TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 49
DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
La espressione "retribuzione base" designa i minimi determinati per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori nella tabella allegata al presente contratto.
L'espressione " retribuzione individuale " designa la somma della retribuzione base con l'indennità di contingenza e con gli importi degli aumenti individuali di anzianità.
Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonché degli eventuali elementi ad personam; sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli elementi corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato.
Agli effetti di quanto previsto dal presente contratto per "retribuzione oraria" si intende convenzionalmente un importo pari ad 1/156 della "retribuzione individuale" mensile, maggiorata delle quote di tredicesima e quattordicesima.
ART. 50
RETRIBUZIONE BASE E INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Le retribuzioni base mensili sono quelle determinate nella Tabella "A" allegata al presente contratto. L'ammontare delle indennità di contingenza spettanti in base al livello di inquadramento è indicato nella allegata Tabella "B".
ART. 51
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
ART. 52
PREMIO DI RISULTATO
Premessa
Determinazione della massa salariale erogabile
Fattore produttività
Fattore redditività
Determinazione del premio correlato al fattore produttività
Determinazione del premio correlato al fattore redditività
13. L'ammontare massimo complessivo di premio erogabile in funzione del fattore redditività si rende effettivamente liquidabile in proporzione inversa alla misura degli scostamenti negativi registrati rispetto ai risultati di redditività generale dell'Azienda attesi. Esso è ripartito fra i lavoratori in servizio in ragione del concorso della struttura di appartenenza e dell'apporto da ciascuno recato al conseguimento dei risultati, tenuto conto del rispettivo livello di inquadramento.
Erogazione del complessivo premio di risultato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono che per una concreta applicazione delle norme relative al premio di risultato è opportuna una individuazione delle percentuali di cui al comma 9 tale che almeno il 50% della somma annua sia correlato ai risultati (fattore di produttività).
ART. 53
TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
ART. 54
TRATTAMENTO DI MISSIONE
ART. 55
INDENNITÀ VARIE
Indennità per maneggio di denaro.
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri a proprio carico, ha diritto ad un'indennità in misura compresa fra il 3 ed il 7% della retribuzione individuale in ragione dell'entità del maneggio di denaro annuo. Tale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
Indennità di reperibilità.
Ai lavoratori eventualmente tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni di servizio di ordine tecnico-manutentivo è dovuta una indennità giornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in relazione alle ore impegnate ed alle retribuzioni orarie non maggiorate.
* reperibilità fino ad 8 ore nella fascia oraria diurna (dalle 6 alle 22) : 10%
* reperibilità fino a 12 ore nella fascia oraria diurna (dalle 6 alle 22) : 15%
* reperibilità fino ad 8 ore nella fascia oraria notturna (dalle 22 alle 6) : 20%
* reperibilità fino a 12 ore nella fascia oraria notturna (dalle 22 alle 6) : 30%
Qualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi del precedente articolo 28, punto 1.1, l'indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%.
Qualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturne diurne o festive) diverse, la relativa indennità è calcolata per quota con le percentuali sopra indicate.
Buoni pasto
Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.
Restano in vigore, in prima applicazione, gli accordi preesistenti.
ART. 56
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ART. 57
ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica dell'atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita (in questo secondo caso la erogazione dell'anticipazione è subordinata alla esibizione dell'atto pubblico successivamente stipulato) e con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio, (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante l'inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
e) lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;
f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
g) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente.
8. A parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità lavorativa; a parità di anzianità lavorativa, è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.
ART. 58
TRATTAMENTO DI PENSIONE
L'azienda è tenuta, nell'osservare i termini previsti dal comma 6° dell'art. 6 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702, a dare comunicazione all'interessato od ai suoi superstiti ed alle organizzazioni Sindacali dell'avvenuto inoltro della pratica all'Ente competente.
TABELLA A
Retribuzioni mensili
AREA |
LIVELLO |
PARAMETRO |
IMPORTO MENSILE (£) |
QUADRI
|
Q1 Q2 |
340 277 |
3.152 .000 2.568.000 |
A
|
A1 A2 A3 |
220 197 172 |
2.038.000 1.826.000 1.590.000 |
B |
B1 B2 B3 |
163 150 137
|
1.511.000 1.392.000 1.274.000 |
C |
C1 C2 C3 |
132 124 112 |
1.224.000 1.141.000 1.041.000 |
D |
D1 D2 |
106 100 |
983.000 927.000
|
TABELLA B
Indennità di contingenza
AREA |
LIVELLO |
IMPORTO MENSILE (£) |
QUADRI |
Q1 Q2 |
1.109.959 1.090.783 |
A |
A1 A2 A3 |
1.071.155 1.059.890 1.048.684 |
B |
B1 B2 B3 |
1.043.841 1.034.201 1.023.857 |
C |
C1 C2 C3 |
1.021.675 1.019.369 1.017.063 |
D |
D1 D2 |
1.009.952 1.003.019 |
TABELLA C
Aumenti periodici di anzianità
AREA |
LIVELLO |
IMPORTO MENSILE (£) |
QUADRI |
Q1 Q2 |
78.000 64.000 |
A |
A1 A2 A3 |
51.000 45.000 39.000 |
B |
B1 B2 B3 |
37.000 34.000 31.000 |
C |
C1 C2 C3 |
30.000 28.000 26.000 |
D |
D1 D2 |
24.000 23.000 |
Srd - (dispo finali.doc- 20/05/98) - regotipo - ccnlfedercasa - titolo I