TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI E

TUTELA DEI LAVORATORI

 

ART. 3

PROCEDURE DI RELAZIONI SINDACALI

 

Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.

Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.

Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la FEDERCASA e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le R.S.U., costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, assistite dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL.

Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite ed hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:

a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;

b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla evidenziazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti;

c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta.

Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alla R.S.U. e alle corrispondenti strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.

Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL.

 

1. LIVELLO NAZIONALE

 

A) Informazione e Consultazione

Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la FEDERCASA e le OO.SS. stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che consenta al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.

A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente individuati nel seguente articolo 5.

Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.

Gli incontri sono promossi dalla FEDERCASA o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.

 

 

B) Contrattazione - Procedura di Rinnovo del CCNL

  1. Le proposte di rinnovo del contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 gg. dalla notifica delle proposte stesse.
  2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti, va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate.
  3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
  4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993.
  5. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
  6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPEL-CGIL/CISL/UIL 20.7.1989, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
  7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla somma di retribuzione base ed indennità ex-contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

 

2. LIVELLO AZIENDALE

Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:

A) Informazione

L'azienda trasmette alla R.S.U., e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su loro esplicita richiesta può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.

B) Consultazione

L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di  trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.

Alla fine dell'incontro la R.S.U., e le corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.

NOTA A VERBALE

Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lettera b).

C) Contrattazione

In relazione agli ambiti ed alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente articolo 1, le parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure.

1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93

Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23.7.93 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.

La parte (azienda ovvero R.S.U. e corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL 20.7.1989, Norme pattizie, punto 3).

Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.

2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal CCNL

L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla R.S.U., e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.

La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.

Fermi restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su richiesta della R.S.U. e delle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

D) Verifica

Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale.

Tale procedura sospende i termini per la contrattazione aziendale e va comunque conclusa entro 30 giorni dalla richiesta.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno atto che fino alla avvenuta elezione della RSU, che dovrà avvenire entro il 31.10.1998, le prerogative contrattuali ad esse assegnate si intendono esercitate dalle RSA di cui all'art. 19 della L. 300/70.

 

 

ART. 4

LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali 23 luglio 1993, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

 

Contratto collettivo nazionale

In quest'ambito, il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.

Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:

Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.

 

 

Contrattazione aziendale

Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'azienda.

L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui all' art. 3, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1.

Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:

  1. linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
  2. indennita' di trasferta e rimborsi spese;
  3. altre indennita' di carattere compensativo;
  4. indennita' di maneggio valori;
  5. mense aziendali;
  6. quanto altro venga espressamente rinviato alla contrattazione aziendale dal CCNL.

 

 

ART. 5

DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Livello Nazionale

a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione di cui all'art. 3 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:

I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.

 

 

Livello regionale/territoriale

A questo ambito vengono riservate le materie previste dal protocollo CISPEL/CGIL/CISL/UIL 20.7.89 ed inoltre quanto stabilito dal Contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, alla esigenza di nuove figure professionali, i riflessi della programmazione regionale sulle politiche abitative, i rapporti e le forme di collaborazione fra gli ex IACP, le ricadute delle politiche regionali in materia di canoni e investimenti, le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla mobilità.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano che, nella fase di trasformazione e di riorganizzazione aziendale degli ex IACP, il livello regionale/territoriale esplicherà un ruolo di particolare rilievo per la individuazione di linee di sviluppo comuni delle aziende in tale ambito.

In particolare il confronto regionale potrà individuare linee di indirizzo comuni e criteri omogenei di riferimento per la gestione delle nuove politiche incentivanti e per la destinazione delle risorse che si potranno rendere disponibili a seguito di economie di gestione, di riduzione dei costi della stessa, oltre che a seguito di entrate aggiuntive derivanti dalla espansione e diversificazione delle attività aziendali.

 

Livello Aziendale

Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le aziende promuovono la informazione della R.S.U., e delle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi:

Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono l'informazione di cui al primo comma in termini di consultazione preventiva della R.S.U. e delle strutture sindacali territoriali, con riguardo alle relative motivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:

Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo ad un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di consultazione preventiva.

In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda.

Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.

I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.

Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.

 

 

ART. 6

PARI OPPORTUNITÀ

Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9.12.1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERCASA, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle R.S.U. nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.

Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste dall'art. 2 della legge n. 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 5 lett. a), 2° comma del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive.

La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.

Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.

In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.

Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge n. 125/91, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 22 del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Visto il Decreto Legislativo 19.9.94 n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

1) Rappresentante per la sicurezza

1.1 Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:

aziende fino a 50 dipendenti 1

aziende fino a 200 dipendenti: 2

aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3

aziende oltre i 1000 dipendenti: 6

La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.

1.2 Modalità di designazione o elezione

 

a) Aziende fino a 15 dipendenti

 

Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.

 

L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale e' comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'azienda.

In caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

 

b) Aziende con più di 15 dipendenti

 

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risultera'/anno eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale e' comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'azienda.

In caso di dimissioni del/dei rappresentante/i per la sicurezza subentra/ano il/i primo/i dei non eletti. In mancanza il/i dimissionario/i esercita/ano le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

 

1.3 Permessi retribuiti

 

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.L.vo n. 626/94 al rappresentante per la sicurezza spettano:

Nelle aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore annue;

Nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue;

Nelle aziende che occupano piu' di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

 

 

1.4 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994 nei termini previsti dall'art. 22.

Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all'azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'art. 22 sopra richiamato.

 

1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:

 

a) Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

 

b) Modalità di consultazione

Laddove il Decreto Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

c) Informazioni e documentazione aziendale

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda i sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, é tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.

 

d) Strumenti per l'espletamento delle funzioni

Per l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle R.S.U. e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

 

2) Organismi paritetici

A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D. Lgs. n. 626/94.

La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

3) Uso di attrezzature munite di video terminali

Il destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59) del D. Lgs. n. 626/1994 viene individuato nel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa.

Tale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.

 

 

 

ART. 8

PREROGATIVE E FUNZIONI DEL SINDACATO

Per quanto concerne le prerogative e le funzioni del Sindacato, le aziende riconoscono la rappresentanza dei lavoratori esercitata dalle organizzazioni sindacali ai vari livelli nell'espletamento dei propri compiti.

 

 

 

 

 

 

1) Rappresentanza sindacale unitaria

 

Le Parti, FEDERCASA e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL -CGIL/CISL/UIL del 29.9.94 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.

 

1. Ad iniziativa delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in ciascuna azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria - R.S.U., di cui all'accordo interconfederale CISPEL-CGIL/CISL/UIL 29.9.94, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato.

Hanno inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.94, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonchè sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero.

L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta entro il 31.10.1998 dalla stipula del presente CCNL; le operazioni connesse con le elezioni delle R.S.U. debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.94 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.

Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla R.S.U. e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970; le loro R.S.A. devono intendersi decadute con la nomina della R.S.U.

 

2. Il numero massimo dei componenti della R.S.U. in ciascuna azienda è pari a:

nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti : 3

nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti : 4

nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti : 5

nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti : 6

nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti : 7

nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti : 9

nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.

In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.94, ferma restando l'unicità della R.S.U. ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la R.S.U. nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome.

L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'azienda e le strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1, primo comma del presente accordo.

In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della R.S.U. lo richieda, può essere istituito tra i componenti della R.S.U. un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della R.S.U.; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della R.S.U. e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale.

Singoli membri del Comitato Esecutivo o della R.S.U. possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla R.S.U. o dal Comitato Esecutivo della R.S.U..

3. Le OO.SS. firmatarie del CCNL e costituenti la R.S.U. ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle R.S.U.; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della R.S.U. decorre dalla comunicazione di cui sopra.

Nei casi di decadenza della R.S.U. previsti dall'accordo interconfederale 29.9.94 o comunque ove la R.S.U. non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1 del presente accordo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.

4. La R.S.U., in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2) subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente della R.S.U. nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.

Restano salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, punto 4, ultimo comma.

Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all'azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell'esercizio i diritti di cui sopra.

La R.S.U. gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.

 

NORMA IN DEROGA

Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti risultasse fino a 15 dipendenti può essere costituita una RSU con 1 rappresentante.

 

2) Permessi sindacali

A) R.S.U.

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la R.S.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali retribuiti quantificato in 2,5 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti viene gestita collegialmente dalla R.S.U.

Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza.

Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della R.S.U., compresa la partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda, e/o a commissioni comunque denominate di cui la R.S.U. faccia parte. L'Amministrazione, su richiesta della R.S.U., ove possibile, convocherà le predette riunioni fuori dell'orario di lavoro.

I singoli lavoratori componenti della R.S.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 24 della legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali.

La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, con preavviso di almeno 24 ore, fatte salve le procedure definite nel CCNL per la fruizione dei permessi sindacali.

 

B) Attività sindacale di organismi direttivi

1) Monte ore aziendale

I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni Sindacali e delle Federazioni di categoria stipulanti il presente CCNL, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale inerente al loro mandato sindacale, inclusa partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, nei limiti del monte ore annuo aziendale di seguito individuato.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli organismi direttivi sindacali sono individuati nei seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le OO.SS. si impegnano a fornire tempestiva comunicazione alla FEDERCASA in ordine ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi direttivi sindacali.

Il monte ore aziendale annuo disponibile per i lavoratori sopra indicati viene calcolato sulla base del personale in servizio al 30 settembre dell'anno precedente quello di fruizione.

Per l'anno 1998 tale monte ore viene individuato in 3,5 ore per ogni dipendente in forza presso l'azienda al 30/9/1997.

Il monte ore aziendale individuato per l'anno 1998 si intende confermato anche per gli anni successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di rinnovo contrattuale.

Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto.

Il monte ore aziendale, salvo quanto in appresso specificato sub 2), costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza; lo stesso viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 300/1970 e viene ripartito tra le OO.SS. ............................................ nella misura e con le modalità che le medesime OO.SS. si impegnano a comunicare alle aziende ed alla Federcasa entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la ripartizione si riferisce.

In via eccezionale, di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad attività e iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.

 

2) Monte ore nazionale

Per l'espletamento dell'attività sindacale inerente a organismi direttivi dai lavoratori individuati nel precedente punto 1) viene altresì stabilito un monte ore nazionale di permessi retribuiti, calcolato sul numero dei dipendenti in servizio, presso tutte le aziende associate alla FEDERCASA cui si applica il presente contratto, pari a n. 4 ore per dipendente in servizio al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.

Tale monte ore, stabilito per il 1998, si intende confermato anche per gli anni successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di rinnovo contrattuale.

Tale monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, secondo la seguente ripartizione:

Il presente monte ore nazionale costituisce un limite annuo invalicabile; non ne è ammessa la fruizione anticipata e non è consentita la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.

Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto.

 

2.1. Attività sindacale a tempo pieno

L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle OO.SS. stipulanti attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al precedente punto 2).

Tali permessi non possono essere utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL.

I lavoratori in permesso sindacale retribuito ai sensi della presente normativa sono stabiliti nel numero, complessivo per le OO.SS. ..........................................., corrispondente a 2 ore per dipendente in servizio presso le aziende associate alla FEDERCASA, a cui si applica il presente contratto, alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento; tale numero viene ripartito in accordo tra le tre OO.SS. stipulanti.

Le OO.SS. suddette si impegnano a non assegnare all'attività a tempo pieno di cui al presente punto 2.1 più di un lavoratore complessivamente nelle aziende sotto i 200 dipendenti.

Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l'azienda assegna all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.

Per favorire il migliore reinserimento del lavoratore nell'attività produttiva, l'azienda, ove necessario, provvede ad avviarlo agli opportuni interventi formativi e/o di aggiornamento.

I lavoratori assegnati ad un livello superiore appartenente all'Area Quadri, non potranno svolgere attività sindacale retribuita a tempo pieno prima che sia trascorso un periodo di 18 mesi di effettivo servizio nel nuovo livello. Nel caso di lavoratori assegnati al livello superiore A1 tale preclusione ha la durata di mesi 12 ed è applicabile esclusivamente nelle aziende con non più di 140 dipendenti.

Ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno sono applicate eventuali modifiche di inquadramento contrattualmente previste per la generalità dei lavoratori aventi medesima qualifica, salvo che tali modifiche siano correlate allo svolgimento di determinate attività lavorative e/o alla maturazione di specifica esperienza nella mansione.

Il periodo di attività sindacale a tempo pieno di ogni singolo lavoratore viene convenzionalmente quantificato in 1500 ore in ragione di anno.

 

2.2. Integrazione del monte ore aziendale

Le disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le ore destinate ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno, vengono ripartite nella misura stabilita tra le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Le OO.SS. si impegnano a dare comunicazione alla FEDERCASA di ogni eventuale variazione della suddetta ripartizione percentuale entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la variazione si riferisce.

Ciascuna O.S. stipulante può assegnare alle singole aziende una quantità annua di permessi sindacali nell'ambito della quota di monte-ore nazionale a lei spettante - come sopra calcolata - come integrazione della quantità a sua disposizione nell'ambito del monte ore aziendale di cui al precedente punto 1); tale quantità integrativa può essere fruita dai lavoratori aventi titolo ai permessi sindacali individuati nel primo comma dello stesso punto 1), senza alcuna differenziazione rispetto alle ore calcolate a livello aziendale.

Nell'ambito del monte-ore determinato ai sensi del comma precedente, per tutte le attività sindacali indicate nel presente paragrafo non può essere normalmente accordato allo stesso lavoratore, a titolo di permesso sindacale retribuito, più del 40% delle ore lavorabili nell'anno, quantificate queste ultime convenzionalmente in 1.500 ore/anno;

Raggiunti i limiti individuati nei commi precedenti, al singolo dirigente sindacale non può più essere consentita altra assenza per attività sindacale.

 

2.3 Trattamento lavoratori in permesso sindacale continuativo

Ai dirigenti sindacali in permesso sindacale retribuito continuativo (con riferimento ai precedenti punti 2.1 e 2.2 penultimo comma) vengono corrisposte la retribuzione individuale di cui all'art. 47 con esclusione delle corresponsioni che compensano disagi o particolari modalità di prestazione e comunque delle indennità collegate alla effettiva presenza in servizio.

Nei periodi di permesso sindacale continuativo si considerano contestualmente fruite le ferie spettanti per il medesimo periodo ed il mancato godimento di permessi e festività non dà diritto a compenso alcuno.

C) Modalità di determinazione e fruizione dei permessi sindacali

1) I nominativi dei lavoratori componenti le R.S.U. vengono comunicati all'azienda per il tramite della FEDERCASA secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa, allegato al presente contratto (da allegare).

2) Le OO.SS. stipulanti si impegnano a comunicare alle aziende entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno diritto a fruire di permessi sindacali in quanto componenti degli organismi direttivi di cui al precedente punto 1.

Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate tempestivamente, evidenziando il nome del sostituto e del sostituito.

Le strutture delle OO.SS. stipulanti comunicano tempestivamente all'azienda il nominativo dei lavoratori eventualmente chiamati ad affiancare i suddetti organismi direttivi nell'esercizio della loro attività e che hanno titolo a fruire dei permessi di cui al monte ore individuato sub B), n. 1.

3) Ai fini della determinazione del monte ore nazionale annuo, la FEDERCASA si impegna a fornire alle Segreterie Nazionali ........................................ entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento le seguenti informazioni:

- numero dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERCASA, alle quali si applica il presente contratto, al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento;

- elenco delle aziende e numero dei dipendenti di ciascuna di esse al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento, comprensiva dell'indicazione del numero dei dipendenti iscritti a ciascuna delle OO.SS. ..................................

Le Segreterie Nazionali ...................................... si impegnano a comunicare alla FEDERCASA entro un mese dal ricevimento delle suddette informazioni e comunque entro la fine del mese di novembre dell'anno precedente quello di riferimento i nominativi dei lavoratori destinati a fruire dei permessi sindacali retribuiti continuativi per attività sindacale a tempo pieno, con indicazione dell'azienda di appartenenza nonché, entro la fine del successivo mese di dicembre, la ripartizione tra le singole aziende associate delle quote del monte ore nazionale.

La successiva comunicazione da parte della FEDERCASA alle aziende interessate dei nominativi dei dirigenti sindacali assegnati all'attività sindacale a tempo pieno nonché delle eventuali quote orarie aggiuntive al monte ore aziendale della singola Organizzazione Sindacale costituisce condizione imprenscindibile per l'attribuzione del permesso da parte dell'azienda.

L'onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività sindacale a tempo pieno qui previsto é annualmente ripartito tra tutte le Aziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna azienda.

D) Modalità di richiesta dei permessi sindacali

La richiesta di permesso sindacale va effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, utilizzando l'allegato modulo, da consegnare al diretto superiore gerarchico per l'inoltro al Dirigente funzionalmente competente alla concessione del permesso. La Direzione di ciascuna azienda potrà indicare modalità diverse, nel rispetto dello spirito della presente regolamentazione.

La richiesta deve essere effettuata con un preavviso di 24 ore, secondo le modalità di seguito definite.

1. Partecipazione a riunione di organismo direttivo sindacale

Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lettera B, n. 1, 2° c. del presente articolo.

Il richiedente deve indicare il giorno e le ore di assenza dal servizio, ivi comprese le ore necessarie agli spostamenti, utilizzando l'allegato modulo, con il codice di causa-le 1.

La richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo di appartenenza del lavoratore e deve essere accompagnata dalla copia della lettera di convocazione dell'organo medesimo, da cui risulti l'istanza convocata, il luogo, la data e l'orario della riunione.

2. Partecipazione a congressi in qualità di delegato

I nominativi dei lavoratori aventi titolo ai permessi ai sensi della presente normativa designati in qualità di delegati ai congressi nazionali, regionali, territoriali, zonali ecc. debbono essere preventivamente comunicati alla Direzione dell'azienda dalle Segreterie della rispettiva istanza sindacale; tali elenchi debbono contenere i dati relativi al congresso (livello, data, luogo); il nominativo del lavoratore delegato, con indicazione dell'organismo sindacale del quale il lavoratore è componente e con specificazione della carica ricoperta; l'ufficio o il reparto di appartenenza del lavoratore.

Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate tempestivamente, con indicazione del sostituito e del sostituto.

Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale 2), indicando giorni e ore per i quali si richiede il permesso, comprensivi dei tempi necessari per gli spostamenti.

3. Trattative sindacali

Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lettera B, n. 1, 2° c. del presente articolo ovvero nell'elenco dei componenti della R.S.U. e/o del Comitato Esecutivo della medesima.

In caso di trattative esterne (incontri a livello nazionale o comunque con delegazioni FEDERCASA ovvero incontri e/o trattative relativi ad altre istanze), la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo direttivo di appartenenza ed accompagnata dalla lettera di convocazione.

In caso di permessi per incontri e/o trattative con la Direzione dell'azienda, i rappresentanti della Direzione presenti alla riunione prendono nota dei nominativi dei lavoratori intervenuti.

Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale 3a per trattative con la Direzione dell'azienda; 3b per trattative esterne), indicando giorni e ore per i quali si richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti.

4. Espletamento del mandato

Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lettera b, n. 1, 2° c. del presente articolo ovvero nell'elenco dei componenti della R.S.U. e/o del Comitato Esecutivo della medesima.

Il lavoratore interessato deve utilizzare l'apposito modulo (codice causale 4), indicando giorni ed ore per le quali richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti; la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo di appartenenza.

 

5. Partecipazione a corsi di formazione

I lavoratori interessati aventi titolo al permesso debbono compilare l'allegato modulo (codice causale 5), indicando giorni ed ore per le quali si richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli spostamenti, la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo direttivo di appartenenza e corredata della copia della lettera di indizione del corso.

MODULO DI RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE

Richiesta di permesso sindacale

.............................................

(ufficio/reparto di appartenenza)

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................

 

matricola n. ..........................., in servizio presso ..............................

(ufficio/reparto)

in qualità di ....................................................................................

(carica sindacale rivestita)

richiede un permesso ne.... giorn...................... dalle ore .......... alle

ore.....

per la seguente causale:

 

 

 

 

A tal fine allega .................................................................................

Data ...................

..............................................

(firma dell'interessato)

...........................................

(firma responsabile dell'organo direttivo)

 

LEGENDA CAUSALI

1: PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DI ORGANISMO DIRETTIVO

2: PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITA' DI DELEGATO

3: TRATTATIVE ED INCONTRI SINDACALI ESTERNI

3bis: TRATTATIVE ED INCONTRI SINDACALI INTERNI

4: ESPLETAMENTO DEL MANDATO

5: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE

3) Affissione comunicati - diffusione stampa sindacale

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 300/1970 l'azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi per l'affissione di comunicati. In detti albi, le R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del CCNL possono affiggere comunicati, afferenti le proprie attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.

La responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi direttivi delle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalla R.S.U.

4) Trattenute dei contributi sindacali

Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai Sindacati nazionali, inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale devono essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta stessa.

La trattenuta viene effettuata e/o é sospesa a richiesta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega e/o di revoca della stessa.

Dopo aver effettuato la trattenuta l'azienda rimette ad ogni Sindacato la somma di competenza.

Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole aziende.

5) Assemblee sindacali del personale

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell'assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio.

Limitatamente all'anno 1998 il limite orario per il diritto di assemblea è fissato in 12 ore.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. ovvero dalle strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.

Secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL 29.9.94, punto 4, ultimo comma, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL hanno diritto ad indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro per tre delle 10 ore annue retribuite.

Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146/90.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione dell'azienda, dirigenti esterni delle OO.SS. rappresentate nella R.S.U. e/o delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

6) Locali per le R.S.U.

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 27 della legge n. 300/1970 l'azienda, nei limiti del possibile, mette a disposizione della R.S.U. un locale per le proprie riunioni.

 

 

ART. 9

PATRONATI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge 300/70 secondo cui gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli istituti di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dal DLCPS 29.7.1947 n. 804, e successive integrazioni e/o modificazioni, mediante rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.

I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto fuori dall'orario di lavoro.

Qualora per ragioni di particolare urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario di lavoro con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato conferito, gli stessi rappresentanti del patronato daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato un permesso non retribuito, affinché possa allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo strettamente necessario, sempreché non ostino effettivi motivi di carattere tecnico ed organizzativo. Le aziende dovranno prevedere un apposito albo per consentire ai patronati l'affissione di notizie di carattere generale attinenti le proprie funzioni.

Ai rappresentanti del patronato dovrà essere consentito l'uso di idonei spazi per l'espletamento della loro attività.

ART. 10

CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO

1. Le attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che verranno realizzate, saranno esercitate autonomamente.

Sono soci del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in regola con il versamento delle quote associative, i quali, come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto.

2. Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con voto segreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota sociale, ferma restando la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda, ove richiesta o stabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda stessa di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Dette attività dovranno essere realizzate in modo da tendere ad un rapporto costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini, tra strutture del Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno dei luoghi di lavoro.

4. La partecipazione alle singole iniziative promosse dal Circolo dovrà prevedere la richiesta di quote diversificate per:

- lavoratore iscritto al circolo;

- lavoratore non iscritto;

- cittadino.

  1. Il contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento delle sue attività sarà pari a L. 40.000 annuali, commisurate al numero dei lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno.

Le quote associative versate da ciascun lavoratore socio non potranno essere inferiori a L. 20.000 annuali.

6. Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del Circolo potranno essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività del Circolo permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

7. Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo dell'attuazione e della gestione di iniziative particolari non specificatamente previste nell'ambito delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere un contributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.

ART. 11

VERTENZE INDIVIDUALI

Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.

Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla R.S.U. aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l'esame della richiesta; in caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della procedura

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il numero complessivo delle ore di permesso sindacale retribuito, previsto per le varie fattispecie di attività sindacale, è stato definito avendo presente la entità del campo di applicazione del presente contratto al momento della sua stipula.

Tale numero potrà quindi essere riconsiderato, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, sia in relazione all'incremento del campo di applicazione a tale data che alla compiuta applicazione di quanto previsto in materia di R.S.U.