PERSONALE DIPENDENTE DELL' AIAS
1994-1997
Predisponendosi al rinnovo del CCNL l'AIAS
e le OO.SS FP-CGIL, FISOS-CISL, UIL -SANITÀ Nazionali sottolineano
come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante
normativo ed economico complessivamente inteso, si pone anche
quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti
tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo..
Le parti contraenti il presente CCNL, rimarcano
la necessità di una adeguata interazione tra pubblico e
privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai
diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche
e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni
ed ai diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al trattamento
complessivo degli addetti.
Anche in considerazione di ciò il presente
contratto è ritenuto dalle parti elemento base per il confronto,
anche comune, con le Pubbliche Amministrazioni, ai fini dell'ammissione
al rapporto convenzionato e o di accreditamento di un adeguato
e puntuale finanziamento dello stesso.
In relazione all'insieme delle questioni esposte,
le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto
tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore
determinando le scelte più opportune, sul piano generale
e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione
Il presente C.C.N.L. che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo associazionistico si applica a tutto il personale dipendente dall'AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) in ogni sua struttura o forma organizzativa.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire
la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione
di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento
delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonchè allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
I prestatori d'opera debbono inoltre osservare
le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale di
cui all'art. 1 e dalle singole Sezioni purchè non siano
in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri contratti collettivi nazionali di lavoro precedenti e/o vigenti.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico
contratto in vigore tra le parti contraenti.
Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza
del presente C.C.N.L. sono fatte salve ad esaurimento e ad personam
le condizioni economiche di miglior favore in atto.
Il C.C.N.L. entra in vigore il 1° gennaio 1994 e scade il 31 dicembre 1997. Gli effetti normativi decorrono dal 1° gennaio 1994 e scadono il 31 dicembre 1997. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1995 e scadono il 31 dicembre 1995. Il secondo biennio nel quale decorrono gli effetti economici è compreso nel periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1995 al fine della verifica delle quote economiche relative ai minimi contrattuali concernenti il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in aderenza all'accordo stipulato tra Governo, organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil, Confindustria in data 23 luglio 1993.
Punto di riferimento saranno in particolare
la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, nonché l'andamento
delle retribuzioni e le condizioni determinatesi nei diversi ambiti
in ordine al rapporto di convenzione o di accreditamento in essere.
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A)Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta
di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare
per:
B)Livello regionale e/o territoriale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta
di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare
per:
C)Livello sezionale
Fermo restando le competenze proprie delle
amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva
informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro
ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti
e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici, ai
progetti e programmi di sviluppo nonchè quant'altro previsto
nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità
di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate
alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al
governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi
come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto
nazionale, regionale e/o territoriale nonchè aziendale.
La contrattazione di cui al presente CCNL si
suddivide in due livelli:
Sono titolari della contrattazione aziendale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dell'accordo 23-7-93.
Costituiscono oggetto della contrattazione
a livello nazionale le seguenti tematiche:
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale quanto espressamente attribuitovi dal CCNL nonchè quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Le piattaforme aziendali potranno prevedere
il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione
dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra
le parti.
In attuazione di quanto previsto dalla legge 146 del 12.6.90, le parti individuano in ambito Socio Sanitario Assistenziale Educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti
in tutte le strutture a carattere residenziale e nei servizi
di assistenza domiciliare o di altra natura definiti nell'ambito
del rapporto tra le parti in sede locale qualora non possano
essere garantiti in altro modo.
Al fine di una corretta applicazione delle
norme di cui sopra, saranno individuati, in sede locale, appositi
contingenti di personale che dovranno garantire la continuità
delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali
sopra individuati.
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
L'Associazione assicura le condizioni e gli
strumenti per il loro funzionamento, nonchè appositi
finanziamenti a sostegno della loro attività. Le finalità
del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono
quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno
sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per
le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà
istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente
CCNL.
I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, nell'ambito del rapporto
tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio
del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e
criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati
di svolgere attività di volontariato.
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) costituite ai sensi dello specifico regolamento definito, parte integrante del presente CCNL, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art.23 della Legge 20.5.1970 n.300.
Non si computano le assenze dal servizio per
la partecipazione a trattative sindacali convocate dall'Amministrazione.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 11 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Della convocazione della riunione deve essere
data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso
di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto
di quanto sopra, dandone comunicazione, entro i termini suddetti,
dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo
svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza
recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utente.
I lavoratori componenti gli Organismi Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, provinciali e/o comprensoriali o zonali di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18 ore al mese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dal responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al 1°
comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per
iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui il
lavoratore presta servizio.
Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente
già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si
impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione
della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocato dall'interessata o dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Associazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
L'Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico.
In riferimento al 2^ comma dell'art.25 della Legge 223/91 le parti convengono di escludere dalla riserva del 12% tutte le figure professionali che abbbisognano, per l'espletamento dell'attività lavorativa, del possesso di specifici titoli professionali (ad esempio Terapisti della Riabilitazione, Assistenti Sociali, Infermieri Professionali).
Le parti convengono che l'insieme di tali figure
professionali concorra alla determinazione del totale dell'organico
su cui va calcolata la percentuale del 12% di cui sopra.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:
Il lavoratore è altresì tenuto
a presentare certificato di residenza di data non anteriore a
tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio,
ove questo sia diverso dalla residenza, nonchè tempestivamente
tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio del lavoratore), l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore
sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera
degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti
periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non
ricadranno a carico del dipendente.
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con i seguenti periodi di prova:
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza
che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il
lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicato nella singola Associazione ha la funzione di:
Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nella singola Associazione secondo i seguenti pricipi:
L'Associazione risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali.
I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno far conoscere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale
è regolato come segue:
A)nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1)l'eventuale periodo di prova;
2)l'orario settimanale;
3)la qualifica assegnata.
Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la Sezione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui il lavoratore con rapporto
a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o
più ubicazioni nell'ambito territoriale per il raggiungimento
del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro
di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti
superiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione
aziendale. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni
derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di
posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la
Sezione, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercherà,
dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni
per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.
B)E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare
nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore
assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione
vigente.
C)La variazione con carattere di continuità
dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà
essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato e contestualmente
alle rappresentanze sindacali unitarie ed all'Ispettorato del
Lavoro.
D)Il personale assunto a tempo parziale è
retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la
retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente
all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione
o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E)La retribuzione oraria si ottiene come stabilito
all'art. 42.
F)I trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13^ mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività saranno proporzionali alle ore lavorate.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il trattamento di malattia ed infortunio e
quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento
contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla
durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.
I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale
e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione
e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo
per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro
supplementare.
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e della legge 19.7.94 n.451 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al comma 7 dell'art.3 del D.L. n. 32 del 17.1.94 le parti sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per l'Impiego relativamente all'approvazione preventiva dei progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL i necessari accordi di merito.
Le parti in relazione alla nuova normativa
concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro
sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a)acquisizione di professionalità intermedie e/o di professionalità elevate;
b)inserimento professionale mediante esperienze
lavorative di giovani nel contesto produttivo ed organizzativo
aziendale.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a) qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità intermedie dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità elevate dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussitenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per i lavoratori di pari qualifica assunti a temo indeterminato per quanto spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'associazione corrisponderà a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze delle Associazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a)per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie ;
b)per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
c)per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con UU.SS.LL., Province, Regioni, Comuni, o Ministeri, ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
d)per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario concesso dall'Amministrazione;
e) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
f)per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
Ulteriori casistiche dovranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti di cui all'art. 7.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo
determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico,
previste dalle norme convenzionali.
L'inserimento lavorativo delle persone socialmente
svantaggiate avverrà secondo le norme di legge vigenti.
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura appresso specificata:
A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le
altre posizioni economiche.
Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di pubblici concorsi.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Il lavoratore dimissionario in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso,
anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è
computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità
di anzianità.E' in facoltà della parte che riceve
la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare
il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso,
senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione
di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente
non effettuato.
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a)per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
b)per dimissioni del lavoratore;
c)per morte del lavoratore;
d)per collocamento a riposo per raggiunti limiti
di età.
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'Associazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di
lavoro l'Associazione dovrà rilasciare a richiesta del
lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto
di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.
In caso di decesso del lavoratore, le indennità
di cui agli artt. 24 e 62 del presente contratto (preavviso-anzianità)
devono essere liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni
contenute nell'art. 2122 del Codice Civile: agli aventi diritto
verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui
sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta
fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso.
L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della Sezione diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della Sezione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/700 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui originariamente è stato assegnato il dipendente.
L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza della Sezione diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20.5.1970 n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se possibile. Qualora il ritardo giustificato sia determinato da cause eccezionali, non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto.
Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto salvo il recupero, se possibile.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che
superi i 3 (tre) giorni consecutivi, è considerata mancanza
gravissima
I lavoratori, ed in particolare coloro ai quali
è affidato lo svolgimento di attività di recupero,
di riabilitazione ed assistenza delle persone socialmente svantaggiatee
di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari sono tenuti
ad un corretto comportamento nell'espletamento delle mansioni
sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto
previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi del lavoratore:
1)usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
3)astenersi dal ricevere, promettere, indurre a offrire o a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, dato loro o ad altri dipendenti dell'ente;
4)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di
lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto,
alle altre norme di legge.
I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione
debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della
legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno rispetto delle procedure
ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto,
obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque
giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del
lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito
dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto),
nonchè nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi
generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità
ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al
riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare
deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta)
giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle Amministrazioni
di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva
conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì
che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal
datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla
presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1)richiamo verbale;
2)richiamo scritto;
3)multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, il lavoratore che:
a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 29 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c)commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d)non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
e)ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio marcatempo;
f)compia insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il rappresentante dell'Ente, il pubblico e gli altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h)violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria delle associazioni, non attui metodologie assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte dalla equipe direttiva;
i)compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine della Associazione;
l)ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio, anche di carattere temporaneo.
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a)nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b)assenza ingiustificata per (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle ferie;
c)recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
d)assenza per simulata malattia;
e)introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
g)alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per conto di colleghi;
h)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
i)per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Amministrazione;
l)per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
m)per svolgimento di attività continuativa privata o per conto terzi salvo che il rapporto di lavoro con l'Associazione sia a tempo parziale;
n)per i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 CC).
E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente dall'Amministrazione è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo
ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo
alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
L'Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che possono comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L'Amministrazione potrà esigere dal
dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato
per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa
grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
La responsabilità civile dei dipendenti
nei loro rapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13.5.1985
verrà coperta da apposita polizza di responsabilità
civile stipulata dalle singole amministrazioni.
Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
L'autista in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse
oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere
adibito al lavoro cui l'impresa lo destinasse, si darà
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà
corrisposta all'autista l'indennità di anzianità
e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il
salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa.
Qualora il dipendente per ragioni di servizio
venga espressamente autorizzato all'utilizzo di mezzi propri di
trasporto, le Amministrazioni dovranno stipulare a loro carico
idonea polizza di copertura assicurativa (KasKo). Qualora ciò
non fosse possibile, nell'ambito del rapporto tra le parti in
sede locale, saranno definite idonee modalità sostitutive.
Posizione economica A1
Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all'effettuazione di lavori semplici.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
Posizione economica A2
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano:
-attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia degli ambienti di tutta la struttura anche con l'uso di apparecchiature e mezzi meccanici, di piccola manutenzione;
-utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee telefoniche, apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche, nonchè l'esecuzione delle elementari norme connesse con il loro impiego;
-prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola pulizia, di assolvimento di piccole commissioni, di espletamento di anticamera e disciplina dell'accesso del pubblico;
-collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali, utensili ecc.;
-lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale
da inviare alla sterilizzazione, stiratura e conservazione.
Il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto.
La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
Posizione economica A3
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate
da:
L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
Posizione economica A4
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
media secondaria di primo grado e/o corso di qualificazione professionale:
patente.
Posizione economica B1
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti.
Le posizioni lavorative comportano:
Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici responsabili del servizio e/o dell'area.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
media superiore o qualifica professionale triennale di Stato.
Posizione economica B2
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio.
La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
media superiore.
Posizione economica C1
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative e sociali, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un lavoro in equipe, nonchè funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
Tutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria
superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.
Posizione economica C2
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonchè in equipes interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonchè al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.
Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro.
Le attività esercitate sono sottoposte
a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello
è richiesto il diploma di laurea o diploma di scuola media
superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.
Posizione economica D1
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di equipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive impartite dall'amministrazione.
La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L'attività esercitata è soggetta
a controlli periodici. Per l'accesso è richiesto il diploma
di laurea.
Posizione economica D2
Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall'amministrazione comportanti:
L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'amministrazione.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.
Posizione economica D3 e D4
Comprende posizioni di lavoro, anche in relazione al numero degli assistiti, relative a funzioni comportanti indiscussa capacità professionale, competenza progettuale e gestionale, nonchè pianificazione e previsione nell'ambito di sole direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall'amministrazione al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.
Comporta il coordinamento o la direzione di figure professionali di elevata professionalità.
Titolo di studio: diploma di laurea.
Nota
I profili professionali non specificatamente
collocati nelle diverse posizioni economiche su indicate saranno
inquadrati, previa verifica tra le parti in ambito aziendale,
sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia,
responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali
richiesti, individuate dai profili professionali già previsti
per ogni singola posizione economica di inquadramento.
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della legge n.300 del 20/5/70.
Il lavoratore, purchè in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del responsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto qualora superi i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposta in ogni caso e per tutta la durata della sua esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonchè delle differenze afferenti i restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori,
che debbono risultare da atto scritto, il lavoratore ha diritto
al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostuituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi,
semprechè il lavoratore sia in possesso del titolo professionale
ove richiesto.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo della mansioni
superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente
effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere
corrisposta al lavoratore la differenza tra la posizione economica
pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.
Le amministrazioni nel caso in cui il dipendente
venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento
delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario
competente, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio
sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio
delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente,
dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della
qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità
di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti
e comunque compatibilmente con le capacità residuali del
lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione
vigente.
L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. Per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche D2, D3, D4 l'orario settimanale ordinario è di 38 ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.
Agli effetti del presente articolo sono considerate
ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando,
quanto previsto dal successivo articolo 41 del presente contratto.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile
e non potrà essere monetizzato.
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione:
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6 o, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni D2, D3, D4, per 6,34.
In presenza di eventuali assenze non retribuite
(sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.)
la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella
misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata,
facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri
come innanzi determinati.
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonchè le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 44 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata
viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero
orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato.
Non possono essere previste per ciascun dipendente più
di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1)Capodanno (1° gennaio)
2)Epifania (6 gennaio)
3)Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4)Lunedì di Pasqua (mobile)
5)Festa del Lavoro (1° maggio)
6)Assunzione della Madonna (15 agosto)
7)Ognissanti (1^ novembre)
8)Immacolata Concezione (8 dicembre)
9)S. Natale (25 dicembre)
10)S. Stefano (26 dicembre)
11)Santo Patrono (mobile)
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 42.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività
predette con il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha
diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno
feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 42.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentito l'interessato.
Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dalla Sezione, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall'azienda.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
Al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all'art. 45. (Ferie) del presente CCNL.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare
i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non
recuperate.
Il lavoratore che abbia superato il periodo
di prova, in occasione del matrimonio, ha diritto ad un periodo
di permesso retribuito, della durata di 15 giorni consecutivi
di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente
successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata
non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo
avviene in giorno feriale.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri si fa riferimento alle norme di legge.
Il lavoratore donatore di sangue ha diritto
al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.
Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13.09.46 n. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 370/55.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile
secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi
in vigore, alla conservazione del posto secondo le disposizioni
del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.
Al lavoratore che ne faccia richiesta è
concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio,
una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6
(sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza
contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti
in organico. Il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto
alla conservazione del posto potrà essere sostituito. Il
lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo
di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è
considerato dimissionario.
Per gravi e documentate ragioni al lavoratore
possono essere concessi permessi straordinari retribuiti per un
massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno.
In caso di decesso del coniuge o convivente
risultante dallo stato di famiglia, dei figli, dei genitori, dei
fratelli, dei suoceri, spetta al lavoratore un permesso retribuito
limitatamente a cinque giorni.
Il trattamento del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatore o segretario di seggio è regolato dalla normativa vigente in materia.
Per l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti con esito non favorevole per più di due volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Nel rispetto delle quote e percentuali suddette
il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione
a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative
ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso
delle OO.SS.
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue. Ove l'amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi
livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti
la predisposizione di adeguati processi formativi.
In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a)il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.
b)Il 100% della retribuzione globale fino al
365° giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro
è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo
conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo
del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione.
Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello
che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato
a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano
espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare
i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie
professionali secondo le norme di legge vigenti.
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è istituito a livello di singola Sezione la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro..
Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto.
Le parti, entro tre mesi dalla firma del presente
CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti
del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione
o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonchè
quant'altro riferito a questa figura.
In attuazione dell'art. 24 della legge 104/92
i singoli Enti illustreranno alle rappresentanze sindacali, entro
1 anno dalla firma del presente CCNL, i progetti conformi alla
normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche,
comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno
essere realizzati entro un ulteriore anno.
TITOLO XII
RETRIBUZIONE
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale del lavoratore sono i seguenti:
AREA AMMINISTRATIVA
Attuali
posizioni economiche | Attuali profili | Retr. tabell. +
E.D.R. (1) | Conting. annua
(x 12 mesi) | Indennità prof. | Valori tabellari conglobati | Nuovi valori rivalutati | Incr. annuo
(2) |
A2 | Commesso | 7.371.000 |
12.020.604 | 19.391.604 |
20.572.069 | 1.180.465 | |
A4 | Imp.d'ordine | 9.421.000 |
12.156.504 | 780.000 | 22.357.704 |
23.718.518 | 1.361.014 |
B1 | Imp.tecn. amm. | 10.761.000 |
12.255.264 | 936.000 | 23.952.264 |
25.410.359 | 1.458.095 |
B2 | Imp. concetto | 11.871.000 |
12.337.920 | 1.560.000 | 25.768.920 |
27.337.604 | 1.568.684 |
C2 | Collab. dir.vo | 13.871.000 |
12.483.516 | 1.560.000 | 27.914.516 |
29.613.812 | 1.699.296 |
D1 |
Coad. amm.vo (ad esaurim.) | 15.771.000 | 12.659.808 | 1.560.000 | 29.990.808 | 31.816.498 | 1.825.690 |
D2 | Resp. di area amm.va Dirett. amm.vo (fino a 250 posti in convenz.ne) | 18.311.000 | 12.840.552 | 4.650.000 | 35.801.552 | 37.980.971 | 2.179.419 |
D3 | Dirett. amm.vo
(251-1.000 posti in convenz.ne). | 25.451.000 |
13.229.508 | 8.450.000 | 47.130.508 |
49.999.578 | 2.869.070 |
D4 | Dirett. amm.vo
(oltre 1.000 posti in convenz.ne) | 33.833.000 |
13.722.432 | 13.100.000 | 60.655.432 |
64.347.948 | 3.692.406 |
Note
1) EDR (Elemento distinto retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio 1992 (20.000 mensili x 12 mensilità)
2) L'incremento è riferito ai valori
conglobati e rivalutati ; la indennità di contingenza,
l'EDR e le indennità professionali sono pertanto soppresse.
AREA TECNICA
Attuali
posizioni economiche | Attuali profili | Retr. tabell. +
E.D.R. (1) | Conting. annua
(x 12 mesi) | Indennità prof. | Valori tabellari conglobati | Nuovi valori rivalutati | Incr. annuo
(2) |
A1 | Addetto puliz. | 6.321.000 |
11.535.199 | 17.856.199 |
18.943.196 | 1.086.997 | |
A2 | Op. generico Portiere Addetto lav. Addetto guard. Addetto cucine Telefonista | 7.371.000 | 12.020.604 | 19.391.604 | 20.572.069 | 1.180.465 | |
A3 | Operaio qualif. Aut. pat.B/C Aiuto cuoco | 8.421.000 |
12.079.152 | 540.000 | 21.040.152 |
22.320.971 | 1.280.919 |
A4 |
Operaio spec. Aut. pat.D/K Centralinista Cuoco | 9.421.000 | 12.156.504 | 780.000 | 22.357.504 | 23.718.518 | 1.361.014 |
B1 | Capo serv.oper | 10.761.000 |
12.255.264 | 936.000 | 23.952.264 |
25.410.359 | 1.458.095 |
Note
1) EDR (Elemento distinto retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio 1992
(20.000 mensili x 12 mensilità)
2) L'incremento è riferito ai valori
conglobati e rivalutati; la indennità di contingenza, l'EDR
e le indennità professionali sono pertanto soppresse.
AREA SOCIO-SANITARIA-ASSISTENZIALE-EDUCATIVA
Attuali
posizioni economiche | Attuali profili | Retr. tabell. +
E.D.R. (1) | Conting. annua
(x 12 mesi) | Indennità prof. | Valori tabellari conglobati | Nuovi valori rivalutati | Incr. annuo
(2) |
A2 | Ausil. socio san. bagnino | 7.371.000 |
12.020.604 | 19.391.604 |
20.572.069 | 1.180.465 | |
A3 | Aus. socio-san. spec. Addetto ass. persona Ass. domic. e serv. tutelari | 8.421.000 | 12.079.152 | 540.000 | 21.040.152 | 22.320.971 | 1.280.819 |
A4 |
Massaggiatore Ass. dom. e serv. tutelare formato | 9.421.000 | 12.156.504 | 780.000 | 22.357.504 | 23.718.518 | 1.361.014 |
B1 | Educatore senza titolo (esaurimento)
Insegnante senza titolo (esaurimento) Animatore senza titolo (esaurimento) Istruttore laboratorio Istruttore nuoto Assist.(vigilatore/ice infanzia) | 10.761.000 | 12.255.264 | 936.000 | 23.952.264 | 25.410.359 | 1.458.095 |
B2 | Insegnante titolo superiore
Educatore Massaggiatore non vedente Animatore con titolo | 11.871.000 |
12.337.920 | 1.560.000 | 25.768.920 |
27.337.604 | 1.568.684 |
C1 | Infermiere profess.le
T.D.R. Assistente sociale Educatore prof. tit. abilit. Tecnico riabilitazione Massofisiot. non vedente Responsabile didattica | 12.421.000 | 12.337.920 | 1.560.000 | 26.318.920 | 27.921.084 | 1.602.164 |
C2 |
Coord. responsabile
unità operativa semplice Coord. (T.D.R., ass. soc., educatore) Dirett. corsi formaz. profess. | 13.871.000 | 12.483.516 | 1.560.000 | 27.914.516 | 29.613.812 | 1.699.296 |
D1 |
Coord. resp. unità operativa complessa | 15.771.000 | 12.659.808 | 1.560.000 | 29.990.808 | 31.816.498 | 1.825.690 |
D2 |
Resp. area tecn. soc., Coll. psicol. sociol. pedagog. | 18.311.000 | 12.840.552 | 4.650.000 | 35.801.552 | 37.980.971 | 2.179.419 |
D3 | Coor. psicol. sociol. pedagog | 25.451.000 |
13.229.508 | 8.450.000 | 47.130.508 |
49.999.578. |
2.869.070 |
D4 | Dir. psicol. sociol. pedagog. | 33.833.000 |
13.722.43 | 13.100.00 | 60.655.43 |
64.347.94 | 3.692.406 |
Note
1) EDR (Elemento distinto retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio 1992 (20.000 mensili x 12 mensilità)
2) L'incremento è riferito ai valori
conglobati e rivalutati; la indennità di contingenza, l'EDR
e le indennità professionali sono pertanto soppresse.
Con riferimento alle posizioni economiche C2 e D1 la definizione della natura semplice o complessa delle unità operative è demandata al rapporto tra le parti in sede decentrata.
I dipendenti che già godono delle indennità
previste per le posizioni economiche D2, D3, D4, dell'area socio-sanitaria-assistenziale-educativa
(pedagogista, sociologo, psicologo) conservano le seguenti somme
annue a titolo di assegno personale non riassorbibile nell'arco
della vigenza contrattuale e senza accordo tra le parti firmatarie
del presente CCNL.
D2: 3.900.000
D3: 1.310.000
D4: 2.760.000
I valori economici indicati nelle colonne denominate "nuovi valori rivalutati" decorrono dal 1.1.1995. Le quote economiche maturate dall'1.1.95 saranno corrisposte in 2 (due) rate uguali con le mensilità di febbraio e marzo 1996.
Sono assorbite le quote corrisposte a titolo di I.V.C. (indennità vacanza contrattuale) che saranno conguagliate col pagamento della mensilità relativa alla 2° rata.
Ai lavoratori in servizio alla data della
firma del presente CCNL spettano le sottoelencate somme a titolo
di arretrati per l'intero anno 1994 o tanti dodicesimi delle stesse
quanti sono i mesi di servizio prestato nel 1994. Tali quote
saranno erogate entro la mensilità di gennaio 1996.
A1 £. 270.000
A2 £. 290.000
A3 £. 310.000
A4 £. 340.000
B1 £. 380.000
B2 £. 450.000
C1 £. 450.000
C2 £. 490.000
D1 £. 540.000
D2 £. 618.000
D3 £. 672.000
D4 £. 840.000
Rimangono congelati gli importi eventualmente
in godimento da ciascun dipendente maturati a tale titolo alla
data di stipula del presente CCNL. Tali quote saranno corrisposte
agli aventi diritto a titolo di assegno alla persona non riassorbibile
sotto la voce "retribuzione individuale di anzianità".
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere compensato con un riposo sostitutivo da fruirsi entro 30 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e quello straordinario se non compensati con il riposo sostitutivo saranno retribuiti da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 44 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve
essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente
dall'Amministrazione.
Nel caso di passaggio a posizione economica
superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato
con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata
della differenza tra il valore iniziale delle nuova posizione
economica ed il valore iniziale di quella di provenienza.
Gli assegni familiari o le quote aggiunte di
famiglia sono erogati secondo le norme di legge vigenti.
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda:
a)indennità per servizio notturno e festivo. Dal 1° gennaio 1994 al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di £ 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore 06.00.
Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non
può essere corrisposta più di una indennità
festiva per ogni singolo dipendente.
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Ente, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta-paga, deve essere fatta all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta comunque la possibilità da parte
del lavoratore di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento
per irregolarità riscontrate.
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 63.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Dalle quote spettanti a titolo di tredicesima
mensilità devono essere detratte le sottoriportate cifre
suddivise per posizioni economiche relative ad un dodicesimo dell'ex
indennità professionale conglobata.
A 1
A 2
A 3 45.000
A 4 65.000
B 1 78.000
B 2 130.000
C 1 130.000
C 2 130.000
D 1 130.000
D 2 387.500
D 3 704.166
D 4 1.091.666
E' fatto obbligo alle unità operative con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa.
Gli operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa sono considerati a tutti gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro stessi il pasto non sono tenuti ad alcun rimborso.
I dipendenti che durante l'intervallo usufruiscono
della mensa sono tenuti al rimborso nella misura di £ 4.000
a pasto.
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'amministrazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi
debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi
contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni
di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandate o comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza con orario di servizio il rimborso delle spese così riconosciute:
Ai lavoratori impiegati in attività
di soggiorno spetta il trattamento definito nell'ambito del rapporto
tra le parti in sede aziendale.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale non impiegatizio, ferma restando
la liquidazione della anzianità precedente sulla base di
criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto
alla indennità di anzianità nella misura di una
mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1)15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72;
2)20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73;
3)25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73;
4)30/30 della retribuzione mensile per ogni
anno di servizio dal 31.12.73.
Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297/82 - 29/5/1982.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
Il premio è articolato come segue:
a tutto il personale a pertire dal 1° luglio 1995 (erogazione luglio 1996) compete un premio di £.750.000 annue lorde.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio è ridotto in ragione di £.25.000 giornaliere.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate: permessi straordinari retribuiti, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, il ricovero ospedaliero documentato, l'infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorchè non usufruite nel periodo 1^ luglio - 30 giugno debbono essere considerate come godute.
Il premio sarà erogato in un'unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Ai fini del computo dellle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative.
Per i lavoratori assunti successivamente al 1° luglio il numero di giornate di presenza ed il corrispondente premio verrà erogato in proporzione.
Pe ogni giorno di presenza oltre le 258 giornate annue e fino a 267 giornate viene corrisposto un premio di incentivazione pari a £.25.000 giornaliere.
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, portà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti
saranno libere di seguire le procedure che riterranno più
opportune.
In caso di mancato accordo nel tentativo di
conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale
e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito
il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove
questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione
presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410,
411 e 412 del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
1)Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria.
2)Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri
in numero di tre saranno nominati come segue:
a)un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b)un arbitro nominato dall'Amministrazione;
c)un arbitro nominato consensualmente dagli
arbitri nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà
la procedura di cui al seguente n. 3.
3)Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri saranno
nominati come segue:
a)un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b)un arbitro nominato dall'Amministrazione;
c)un terzo arbitro, eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina del terzo arbitro ad un ordine professionale o al Presidente del Tribunale;
d)la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri;
e)le spese dell'arbitrato e di compenso degli
arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS.
che hanno nominato gli arbitri.
E' sempre fatta salva la facoltà delle
parti di adire l'Autorità giudiziaria senza esperire le
procedure di cui ai precedenti punti 1-2-3 dell'art. 78.
Art. 1
Ambito di applicazione pag. 4
Art. 2
Disposizioni generali pag. 4
Art. 3
Inscindibilita' delle norme contrattuali pag. 4
Art. 4
Condizioni di miglior favore pag. 4
Art. 5
Decorrenza e durata pag. 5
Art. 6
diritto di informazione e confronto tra le parti pag. 6
Art. 7
Contrattazione pag. 7
Art. 8
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali pag. 7
Art. 9
Pari opportunita' pag. 8
Art. 10
Attivita' di volontariato pag. 8
Art. 11
Rappresentanze sindacali pag. 9
Art. 12
Assemblea pag. 9
Art.13
Permessi per cariche sindacali pag. 9
Art. 14
Aspettativa sindacale pag.10
Art. 15
Contributi sindacali pag.10
Art. 16
Assunzione del personale pag. 11
Art. 17
Documenti di assunzione pag. 11
Art. 18
visite mediche pag. 11
Art. 19
Periodo di prova pag. 12
Art. 20
Rapporti di lavoro part-time pag. 12
Art. 21
Contratti di formazione e lavoro pag. 14
Art. 22
Rapporti di lavoro a tempo determinato pag. 15
Art. 23
Inserimento lavorativo delle persone
socialmente svantaggiati pag. 16
Art. 24
Preavviso pag. 16
Art. 25
Cessazione del rapporto di lavoro pag. 17
Art. 26
rilascio dei documenti e del certificato del lavoro pag. 17
Art. 27
Indennita' in caso di decesso pag. 17
Art. 28
Mobilita' pag. 17
Art. 29
Ritardi ed assenze pag. 18
Art. 30
Doveri del personale pag. 18
Art. 31
Provvedimenti disciplinari pag. 19
Art. 32
Patrocinio legale del
dipendente per atti connessi all'espletamento
dei compiti di ufficio pag. 20
Art. 33
Responsabilita' civile dei
dipendenti nei rapporti con l'utenza pag. 20
Art. 34
Ritiro patente pag. 21
Art. 35
Copertura assicurativa utilizzo mezzi propri di trasporto pag. 21
Art. 36
Declaratoria delle posizioni economiche
e conseguenti inquadramenti pag. 22
Art. 37
Mansioni e variazioni temporanee delle stesse pag. 27
Art. 38
Cumulo delle mansioni pag. 27
Art. 39
Passaggio ad altra funzione per inidoneita'
fisica pag. 28
Art. 40
Orario di lavoro pag. 29
Art.41
Riposo settimanale pag. 29
Art. 42
Paga giornaliera e oraria pag. 29
Art. 43
Pronta disponibilita' pag. 30
Art. 44
Festivita' pag. 31
Art. 45
Ferie pag. 31
Art. 46
Permessi e recuperi pag. 33
Art. 47
Congedo matrimoniale pag. 33
Art. 48
Tutela della maternita' pag. 33
Art.49
Donazione sangue pag. 33
Art. 50
chiamata e richiamo alle armi, obiezioni di
Coscienza in servizio civile pag.33
Art. 51
Aspettativa non retribuita pag. 34
Art. 52
Permessi per gravi motivi pag. 34
Art. 53
Permessi per lutto di famiglia pag. 34
Art. 54
Trattamento spettante
ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o
referendum pag. 34
Art. 55
Diritto allo studio pag. 35
Art. 56
Qualificazione, riqualificazione,
aggiornamento professionale pag. 35
Art.57
Trattamento economico di malattia ed infortunio pag. 37
Art.58
Assicurazioni ed infortuni sul lavoro pag. 37
Art. 59
Tutela della salute ed ambiente di lavoro pag. 38
Art. 60
Superamento delle barriere architettoniche
pag. 38
Art.61
Elementi della retribuzione pag. 39
Art. 62
Inquadramenti e conseguenti retribuzione pag. 39
Art. 63
Retribuzione individuale di anzianita' pag. 43
Art. 64
Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno pag. 43
Art. 65
Trattamento economico conseguente a
passaggio alla posizione economica superiore pag. 44
Art. 66
Assegni familiari o aggiunta di famiglia pag. 44
Art. 67
Indennita' pag. 44
Art. 68
Corresponsione della retribuzione e reclami
sulla busta paga pag. 44
Art. 69
Tredicesima mensilita' pag. 45
Art. 70
Mensa e vitto pag. 45
Art. 71
Abiti di servizio pag. 46
Art.72
Missioni e trasferte pag. 46
Art. 73
Attivita' di soggiorno pag. 46
Art. 74
Trattamento di fine rapporto pag. 46
Art. 75
Premio di incentivazione pag. 47
Art. 76
Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale pag. 48
Art.77
Tentativo facoltativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro pag. 48
Art. 78
Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale pag. 48
Art. 79
Facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria
pag. 49