DISPOSIZIONI FINALI
ART. 59
SCAGLIONAMENTO DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI
Per i periodo 1° gennaio 1998 - 31 maggio 1998 restano consolidati i trattamenti economici percepiti, in regime di proroga, in base al CCNL Regioni - enti locali 1994 -1997. Inoltre viene corrisposto un elemento "una tantum", di importo distinto per area, secondo la seguente tabella:
AREA |
AREA A ex 8^ e 7^ |
AREA B ex 6^ e 5^ |
AREA C ex 4^ e 3^ |
AREA D ex 1^ e 2^ |
Importo L. |
300.000 |
250.000 |
200.000 |
180.000 |
L'"una tantum" č computabile ai fini del TFR e non produce effetti riflessi su altri trattamenti economici.
2. Retribuzioni tabellari 1° giugno 1998 - 31 dicembre 1998
Dal 1° giugno 1998 trovano attuazione le disposizioni di prima applicazione di cui al precedente art. 48 e la seguente tabella provvisoria delle retribuzioni mensili, che resta in vigore fino al 31.12.1998:
Tabella delle retribuzioni mensili 1.6.1998 - 31.12.1998
AREA |
LIVELLO |
IMPORTO MENSILE (£) |
QUADRI
|
Q1 Q2 |
3.085.000 2.513.000 |
A
|
A1 A2 A3 |
1.995.000 1.786.000 1.553.000 |
B |
B1 B2 B3 |
1.476.000 1.358.000 1.242.000 |
C |
C1 C2 C3 |
1.195.000 1.115.000 1.016.000 |
D |
D1 D2 |
958.000 904.000
|
La mensilitą aggiuntiva dovuta per il mese di giugno 1998, calcolata secondo quanto previsto dal precedente art. 53, č corrisposta nella misura ridotta del 50%.
La mensilitą aggiuntiva dovuta per il mese di dicembre č corrisposta in misura intera.
Ferma restando la conversione e la ulteriore erogazione delle pregresse "retribuzioni individuali di anzianitą" in "aumenti periodici", da effettuarsi con decorrenza 1.6.1998 secondo le modalitą di cui al precedente art. 48, 4° comma, i periodi utili alla maturazione di ulteriori aumenti periodici decorrono dal 1° gennaio 1999.
In attuazione di quanto previsto dal comma precedente il periodo 1.1.1998 - 31.12.1998 non produce effetti neanche ai fini del completamento dell'aumento periodico che alla data dell'1.6.1998 risulti parzialmente maturato e monetizzato.
5. Tabelle a regime
Dal 1° gennaio 1999 trovano applicazione le retribuzioni mensili a regime di cui alla Tabella "A" allegata al presente contratto.
ART. 60
INTEGRAZIONI DELLE NORME CONTRATTUALI
Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla firma del presente contratto per definire la disciplina dei seguenti istituti: