ACCORDO RELATIVO ALLA PARTE ECONOMICA DEL
C.C.N.L.
Il giorno 3 febbraio 2005 presso la F.I.C.E.I. Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 49 TRAla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione), rappresentata dal Presidente Avv. Sandro Usai e dalla Commissione Sindacale composta da Dott. Pietro Contena, Ing. Vincenzo Cotugno, Dott. Andrea Ferroni, Prof. Angelo Minieri, Dott. Vito Rapisardi, Dott. Cesare Ugolotti ELe Organizzazioni Sindacali F.P. CGIL rappresentata dai Signori Giovanni Pagliarini e Lodovico Campitelli; F.P.S. CISL rappresentata dai Signori Rino Tarelli, Marco Lombardo, Velio Alia, Roberta Antoniucci, Giuseppe Sciubba, Paolo Atzori; UIL F.P.L. rappresentata dai Signori Carlo Fiordaliso, Mario Comollo, Sauro Brecciaroli, Dionisio Santucci; FINDICI rappresentata dai Signori Angelo Visicale , Gesuino Macis
In applicazione dellart. 3 del C.C.N.L. 2002-2005, si sottoscrive il presente accordo con allegata Tabella incrementi retributivi biennio 2004/2005 relativi al rinnovo biennale, parte economica, afferente il periodo 1° gennaio 2004 31 dicembre 2005, del C.C.N.L. per il personale dipendente, con esclusione della categoria dei dirigenti, dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione stipulato in Roma in data 19 dicembre 2002. Le parti si danno atto di aver effettuato, ai sensi dellart. 64 del C.C.N.L. 2002-2005, la verifica sugli scostamenti inflattivi degli anni 2003 e 2004 e che i differenziali, rispettivamente pari a 0,1% e 0,5%, sono stati inseriti nelle retribuzioni come indicato nella tabella allegata. Le parti concordano di accertare, sulla base dei dati ISTAT, ed a norma dellart. 64 del C.C.N.L. 2002-2005, leventuale differenziale rispetto al presente accordo tra linflazione reale e programmata riferita allanno 2005.
La produttivitΰ aziendale nazionale, con decorrenza 1/1/2005 viene incrementata di: - livello A1 e A2 da 9 a 14 euro; - livello B1, B2 e B3 da 10 a 15 euro; - livello C1, C2, Q1 e Q2 da 11 a 16 euro.
I nuovi minimi contrattuali assorbono, dalla data del presente accordo, eventuali anticipi (indennitΰ di vacanza contrattuale) erogati allo stesso titolo in sede locale. Roma, 3 febbraio 2005
F.to: F.I.C.E.I. FP CGIL FPS CISL .. UIL FPL . FINDICI ..
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