TESTO
DEFINITIVO FIRMATO DA ARAN E OO.SS.
IN DATA 12 FEBBRAIO 2002
ED
ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI DALLA STESSA DATA
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO ALL’AREA DELLA DIRIGENZA
DEL
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE
AUTONOMIE LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000/2001
Art.1
Stipendi tabellari
1.
I benefici economici del presente contratto si applicano al personale con
qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie
Locali, comprese le IPAB, di cui all’area II dell’art.2, comma 1,
dell’Accordo quadro del 25.11.1998, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
2.
Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito
dall’art.24 del CCNL del 23.12.1999 è incrementato, con decorrenza dal
gennaio 2001, di un importo mensile lordo di € 187,99 (L.364.000), per tredici
mensilità.
3.
Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica
dirigenziale, con decorrenza dall’1 settembre 2001 è rideterminato in €
36.151,98 (L.70.000.000), comprensivo del rateo della tredicesima mensilità;
tale importo ricomprende:
a)
il precedente trattamento tabellare di cui all’art.24 del CCNL del
23.12.1999;
b)
l’incremento economico derivante dal comma 2;
c)
un ulteriore incremento mensile pari a € 137,89 (L.267.000), per 13
mensilità;
d)
il valore annuo dell’indennità integrativa speciale, comprensivo del
rateo della tredicesima mensilità, che dalla medesima data cessa di essere
corrisposta come autonoma voce retributiva;
e)
da un importo annuo di € 3.356,97 (L.6.500.000) derivante da una
corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti
ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell’ordinamento
organizzativo degli enti.
4.
Successivamente all’applicazione del precedente comma 3, lett. e), la
determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione continua ad
essere effettuata ai sensi dell’art.27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999.
5.
E’ confermato il maturato economico annuo di cui all’art.35, comma 1,
lett. b) del CCNL del 10.4.1996 nonché
la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
6.
L’importo di cui alla lett. e) del comma 3 incrementa nuovamente le
disponibilità del fondo di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999,
relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente
soppressi successivamente all’1.9.2001.
Art.2
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
dell’art.1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e
privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità
alimentare di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 10.4.1996, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di
riscatto.
2.
Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica relativa al biennio 2000-2001, gli
incrementi di cui ai commi 2 e 3 dell’art.1 hanno effetto integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti nello stesso art.1, ai fini della
determinazione del trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato. Agli effetti dell’indennità premio di
fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall’art.2122 del c.c., si considerano solo gli incrementi maturati
alla data di cessazione del rapporto.
Art.3
Tredicesima mensilità
1.
Gli enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18
dicembre di ogni anno.
2.
L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a)
ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all’art.1, comma 3 e
della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di
dicembre;
b)
al rateo del maturato
economico annuo di cui all’art.35, comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996,
ove acquisito;
c)
al rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
3.
La tredicesima mensilità è corrisposta per intero ai dirigenti in
servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in
caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta
in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di
mese superiore a 15 giorni, dell’importo derivante dall’applicazione del
comma 2.
5.
I ratei della tredicesima, ai
sensi del comma 4, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per
motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione
o la privazione del trattamento economico e non è dovuta al dirigente cessato
dal servizio ai sensi dell’art.21, comma 2, ultimo periodo, del
D.Lgs.n.165/2001 o a seguito dell’adozione nei suoi confronti degli atti
previsti dall’art.27, commi 1, 2 e 3 del CCNL del 10.4.1996.
6.
Per i periodi temporali durante i quali si procede ad una riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità relativo a tali
periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento
economico.
Art.4
Clausole di salvaguardia
1.
Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, al dirigente sia
conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dall’ordinamento
organizzativo dell’ente, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di
importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, la contrattazione
decentrata integrativa definisce criteri e modalità per la disciplina degli
effetti economici derivanti dal conferimento del nuovo incarico.
2.
Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, all’art.4,
comma 1, del CCNL del 23.12.1999 l’elenco delle materie affidate alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa è integrato come segue:
“h) criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici derivante dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico”.
3.
La disciplina del comma 1 non trova applicazione nei casi di affidamento
al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a
seguito di valutazione complessiva negativa sull’espletamento del precedente
incarico, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 23.12.1999, e di passaggio del
dirigente ad altro ente per effetto di trasferimento o delega di funzioni od
attività.
4.
Nell’ipotesi prevista dal comma 1, in alternativa alla garanzia
prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il dirigente
può avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi
dell’art.2119 del codice civile, o richiedere la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell’art.17 del CCNL del 23.12.1999.
Art.5
Congedi dei genitori
1.
Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le
specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio.
3.
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.16 del
D.Lgs.n.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui
all’art.28 dello stesso D.Lgs.n.151/2001, spettano l’intera retribuzione
fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella
misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4.
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall’art.32, comma 1, lett. a), del D.Lgs.n.151/2001, per le lavoratrici madri
o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con
riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella
misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al
terzo anno, nei casi previsti dall’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che
ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
7.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all’art.32, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001, la lavoratrice madre
o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all’ente di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
oggettivamente impossibile il rispetto
della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata
entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
9.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art.39 del
D.Lgs.n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal comma 1 dello stesso art.39 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.6
Congedi per la formazione
1.
I
congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall’art.5 della legge
n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2.
Ai
dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a
richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale massima del 10% del
personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3.
Per
la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di
appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima
dell’inizio delle attività formative.
4.
Le
domande vengono accolte secondo l’ordine progressivo di presentazione, nei
limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5.
L’ente
può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a)
il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b)
non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la
funzionalità dei servizi.
6.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l’interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente può
differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7.
Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l’art.5, comma 3,
della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art.5,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si
applicano le disposizioni contenute nell’art.20 del CCNL del 10.4.1996, come
integrato dall’art. 9 del presente CCNL.
Art.7
Congedi per eventi e cause particolari
1.
I
dirigenti hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari
previsti dall’art.4 della legge n.53/2000.
2.
Per
i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del
convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece,
applicazione la generale disciplina contenuta nell’art.18, comma 1, secondo
alinea del CCNL del 10.4.1996; la stabile convivenza è accertata sulla base
della certificazione anagrafica presentata dal dirigente.
3.
Resta
confermata la disciplina delle assenze retribuite contenuta nell’art.18 del
CCNL del 10.4.1996.
Art.8
Compensi per ferie non
godute
1.
Il comma 11 dell’art.17 del CCNL del 10.4.1996 è sostituito dal
seguente:
“11.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di
esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere
prorogato fino alla fine dell’anno successivo”.
2.
Allo stesso articolo 17 del CCNL del 10.4.1996 sono aggiunti i seguenti
commi 14 e 15:
“14. Nei casi di
ferie non godute nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, l’entità
del compenso sostitutivo da corrispondere al dirigente per ogni giornata è
determinata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base
di calcolo lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento
nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e
l’eventuale maturato economico annuo di cui all’art.35, comma 1, lett.b) del
CCNL del 10.4.1996. Per il periodo antecedente alla scadenza del termine di cui
all’art.1, comma 3, sono prese a base di calcolo lo stipendio tabellare,
l’indennità integrativa speciale e la retribuzione di posizione in godimento.”.
“15.
Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui al
comma 4, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di
ferie”.
Art.
9
Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
1.
Dopo il comma 1 dell’art.20 del CCNL del 10.4.1996 è inserito il
seguente comma 1-bis:
“1-bis.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai
fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché
i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate,
il dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal
comma 6, lett. a)”.
Art.
10
Trattamento di trasferta
1.
Il comma 12 dell’art.35 del CCNL del 23.12.1999 è sostituito dal
seguente:
“12. Le trasferte
all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le
seguenti modifiche:
·
l’indennità
di trasferta di cui al comma 2, lettera a) è aumentata del 50% e non trova
applicazione la disciplina del comma 7;
·
i
rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
Gli enti integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all’estero del personale civile delle amministrazioni dello Stato”.
Art.
11
Previdenza complementare
1.
Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale
di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995,
della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM
del 20 dicembre 1999.
2.
Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al
comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
3.
Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto
accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13
dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre
a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia
determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di
calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art.
12
Patrocinio
Legale
1.
L’ente, anche a tutela dei
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o
atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin
dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di
comune gradimento.
2.
In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o
colpa grave, l’ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la
sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3.
La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti
assicurati ai sensi dell’art.7 del CCNL del 27.2.1997.
Art.
13
Conciliazione ed arbitrato
1.
Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale,
avverso gli atti applicativi dell’art.27, commi 1, 2 e 3 del CCNL del
10.4.1996, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato
previste e disciplinate dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt.56, 65 e 66 del
D.Lgs.n.165/2001, sottoscritto in data 23.1.2001.
2.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata
contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere all’arbitro di
cui all’art.2 del CCNQ del 23. 1. 2001, nel rispetto delle modalità, delle
procedure e dei termini stabiliti
negli artt.3 e 4 dello stesso contratto quadro.
3.
Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell’art.4, comma 5, del
CCNQ del 31.1.2001, e in tale sede l'amministrazione si obblighi a riassumere il
dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
4.
Qualora l’arbitro, con
motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una
indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e
delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo
pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
5.
L'indennità supplementare di cui al comma 4 è automaticamente
aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle
seguenti misure:
-
7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
-
6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
-
5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
-
4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
-
3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
-
2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
6.
Nelle mensilità di cui ai commi 4 e 5 è ricompresa anche la
retribuzione di posizione in godimento del dirigente.
7.
In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non può assumere
altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio ai sensi dei
commi 4 e 5.
8.
Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato
dall’arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione
dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del collegio, può
avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL stipulato il
10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento
ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità
risarcitorie pari al solo periodo
non lavorato.
Art.
14
Tutela del dirigente in distacco sindacale
1.
Al
dirigente che usufruisce dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998
e successive modifiche ed integrazioni compete:
a)
lo stipendio tabellare;
b)
la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c)
la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico
attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di
rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco;
d)
il maturato economico annuo di cui all’art.35, comma 1, lett.b) del
CCNL del 10.4.1996, se attribuito;
e)
la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal
singolo ente.
Art.
15
Conferma discipline precedenti
1.
Nei confronti del personale dirigente degli enti del comparto delle
Regioni e delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina
degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e
integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene
equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità
pari al 2,50% dello stipendio
tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente
ridotta, per periodi inferiori al biennio. Fino alla scadenza del termine di cui
all’art.1, comma 3, la nozione di stipendio tabellare ricomprende anche la
distinta voce della integrativa speciale.
Art.
16
Norma finale
1.
Rimangono in vigore tutte le clausole del titolo IV del CCNL del
23.12.1999, relative al trattamento economico, non modificate dal presente
contratto di rinnovo.