5 - Accordo Comune di Bologna
COMUNE DI BOLOGNA
CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
1998 – 2001
AREA DIRIGENZA
A seguito del parere favorevole, relativo alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25 ottobre 2000 sul testo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 1998 - 2001 - Area Dirigenza, sottoscritta in data 16/10/2000 dall'Amministrazione Comunale, e dalle organizzazioni sindacali territoriali di categoria CGIL F.P., CISLFSP, DIREL, nonché a seguito dell'autorizzazione al Direttore Generale dr. Fuivio Alberto Medini, ir qualità di Presidente della Delegazione trattante del Comune di Bologna, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo 1998-2001 - Area della Dirigenza, (disposizione del Sindaco P.G. n. 161728 del 30/10/2000) il giorno 31/10/2000 ha avuto luogo l’ incontro tra:
-la Delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Bologna per la contrattazione decentrata integrativa relativa al comparto enti locali - Area della Dirigenza, che risulta cosi costituita:
- Direttore Generale
- Direttore del Settore Personale e
Organizzazione- Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
e Organizzazione;
-la Delegazione trattante di parte sindacale, cosi costituita:
- i rappresentanti delle organizzazione aziendali e territoriali di categoria:
CGIL F.P., CISL-FSP, DIREL
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo decentrato integrativo 1998 - 2001 - Area della Dirigenza.
Bologna lì 31 OTTOBRE 2000
Direttore Generale
Direttore Settore Personale e Organizzazione
Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali e Organizzazione
C.G.I.L. Funzione Pubblica
CISL -FSP
DIREL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
1998 - 2001
AREA DIRIGENZA
Il presente protocollo d'intesa disciplina ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata integrativa in conformità alle disposizioni del CCNL 1998-2001 - area dirigenza.
Il Comune di Bologna assicura l'osservanza del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo alle forme previste dal proprio ordinamento.
Il contratto collettivo integrativo concerne il periodo 24/12/99 - 31/12/2001 per la parte giuridica, per 1a parte economica ha valore fino al 31/12/2000.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla stipulazione, salvo diversa prescrizione contenuta nel presente contratto.
Il Contratto Collettivo integrativo protrae i propri effetti fino alla stipula di quello successivo, ad eccezione delle condizioni di miglior favore introdotte dal nuovo CCNL o da specifici accordi aggiuntivi o di modifica.
1. PRINCIPI GENERALI
Il presente accordo è improntato al principio del riconoscimento della centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto ed è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Valorizzare le autonome competenze e responsabilità dei dirigenti nell'attuazione dei programmi e nella gestione delle risorse, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Sindaco e dalla Giunta Municipale;
- Favorire una sempre più efficace ed efficiente gestione dei servizi, finalizzata alla razionalizzazione dei processi, alla riduzione dei costi e allo sviluppo del sistema di pianificazione e controllo;
- Garantire un rapporto trasparente tra amministrazione e dirigenza, attraverso la formalizzazione del sistema che regola i rapporti economici e normativi;
- Assicurare il regolare rapporto tra dirigenti ed organi, al fine, in particolare, di favorire la funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale;
- Promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, investendo in modo significativo nella formazione professionale:
- Coinvolgere tutti i dirigenti nel processo di riorganizzazione del Comune, in particolare per l'applicazione del piano di qualità totale, anche al fine di partecipare al premio promosso dalla fondazione europea EFQM;
- Garantire il coinvolgimento dei lavoratori nei processi di riorganizzazione del Comune.
2. RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali tra le parti sono stabilite sulla base di quanto previsto in proposito dal CCNL 19982001.
In occasione della definizione del bilancio dell'ente e del piano degli investimenti, la delegazione trattante di parte sindacale dell'area dirigenza sarà convocata, assieme alla delegazione sindacale generale, negli incontri stabiliti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1999-2000.
Analoghe modalità relazionali saranno garantite in occasione della definizione della macrostruttura (modello organizzativo a livello di ente).
In applicazione del comma 4 dell'art.l3 del CCNL, su mandato del Sindaco, il Direttore generale, ad inizio mandato, convoca le OO.SS. dell'area della dirigenza e le informa sui criteri che l'Amministrazione intende adottare per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali.
Sono oggetto di informazione alle OO.SS. i risultati dell'attività di valutazione delle singole posizioni dirigenziali. L'attività di valutazione si effettua utilizzando i criteri e le declaratorie confrontati con le OO.SS., in sede di concertazione.
Le parti individueranno, in apposito incontro da tenersi entro il 31.12.2000, 1'elenco degli atti che dovranno essere oggetto di informazione (per esempio: modifiche regolamentari che attengono al rapporto dei dirigenti, determinazioni o deliberazioni di assunzioni, modifiche di incarichi dirigenziali).
3. RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO:
DETERMINAZIONE
DELLE RISORSE E LORO DISTRIBUZIONE
In applicazione dell'art.26 del CCNL, per gli anni 1999 e 2000 sono destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato le seguenti somme:
Anno 1999 |
Anno 1999 |
Anno 2000 |
Anno 2000 |
|
Retribuzione di posizione |
2.309 |
1.192.499 |
3.460 |
1.786.941 |
Retribuzione di risultato |
745 |
384.761 |
610 |
315.039 |
Fanno parte delle risorse 1999 per la retribuzione di posizione le somme, di cui all'art.27 comma 3, per l'adeguamento al valore minimo di 17 milioni (decorrenza 1.1.1999).
In considerazione dell'attivazione del processo di riorganizzazione del Comune, avvenuto con decorrenza 1 gennaio 2000, processo che ha determinato un accrescimento dei livelli di responsabilità delle posizioni dirigenziali, le parti convengono, in applicazione del comma 3 dell'art.26 del CCNL, di integrare le risorse destinate alla retribuzione di posizione di una somma pari a 800 milioni. Tale somma è già contenuta nella tabella sopra riportata.
Le risorse per la retribuzione di risultato sono comprensive delle risorse derivanti dall'applicazione della legge 109/94 (importo per il 1999: 150 milioni; importo stimato per il 2000: 200 milioni). Le parti si incontreranno per definire i criteri di applicazione della stessa.
Tali risorse non sono comprensive delle somme corrisposte in applicazione dell'art.37 del CCNL, che, per l'anno 1999 risultano pari a £.175,6 milioni. I dirigenti che percepiscono tali emolumenti non percepiscono la retribuzione di risultato.
In ottemperanza al principio di omnicomprensività del trattamento economico di cui all'art.32 del CCNL, a partire dall'l.l.l999 1'indennità maneggio denaro, l'indennità di vigilanza e la massa vestiario non saranno erogate, rientrando nella retribuzione di risultato dei singoli dirigenti interessati.
Con decorrenza 1.1.2000, l'A.C. procede alla valutazione delle posizioni dirigenziali contenute nella macrostruttura utilizzando i fattori di valutazione attualmente in uso nell'ente. Tale valutazione terrà conto, altresi, del processo di riorganizzazione e della determinazione della nuova macrostruttura organizzativa, deliberata dalla G.M., avente decorrenza 1 gennaio 2000 e sarà oggetto di informazione alle OO.SS.
Le parti convengono di costituire un gruppo tecnico che avrà l'obiettivo di verificare la metodologia di valutazione delle posizioni in essere ed, eventualmente, elaborare una nuova proposta entro il 2001.
Considerate le risorse a disposizione, a partire dall'anno 2000 la distribuzione delle risorse per la retribuzione di posizione avverrà articolando le posizioni valutate in sette fasce retributive (risultanti dal sistema di valutazione delle posizioni applicato dall'ente), da un importo minimo di 30 milioni, ad un importo massimo di 70 milioni, secondo la seguente tabella:
Tipologia di posizione valore (mil.)
Direttori di settore 70
Direttori di settore 60
Direttori di settore 55
Direttori di settore- Dirigenti
u.o. intermedie 50
Dirigenti u.o. intermedie -
Specialisti 42
Dirigenti u.o. intermedie -
Specialisti 35
Dirigenti u.o. intermedie -
Specialisti 30
Progetti speciali: fino a 60
Incarichi: Ispettore dei servizi
10
In relazione a deleghe specifiche del Direttore Generale, o all'affidamento di progetti di particolare complessità, tali valori potranno essere aumentati, fino ad un massimo di 30 milioni. Le OO.SS. prendono atto dell'intendimento dell'Amministrazione di applicare tale ipotesi fino ad un massimo di due posizioni .L'A.C. si riserva di adeguare l'articolazione delle posizioni, in considerazione di eventuali modificazioni organizzative che la G.M. intendesse adottare, dopo avere attivato l'informazione preventiva alle OO.SS.In caso di attivazione di nuove posizioni dirigenziali, anche a seguito di trasferimento di funzioni e/o attività o di istituzione di nuovi servizi in collaborazione con altri enti, sarà utilizzato il comma 3 dell'art.26.
Nel caso di affidamento di incarichi con relativa retribuzione di posizione inferiore a quella precedentemente attribuita al dirigente non derivante da valutazione negativa dei risultati, sarà applicata la clausola di salvaguardia di cui all'art.42 comma 1 del CCNL del 10 aprile 1996 (valore differenziale di posizione). Le somme erogate a tal fine sono comprese nelle risorse complessive destinate alla retribuzione di posizione.
Per la distribuzione della retribuzione di risultato relativa all'anno 2000, le parti concordano che, considerato il fondo disponibile, gli importi potenziali di retribuzione di risultato siano ricompresi tra un minimo di 2 milioni ed un massimo di 22 milioni.
In applicazione dell'art.29 del CCNL., ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato, le parti convengono sulla seguente procedura:
Il Direttore Generale individua, in accordo con il direttore di settore interessato, in sede di definizione del programma di attività, gli obiettivi generali prioritari, sui quali sarà svolta la valutazione per l'applicazione della retribuzione di risultato; in tale sede il Direttore Generale informa il direttore sull'importo della quota potenziale attribuibile, in caso di raggiungimento del 100% e assegna al direttore il budget complessivo da attribuire ai dirigenti assegnati al settore;
Il direttore di settore individua, in accordo con i dirigenti assegnati al settore, l’importo della quota potenziale attribuita;
L'assegnazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione della rilevanza degli obiettivi assegnati al singolo dirigente;
In sede di definizione del consuntivo dei programmi di attività, il Direttore Generale, con il supporto del servizio di controllo interno (la cui costituzione è contenuta nell'atto di determinazione della macro organizzazione) ed informando il dirigente interessato, individua la % di raggiungimento degli obiettivi prioritari, in base alla quale varrà erogata la retribuzione di risultato;
L'erogazione della retribuzione di risultato dipende dalla percentuale di raggiungimento dei risultati stabilita dal Direttore Generale (su proposta del direttore di settore, nel caso del dirigente di unità intermedia o specialista);
Nel caso in cui il dirigente valutato non condivida la valutazione raggiunta, il Direttore generale fornirà le motivazioni scritte.
Le parti
convengono che l'attivazione della nuova procedura avverrà, a partire dall'anno
2000, in via sperimentale e sarà sottoposta a verifica nell'anno 2001; in tale
sede le parti si porranno 1'obiettivo di generalizzare a tutti i dirigenti
l'assegnazione degli obiettivi, adeguando gli importi della retribuzione di
risultato.
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L'Amministrazione Comunale garantisce ai dirigenti l'opportunità e la partecipazione ad iniziative formative, tramite l'individuazione di apposito budget dedicato e la definizione di un piano annuale.
In particolare, il piano di aggiornamento professionale dei dirigenti proporrà come temi prioritari: le tecniche di gestione e motivazione dei collaboratori, la gestione della leadership, la comunicazione interna ed esterna la soddisfazione degli utenti interni ed esterni, la normativa sulla prevenzione e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, l'aggiornamento sulle nuove normative nazionali e regionali in materia finanziario contabile, contrattuale, organizzativa e specifica di settore.
Le iniziative formative potranno prevedere una valutazione finale.
Il budget di formazione dovrà garantire 1'opportunità, al singolo dirigente proponente, di partecipare ad iniziative di formazione individuale (partecipazione a corsi, visite di studio ecc.).
Tali iniziative individuali dovranno ricevere l'autorizzazione del Direttore Generale.
L'A.C. presenta il piano formativo relativo all'anno 2000.
5. PARI OPPORTUNITA'
Nei rapporti con i dirigenti l'A.C. indirizza il proprio operato alla parità di trattamento tra uomini e donne. anche per favorire il maggior equilibrio possibile tra responsabilità familiari e di lavoro.
Le/I dirigenti in congedo per maternità o paternità, assistenza ai figli o anziani disabili non possono essere private/i dei propri incarichi, né avere assegnati incarichi con posizione di livello inferiore.
I periodi di astensione obbligatoria per nascita o adozione di figli non incidono negativamente sulla retribuzione di risultato.
6. ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro dei dirigenti è, di norma, accertato con i sistemi automatici adottati nell'ente.Il Direttore Generale può chiedere al dirigente di rendere conto dell'orario di lavoro svolto dal singolo.E' riconosciuto il riposo compensativo al dirigente che presta la propria attività lavorativa in giornate festive o di domenica. Le modalità di fruizione dei riposi compensativi sono determinate dal singolo dirigente, che ne informa il Direttore Generale.
7. ASSICURAZIONI
L'Amministrazione provvederà a stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi patrimoniali connessi allo svolgimento dell'attività dirigenziale e professionale, ivi comprese le somme dovute a titolo di obiazione e sanzione pecuniaria amministrativa, per contravvenzioni elevate in occasione ed a causa delle funzioni svolte.
L'Amministrazione si impegna a verificare la possibilità di estendere la polizza assicurativa attivata a copertura dei rischi derivanti da eventuali danni, involontariamente cagionati all'Amministrazione Comunale dai Dirigenti, anche a seguito di colpa grave; ai relativi costi parteciperà il dirigente interessato con contributo a proprio carico.
Ogni responsabilità civile dei Dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite, in assenza di dolo, che comporti un'esposizione di carattere economico, è a carico dell'Amministrazione.
La copertura assicurativa, stipulata dall'Amministrazione, comprenderà anche il patrocinio e l'assistenza legale dei Dirigente.
Nelle more di tempo necessarie per la stipula della polizza assicurativa, o nel caso in cui la polizza assicurativa non trovi adeguata copertura, le spese derivanti dall'assistenza legale ai Dirigenti si intendono a carico dell'Amministrazione e nel caso di sentenza passata in giudicato che accerti la personale ed esclusiva responsabilità del dirigente saranno da questi rimborsate all'Ente, rateizzando la somma, comunque in misura non superiore al quinto dello stipendio o della pensione.
La delegazione trattante di parte sindacale sarà opportunamente informata circa le condizioni della polizza assicurativa attivata.
8. SPESE RIMBORSABILI - BUONO MENSA
Il Direttore Generale può disporre la fornitura di un telefono cellulare e il relativo contratto di utenza, a dirigente che ne fa richiesta motivata per esigenze di servizio; in sede di attribuzione verranno definite le modalità della reperibilità del dirigente assegnatario.
Il Direttore Generale può autorizzare il rimborso di spese di rappresentanza sostenute e documentate da dirigente, per ragioni legate alla propria attività. L'autorizzazione è preventivamente richiesta dal dirigente. A tal fine è costituito un apposito budget presso l'ufficio del Direttore Generale.
In applicazione dell'art.33 del CCNL, ai dirigenti che effettuano il rientro pomeridiano è garantito il buono pasto, se effettivamente in servizio. Il valore del buono pasto è il medesimo riconosciuto nel contratto collettivo decentrato integrativo degli enti locali (£.16.000 a partire dall' 1.1 .2001).
9. COMITATO DEI GARANTI
E' costituito da tre membri:
- un membro designato
dall'Amministrazione;
- un membro eletto dai dirigenti;
- un membro, (designato
congiuntamente dalle parti, su proposta degli altri due membri), con funzione di
presidente.
L'A.C. provvede, con oneri a proprio carico, alla corresponsione di equi compensi ai componenti non dipendenti del Comune per le sedute del Comitato dei Garanti.
La mancata espressione del
parere, da parte del Comitato dei Garanti, nei termini prescritti, consente all'A.C.
di
prescindere dal parere stesso.
DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione Comunale prende atto della posizione critica assunta dalle OO.SS. in merito al numero eccessivo delle assunzioni di dirigenti a tempo determinato.
L'Amministrazione, nel confermare l'intendimento di perseguire l'obiettivo di valorizzare tutte le risorse interne e per favorire l’opportunità, da parte del personale interno di accedere a funzioni dirigenziali, attiverà un concorso pubblico per la copertura di sei posti con riserva al 50%, assumendo 1'orientamento di limitare il ricorso ad assunzioni di dirigenti a tempo determinato a quelle figure professionali non reperibili all'interno, o riconducibili a ruoli di natura fiduciaria.
L'Amministrazione
comunale, al fine di supportare il processo di valorizzazione dei dirigenti a
tempo indeterminato, si impegna a costituire un data base dei curricula (che
dovranno essere forniti dai singoli dirigenti) e delle valutazioni ottenute, che
dovrà essere utilizzato come strumento di supporto per l'affidamento degli
incarichi.
DICHIARAZIONE A
VERBALE
FP-CGIL COORDINAMENTO DIRIGENTI COMUNE DI BOLOGNA
FPS-CISL
DIREL BOLOGNA
La FP-Cgil Coordinamento Dirigenti Comune di Bologna, la FPS-Cisl e la DIREL Bologna nell'esprimere profondo dissenso circa l'affidamento d'incarichi a tempo determinato e di consulenze, purtroppo devono costatare che l'Amministrazione non ha voluto assumere un impegno preciso teso a ridurre il numero dei dirigenti con contratto a tempo determinato entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia e delle consulenze, che in quest'ultimo anno è stato particolarmente rilevante. Siamo in presenza di un attacco palese al ruolo ed alla funzione dei dirigenti a tempo indeterminato che vengono fortemente marginalizzati.
FP-Cigil Coordinamento Dirigenti Comune di Bologna
FPS-Cisl
DIREL Bologna
Bologna, 31 ottobre 2000
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
La DIREL e la CISL ritengono che l'avere omesso la previsione del fondo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato relativo all'anno 2001 sia una grave omissione, in quanto non consente di valutare l'incremento rispetto al fondo 2000 e i conseguenti stanziamenti da includere nel bilancio di previsione 2001 in fase di predisposizione.
DIREL
CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
La DIREL e la CISL ritengono necessaria una integrale copertura assicurativa civile e penale per i Dirigenti richiamando la prima dichiarazione a verbale della CONFEDIR e CIDA del CCNL 1998 - 2001 da applicare anche per il Comune di Bologna ad integrazione di quanto previsto in merito dal presente accordo siglato.
DIREL
CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
La DIREL e la CISL esprimono totale insoddisfazione per la mancata corresponsione della retribuzione di posizione 1999 rivalutata come da CCNL 1998 - 2001, con la conseguenza che di fatto fa decorrere la parte economica solo dal 2000.
DIREL
CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
La DIREL e la CISL nell'esprimere insoddisfazione per l'esito complessivo del presente contratto integrativo decentrato a causa del mancato superamento di condizioni che lasciano l'applicazione di importanti istituti contrattuali a decisioni unilaterali dell'A.C. e per la mancata definizione dei criteri sui processi di mobilità sottoscrivono il presente contratto integrativo aziendale, al solo scopo di non ulteriormente ritardare la doverosa corresponsione ai dirigenti di benefici economici di cui al CCNL 1998 - 2001 e di evitare l'esclusione dalle successive fasi applicative integrative e modificative del presente accordo.
DIREL
CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA
FP-CGIL
COORDINAMENTO DIRIGENTI COMUNALI DI BOLOGNA
La FP-Cgil Coordinamento Dirigenti del Comune di Bologna rileva tre aspetti dell'integrativo che non sono pienamente soddisfacenti. I1 primo aspetto riguarda l'impegno concreto e fattivo dell'Amministrazione di promuove l'innovazione organizzativa e gestionale. Le importanti affermazioni contenute nell'accordo termini di principi generali non bastano, occorrono piani di lavoro concreti, che al momento sono completamente assenti, come si evince dall'assoluta paralisi che da più di un anno ha avuto il progetto EFQM (sviluppo del Piano Qualità Totale). I1 secondo aspetto riguarda l'indisponibilità dell'Amministrazione di accogliere la proposta, tesa ad affermare il principio, che i parametri per l'attribuzione della retribuzione di posizione devono tenere in adeguata considerazione che il cuore dell'attività del Comune è rappresenta prioritariamente da un lato dall'ideazione, programmazione ed erogazione di servizi alla persona dall'altro lato dalla pianificazione territoriale. I1 terzo aspetto riguarda l'indisponibilità dell'Amministrazione di accettare il metodo della selezione pubblica per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato che non mette in discussione la libertà del Sindaco di scegliere, ma che offre maggiori garanzie di scegliere i dirigenti con caratteristiche professionali migliori.
La delegazione trattante
Andrea Garofani Coordinamento
Dirigenti
Raffaele Tomba Coordinamento
Dirigenti
Augusto Casini FP-Cgil Bologna
Bologna, 31 ottobre 2000
6 - Accordo Comune di Brescia
12.01.2001
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
DELLA DIRIGENZA
DEL COMUNE DI BRESCIA
1. Ambito e validità del presente accordo
Il presente accordo integrativo decentrato, formulato ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. per l’area della dirigenza, si applica, per il quadriennio 1998-2001, ai dirigenti assunti a tempo indeterminato dal Comune di Brescia.
2. Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, con riferimento alla contrattazione, concertazione ed informazione sono definite per argomenti e modalità secondo i disposti degli articoli da 3 a 8 del C.C.N.L..
3. Posizioni dirigenziali i cui titolari sono esonerati dallo sciopero (legge 146/90 e CCNL del 10.4.1996) - (art. 4a CCNL)
Settore Segreteria Generale |
un dirigente servizi amministrativi e finanziari |
Settore Bilancio e Ragioneria |
un dirigente servizi amministrativi e finanziari |
Unità di Staff Settore Vigilanza Urbana e Protezione Civile |
un dirigente del Settore |
Settore Servizi Demografici |
un dirigente servizi amministrativi e finanziari |
Settore Edilizia ed Impiantistica |
un dirigente tecnico |
Settore Servizi Sociali Servizio Istituti |
un dirigente sanitario |
4. Criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all’attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti - (art. 4b CCNL)
L’attività di formazione indirizzata ai dirigenti, pur con le proprie specificità, è parte del più generale piano di formazione elaborato dall’Amministrazione.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell’ambiente operativo e normativo, di apprendere le migliori tecniche di gestione del personale, delle risorse finanziarie e, in generale, di quanto utilizzato nella normale attività, di operare ai fini di migliorare la qualità dei servizi resi e la soddisfazione della utenza. Il piano deve inoltre contenere i necessari e opportuni modi di informazione e formazione in merito alle norme relative alla sicurezza.
Annualmente il piano di formazione viene sottoposto a concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Le risorse stanziate per la formazione saranno pari all’1% della spesa complessiva del personale dirigenziale.
5. Pari opportunità - (art. 4c CCNL)
L’Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, a:
eliminare le disparità di fatto fra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nonché nella formazione e aggiornamento professionale;
evitare, ed in alcune casi superare, quelle modalità organizzative che si presentano pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici;
promuovere l’inserimento delle donne nelle attività e nei punti lavoro in cui non siano adeguatamente rappresentate;
favorire un maggior equilibrio fra responsabilità familiari e di lavoro, anche attraverso una migliore ripartizione di tali responsabilità fra i due sessi.
6. Norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94) - (art. 4d CCNL)
I dirigenti proporranno all'Amministrazione, su base pluriennale, una ragionevole pianificazione degli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di sicurezza vigenti.
L'Amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave.
7. Sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4, 5 dell’art. 26 CCNL - (art. 4e CCNL)
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del CCNL ("Finanziamenti della retribuzione di posizione e di risultato"), ed in particolare al comma 3 (attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni organiche), sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali le variazioni della dotazione organica della dirigenza e le variazioni della valutazione del valore delle indennità di posizioni dei dirigenti.
Sono oggetto di contrattazione le variazioni degli stanziamenti previsti per la retribuzione di posizione e di risultato.
8. Incentivazioni specifiche - (art. 4f del CCNL)
Sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa le applicazioni di specifiche disposizioni di legge finalizzate ad incentivazione della dirigenza che svolge funzioni nelle materie specifiche.
9. Retribuzione di posizione e di risultato
La retribuzione di posizione con decorrenza 1.1.2000, tenuto conto della graduazione delle posizioni, di cui al successivo punto 10, viene fissata come di seguito indicato:
UNITA’ FASCIA VALORE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
1999 1.1.2000 1.1.2001
AREA Unica 55 Ml 57.8 63,3
SETTORE/UNITA’ DI STAFF I 48 Ml
50,4 55,2
II 42 Ml 44,1 48,3 III 36 Ml 37,8
41,4
SERVIZIO/INCARICO DI I 32 Ml 33,6
36,8
COLLAB.SPECIALISTICA II 28 Ml
29,4 32,2
III 25 Ml 26,3 28,8
IV 23 Ml 24,2 26,5
Al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota del 15% delle risorse complessive determinate ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L..
Il 25% del compenso professionale percepito dal dirigente nell’anno di riferimento ai sensi dell’art. 18 della L. 109/1994 viene portato in detrazione a quanto eventualmente spettante come retribuzione di risultato.
Il coacervo di detto compenso professionale e della retribuzione di risultato non può in ogni caso superare l’importo annuo di lorde L. 20.000.000.=. Qualora lo superasse viene corrispondentemente ridotta la sola retribuzione di risultato; nessuna riduzione viene invece effettuata, in tale fattispecie, per il compenso professionale.
In caso di modifiche della retribuzione di posizione a seguito di assegnazione al dirigente di nuovo incarico, qualora lo stesso sia di fascia inferiore, al dirigente per i 16 mesi successivi ed a condizione che nelle corrispondenti valutazioni annuali abbia un giudizio complessivo di "più che sufficiente" verrà corrisposta, all’interno della retribuzione di risultato, una somma pari alla differenza tra le due retribuzioni di posizione. Quanto sopra non trova applicazione per gli incarichi di responsabilità di area e per la fattispecie di cui all’art. 14 del C.C.N.L. in caso di revoca dell’incarico per accertamenti negativi.
In ottemperanza al principio di omnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 32 del C.C.N.L. tutte le indennità, compresa quella di vigilanza, rientrano nella valutazione della retribuzione di risultato dei singoli dirigenti interessati.
10. Criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione - (art. 4g del CCNL)
La Giunta approva il sistema di graduazione delle posizioni sulla base della metodologia proposta dal Nucleo di valutazione e sentito il parere del Comitato di coordinamento.
I criteri generali per detto sistema di graduazione, determinati previa concertazione, sono i sotto elencati:
la complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata ed ambito di autonomia e responsabilità (riconoscendo, in particolare, valore ordinatamente crescente ai servizi, ai settori e alle aree);
consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
pluralità degli incarichi attribuiti;
competenze professionali distintive;
complessità specialistica e rilevanza dell’incarico assegnato, anche non comportante la direzione di unità organizzativa.
A ciascuno dei predetti fattori generali di valutazione viene assegnato un punteggio la cui somma costituirà la valutazione finale di ogni posizione.
11. Affidamento e revoca degli incarichi (art. 13 CCNL)
Il Sindaco, sentito il Direttore Generale, affida gli incarichi dirigenziali in rapporto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed in coerenza col Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo. Tali incarichi sono assegnati a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato del Sindaco e di norma non inferiore a due anni.
I posti assegnabili a dirigenti con contratto a tempo determinato non possono superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza.
La designazione ad incarico di dirigente avviene secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi – il sistema organizzativo.
12. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti (art. 14 CCNL)
Devono essere individuati dal Direttore generale gli obiettivi assegnati ad ogni dirigente con particolare riferimento al P.E.G., con determinazione del conseguente sistema generale di valutazione. A ciò fa seguito la comunicazione ad ogni dirigente di quanto sopra e l’eventuale riesame con il Direttore Generale, su richiesta del dirigente, degli obiettivi assegnati.
La retribuzione di risultato viene erogata a seguito di un percorso di valutazione che si articola nelle seguenti fasi:
fasi propedeutiche alla valutazione che presuppongono la redazione del rapporto sui risultati dell’esercizio, la valutazione gerarchica sulla base di un questionario predisposto dal Nucleo di valutazione, la valutazione non gerarchica, altri elementi aggiuntivi di valutazione acquisiti autonomamente al Nucleo di valutazione, il confronto con i dirigenti di area;
formulazione della proposta di valutazione dei dirigenti da parte del Nucleo di valutazione;
valutazione definitiva della Giunta sulla base della proposta del Nucleo di valutazione a seguito di comunicazione ai dirigenti con possibilità di richiesta di riesame al Nucleo stesso.
Il sistema di valutazione, secondo una scala che va da 1 a 6, è centrato su quatto ambiti:
valutazione delle responsabilità e dell’autonomia del dirigente;
valutazione delle capacità organizzative, gestionali e di valutazione del personale assegnato;
valutazione delle competenze e delle conoscenze tecniche;
valutazione dei risultati.
13. Comitato dei Garanti - (art. 15 del CCNL)
Il comitato dei garanti ha durata triennale ed è composto da tre membri: il primo designato dal Comune, il secondo eletto dai dirigenti del Comune ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo fra gli altri due membri. In mancanza di accordo quest’ultimo verrà designato dal Presidente del Tribunale o dal Prefetto.
Eventuali procedure in atto, di cui all’art. 14, secondo comma, C.C.N.L. restano ferme fino a quando non è istituito il comitato in questione.
14. Risoluzione consensuale - (art. 17 del CCNL)
La risoluzione consensuale può essere proposta dall’Amministrazione o dal dirigente, dando il diritto, se concordata, ad un’indennità contenuta nei limiti previsti dal CCNL. Per il procedimento il dirigente può farsi assistere da una organizzazione sindacale.
L’indennità prevista dall’Amministrazione per la risoluzione consensuale non è parte dei fondi previsti per l’indennità di posizione e di risultato.
15. Onnicomprensività del trattamento economico - (art. 32 del CCNL)
In specificazione a quanto previsto dal CCNL si stabilisce che rientrino nel trattamento economico tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell’Ente, fra cui quelli di componente di commissioni per concorsi, gare e simili, nonché di docente per conto dell’Ente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto contenuto negli artt. 24, comma 3, e 58 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni.
Nel caso in cui i compensi vengano riversati all'Amministrazione o da questa direttamente percepiti, faranno capo al Comune tutte le spese, incluse quelle di tutela legale, derivanti, anche in periodo successivo, al dirigente in relazione all’incarico svolto.
16. Part-time
Le parti ritengono, in linea di principio, il part-time incompatibile con l’attività dirigenziale.
Nel caso di specifiche disposizioni legislative, le parti potranno definire l'applicazione dell’istituto con esclusivo riferimento a gravi necessità di ordine familiare o per una piena applicazione del concetto di pari opportunità.
Verifica peso posizioni
Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione procederà ad una verifica del peso delle posizioni dirigenziali che formerà oggetto, ove mutino i criteri di cui al precedente punto 10, di concertazione con le Organizzazioni sindacali.
18. Dirigenti Avvocatura
In applicazione all'art. 37 del C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:
i Dirigenti dell’Unità di Staff Civica Avvocatura hanno diritto ad un premio di risultato, sostitutivo della retribuzione di risultato, definito nei modi previsti dal presente articolo;
il premio di cui sopra è pari alla somma delle spese liquidate a favore del Comune in relazione alle cause vinte, con l’aggiunta per le cause vinte con spese compensate della somma liquidata sulla base di una nota spese effettuata ai minimi di tariffa e ridotta di un 30% in considerazione degli oneri generali di funzionamento dell’Amministrazione. Le somme come sopra liquidate per cause vinte con spese compensate non possono eccedere complessivamente lorde annue L. 20.000.000.= per dirigente;
i compensi sopra determinati vengono distribuiti in ugual misura tra gli Avvocati Dirigenti dell’Unità di Staff Civica Avvocatura;
nel caso che alla distribuzione dei compensi di cui sopra concorrano Avvocati Dirigenti e non dirigenti, agli Avvocati dirigenti compete il 60% dei compensi di cui alla precedente lett. b). Anche per i non dirigenti il premio incentivante è sostitutivo della retribuzione di risultato;
gli oneri insistenti sul bilancio comunale in applicazione del presente articolo faranno capo all’Amministrazione ai sensi dell’art. 16 del C.C.N.L. e dell’art. 26 del C.C.N.L. dei dirigenti.
DIRIGENZA
- FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOIl fondo ai sensi dell’art. 26 del CCNL 24.12.1999 per l’anno 2000 è il seguente:
Voci |
1999 |
2000 |
2001 |
1a) Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e i risultato di tutte le funzioni dirigenziali (L.2.498.775.963 posizione + 232.152.942 risultato), escluso Merloni (*) e compensi Avvocato dirigente e al netto del punto 1g) |
2.730.929.000 |
2.811.075.000 |
2.942.458.00 |
1b) Somme derivanti dall’attuazione dell’art.43 della L.449/1997 (sponsorizzazioni) |
- |
- |
- |
1c) Risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art.2, comma 3, del D. Lgs. 29/1993 e dall’art. 30 del CCNL (= disapplicazione di disposizioni legislative, regolamentari o atti amministrativi che abbiano attribuito compensi, assimilabili al trattamento fondamentale, in contrasto con quelli previsti o confermati dal CCNL) |
- |
- |
- |
1d) Aumento, a decorrere dal 31/12/1999 ed a valere per l’anno 2000, di un importo pari all’1,25% del monte salari della dirigenza 1997 (=6.642.820.000) |
- |
83.035.000 |
- |
1e) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione della dirigenza (rs. Art. 37 CCNL – Avvocatura, art.18 L.109/1994) |
(*) |
(*) |
(*) |
1f) Trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito all’ente a seguito dell’attuazione di processi di decentramento e delega funzioni |
- |
- |
- |
1g) Importo annuo delle retribuzioni individuali di anzianità nonché quello del maturato economico dei dirigenti ex II q.d. cessati dal servizio dall’1.1.1998 |
432.000 |
48.348.000 |
- |
1i) Risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32 CCNL (=somme acquisite a seguito di adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto dall’art. 24, comma 3, del D. Lgs 29/1993) |
- |
- |
- |
2) Possibilità di aumento sino ad un massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza (1997=6.642,82 ml) ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa |
79.714.000 |
- |
- |
Art. 26 comma 3 |
260.000.000 |
||
Totale Lordo lavoratore) |
2.811.075.000 |
2.942.458.000 |
3.202.458.000 |
Totale Lordo dell’Ente (Oneri riflessi 31,7%) |
3.702.185.000 |
3.875.217.000 |
4.217.637.000 |
UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
(Riferimento artt. 27 e28 CCNL 24.12.99)
Voci |
2000 |
2001 |
Retribuzione di posizione |
2.500.000.000 |
2.720.000.000 |
Retribuzione di risultato |
442.000.000 |
480.000.000 |
Salvaguardia (anzianità al 1.1.1998) |
||
Incentivi ex L.109/1994 |
(*) |
(*) |
Totale (Lordo del lavoratore) |
2.942.000.000 |
3.200.000.000 |
Totale Lordo dell’Ente (Oneri riflessi 31,7%) |
3.875.000.000 |
4.214.000.000 |
(*) Gli incentivi ex L.109/1994 hanno vincoli di destinazione e non possono essere distribuiti al complesso della dirigenza.
NB. Il Fondo subirà variazioni in proporzione all’incremento o diminuzione stabile di occupazione.