Decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254
Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
per il potenziamento delle strutture
per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari
(in Supplemento ordinario n. 149/L, alla
Gazzetta Ufficiale. n. 213, del 12 settembre)
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419; Visto il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato
da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive
modificazioni; Visto l'art. 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n.
133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e
nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi da essa
stabiliti, con uno o più decreti legislativi possono emanarsi disposizioni
correttive ed integrative; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000; Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto il parere
della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari
regionali e della difesa;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Strutture per l'attività libero-professionale.
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, dopo l'art. 15-undecies, sono aggiunti
i seguenti articoli:
«Art. 15-duodecies (Strutture per l'attività libero-professionale). - 1.
Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un
programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività
libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei
fondi di cui all'art. 20 della richiamata legge n. 67 del 1988,
utilizzabili in ciascuna Regione per gli interventi di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati
dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione
delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la
Regione vi provvede tramite commissari ad acta».
(Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le
disposizioni di cui all'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione
alla categoria professionale di appartenenza, all'attività svolta e alla
struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile».
(Osservatorio per l'attività libero-professionale). - 1. Con decreto del
Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19- quater, è
organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività
libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle
regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le
regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi
con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attività libero-professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli
istituti normativi concernenti l'attività libero-professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi
destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero-professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero-professionale, della
partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed
assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e
libero-professionale».
Articolo 2
Personale di supporto per l'attività libero-professionale.
1. All'art. 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 è aggiunto, in
fine, il seguente:
«5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività
libero-professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del
servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze
connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività
libero-professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale,
non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di
collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato
anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti
finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale, le aziende
sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con
contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto
professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma
sono a totale carico della gestione di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a
pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della
loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri
trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti
disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo
espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro
non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La
deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto
di lavoro con altra azienda».
Articolo 3
Studi privati.
1. All'art. 15-quinquies, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229. il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Fermo restando, per l'attività libero-professionale in regime di
ricovero, quanto disposto dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei
alle necessità connesse allo svolgimento delle attività
libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime
attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio
professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121,
del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità
di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di
interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la
materia in relazione alle esigenze locali».
Articolo 4
Prestazioni sanitarie.
1. All'art. 15-quinquies, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto
dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le
parole: «alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.» è
aggiunto il seguente periodo: «L'azienda disciplina i casi in cui
l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al
domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari
prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario
delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il
medico e l'assistito con riferimento all'attività libero-professionale
intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito
dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.».
Articolo 5
Collegio di direzione e Comitato di dipartimento.
1. All'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'art. 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il
seguente:
«2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale
sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato
di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le
modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il
Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto».
Articolo 6
Personale a rapporto convenzionale.
1. All'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «La rappresentatività delle organizzazioni sindacali
è basata sulla consistenza associativa.».
2. All'art. 8, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale
del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito
degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai
medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo
altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti
dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale
prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche
dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;».
3. All'art. 8, comma 1, lettera i), prima delle parole «al fine di
prevenire» è inserita la seguente: «anche».
4. All'art. 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art.
8 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono individuati i criteri per la
valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine
dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti
inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai
medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina
dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad
instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n.
229; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza
ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al
momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma
è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla
azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a
carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei
Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti
regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine
di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale
a rapporto convenzionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'art. 15- nonies
dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo.
L'efficacia della disposizione di cui all'art. 15- nonies, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla
attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della
Commissione di cui al presente comma.».
Articolo 7
Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio
sanitario nazionale.
1. All'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il
comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa,
ai fini di cui al comma 2- ter, sono individuate le categorie destinatarie
e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie
militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto
della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre
strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari
accreditabili, nonchè le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal
presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette
strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca
autonomia».
Articolo 8
Correttivi in senso stretto.
1. All'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma
nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o
gestionale, anche di maggior rilievo.»;
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «ivi
compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina
affine.»;
c) al comma 8, nell'ultimo periodo, è soppressa la parola «già»;
d) al comma 4, le parole: «possono essere attribuite» sono sostituite
dalle seguenti: «sono attribuite», e, dopo le parole: «di verifica e di
controllo, nonchè, sono inserite le seguenti: «possono essere attribuiti»;
e) al comma 5, dopo le parole «i risultati raggiunti» sono inserite le
seguenti: «livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di
formazione continua di cui all'art. 16-bis.».
2. All'art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Sono definiti
contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto
collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da
conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonchè il
corrispondente trattamento economico.»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente non
confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa
è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla
funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo.».
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: «l'esercizio
delle funzioni dirigenziali di secondo livello» sono sostituite dalle
seguenti: «la direzione di strutture complesse» e, nel secondo periodo, le
parole: «In sede di prima applicazione» sono soppresse;
b) all'art. 2, comma 2-septies, le parole: «del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
c) all'art. 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: «del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,»;
d) all'art. 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: «del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229,»;
e) all'art. 3-octies, comma 1, le parole «del presente decreto», sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,»;
f) all'art. 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole: «del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,»;
g) all'art. 5, comma 5, le parole «del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229,»;
h) all'art. 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole «del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,»;
i) all'art. 8-ter, comma 5, le parole «del presente decreto, che modifica
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
l) all'art. 8-quater, comma 3, le parole «del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
m) all'art. 8-quinquies, comma 1, le parole «del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
n) all'art. 8-septies, comma 1, le parole: «del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
o) all'art. 8-octies, comma 3, le parole «del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
p) all'art. 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le parole: «del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,»;
q) all'art. 15-quater, commi 1 e 3, le parole: «del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
r) all'art. 16-ter, comma 1, le parole: «del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,»;
s) all'art. 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la
seguente:
«f-bis) tutela della salute nelle attività sportive.». |