DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

 

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra le aziende, le società e gli enti pubblici economici, aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari, ed i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai successivi articoli 45 e 46.
  2. Il contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione pubblica "Regioni - enti locali" che, a seguito di leggi regionali di riforma, all'atto della stipulazione del presente contratto, hanno già assunto la natura giuridica di cui al comma 1.

3. Le parti stipulanti il presente contratto, tramite appositi "Atti aggiuntivi" contenenti le opportune norme di collegamento, ne estenderanno l'applicazione agli enti che assumeranno la natura giuridica di cui al comma 1 successivamente alla sua stipulazione.

4. Le norme del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.

5. E' esclusa l'applicazione anche parziale di altri contratti nazionali collettivi di categoria.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione all'articolo 1 le parti si danno atto che il contratto trova applicazione negli ex IACP riformati delle regioni Lombardia e Liguria.

Si danno altresì atto che la attuale situazione legislativa regionale non consente la immediata ed automatica applicazione del presente contratto alle ATER della Regione Veneto. Si riservano pertanto ogni utile iniziativa ed approfondimento diretto a rimuovere tale ostacolo, nel comune intendimento di pervenire al più presto alla applicazione del contratto anche alle ATER della predetta Regione attraverso la stipulazione di un apposito atto aggiuntivo.

Le parti si impegnano inoltre ad esaminare congiuntamente, con la massima tempestività, gli effetti di tutti i provvedimenti normativi regionali e comunque tutti gli atti che incidano sulla materia oggetto del presente contratto. A tal fine costituiranno un apposito organismo paritetico, denominato "Commissione Nazionale di Gestione del Contratto", abilitato altresì alla emanazione di indirizzi sulla interpretazione delle norme contrattuali.

 

 

ART. 2

DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

  1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
  2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali.
  3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme.
  4. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

  5. In attuazione dell'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo medesimo.