Legge 08.01.2002, n. 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

Preambolo

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

 

Articolo 1

Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 12.11.2001, n. 402

1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo";

alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001";

alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".

All'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

All'articolo 1, comma 2:

dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione, " sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, ";

dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti:

"in forza di un contratto con l'azienda";

le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL".

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".

All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente" è soppressa.

All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".

All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università".

All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10 bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.

10 ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione".

All'articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" è soppressa.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1 bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

Art. 1 ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".