DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
3. Le parti stipulanti il presente contratto, tramite appositi "Atti aggiuntivi" contenenti le opportune norme di collegamento, ne estenderanno l'applicazione agli enti che assumeranno la natura giuridica di cui al comma 1 successivamente alla sua stipulazione.
4. Le norme del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
5. E' esclusa l'applicazione anche parziale di altri contratti nazionali collettivi di categoria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione all'articolo 1 le parti si danno atto che il contratto trova applicazione negli ex IACP riformati delle regioni Lombardia e Liguria.
Si danno altresì atto che la attuale situazione legislativa regionale non consente la immediata ed automatica applicazione del presente contratto alle ATER della Regione Veneto. Si riservano pertanto ogni utile iniziativa ed approfondimento diretto a rimuovere tale ostacolo, nel comune intendimento di pervenire al più presto alla applicazione del contratto anche alle ATER della predetta Regione attraverso la stipulazione di un apposito atto aggiuntivo.
Le parti si impegnano inoltre ad esaminare congiuntamente, con la massima tempestività, gli effetti di tutti i provvedimenti normativi regionali e comunque tutti gli atti che incidano sulla materia oggetto del presente contratto. A tal fine costituiranno un apposito organismo paritetico, denominato "Commissione Nazionale di Gestione del Contratto", abilitato altresì alla emanazione di indirizzi sulla interpretazione delle norme contrattuali.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.