PROTOCOLLO D'INTESA FISE

   

 

 

 

Addì, 11 luglio 2002

 

TRA 

la Federazione imprese di servizi (FISE) rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal responsabile di settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini, dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena e da Danilo Caironi della Waste Italia S.p.A.

 

E

le OO.SS. Nazionali 

F.P.-Cgil rappresentata da Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Mauro Beschi, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti

FIT-Cisl rappresentata da Costantino Trombetta, Francesco Bisceglia, Angelo Curcio

UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi e Dino Milloni

FIADEL-Cisal rappresentata da Francesco Garofalo e Luciano Tafani 

 

si è stipulato il seguente Protocollo d'intesa.

 

 

1.    Le parti riconfermano le valutazioni, gli obiettivi e gli intenti di cui alla premessa del Protocollo 9 aprile 2002. 

2.    In attuazione del precedente punto 1), le parti convengono di proseguire le trattative per il rinnovo del ccnl 2/8/1995 sulla base dei seguenti elementi contrattuali: 

a)        perfezionamento dei documenti riepilogativi dei lavori delle delegazioni trattanti in sede tecnica rispettivamente del 26/10/2000 (Nuovo sistema di classificazione unica del personale) e del 28/11/2000 (Costituzione e forme del rapporto di lavoro);

 

b)        nuovo sistema di relazioni sindacali e di assetti contrattuali, anche con riguardo al campo di applicazione - al fine di ricomprendere le nuove tipologie di servizi – nonché al passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto;
 

c)        nuova regolamentazione dell’orario di lavoro, anche con riguardo alla previsione della riduzione progressiva dell’orario medio settimanale di lavoro fino a 36 ore e 30 minuti settimanali, senza pregiudizio della produttività dell’attuale organizzazione del lavoro nelle aziende, fermi restando gli effetti retribuitivi prodotti dai divisori orari di cui all’art. 16 del c.c.n.l. 2/8/1995 nonché l’assorbimento di due giorni di permessi individuali retribuiti di cui all’art. 30, comma 6, del medesimo c.c.n.l.;
 

d)      istituzione della banca ore;

 

e)      nuova struttura della retribuzione, ivi compresi i nuovi valori della scala parametrale e i relativi trattamenti economico-normativi, anche con riguardo alla previsione della maturazione triennale degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 18 del c.c.n.l. 2/8/1995, per relazione agli avanzamenti automatici per anzianità di effettiva prestazione previsti dal nuovo sistema di classificazione unica; 

 

f)        nuova regolamentazione del lavoro notturno di cui all’art. 28 del c.c.n.l. 2/8/1995; 

g)      nuova regolamentazione dell’art. 21, lett. c, (indennità di trasferta), e lettera r, (indennità lavaggio indumenti) nonché dell’art. 22 (indumenti di lavoro) del c.c.n.l. 2/8/1995;
 

h)      determinazione degli aumenti retributivi secondo quanto previsto dal Protocollo 23/7/1993.

 

3.    Gli elementi contrattuali di cui al precedente punto 2) sono tra loro correlati e inscindibili, così che il loro completo perfezionamento negoziale è condizione necessaria ai fini della formale definizione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995.

 

4.    Le parti, riconfermando la volontà di una sollecita conclusione del negoziato, proseguiranno le trattative per la definizione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2/8/1995 a partire da venerdì 19 luglio p.v. . 

 

FISE 

F.P.-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
FIADEL CISAL