CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER

I DIPENDENTI AVIS

1994 - 1997


TITOLO I

VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto nazionale, che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo associazionistico, si applica a tutto il personale assunto alle dipendenze dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) in ogni sua struttura organizzativa. Il Contratto Nazionale disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente

Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.

ART. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonchè allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.

I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale, ove esistenti, di cui all'art. 1 e dalle singole Sezioni purchè non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

ART. 3

INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI

Le norme contrattuali devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente CNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

ART. 4

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono conservate, ad esaurimento, le condizioni di miglior favore in atto per gli istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolamentati dal presente accordo.

Titolo II

Relazioni sindacali

ART.5

DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le sedi di informazione e confronto sono:

A)LIVELLO NAZIONALE

Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

B)LIVELLO REGIONALE E/O TERRITORIALE

Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:



C)LIVELLO AZIENDALE

Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonchè quant'altro previsto nei singoli punti del presente CNL.

Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonchè aziendale.

ART. 6

CONTRATTAZIONE

La contrattazione di cui al presente CNL si suddivide in due livelli:

Sono titolari della contrattazione aziendale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dell'accordo 23-7-93.

Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

Costituisce oggetto della contrattazione regionale e/o aziendale quanto espressamente attribuitovi dal CNL nonchè quanto definito nelle piattaforme regionali e/o aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella

quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.

Le piattaforme regionali e/o aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.

ART. 7

GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 146 del 12.6.90, le parti individueranno a livello locale le tipologie di servizio ritenute essenziali e gli appositi contingenti di personale da garantire in servizio.

ART. 8

PARI OPPORTUNITA'

Ai fini di una piena e puntuale applicazione dei dettati della legge 125/91 possono essere istituiti i Comitati paritetici per le pari opportunità presso le singole Sezioni.

Gli stessi assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonchè appositi finanziamenti a sostegno della loro attività. I comitati sono costituiti da un componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'Associazione, di cui uno con funzione di presidente.

Le finalità dei comitati per le pari opportunità sono quelli definiti dalla legge di riferimento.

ART. 9

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CNL.

In sede aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato.

Titolo III

Diritti Sindacali


ART. 10

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CNL è riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per addetto nelle realtà lavorative fino a 200 occupati e di 8 ore annue per addetto oltre tale limite.

ART. 11

ASSEMBLEA

I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 10 del presente CNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CNL.

Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utente.

ART. 12

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

I lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera Sindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al mese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima del responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

I nominativi dei lavoratori di cui al 1^ comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.

Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla amministrazione.

ART. 13

ASPETTATIVA SINDACALE

Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CNL.


ART.14

CONTRIBUTI SINDACALI


TITOLO IV

ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 15

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato.

L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico.

ART. 16

DOCUMENTI DI ASSUNZIONE

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:

Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonchè tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.

ART. 17

VISITE MEDICHE

Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio del lavoratore), l'Associazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.

Successivamente alla assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico del dipendente.

ART. 18

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova:

Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza.

Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

ART. 19

RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:

Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi:

L'associazione risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali.

I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.

Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:

Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione aziendale. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le associazioni, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.

Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.

I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.

L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.


ART. 20

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverrà secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e della legge 19.7.1994 n. 451.

Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al comma 7 dell'art.3 del D.L. n. 32 del 17.1.94 le parti sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per l'Impiego relativamente all'approvazione preventiva dei progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del presente CNL i necessari accordi di merito.

Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:

Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C2 - D1, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D2 - D3 - D4.

Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.

La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).

Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.

Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.

Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.

Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.

Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussitenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.

Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto nazionale di lavoro.

Ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato per quanto spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.

Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto nazionale di lavoro.

L'associazione corrisponderà a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.

Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Nazionale di lavoro.

I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.

Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un'attestato sull'esperienza svolta.



ART. 21

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:

Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata.

La percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 10% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito al punto a.

Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.


ART.22

INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

L'Ente fornirà alle rappresentanze sindacali, semestralmente, copia dei dati dello stesso trasmessi all'Ufficio Provinciale del Lavoro relativamente al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui alla legge 482/68 e successive modificazioni.

Sulla base di tali dati ed al fine della piena copertura delle percentuali d'obbligo previste dalla legislazione vigente, le parti concorderanno, anche in raccordo con la Commissione Circoscrizionale e/o le Commissioni Provinciali per l'impiego ed i servizi degli enti locali (Comuni, USL, Province, ecc.) e le Commissioni Regionali per l'Impiego, la predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo mirato. Tali progetti potranno essere supportati dall'utilizzo di risorse economiche, formative o di altra natura discendenti dal quadro legislativo vigente o da interventi diretti anche degli Enti Locali, promossi anche congiuntamente dalle parti.

Al rapporto tra le parti in sede locale è demandata anche la attivazione di progetti di inserimento lavorativo mirato per le persone con handicap e per i soggetti del cosiddetto "svantaggio sociale" (tossicodipendenze , alcolismo, detenuti in regime di misure alternative alla carcerazione o ex detenuti, ecc. .....) utilizzando al riguardo quanto previsto dall'art. 16 della legge 56 e più in generale dalla legislazione vigente .


ART. 23

PREAVVISO

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura appresso specificata:

A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le altre posizioni economiche.

Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di pubblici concorsi.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

Il lavoratore dimissionario in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.

In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato.


ART. 24

RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO

All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'Associazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Associazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.


ART. 25

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:


ART. 26

INDENNITA' IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.64 e 74 del presente contratto devono essere liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art. 2111 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso.

ART. 27

MOBILITA'

L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della Sezione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della Sezione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/700 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui originariamente è stato assegnato il dipendente.

L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza della Sezione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla Sezione in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20.5.1970 n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.

ART. 28

TRASFERIMENTO

Il lavoratore può essere trasferito da una unità operativa ad un'altra, gestita dalla Sezione o centro, anche in Comuni diversi nel rispetto delle sue mansioni e della sua posizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e previo accordo sindacale definito a livello aziendale.

TITOLO V

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

ART. 29

RITARDI ED ASSENZE

Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo.

I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se possibile. Qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.

Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto.

Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto salvo il recupero, se possibile.

ART. 30

DOVERI DEL PERSONALE

I lavoratori, sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.

Sono obblighi del lavoratore:


ART. 31

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonchè nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle Amministrazioni di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.

Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, il lavoratore che:

Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

ART. 32

PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO

L'Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

ART. 33

RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI

NEI RAPPORTI CON L'UTENZA

La responsabilità civile dei dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13.5.1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalle singole amministrazioni.

ART. 34

RITIRO PATENTE

Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.

L'autista in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.

Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa.

ART. 35

COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO

DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO

Qualora il dipendente per ragioni di servizio venga espressamente autorizzato per iscritto all'utilizzo di mezzi propri di trasporto, le Sezioni dovranno stipulare idonea polizza di copertura assicurativa (KasKo) rispettando le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 36

DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E

CONSEGUENTI INQUADRAMENTI

Posizione economica A1

Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all'effettuazione di lavori semplici.

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.

Posizione economica A2

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano:

Il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto.

La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.


Posizione economica A3

Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:

L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi.

Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione.

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.

Posizione economica A4

Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.

Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media secondaria di primo grado e/o corso di qualificazione professionale: patente.

Posizione economica A5

Comprende posizioni di lavoro concernenti le attività di diversa natura di cui alla posizione economica precedente fatte oggetto di processi di riorganizzazione e/o dell'introduzione di nuove tecnologie per l'espletamento delle quali agli interessati è richiesto un bagaglio di conoscenza e/o la acquisizione di procedure comportanti l'arricchimento dei riferimenti propri della posizione economica di appartenenza.

Posizione economica B1

Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti.

Le posizioni lavorative comportano:

Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici responsabili del servizio e/o dell'area.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore o qualifica professionale triennale di Stato.


Posizione economica B1 bis

E' caratterizzata da posizioni di lavoro concernenti le funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che attraverso processi formativi ha maturato un più elevato bagaglio di conoscenze relativo all'espletamento dei propri compiti.

Posizione economica B2

Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio.

La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate.

Le posizioni lavorative si concretizzano per:

Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.

Posizione economica B2 bis

Si riferisce a posizioni di lavoro concernenti funzioni di diversa natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che ha acquisito, mediante processi formativi successivi alla assunzione, una preparazione ed una capacità professionale connotante un più elevato livello di autonomia e responsabilità nel proprio ambito di intervento.

Posizione economica C1

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative e sociali, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un lavoro in equipe, nonchè funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.

Le posizioni lavorative si concretizzano per:

Tutte le posizioni di lavoro possono comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si è preposti.

Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.

Posizione economica C1 bis

Comprende posizioni di lavoro riguardanti l'esecuzione delle funzioni proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale che ha acquisito, mediante specifici processi formativi, aggiuntivi a quelli richiesti per l'accesso alla stessa, una preparazione e capacità professionale connotante un maggiore livello di autonomia e responsabilità nel contesto dato.

Posizione economica C2

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonchè in equipes interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonchè al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.

Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro.

Le attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici.

Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea o diploma di scuola media superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.

Posizione economica D1

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di equipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè un costante aggiornamento nella propria disciplina.

L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive impartite dall'amministrazione.

La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse.

Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.

L'attività esercitata è soggetta a controlli periodici. Per l'accesso è richiesto il diploma di laurea.

Posizione economica D2

Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall'amministrazione comportanti:

L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'amministrazione.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Posizione economica D2 bis

E' relativa a posizioni di lavoro concernenti le funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperte da personale esprimente un maggiore livello di autonomia e responsabilità nel contesto dato.

Posizione economica D3

Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni comportanti capacità professionale, competenza progettuale e gestionale, nonchè pianificazione e previsione nell'ambito di sole direttive generali.

Comporta il coordinamento o la direzione di figure di elevata professionalità. Titolo di studio: diploma di laurea.

Posizione economica D3 bis

Concerne posizioni di lavoro relative a funzioni di varia natura proprie della posizione economica precedente ricoperta da personale esprimente un maggiore livello di autonomia e responsabilità relativamente al proprio contesto di interventi.

Posizione economica D4

Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni necessitanti un insieme di capacità e competenze, comprensiva anche del coordinamento e/o della direzione di figure di elevata professionalità finalizzate all'applicazione degli indirizzi formulati dall'amministrazione. Titolo di studio: diploma di laurea.

I profili professionali non specificatamente collocati nelle diverse posizioni economiche su indicate, saranno inquadrati, previa verifica tra le parti in ambito aziendale, sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia, responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuate dai profili professionali già previsti per ogni singola posizione economica di inquadramento.





ART. 37

MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della legge n. 300 del 20.5.70.

Il lavoratore, purchè in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del responsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale del dipendente medesimo. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, semprechè tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni continuativi.

L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi inferiori a 30 giorni deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale dell'interessato. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che devono risultare da atto scritto, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge ci cui al primo comma, ove applicabile.

ART. 38

CUMULO DELLE MANSIONI

Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.

In caso di non prevalenza di tempo della mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.

ART. 39

PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA

Le amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Titolo VII

Orario di lavoro

ART. 40

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.

Per i dipendenti inquadrati nelle qualifiche dirigenziali l'orario settimanale ordinario è di 38 ore. Tale orario di lavoro sarà relazionato a quello definito per il Servizio Sanitario Nazionale.

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.

I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.

Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto.

ART.41

RIPOSO SETTIMANALE

Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.

Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

ART. 42

PAGA GIORNALIERA E ORARIA

La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione:

L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6.

In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.

ART. 43

PRONTA DISPONIBILITA'

Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.

La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonchè le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.

Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 44 del presente CNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità.

La quota risultante dalla rivalutazione della entità economica suddetta, rispettivamente nella misura del 3,5% relativamente all'anno 1994 e del 2,5% relativamente all'anno 1995, da definirsi a livello aziendale, concorre alla costituzione del fondo per la contrattazione di 2^ livello di cui all'art.6

TITOLO VIII

FESTIVITA' E FERIE

ART. 44

FESTIVITA'

Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art.42

I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato.

In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato. In caso ciò non fosse possibile verrà riconosciuto 1/26 della retribuzione mensile.

ART. 45

FERIE

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione .

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare.

L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentito l'interessato.

Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall'azienda.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Titolo IX

Permessi, Aspettative e Congedi

ART.46

PERMESSI E RECUPERI

Al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all'art. 45 del presente CNL.

Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

ART. 47

CONGEDO MATRIMONIALE

Il lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno feriale.

ART. 48

TUTELA DELLA MATERNITA'

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 30.12.1971 n. 1204, alla legge 9 dicembre 1977 n. 903. L'azienda integrerà, fino a concorrenza, l'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente CNL.

ART. 49

DONAZIONE SANGUE

Il lavoratore donatore di sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.

ART. 50

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE

Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13.09.46 n. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 370/55.

Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.

ART. 51

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Al lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti in organico. Il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto sarà sostituito fatta salva la verifica tra le parti in sede locale. Il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

ART. 52

PERMESSI PER GRAVI MOTIVI

Per gravi e documentate ragioni al lavoratore possono essere concessi permessi straordinari retribuiti per un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno.

ART. 53

PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA

In caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei figli, dei genitori, dei fratelli, dei suoceri, spetta al lavoratore un permesso retribuito fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi.

ART. 54

TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM

Per il trattamento del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatore o segretario di seggio si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).

ART.55

PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE

Il lavoratore ha diritto ai permessi previsti dalla normativa vigente in materia.

Titolo X

DirittO Allo studio e formazione professionale

ART. 56

DIRITTO ALLO STUDIO

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame.

Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).

I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.

Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

ART. 57

CORSI FINALIZZATI

Nel rispetto delle quote, percentuali e modalità di cui all'art. precedente i lavoratori hanno diritto alla partecipazione a corsi qualificanti finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle OO.SS.

ART. 58

QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.

A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue. Ove l'amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.

In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.

In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.

I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.

Titolo XI

Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro

ART. 59

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.

Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:

Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.

Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.

Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.

ART.60

ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.


ART. 61

TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO

Le rappresentanze sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme legislative vigenti per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori.

Al rapporto tra le parti in sede aziendale è demandato il confronto ai fini della determinazione di interventi mirati ad una sempre più adeguata tutela della salute ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro, nonchè la determinazione di quote economiche utilizzate a riconoscimento di eventuali, residui, specifici rischi.

ART. 62

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

In attuazione dell'art. 24 della legge 104/92 le singole AVIS valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.

TITOLO XII

RETRIBUZIONE

ART.63

INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI



ART. 64

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

Si confermano gli importi in godimento corrisposti a titolo di anzianità.

ART. 65

LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.

Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.

E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.

Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90 gg. Ferma restando la facoltà di cui sopra il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 44 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.

Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione.


ART. 66

TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE

Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale delle nuova posizione economica ed il valore iniziale di quella di provenienza.

ART. 67

ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo le norme di legge vigenti.


ART.68

INDENNITA'

Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda:

Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.

La quota risultante dalla rivalutazione delle quantità economiche suddette, rispettivamente nella misura del 3,5% relativamente all'anno 1994 e del 2,5% relativamente al 1995, da operarsi a livello aziendale, concorrono alla costituzione del fondo per la contrattazione di 2^ livello di cui all'art. 6

ART. 69

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI

SULLA BUSTA PAGA

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7^ giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Associazione, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta-paga nonchè sulla qualifica della moneta, deve essere fatta all'atto del pagamento.

In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.

Resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.

ART. 70

TREDICESIMA MENSILITA'

A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 64.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.



ART. 71

MENSA E VITTO

Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti il cui orario di lavoro non preveda una interruzione superiore a 2 ore.

Il personale distaccato all'interno dell'ospedale fruirà ove possibile della struttura ospedaliera per il servizio mensa, utilizzando le apposite convenzioni stipulate dall'Amministrazione.

Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Qualora tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di un TICKET il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti con un valore minimo di £ 6.000.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e la interruzione va rilevata con i normali mezzi di controllo.

Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di Lit. 2.000 per la durata del presente contratto, ove fruisca del servizio mensa.

ART. 72

ABITI DI SERVIZIO

Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.

La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'amministrazione.

Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 73

MISSIONI E TRASFERTE

Ai dipendenti che per ragioni di servizio devono essere inviati fuori dalla sede di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura di £ 20.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede (compreso il tempo occorrente per il viaggio). In caso di brevi trasferimenti l'indennità sarà proporzionata al numero di ore di assenza. Ai dipendenti saranno inoltre rimborsate le spese vive sostenute e documentate sulla base di criteri concordati tra le parti in sede aziendale. Non viene riconosciuta alcuna indennità per trasferta inferiore a Km. 20 e con meno di 4 ore di assenza. Nel caso di utilizzo preventivamente autorizzato del mezzo proprio spetta un rimborso sulla base delle tariffe chilometriche ACI relative ad una percorrenza media annua di 20.000 Km e ad una cilindrata di 1300 cc.

ART. 74

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.

Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:

Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982.

Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297/82 - 29/5/1982.

Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:



ART. 75

PREMIO DI INCENTIVAZIONE

A tutto il personale a partire dal 1^ gennaio 1994 compete un premio di incentivazione di Lit.750.000 annue lorde, a partire dal 1^ gennaio 1995 tale premio è elevato a Lit.770.000 annue lorde. Tale premio è ripartito per giornate di effettiva presenza con decorrenza mensile. Ai fini del computo delle presenze non incidono le giornate relative a ricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL. Eventuali condizioni alternative potranno essere mantenute previe trattative locali per quelle strutture che abbiano in atto specifiche convenzioni con Enti.Le quote economiche non corrisposte ai lavoratori in quanto relative a giorni di non presenza concorrono alla costituzione di un fondo da gestire in sede di contrattazione di secondo livello.

tITOLO xiii

PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE

ART. 76

TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.

Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (legge n. 533 del 1973).

Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

ART. 77

TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO

In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).

ART. 78

CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE

Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri in numero di tre saranno nominati come segue:

c)un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.


ART. 79

FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria senza esperire le procedure di cui ai punti 1-2-3 dell'art. 78



DECORRENZA E DURATA

Il C.N.L. entra in vigore il 1^ gennaio 1994 e scade il 31 dicembre 1997. Gli effetti normativi decorrono dal 1^ gennaio 1994 e scadono il 31 dicembre 1997. Gli effetti economici decorrono dal 1^ gennaio 1994 e scadono il 31 dicembre 1995. Il secondo biennio nel quale decorrono gli effetti economici è compreso nel periodo 1^ gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1995 al fine della definizione delle quote economiche relative ai minimi contrattuali concernenti il periodo 1^ gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in aderenza all'accordo stipulato tra Governo, OO.SS. Cgil-Cisl-Uil, Confindustria in data 23 luglio 1993. Punti di riferimento saranno tra l'altro la comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del paese, nonchè dell'andamento delle retribuzioni.

Norma transitoria

Alla data di sottoscrizione del presente accordo, le strutture AVIS che abbiano dipendenti in attività presso il S.S.N. in forza di rapporto convenzionale, in attesa di essere assorbito dalle Aziende sanitarie pubbliche possono, previo accordo con le OO.SS. interessate, definire protocolli locali che, per il suddetto personale, equiparino il trattamento economico complessivo al lordo delle ritenute di legge, nonchè particolari istituti normativi, a quanto previsto dal CCNL per il personale dipendente dal S.S.N. in base alle norme vigenti.


Verbale di accordo conclusivo.

Le parti concordano sull'inquadramento in cinque posizioni economiche e tre posizioni funzionali del personale laureato dell'area amministrativa, sanitaria e medica di cui alle allegate tabelle e relative declaratorie. Concordano inoltre di procedere ad un primo inquadramento nelle posizioni economiche funzionali dispari. Concordano altresì di recepire e di dare attuazione a quanto verrà previsto nell'ambito della contrattazione nazionale o delle normative specifiche in merito al riconoscimento dei nuovi livelli funzionali così come previsto dalla legge 29/93 e dal decreto legislativo 517/93 per il personale laureato di livello dirigenziale.

Anche allo scopo di dare attuazione nell'ambito del contratto di lavoro a quanto previsto per il personale laureato amministrativo, sanitario e medico dal D.P.R. 384/ 90, le parti convengono di continuare gli incontri per la definizione delle modalità di applicazione degli artt. 117 e 48 e la individuazione, sulla base della tipologia dei centri, dei settori e moduli di cui agli artt. 116 e 47. Relativamente all'area amministrativa le parti convengono di istituire la posizione economica B1 bis attribuendole la quota economica di £. 26.046.883.

Le parti convengono di relazionare l'orario di lavoro di coloro che sono inquadrati nelle posizioni economiche ex 9^., 10^, 11^ livello alla conclusione del confronto tra ARAN e OO.SS. relativamente al personale dipendente del S:S.N. , assumendone le scelte relative.

Le parti conseguentemente convengono di relazionare insieme dei testi contrattuali oggetto della presente sigla, in previsione della firma definitiva successiva alla verifica interna ai rispettivi organismi. Le parti confermano quanto contenuto nell'art.69 dell'attuale contratto.

F.P. CGIL NAZIONALE AVIS NAZIONALE

FISOS CISL NAZIONALE

UIL SANITA' NAZIONALE

ANAAO

SNABI

CGIL MEDICI

CISL MEDICI

UIL MEDICI

Milano, 25 novembre 1994

INDICE

TITOLO I

VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 PAG. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 PAG. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 PAG. 2

INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI

ART. 4 PAG. 2

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Titolo II

Relazioni sindacali

ART.5 PAG. 3

DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA

LE PARTI

ART. 6 PAG. 4

CONTRATTAZIONE

ART. 7 PAG. 5

GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

ESSENZIALI

ART. 8 PAG. 5

PARI OPPORTUNITA'

ART. 9 PAG. 5

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Titolo III

Diritti Sindacali

ART. 10 PAG. 6

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 11 PAG. 6

ASSEMBLEA

ART. 12 PAG. 7

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

ART. 13 PAG. 7

ASPETTATIVA SINDACALE

ART. 14 PAG. 7

CONTRIBUTI SINDACALI

TITOLO IV

ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 15 PAG. 9

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ART. 16 PAG. 9

DOCUMENTI DI ASSUNZIONE

ART. 17 PAG. 9

VISITE MEDICHE

ART. 18 PAG. 10

PERIODO DI PROVA

ART. 19 PAG. 10

RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

ART. 20 PAG. 12

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

ART. 21 PAG. 14

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

ART.22 PAG. 15

INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI

SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

ART. 23 PAG. 16

PREAVVISO

ART. 24 PAG. 16

RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO

DI LAVORO

ART. 25 PAG. 17

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 26 PAG. 17

INDENNITA' IN CASO DI DECESSO

ART. 27 PAG. 17

MOBILITA'

ART. 28 PAG. 17

TRASFERIMENTO

TITOLO V

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

ART. 29 PAG. 18

RITARDI ED ASSENZE

ART. 30 PAG.18

DOVERI DEL PERSONALE

ART. 31 PAG. 19

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 32 PAG. 21

PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE

PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO

DEI COMPITI DI UFFICIO

ART. 33 PAG. 21

RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI

NEI RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 34 PAG. 21

RITIRO PATENTE

ART. 35 PAG. 21

COPERTURA ASSICURATIVA NELL'UTILIZZO

DI MEZZI PROPRI DI TRASPORTO

TITOLO VI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 36 PAG. 23

DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE

E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI

ART. 37 PAG. 30

MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE

DELLE STESSE

ART. 38 PAG. 31

CUMULO DELLE MANSIONI

ART. 39 PAG. 31

PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER

INIDONEITA' FISICA

Titolo VII

Orario di lavoro

ART. 40 PAG. 32

ORARIO DI LAVORO

ART.41 PAG. 32

RIPOSO SETTIMANALE

ART. 42 PAG. 32

PAGA GIORNALIERA E ORARIA

ART. 43 PAG. 33

PRONTA DISPONIBILITA'

TITOLO VIII

FESTIVITA' E FERIE

ART. 44 PAG. 34

FESTIVITA'

ART. 45 PAG. 34

FERIE

Titolo IX

Permessi, Aspettative e Congedi

ART.46 PAG. 36

PERMESSI E RECUPERI

ART. 47 PAG. 36

CONGEDO MATRIMONIALE

ART. 48 PAG. 36

TUTELA DELLA MATERNITA'

ART. 49 PAG.36

DONAZIONE SANGUE

ART. 50 PAG. 37

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONI

DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE

ART. 51 PAG. 37

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

ART. 52 PAG. 37

PERMESSI PER GRAVI MOTIVI

ART. 53 PAG. 37

PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA

ART. 54 PAG. 38

TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORI

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM

ART.55 PAG. 38

PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE

Titolo X

DirittO Allo studio e formazione professionale

ART. 56 PAG. 39

DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 57 PAG. 39

CORSI FINALIZZATI

ART. 58 PAG. 39

QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE,

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Titolo XI

Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro

ART. 59 PAG. 41

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

ED INFORTUNIO

ART. 60 PAG. 42

ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO

ART. 61 PAG. 42

TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE

DI LAVORO

ART. 62 PAG. 42

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE

TITOLO XII

RETRIBUZIONE

ART. 63 PAG. 43

INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI

ART. 64 PAG. 49

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

ART. 65 PAG. 49

LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO,

FESTIVO, NOTTURNO

ART. 66 PAG. 49

TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE

A PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA

SUPERIORE

ART. 67 PAG. 50

ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA

ART. 68 PAG. 50

INDENNITA'

ART. 69 PAG. 50

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E

RECLAMI SULLA BUSTA PAGA

ART. 70 PAG. 51

TREDICESIMA MENSILITA'

ART. 71 PAG. 51

MENSA E VITTO

ART. 72 PAG. 51

ABITI DI SERVIZIO

ART. 73 PAG. 52

MISSIONI E TRASFERTE

ART. 74 PAG. 52

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ART. 75 PAG. 53

PREMIO DI INCENTIVAZIONE

tITOLO xiii

PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE

ART. 76 PAG. 54

TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

IN SEDE SINDACALE

ART. 77 PAG. 54

TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

DELL'UFFICIO DEL LAVORO

ART. 78 PAG. 54

CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO

IRRITUALE

ART. 79 PAG. 55

FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA'

GIUDIZIARIA