TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

E PRIMO INQUADRAMENTO

 

 

 

 

ART. 47

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.

 

 

1. Definizione di area

L'Area, nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti funzioni e caratteristiche:

1. l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo dell'Azienda;

2. il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in funzione del grado di professionalità espresso;

3. l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;

4. a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti livelli di inquadramento;

5. all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si intendono anche quelle di livello inferiore o superiore);

6. ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria;

  1. all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si riservano di verificare, nell'arco di vigenza del presente contratto, la opportunità di definire declaratorie di livello ed eventuali profili professionali esemplificativi.

 

2. Criteri di classificazione

L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:

-   ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate;

-   modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;

-   responsabilità e finalità della stessa;

-   gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;

-   conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione.

L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali.

Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:

 

ATTIVITA'

Tecnica

 

-   produzione: attività di trasformazione fisica o di trattamento di materiali ed energia

-   distribuzione: attività di vettoriamento del prodotto dalla produzione all'utenza

-   lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove installazioni di impianti

-   progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.

Amministrativo - gestionale

-   amministrazione: attività di trattamento dati ed informazioni a fini contabili e gestionali

-   personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente

-   utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'esterno.

Ausiliaria

-   logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali

-   sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati

-   pianificazione: attività di elaborazione di piani budget ed i controlli della loro attuazione.

Servizi

-   servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini, infermieri, autisti, protocollo.

 

3. Declaratorie

 

 

AREA QUADRI

  1. Vi appartiene il personale che, alle dirette dipendenze gerarchiche e/o funzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di maggiore rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.
  2. All'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di rilevanza, quelli connessi:

- alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati:

- al coordinamento e alla sovraindentenza di altri lavoratori eccezionalmente anche quando non inquadrati in categorie con mansioni direttive:

- alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di tipo progettuale o di ricerca.

  1. I quadri costituiscono un'autonoma fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.
  2. In relazione alla speciale collocazione dei quadri nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, si potranno adottare nelle singole Aziende, previo confronto tra le parti, provvedimenti tali da non assoggettare i quadri all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario previste dal vigente CCNL. Nel caso in cui questi provvedimenti venissero adottati, le Aziende potranno riconoscere un importo commisurato all'entità dell'impegno, da determinarsi annualmente nella misura massima del 16% della retribuzione individuale annua. L'emolumento non è utile al TFR ed è corrisposto annualmente in unica soluzione.

L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q1 e Q2.

 

 

AREA A

Vi appartiene il personale che:

-  svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;

-  opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;

-  ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;

-  gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.

L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3.

 

 

AREA B

Vi appartiene il personale che:

-   svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori;

Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi.

L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3.

 

 

 

AREA C

Vi appartiene il personale che:

-   opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;

-  è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o coordinate;

-   scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività.

-  svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali.

Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica.

L'area prevede tre livelli di inquadramento C1, C2 e C3.

 

 

AREA D

Vi appartiene il personale che:

- svolge attività semplici;

-  applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi definite;

-  ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate;

-  scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.

Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a procedure standardizzate e prassi ricorrenti.

L'Area prevede due livelli di inquadramento D1 e D2.

 

 

ART. 48

PRIMO INQUADRAMENTO E TRATTAMENTI AD PERSONAM

In prima applicazione del presente CCNL il personale è classificato secondo la seguente tabella di equiparazione ed acquisisce la corrispondente retribuzione base (tabella "A") .

 

 

CCNL REGIONI ENTI LOCALI 1994/97

CCNL FEDERCASA 1997-2001

 

 

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8^ qualifica

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7^ qualifica

 

 

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6^ qualifica

5^ qualifica

 

 

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4^ qualifica

3^ qualifica

 

 

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1^ e 2^ qualifica

 

 

Area quadri

Q1

Q2

 

Area A

A1

A2

A3

 

Area B

B1

B2

B3

 

Area C

C1

C2

C3

 

Area D

D1

D2

 

 

 

Il personale già di 8^ qualifica CCNL regioni enti locali, cui era stata attribuita la indennità di direzione e di staff (art. 45, c. 1, DPR 333/90), conservano ad personam il relativo importo, che viene meno in caso di passaggio al livello superiore e comunque in caso di revoca dell'incarico.

Sono altresì convertiti ad personam, utili al calcolo della retribuzione oraria, gli importi corrispondenti ai livelli economici differenziati (L.E.D.) attribuiti ai sensi dello stesso contratto (artt. 35 e 36 del DPR 333/90). Il relativo importo è riassorbito in occasione di eventuali passaggi al livello superiore.

La retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del CCNL regioni - enti locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e, ove necessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione con proporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l'aumento successivo.

La indennità integrativa speciale percepita in vigenza del CCNL regioni - enti locali assume la denominazione di indennità di contingenza a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è corrisposta secondo gli importi previsti dalla tabella B allegata al presente contratto.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La tabella di equiparazione sopra riportata ha lo scopo di garantire a tutto il personale già destinatario del CCNL regioni enti locali 1994/97 una adeguata collocazione, in termini di qualificazione professionale e di trattamento economico, nell'ambito dello schema di classificazione previsto dal presente contratto.

Nel contempo intende essere funzionale ai processi di riorganizzazione resi necessari dalla trasformazione degli IACP in enti pubblici economici, di cui costituisce aspetto essenziale il recupero di concrete possibilità di valorizzazione delle risorse umane e di riconoscimento delle professionalità e delle capacità individuali.

Pertanto la tabella di equiparazione costituisce l'indispensabile punto di partenza per i cennati processi di riorganizzazione aziendale, condizione necessaria per la attivazione delle norme del presente contratto riguardanti la mobilità e lo sviluppo professionale.

Considerato quanto sopra le parti convengono che le singole aziende non potranno modificare gli inquadramenti risultanti dalla tabella di equiparazione prima che tali processi di riorganizzazione siano compiutamente definiti e quindi, in linea di massima, prima che sia trascorso almeno un anno dalla attuazione del primo inquadramento.