Vertenza
Sistema autonomie locali e Piattaforma CCNL 2002-2005
1. Premessa
Le profonde riforme, a cominciare da quella del titolo V della
Costituzione, che hanno interessato il sistema delle Autonomie Locali,
nonché gli interventi continui di carattere legislativo e regolamentare
che, in alcuni casi, costituiscono vere e proprie incursioni sulla
disciplina del rapporto di lavoro; le scelte operate dalla
contrattazione integrativa che si è misurata con un comportamento degli
Enti non sempre all'altezza del ruolo a loro demandato; i processi di
esternalizzazione e privatizzazione dei servizi orientati, in maniera
quasi esclusiva al minor costo del lavoro, che va a scapito della
qualità e della loro efficacia, consegnano alle parti negoziali a
livello nazionale un quadro complesso e articolato che impone di
ricercare il consolidamento ed il rafforzamento delle attuali regole
contrattuali.
La recente legge Finanziaria, legge 448 del 21.12 2001, interviene in
modo radicale sugli Enti Locali con provvedimenti, di natura
regolamentare e finanziaria, che ne ridisegnano i compiti e le
attribuzioni, modificando decisamente l'attuale impianto istituzionale,
nonché i relativi poteri decisionali fino a cancellare la separazione
tra il potere d'indirizzo e quello di gestione per i comuni sotto i 5000
abitanti.
Per tutto questo è necessario pensare ad una vertenza che, a partire
dall'accordo Governo-Sindacati dello scorso 4 Febbraio, affronti le
problematiche del sistema autonomie locali e si ponga l'obiettivo,
attraverso il rinnovo del CCNL, del governo dei processi in atto e di
una valorizzazione della risorsa umana professionale quale fattore
indispensabile di sviluppo per un rinnovato e moderno sistema delle
autonomie orientato alla domanda del cittadino e promotore istituzionale
dello sviluppo economico e sociale del territorio.
Va ricercato, in coerenza con gli obiettivi che hanno ispirato l'accordo
del 4 febbraio 2002, un tavolo concertativo specifico che analizzi la
legislazione attuativa della riforma del titolo V della Costituzione ed
i suoi effetti sui rapporti tra i livelli istituzionali e sull'assetto
di competenze e poteri del sistema delle autonomie.
La vertenza e la piattaforma non possono che partire dalla conferma
dell'insostituibilità del CCNL in quanto elemento centrale
dell'ordinamento del nostro paese garante di una uniforme e
generalizzata tutela dei salari, dei diritti e dei rapporti di lavoro;
nonché dei due livelli di contrattazione che, correttamente applicati,
hanno dimostrato la capacità di innovare profondamente le regole di
contrattazione nel Pubblico Impiego e confermato il ruolo essenziale del
sindacato e dei lavoratori nella gestione dei processi di riforma e
qualificazione dello stato sociale.
Ogni ipotesi di attacco al CCNL va respinta con determinazione perché
mette in discussione la certezza dei diritti individuali e collettivi e
la corretta politica di solidarietà, così come va rafforzata e
generalizzata la concertazione per permettere ai lavoratori ed al
sindacato di comprendere l'intero progetto organizzativo e intervenire
sull'insieme delle scelte attuative dei processi in atto.
Rimane sullo sfondo l'obiettivo di rendere il contratto di comparto un
contratto di settore, destinato a governare alcuni processi di
articolazione e mutazione organizzativa degli Enti; occorre nel
frattempo confermare l'applicabilità a tutti i soggetti già in esso
ricompresi che dovranno trovare nel contratto del comparto una cornice
di riferimento adeguata, pur vedendo riconosciuta e valorizzata la
propria specificità.
2. La struttura del contratto
Per la ricomposizione dei processi lavorativi è fondamentale che il
CCNL del comparto assuma appieno il valore di riferimento per tutto il
sistema delle Autonomie.
E' necessario, per prima cosa, affrontare il problema dell'afferenza
contrattuale sulla base della tipologia di attività superando una
frammentazione che impedisce reali politiche di sviluppo come sta
avvenendo, ad esempio, per l'area dei beni culturali divisa tra Regioni,
Comuni, Istituzioni e esternalizzazioni.
E', quindi, necessario che la struttura contrattuale, ferma restando
l'unicità dell'attuale comparto, contenga una parte modulare capace di
rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie
d'enti e funzioni che il sistema compongono.
Vogliamo continuare la strada intrapresa nel CCNL del 14/9/2000 con i
capitoli già dedicati al personale della vigilanza e a quello delle
scuole riaffermando l'impegno alla difesa delle specificità anche in
termini di percorsi professionali e ordinamentali, utilizzando il
sistema delle sezioni specifiche nel CCNL anche per le Regioni, le IPAB,
le Camere di Commercio, i Consorzi, le unioni ed associazioni dei
Comuni.
Questa scelta di struttura del CCNL, che già è prefigurata nel
documento concordato con l'associazione delle Ipab e nell'articolo 24
del secondo biennio economico, è l'unica risposta ad un sistema delle
autonomie sempre più complesso e conflittuale al suo interno.
A questo proposito dobbiamo impedire una ingiustificata proliferazione
dei processi d'esternalizzazione e trasformazione dei modelli di
gestione dei servizi promossi da parte degli Enti, approfittando degli
spazi d'intervento legislativo loro assegnati dal nuovo titolo V e della
legge finanziaria, riconducendoli ad una logica di confronto negoziale.
Questi processi vanno contrastati sul piano dell'opzione politica della
convenienza economica, salvaguardando, in ogni caso, i livelli
occupazionali ed i diritti dei lavoratori.
Per questo motivo, e per evitare una pericolosa frammentazione dei
modelli contrattuali e le conseguenti discriminazioni salariali, è
indispensabile che il personale sottoposto a questi processi continui ad
avere la copertura contrattuale delle Autonomie Locali fintanto che non
sarà risolta la questione del CCNL per i lavoratori impegnati nella
rete dei servizi privatizzati o a gestione privata.
A questo proposito, contestualmente alla discussione sul contratto, è
importante lavorare per dare a questi lavoratori una prospettiva che,
secondo logica, dovrà essere in ambito Confesrvizi - CISPEL al fine di
rappresentare nel miglior modo l'evoluzione del sistema dei servizi in
un ambito coerente con le logiche e le finalità del sistema delle
Autonomie.
L'ipotesi di lavorare per un contratto nazionale da stipulare in sede
Confesrvizi nasce dalla valutazione fortemente positiva dell'esperienza
fatta con gli IACP trasformati in enti pubblici economici per i quali è
stato creato il CCNL Federcasa e per gli Enti ed Aziende del settore
culturale, turistico e del tempo libero che applicano il CCNL
Federculture.
3. Assetto contrattuale e
questione salariale
Il nuovo contratto dovrà, per prima cosa, farsi carico di una sua
stesura più semplice, per favorirne la comprensione e l'utilizzo, a
partire dalla definizione in un unico testo dell'intera disciplina
contrattuale intervenuta dal 1995 ad oggi recuperando le norme soggette
a controversie interpretative e le dichiarazioni congiunte che, anche al
fine di evitare stati di conflitto, devono essere integrate nel testo
contrattuale.
La questione salariale riveste, per il comparto Autonomie locali,
carattere di assoluta priorità.
La scelta di ribadire il ruolo del Contratto Nazionale, assegnandogli
contenuto più penetrante riguardo alla difesa del potere d'acquisto
delle retribuzioni, comportano di assicurare una quantità di risorse
adeguata destinate al livello nazionale, sia per l'incremento delle
retribuzioni tabellari che per le eventuali operazioni di collocazione
nelle categorie anche in attuazione dell'articolo 24 del CCNL 5/10/2001,
che per la contrattazione di secondo livello.
Il CCNL dovrà quindi utilizzare la maggior parte delle risorse indicate
nell'accordo del 4/2/2002 per il recupero del potere d'acquisto dei
salari sull'inflazione reale incrementando le retribuzioni al fine di
realizzare la piena tutela di tutti i lavoratori, ed il riallineamento
ai lavoratori degli altri comparti, in coerenza con il percorso avviato
con il rinnovo del secondo biennio.
Per affrontare in modo incisivo la questione salariale del comparto il
CCNL si dovranno garantire inoltre, in modo omogeneo per tutti i
lavoratori, ulteriori risorse per proseguire nell'obiettivo del
riequilibrio della media retributiva con gli altri comparti del P.I.;
per riconoscere i forti cambiamenti in termini di compiti e
responsabilità che la riforma del sistema delle autonomie ha prodotto
sul lavoro e sulle sue modalità.
Nello stesso tempo si dovrà operare il conglobamento della indennità
integrativa speciale nei trattamenti tabellari in analogia con il
contratto della dirigenza.
Per quanto attiene il secondo livello di contrattazione è necessario
operare interventi che consolidino e rafforzino ulteriormente questo
livello contrattuale per i propri ambiti di competenza, lo pongano al
riparo da attacchi o da rischi di sovraccarico (e, conseguentemente, di
diminuzione del peso del Contratto Nazionale e del valore che lo stesso
assume, in primis, nella consapevolezza e nella percezione dei
lavoratori), e creino le condizioni per un reale collegamento al lavoro.
Per questo la contrattazione di secondo livello dovrà avere oltre alle
risorse ad essa demandate dal CCNL la possibilità di reperire, con il
solo vincolo della compatibilità di bilancio, risorse aggiuntive per
realizzare il collegamento tra modifica della professionalità e
processi organizzativi.
Va superata la normativa sperimentale dell'articolo 5 del CCNL 5/10/2001
che ha già mostrato la sua inadeguatezza perché difficilmente
applicabile in assenza di un reale controllo di gestione e di una
contrattazione delle procedure lavorative ed organizzative necessarie
alla modifica degli indicatori e che si è trasformata in un vincolo
tecnico burocratico alle potenzialità della contrattazione.
L'esperienza fatta sta dimostrando un forte orientamento finalizzato a
restaurare/rafforzare un controllo numerico degli atti e una valutazione
di risultati mai pre-definiti più che un orientamento ad affrontare le
problematiche di natura organizzativa e procedurale che sui risultati
intervengono.
4. Le posizioni organizzative
In attuazione della nota programmatica di cui all'art. 24 del CCNL
5.10.2001, e fermo restando l'attuale disciplina contrattuale, vanno
riviste le modalità di finanziamento delle posizioni organizzative
negli enti dotati di dirigenza, in quanto strumento spesso usato dalle
amministrazioni in forma unilaterale. Riteniamo quindi indispensabile
trasferire a carico del bilancio degli Enti l'onere delle risorse
necessarie per il trattamento economico delle posizioni organizzative
E' anche indispensabile definire una norma di garanzia, sulla scorta di
quanto già determinato nel CCNL della Dirigenza AALL, per i casi di
soppressione o ridefinizione delle posizioni organizzative a seguito di
modifica dell'assetto organizzativo degli Enti e nei casi di assunzione
diretta di responsabilità gestionali da parte dell'organo politico nei
Comuni sotto i 5000 abitanti.
5. Sistema delle relazioni
sindacali
L'attuale sistema di relazioni sindacali deve essere confermato nelle
sue diverse articolazioni; va, inoltre, rafforzato il legame tra le
procedure d'informazione concertazione e contrattazione. In particolare
vanno resi più cogenti i momenti negoziali relativi ai processi d'esternalizzazione,
privatizzazione e dismissione dei servizi e le relative ricadute sui
livelli occupazionali, sulla mobilità del personale e sulla qualità
dei servizi.
Andrà rafforzato e reso pienamente attuabile il livello territoriale ed
introdotto quello relativo ai servizi associati in cui la frammentazione
della controparte rende difficile un intervento omogeneo e coerente con
l'organizzazione del lavoro.
In questa fase di mutamenti nell'assetto degli Enti e nell'attuazione
delle deleghe, fermo restando l'attuale sistema delle relazioni
sindacali ed il modello della contrattazione su due livelli, appare
opportuno prevedere un momento regionale di monitoraggio dei processi e
di analisi e confronto sui provvedimenti, che hanno effetti sul
personale (mobilità; livelli occupazionali, formazione, incentivazioni
ed altre materie rinviate dal Ccnl).
Per rendere più incisivo questo modello di relazioni sindacali è anche
necessario apportare alcune integrazioni al testo sui diritti sindacali
definendo che le trattative non sono a carico del monte ore della RSU e
che, come già chiarito da numerose sentenze, per le comunicazioni
sindacali è legittimo utilizzare la bacheca elettronica.
Si rivendica, infine, l'assunzione tra le parti (Aran, associazione
degli Enti e OOSS) di un codice di comportamento che eviti il continuo
ricorso a pareri di parte e abbatta una conflittualità tutt'altro che
positiva nei posti di lavoro.
A tal fine dovrà essere costituito un tavolo di confronto preventivo
sulle problematiche del CCNL che, pur non sostituendosi ne'esautorando
la procedura per l'interpretazione autentica ed il suo valore di
modifica ed integrazione del CCNL, costituisca un orientamento
applicativo della lettera contrattuale condiviso tra le parti.
6. Classificazione e nuovi
profili
Il modello classificatorio che prevede sviluppi in termini verticali e
valorizzazioni in termini orizzontali dovrà essere confermato e
pienamente realizzato in tutte le sue potenzialità a partire da un più
stretto collegamento con l'organizzazione del lavoro e l'evoluzione dei
modelli organizzativi.
In questo contesto è necessario operare per superare tutti gli elementi
di rigidità che hanno caratterizzato il sistema di classificazione e
che impediscono la ricomposizione del lavoro, in particolare è
necessario superare la divisione nelle categorie B e D che, creata per
tutelare gli ingressi dall'esterno ed evitare sotto inquadramenti, si è
trasformata, anche grazie a comportamenti fortemente scorretti degli
Enti, nella creazione di ulteriori categorie non previste dal CCNL.
Sarà necessario procedere ad una verifica delle declaratorie di
categoria, verificare ulteriori possibilità di sviluppo orizzontale
nelle stesse; in tale contesto vanno riconsiderati i valori economici
finali della categoria D anche alla luce del differenziale esistente con
i valori economici derivanti dal nuovo CCNL della Dirigenza AALL.
Servirà, inoltre, un intervento di maggiore chiarezza sui profili
professionali attraverso esemplificazioni più coerenti alle mutate
professionalità presenti negli Enti, una verifica dei profili
esistenti.e l'individuazione dei nuovi profili professionali connessi
alle nuove funzioni degli Enti e legati ai processi ed alle varie
disposizioni legislative ovvero riqualificazioni a seguito di
disposizioni di Enti terzi.
In particolare andranno definiti i profili, gia identificati nell'art.24
del II biennio economico, connessi alle attività di informazione e
comunicazione, alle nuove competenze e responsabilità degli ufficiali
di stato civile, anagrafe e degli uffici tecnici e dei tributi, alle
attività dei beni culturali (musei, biblioteche, ecc.) nonché quelli
dell'area informatica ed andrà definito, per questi come per gli altri
nuovi profili, la corretta collocazione nel sistema classificatorio.
Si dovrà, nel CCNL, creare la corrispondenza tra quanto definito nelle
Leggi in termini di nuove attività e nuove competenze e le figure
professionali necessarie per realizzarle
Il CCNL dovrà anche rispondere all'esigenza di riconoscere la
specificità di alcune attività e dei relativi profili attraverso
soluzioni di inquadramento e di percorsi professionali ed economici
coerenti al lavoro.
In particolare è necessario affrontare:
Profili scolastici ed educativi
· Con il contratto nazionale del 14.9.2000 e quello del 5.10.2001
abbiamo affrontato una parte delle questioni poste dal personale delle
scuole e riordinato la normativa. Ora si tratta di trovare le soluzioni
contrattuali che possano rimotivare il personale delle scuole pubbliche
delle Autonomie locali nel difendere la propria storia e la propria
identità. Sarebbe paradossale che, mentre si va verso una pluralità di
offerta formativa, proprio la scuola pubblica delle Autonomie e il suo
personale non ritrovassero le ragioni per rilancio del proprio modello e
contro le discriminazioni subite dalla legge di parità scolastica.
· Per realizzare una scuola capace di rispondere alle mutate esigenze
dei cittadini, legata al territorio, capace di attuarsi con
articolazioni nell'offerta dei servizi e caratterizzata da un alto
livello della qualità educativa è necessario dare risposte concrete al
personale educativo e docente sia in termini salariali, sia in termini
di riconoscimento professionale.
· Per questo personale oltre a definirne la corretta collocazione anche
in considerazione che per il reclutamento già molti Enti, nel rispetto
della legge, prevedono nei propri regolamenti il possesso del Diploma di
laurea specifico e che ciò dovrà essere generalizzato anche in
attuazione della legge di parità occorrerà prevedere un modello di
sviluppo professionale più idoneo a rispondere alla tipologia di
attività.. A fronte di scelte chiare del CCNL, in questo settore devono
essere dati alla contrattazione integrativa gli strumenti per potere
apprezzare l'offerta formativa differenziata di cui le Amministrazioni
si dovranno fare carico.
Area della vigilanza
· I risultati contrattuali fin qui conseguiti sono stati importanti e
rappresentano il frutto dell'attenzione e dell'impegno che abbiamo posto
nei confronti della categoria.
· Gli interventi finalizzati al riordino ed alla razionalizzazione
delle carriere, a partire dall'inserimento dell'operatore di Polizia
locale nella categoria C e da quello dell'addetto al coordinamento e
controllo nella D, hanno costituito un primo momento di connessione tra
inquadramento e responsabilità nel lavoro.
· Il nuovo CCNL dovrà operare, anche con soluzioni diversificate del
modello classificatorio generale , affinché la struttura gerarchica
dell'area della Vigilanza ed il modello ordinamentale non siano
conflittuali tra loro, in particolare andrà affrontato in modo chiaro
il problema dell'inquadramento del Comandante per la tipologia di
responsabilità e ruolo svolto che deve essere corrispondente a quello
delle figure apicali dell'Ente.
· Conseguentemente è necessario definire le caratteristiche
professionali della figura apicale della categoria, figura la cui
competenza e professionalità non possono essere fungibili o surrogabili
e devono essere frutto di un percorso formativo e lavorativo, che non
può che venire dall'area stessa.
· Andrà anche prevista una specifica norma in materia di politiche
formative comprensive dell'aggiornamento professionale in funzione delle
attività svolte e del sempre più necessario modello integrato per lo
sviluppo e il controllo del territorio.
· Perché divengano realtà e pienamente funzionanti le nuove
competenze di Giudice di pace, polizia amministrativa e si realizzi una
attività di controllo e di prevenzione sul territorio rivendichiamo,
sul piano giuridico una sollecita approvazione della legge sul nuovo
ordinamento della Polizia Locale, che crei le condizioni, prevedendo
specifici finanziamenti, per una rivisitazione, in sede negoziale, della
specifica indennità professionale e sancisca l'estensione dei diritti e
delle tutele, in materia previdenziale ed assicurativa, in analogia con
le altre forze dell'ordine.
Profili socio sanitari
· Nel riaffermare la difesa convinta dei servizi integrati e delle Ipab
pubbliche all'interno del CCNL delle autonomie Locali e contro ogni
tentativo di rinuncia alla gestione diretta o al passaggio a altri
contratti, è necessario fornire risposte più adeguate a questi servizi
a cominciare dall'inquadramento del personale socio sanitario
particolarmente carente nel mercato del lavoro e giustamente attratto da
condizioni economiche più favorevoli presenti anche nel settore
pubblico.
· Il CCNL dovrà, quindi, dare completa attuazione alla ricollocazione
dei profili socio sanitari in analogia a quanto fatto nel comparto della
sanità.
· Andranno, inoltre, previsti le modalità ed i tempi per la
partecipazione di questo personale ai percorsi di qualificazione ed
all'attività formative.
Nuovi profili professionali
· Oltre alla definizione dei nuovi profili professionali istituiti da
leggi quali quelli delle attività di informazione e comunicazione e gli
Ufficiali di Stato Civile, ed al loro corretto inserimento nelle
categorie della classificazione il CCNL dovrà affrontare il problema
dei percorsi di riqualificazione necessari per l'assunzione piena del
profilo da parte di coloro che già svolgono tali attività.
C.C.I.A.A.
· Nel quadriennio 1998-2001, con la realizzazione contrattuale
dell'accordo del novembre 1993 tra Unioncamere e OO.SS. sono state in
parte recuperate le differenze di inquadramento tra il personale
camerale e le lavoratrici e i lavoratori degli altri enti del Comparto.
· Nel nuovo contratto, anche in considerazione delle nuove competenze e
delle conseguenti trasformazioni e innovazioni organizzative (sportello
telematico, controllo del mercato), tenuto conto dell'alto ed omogeneo
livello di informatizzazione degli Enti si rivendica la piena attuazione
dell'accordo del novembre del 93 in tutte le sue parti e in tutte le
C.C.I.A.A.; in particolare: generalizzazione della risoluzione adottata
da alcune C.C.I.A.A. di passaggio attraverso idonea formazione a
categoria superiore del personale in categoria A addetto alle
informazioni all'utenza e alla consegna della modulistica; soluzioni per
quelle figure professionali quali il responsabile tecnico degli
impianti, presenti, in poche C.C.I.A.A., e attualmente sottoinquadrate a
C1; omogeneità di inquadramento per il personale trasferito dal
Ministero dell'Industria con qualifica di ispettore metrico
differentemente inquadrato nella categoria C e D; rivedere il
trattamento di trasferta in relazione ai nuovi compiti di verifica di
impianti trasferiti dal Ministero dell'Industria con particolare
riferimento all'uso dell'autovettura propria e al trasporto dei campioni
e di strumenti; prevedere soluzioni per il personale della categoria C,
che lavora in diretto rapporto con le aziende, che con l'introduzione
degli sportelli telematici, svolge compiti e assume responsabilità
propri della categoria superiore; l'inserimento nel fondo delle risorse economiche
dei progetti finalizzati.
7. Formazione ed
aggiornamento
Le attività di formazione continua già previste dal CCNL, vanno
ulteriormente sviluppate e legate ad una contrattazione che intervenga
sull'organizzazione del lavoro e che colleghi i percorsi di carriera ai
mutamenti organizzativi ed ad un'effettiva crescita professionale del
lavoratore attraverso il pieno e reale utilizzo delle risorse
contrattuali ad esse destinate (1% delle spese del personale) nonché di
quelle stanziate direttamente dalle singole amministrazioni .
La formazione dovrà anche costituire strumento per la creazione di
profili professionali specifici
La tornata contrattuale che si sta concludendo ha fatto registrare molto
accordi che prevedano risorse anche significative (non sempre, tuttavia,
1% indicato dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico) ma applicazioni
abbastanza limitate di tali intese.
La valorizzazione della risorsa umana e la necessità di collegare lo
sviluppo delle competenze professionali ai processi in atto comporta una
particolare attenzione alla formazione del personale, pertanto il CCNL
dovrà rafforzare il ruolo della contrattazione su tali materie
prevedendo sessioni annuali per la formulazione dei piani di intervento,
la verifica degli effetti dei processi formativi e le priorità
formative.
Vanno infine rafforzati i richiami relativi alla formazione contenuti
nella disciplina della progressione economica orizzontale prevedendo la
definizione delle competenze e capacità per uno sviluppo delle singole
professionalità e profili.
8. Appendice normativa
Il nuovo CCNL dovrà affrontare e risolvere alcune questioni ancora
aperte tutt'altro che marginali che costituiscono il completamente della
normativa e servono per definire completamente le regole del lavoro
nelle Autonomie Locali.
· Disciplinare, in coerenza con la legislazione vigente nel diritto del
lavoro privato, il recupero delle festività coincidenti con la
domenica.
· Definire in modo completo le procedure di conciliazione e arbitrato.
· Regolamentare la mobilità esterna tra i vari comparti del P.I. e le
tutele negli inquadramenti del personale con particolare attenzione alle
posizioni orizzontali.
· Creare una normativa di sostegno ai CRAL che ne sostenga
l'istituzione ed il funzionamento.
· Verificare ed integrare l'articolo 52 ai fini delle voci che
compongono l'indennità di fine rapporto di lavoro
· Criteri per la creazione di Fondi Aziendali, anche consortili,
finalizzati all'erogazione di prestazioni socio/sanitarie integrative
nell'ambito di quanto stabilito dal D.L. 229/99
9. La previdenza
complementare
Nell'ambito della stagione contrattuale dovrà essere definita la piena
operatività della previdenza complementare previa attenta verifica e
valutazione della struttura del salario ai fini del trattamento di
quiescenza.
Gli statuti dei fondi dovranno prevedere la possibilità d'anticipazioni
economiche per le spese da sostenere durante i periodi di congedo
previsti dalla legge 53/2000 per maternità e formazione.
Roma, 7 giugno 2002
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