e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO IV
Formazione
Art. 18
Formazione
1. In materia di formazione è tuttora
vigente l'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione
obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione
continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione
permanente, di cui all'art. 16 bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, sulla
base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e
pluriennali concordati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.
C)
del CCNL 8 giugno 2000.
2. Nelle linee di indirizzo saranno
privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di
implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed
interaziendale previste dall'art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del
1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi
multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più
ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire con ogni possibile
strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale
del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli
istituti di cui agli artt. 19 e 20, per i quali è possibile la fruizione
di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate
annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della
Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri
fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché
le altre risorse di cui all'art. 33 citato al comma 1, qualora
confermate dalla contrattazione integrativa sulla base dei criteri
fissati nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria,
di cui all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000.
Art. 19
Congedi per la formazione
1. Al fine di consentire la sua
partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il
dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5
anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di
continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell'art.
12, comma 3, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico
2000-2001, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o
frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la
formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella
misura complessiva del 10% del personale della presente area
dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui
al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della
prescritta anzianità devono presentare all'azienda o ente una specifica
domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle
attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui
all'art. 4, comma 2, lett. C)
del CCNL 8 giugno 2000 individua i criteri da adottare nel caso in cui
le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei
dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile
durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda può differire
motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale
periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione
all'attività formativa richiesta.
6. Al dirigente, durante il periodo di
congedo si applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità
di comunicazione all'azienda, si applicano le disposizioni contenute
negli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. Il dirigente che abbia dovuto
interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare
la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente
articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore
del contratto, si fa riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.
Art. 20
Comando finalizzato
1. Oltre ai congedi dell'articolo
precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi
di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri
organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il
loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda,
salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando non può comunque
superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i
congedi cui all'articolo precedente e con le aspettative per motivi
personali di cui all'art. 10.
3. In relazione all'interesse dell'azienda
che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche
particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi,
alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al
dirigente possa competere il trattamento economico in godimento.
4. Il periodo trascorso in comando è
comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7
dell'art. 45 del D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art. 33 del
CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO V
Disposizioni di particolare interesse
Art. 21
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente che abbia interrotto il
rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può
richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni
dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato,
previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica
dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il
trattamento economico iniziale previsto dalle Tavole 1 e 2 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della
retribuzione individuale di
anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo
quanto previsto dal comma successivo.
3. Nei confronti del dirigente che abbia
favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della
cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda può conferire un incarico
ai sensi dell' art. 27, comma 1, lettere
b)
e c)
del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è
dato al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza
italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi,
la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento
dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da
motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già
di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in
materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo
stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento
di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della
ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34.
7. E' disapplicato l'art. 59 del D.P.R.
761/1979
Art. 22
Clausole speciali
1. Per ciascun dirigente, l'ufficio del
personale dell'azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo
tutti gli atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso
dirigente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più
significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti
conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati
personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a
richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo
personale e richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei
documenti ivi inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste
per le procedure concorsuali o di conferimento degli incarichi presso la
stessa azienda.
3. Al dirigente cui durante il servizio è
fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature
appropriate in relazione al tipo delle prestazioni provvede l'azienda,
con oneri a proprio carico. Ai dirigenti addetti a particolari servizi
sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro
eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del d. lgs. 626/1994 e
delle leggi in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri a proprio carico,
può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di
mansioni svolte da categorie di dirigenti previamente individuate l'uso
di alloggi di servizio.
Art. 23
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento
del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si
applicano le disposizioni dell'art. 2590 codice civile e quelle speciali
che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito
delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Art. 24
Mensa
1. Le aziende, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i
dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in
posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in
relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori
dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle
strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno
2000.
4. Il costo del pasto, determinato in
sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare
complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è
tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a
€ 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del
D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.
Art. 25
Attività sociali, culturali e
ricreative
1. Le attività sociali, culturali e
ricreative promosse nelle aziende sono gestite da organismi formati a
maggioranza da rappresentanti dei dirigenti, in conformità a quanto
previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del
D.P.R. 270/1987 e 134, comma 3 del D.P.R. 384/1990.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti particolari
Art. 26
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta
mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per
la quali la contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità
temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a)
retribuzione mensile,
costituita dal valore economico tabellare mensile per la qualifica
dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, terza colonna,
allegate al CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico
2000-2001;
b)
retribuzione base mensile,
costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lett.
a)
e dall'indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1 e 2;
c)
retribuzione individuale mensile,
costituita da:
- retribuzione base mensile di cui
alla lett. b);
- indennità di specificità medica;
- retribuzione di posizione
comprensiva della maggiorazione di cui all'art. 39, comma 9 del CCNL
8 giugno 2000;
- indennità di esclusività di
rapporto;
- altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per
13 mensilità;
- retribuzione individuale di
anzianità;
- indennità di struttura complessa di
all'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
Tutte le voci sopra menzionate sono
ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e
nella misura in godimento.
d)
retribuzione globale di fatto annuale,
costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12
mensilità di cui alla lett. c),
alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le
voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo
della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le
condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese
nella precedente lett. c)
; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il
trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma
2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per
156.
5. Le clausole contrattuali indicano di
volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per
calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.
6. Per i dirigenti con rapporto di lavoro
non esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2 comprendono
le voci corrispondenti di loro spettanza secondo l'indicazione degli
articoli da 43 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Struttura dello stipendio
1.
Al dirigente deve essere
consegnata mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono essere
singolarmente specificati :
a) la denominazione dell'azienda;
b) le generalità ed il codice fiscale e
previdenziale del dirigente;
c) il periodo cui la retribuzione si
riferisce ;
d) l'importo dei singoli elementi, di
cui all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 ;
e) l'elencazione delle trattenute di
legge e di contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia nell'aliquota
applicata che nella cifra corrispondente nonchè le trattenute di altra
natura preventivamente autorizzate.
2. In conformità alle normative
vigenti, resta la possibilità del dirigente di avanzare reclami per
eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee
ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza
su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996.
Art. 28
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere
utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le
relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad
effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario
sono consentite ai soli dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8
giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui
agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per altre attività
non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del
dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le
esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei
compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi
dell'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di
risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni
ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni
aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i
seguenti elementi retributivi :
a) stipendio tabellare in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.)
in godimento;
c) rateo di tredicesima mensilità delle
due precedenti voci.
6. La maggiorazione di cui al comma 5 è
pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato
in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura complessa,
si rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente
contratto.
8. E' disapplicato l'art. 80 del D.P.R.
384/1990.
Art. 29
Indennità di rischio radiologico
1. L'indennità di rischio radiologico
prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata
indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi
previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di £. 200.000 lorde (pari
a € 103,29).
2. Ai dirigenti che non siano medici di
radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico,
l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio
radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del
periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni
ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i
soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite
mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni
avvengono con cadenza semestrale.
4. Gli esiti dell'accertamento di cui al
comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono
oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla
trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.
a)
del CCNL 8 giugno 2000.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2
competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica
soluzione.
6. Alla corresponsione dell'indennità di
cui ai commi 1 e 2, si provvede col fondo del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno
2000. Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile
con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre
indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.
E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare
confluita nel citato fondo dell'art. 51.
7. E' disapplicato l'art. 120 del D.P.R.
384/1990, le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 62 del
CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 30
Bilinguismo
1. Ai dirigenti in servizio nelle aziende
e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a Statuto speciale Valle
d'Aosta, nella Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nella altre
Regioni a Statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere
di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo, è confermata l'apposita
indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa
misura e con le stesse modalità previste per il personale della Regione
a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
2. La presente disciplina produce effetti
qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 31
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore
alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono
limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque,
in misura non inferiore a un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora
è pari alla misura oraria della retribuzione che, a decorrere dal
presente contratto, è commisurata a quella individuata dall'art. 26,
comma 2, lett. c),
Art. 32
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai
dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in
località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri
dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga
inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di
servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla
località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si
computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre
alla normale retribuzione, compete :
a) una indennità di trasferta pari a
:
- £. 40.000 (pari a € 20,66) per
ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- un importo determinato
proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte
di durata inferiore alle 24 ore, o per le ore eccedenti le 24 ore
in caso di trasferta di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è individuata
in relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad
avvalersi del proprio mezzo, si applica l'art. 24, comma 5 del CCNL 8
giugno 2000;
c) un'indennità supplementare pari al 5%
del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi
di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'azienda;
e) il compenso per lavoro straordinario
- esclusivamente per i dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL
8 giugno 2000 - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che
l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un
tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.
3. Per le trasferte di durata superiore
a 8 ore compete, oltre all'indennità di cui al comma 2 lett.
a),
il rimborso per un pasto nel limite attuale di £. 43.100 (pari a €
22,26). Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente
spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un
albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di
complessive £. 85.700 (pari a € 44,26) per i due pasti giornalieri. Le
spese vanno debitamente documentate.
4. Nel caso in cui il dirigente fruisca
del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 2,
lett. a), primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso
l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
5. Nei casi di missione continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,
purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio
della categoria consentita nella medesima località.
6. I dirigenti che svolgono le attività in
particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire,
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione hanno diritto alla corresponsione
della somma forfettaria di £. 40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66)
in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
7. A titolo meramente esemplificativo, tra
le attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti:
- attività di protezione civile nelle
situazioni di prima urgenza:
- assistenza ed accompagnamento di
pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in
particolari condizioni di sicurezza;
- attività che comportino imbarchi
brevi;
- interventi in zone particolarmente
disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
8. Il dirigente inviato in trasferta ai
sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non
inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante
per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lett.
a),
nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo
occorrente per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni
per il rimborso delle spese relative al trasporto dei materiali e degli
strumenti occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico
affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte
come normale servizio di istituto nell'ambito territoriale di competenza
dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di
essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa
nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti
commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle
missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18 dicembre 1973,
n. 836, 26 luglio 1978, n. 417, e dal D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme regolamentari vigenti,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2.
14. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci
delle singole aziende per tale specifica finalità.
15. Gli incrementi delle voci di cui al
comma 2, lett. a),
primo alinea, ed al comma 6 decorrono dal 31 dicembre 2001.
16. Sono disapplicati l'art. 43 del D.P.R.
761/1979 e l'art. 87 del D.P.R. 384/1990.
Art. 33
Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente che è trasferito
dall'azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla
ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la
necessità dello spostamento della propria abitazione in altro comune,
deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
- indennità di trasferta per sé e per
i familiari;
- rimborso spese di viaggio per sé e per
i familiari, nonché di trasporto di mobili e masserizie;
- rimborso forfetario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio, ecc.;
- indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
- indennità di prima sistemazione.
2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente
che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha altresì titolo al
rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo si fa fronte, nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità,
con le risorse dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 e successive
modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente area
dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei
dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per le modalità di erogazione e le
misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto
previsto dalle leggi 836/1973, 417/1978 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 34
Trattamento di fine rapporto
1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione
annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) stipendio tabellare di cui
all'art. 36 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e
primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico;
b) indennità integrativa speciale;
c) tredicesima mensilità;
d) retribuzione individuale di
anzianità, ove spettante;
e) eventuali assegni
ad personam,
ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente
alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio;
f) retribuzione di posizione nella
misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico 2000-2001;
g) indennità di specificità medica,
nella misura in godimento;
h) indennità di esclusività, nella
misura in godimento;
i) indennità di struttura complessa, ove
spettante.
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44
del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico
previsto dalla stessa norma al comma 6. Per la retribuzione di posizione
si applica il principio di cui al precedente comma 1, lett.
f).
Capo II
IntegrazionI ed interpretazioni dei
CCNL dell' 8 giugno 2000.
Art. 35
Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare dei dirigenti
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio
tabellare attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari
di cui all' art 2 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio
economico 2000 – 2001, comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è
incrementato di un importo mensile lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un
incremento di £. 89.000 (pari a € 45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per
dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è
fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è
stabilito in £. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui al comma 1 si
applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del
CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i
commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad
eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle
decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.
Art. 36
Incrementi e stipendi tabellari dei
medici a tempo definito
e dei veterinari con rapporto di
lavoro non esclusivo
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio
tabellare attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari
di cui all' art 6 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio
economico 2000 – 2001 è incrementato dell'importo mensile lordo a fianco
di ciascuno indicato:
a) medici : £. 30.000 (pari a €
15,49)
b) veterinari : £. 39.000 (pari a €
20,14).
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del
comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del
comma precedente:
a) medici : £. 63.000 (pari a €
32,54)
b) veterinari : £. 81.000 (pari a €
41,83).
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo,
per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma
1 lett. a) e b), è così stabilito:
Dal 1 gennaio 2001:
dirigenti medici : £. 24.455.000 ( pari a
€ 12.629,95)
dirigenti veterinari : £. 34.029.000 (pari
a € 17.574,51);
Dal 1 luglio 2001:
dirigenti medici : £. 24.851.000 ( pari a
€ 12.834, 47)
dirigenti veterinari : £ 34.533.000 (pari
a € 17.834, 81)
3. Il trattamento economico
omnicomprensivo di £. 11. 289.872 (pari ad € 5.830,73) – previsto
dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per gli ex
medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per
il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio
2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246 (pari a €
5.909, 43) e dal 1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61 ).
4. Il presente articolo, fermo rimanendo
quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1
luglio 2000 che rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri
incrementi e corrispondenti valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico.
Art. 37
Fondo per l'indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento per i dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL
stipulato l' 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, ai fini
del finanziamento dell'indennità di specificità medica, della
retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale
nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è
incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una
quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre
1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma
si aggiunge ad esso.
Art. 38
Clausole integrative ed
interpretative del CCNL 8.6. 2000
1. Nel caso in cui il dirigente
esercitante l'attività libero professionale extra moenia sia cessato dal
servizio prima del 14 marzo 2000, data di scadenza del termine per
l'opzione per il rapporto esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il
diritto all'opzione, non trovano applicazione le sanzioni economiche e
di carriera previste dagli artt. da 45 a 47 del CCNL dell'8 giugno 2000.
A tale proposito le parti concordano, tuttavia, che il 50% della
retribuzione di posizione - parte variabile – e la retribuzione di
risultato lasciata disponibile dal dirigente concorrano pro quota e poi
in misura intera per l'anno successivo ad incrementare i risparmi
aziendali di cui all'art. 5, comma 7, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio economico, per il finanziamento dell'indennità di
esclusività. La presente clausola ha valore di interpretazione
autentica.
2. In via di interpretazione autentica, le
parti concordano che l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico 2000 – 2001, riguarda anche i dirigenti di ex
IX livello già a tempo pieno (art. 36 del CCNL dell' 8 giugno 2000, I
biennio economico) che alla data del 14 marzo 2000 non abbiano optato
per il rapporto di lavoro esclusivo. La riduzione di cui all'art. 47 del
citato CCNL del I biennio economico, trova applicazione sulla
retribuzione di posizione - parte variabile – così rideterminata nel II
biennio economico. La presente clausola entra in vigore dal 1 febbraio
2001 come l'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. Esclusivamente i dirigenti medici e
veterinari di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000
per il rapporto di lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in
aspettativa per mandato elettorale, sindacale ovvero per il conferimento
dell'incarico di direttore generale o sanitario ovvero, ove previsto di
direttore dei servizi sociali, qualora non abbiano inoltrato la domanda
di essere sottoposti alla verifica nei termini previsti dall'art. 30 del
CCNL dell'8 giugno 2000, possono, in via eccezionale, chiederla entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto. La verifica
avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove ciò sia già
avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo caso,
se ha già trovato applicazione il comma 6 dell'art. 30 e la verifica è
positiva, l'incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo
anno compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia
positiva si applica il comma 5 dell'art. 30. In mancanza di
presentazione della domanda da parte dei soggetti destinatari della
presente clausola, rimane impregiudicata l'applicazione dell'art. 30 del
citato contratto.
4. Ai fini della corretta applicazione
dell'art. 18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, il
dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel corso del
periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al
quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo
rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 39
Modalità di applicazione di benefici
economici
previsti da discipline speciali
1. In favore del dirigente che sia stato
riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa
di servizio è concesso un incremento percentuale nella misura,
rispettivamente, del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in
godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda
che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di
menomazione di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915, ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di retribuzione individuale di
anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda
tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di
servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed
all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro
successive modificazioni ed integrazioni, automaticamente recepite nella
disciplina pattizia D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del T.U. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.R. del 27 gennaio 1957, n. 3); legge 27 luglio 1962, n. 1116 (Norme
interpretative ed integrative dell'art. 68 del T.U. 3 del 1957); legge
1° novembre 1957, n. 1140 (in materia di spese di degenza e di cura del
personale statale per infermità dipendente da causa di servizio) e
successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50 D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761;legge 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle);art. 22, commi da 27 a 31
della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali leggi sono, da ultimo, state
modificate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante, tra
l'altro, la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle
infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo
indennizzo), nel quale, all'art. 20 sono riprodotte le eventuali
abrogazioni delle norme citate e disapplicate dallo stesso decreto.
3. Con riferimento alla misura dell'equo
indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue :
a) per la determinazione dell'equo
indennizzo, si considera il trattamento economico tabellare previsto
dagli articoli 36 e 43 del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico
1998 – 1999, come aggiornato dagli artt. 2 e 6 del CCNL, stipulato in
pari data, riguardante il II biennio economico 2000 - 2001. Per i
dirigenti già di 2° livello di struttura complessa che fruiscono della
norma transitoria prevista dall'art. 38 del citato CCNL, lo stipendio
tabellare è comunque comprensivo dell'assegno personale di cui allo
stesso art. 38, comma 1, lett.
b),
limitatamente alla misura di £. 12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari
alla differenza degli stipendi tabellari tra ex primo ed ex secondo
livello dirigenziale alla data del 31 luglio 1999;
b) per la liquidazione dell'equo
indennizzo, si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico
tabellare corrispondente alla posizione di appartenenza del dirigente
al momento della presentazione della domanda;
c) l'azienda ha diritto di dedurre
dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo,
eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dirigente per effetto
di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi
siano stati corrisposti dall'azienda stessa;
d) nel caso che, per effetto di tali
assicurazioni, l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma
di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la
rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.
4. Per quanto riguarda la disciplina
della tredicesima mensilità, si continua a fare riferimento al d. lgs.
C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. In materia di congedo per cure agli
invalidi si rinvia alle seguenti leggi:
a) legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili);
b) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato);
c) D. L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638;
d) D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge
26 luglio 1988, n. 291);
e) D. L. 25 novembre 1989 (Disposizioni
urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
disavanzi delle Unità Sanitarie Locali), convertito con modificazioni
dall'art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1990, n.8;
f) legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti dei dirigenti della
presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli
articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni ed integrazioni; in particolare, il previsto incremento di
anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art.
26, comma 2, lett. a),
per ogni biennio considerato, o in percentuale proporzionalmente
ridotta, per periodi inferiori al biennio.
7. Al personale medico anestesista esposto
ai gas anestetici compete un periodo di ferie aggiuntive di 8 giorni da
usufruire in un'unica soluzione nell'arco dell'anno solare. Le aziende,
attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, attivano forme di
rotazione di tali medici nell'ambito del servizio di appartenenza. E'
disapplicato, in particolare il comma 10 dell'art. 120 del DPR 384 del
1990.
CAPO II
Conciliazione ed arbitrato
Art. 40
Tentativo obbligatorio di
conciliazione
1. Per tutte le controversie individuali è
prevista l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine, il dirigente può avvalersi
delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. 165/2001
ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e
successive proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il
dirigente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le
parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un
arbitro unico a prescindere dalla tipologia di conciliazione prescelta
tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure
indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e
successive proroghe.
Art. 41
Procedure di conciliazione in caso di
recesso
1. Prima di procedere al recesso l'azienda
ha l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti -
di cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000 come integrato dal CCNL
di interpretazione autentica stipulato il 24 ottobre 2001 - che deve,
pertanto, essere necessariamente istituito.
2. Ove il recesso sia successivamente
intimato ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre
1996, il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'azienda ovvero questa non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, attiva le procedure di conciliazione dinanzi
al collegio di conciliazione o all'arbitro ai sensi dell'art. 40 del
presente contratto.
3. La procedura di conciliazione è
attivata mediante lettera rac-comandata con avviso di ricevimento, che
costituisce pro-va del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal
ri-cevimento della comunicazione scritta di licenziamento. La lettera
deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni di
diritto poste a fondamento della pretesa.
4. L'avvio della procedura di
conciliazione di cui al comma 2 non ha effetto sospensivo del recesso.
5. Nel caso in cui la conciliazione non
riesca, si applica l'art. 40, comma 3.
6. Ove la conciliazione riesca e l'azienda
assuma l' obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro
prosegue con le precedenti caratteristiche e senza soluzione di
conti-nuità.
7. Ove il collegio di conciliazione o
l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, ritenendo
ingiustificato il licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6,
dispone a carico dell'azienda una indennità supplementare, determinata
in relazio-ne alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra
un minimo, pari al corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato
dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al
corrispettivo di 22 mensilità.
8. L'indennità supplementare di cui al
comma 7 è automa-ticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia
compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
· 7 mensilità in corrispondenza del
51^ anno compiuto;
· 6 mensilità in corrispondenza del 50^
e 52^ anno compiuto;
· 5 mensilità in corrispondenza del 49^
e 53^ anno compiuto;
· 4 mensilità in corrispondenza del 48^
e 54^ anno compiuto;
· 3 mensilità in corrispondenza del 47^
e 55^ anno compiuto;
· 2 mensilità in corrispondenza del 46^
e 56^ anno compiuto.
9. Le mensilità di cui ai commi 7 e 8
sono formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale
mensile di cui all'art. 26, comma 2, lett.
c)
.
10. Il dirigente che accetti l'indennità
supplementare non può successivamente adire l'autorità giudiziaria o
l'arbitro ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tal caso, l'azienda non può
assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dal collegio di conciliazione o dall'arbitro, ai sensi dei
commi 7 e 8.
11. Per un periodo di tempo pari ai mesi
cui è correla-ta la determinazione dell'indennità supplementare e con
decorrenza dalla pronuncia del Collegio o dell'arbitro, il dirigente il
cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7
può avvalersi della disciplina di cui all'art. 39 comma 10 del CCNL del
5 dicembre 1996, senza obbligo di preavviso. Tale disciplina è stata
confermata dall'art. 20 comma 6 del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il
riferimento normativo ivi contenuto è ora da intendersi correlato al
presente comma. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda,
il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al
solo periodo non lavorato.
12. L'articolo sostituisce,
disapplicandolo, l'art. 37 del CCNL 5 dicembre 1996 e si applica
dall'entrata in vigore del presente contratto.
CAPO III
Dirigenza delle Agenzie Regionali per
la protezione dell'ambiente (ARPA)
Art. 42
Inquadramento dei dirigenti medici e
veterinari del SSN nelle A.R.P.A.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL
8 giugno 2000, le parti prendono atto che i dirigenti medici e
veterinari in servizio presso le A.R.P.A. provengono attualmente solo
dalle aziende del S.S.N., e non vi è, pertanto, necessità di procedere a
tabelle di equiparazione.
2. I dirigenti di cui al comma 1 sono
inquadrati negli organici delle A.R.P.A. dalla data del loro
trasferimento secondo la posizione giuridica di provenienza, e nei loro
confronti trovano totale applicazione, sotto il profilo economico e
normativo, le clausole del CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio economico
e loro successive modificazioni, ivi comprese quelle di salvaguardia
previste dall'art. 38 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari
già di II livello.
3. Ai dirigenti inquadrati, per effetto
del presente contratto, presso le A.R.P.A., ivi compresi quelli con
incarico di struttura complessa ovvero a quelli assunti dalle agenzie
stesse sulla base dei propri regolamenti concorsuali, si applica la
disciplina prevista dagli artt. da 26 a 34 del CCNL 8 giugno 2000 per la
graduazione delle funzioni, il conferimento, la conferma e la revoca
degli incarichi. I criteri contrattuali sono integrati dalle A.R.P.A.
con le procedure previste dall'art. 6, comma 1, lettera B) del medesimo
contratto.
4. Il servizio svolto dai dirigenti medici
presso il S.S.N. è equiparato, ai fini delle procedure selettive e
concorsuali, al servizio svolto presso le A.R.P.A.
5. I requisiti generali e speciali
previsti nei regolamenti concorsuali delle A.R.P.A. per l'assunzione dei
dirigenti di cui alla presente area devono essere coerenti con le
vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego e con quelli
previsti dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997.
6. E' conservato a domanda il regime
previdenziale (ivi compresa la previdenza complementare) ed
assistenziale di provenienza.
7. Le parti si danno atto che, ove nelle
A.R.P.A. transitino medici o veterinari provenienti da altri settori
privati o comparti del pubblico impiego, si riuniranno per procedere
alle tabelle di equiparazione.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 43
Codice di comportamento relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Le aziende, nel rispetto delle forme di
partecipazione di cui al CCNL 8 giugno 2000 adottano, con proprio atto,
il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n.
92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo il codice tipo valido per
tutte le aree negoziali del Comparto Sanità.
Art. 44
Norme finali
1. Con la presente clausola le parti
prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n.
251 che riguarda l' istituzione nel ruolo sanitario della qualifica
unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di
ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e
della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge,
negli all'artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel
ruolo sanitario e nell'area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25
novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta
organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa
del regolamento di cui all'art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in
mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e
la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della
dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell'ambito di
un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione
obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL,
sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui
alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e
delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un
regolare avvio dei nuovi servizi.
2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11
a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001.
3. Tutte le norme non menzionate nel comma
2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto,
fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole
nonchè quanto previsto dall'art. 45 comma 3.
Art. 45
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente
CCNL, ai sensi degli artt. 69, comma 1 e 71 del d. lgs. 165/2001, sono
disapplicate tutte le norme contenute:
a) nel D.P.R. 270/1987 che siano
state esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e
successive integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente
contratto nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni non
menzionate nei suddetti contratti collettivi sono state superate dal
D.P.R. 384/1990 di cui alla successiva lettera c) o, data la loro
natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre effetti;
b) nel D.P.R. 494/1987, gli articoli 47,
48 e 51, in quanto disapplicati o perché hanno esaurito i loro
effetti;
c) nel D.P.R. 384/1990, che siano state
esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive
integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente contratto nei
singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del D.P.R. 384/1990
non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data
la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i
propri effetti ovvero sono state superate dal d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, e dal d. lgs. 626/1996.
Sono, in particolare, disapplicati gli articoli da 93 a 105, in quanto
sostituiti dalla disciplina generale del CCNQ 7 agosto 1998, come
modificato ed integrato dai CCNQ 25 novembre 1998, 27 gennaio 1999 e
21 febbraio 2001 e dagli articoli da 2 a 4 del presente CCNL;
d) nel D.P.R. 761/1979, ivi compreso il
rinvio alle disposizioni del Testo Unico del 3 gennaio 1957 degli
impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati
nelle precedenti lettere e nel presente contratto collettivo.
2. Con riferimento all'art. 32, comma
13 del presente contratto, per le missioni all'estero continuano ad
essere applicati il R. D. 3 giugno 1926, n. 941, la legge 6 marzo 1958,
n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le relative disposizioni regolamentari.
3. Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi
dell'art. 69 del d.lgs. 165/2001, gli istituti del rapporto di lavoro
disciplinati dalle norme generali e speciali del pubblico impiego ancora
vigenti a tale data ed espressamente applicabili anche al personale del
Servizio Sanitario Nazionale, qualora non riassunte alla disciplina dei
contratti collettivi vigenti ivi compreso il presente, cessano di
produrre i propri effetti.
4. Ai sensi del comma 3, le parti si danno
atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale
disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi, ovvero ulteriori
eventuali disapplicazioni saranno oggetto di appositi contratti
collettivi nazionali integrativi.
SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO
DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
SESSUALI
Art. 1
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende ogni
atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che
lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima
di intimidazione nei suoi confronti.
Art. 2
Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti
principi:
a) è inammissibile ogni atto o
comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle
lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in
poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza
e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese
agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli
Enti possono identificare i soggetti esterni in possesso dei requisiti
necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a
ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo;
f) è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
Decreto Legislativo n. 165/2001, viene inserita, precisandone in modo
oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di
infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei
confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia
sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
attualmente vigenti;
h) l'azienda si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del
presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da
adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una
cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto
comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
Procedure da adottare in caso di
molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e
di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
Procedura informale: intervento della
consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve
cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento
del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso
richiede.
Art. 5
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto
delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia,
con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o
a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore
di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
direzione generale dell'azienda.
3. Nel corso degli accertamenti è
assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del
procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo
ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al
suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non
gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta
di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via
temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare,
al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è
data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie
ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali,
ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non
venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del
personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni
circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle
molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia
luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle
dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del
Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso
assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del
Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie
sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il
CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed
alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli
esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1
Con riguardo all'art. 39, comma 7, l'ARAN
prende atto del dibattito svoltosi al tavolo negoziale circa la
richiesta di estendere il beneficio anche ad altre professionalità
mediche operanti nelle medesime condizioni lavorative.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
Con riferimento all'art. 29, si conferma
che i quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati,
domeniche e altre festività ricadenti nel periodo. Analogamente si
procede per i giorni di ferie aggiuntivi previsti dall'art. 39, comma 7.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo agli artt. 7 e 13, trovano
applicazione ulteriori, eventuali benefici previsti dall'art. 53 del d.
lgs. 151/2001, anche se non esplicitamente richiamati dagli articoli di
riferimento.
Con riguardo all'art. 7, le parti si danno
atto che la disciplina ivi prevista è coerente con le prescrizioni del
d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 9 sulle assenze
per malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie salvavita è
meramente indicativo, poiché non è possibile individuarle a priori in
modo esaustivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 10, comma 9, le
parti richiamano quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le
assunzioni a tempo determinato al fine di procedere alla sostituzione
dei dirigenti assenti.
Le parti concordano che le procedure
relative alla richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso
dell'azienda ai fini dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto di
appositi atti organizzatori interni che l'azienda adotta informandone le
organizzazioni sindacali. In particolare, con riguardo al comma 8
lettera b) tra i contratti di lavoro a termine sono ricompresi quelli
relativi all'incarico di direttore generale, sanitario e direttore dei
servizi sociali ove previsto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 16, comma 1, le
parti si danno atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di
cui all'art. 28 potranno essere integrati in modo da comprendere gli
effetti della clausola contrattuale.
Con riguardo al comma 6 le parti si danno
atto che l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è norma permanente
degli istituti di mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa
si applica in tutti i casi di ristrutturazione e riguarda, i dirigenti
dell'area medica che sono, indistintamente, medici, veterinari ed
odontoiatri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riguardo all'art. 18 le parti
ritengono che le aziende, nell'ambito della loro programmazione annuale
o triennale, debbano sviluppare le attività formative nelle discipline
proprie della dirigenza sanitaria, tenendo conto che, tra le
caratteristiche peculiari di tale attività pianificata per
l'accreditamento dell'ECM, per le suddette categorie andrà sviluppata,
in quanto prevalente nelle discipline ad accesso pluricategoriale, la
produzione di eventi intercategoriali, monodisciplinari,
multidisciplinari e di interesse misto ospedale – territorio. La
pianificazione dell'attività formativa dovrà tenere conto della
necessaria coerenza con gli obiettivi nazionali ai sensi dell'art. 3 del
DM. 5 luglio 2000 nonchè degli obiettivi regionali e locali sulla base
delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le parti
rammentano, altresì, che la circolare n. 14/1995 del Dipartimento della
Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e compatibilmente con
le esigenze di flessibilità dei bilanci, che "costituirebbe un obiettivo
auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai
livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei
principali paesi europei" se ciascuna amministrazione destinasse alla
formazione del proprio personale uno stanziamento pari ad almeno un
punto percentuale del monte retributivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riguardo all'art. 28 relativo al
lavoro straordinario le parti concordano sull'attuazione dell'art. 53,
comma 2 in caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della
dotazione organica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti, con riferimento all'art. 33,
concordano che la disposizione contrattuale si riferisce alle sole
ipotesi in cui il trasferimento è disposto dall'azienda – anche nel
rispetto dell'incarico rivestito – per esigenze di servizio della
medesima che non consentano margini negoziali al dirigente, quasi
configurandosi come un trasferimento d'ufficio. Le parti sottolineano,
pertanto, il carattere eccezionale della disposizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti, con riferimento all'art. 39,
comma 7 concordano sulla necessità che per gli operatori esposti
all'azione dei gas anestetici le aziende garantiscano il mantenimento
e/o l'istallazione di opportuni impianti di decontaminazione delle
camere operatorie nonchè all'esecuzione di visite e controlli periodici
del personale addetto, ai sensi di quanto previsto dal dlgs. 626/1994 in
tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riguardo all'art. 38, comma 4 le parti
concordano che il periodo di distacco sindacale , pur essendo
considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio non è comunque
servizio istituzionale, in quanto svolto quale controparte.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Per quanto concerne l'art. 45, le
disapplicazioni si riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni
relative al pubblico impiego di competenza della fonte negoziale e non
riguardano, pertanto, norme di inquadramento della dirigenza anche
aventi carattere speciale quali ad esempio quelle contenute nella legge
n. 207/1985.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Con riferimento all'art. 24, comma 3 del
CCNL dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono
effettuare la trattenuta ivi prevista solo dopo l'entrata in vigore
degli adempimenti previsti dai lavori della commissione paritetica
istituita ai sensi della citata disposizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Con riguardo alle flessibilità' del
rapporto di lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed in particolare con
riferimento alla possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi
del dlgs 368/2001, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi
margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le
collaborazione continuate e coordinate o altri rapporti libero
professionali eventualmente attivate per lo svolgimento di attività
istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti si danno atto che per la lotta al
Mobbing sarà adottato uno specifico codice di comportamento da allegare
al CCNL del quadriennio 2002 - 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riferimento alla dichiarazione
congiunta n. 8 del CCNL 8 giugno 2000 le parti ribadiscono l'obbligo
delle aziende di fornire i mezzi per lo svolgimento dell'attività di
servizio al personale che lo espleta fuori sede e nel prendere atto di
non poter risolvere, nel presente contratto, il problema della
ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato per compiti
di servizio con riguardo al personale veterinario, si impegnano a
trovare idonea soluzione nel CCNL del quadriennio 2002-2005 dopo
verifica dell'eccezionalità delle condizioni lavorative di detto
personale e limitatamente ai servizi prestati nei centri rurali non
urbani e con oneri a carico del CCNL.
NOTA A VERBALE
DICHIARAZIONE di FEDERAZIONE MEDICI
aderente UIL fpl.
Questa federazione dissente sugli art. 10,
16, 28, 39, 40, 41 del ccnl integrativo del CCNL 98/ 01.
In particolare esprime il suo dissenso
sulla pseudo garanzia costituita dal neo collegio di conciliazione;
sulla discrezionalità dell'amministrazione aziendale sulla concessione
dei periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia; sulle
ferie aggiuntive di otto gg continuativi e comprensivi festivi e pre,
solo per gli anestesisti esposti ai gas, laddove ritiene che la norma
debba essere estesa a tutto il personale di camera operatoria fino al
superamento reale di ogni attuale rischio.
La segreteria nazionale di FEDERAZIONE
MEDICI
Roma, 10.02.2004
Le parti, inoltre, prendono atto che la
chiusura anticipata del CCNL, avvenuta per quest'Area negoziale l' 8
giugno 2000, ha comportato il mantenimento di stipendio tabellare, ora
rideterminato a £ 39.300.000 annui (€ 20.296,76), in modo difforme
rispetto alla costituzione dei tabellari dei dirigenti collocati
nell'area negoziale I, Regioni e Autonomie locali e dirigenza
scolastica; le parti sottoscriventi rivendicano, pertanto, anche per
quest'Area negoziale la medesima costituzione del trattamento tabellare
per il prossimo quadriennio
FEDERAZIONE MEDICI - UIL:
firmato
CIMO - ASMI:
firmato
CIVEMP SIMET:
firmato
CISL MEDICI:
firmato
CGIL -MEDICI:
firmato
UMSPED:
firmato
FESMED:
firmato
ANPO:
firmato
ANAAO - ASSOMED:
firmato
Roma, 10.02.2004
Per quanto concerne il comma 7 dell'art.
39, in occasione della prossima tornata contrattuale, le OO.SS. si
impegnano ad affrontare la questione di applicare, quanto in esso
previsto per i medici anestesisti, a tutti i medici e veterinari
appartenenti alle specialità chirurgiche ed esposti ai gas anestetici.
FESMED:
firmato
ANAAO - ASSOMED:
firmato
ANPO:
firmato
CIMO - ASMI:
firmato
CISL MEDICI:
firmato
CGIL -MEDICI:
firmato
CIVEMP:
firmato
FEDERAZIONE MEDICI - UIL:
firmato
Roma, 10.02.2004