CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DALLE REALTA' ADERENTI ALL' ANPAS
1994-1997



Oggi 4 Dicembre 1996, a Roma, tra
L'Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nelle persone di: LUIGI BULLERI, MAURIZIO AMPOLLINI, LUIGI NEGRONI, ROLANDO PETROCCHI, ANDREA BIANCHINI, MASSIMO PASTORINO
la Funzione Pubblica CGIL nella persona di MAURO ALBORESI
la Fisos CISL nelle persone di: GIORGIO ALESSANDRINI, LUIGI GENTILI, GIUSEPPE D'ANGELI
la UIL Sanita' nelle persone di: CARLO FIORDALISO, MIMMO D'ANGELO, NICO SALVATORE
si e' giunti alla stipula del presente CCNL per il personale dipendente dalle diverse realta' aderenti all'ANPAS relativo al periodo 1994-1997.


PREMESSA

Il presente contratto intende colmare la lacuna esistente nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo relativamente ad una disciplina omogenea del trattamento dei lavoratori dipendenti dalle diverse realtà aderenti all'Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) che operano in quel settore.

L'ANPAS e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL di categoria sottolineano inoltre la grande importanza che questo contratto riveste soprattutto perchè disciplinando il rapporto di lavoro sia sul versante normativo che economico si pone quale elemento di governo del sistema dei rapporti tra soggetti gestori pubblici e privati nell'ambito di intervento.

E' infatti più che mai necessario che enti pubblici e privati e Pubbliche Assistenze interagiscano in un quadro di programmazione generale ai diversi livelli, che sia da una parte funzionale alla qualificazione dell'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili dall'altro rispettoso dei bisogni e dei diritti dei cittadini intesi come utenti, al fine di poter giungere ad un assetto soddisfacente dei servizi che tenga conto delle caratteristiche peculiari delle realtà delle Pubbliche Assistenze mettendole in condizione di poter sostenere il trattamento dei propri addetti equo e garantito nel tempo.

Anche per tuttto ciò il presente CCNL divienta per i contraenti uno strumento con cui confrontarsi con le pubbliche amministrazioni, ai fini della ammissione al rapporto di converzione e/o di accreditamento che si ritiene necessario consentire solo ai soggetti in grado di offrire qualificanti caratteristiche, tra le quali non ultime sono quelle garantite dalla applicazione di CCNL.

L'alto profilo sociale dell'attività svolta dalle Pubbliche Assistenze, la volontà di cooperare alla costruzione di un nuovo stato sociale pluralista per quanto riguarda i soggetti erogatori di servizi, attento alla necessità della popolazione, vanno di pari passo all'azione di qualificazione e motivazione del personale volontario e stipendiato.

In relazione all'insieme delle questioni esposte l'ANPAS e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL di categoria sottolineano la necessita' di un costante rapporto tra le stesse finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo determinando le scelte piu' opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.

Le parti si sentono impegnate in direzione di un processo di ricomposizione contrattuale che coinvolga le diverse realta' operanti nel contesto di cui trattasi, e che, sottolineandone la natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra queste e con il soggetto pubblico sempre piu' sul terreno della capacita' progettuale e gestionale.

Per le sue caratteristiche innovative e l'estrema diversità tipologica delle Pubbliche Assistenze l'applicazione del CCNL alle singole realtà aderenti all'ANPAS dovrà essere improntata ad ampia flessibilità anche articolandosi attraverso un ulteriore contrattazione da defnirsi al livello territoriale e/o di singola associazione, in modo da definire percorsi calibrati di convergenza alle finalità previste nel contratto. Particolare attenzione in questa fase di contrattazione decentrata andrà poi dimostrata nei confronti di figure atipiche la cui diffusione è particolarmente presente nelle piccole realtà associative. Sempre per tali motivi sarà possibile in determinati casi, concordati tra le parti, uno slittamento dei tempi fissati per gli allineamenti salariali e normativi.

Le parti auspicano inoltre che il presente CCNL possa confluire, fatte salve le caratteristiche peculiari del settore di intervento, all'interno di un più generale contratto atto a regolare i rapporti di lavoro nell'ambito di tutto il cosiddetto Terzo Settore. Tra gli obiettivi che questo contratto dovrebbe conseguire vi è anche quello del limite delle 36 ore settimanali.

TITOLO I

VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente C.C.N.L., che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, si applica a tutto il personale dipendente dalle diverse realta' aderenti all'ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) tenuto conto delle caratteristiche che gli sono proprie.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.

Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specifità evidenziate nei singoli contratti.

Art. 2

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonchè allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.

I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalla Associazione Nazionale di cui al presente art. 1 del presente contratto e dalle singole sezioni purchè non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Art. 3

Inscindibilità delle norme contrattuali

Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

Art.4

Condizioni di miglior favore

Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente C.C.N.L. sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le condizioni di miglior favore in atto.

A tal fine in sede di confronto a livello di Associazione di cui all'art. 7 entro 3 mesi dalla firma del presente C.C.N.L. verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente C.C.N.L.

Art.5

Decorrenza e durata

Il C.C.N.L. entra in vigore il 1° gennaio 1994 e scade il 31 dicembre 1997 agli effetti normativi. I bienni economici di riferimento del CCNL sono rispettivamente definiti nei periodi 1 Gennaio 1994 - 31 Dicembre 1995 e 1 Gennaio 1996 - 31 Dicembre 1997.

Le parti convengo che relativamente all'insieme dell'ambito normativo ed economico del presente CCNL, ove non diversamente indicato, per data di decorrenza dei singoli istituti si intende quello della firma dello stesso.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 6

Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le sedi di informazione e confronto sono:

A)Livello nazionale

Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

B)Livello regionale e/o territoriale

Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

C)Livello di Associazione

Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonchè quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Art. 7

Contrattazione

La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:

Sono titolari della contrattazione a livello di Associazionele le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e dell'accordo 23-7-93.

Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

Costituisce oggetto della contrattazione a livello di Associazione quanto espressamente attribuitovi dal CCNL nonchè quanto definito nelle specifiche piattaforme in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.

Le piattaforme a livello di Associazione potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.

Art. 8

Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello a livello di Associazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa:

-le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto le parti in sede di Associazione, appositi contingenti di personale.

Art. 9

Pari opportunità tra uomo e donna

Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.

L'Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonchè appositi finanziamenti a sostegno della loro attività. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.

Art. 10

Attivita' di volontariato

I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.

In sede di Associazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato.

TITOLO III

DIRITTI SINDACALI

Art. 11

Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede di Associazionele delle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 40 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per addetto nelle realtà lavorative fino a 200 occupati e di 8 ore annue per addetto oltre tale limite.

Art. 12

Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 11 del presente CCNL e nella misura di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Della convocazione della riunione deve essere data all'Associazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utente.

Art. 13

Permessi per cariche sindacali

I lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera Sindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 20 ore al mese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima del responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Associazione in cui il lavoratore presta servizio.

Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Associazione.




Art. 14

Aspettativa sindacale

Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.

Art. 15

Contributi sindacali

Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocato dall'interessata o dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Associazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.

L'Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.


TITOLO IV

ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16

Assunzione del personale

L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato.

L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico.

Art. 17

Documenti di assunzione

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:

Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonchè tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.

Art. 18

Visite mediche

Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio del lavoratore), l'Associazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.

Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico del dipendente.

Art. 19

Periodo di prova

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova:

60 gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2.

90 gg.di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4.

120 gg. per tutti gli altri lavoratori.

Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio della assenza.

Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

Art.20

Rapporti di lavoro part-time

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:

Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti pricipi:

L'Associazione risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze sindacali.

I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.

Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:

A)nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:

1)l'eventuale periodo di prova;

2)l'orario settimanale;

3)la qualifica assegnata.

Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Associazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Associazioni, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.

B)E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente.

C)La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed all'Ispettorato del Lavoro.

D)Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.

E)La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 42

F)I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13° mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.

Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.

I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.

L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Associazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.

Art. 21

Contratti di formazione e lavoro

Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverrà secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e D.L. 17.1.94 n. 32 e successive integrazioni e modificazioni.

Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al comma 7 dell'art.3 del D.L. n. 32 del 17.1.94 le parti sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per l'Impiego relativamente all'approvazione preventiva dei progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL i necessari accordi di merito.

Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:

a)acquisizione di professionalità intermedie e/o di professionalità elevate;

b)inserimento professionale mediante esperienze lavorative di giovani nel contesto produttivo ed organizzativo dell'Associazione.

Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.

La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).

Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a) qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità intermedie dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità elevate dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.

Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.

Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.

Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, ad eccezione dell'autista dei mezzi di soccorso .

Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussitenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.

Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato o inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.

Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'associazione corrisponderà a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.

Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.

Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

Art. 22

Rapporti di lavoro a tempo determinato

In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze delle Associazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:

a)per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale non superiore al 30% - dell'organico in forza;

b)per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;

c)per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con UU.SS.LL., Province, Regioni, Comuni, o Ministeri, ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;

d)per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Associazione;

e) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;

f)per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).

Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti di cui all'art. 7

Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 23

Apprendistato

In considerazione del quadro legislativo di riferimento vigente e dell'accordo per il lavoro sottoscritto tra Governo e Parti Sociali in data 24.9.96, le parti contraenti il presente CCNL si reincontreranno entro 6 (sei) mesi dalla firma dello stesso per disciplinare la materia.

Art. 24

Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati

L'inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di legge vigenti.

Art. 25

Preavviso

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura appresso specificata:

A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le altre posizioni economiche.

Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di pubblici concorsi.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

Il lavoratore dimissionario in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.

In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato.

Art. 26

Cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:

a)per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;

b)per dimissioni del lavoratore;

c)per morte del lavoratore;

d)per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 27

Rilascio di documenti e di certificato del lavoro

All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'Associazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Associazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.

Art. 28

Indennità in caso di decesso

In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt. 24 e 62 del presente contratto (preavviso-anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art. 2111 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso.

Art. 29

Mobilità'

L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della Associazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della Associazione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/700 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui originariamente è stato assegnato il dipendente.

L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza della Associazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla Associazione in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20.5.1970 n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.

TITOLO V

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art. 30

Ritardi ed assenze

Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo.

I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se possibile. Qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.

Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto.

Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto salvo il recupero, se possibile.

L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 (tre) giorni consecutivi, è considerata mancanza gravissima

Art. 31

Doveri del personale

Ai lavoratori, ed in particolare coloro ai quali è affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza dei soggetti socialmente svantaggiati e di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.

Sono obblighi del lavoratore:

1)usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;

2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

3)astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, offerto loro o ad altri dipendenti dell'ente;

4)uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.


Art. 32

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari da parte dell'Associazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonchè nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle Amministrazioni di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.

Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

1)richiamo verbale;

2)richiamo scritto;

3)multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;

4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, il lavoratore che:

a)non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 29 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;

b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

c)commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;

d)non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Associazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;

e)ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio marcatempo;

f)compia insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;

g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico e gli altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;

h)violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria delle associazioni, non attui metodologie assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte dalla equipe direttiva;

i)compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine e all'immagine delle Associazioni;

l)ometta di comunicare all'Associazione ogni mutamento di domicilio, anche di carattere temporaneo.

Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

a)nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b)assenza ingiustificata per (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle ferie;

c)recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;

d)assenza per simulata malattia;

e)introduzione di persone estranee nell'Associazione stessa senza permesso dell'Associazione;

f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;

g)alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per conto di colleghi;

h)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

i)per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Associazione;

l)per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

m)per svolgimento di attività continuativa privata e comunque per conto terzi con esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;

n)per i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 CC).

E' in facoltà dell'Associazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Art. 33

Patrocinio legale del dipendente per atti connessi

all'espletamento dei compiti di ufficio

L'Associazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

L'Associazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, ove tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

Art. 34

Responsabilita' civile dei dipendenti nei rapporti con l'utenza

La responsabilità civile dei dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui all'art. 5 della legge 13.5.1985 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalle singole amministrazioni.

Art. 35

Ritiro patente

Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.

L'autista in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.

Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre indennità eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa.

Art. 36

Copertura assicurativa utilizzo mezzi propri di trasporto

Qualora il dipendente per ragioni di servizio venga espressamente autorizzato all'utilizzo di mezzi propri di trasporto, le Amministrazioni dovranno stipulare idonea polizza di copertura assicurativa (KasKo) rispettando le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 37

Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti

Posizione economica A1

Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all'effettuazione di lavori semplici.

Posizione economica A2

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano:

Il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto.

La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.

Posizione economica A3

Comprende posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:

L'attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi.

Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione.

Posizione economica A4

Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.

Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:

Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.


Posizione economica B1

Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza al disabile, che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri compiti.

Le posizioni lavorative comportano:

Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici responsabili del servizio e/o dell'area.

Posizione economica B2

Comprende posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio.

La funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate.

Le posizioni lavorative si concretizzano per:

-particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;

Il lavoratore inquadrato in questa posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.

Posizione economica C1

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative, sociali, amministrative: prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un lavoro in equipe, nonchè funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.

Le posizioni lavorative si concretizzano per:

Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.

Posizione economica C2

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonchè in equipes interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonchè al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.

Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro.

Le attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici.

Posizione economica D1

Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro di equipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonchè un costante aggiornamento nella propria disciplina.

L'attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive impartite dall'Associazione.

La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative di unità operative.

Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.

L'attività esercitata è soggetta a controlli periodici.

Posizione economica D2

Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati dall'Associazione comportanti:

L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'Associazione.

Posizione economica D3

Comprende posizioni di lavoro, relative a funzioni comportanti indiscussa capacità professionale, competenza progettuale e gestionale, nonchè pianificazione e previsione nell'ambito di sole direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall'Associazione al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.

Comporta il coordinamento o la direzione di figure professionali di elevata professionalità.

Art. 38

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse

Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti.

Il lavoratore, purchè in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.

Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonchè delle differenze afferenti i restanti istituti contrattuali salariali.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto scritto, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, semprechè il lavoratore sia in possesso del titolo professionale ove richiesto.

Art. 39

Cumulo delle mansioni

Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.

In caso di non prevalenza di tempo della mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.

Art. 40

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Le amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

TITOLO VII

ORARIO DI LAVORO

Art. 41

Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione dell'Associazione lo consenta, anche su 5 giorni.

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Associazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.

I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle Associazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.

Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 42 del presente contratto.

NORMA TRANSITORIA

Le realtà aventi un orario ordinario settimanale superiore a quello definito dal presente articolo adegueranno lo stesso nella misura di un ora a far data dal 30.11.96 e di un'ulteriore ora a far data dal 31.8.98. Gli eventuali ulteriori scostamenti tra l'orario ordinario settimanale di fatto e quello definito dal presente contratto di lavoro saranno comunque recuperati per il 50% entro il 30.11.98. e per l'altro 50% entro 31.12.99. Sono confermate le quantità orario vigenti inferiori alle 38 ore settimanali indicate dal presente articolo.

Art. 42

Riposo settimanale

Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva di cui all'art. 67.

Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 43

Paga giornaliera e oraria

La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione:

L'importo della paga oraria, a regime, è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6.33. In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.

Nelle realtà con orario settimanale ordinario inferiore o superiore a quello definito dall'art. 41 l'importo della paga oraria è determinato sulla base del coeficente di riferimento.

ART. 44

Pronta disponibilita'

Il servizio di pronta disponibilita' è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile.

La considerazione in ordine alla opportunita' ed alla misura di adozione di tale istituto nonche' le modalita' dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede di Associazione.

Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno programmato come giorno di riposo o nelle giornate di festivita' infrasettimanale di cui all'art. 45 del presente CCNL, spetta un rimborso compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Il servizio di pronta disponibilita' va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore e da' diritto ad un compenso di L.2.000 per ogni ora prestata a far data dall'1/1/97 e di L.3.350 per ogni ora prestata a far data dal 01/11/98.

In caso di chiamata l'attivita' prestata verra' retribuita come lavoro straordinario o compensata con il recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato.

Non possono essere previste per ciascun dipendente piu' di 8 turni di pronta disponibilita' al mese.

TITOLO VIII

FESTIVITA' E FERIE

Art. 45

Festività

Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

1)Capodanno (1° gennaio)

2)Epifania (6 gennaio)

3)Anniversario della Liberazione (25 aprile)

4)Lunedì di Pasqua (mobile)

5)Festa del Lavoro (1° maggio)

6)Assunzione della Madonna (15 agosto)

7)Ognissanti (1° novembre)

8)Immacolata Concezione (8 dicembre)

9)S. Natale (25 dicembre)

10)S. Stefano (26 dicembre)

11)Santo Patrono (mobile)

In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 43.

I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Associazione sentito l'interessato.

In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Associazione in accordo con l'interessato.

Art. 46

Ferie

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 190 (centonovanta) ore lavorative retribuite per anno solare.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 43.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a 4 (quattro) giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare.

L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Associazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, non inferiore al 50% del monte ore, sentito l'interessato.

Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del lavoratore e sono assegnate dall'Associazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le 4 (quattro) giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall'Associazione.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

TITOLO IX

PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI

Art.47

Permessi e recuperi

Al lavoratore possono essere concessi dall'Associazione, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 (quattro) giornate di cui all'art. 46 (Ferie) del presente CCNL.

Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Associazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art.48

Congedo matrimoniale

Il lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno feriale.

Art.49

Tutela della maternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. L'Associazione integrerà, fino a concorrenza, l'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente CCNL.

Art 50

Donazione sangue

Il lavoratore donatore di sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.

Art.51

Chiamata e richiamo alle armi, obiezioni di coscienza in servizio civile

Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell'Associazione nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d.l.c.p.s. 13.09.46 n. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 370/55.

Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.



Art.52

Aspettativa non retribuita

Al lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti in organico. Il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto sarà sostituito. Il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

Art. 53

Permessi per gravi motivi

Per gravi e documentate ragioni al lavoratore possono essere concessi permessi straordinari retribuiti per un massimo di 25,33 ore nell'arco dell'anno.

Art.54

Permessi per lutto di famiglia

In caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei figli, dei genitori, dei fratelli, dei suoceri, spetta al lavoratore un permesso retribuito limitatamente a 3 (tre) giorni.

Art.55

Trattamento spettante ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum

Per il trattamento del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatore o segretario di seggio si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).

TITOLO X

DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.56

Diritto allo studio

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame.

Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).

I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.

Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con il concorso delle OO.SS.

Art.57

Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.

A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 150 ore annue. Ove l'Associazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.

In sede di confronto a livello di Associazione verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.

In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.

I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione dell'Associazione il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.


TITOLO XI

TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO

Art. 58

Trattamento economico di malattia ed infortunio

In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, l'Associazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.

Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:

a)il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.

b)Il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.

Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.

Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Associazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.

Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.

Art.59

Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L'Associazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 60

Tutela della salute ed ambiente di lavoro

In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è istituito a livello di singola Sezione la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto.

Le parti, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonchè quant'altro riferito a questa figura.

Art. 61

Superamento delle barriere architettoniche

In attuazione dell'art. 24 della legge 104/92 i singoli Enti presenteranno alle rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL i progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.

TITOLO XII

RETRIBUZIONE

Art.62

Inquadramenti e conseguenti retribuzioni

Area Tecnica Area Amministrativa Area Socio San.Assist.Ed.tiva
P.e.A1 addetta/o alle pulizie
P.e A2 addetta/o alle cucine centralinista ausiliaria/o socio sanitaria/o
addetta/o al

guardaroba

fattorina/o
addetta/o alla

lavanderia

operaia/o generica/o
P.e.A3 operaia/o qualificata/o ausiliaria/o socio sanitario specializzata/o
autista patente B e C

con CAP

assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formata/o
aiuto cuoca/o
P.e.A4 operaia/o specializzata/o impiegata/o d'ordine assistente domiciliare e dei servizi tutelari formata/o
cuoca/o autista - soccoritrice/ore
autista patente DK necrofora/o
autista-accompagnatrice/ore
P.e.B1 capo operaia/o educatrice/ore senza titolo
istruttrice/ore, addetto/a onoranze funebri
animatrice/ore senza titolo
insegnante senza titolo
P.e.B2 impiegata/o concetto insegnante con titolo (media superiore)
educatrice/ore con titolo (media superiore)
animatrice/ore con titolo
P.e.C1 assist. amministrativo educatrice/ore professionale
terapista riabilitazione
infermiera/e professionale
assistente sociale
P.e C2 collaboratrice/ore direttivo coordinatrice/ore unità operativa semplice
P.e.D1 coordinatrice/ore unità operativa complessa
P.e.D2 responsabile di area responsabile di area
psicologa/o
pedagogista
sociologa/o
medico
P.e.D3 direttrice/ore generale direttrice/ore sanitaria/o

Le parti si danno atto che allo stato non risulta esservi personale inquadrabile nelle posizioni economiche D2 e D3.Qualora si manifestasse tale esigenza, la stessa, sarà oggetto di confronto tra le parti a livello di singola realtà.

Nota 1

L'inquadramento di eventuali figure professionali atipiche o non comprese nel presente articolo avverrà, attraverso la contrattazione decentrata di cui all'art.7, sulla base dei riferimenti dati dalle declaratorie delle posizioni economiche prima descritte.

Nota2

Con riferimento alle posizioni economiche C2 e D1 la definizione della natura semplice o complessa delle strutture operative è demandata al rapporto tra le parti in sede decentrata.

Posizioni economiche retribuzione tabellare contingenza annua (12 mesi) Valori tabellari conglobati
A1 9.207.600 11.535.499 20.742.799
A210.505.811 12.020.604 22.526.415
A312.362.311 12.079.152 24.441.463
A413.815.273 12.156.504 25.971.777
B115.569.091 12.255.264 27.824.343
B217.596.756 12.337.920 29.934.676
C118.235.666 12.337.920 30.573.586
C219.943.608 12.483.516 32.427.124
D122.179.257 12.659.808 34.839.065
D228.748.611 12.840.552 41.589.163
D341.520.029 13.229.508 54.749.537

Nota 3

Tali valori economici sono comprensivi del EDR (Elemento Distinto Retribuzioni) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio 1992, nonchè di ogni altra voce economica corrisposta a titolo di indennità.

Tali quote economiche decorrono dall'1 Novembre 1996. In sede di confronto a livello di singola Associazione, a fronte di particolari situazioni di difficoltà verificate tra le parti, potranno essere definiti percorsi atti a raccordare la situazione esistente a quella prefigurata dal presente CCNL a tale rigurado.

Art. 63

Retribuzione individuale di anzianita'

Le quote economiche maturate a tale titolo alla data di stipula del presente CCNL sono congelate.

Tali quote saranno corrisposte agli aventi diritto a titolo di assegno alla persona non riassorbibile sotto la voce "retribuzione individuale di anzianita'".

Art. 64

Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.

Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di Associazione.

E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 48 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.

Il lavoro supplementare e straordinario può, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro 2 mesi. Ferma restando la facoltà di cui sopra il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto di cui all'art. 43 maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 45 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.

Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Associazione.

Art. 65.

Trattamento economico conseguente a passaggio

alla posizione economica superiore

Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale delle nuova posizione economica ed il valore iniziale di quella di provenienza.

Art. 66

Assegni familiari o aggiunta di famiglia

Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo le norme di legge vigenti.

Art. 67

Indennità per servizio notturno e festivo

A far data dall'1/1/97 al personale dipendente spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L.3.000 lorde per ogni ora di servizio prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

Dalla stessa data, per il servizio di turno prestato in giorno festivo, compete una "indennita' festiva" di L.20.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L.10.000 se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.

Le quote economiche surrichiamate, a far data dal 1/4/98, diverranno rispettivamente di L.4.500, di L.30.000 e di L. 15.000.

Art. 68

Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Ente, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta-paga nonchè sulla qualifica della moneta, deve essere fatta all'atto del pagamento.

In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'Associazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.

Resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.

Art. 69

Tredicesima mensilità

A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 63.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Art. 70

Abiti di servizio

Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'Associazione.

La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'Associazione.

Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.71

Missioni e trasferte

Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede in localita' distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza come orario di servizio, il rimborso delle spese cosi' riconosciute:

- vitto: fino ad un massimo di L.30.000 per ogni pasto e L.4.000 per la colazione;

- alloggio: albergo di categoria massima "tre stelle" fino ad un massimo di L.140.000;

- mezzi di locomozione: treno di 2^ classe ed eventuale supplemento ed in caso di vagone letto, il singolo o T2; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso di 1/5 del costo della benzina super piu' eventuale pedaggio autostradale.

Le trasferte e le modalita' del viaggio devono essere preventivamente concordate ed autorizzate. I lavoratori sono tenuti alla presentazione delle ricevute delle spese sostenute.

Art. 72

Trattamento di fine rapporto

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.

Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:

1)15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72;

2)20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73;

3)25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73;

4)30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73.

Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982.

Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge n. 297/82 - 29/5/1982.

Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:

TITOLO XIII

PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE

Art. 73

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, portà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.

Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (legge n. 533 del 1973).

Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 74

Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione

di conciliazione dell'ufficio del lavoro

In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).

Art. 75

Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale

1)Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria.

2)Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.

Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri in numero di tre saranno nominati come segue:

a)un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;

b)un arbitro nominato dall'Associazione;

c)un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.

3)Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come segue:

a)un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.

b)un arbitro nominato dall'Associazione;

c)un terzo arbitro, eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina del terzo arbitro ad un ordine professionale o al Presidente del Tribunale;

d)la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri;

e)le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.

Art. 76

Facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria

E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui ai precedenti punti 1-2-3 dell'art. 74

INDICE


TITOLO I

VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO


ART. 1 PAG. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 PAG. 4

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 PAG. 4

INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI

ART. 4 PAG.4

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

ART. 5 PAG. 4

DECORRENZA E DURATA

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

ART. 6 PAG. 5

DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI

ART. 7 PAG. 5

CONTRATTAZIONE

ART. 8 PAG. 6

GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

MINIMI ESSENZIALI

ART. 9 PAG. 6

PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

ART. 10 PAG. 7

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

TITOLO III

DIRITTI SINDACALI

ART. 11 PAG. 8

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 12 PAG. 8

ASSEMBLEA

ART. 13 PAG. 8

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

ART. 14 PAG. 9

ASPETTATIVA SINDACALE

ART. 15 PAG. 9

CONTRIBUTI SINDACALI





TITOLO IV

ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 16 PAG. 10

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ART. 17 PAG. 10

DOCUMENTI DI ASSUNZIONE

ART. 18 PAG. 10

VISITE MEDICHE

ART. 19 PAG. 10

PERIODO DI PROVA

ART. 20 PAG. 11

RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

ART. 21 PAG. 12

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

ART. 22 PAG. 14

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

ART. 23 PAG. 14

APPRENDISTATO

ART. 24 PAG. 14

INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI

SOCIALMENTE SVANTAGGIATI

ART. 25 PAG. 15

PREAVVISO

ART. 26 PAG. 15

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 27 PAG. 15

RILASCIO DEI DOCUMENTI E DI CERTIFICATO

DEL LAVORO

ART. 28 PAG. 15

INDENNITA' IN CASO DI DECESSO

ART. 29 PAG. 15

MOBILITA'

TITOLO V

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

ART. 30 PAG. 17

RITARDI ED ASSENZE

ART. 31 PAG. 17

DOVERI DEL PERSONALE

ART. 32 PAG. 18

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 33 PAG. 19

PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE

PER ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO

DEI COMPITI DI UFFICIO

ART. 34 PAG. 19

RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI

NEI RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 35 PAG. 19

RITIRO PATENTE

ART. 36 PAG. 20

COPERTURA ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI

PROPRI DI TRASPORTO



TITOLO VI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 37 PAG. 21

DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE

E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI

ART. 38 PAG. 25

MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE

ART. 39 PAG. 25

CUMULO DELLE MANSIONI

ART. 40 PAG. 26

PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA

TITOLO VII

ORARIO DI LAVORO

ART.41 PAG. 27

ORARIO DI LAVORO

ART. 42 PAG. 27

RIPOSO SETTIMANALE

ART. 43 PAG. 27

PAGA GIORNALIERA E ORARIA

ART. 44 PAG. 28

PRONTA DISPONIBILITA'

TITOLO VIII

FESTIVITA' E FERIE

ART. 45 PAG. 29

FESTIVITA'

ART. 46 PAG. 29

FERIE

TITOLO IX

PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI

ART. 47 PAG. 30

PERMESSI E RECUPERI

ART. 48 PAG. 30

CONGEDO MATRIMONIALE

ART.49 PAG. 30

TUTELA DELLA MATERNITA'

ART. 50 PAG. 30

DONAZIONE SANGUE

ART. 51 PAG. 30

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONi DI

COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE

ART. 52 PAG. 31

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

ART. 53 PAG. 31

PERMESSI PER GRAVI MOTIVI

ART. 54 PAG. 31

PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA

ART. 55 PAG. 31

TRATTAMENTO AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE

ELEZIONI E/O REFERENDUM

TITOLO X

DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 56 PAG. 32

DIRITTO ALLO STUDIO

ART.57 PAG. 32

QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE,

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

TITOLO XI

TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO

ART.58 PAG. 33

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

ART. 59 PAG. 33

ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO

ART. 60 PAG. 33

TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO

ART.61 PAG. 34

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

TITOLO XII

RETRIBUZIONE

ART. 62 PAG. 35

INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI

ART. 63 PAG. 37

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

ART. 64 PAG. 37

LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO,

NOTTURNO

ART. 65 PAG. 37

TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A

PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE

ART. 66 PAG. 37

ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA

ART. 67 PAG. 38

INDENNITA' PER SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO

ART. 68 PAG. 38

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI

SULLA BUSTA PAGA

ART. 69 PAG. 38

TREDICESIMA MENSILITA'

ART. 70 PAG. 39

ABITI DI SERVIZIO

ART. 71 PAG. 39

MISSIONI E TRASFERTE

ART. 72 PAG. 39

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TITOLO XIII

PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE

ART. 73 PAG. 41

TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE

SINDACALE

ART. 74 PAG. 41

TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO

DEL LAVORO

ART. 75 PAG. 41

CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE

ART. 76 PAG. 42

FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA