I DIPENDENTI AVIS
1994 - 1997
TITOLO I
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto nazionale, che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo associazionistico, si applica a tutto il personale assunto alle dipendenze dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) in ogni sua struttura organizzativa. Il Contratto Nazionale disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente
Le parti contraenti si impegnano a favorire
la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione
di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento
delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
ART. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonchè allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
I prestatori d'opera debbono inoltre osservare
le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale, ove
esistenti, di cui all'art. 1 e dalle singole Sezioni purchè
non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme
di legge.
ART. 3
INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
Le norme contrattuali devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CNL costituisce, quindi, l'unico
contratto in vigore tra le parti contraenti.
ART. 4
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono conservate, ad esaurimento, le condizioni
di miglior favore in atto per gli istituti contrattuali che non
siano stati espressamente regolamentati dal presente accordo.
ART.5
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA
LE PARTI
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A)LIVELLO NAZIONALE
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta
di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare
per:
B)LIVELLO REGIONALE E/O TERRITORIALE
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta
di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare
per:
C)LIVELLO AZIENDALE
Fermo restando le competenze proprie delle
amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva
informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro
ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti
e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi
di sviluppo nonchè quant'altro previsto nei singoli punti
del presente CNL.
Le parti convengono sulla necessità
di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate
alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al
governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi
come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto
nazionale, regionale e/o territoriale nonchè aziendale.
ART. 6
CONTRATTAZIONE
La contrattazione di cui al presente CNL si
suddivide in due livelli:
Sono titolari della contrattazione aziendale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dell'accordo 23-7-93.
Costituiscono oggetto della contrattazione
a livello nazionale le seguenti tematiche:
Costituisce oggetto della contrattazione regionale e/o aziendale quanto espressamente attribuitovi dal CNL nonchè quanto definito nelle piattaforme regionali e/o aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella
quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Le piattaforme regionali e/o aziendali potranno
prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione
dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra
le parti.
ART. 7
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge
146 del 12.6.90, le parti individueranno a livello locale le tipologie
di servizio ritenute essenziali e gli appositi contingenti di
personale da garantire in servizio.
ART. 8
PARI OPPORTUNITA'
Ai fini di una piena e puntuale applicazione dei dettati della legge 125/91 possono essere istituiti i Comitati paritetici per le pari opportunità presso le singole Sezioni.
Gli stessi assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonchè appositi finanziamenti a sostegno della loro attività. I comitati sono costituiti da un componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'Associazione, di cui uno con funzione di presidente.
Le finalità dei comitati per le pari
opportunità sono quelli definiti dalla legge di riferimento.
ART. 9
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CNL.
In sede aziendale, nell'ambito del rapporto
tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio
del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e
criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati
di svolgere attività di volontariato.
ART. 10
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CNL è riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni
delle R.S.U. è garantito un monte ore retribuito nella
misura di 1 ora annua per addetto nelle realtà lavorative
fino a 200 occupati e di 8 ore annue per addetto oltre tale limite.
ART. 11
ASSEMBLEA
I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 10 del presente CNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CNL.
Della convocazione della riunione deve essere
data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso
di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto
di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei
sindacati firmatari del presente CNL. Lo svolgimento delle assemblee
dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze
proprie dell'utente.
ART. 12
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
I lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera Sindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al mese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima del responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al 1^ comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.
Non si computano le assenze dal servizio per
la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla amministrazione.
ART. 13
ASPETTATIVA SINDACALE
Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente
già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si
impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione
della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CNL.
ART.14
CONTRIBUTI SINDACALI
ART. 15
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto
e contenere la data della medesima, la durata del periodo di prova,
la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo
trattamento economico.
ART. 16
DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
All'atto dell'assunzione il lavoratore è
tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:
Il lavoratore è altresì tenuto
a presentare certificato di residenza di data non anteriore a
tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio,
ove questo sia diverso dalla residenza, nonchè tutti gli
eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
ART. 17
VISITE MEDICHE
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio del lavoratore), l'Associazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore
potrà essere sottoposto ad eventuali accertamenti solo
ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali
accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge
vigente non ricadranno a carico del dipendente.
ART. 18
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene
secondo i seguenti periodi di prova:
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza
che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il
lavoratore si intenderà confermato in servizio.
ART. 19
RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la
funzione di:
Il rapporto a tempo parziale sarà applicato
nelle singole associazioni secondo i seguenti principi:
L'associazione risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali.
I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale
è regolato come segue:
Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui il lavoratore con rapporto
a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o
più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per
il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da
un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso
delle spese per tragitti inferiori ai Km 10 sulla base di criteri
definiti dalla contrattazione aziendale. Nei casi di disponibilità
di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi,
dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di
lavoro in atto, le associazioni, in relazione alle esigenze tecnico
produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze
sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del
personale part-time.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il trattamento di malattia ed infortunio e
quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento
contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla
durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.
I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale
e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione
e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo
per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro
supplementare.
ART. 20
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverrà secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e della legge 19.7.1994 n. 451.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al comma 7 dell'art.3 del D.L. n. 32 del 17.1.94 le parti sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per l'Impiego relativamente all'approvazione preventiva dei progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del presente CNL i necessari accordi di merito.
Le parti in relazione alla nuova normativa
concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro
sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
Le parti individuano quali professionalità
intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C2
- D1, quali professionalità elevate quelle collocate nelle
posizioni economiche D2 - D3 - D4.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussitenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto nazionale di lavoro.
Ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato per quanto spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto nazionale di lavoro.
L'associazione corrisponderà a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Nazionale di lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un'attestato sull'esperienza svolta.
ART. 21
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
In tutte le strutture comprese nell'ambito
di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art.
23 della legge n. 56 del 28.2.1987, l'apposizione di un termine
alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di
cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche
ed integrazioni all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito
con modificazioni della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita,
in relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al
fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti
ipotesi:
Ulteriori casistiche potranno essere definite
nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata.
La percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 10% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito al punto a.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo
determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico,
previste dalle norme convenzionali.
ART.22
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE
SVANTAGGIATI
L'Ente fornirà alle rappresentanze sindacali, semestralmente, copia dei dati dello stesso trasmessi all'Ufficio Provinciale del Lavoro relativamente al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui alla legge 482/68 e successive modificazioni.
Sulla base di tali dati ed al fine della piena copertura delle percentuali d'obbligo previste dalla legislazione vigente, le parti concorderanno, anche in raccordo con la Commissione Circoscrizionale e/o le Commissioni Provinciali per l'impiego ed i servizi degli enti locali (Comuni, USL, Province, ecc.) e le Commissioni Regionali per l'Impiego, la predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo mirato. Tali progetti potranno essere supportati dall'utilizzo di risorse economiche, formative o di altra natura discendenti dal quadro legislativo vigente o da interventi diretti anche degli Enti Locali, promossi anche congiuntamente dalle parti.
Al rapporto tra le parti in sede locale è
demandata anche la attivazione di progetti di inserimento lavorativo
mirato per le persone con handicap e per i soggetti del cosiddetto
"svantaggio sociale" (tossicodipendenze , alcolismo,
detenuti in regime di misure alternative alla carcerazione o ex
detenuti, ecc. .....) utilizzando al riguardo quanto previsto
dall'art. 16 della legge 56 e più in generale dalla legislazione
vigente .
ART. 23
PREAVVISO
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni,
per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato
il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi
di legge, è fissato nella misura appresso specificata:
A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le
altre posizioni economiche.
Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di pubblici concorsi.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Il lavoratore dimissionario in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà della parte che riceve
la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare
il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso,
senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione
di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente
non effettuato.
ART. 24
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO
DI LAVORO
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'Associazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di
lavoro l'Associazione dovrà rilasciare a richiesta del
lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto
di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.
ART. 25
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
ART. 26
INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso del lavoratore, le indennità
di cui agli artt.64 e 74 del presente contratto devono essere
liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute
nell'art. 2111 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà
erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma
pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine
nel mese in cui si verifica il decesso.
ART. 27
MOBILITA'
L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della Sezione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della Sezione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/700 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui originariamente è stato assegnato il dipendente.
L'istituto della mobilità che comporta
la utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di
pertinenza della Sezione in strutture diverse dalla sede di assegnazione,
sarà utilizzato dalla Sezione in relazione alle esigenze
di servizio, nel rispetto della legge 20.5.1970 n. 300 art. 13,
secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
ART. 28
TRASFERIMENTO
Il lavoratore può essere trasferito
da una unità operativa ad un'altra, gestita dalla Sezione
o centro, anche in Comuni diversi nel rispetto delle sue mansioni
e della sua posizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della
legge 20 maggio 1970 n. 300 e previo accordo sindacale definito
a livello aziendale.
ART. 29
RITARDI ED ASSENZE
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se possibile. Qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto.
Esse devono essere giustificate immediatamente
e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato
impedimento. In ogni caso comportano la perdita della retribuzione
corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto
salvo il recupero, se possibile.
ART. 30
DOVERI DEL PERSONALE
I lavoratori, sono tenuti ad un corretto comportamento
nell'espletazione delle mansioni sia in ordine alle disposizioni
ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi
in materia di responsabilità.
Sono obblighi del lavoratore:
ART. 31
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonchè nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle Amministrazioni di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo
all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
Esemplificativamente, a seconda della gravità
della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità,
incorre, nei provvedimenti di cui sopra, il lavoratore che:
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo
ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo
alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
ART. 32
PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI
CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
L'Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L'Amministrazione potrà esigere dal
dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato
per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa
grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
ART. 33
RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI
NEI RAPPORTI CON L'UTENZA
La responsabilità civile dei dipendenti
nei loro rapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13.5.1985
n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità
civile stipulata dalle singole amministrazioni.
ART. 34
RITIRO PATENTE
Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
L'autista in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse
oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere
adibito al lavoro cui l'impresa lo destinasse, si darà
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà
corrisposta all'autista l'indennità di anzianità
e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il
salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa.
ART. 35
COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO
DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO
Qualora il dipendente per ragioni di servizio
venga espressamente autorizzato per iscritto all'utilizzo di mezzi
propri di trasporto, le Sezioni dovranno stipulare idonea polizza
di copertura assicurativa (KasKo) rispettando le disposizioni
di legge vigenti.
Art. 36
DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E
CONSEGUENTI INQUADRAMENTI
Posizione economica A1
Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all'effettuazione di lavori semplici.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
Posizione economica A2
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano:
Il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto.
La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
Posizione economica A3
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate
da:
L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione.
Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
Posizione economica A4
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
media secondaria di primo grado e/o corso di qualificazione professionale:
patente.
Posizione economica A5
Comprende posizioni di lavoro concernenti le
attività di diversa natura di cui alla posizione economica
precedente fatte oggetto di processi di riorganizzazione e/o dell'introduzione
di nuove tecnologie per l'espletamento delle quali agli interessati
è richiesto un bagaglio di conoscenza e/o la acquisizione
di procedure comportanti l'arricchimento dei riferimenti propri
della posizione economica di appartenenza.
Posizione economica B1
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti.
Le posizioni lavorative comportano:
Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici responsabili del servizio e/o dell'area.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
media superiore o qualifica professionale triennale di Stato.
Posizione economica B1 bis
E' caratterizzata da posizioni di lavoro concernenti
le funzioni di varia natura proprie della posizione economica
precedente ricoperte da personale che attraverso processi formativi
ha maturato un più elevato bagaglio di conoscenze relativo
all'espletamento dei propri compiti.
Posizione economica B2
Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio.
La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
media superiore.
Posizione economica B2 bis
Si riferisce a posizioni di lavoro concernenti
funzioni di diversa natura proprie della posizione economica precedente
ricoperte da personale che ha acquisito, mediante processi formativi
successivi alla assunzione, una preparazione ed una capacità
professionale connotante un più elevato livello di autonomia
e responsabilità nel proprio ambito di intervento.
Posizione economica C1
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative e sociali, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un lavoro in equipe, nonchè funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
Tutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria
superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.
Posizione economica C1 bis
Comprende posizioni di lavoro riguardanti l'esecuzione
delle funzioni proprie della posizione economica precedente ricoperte
da personale che ha acquisito, mediante specifici processi formativi,
aggiuntivi a quelli richiesti per l'accesso alla stessa, una preparazione
e capacità professionale connotante un maggiore livello
di autonomia e responsabilità nel contesto dato.
Posizione economica C2
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonchè in equipes interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonchè al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.
Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro.
Le attività esercitate sono sottoposte
a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello
è richiesto il diploma di laurea o diploma di scuola media
superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.
Posizione economica D1
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di equipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive impartite dall'amministrazione.
La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L'attività esercitata è soggetta
a controlli periodici. Per l'accesso è richiesto il diploma
di laurea.
Posizione economica D2
Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione
dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati
dall'amministrazione comportanti:
L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'amministrazione.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.
Posizione economica D2 bis
E' relativa a posizioni di lavoro concernenti
le funzioni di varia natura proprie della posizione economica
precedente ricoperte da personale esprimente un maggiore livello
di autonomia e responsabilità nel contesto dato.
Posizione economica D3
Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni comportanti capacità professionale, competenza progettuale e gestionale, nonchè pianificazione e previsione nell'ambito di sole direttive generali.
Comporta il coordinamento o la direzione di
figure di elevata professionalità. Titolo di studio: diploma
di laurea.
Posizione economica D3 bis
Concerne posizioni di lavoro relative a funzioni
di varia natura proprie della posizione economica precedente
ricoperta da personale esprimente un maggiore livello di autonomia
e responsabilità relativamente al proprio contesto di
interventi.
Posizione economica D4
Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni
necessitanti un insieme di capacità e competenze, comprensiva
anche del coordinamento e/o della direzione di figure di elevata
professionalità finalizzate all'applicazione degli indirizzi
formulati dall'amministrazione. Titolo di studio: diploma di
laurea.
I profili professionali non specificatamente
collocati nelle diverse posizioni economiche su indicate, saranno
inquadrati, previa verifica tra le parti in ambito aziendale,
sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia,
responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali
richiesti, individuate dai profili professionali già previsti
per ogni singola posizione economica di inquadramento.
ART. 37
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della legge n. 300 del 20.5.70.
Il lavoratore, purchè in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del responsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale del dipendente medesimo. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, semprechè tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni continuativi.
L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi
inferiori a 30 giorni deve risultare da atto scritto da inserire
nel fascicolo personale dell'interessato. I periodi relativi non
sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori,
che devono risultare da atto scritto, il lavoratore ha diritto
al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo
quanto disposto dall'art. 13 della legge ci cui al primo comma,
ove applicabile.
ART. 38
CUMULO DELLE MANSIONI
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo della mansioni
superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente
effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere
corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello pertinente
alla mansione superiore e quella di inquadramento.
ART. 39
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA'
FISICA
Le amministrazioni nel caso in cui il dipendente
venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento
delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario
a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da
infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio
delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente,
dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della
qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità
di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti
e comunque compatibilmente con le capacità residuali del
lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione
vigente.
ART. 40
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
Per i dipendenti inquadrati nelle qualifiche dirigenziali l'orario settimanale ordinario è di 38 ore. Tale orario di lavoro sarà relazionato a quello definito per il Servizio Sanitario Nazionale.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.
Agli effetti del presente articolo sono considerate
ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando,
quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto.
ART.41
RIPOSO SETTIMANALE
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile
e non potrà essere monetizzato.
ART. 42
PAGA GIORNALIERA E ORARIA
La paga di una giornata lavorativa è
determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate componenti
della retribuzione:
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6.
In presenza di eventuali assenze non retribuite
(sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.)
la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella
misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata,
facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri
come innanzi determinati.
ART. 43
PRONTA DISPONIBILITA'
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonchè le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 44 del presente CNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità.
La quota risultante dalla rivalutazione della
entità economica suddetta, rispettivamente nella misura
del 3,5% relativamente all'anno 1994 e del 2,5% relativamente
all'anno 1995, da definirsi a livello aziendale, concorre alla
costituzione del fondo per la contrattazione di 2^ livello di
cui all'art.6
ART. 44
FESTIVITA'
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno
di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art.42
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività
predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica,
il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo,
in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo
con l'interessato. In caso ciò non fosse possibile verrà
riconosciuto 1/26 della retribuzione mensile.
ART. 45
FERIE
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione .
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentito l'interessato.
Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall'azienda.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita
che esplicita del godimento annuale delle ferie.
ART.46
PERMESSI E RECUPERI
Al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all'art. 45 del presente CNL.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare
i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non
recuperate.
ART. 47
CONGEDO MATRIMONIALE
Il lavoratore non in prova, in occasione del
matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza
della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario,
decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo
al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non
lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo
avviene in giorno feriale.
ART. 48
TUTELA DELLA MATERNITA'
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri si fa riferimento alla legge 30.12.1971 n. 1204, alla legge
9 dicembre 1977 n. 903. L'azienda integrerà, fino a concorrenza,
l'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla
legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente
CNL.
ART. 49
DONAZIONE SANGUE
Il lavoratore donatore di sangue ha diritto
al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.
ART. 50
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONI
DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13.09.46 n. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 370/55.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile
secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi
in vigore, alla conservazione del posto secondo le disposizioni
del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.
ART. 51
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Al lavoratore che ne faccia richiesta è
concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio,
una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6
(sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza
contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti
in organico. Il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto
alla conservazione del posto sarà sostituito fatta salva
la verifica tra le parti in sede locale. Il lavoratore che entro
15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa
non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.
ART. 52
PERMESSI PER GRAVI MOTIVI
Per gravi e documentate ragioni al lavoratore
possono essere concessi permessi straordinari retribuiti per un
massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno.
ART. 53
PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA
In caso di decesso del coniuge o convivente
risultante dallo stato di famiglia, dei figli, dei genitori, dei
fratelli, dei suoceri, spetta al lavoratore un permesso retribuito
fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi.
ART. 54
TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORI IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
Per il trattamento del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatore o segretario di seggio si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Per l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori
con residenza extraregionale sarà concesso un permesso
non retribuito di giorni 1 (uno).
ART.55
PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE
Il lavoratore ha diritto ai permessi previsti
dalla normativa vigente in materia.
ART. 56
DIRITTO ALLO STUDIO
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale
di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo
del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità,
per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio
o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti
legalmente riconosciuti.
ART. 57
CORSI FINALIZZATI
Nel rispetto delle quote, percentuali e modalità
di cui all'art. precedente i lavoratori hanno diritto alla partecipazione
a corsi qualificanti finalizzati alla conoscenza delle problematiche
relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con
il concorso delle OO.SS.
ART. 58
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue. Ove l'amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi
livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti
la predisposizione di adeguati processi formativi.
ART. 59
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare
per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a
partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia
è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL,
il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni
economiche assicurative sino a raggiungere:
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano
espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
ART.60
ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare
i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie
professionali secondo le norme di legge vigenti.
ART. 61
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme legislative vigenti per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori.
Al rapporto tra le parti in sede aziendale
è demandato il confronto ai fini della determinazione di
interventi mirati ad una sempre più adeguata tutela della
salute ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro,
nonchè la determinazione di quote economiche utilizzate
a riconoscimento di eventuali, residui, specifici rischi.
ART. 62
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In attuazione dell'art. 24 della legge 104/92 le singole AVIS valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità la possibile
fattibilità dei singoli interventi dovrà essere
realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.
ART.63
INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
ART. 64
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
Si confermano gli importi in godimento corrisposti
a titolo di anzianità.
ART. 65
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO,
NOTTURNO
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90 gg. Ferma restando la facoltà di cui sopra il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 44 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve
essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente
dall'Amministrazione.
ART. 66
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO
ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE
Nel caso di passaggio a posizione economica
superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato
con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata
della differenza tra il valore iniziale delle nuova posizione
economica ed il valore iniziale di quella di provenienza.
ART. 67
ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
Gli assegni familiari o le quote aggiunte di
famiglia sono erogati secondo le norme di legge vigenti.
ART.68
INDENNITA'
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda:
Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
La quota risultante dalla rivalutazione delle
quantità economiche suddette, rispettivamente nella misura
del 3,5% relativamente all'anno 1994 e del 2,5% relativamente
al 1995, da operarsi a livello aziendale, concorrono alla costituzione
del fondo per la contrattazione di 2^ livello di cui all'art.
6
ART. 69
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI
SULLA BUSTA PAGA
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7^ giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Associazione, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta-paga nonchè sulla qualifica della moneta, deve essere fatta all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta comunque la possibilità da parte
del lavoratore di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento
per irregolarità riscontrate.
ART. 70
TREDICESIMA MENSILITA'
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 64.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va
considerata a questi effetti come mese intero.
ART. 71
MENSA E VITTO
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti il cui orario di lavoro non preveda una interruzione superiore a 2 ore.
Il personale distaccato all'interno dell'ospedale fruirà ove possibile della struttura ospedaliera per il servizio mensa, utilizzando le apposite convenzioni stipulate dall'Amministrazione.
Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di un TICKET il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di £ 6.000.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e la interruzione va rilevata con i normali mezzi di controllo.
Il dipendente è tenuto a corrispondere
il costo del pasto, fissato nella misura di Lit. 2.000 per la
durata del presente contratto, ove fruisca del servizio mensa.
ART. 72
ABITI DI SERVIZIO
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'amministrazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi
debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi
contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni
di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ART. 73
MISSIONI E TRASFERTE
Ai dipendenti che per ragioni di servizio devono
essere inviati fuori dalla sede di lavoro, spetta una indennità
di trasferta nella misura di £ 20.000 per ogni 24 ore di
assenza dalla sede (compreso il tempo occorrente per il viaggio).
In caso di brevi trasferimenti l'indennità sarà
proporzionata al numero di ore di assenza. Ai dipendenti saranno
inoltre rimborsate le spese vive sostenute e documentate sulla
base di criteri concordati tra le parti in sede aziendale. Non
viene riconosciuta alcuna indennità per trasferta inferiore
a Km. 20 e con meno di 4 ore di assenza. Nel caso di utilizzo
preventivamente autorizzato del mezzo proprio spetta un rimborso
sulla base delle tariffe chilometriche ACI relative ad una percorrenza
media annua di 20.000 Km e ad una cilindrata di 1300 cc.
ART. 74
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale non impiegatizio, ferma restando
la liquidazione della anzianità precedente sulla base di
criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto
alla indennità di anzianità nella misura di una
mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297/82 - 29/5/1982.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
ART. 75
PREMIO DI INCENTIVAZIONE
A tutto il personale a partire dal 1^ gennaio
1994 compete un premio di incentivazione di Lit.750.000 annue
lorde, a partire dal 1^ gennaio 1995 tale premio è elevato
a Lit.770.000 annue lorde. Tale premio è ripartito per
giornate di effettiva presenza con decorrenza mensile. Ai
fini del computo delle presenze non incidono le giornate relative
a ricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto
ed assistito dall'INAIL. Eventuali condizioni alternative potranno
essere mantenute previe trattative locali per quelle strutture
che abbiano in atto specifiche convenzioni con Enti.Le quote
economiche non corrisposte ai lavoratori in quanto relative
a giorni di non presenza concorrono alla costituzione di un
fondo da gestire in sede di contrattazione di secondo livello.
ART. 76
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN
SEDE SINDACALE
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti
saranno libere di seguire le procedure che riterranno più
opportune.
ART. 77
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO
LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO
In caso di mancato accordo nel tentativo di
conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale
e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito
il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove
questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione
presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410,
411 e 412 del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
ART. 78
CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri
in numero di tre saranno nominati come segue:
c)un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.
ART. 79
FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA'
GIUDIZIARIA
E' sempre fatta salva la facoltà delle
parti di adire l'Autorità Giudiziaria senza esperire le
procedure di cui ai punti 1-2-3 dell'art. 78
DECORRENZA E DURATA
Il C.N.L. entra in vigore il 1^ gennaio 1994
e scade il 31 dicembre 1997. Gli effetti normativi decorrono dal
1^ gennaio 1994 e scadono il 31 dicembre 1997. Gli effetti economici
decorrono dal 1^ gennaio 1994 e scadono il 31 dicembre 1995. Il
secondo biennio nel quale decorrono gli effetti economici è
compreso nel periodo 1^ gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Le parti
si incontreranno entro il 31 dicembre 1995 al fine della definizione
delle quote economiche relative ai minimi contrattuali concernenti
il periodo 1^ gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in aderenza all'accordo
stipulato tra Governo, OO.SS. Cgil-Cisl-Uil, Confindustria in
data 23 luglio 1993. Punti di riferimento saranno tra l'altro
la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce
delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del paese,
nonchè dell'andamento delle retribuzioni.
Norma transitoria
Alla data di sottoscrizione del presente accordo,
le strutture AVIS che abbiano dipendenti in attività
presso il S.S.N. in forza di rapporto convenzionale, in attesa
di essere assorbito dalle Aziende sanitarie pubbliche possono,
previo accordo con le OO.SS. interessate, definire protocolli
locali che, per il suddetto personale, equiparino il trattamento
economico complessivo al lordo delle ritenute di legge, nonchè
particolari istituti normativi, a quanto previsto dal CCNL per
il personale dipendente dal S.S.N. in base alle norme vigenti.
Verbale di accordo conclusivo.
Le parti concordano sull'inquadramento in
cinque posizioni economiche e tre posizioni funzionali del personale
laureato dell'area amministrativa, sanitaria e medica di cui
alle allegate tabelle e relative declaratorie. Concordano inoltre
di procedere ad un primo inquadramento nelle posizioni economiche
funzionali dispari. Concordano altresì di recepire e
di dare attuazione a quanto verrà previsto nell'ambito
della contrattazione nazionale o delle normative specifiche
in merito al riconoscimento dei nuovi livelli funzionali così
come previsto dalla legge 29/93 e dal decreto legislativo 517/93
per il personale laureato di livello dirigenziale.
Anche allo scopo di dare attuazione nell'ambito
del contratto di lavoro a quanto previsto per il personale laureato
amministrativo, sanitario e medico dal D.P.R. 384/ 90, le
parti convengono di continuare gli incontri per la definizione
delle modalità di applicazione degli artt. 117 e 48 e
la individuazione, sulla base della tipologia dei centri, dei
settori e moduli di cui agli artt. 116 e 47. Relativamente all'area
amministrativa le parti convengono di istituire la posizione
economica B1 bis attribuendole la quota economica di £.
26.046.883.
Le parti convengono di relazionare l'orario
di lavoro di coloro che sono inquadrati nelle posizioni economiche
ex 9^., 10^, 11^ livello alla conclusione del confronto tra ARAN
e OO.SS. relativamente al personale dipendente del S:S.N. , assumendone
le scelte relative.
Le parti conseguentemente convengono di
relazionare insieme dei testi contrattuali oggetto della presente
sigla, in previsione della firma definitiva successiva alla verifica
interna ai rispettivi organismi. Le parti confermano quanto
contenuto nell'art.69 dell'attuale contratto.
F.P. CGIL NAZIONALE AVIS NAZIONALE
FISOS CISL NAZIONALE
UIL SANITA' NAZIONALE
ANAAO
SNABI
CGIL MEDICI
CISL MEDICI
UIL MEDICI
Milano, 25 novembre 1994
INDICE
TITOLO I
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1 PAG. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 PAG. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3 PAG. 2
INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
ART. 4 PAG. 2
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Titolo II
Relazioni sindacali
ART.5 PAG. 3
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA
LE PARTI
ART. 6 PAG. 4
CONTRATTAZIONE
ART. 7 PAG. 5
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
ESSENZIALI
ART. 8 PAG. 5
PARI OPPORTUNITA'
ART. 9 PAG. 5
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Titolo III
Diritti Sindacali
ART. 10 PAG. 6
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
ART. 11 PAG. 6
ASSEMBLEA
ART. 12 PAG. 7
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
ART. 13 PAG. 7
ASPETTATIVA SINDACALE
ART. 14 PAG. 7
CONTRIBUTI SINDACALI
TITOLO IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 15 PAG. 9
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
ART. 16 PAG. 9
DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
ART. 17 PAG. 9
VISITE MEDICHE
ART. 18 PAG. 10
PERIODO DI PROVA
ART. 19 PAG. 10
RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
ART. 20 PAG. 12
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ART. 21 PAG. 14
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ART.22 PAG. 15
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI
SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
ART. 23 PAG. 16
PREAVVISO
ART. 24 PAG. 16
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO
DI LAVORO
ART. 25 PAG. 17
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 26 PAG. 17
INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
ART. 27 PAG. 17
MOBILITA'
ART. 28 PAG. 17
TRASFERIMENTO
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
ART. 29 PAG. 18
RITARDI ED ASSENZE
ART. 30 PAG.18
DOVERI DEL PERSONALE
ART. 31 PAG. 19
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 32 PAG. 21
PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE
PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO
DEI COMPITI DI UFFICIO
ART. 33 PAG. 21
RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI
NEI RAPPORTI CON L'UTENZA
ART. 34 PAG. 21
RITIRO PATENTE
ART. 35 PAG. 21
COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO
DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 36 PAG. 23
DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI
ART. 37 PAG. 30
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE
DELLE STESSE
ART. 38 PAG. 31
CUMULO DELLE MANSIONI
ART. 39 PAG. 31
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER
INIDONEITA' FISICA
Titolo VII
Orario di lavoro
ART. 40 PAG. 32
ORARIO DI LAVORO
ART.41 PAG. 32
RIPOSO SETTIMANALE
ART. 42 PAG. 32
PAGA GIORNALIERA E ORARIA
ART. 43 PAG. 33
PRONTA DISPONIBILITA'
TITOLO VIII
FESTIVITA' E FERIE
ART. 44 PAG. 34
FESTIVITA'
ART. 45 PAG. 34
FERIE
Titolo IX
Permessi, Aspettative e Congedi
ART.46 PAG. 36
PERMESSI E RECUPERI
ART. 47 PAG. 36
CONGEDO MATRIMONIALE
ART. 48 PAG. 36
TUTELA DELLA MATERNITA'
ART. 49 PAG.36
DONAZIONE SANGUE
ART. 50 PAG. 37
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONI
DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
ART. 51 PAG. 37
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
ART. 52 PAG. 37
PERMESSI PER GRAVI MOTIVI
ART. 53 PAG. 37
PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA
ART. 54 PAG. 38
TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORI
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
ART.55 PAG. 38
PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE
Titolo X
DirittO Allo studio e formazione professionale
ART. 56 PAG. 39
DIRITTO ALLO STUDIO
ART. 57 PAG. 39
CORSI FINALIZZATI
ART. 58 PAG. 39
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE,
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Titolo XI
Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
ART. 59 PAG. 41
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
ED INFORTUNIO
ART. 60 PAG. 42
ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO
ART. 61 PAG. 42
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE
DI LAVORO
ART. 62 PAG. 42
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
TITOLO XII
RETRIBUZIONE
ART. 63 PAG. 43
INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
ART. 64 PAG. 49
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
ART. 65 PAG. 49
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO,
FESTIVO, NOTTURNO
ART. 66 PAG. 49
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE
A PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA
SUPERIORE
ART. 67 PAG. 50
ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
ART. 68 PAG. 50
INDENNITA'
ART. 69 PAG. 50
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E
RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
ART. 70 PAG. 51
TREDICESIMA MENSILITA'
ART. 71 PAG. 51
MENSA E VITTO
ART. 72 PAG. 51
ABITI DI SERVIZIO
ART. 73 PAG. 52
MISSIONI E TRASFERTE
ART. 74 PAG. 52
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ART. 75 PAG. 53
PREMIO DI INCENTIVAZIONE
tITOLO xiii
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
ART. 76 PAG. 54
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE
IN SEDE SINDACALE
ART. 77 PAG. 54
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE
PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO
ART. 78 PAG. 54
CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO
IRRITUALE
ART. 79 PAG. 55
FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA'
GIUDIZIARIA