CONTRATTO 2003-2006
COMPARTO IGIENE URBANA PRIVATA
Ipotesi di Accordo
tra
FISE - Federazione Imprese di Servizi rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal responsabile di settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini, dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena, assistiti dalla Commissione Sindacale FISE Assoambiente
e
le OO.SS. Nazionali
F.P-CGIL rappresentata da Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti
FIT-CISL rappresentata da Mario Zotti, Dario Atzeni, Francesco Bisceglia, Angelo Curcio
UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari
FIADEL-CISAL rappresentata da Francesco Garofano, Luciano Tafani, Luigi Verzicco
si è stipulato il presente accordo di rinnovo del ccnl Igiene ambientale 2.8.1995, ai sensi e per gli effetti del Protocollo 23.7.1993.
Premesso che
§ il ccnl igiene ambientale 2.8.1995 è scaduto il 31.12.1998;
§ con l'Accordo nazionale 20.12.1999 è stata definita - secondo i criteri del Protocollo 23.7.1993 - la soluzione economica valida per il biennio 1999 - 2000, a latere del Protocollo d'intesa 20.12.1999 Fise/Federambiente stipulato con le OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL nell’obiettivo del ccnl unico di settore;
§ il ccnl igiene ambientale 2.8.1995 ha continuato ad avere vigenza secondo quanto stabilito al riguardo dai Protocolli d'intesa 20.12.1999 e 13.12.2000;
§ col Protocollo d'intesa 9.4.2002 le parti – in relazione alla decisione di Fise Assoambiente di rinunciare alle trattative congiunte con Federambiente per la definizione del ccnl unico del settore - hanno convenuto di avviare le trattative per il rinnovo del ccnl 2.8.1995 e di dar corso alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) secondo i criteri e le modalità stabilite dal Protocollo 23.7.1993;
§ con la circolare n.226/2002 del 14.6.2002 Fise ha dato disposizioni alle proprie associate di corrispondere l'IVC a decorrere dall'1.4.2002;
§ col Protocollo d'intesa 11.7.2002, che si intende interamente richiamato, le parti, nell'ambito del sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali delineato dal Protocollo 23.7.1993, hanno individuato gli elementi contrattuali sulla cui base proseguire le trattative per definire l'accordo di rinnovo del ccnl 2.8.1995;
le parti stipulanti
hanno definito e sottoscritto il seguente accordo che rinnova il ccnl igiene ambientale 2.8.1995 per il quadriennio 1.1.2003 - 31.12.2006.
Parte normativa
1. I seguenti documenti contrattuali denominati:
a) Sistema di relazioni sindacali e assetti contrattuali (allegato 1);
b) Istituzione della banca delle ore (allegato 2);
c) Sistema di classificazione unica del personale (allegato 3),
di cui ai Verbali d'intesa rispettivamente dell'1.10.2002, del 10.10.2002, del 5.11.2002 costituiscono parti integranti del presente accordo di rinnovo, con le modifiche e integrazioni di seguito contenute.
2. Con riferimento al documento contrattuale concernente il sistema di classificazione unica (allegato 3), il personale comunque inquadrato nelle posizioni parametrali B) accede alle corrispondenti posizioni parametrali A) del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 6 (sei) anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell’espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. Il decorso di 6 (sei) anni e l’effettiva prestazione si intendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale B) nell’ambito del medesimo livello professionale e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale A).
3. Con riferimento al documento contrattuale concernente il sistema di classificazione unica (allegato 3), ai lavoratori cui è attribuita la categoria di Quadro a decorrere dall'1.5.2003 è confermata l'attribuzione di una indennità mensile di funzione pari a € 77,47. Tale indennità è utile ai soli fini della 13^ e 14^ mensilità, delle festività nonché del computo del trattamento di fine rapporto.
4. Con riferimento al documento contrattuale concernente il sistema di classificazione unica (allegato 3) e, particolarmente, alla parte finale rubricata "Posizioni parametrali del sistema di classificazione unica" si precisa quanto segue relativamente ai capoversi 2 e 3:
§ Il capoverso 2 è completato come segue: "Le posizioni parametrali A) sono attribuite al personale già inquadrato alla data del 30.4.2003 rispettivamente nei livelli 2,3,4,5,6,7, di cui al CCNL 2.8.1995. L'attribuzione predetta decorre dall'1.5.2003";
§ Il capoverso 3 è completato come segue: "Le posizioni parametrali B) sono attribuite al personale neo-assunto a partire dall'1.5.2003 per svolgere le mansioni previste dai rispettivi livelli professionali di appartenenza 2,3,4,5,6,7. Le posizioni parametrali B sono inoltre attribuite al personale in servizio alla data del 30.4.2003 in caso di passaggio a livello superiore".
5. In relazione all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione unica, continuano ad essere erogati i seguenti compensi giornalieri e mensili legati all'effettivo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica:
a) indennità giornaliera pari a € 0,77 riconosciuta:
- agli autisti conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso della patente di grado E;
- ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali;
- agli operativi- autisti di combinata canal- jet;
- ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video- computerizzata.
b) indennità giornaliera pari a € 0,36 riconosciuta:
- agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel livello 2, che operano promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di almeno un piano normale di edificio;
- ai lavoratori che effettuano la raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio;
- ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri.
c) indennità giornaliera pari a € 0,52 riconosciuta:
- ai lavoratori conducenti i veicoli o i motocarri, per i quali è prescritto il possesso della patente di grado A, che effettuano in singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.
Le indennità di cui alle lettere a), b), c) sono comprensive dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia e infortunio.
Tali indennità non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore.
d) compenso mensile pari a € 11,88 riconosciuto:
- ai lavoratori già inquadrati nel livello 3, conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso della patente di grado C.
6. I compensi di cui al precedente punto 5) spettano a tutti i dipendenti che svolgono le relative mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrica attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
Il diritto a percepire i compensi predetti decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
7. A decorrere dall'1.5.2003, il monte annuo procapite delle ore di lavoro eccedente quello ordinario (prolungamento orario e/o straordinario), di cui all’art. 28, lett. C, del ccnl 2.8.1995, come modificato dal successivo punto 10), è stabilito in 175 ore complessive, le cui prime 26 ore sono compensate con la maggiorazione del 15% della retribuzione individuale oraria.
8. L'art. 18 del ccnl 2.8.1995, che disciplina gli aumenti periodici di anzianità, è così modificato:
"1 A decorrere dall' 1.5.2003 la maturazione degli aumenti periodici ha cadenza triennale.
2 In fase di prima applicazione, la maturazione dell'aumento periodico che avrebbe dovuto essere riconosciuto all’1.7.2004 è differita, per effetto di quanto stabilito al comma 1, all'1.7.2005. Conseguentemente, ai lavoratori in servizio all'1.7.2005 verrà attribuito il primo aumento triennale calcolato in trentaseiesimi dei valori di cui al comma 3, che verrà corrisposto in diretta relazione ai mesi di servizio prestato tra l’1.7.2002 e il 30.6.2005.
3 A decorrere dall'1.7.2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza:
Livello 1 | € 15,24 |
Livello 2 | € 17,66 |
Livello 3 | € 19,11 |
Livello 4 | € 20,92 |
Livello 5 | € 24,02 |
Livello 6 | € 27,11 |
Livello 7 | € 31,25 |
Livello 8 | € 34,86 |
4 L'importo dell'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio.
5 Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
6 Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici – o frazioni di aumenti calcolate in trentaseiesimi - fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla tabella seguente:
Livello 1 | € 152,40 |
Livello 2 | € 176,60 |
Livello 3 | € 191,10 |
Livello 4 | € 209,20 |
Livello 5 | € 240,20 |
Livello 6 | € 271,10 |
Livello 7 | € 312,50 |
Livello 8 | € 348,60 |
7 I valori degli aumenti periodici di cui ai precedenti commi 3 e 6 spettano ai dipendenti inquadrati nei diversi livelli, indipendentemente dalla posizione parametrica attribuita nel proprio livello d'inquadramento.
8 In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico".
Dichiarazione a verbale ex art. 18 ccnl 2.8.1995
Le parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 45, IV comma, del ccnl 18.12.1980, così come integrato dal successivo Accordo 16.12.1980.
Norma transitoria ex art. 18 ccnl 2.8.1995
Gli aumenti periodici di anzianità fino al 31.12.1991 ai sensi del soppresso art. 16 del ccnl 23.1.1988 (compreso quindi l'importo relativo all'aumento periodico decorrente dall'1.1.1992), mantenuti in cifra fissa, sono stati ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e hanno concorso, nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al terzo comma dell'art.18 del ccnl 2.8.1995.
9. A decorrere dall'1.1.2005, l'art. 43, comma 2, n.3, del ccnl 2.8.1995, concernente il trattamento di fine rapporto (TFR), è così modificato:
" 3. aumenti periodici di anzianità, con esclusione
fino a concorrenza dell’importo corrispondente al valore dei primi 3,5
aumenti periodici per ogni livello d’inquadramento".
NORMA TRANSITORIA
In fase di prima applicazione, per il periodo 1.1.2003 – 31.12.2004 è escluso fino a concorrenza, ai fini del TFR, l’importo corrispondente al valore dei primi 3 aumenti periodici per ogni livello d’inquadramento.
10. L'orario ordinario settimanale di lavoro stabilito dal ccnl 2.8.1995 in 37 ore e mezzo è ridotto a 36 ore e mezzo, secondo le seguenti cadenze temporali:
a. 37 ore settimanali a decorrere dall'1.1.2004;
b. 36 ore e mezzo settimanali a decorrere dall’ 1.1.2005.
11. A decorrere dall'entrata in vigore dell'orario ordinario settimanale di lavoro di 37 ore sono assorbiti due giorni di permesso individuale retribuito di cui all'art. 30, comma 6, del ccnl 2.8.1995.
Norma transitoria
Fino al 31.12.2006, al personale assunto dall’1.5.2003 – con esclusione della fattispecie di cui all’art. 4 del ccnl 2.8.1995 – non sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito di cui all’art. 30, comma 6, del ccnl 2.8.1995, ferma restando l’applicazione di quanto stabilito al precedente punto 11).
12. Le nuove misure dell'orario ordinario settimanale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
13. Ai sensi e per gli effetti delle diverse definizioni della retribuzione previste dall’articolo14 del ccnl 2.8.1995, la relativa quota oraria si determina convenzionalmente dividendo la retribuzione mensile per 169 e la relativa quota giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando la quota oraria della retribuzione per 39 e dividendo il risultato per 6.
Parte economica
1. Nell'ambito delle risorse economiche disponibili per il rinnovo del ccnl 2.8.1995 e tenuto conto del fatto che - come precisato nella Premessa del presente accordo di rinnovo - per il biennio 1999/2000 sono state concordate dalle parti le relative spettanze economiche, le parti convengono quanto segue relativamente agli aumenti economici per il biennio 1.1.2003 / 31.12.2004, in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.1993.
2. A decorrere dall'1.5.2003 è soppressa l'indennità di mensa giornaliera pari a € 0,52 di cui all'art. 21, lett. o), del ccnl 2.8.1995. Dalla medesima data tale indennità è assorbita e sostituita da un buono pasto a larga diffusione territoriale corrisposto mensilmente a tutti i dipendenti nella misura di € 1,50 per ogni giornata di effettiva prestazione.
3. A decorrere dall'1.1.2005 il buono pasto è corrisposto a tutti i dipendenti nella misura ridotta di € 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione.
4. A decorrere dall'1.5.2003, viene individuata la nuova retribuzione base mensile composta:
a) dalle retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.2003, che includono i valori di cui all'art. 17 del ccnl 2.8.1995;
b) dall'indennità di contingenza in vigore al 30.4.1992;
c) dall'EDR di cui all'Accordo nazionale 20.12.1999.
I relativi importi e i correlati nuovi valori della scala parametrale sono i seguenti:
Livello |
Parametro |
Retribuzione base mensile all'1.5.2003 nei valori in atto al 30.4.2003 |
||
1 |
100,00 |
1.008,83 |
||
2B |
111,11 |
1.120,91 |
||
2A |
123,51 |
1.246,01 |
||
3B |
124,00 |
1.250,95 |
||
3A |
130,07 |
1.312,19 |
||
4B |
134,36 |
1.355,46 |
||
4A |
138,57 |
1.397,94 |
||
5B |
144,86 |
1.461,39 |
||
5A |
151,29 |
1.526,26 |
||
6B |
159,15 |
1.605,55 |
||
6A |
166,84 |
1.683,13 |
||
7B |
175,36 |
1.769,08 |
||
7A |
184,41 |
1.860,38 |
||
8 |
204,67 |
2.064,77 |
5.a Ai lavoratori in servizio del livello 3A (parametro 130,07) è riconosciuto un aumento della retribuzione base mensile di cui al precedente punto 4 pari a € 130 da corrispondersi come segue:
a) € 60 dall' 1. 5.2003;
b) € 20 dall' 1. 9.2003;
c) € 25 dall' 1.11.2003;
d) € 25 dall' 1. 2.2004.
5.b Per effetto dell’introduzione del nuovo sistema di classificazione unica del personale e della relativa scala parametrale dall’1.5.2003, ai lavoratori in servizio alla medesima data viene riconosciuto un importo che, con riferimento al livello 3A (parametro 130,07), è pari a € 20 al mese per i mesi gennaio – aprile 2003.
5.c Gli importi mensili spettanti per i vari livelli di inquadramento sono i seguenti:
Livello |
Parametro |
Importi mensili periodo – gennaio – aprile 2003 |
||
1 |
100,00 |
15,38 |
||
2B |
111,11 |
17,08 |
||
2A |
123,51 |
18,99 |
||
3B |
124,00 |
19,07 |
||
3A |
130,07 |
20,00 |
||
4B |
134,36 |
20,66 |
||
4A |
138,57 |
21,31 |
||
5B |
144,86 |
22,27 |
||
5A |
151,29 |
23,26 |
||
6B |
159,15 |
24,47 |
||
6A |
166,84 |
25,65 |
||
7B |
175,36 |
26,96 |
||
7A |
184,41 |
28,36 |
||
8 |
204,67 |
31,47 |
5.d Gli importi mensili di cui alla precedente lettera b) saranno liquidati ai lavoratori in servizio all’1.5.2003 con le competenze relative al mese di maggio 2003.
Detti importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2003 – 30.4.2003.
A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
5.e Gli importi mensili di cui alla precedente lettera b) non sono utili ai fini alcun istituto contrattuale e legale, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto .
Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
5.f Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini della misura degli importi mensili in parola.
6. Le retribuzioni base mensili di cui al punto 4 sono pertanto incrementate degli importi di cui al precedente punto 5, come segue:
Livello |
Param. |
Retribuzione base mensile dall'1.5.2003 |
Retribuzione base mensile dall'1.9.2003 |
Retribuzione base mensile dall'1.11.2003 |
Retribuzione base mensile dall'1.2.2004 |
||||
1 |
100,00 |
1.054,96 |
1.070,34 |
1.089,56 |
1.108,78 |
||||
2B |
111,11 |
1.172,17 |
1.189,25 |
1.210,61 |
1.231,97 |
||||
2A |
123,51 |
1.302,98 |
1.321,98 |
1.345,71 |
1.369,45 |
||||
3B |
124,00 |
1.308,15 |
1.327,22 |
1.351,05 |
1.374,89 |
||||
3A |
130,07 |
1.372,19 |
1.392,19 |
1.417,19 |
1.442,19 |
||||
4B |
134,36 |
1.417,45 |
1.438,11 |
1.463,93 |
1.489,76 |
||||
4A |
138,57 |
1.461,86 |
1.483,17 |
1.509,80 |
1.536,44 |
||||
5B |
144,86 |
1.528,22 |
1.550,49 |
1.578,34 |
1.606,18 |
||||
5A |
151,29 |
1.596,05 |
1.619,32 |
1.648,39 |
1.677,47 |
||||
6B |
159,15 |
1.678,97 |
1.703,44 |
1.734,03 |
1.764,62 |
||||
6A |
166,84 |
1.760,10 |
1.785,75 |
1.817,82 |
1.849,89 |
||||
7B |
175,36 |
1.849,98 |
1.876,95 |
1.910,65 |
1.944,36 |
||||
7A |
184,41 |
1.945,46 |
1.973,81 |
2.009,26 |
2.044,70 |
||||
8 |
204,67 |
2.159,19 |
2.190,66 |
2.230,00 |
2.269,34 |
7. Per effetto della stipulazione del presente accordo di
rinnovo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) cessa di essere erogata
alla data del 30.4.2003.
Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente Accordo , sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e pertanto i soggetti che osservino, anche in termini parziali, tali previsioni sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all'insieme delle norme in esso contenute.
Decorrenza e durata
In applicazione di quanto previsto dai Protocolli 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva.
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 e resterà in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2004.
VERBALE D'INTESA
Addì,
30 aprile 2003
tra
FISE
- Federazione Imprese di Servizi rappresentata dal Direttore Francesco
Tiriolo, dal responsabile di settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini,
dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena, assistiti dalla
Commissione Sindacale FISE
Assoambiente
e
le
OO.SS. Nazionali
FP-CGIL
rappresentata da Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino
Tamburini, Massimo Cenciotti
FIT-CISL
rappresentata da Mario Zotti, Dario Atzeni, Francesco Bisceglia, Angelo
Curcio
UILTRASPORTI
rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni, Luigi
Chiari
FIADEL-CISAL
rappresentata da Francesco Garofano, Luciano Tafani, Luigi Verzicco
si
è stipulata la presente intesa.
1.
Nell'ambito del rinnovo del ccnl Igiene ambientale 2.8.1995
le parti individuano i compensi forfettari di cui al successivo punto
4) da corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 30.4.2003.
2.
I lavoratori aventi diritto a percepire i compensi forfettari di cui
alle tabelle B, B1, B2 del punto 4) sono individuati al successivo punto 5).
Gli importi dei predetti compensi sono determinati secondo i criteri
illustrati al punto 3).
3.
Dal compenso forfettario teorico di cui alla seguente tabella A,
colonna c), individuato convenzionalmente dalle parti, viene detratta
l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata
dall'1.4.2002 al 30.4.2003 la cui misura massima è indicata alla colonna d)
nonché, per tutti i livelli, la misura fissa di € 458,64
individuata convenzionalmente con riferimento all'importo derivabile
dall'introduzione del buono pasto dall'1.5.2003, secondo quanto stabilito
dall'accordo di rinnovo del ccnl 2.8.1995:
TABELLA A
(a) Livello |
(b) Parametro |
(c) Compenso fortettario teorico |
(d) Indennità vacanza contrattuale (IVC) erogata dall'1.4.2002 al 30.4.2003 |
1 |
100,00 |
1.068,66 |
-111,26 |
2B |
111,11 |
1.187,39 |
-123,62 |
2A |
123,51 |
1.319,90 |
-137,42 |
3B |
124,00 |
1.325,14 |
-137,97 |
3° |
130,07 |
1.390,00 |
-144,72 |
4B |
134,36 |
1.435,85 |
-149,49 |
4° |
138,57 |
1.480,84 |
-154,18 |
5B |
144,86 |
1.548,06 |
-161,18 |
5A |
151,29 |
1.616,78 |
-168,33 |
6B |
159,15 |
1.700,77
|
-177,08 |
6A |
166,84 |
1.782,95 |
-185,65 |
7B |
175,36 |
1.874,00 |
-195,11 |
7A |
184,41 |
1.970,72 |
-205,18 |
8 |
204,67 |
2.187,23 |
-227,72 |
4. Nel presupposto di erogazione dell’IVC nel valore indicato nella colonna d) della precedente tabella A), gli importi dei compensi forfettari effettivi spettanti, individuati sulla base dei criteri di cui al punto 3), sono corrisposti in tre soluzioni di identica misura, secondo quanto previsto dalle seguenti tabelle B, B1, B2:
TABELLA B | TABELLA B1 | TABELLA B2 | |||||
Livello |
Compenso
forfettario effettivo da erogare con
competenze Agosto |
Livello |
Compenso
forfettario effettivo da erogare con
competenze Dicembre |
Livello |
Compenso
forfettario con
|
||
1 |
166,25 |
|
1 |
166,25 |
|
1 |
166,25 |
2B |
201,71 |
|
2B |
201,71 |
|
2B |
201,71 |
2A |
241,28 |
|
2A |
241,28 |
|
2A |
241,28 |
3B |
242,84 |
|
3B |
242,84 |
|
3B |
242,84 |
3A |
262,21 |
|
3A |
262,21 |
|
3A |
262,21 |
4B |
275,91 |
|
4B |
275,91 |
|
4B |
275,91 |
4A |
289,34 |
|
4A |
289,34 |
|
4A |
289,34 |
5B |
309,41 |
|
5B |
309,41 |
|
5B |
309,41 |
5A |
329,94 |
|
5A |
329,94 |
|
5A |
329,94 |
6B |
355,02 |
|
6B |
355,02 |
|
6B |
355,02 |
6A |
379,55 |
|
6A |
379,55 |
|
6A |
379,55 |
7B |
406,75 |
|
7B |
406,75 |
|
7B |
406,75 |
7° |
435,63 |
|
7A |
435,63 |
|
7A |
435,63 |
8 |
500,29 |
|
8 |
500,29 |
|
8 |
500,29 |
5.
I compensi di cui al punto 4) - i cui importi non sono frazionabili,
fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma transitoria - saranno
corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente ai mesi di
agosto e dicembre 2003 e al
mese di aprile 2004, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con
contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in
forza al 30.4.2003 nonché:
-
al
31.8.2003,
per aver diritto al compenso di cui alla tabella B;
-
al
31.12.2003,
per aver diritto al compenso di cui alla tabella B1;
-
al
30.4.2004,
per aver diritto al compenso di cui alla tabella B2.
6.
Al dipendente che, con riferimento alle distinte erogazioni previste
dalle tabelle B, B1, B2, non sia in servizio ad una delle date di ogni
singolo periodo di cui al punto 5) non spetta il riconoscimento delle
erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.
7.
I compensi forfettari di cui al punto 4) non sono utili ai fini di
alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo
parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Norma
transitoria
1.
In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei
periodi di cui al punto 5), al lavoratore saranno riconosciuti i compensi
forfettari effettivi di cui alle precedenti tabelle B, B1, B2, fermo
restando il possesso dei congiunti requisiti temporali richiamati al
precedente punto 5).
2.
I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di
lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori
il compenso forfettario in misura direttamente proporzionale ai mesi di
servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole
imprese in ciascuno dei
quadrimestri di cui al punto 5).
3.
Ai fini della determinazione della misura di pertinenza di cui al
comma 2, le frazioni di mese pari o superiori a 16 giorni sono computate
come mese intero.
DICHIARAZIONE
FINALE
Le
parti sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali
affinché la vertenzialità, anche legale, eventualmente insorta per quanto
disciplinato dal presente Verbale d'intesa, nell'ambito del rinnovo del ccnl
2.8.1995, sia risolta nei termini convenuti con il Verbale medesimo.
FISE
FP
CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
FIADEL CISAL
VERBALE DI ACCORDO
Addì,
30 aprile 2003
tra
FISE
- Federazione Imprese di Servizi rappresentata dal Direttore Francesco
Tiriolo, dal responsabile di settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini,
dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena, assistiti dalla
Commissione Sindacale
FISE Assoambiente
e
le
OO.SS. Nazionali
FP-CGIL
rappresentata da Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino
Tamburini, Massimo Cenciotti
FIT-CISL
rappresentata da Mario Zotti, Dario Atzeni, Francesco Bisceglia, Angelo
Curcio
UILTRASPORTI
rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni, Luigi
Chiari
FIADEL-CISAL
rappresentata da Francesco Garofano, Luciano Tafani, Luigi Verzicco
si
è stipulato il presente verbale di accordo.
1.
A
decorrere dall'1.1.2003 la contribuzione dovuta al Fondo Previambiente, ai
sensi del punto n. 9), comma 1, dell'Accordo nazionale 12.1.1998 è
aumentata dello 0,85% a carico delle imprese e dello 0,20% a carico dei
dipendenti.
Pertanto,
la misura complessiva della contribuzione dovuta, a decorrere dalla data
predetta, è pari all'1,95% a carico delle imprese e all'1,30% a carico dei
dipendenti.
2.
Copia
del presente verbale di accordo è trasmessa al Fondo Previambiente per gli
adempimenti di competenza.
FISE
FP CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
FIADEL CISAL
DICHIARAZIONI FINALI
Le parti sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali affinché la vertenzialità, anche legale, eventualmente insorta per quanto disciplinato dal presente Accordo di rinnovo sia risolta nei termini convenuti con l'Accordo medesimo.
Le parti si impegnano altresì a perfezionare, entro
luglio 2003, la stesura del nuovo testo del ccnl in coerenza con quanto
stabilito dal presente Accordo di rinnovo nonché dal Protocollo di intesa
11.7.2002.
FISE FP CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
COMUNICATO STAMPA
Nella nottata tra il 29 ed il 30 aprile 2003 è stata sottoscritta l’ipotesi di intesa tra le OO.SS. e la FISE – Assoambiente per il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle aziende private dell’igiene urbana.
L’accordo conclude una lunga vertenza e segna un importante risultato sul percorso per la unificazione contrattuale, che dopo la brusca interruzione del tavolo unico, ha dovuto essere duramente riconquistata sui due tavoli separati.
I punti fondamentali dell’intesa sono:
· l’identica normativa con Federambiente (aziende pubbliche) sui temi delle relazioni industriali e del campo di applicazione, sulla classificazione del personale e sulla scala parametrale, sulla banca delle ore come elemento di contenimento delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
· la riduzione di una ora dell’orario di lavoro settimanale;
· il raggiungimento di un risultato economico a regime sul biennio di euro 140, particolarmente rilevante, perchè tutela in maniera sostanziale l’intera retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici.
Con l’intesa viene compiuto un passo avanti significativo in direzione della unificazione delle contrattazioni, sia nelle aziende municipalizzate che in quelle private, introducendo ulteriori importanti elementi di qualità contrattuale, quali strumenti di governo dei processi di esternalizzazione e trasformazione delle imprese, nonchè di tutela dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori, traguardando quindi concretamente il contratto unico di settore.
Roma, 30 aprile 2003
Le Segreterie nazionali
Peroni-Carcassi-Zotti-Garofalo
SEGRETERIE NAZIONALI
Roma, 30/04/03
Nella nottata tra il 29 ed il 30 aprile 2003 è stata sottoscritta l’ipotesi di intesa tra le OO.SS. e la FISE – Assoambiente per il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle aziende private dell’igiene urbana.
L’accordo porta a conclusione una lunga vertenza, ottenendo importanti risultati sul piano del percorso per la unificazione contrattuale, che dopo la brusca interruzione del tavolo unico, ha dovuto essere duramente conquistata sui due tavoli separati.
I termini fondamentali dell’intesa sono:
· l’identica normativa con Federambiente sui temi delle relazioni industriali e del campo di applicazione, sulla classificazione del personale e sulla scala parametrale, sulla banca delle ore come elemento di contenimento delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
· la riduzione di una ora dell’orario di lavoro che consente di ridurre, entro il biennio, il differenziale con il contratto Federambiente a una sola mezz’ora settimanale;
· il raggiungimento di un risultato economico a regime sul biennio di euro 140, particolarmente rilevante, che copre in modo completo il differenziale di inflazione del biennio pregresso ed i tassi programmati per il futuro.
L’articolazione delle tranches di aumento, che pure è stato elemento di maggiore criticità della definizione dell’accordo, ha comunque rispettato l’esigenza della salvaguardia complessiva del potere d’acquisto delle retribuzioni.
Con l’intesa viene compiuto un passo avanti significativo in direzione della unificazione delle contrattazioni, sia nelle aziende municipalizzate che in quelle private, traguardando concretamente il contratto unico di settore.
In relazione all’intesa raggiunta sono pertanto annullate le iniziative di lotta previste nel comparto.
Le Segreterie nazionali hanno già richiesto l’attivazione del confronto con Federambiente per portare a conclusione il rinnovo contrattuale anche su tale tavolo.
nel corso delle prossime ore verranno comunicate le iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle strutture ai fini della più capillare e precisa comunicazione ai lavoratori dei contenuti dell’intesa raggiunta.
Le Segreterie nazionali
Si allegano i tre accordi:
Accordo sulle Relazioni Industriali FISE-ASSOAMBIENTE e OO.SS.