COMPARTO MINISTERI IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2002 -
2005 (Così come integrato dal Verbale di Rettifica sottoscritto il 14.05.2003) INDICE TITOLO I - Disposizioni
generali pag.5 CAPO I: TITOLO II - Relazioni Sindacali CAPO I : CAPO II: Forme di
partecipazione CAPO III: Prerogative e diritti sindacali Art 7 : Norma di rinvio pag.11 TITOLO III - Classificazione del personale CAPO I: Il sistema classificatorio Art. 8 : Principi del
sistema pag. 12 TITOLO IV : Rapporto di lavoro CAPO I: Norme disciplinari Art.10 : Clausole
generali pag.14 CAPO II CAPO III : Disposizioni
finali TITOLO V : Trattamento economico CAPO I CAPO II TITOLO VI : Norme finali e transitorie Art. 26 : Norme finali
pag.30 TABELLA A pag.31 DICHIARAZIONI CONGIUNTE pag.35 ALLEGATO 1 - Schema di
codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
pag.37 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8, comma 1 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002. 2. Il presente contratto
si applica, altresì: 3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste. 4. ll riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs.
n.165 del 2001. ART. 2 DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001. 7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
RELAZIONI SINDACALI CAPO I ART. 3 RELAZIONI SINDACALI 1. Si conferma il sistema
delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 con le
modifiche riportate ai seguenti articoli. ART. 4 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL, che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni all'organismo indicato nel citato art. 2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999, che è, pertanto disapplicato.
MATERIE DELLE RELAZIONI
SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE CAPO II FORME DI PARTECIPAZIONE ART. 6 COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING 1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. 3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d) del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati
relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing
in relazione alle materie di propria competenza; 4. Le proposte formulate
dai Comitati vengono presentate alle Amministrazioni per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il
funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di
fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie. 5. In relazione
all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati
valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, previsti dall'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999,
idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che
possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b) favorire la coesione e
la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza
dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici,
anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale. 6. I Comitati sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del
Comitato per le pari opportunità , appositamente designato da
quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei
due organismi 7. Le Amministrazioni
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una
relazione annuale sull'attività svolta. 8. I Comitati di cui al
presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati
possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
NORMA DI RINVIO TITOLO III CAPO I PRINCIPI DEL SISTEMA 1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel processo di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore privato. 2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa debba valorizzare in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema classificatorio: a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno, ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la copertura dei posti ; b) valutazione ponderata
di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle
peculiarità professionali che caratterizzano le aree e i profili cui si
riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 16
febbraio 1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli
altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e
qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è
attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del
punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti
che hanno partecipato alla selezione. 4. Le parti si danno
reciproco atto della operatività dei contratti integrativi già
stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio e,
conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria
autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione
degli stessi. ART. 9 COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO 1. Gli obiettivi di pieno
riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità
delle prestazioni lavorative individuali richiedono l'impegno delle
parti nel portare avanti il sistema di classificazione professionale, di
cui al CCNL del 16 febbraio 1999, quale efficace e concreto strumento di
riforma.
RAPPORTO DI LAVORO CAPO I NORME DISCIPLINARI ART. 10 1. E' confermata la
disciplina contenuta nel capo IV del CCNL del 16 maggio 1995 come
integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in particolare gli artt. 23,
24 e 26 del citato capo IV, fatte salve le modificazioni di cui ai
successivi articoli. ART. 11 1. All'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica
dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in
"obblighi del dipendente";
1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è
sostituito dal seguente comma: b) al comma 4 il riferimento all'"art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001"; c) dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente comma: d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10: "Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche". e) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l'entità di
ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma. c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2. La sanzione
disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al
dipendente per: L'importo delle ritenute
per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato
ad attività sociali. 3. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per: 4. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: 5. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: 6. La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: 7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995, come modificato dal presente CCNL quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. 9. L'art. 25 del CCNL del
16 maggio 1995 è disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al
medesimo art. 25 devono intendersi all'art. 25 come rinovellato dal
presente contratto.
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti
all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001 il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da
quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e
deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 13, comma 5 lettera h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 15 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 16 del 1992. 5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 14, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14 comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri
casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o
compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. 11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995.
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. 2. Alle infrazioni
disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 25 come rinovellato dal presente contratto, qualora
più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 25 del CCNL del
16 maggio 1995. CAPO II 1. Le amministrazioni,
nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del 16
febbraio 1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei
luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione
del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee
guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice -
tipo.
DISPOSIZIONI FINALI ART. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Il comma 2, dell'art. 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca, all'ultimo rigo, dopo la virgola, viene così integrato " fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge 448 del 2001". 2. Con riferimento all'art. 33 del CCNL del 16 maggio 2001, le parti prendono atto che per mero errore materiale, è stata omessa la citazione della legge 336 del 1970. Pertanto il comma 3 del suddetto articolo viene integrato, dalla data di entrata in vigore del predetto CCNL, come qui di seguito indicato:"In relazione ai benefici previsti per gli ex-combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni." 3. Con riferimento al personale di cui all'art. 1, comma 2, lett.a), sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi indicati. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di comparto, ivi richiamate in relazione agli istituti per i quali è prevista la diretta applicabilità al personale medesimo, si intendono modificate o integrate dalle norme contenute nel presente contratto. 4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che, tra le risorse indicate nell'art. 17 , comma 13 del CCNL del 16 maggio 2001, sin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono state ricomprese le risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità rischio radiologico, che continua ad essere attribuita al personale avente titolo nelle misure ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale tecnico di radiologia dall'entrata in vigore del presente contratto la denominazione dell'indennità di rischio è cambiata in indennità professionale. 5. All'art. 9, comma 3,
lett. a), del CCNL del 16 maggio 2001, il comma 2 ivi indicato, al
termine, è integrato con il seguente periodo: "Tra le motivazioni
per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma,
rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio,
nonché l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio,
fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
più favorevoli disposti dalle competenti autorità" 6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995 viene integrato con il seguente periodo: "Tra questi ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo". 7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 8 Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
ART. 19 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO 1.Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. 2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. 165/2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. 3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia delle conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2, In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. 4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9 del D. Lgs. 165/2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) del CCNL del 16 febbraio 1999.
TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I ART. 20 STIPENDIO TABELLARE 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1,
gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del
21 febbraio 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi
previste. 3. A decorrere dal 1
gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla
tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella
voce stipendio tabellare. 4. Gli importi annui
tabellari risultanti dall'applicazione del commi 1 e 2 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata
Tabella B. 5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.
ART. 21 EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e 15 comma 7 del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3.
Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’art. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica
le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2 comma 10
della legge 335 del 1995.
ART. 22 INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 1. Allo scopo di favorire il procedimento di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del Comparto, le misure attualmente vigenti dell'indennità d'amministrazione sono incrementate degli importi e con la decorrenza indicati nelle Tabelle C e D. 2. Nei casi di
assegnazione temporanea presso altra Amministrazione del medesimo
comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 16 maggio 2001, al personale
viene corrisposta l'indennità del comma 1, nella misura spettante
presso l'Amministrazione di destinazione.
ART. 23 INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dell'art. 6 del CCNL 21 febbraio 2001 è ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,90 pro - capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003. 2. Sono, altresì, confermate le modalità di utilizzo del fondo di cui all'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 e all'art.7 del CCNL del 21 febbraio 2001.
NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA 1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle disponibilità economiche stanziate per il rinnovo del presente contratto relativo al biennio economico 2002 - 2003, sono ricomprese le risorse specificatamente destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena copertura finanziaria dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro. 2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli istituti di cui all'art. 23 non vengano completamente utilizzate nell'anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di amministrazione per l'esercizio successivo. 3. Per quanto non
previsto dal presente contratto, restano confermate le norme dei
precedenti CCNL.
CAPO II ART. 25 PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE 1. Il fondo unico per il
personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi
estere, di cui all'art. 10 del CCNL del 12 aprile 2001, è ulteriormente
incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi,
pari a € 530.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in
€ 1.220.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2003. Tali importi sono
individuati sulla base degli incrementi medi complessivi pro-capite
riferiti al restante personale del comparto. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 26 NORME FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano confermate le norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: - CCNL 1994/1997 del 16
maggio 1995, con particolare riferimento all'art. 19, nella parte in cui
prevede che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali; CCNL sulle
tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996; Accordo sulla
concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996; CCNL 1998/2001 del 16
febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001; CCNL integrativo del CCNL
1998/2001 del 16 maggio 2001. In caso di eventuali interventi
legislativi in materia di orario di lavoro, le parti si incontreranno
per ridefinire la disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs.
165 del 2001.
ART. 27 1. - Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti norme: a) Con riferimento all'art. 4 (tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi): l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999; b) Con riferimento agli artt. 13 (Codice disciplinare) e 14 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale): l'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato dall'art. 17, commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio 2001; c) Con riferimento all'art. 15 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale): l'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995; d) Con riferimento all'art. 16 (Norme transitorie per i procedimenti disciplinari): l'art. 41, commi 1 e 2 del CCNL del 16 maggio 1995
|
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1 In relazione all'art. 6 ed in considerazione della necessità di affrontare in modo organico le situazioni di mobbing esistenti nelle amministrazioni del comparto, le parti raccomandano che le previsioni in esso contenute abbiano attuazione in tempi rapidi e nell'ambito delle strutture esistenti. DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 2 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 3 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 4 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 5 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 6 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 7 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 8 ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI
CONDOTTA DA ADOTTARE Art. 1 1. Per molestia sessuale
si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà
della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti; Art. 2 1. Il codice è ispirato ai seguenti principi: a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale; c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) è assicurata, nel
corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona. 2. Per i dirigenti, il
predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con
le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il
Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o
di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto
di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei
principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti
di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati
di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6 1. Nei programmi di
formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione
delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia
abbia luogo. 3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'Amministrazione e i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per
verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
modificazioni ritenute necessarie.
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 6 1. Il dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia
tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il dirigente dell'ufficio. Art. 7 Art. 9 Art. 12 |
NOTA
A VERBALE ARAN Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 20, comma 3, si precisa che al personale in servizio all’estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l’IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell’indennità di buonuscita.
Dichiarazione a verbale CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del Governo di modificare il contratto sottoscritto con l’ARAN lesiva dell’autonomia della contrattazione e dei soggetti presenti al tavolo. Tale richiesta è inaccettabile sul piano del metodo, e per quel che attiene al punto relativo al conglobamento, anche sul piano del merito. Il negoziato ha infatti comportato tra i suoi esiti oggettivi la modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo della pensione oltre che della indennità di buonuscita. La pretesa del Governo di non tener conto di questo esito si poggia, non su una presunta assenza di copertura finanziaria, ma, sui rapporti di forza che il Governo usa impedendo la sottoscrizione definitiva del contratto, azzerandone, di fatto, il risultato contrattuale raggiunto. CGIL e FP CGIL, decidono di accettare la modifica del testo sottoscritto solo per acquisire il contratto e per non riportare il percorso contrattuale della categoria al punto zero. Le scriventi OO.SS., nella convinzione della raggiungibilità dell’obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini del calcolo della pensione, la cui copertura finanziaria è già in atto presso l’ INPDAP, dichiarano fin d’ora l’apertura di una specifica vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie richieste. Il
Segretario Generale FP CGIL Nazionale
|