Addì,
11 luglio 2002 TRA la Federazione imprese
di servizi (FISE) rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal
responsabile di settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini, dal
Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena e da Danilo Caironi
della Waste Italia S.p.A. E le
OO.SS. Nazionali F.P.-Cgil
rappresentata da Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Mauro Beschi, Mazzino
Tamburini, Massimo Cenciotti FIT-Cisl
rappresentata da Costantino Trombetta, Francesco Bisceglia, Angelo
Curcio UILTRASPORTI
rappresentata da Paolo Carcassi e Dino Milloni FIADEL-Cisal
rappresentata da Francesco Garofalo e Luciano Tafani si
è stipulato il seguente Protocollo d'intesa. 1.
Le parti riconfermano le valutazioni, gli obiettivi e gli intenti
di cui alla premessa del Protocollo 9 aprile 2002. 2.
In attuazione del precedente punto 1), le parti convengono di
proseguire le trattative per il rinnovo del ccnl 2/8/1995 sulla base dei
seguenti elementi contrattuali: a)
perfezionamento
dei documenti riepilogativi dei lavori delle delegazioni trattanti in
sede tecnica rispettivamente del 26/10/2000 (Nuovo sistema di
classificazione unica del personale) e del 28/11/2000 (Costituzione e
forme del rapporto di lavoro); b)
nuovo
sistema di relazioni sindacali e di assetti contrattuali, anche con
riguardo al campo di applicazione - al fine di ricomprendere le nuove
tipologie di servizi – nonché al passaggio di gestione per scadenza
del contratto di appalto; c)
nuova
regolamentazione dell’orario di lavoro, anche con riguardo alla
previsione della riduzione progressiva dell’orario medio settimanale
di lavoro fino a 36 ore e 30 minuti settimanali, senza pregiudizio della
produttività dell’attuale organizzazione del lavoro nelle aziende,
fermi restando gli effetti retribuitivi prodotti dai divisori orari di
cui all’art. 16 del c.c.n.l. 2/8/1995 nonché l’assorbimento di due
giorni di permessi individuali retribuiti di cui all’art. 30, comma 6,
del medesimo c.c.n.l.; d)
istituzione della banca ore; e)
nuova struttura della retribuzione, ivi compresi i nuovi valori
della scala parametrale e i relativi trattamenti economico-normativi,
anche con riguardo alla previsione della maturazione triennale degli
aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 18 del c.c.n.l.
2/8/1995, per relazione agli avanzamenti automatici per anzianità di
effettiva prestazione previsti dal nuovo sistema di classificazione
unica; f)
nuova regolamentazione del lavoro notturno di cui all’art. 28
del c.c.n.l. 2/8/1995; g)
nuova regolamentazione dell’art. 21, lett. c, (indennità di
trasferta), e lettera r, (indennità lavaggio indumenti) nonché
dell’art. 22 (indumenti di lavoro) del c.c.n.l. 2/8/1995; h)
determinazione degli aumenti retributivi secondo quanto previsto
dal Protocollo 23/7/1993. 3.
Gli elementi contrattuali di cui al precedente punto 2) sono tra
loro correlati e inscindibili, così che il loro completo
perfezionamento negoziale è condizione necessaria ai fini della formale
definizione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995. 4.
Le parti, riconfermando la volontà di una sollecita conclusione
del negoziato, proseguiranno le trattative per la definizione
dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995 a partire da venerdì 19
luglio p.v. .
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