ABBREVIAZIONI Art. = Articolo Ipotesi di CCNL 2002-2005 Verbale d'incontro In data 6 giugno 2003 si sono incontrate, in Roma, presso la sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10: - l'AGIDAE, rappresentata da P. Francesco Ciccimarra, M. Maria Bar, Sr. Daniela Gallo, Fr. Santino Amici, Sr. Maria Annunciata Vai; - la F.P. - CGIL, rappresentata da Dario Canali, Mauro Ponziani; - la FISASCAT - CISL, rappresentata da Giovanni Pirulli; - la UILTuCS - UIL, rappresentata da Caterina Fulciniti e Giorgio Strano ed hanno proceduto alla sigla dell'accordo per il rinnovo del CCNL. AGIDAE F.P. - CGIL FISASCAT - CISL UILTuCS - UIL
VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali- educative aderenti all'AGIDAE le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rap-presentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL. Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi. L'AGIDAE e le OO.SS. FP CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL rimarcano l'opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti. In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rap-porto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione. L'AGIDAE e le OO.SS. FP CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sot-tolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore. Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti. TITOLO I VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le Istituzioni sono a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'autorità ecclesiastica: - colonie marine e montane, case
per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti; - istituti di assistenza
domiciliare;
RINVIO A NORMA DI LEGGE Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente Contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.
ART. 3 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto. A tal fine nell'ambito del
rapporto tra le parti in sede di Istituto di cui all'art. 7 del CCNL verranno
individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e
nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal
presente CCNL. ART. 4 INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI Le disposizioni del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Il presente costituisce, quindi, l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.
ART. 5 DECORRENZA E DURATA Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2002 ed ha durata biennale per le materie retributive e durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze sono fissate al 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2005. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
ART. 6 DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto. Le sedi di informazione e confronto sono: A) Livello Nazionale Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: - analizzare l'andamento del
settore; B) Livello Regionale Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per: - verificare lo stato di
definizione o applicazione delle normative regionali;
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle R.S.U., od in loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo. Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle R.S.U., od in loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL. Terziarizzazione ed esternalizzazione: per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL. Per eventuali processi di terziarizzazione ed esternalizzazione sarà adottata la procedura prevista dall’ex art. 47 L. 428/90 – D.lgs n. 18/01.
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del Protocollo sulla Politica dei redditi del 23 luglio 1993 compatibilmente con la specificità del presente Contratto. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e di Istituto.
1. Il Contratto nazionale a. Ruolo e riferimenti Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze econo-miche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mer-cato del lavoro del settore. b. Procedure di rinnovo Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: almeno 3 mesi
prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lettera c del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato fino alla firma del nuovo CCNL. c. Indennità di vacanza contrattuale A decorrere dal primo giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al 1° comma della lettera b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato. 2. La contrattazione decentrata La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL. Al livello regionale sono demandate le seguenti materie: interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro; interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL; definizione di principi e parametri ed eventuali valori economici sulle materie di cui al successivo capoverso del presente articolo. A livello di Istituto: sono titolari della contrattazione, in Istituti con più di 15 dipendenti, compresi quelle/i assunte/i con contratto di formazione lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal Regolamento Confederale del marzo '91, dall'Accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL, od in loro assenza le R.S.A. La contrattazione d'Istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione d'Istituto sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di cui gli Istituti dispongono compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti, eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi a livello del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento dell'Istituto. Le materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti sono: istituzione del servizio di reperibilità; assistenza e vigilanza notturna. Durante la vigenza contrattuale, la contrattazione decentrata, sia a livello regionale, sia a livello d’Istituto, potrà aver luogo una sola volta con la specifica precisazione della durata.
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali: - le prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti; minori; soggetti affidati a strutture tutelari. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.
ART. 9 PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'AGIDAE, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. L'AGIDAE assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le Pari Op-portunità.
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162. Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.
ART. 11 TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000.
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica Legge - Quadro 11 agosto 1991, n. 266, convengono che alle lavoratrici ed ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione dell'Istituto, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
DIRITTI SINDACALI
ART. 13 RAPPRESENTANZE SINDACALI In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell'apposito regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'AGIDAE, in data 8 maggio 1995, e così composte: - in Istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 R.S.U. ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di quattro; - in Istituti con oltre 50 dipendenti: 1 R.S.U. per ogni Organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di sei. Ogni rappresentante sindacale ha diritto a venti ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l'espletamento del proprio mandato. I permessi dovranno essere richiesti con almeno cinque giorni di anticipo alla Direzione dell'Istituto. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto.
ART. 14 PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette nel limite massimo di 6 giorni per ogni anno. I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette all'Istituto da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.
ART. 15 ASPETTATIVA E PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE Alla lavoratrice ed al lavoratore chiamata/o a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica. Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.
ART. 16 ASSEMBLEA Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 13 del presente CCNL. In assenza delle R.S.U., le dieci ore annue di assemblea sono indette dalle R.S.A. unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto. Della convocazione della riunione deve essere data alla Direzione dell'Istituto tempestiva comu-nicazione, con preavviso di almeno quattro giorni. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.
AFFISSIONE E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'Istituto.
CONTRIBUTI SINDACALI Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria Orga-nizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacita-mente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta, all'Istituto di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale interessata. Le trattenute mensili operate dai singoli Istituti sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese suc-cessivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali con accompagnamento di distinta nominativa. L'Istituto è tenuto, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rila-sciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.
TITOLO IV ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 19 ASSUNZIONE 1. L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole delle finalità e del carattere cattolico dell'Istituzione. 2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di dette finalità in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione. 3. Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto in triplice copia, una per il lavoratore, una per l'Istituto e una, quando la legge lo richieda, per la Direzione Provinciale del Lavoro. 4. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal regolamento interno dell'Istituto ove esista. 5. Esso deve inoltre contenere: a) la natura del rapporto di
lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati
nell'art. 21;
ART. 20 DOCUMENTI DI LAVORO 1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti: a) carta d'identità o
documento equipollente; 2. E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge. 3. L'assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia. 4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 112 del 10 gennaio 1935, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il deposito. 5. L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
ART. 21 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente dagli Istituti aderenti all’AGIDAE è a tempo
indeterminato. 2. E’ consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs n. 368/01 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo - Quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
21.1 - Apposizione del termine e contingente A - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, pro-duttivo e organizzativo, in particolare: - per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (campi scuola,colonie ecc.); - punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informatiche e di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione; - per l’esecuzione di un’opera o di un servizio anche educativo, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l’attività di sostegno; - per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili; - per l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Istituto con numero minimo di 3. B - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. 1. E’ inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente la-voratori in servizio nell’Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto stesso. 2. L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui alla lettera B) il nominativo del lavoratore assente. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
21.2 - Divieti 1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso Istituti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - da parte di Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. 21.3 - Disciplina della proroga 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. 2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. 21.4 - Scadenza del termine 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 21.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 21.5 - Successione dei contratti 1. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 21.4., entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 2. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 21.6 – Criteri di computo 1. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 21.7 – Esclusioni 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti: · i
contratti di lavoro interinale; 21.8 - Principio di non discriminazione 1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 21.9 – Formazione 1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.lgs n. 626/94. ART. 22 PART-TIME
1. Ai sensi del D.lgs n. 61/00 e del successivo D.lgs n. 100/01, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni. 3. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 4. II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. 5. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. 6. Nei casi previsti dall’art. 28 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto scritto. 7. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché indennità di contingenza. 8. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. 9. La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. B – LAVORO SUPPLEMENTARE 10. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale. 11. II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 15% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario, anche sulle voci di 13.ma mensilità e TFR. 12. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. 13. Al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi pre-cedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro sup-plementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro. C – CLAUSOLE ELASTICHE 14. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 20%, per le ore effettivamente in-teressate dalla variazione. 15. II lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.
ART. 23 LAVORO TEMPORANEO Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specia-lizzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall'Istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Istituto. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituto ai sensi del punto 2 dell'art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L'Istituto comunica preventivamente alle R.S.U., od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l'Istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si rincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.
ART. 24 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984 n. 863, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e della legge 19 luglio 1994 n. 451 e dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196. Le parti, verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive degli Istituti e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente Accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti, in relazione alla normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie: a1) acquisizione di professionalità intermedie; a2) acquisizione di professionalità elevate; b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale. Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle categorie C-D, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche E-F. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro lavoratrici e lavoratori soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b). Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo b), la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore. Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite. Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la pro-cedura di verifica della conformità presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato per quanto spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l'assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'Istituto corrisponderà a tutte le lavoratrici ed i ai lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice ed il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da Accordi Interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'as-sunzione, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla lavoratrice ed al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
ART. 25 APPRENDISTATO Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196. Possono essere assunte/i come apprendiste/i le/i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e di 24 mesi nelle categorie C-D. Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere. Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta il 90% della retribuzione di cui all'art. 71 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6 mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal tredicesimo mese.
ART. 26 PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi: - 1 mese di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nella categoria A; - 2 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nella categoria B; - 3 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D; - 4 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nelle categorie E ed F. Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente Contratto, salvo quanto diversamente stabilito dal Contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, la lavoratrice ed il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 gg. Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la la-voratrice ed il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 34, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue: - categoria A-B 30 giorni; - categoria C-D 60 giorni; - categoria E-F 90 giorni. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. Le parti possono concordare di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso, l'Istituto concederà alla lavoratrice ed al lavoratore, a richiesta, dei permessi retribuiti, per complessive 15 ore, per la ricerca di una nuova occupazione. Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. In caso di chiusura degli Istituti il preavviso va comunicato quattro mesi prima.
ART. 28 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento alla lavoratrice ed al lavoratore. Il licenziamento della dipendente e del dipendente non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo. La lavoratrice e il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso la parte datoriale deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta alla parte datoriale. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà della lavoratrice e del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del pre-sente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi quando richiesti nei termini di legge ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. LICENZIAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE In caso di ristrutturazione o riduzione dell'attività, gli Istituti con più di 15 dipendenti potranno procedere al licenziamento secondo la seguente graduatoria. Si seguirà, nel rispetto delle singole categorie di appartenenza e delle mansioni espletate, il criterio dell'anzianità di servizio dopo aver licenziato: - chi gode di pensione ordinaria, - chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla dichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore età. In caso di passaggio a mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuita la qualifica e la retri-buzione. Nella formulazione della graduatoria si tenga presente che: 1) sono esclusi: - le religiose ed i religiosi che appartengono alla stessa Congregazione che gestisce l'Istituto; - le lavoratrici in periodo di interdizione per maternità; 2) ai fini dell'anzianità, le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni sono considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni non sono considerate; 3) sono esclusi dal conteggio dell'anzianità i rapporti a tempo determinato.
CHIUSURA DEGLI ISTITUTI Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura dell'Istituto il gestore ne darà informazione tempestiva al personale interessato. L'Istituto trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE che provvederà ad informare gli Istituti della provincia per favorirne l'eventuale assunzione. In caso di chiusura parziale il preavviso rientra nei limiti dell'art. 27. LICENZIAMENTI COLLETTIVI Quando in Istituti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 di-pendenti in 120 giorni per i motivi di cui al presente punto, si applicherà la normativa del punto precedente, dopo aver esperito la procedura di cui alla legislazione vigente. Gli Istituti, perciò, devono: 1. darne comunicazione preventivamente alle R.S.U. e alla Direzione Provinciale del Lavoro e/o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria; 2. entro 7 giorni dalla comunicazione, manifestare alle OO.SS. e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto dell'applicazione della graduatoria sopracitata; 3. entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, esaurire la procedura ed inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro verbale della decisione raggiunta. L'Istituto procederà, poi, al licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori nel rispetto dei termini di preavviso.
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Istituto riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice ed il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Istituto dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297. L’erogazione alla lavoratrice e al lavoratore dell’anticipazione ivi prevista, trascorsi ulteriori 5 anni dalla prima erogazione, potrà chiederne una seconda, nel rispetto dei criteri previsti dalla norma.
ART. 31 PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs. del 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare, si impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate. A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici. Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che dovrà elaborare una proposta operativa entro il 30/06/2004.
TITOLO V COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
ART. 32 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di respon-sabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione dell'Istituto ed alle regole dello stesso, os-servando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche. ART. 33 RITARDI ED ASSENZE Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di ec-cezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili. I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 34 e comportano la perdita della relativa retribuzione.
ART. 34 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Indicazione dei provvedimenti disciplinari In conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:
|
Norma transitoria
Il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo, inquadrato nel 1° livello, a decorrere dal 1° luglio 2003, sarà inquadrato nella categoria A posizione economica A 3, il superminimo ad personam di cui alla tabella retributiva sarà utile ed assorbito al fine del raggiungimento della posizione economica superiore.
ART. 42
NORMA DI PROGRESSIONE ECONOMICA NELLA CATEGORIA
Durante la vigenza del presente Contratto le parti si incontreranno per definire le norme per la progressione economica orizzontale di carriera.
ART. 43
MANSIONI PROMISCUE E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE MANSIONI
La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti alle categorie ed alle posizioni economiche superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all'art. 13 della legge del 20 maggio 1970 n. 300.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o posizione economica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o posizione eco-nomica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione maggiorata della differenza retributiva fra la posizione economica o categoria superiore e quella di inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi.
Quando la dipendente o il dipendente sia addetta/o a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure at-tribuita la qualifica, sempre che questa sia prevalente rispetto all'orario espletato e fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
ART. 44
MUTAMENTO DELLE MANSIONI PER INIDONEITA' FISICA
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l'Istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per re-cuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.
ART. 45
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE
AL PASSAGGIO AL LIVELLO FUNZIONALE SUPERIORE
Nel caso di passaggio ad una categoria o ad una posizione economica superiore, il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra la posizione economica iniziale della nuova categoria di inquadramento e il valore iniziale della posizione economica di provenienza.
AGIDAE – AUMENTI RETRIBUTIVI CCNL 2002/2005
Vecchi livelli |
Retribuzione 12/01 |
IVC 1/7/02 |
Incrementi retributivi +5% dal 1°/1/03 |
Paga conglobata dal 1°/6/03 |
Differenza in superminimo ad personam per personale in forza al 1°/4/03 |
Nuovo inquadramento |
Incremento retributivo dal 1°/7/03 a titolo di superminimo ad personam al personale in forza al 30/06/03 |
Incremento retributivo della paga conglobata al 1°/7/03 |
Paga Conglobata dal 1°/7/ 03 |
Incremento retributivo della paga conglobata al 1°/11/04 |
Paga conglobata dal 1°/11/04 |
Incremento retributivo della paga conglobata al 1°/11/05 |
Paga conglobata dal 1°/11/ 05 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Totale |
Aumento |
Totale |
Aumento |
Totale |
|
1 |
949,25 |
9,28 |
47,46 |
984,11 |
21,88 |
A2 |
|
|
984,11 |
||||
2 |
976,10 |
9,54 |
48,81 |
1.012,77 |
21,68 |
A3 |
7,32 |
|
1012,77 |
||||
3 |
982,82 |
9,61 |
49,14 |
1.041,57 |
|
B2 |
|
18,97 |
1060,54 |
||||
4 |
1006,06 |
9,83 |
50,30 |
1.066,19 |
|
C1 |
|
42,13 |
1108,32 |
||||
5 |
1037,56 |
10,14 |
51,88 |
1.099,58 |
|
C2 |
|
56,51 |
1156,09 |
||||
6 |
1043,24 |
10,20 |
52,16 |
1.105,60 |
|
D |
|
39,30 |
1144,90 |
29,48 |
1174,38 |
29,48 |
1.203,86 |
6 ass. |
1043,24 |
10,20 |
52,16 |
1.105,60 |
|
D1 |
|
66,06 |
1171,66 |
49,54 |
1221,20 |
49,54 |
1.270,74 |
7 |
1059,25 |
10,35 |
52,96 |
1.122,56 |
|
E1 |
|
89,85 |
1212,41 |
67,39 |
1279,79 |
67,39 |
1.347,18 |
8 |
1191,47 |
11,65 |
59,57 |
1.262,69 |
|
E2 |
|
68,19 |
1330,88 |
51,14 |
1382,03 |
51,14 |
1.433,17 |
9 |
1228,13 |
12,00 |
61,41 |
1.301,54 |
|
F1 |
|
87,05 |
1388,59 |
65,29 |
1453,87 |
65,29 |
1.519,16 |
10 |
1323,68 |
12,94 |
66,18 |
1.402,80 |
|
F2 |
|
80,94 |
1483,74 |
60,71 |
1544,45 |
60,71 |
1.605,15 |
Nota:
La paga conglobata all’1/06/2003 (colonna 4) si raggiunge con l’assorbimento dell’I.V.C. (colonna 2) e con gli incrementi retributivi di cui alla colonna 3 dall’1/01/2003, fatta eccezione per il personale degli ex livelli 1 e 2 in forza alla data del 31/05/2003 cui viene riconosciuto, per differenza, il superminimo ad personam della colonna 5.
Dal 1° giugno 2003 al personale ex II livello il superminimo viene incrementato di 7,32 € per un totale di 29,00 €.
Il superminimo ad personam degli ex I livello in servizio al 30/06/2003 verrà assorbito con il passaggio in A3 a far data dall’1/07/2003.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
ART. 46
ORARIO NORMALE DI LAVORO
L'orario normale di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall'Istituto.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti di-sposizioni di legge, cui il presente Contratto rinvia esplicitamente.
Riduzione di orario
Viene confermata, per la durata del vigente CCNL, una riduzione pari a ore 24 di orario di lavoro rispetto all’orario stabilito al comma primo del presente articolo.
Al personale assunto a tempo parziale tale riduzione è assoggettata al criterio della proporzionalità.
ART. 47
LAVORO STRAORDINARIO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro programmato stabilito dall'art. 46 calcolato nella media semestrale.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario: 35%
b) lavoro notturno straordinario: 40%
c) lavoro festivo diurno straordinario: 50%
d) lavoro festivo notturno straordinario: 60%.
La prestazione straordinaria eseguita nelle festività di cui all'art. 53 o nelle giornate programmate come riposo settimanale per le prestazioni non a turno è considerato straordinario festivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.
ART. 48
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Per lavoro notturno s’intende quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro notturno prestata una maggiorazione del 15% della quota oraria lorda spettante.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori il cui turno di servizio è prestato in giorno festivo (domeniche e festività di cui all'art. 53) compete, per ogni ora di lavoro festivo ordinario prestato, una maggiorazione del 15% della quota oraria lorda spettante.
ART. 49
INDENNITA' PER L'ASSISTENZA NOTTURNA
Alle figure educative ed assistenziali operanti in convitto la Direzione dell'Istituto può chiedere, al momento della assunzione, di prestare vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti.
In tal caso a tali figure verrà corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a tre ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza prestata.
Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro, del trattamento di fine rapporto.
La richiesta dei gestori come l'adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
ART. 50
DISPONIBILITA’
Il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su richiesta dell’Istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire altri lavoratori assenti, ha diritto a una indennità di 15 euro, oltre ai permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate ai sensi dell’art. 70.
ART . 51
REPERIBILITÀ
Per reperibilità s’intende la disponibilità per il lavoratore al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta dell’Istituto.
Il nastro orario di reperibilità, concordato tra le parti, non potrà comunque essere superiore a dodici ore consecutive nell’arco delle 24 ore giornaliere.
L’Istituto non potrà richiedere la reperibilità più di 8 volte al mese.
Il lavoratore in reperibilità sarà compensato con una indennità oraria di 1,5 euro.
In caso di servizio prestato al lavoratore va comunque garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio effettivo.
ART. 52
RIPOSO SETTIMANALE
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore normalmente coincidente con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
TITOLO VIII
FESTIVITA' E FERIE
ART. 53
FESTIVITÀ
Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4) Lunedì di Pasqua
5) Festa del lavoro (1° maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione della Madonna
8) Festa di tutti i Santi
9) Immacolata Concezione
10) Santo Natale
11) Santo Stefano
12) Santo Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).
In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.
Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).
La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, maggiorata del 10%, oppure, compati-bilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto, ad un corrispondente riposo da fruire, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Istituto sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dall’Istituto in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
ART. 54
FERIE
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla legge.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
Il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese a livello di Istituto.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione dell'Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede di Istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'Istituto.
Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la Direzione dell'Istituto e ferme restando le esigenze di servizio.
Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, la dipendente o il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici non saranno considerate.
TITOLO IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
ART. 55
PERMESSI BREVI E RECUPERI
Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'Istituto, per particolari esigenze per-sonali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso dell'anno.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Istituto provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
ART. 56
CONGEDO MATRIMONIALE
La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, in con-comitanza con l'evento.
ART. 57
TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITA’
A – NORME DI CARATTERE GENERALE
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa espressamente rife-rimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
4. Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire del-l'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:
- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.
5. Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.
6. II diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.
7. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'in-dennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
8. II beneficio spetta:
- fino al compimento dei tre anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;
- fino agli otto anni se il reddito del singolo genitore interessato, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
9. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. II datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.
B - RIPOSI GIORNALIERI
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
C – MALATTIA FIGLIO
1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n. 53/00.
D - PERMESSI PER ESAMI PRENATALI
1. Ai sensi del D.lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.
ART. 58
SERVIZIO MILITARE, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità), sempreché si sia messo a disposizione dell'Istituto nel termine di 30 gg di cui all'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
Per il richiamo in servizio militare si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955 n. 370.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto, secondo le disposizioni del citato D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
ART. 59
DONAZIONI SANGUE E MIDOLLO OSSEO
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue e/o il midollo osseo ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
In caso di avvenuta donazione, i lavoratori e le lavoratrici usufruiranno del relativo permesso retribuito previa presentazione di idonea certificazione.
La presente norma ha validità limitatamente alla durata del presente CCNL, fino a che lo Stato non assuma a proprio carico il relativo onere.
ART. 60
PERMESSI RETRIBUITI
La dipendente e il dipendente può usufruire nell'anno fino ad un massimo di cinque giorni di permessi retribuiti se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardano il coniuge od un parente della lavoratrice o del lavoratore entro il secondo grado.
Le giornate di cui sopra sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi.
Per fruire di tali permessi la dipendente e il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell'Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.
ART. 61
PERMESSI NON RETRIBUITI
In caso di eccezionali motivi, la lavoratrice ed il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'Istituto.
ART. 62
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza de-correnza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'Istituto.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
ART. 63
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1978 n. 178.
Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di legge.
Per l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ed ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
TITOLO X
DIRITTO ALLO STUDIO E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 64
DIRITTO ALLO STUDIO
Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio, finalizzato al conseguimento di titoli di studio di istruzione primaria e/o secondaria di I grado, è di 150 ore annue individuali retribuite.
ART. 65
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell'area socio-sanitaria-assistenziale-educativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento, ivi compresa l’Educazione Continua in Medicina (ECM), necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del totale dell'organico dell'Istituto facente capo al presente CCNL, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 70 ore annue.
In sede di confronto a livello di Istituto verranno individuate le priorità in base alle quali program-mare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di ser-vizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
Nell'adozione dei criteri si terrà conto dell'anzianità anagrafica e successivamente di quella di ser-vizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione dell'Istituto il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui all'art. 64.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali com-petenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
TITOLO XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
ART. 66
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituto al più presto e comunque entro la prima ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impe-dimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.
PERIODO DI COMPORTO
1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 180 giorni, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento di tale periodo la dipendente o il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, dietro presentazione di certificato medico. La richiesta dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza dei 180 giorni previsti per la conservazione del posto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto.
2) Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 365 giorni nel periodo di 3 (tre) anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al T.F.R..
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposto il trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art. 54 ne sospende la fruizione nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 (sette) giorni di calendario.
ART. 67
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti con-trattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la cer-tificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.
Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia alle di-sposizioni di legge.
ART. 68
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
ART. 69
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Per l'applicazione dei contenuti del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'AGIDAE in data 22 maggio 1997.
TITOLO XII
RETRIBUZIONE
ART. 70
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
1. minimo contrattuale conglobato;
2. salario di anzianità;
3. elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale;
4. ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.
L'oscillazione mensile dell'orario di lavoro conseguente a turnazione ordinaria non darà luogo a variazioni di retribuzione se compensata nell'arco di un semestre.
ART. 71
MINIMI CONTRATTUALI CONGLOBATI MENSILI
Per i minimi contrattuali conglobati di cui al punto 1 dell'art. 70 vale la seguente tabella:
Nuovo inquadramento |
Paga conglobata dal 1°/6/03 |
Paga Conglobata dal 1°/7/ 03 |
A2 |
984,11 |
984,11 |
A3 |
1.012,77 |
1012,77 |
B2 |
1.041,57 |
1060,54 |
C1 |
1.066,19 |
1108,32 |
C2 |
1.099,58 |
1156,09 |
D |
1.105,60 |
1144,90 |
D1 |
1.105,60 |
1171,66 |
E1 |
1.122,56 |
1212,41 |
E2 |
1.262,69 |
1330,88 |
F1 |
1.301,54 |
1388,59 |
F2 |
1.402,80 |
1483,74 |
Nel "minimo contrattuale conglobato" sono stati assorbiti i seguenti elementi in vigore pre-cedentemente al presente Contratto:
1) paga base di cui all'art. 19 del CCNL 22 luglio 1994;
2) indennità di contingenza di cui all'art. 20 del CCNL 22 luglio 1994;
3) elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di cui all'Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992 (Lit. 20.000 mensili = € 10.33).
Superminimi ad personam
Sono confermate le quote di superminimo conseguenti all'uniformazione di categoria, come da art. 19 del CCNL del 22 luglio 1994.
Tali valori si congelano al 31 luglio 1998 e non sono riassorbibili dagli aumenti contrattuali.
ART. 72
INDENNITA' DI CONTINGENZA.
Dal 1° febbraio 1999 gli importi corrispondenti per i vari livelli di inquadramento sono conglobati nei nuovi "minimi contrattuali conglobati" come previsto dall'art. 70 del presente Contratto. Conse-guentemente, dalla stessa data, viene soppressa la relativa voce retributiva.
ART. 73
SALARIO DI ANZIANITA’Entro la vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per definire nuovi criteri per il riconoscimento del salario di anzianità.
ART. 74
TREDICESIMA MENSILITÀ
Entro il 20 di dicembre di ogni anno l'Istituto corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Istituto.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
ART. 75
INDENNITA' DI CASSA O DI MANEGGIO DENARO
Alla lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di ammanchi) deve essere corrisposta una indennità mensile lorda pari a Euro 26,00. Le somme eventualmente richieste a detta lavoratrice e a detto lavoratore a titolo di cauzione, devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore della lavoratrice o del lavoratore.
ART. 76
RIMBORSI DI TRASFERTA O DI MISSIONE
Alle lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e temporaneamente comandate o comandati in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio. I rimborsi delle spese chilometriche sono quelli previsti dalle tabelle ACI.
ART. 77
ATTIVITA' DI SOGGIORNO
Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno spetta, oltre alla normale retribuzione ed al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione lavorativa, una indennità pari a Euro 25,00 lorde giornaliere. Su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, in alternativa a tale quota economica, sarà riconosciuto un monte ore retribuito, fino a concorrenza di tale somma, da utilizzarsi in corso d'anno.
ART. 78
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre l'ottavo giorno successivo alla fine di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc...) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.
ART. 79
ABITI DA LAVORO
L'Istituto è tenuto a fornire alla lavoratrice e al lavoratore due abiti da lavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
La manutenzione di detti abiti è a carico del datore di lavoro.
TITOLO XIII
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
ART. 80
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E REGIONALE
E' istituita in Roma, presso l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (AGIDAE), la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente Contratto o le orga-nizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente Contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono trasmesse in copia alle parti inte-ressate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni Paritetiche Regionali aventi il compito di:
- definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti;
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108 assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.
In relazione al tema dell'arbitrato le parti si rincontreranno, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.
ART. 81
ENTE BILATERALE NAZIONALE
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema socio – educativo - assistenziale non statale religioso, le OO.SS. e l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore socio - assistenziale non statale religioso.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di pro-muovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, interna-zionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
promuovere forme di previdenza complementare.