FP CGIL

FIST CISL

UIL EE.LL.

 

Piattaforma per la negoziazione della disciplina contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali che dovrà integrare il CCNL 1998/2001 del Comparto Regioni/Autonomie locali, nonché della separata area della dirigenza del medesimo.

 

PREMESSA

Il rinnovo del CCNL da applicare ai Segretari Comunali e Provinciali, rinnovo che dovrà avvenire attraverso una specifica, compiuta integrazione della disciplina generale dettata dal CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali, rappresenta un momento assai importante di interlocuzione e completamento della nuova disciplina giuridica (introdotta dalla legge 127/97, art. 17 commi 68-83 e, più in dettaglio, dal DPR 465/97) relativa al ruolo ed alle funzioni del Segretario Comunale e Provinciale, ciò nella consapevolezza che, da un lato i nuovi assetti giuridici postulano una specifica integrazione di natura pattizia e, d’altro canto, che la nuova disciplina contrattuale può e deve intervenire soprattutto sui processi e sui percorsi indotti dall’applicazione della legge, in funzione di supporto, di consolidamento, ma anche -ove necessario- di correzione di tali processi e percorsi.

Se infatti la riserva di legge rimane ferma per quanto attiene alle funzioni ed alle competenze del Segretario Comunale e Provinciale, se la legge disciplina (pur senza escludere una possibile integrazione contrattuale) i rapporti fra Segretario e Direttore Generale ed il possibile (e, per le Organizzazioni Sindacali, auspicabile) affidamento di funzioni dirigenziali e gestionali al Segretario, occorre comunque rilevare come gran parte della disciplina economica e normativa della categoria attenga in via primaria, quando non esclusiva, alla competenza contrattuale.

Vi è dunque l’opportunità, che si intende cogliere appieno, di correggere gli squilibri che si sono manifestati in questa prima fase di avvio della riforma e di passaggio dal tradizionale rapporto di pubblico impiego, fondato su criteri garantistici molto incisivi ad una nuova natura del rapporto di lavoro che, avendo liberalizzato importanti momenti della costituzione dello stesso, può ingenerare frustrazione, demotivazione, incertezza sull’identità professionale qualora non intervenga una disciplina contrattuale che riequilibri il rapporto fra le parti con idonee relazioni sindacali e che contribuisca al disegno di una nuova identità, di una professione che vive nella formazione, nell’aggiornamento, nella progressiva assunzione -che deve essere favorita e presidiata contrattualmente- di competenze e ruoli manageriali e gestionali, nella consapevolezza di una mobilità che non viene lasciata solamente alla scelta degli amministratori, ma che è regolata contrattualmente nella logica di promuovere vere e proprie politiche attive del lavoro, valorizzando tutte le professionalità esistenti, siano esse utilizzate negli enti sia che si trovino in regime di disponibilità.

Il negoziato contrattuale dovrà, in primis, individuare le materie per le quali la specificità dei Segretari Comunali e Provinciali, al momento dell’inserimento nel CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali, richiede una specifica disciplina contrattuale.

A tale riguardo appaiono riferibili alla disciplina generale di comparto le seguenti materie (l’indicazione non ha, com’è ovvio, carattere esaustivo):

• campo di applicazione e durata;

• interpretazione autentica dei contratti;

• riconferma dei due livelli di contrattazione nazionale e decentratio integrativo;

• procedure di raffreddamento dei conflitti;

• orario di lavoro;

• regime delle ferie, permessi retribuiti, malattia;

• personale in condizione di handicap e/o di grave disagio psicofisico;

• mensa;

• lavoro a tempo parziale;

• polizze assicurative e rimborso delle spese legali;

• norme disciplinari;

• conciliazione ed arbitrato;

• sicurezza ed ambiente di lavoro;

• pari opportunità;

• infermità per causa di servizio ed equo indennizzo.

La disciplina contrattuale integrativa dovrà invece specificamente riguardare:

• l’articolazione del sistema delle relazioni sindacali definito nel CCNL del comparto Regioni/Autonomie locali, in particolare prevedendo il carattere territoriale del livello contrattuale decentrato integrativo e, conseguentemente, adeguando le procedure e la composizione delle delegazioni trattanti;

• formazione ed aggiornamento professionale;

• disciplina della mobilità; anche volontaria, sia verso il comparto Regioni/Autonomie locali che verso gli altri comparti pubblici, prevedendo in ogni caso un’integrazione contrattuale della disciplina del personale in disponibilità;

• integrazione contrattuale della disciplina del rapporto di lavoro;

• l’articolazione del trattamento economico dettato dal CCNL di comparto, con specifico riferimento alla struttura della retribuzione;

• assetto delle fasce professionali e modalità delle progressioni di carriera.

 

 

A) RAPPORTO DI LAVORO

In questa fase di avvio della riforma è importante precisare alcune tematiche, inerenti il rapporto di lavoro, tematiche peraltro specificamente demandate alla contrattazione collettiva dagli articoli 12 e 14 del DPR 465/97.

La disciplina contrattuale dovrà, in primis, integrare quella legislativa relativamente alla formazione di convenzioni di segreteria, fenomeno che ha rilevanti conseguenze sul rapporto di lavoro e, conseguentemente, sulle dinamiche occupazionali e sul trattamento economico della categoria, facendo si che il fenomeno non assuma dimensioni abnormi e prive di adeguate motivazioni organizzative e d’interesse collettivo, prevedendo in particolare che:

• le convenzioni siano stipulate per Comuni contermini e che tale criterio sia derogabile solo a fronte di enti locali che si convenzionino anche per la gestione di un certo numero di funzioni e/o servizi, in ogni caso individuando un ambito territoriale che abbia dimensioni tali da rendere efficace ed efficiente l’assolvimento dei compiti d’ufficio da parte del Segretario convenzionato;

• che il trattamento economico del segretario titolare di una convenzione sia disciplinato contrattualmente.

Per quanto attiene alla costituzione ed alle successive modificazioni del rapporto di lavoro, occorre evidenziare ed enfatizzare le caratteristiche procedimentali della nomina, della mancata conferma e della revoca, in particolare prevedendo che:

a) fermo restando l’instaurarsi del rapporto di lavoro con l’Agenzia, il rapporto di servizio s’instaura direttamente con l’amministrazione che chiede all’Albo l’assegnazione del Segretario e, successivamente, lo nomina con atto del Sindaco o del Presidente;

b) la stipulazione del contratto individuale di lavoro dovrà avere forma scritta ed indicare, oltre a tipologia del rapporto, data di inizio e qualifica d’inquadramento, il livello retributivo ed il trattamento economico connesso all’eventuale assegnazione delle competenze di cui all’art. 51 commi 3 e 3bis della legge 142/90, ovvero delle funzioni di Direttore Generale;

c) il carattere procedimentale dell’atto di nomina postula un’integrazione, possibile per via contrattuale, in ordine alle modalità di pubblicazione delle sedi vacanti ed alle competenze dell’agenzia riguardanti la verifica delle richieste di assegnazione dei Segretari;

d) l’integrazione della disciplina giuridica sulla revoca, individuando da un lato un meccanismo che riduca la necessità di ricorrere a questo istituto consentendo, ad esempio, modalità concordate di recesso e di conseguente collocamento in disponibilità per le situazioni di "incompatibilità ambientale" ed integrando in ogni caso la procedura per la revoca con l’espressione del parere obbligatorio di uno specifico Comitato dei Garanti, in analogia ed adeguamento a quanto previsto dall’art. 21 comma 3 del DL 29/93 come integrato del DL 80/98 per la dirigenza delle pubbliche amministrazioni;

e) prevedendo forme d’indennizzo analoghe ai meccanismi previsti dal contratto di comparto per il segretario destinatario della mancata conferma;

f) applicando infine anche ai Segretari Comunali e Provinciali gli istituti del comando e del distacco, sia quando essi siano in servizio sia quando si trovino in regime di disponibilità.

 

 

B) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La disciplina dettata dal CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali dovrà essere integrata, in particolare prevedendo:

1) sedi e procedure relative all’individuazione delle risorse, a partire dall’1% del monte salari previsto dall’art. 23 del citato CCNL, ma ricercando anche altre forme di finanziamento degli interventi formativi;

2) sedi e procedure che diano effettività alla contrattazione, sia con l’Agenzia nazionale che con le sue articolazioni regionali dei piani annuali e pluriennali di formazione ed aggiornamento.

Si rivendica il carattere diffuso e territorialmente articolato degli interventi formativi, che non dovranno essere effettuati solamente presso la scuola nazionale, ma dovranno valorizzare l’ambito locale ed il rapporto con le Università e con altre istituzioni formative pubbliche e private. Si rivendica, infine, la previsione contrattuale di periodi formativi sabbatici, anche in relazione a percorsi di riqualificazione e di mobilità professionale.

 

 

C) ASSETTO DELLE FASCE PROFESSIONALI E MODALITA’ DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA

La ridefinizione delle fasce professionali e dei correlati percorsi di carriera dovrà prendere le mosse dalla considerazione che ruolo e funzione del Segretario Comunale e Provinciale, in se caratterizzati dall’unicità, vengono tuttavia svolti in collocazioni differenziate. Occorre conseguentemente intervenire prevedendo che:

1) le fasce professionali siano rideterminate nel numero di tre;

2) venga significativamente ampliata la tipologia degli Enti ai quali dev’essere assegnato un Segretario dirigente;

3) la rivisitazione dei processi di carriera dia grande valorizzazione alla formazione all’aggiornamento ed all’articolazione delle esperienze professionali svolte, privilegiando lo strumento del corso-concorso;

4) venga introdotto un meccanismo che consenta ai Segretari che abbiano una ragionevole esperienza di servizio di conseguire, previa frequenza di idoneo corso di formazione e superamento di specifiche prove conclusive dello stesso, l’idoneità ad essere nominato in enti cui debba essere assegnato, un Segretario dirigente, acquisendo stabilmente la qualifica dirigenziale, a tutti gli effetti economici e normativi, all’atto della nomina.

 

D) TRATTAMENTO ECONOMICO/STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

Nel ribadire la piena validità dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1993 (riconfermato dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998), si rivendica l’integrale copertura della retribuzione complessiva in godimento al 31 dicembre 1997 rispetto al tasso d’inflazione programmata del 3,3% per il biennio contrattuale economico 1998/1999.

Si rivendica altresì che il trattamento economico abbia la stessa struttura per tutti i segretari dirigenti e non, prevedendo accanto alla retribuzione tabellare, la retribuzione di posizione (così trasformando e ridenominando l’indennità di direzione oggi prevista per i segretari non dirigenti) ed una retribuzione di risultato.

La retribuzione di posizione -sulla cui determinazione dovrà poter intervenire anche il livello contrattuale integrativo- dovrà essere rapportata alle diverse fasce professionali, nonché, all’interno di ogni fascia:

• all’attribuzione delle funzioni di direttore Generale;

• all’attribuzione delle responsabilità dirigenziali negli enti privi di dirigenza secondo quanto previsto dall’art. 51 commi 3 e 3bis della legge 142/90, individuando il raccordo con quanto previsto dagli artt. 8-12 della preintesa per la revisione dell’ordinamento professionale degli Enti locali;

• all’eventuale titolarità di convenzioni di segreteria.

 

a) Occorre altresì effettuare per i Segretari non dirigenti, la trasposizione dell’inquadramento da quello del comparto ministeriale a quello del comparto Regioni/Autonomie locali, utilizzando a tal fine la classificazione introdotta dalla preintesa dell’8 luglio 1998.

Si rivendica, infine, la previsione di un’indennità di primo inserimento per i Segretari neoassunti, rapportata anche ad disagio della sede di prima sistemazione.

 

 

E) NORME TRANSITORIE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Si rivendica la previsione di norme transitorie atte a garantire le posizioni giuridiche già raggiunte alla data di entrata in vigore della disciplina contrattuale.