Decreto del Presidente della Repubblica
20.05.1987, n. 270
Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale, per il triennio 1985/1987, relativa al comparto
del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
Testo storico
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22
aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale
al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito
l'incarico per la funzione pubblica: Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e
composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5
della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12
della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n.
163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con la quale,
respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle
organizzazioni sindacali dissezienti o che abbiano dichiarato di non
partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per
il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo
relativa all'area negoziale per la professionalità medica di cui ai commi
5 e 8 del citato art. 6, raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la
delegazione di parte pubblica composta come previsto da citato art. 6 e le
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS,
CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad
esse aderenti e le organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL/SANITÀ,
CONFAIL/FAILEL, CONSAL/SNAO, CASIL/SANITÀ nonché le organizzazioni
sindacali CUMI/ANFUP, ANAAO/SIMP, AMPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC,
SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987,
la organizzazione sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori
democratici indipendenti) non partecipante alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6
della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova
ipotesi di accordo sottoscritto in data 5 maggio 1987 dalle stesse
confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza
indicate nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987
riguardante il comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale
per la professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo,
dipendente dagli enti individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1°
gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici
dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
Articolo 2
Materie di contrattazione decentrata
1. Nell'ambito della disciplina di cui
all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente
decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le
modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti
materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai
fini del miglioramento dei servizi assistenziali;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli
standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonché i piani di
assunzione di personale;
l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali
si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro in
funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilità
compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici, nonché la verifica degli esuberi di
personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione,
ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici;
la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità,
permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del
personale;
le "pari opportunità";
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione
delle risorse nonché del loro utilizzo;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e
ricreative;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata
dal presente decreto.
2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di
cui all'art. 1.
Articolo 3
Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli
di contrattazione decentrata:
a) - Regionale, che riguarda:
l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche
nonché i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa quella
derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento
degli organici;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale del personale;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e
della destinazione delle risorse, nonché del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica
ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi
alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e
ricreative;
le pari opportunità;
le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente
decreto;
b) - Locale, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione
del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta
organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine,
dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze
di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e
regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi
tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonché le modalità di
accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione di criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in
cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione
e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure
professionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di riparto
degli incentivi alla produttività;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto.
2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non
nei limiti previsti dal presente decreto.
Articolo 4
Composizione delle delegazioni
1. A livello di contrattazione regionale la
delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro
consorzi;
dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da
rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della
regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione
trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o
tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali
di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
Articolo 5
Assunzione per chiamata diretta
1. L'assunzione in ruolo per chiamata
diretta deve essere effettuata con le modalità e procedure previste
dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del
comparto sanitario per le quali non è richiesto il titolo professionale in
base alle vigenti disposizioni.
(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei
conti).
Articolo 6
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 7
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 8
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 9
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 10
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 11
Progetti finalizzati
1. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13, gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico
finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di
quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non
superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale
occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e
degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle
seguenti attività:
prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
prevenzione, cura e riabilitazione di handicap fisici o di portatori di
disturbi psichici;
prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in
servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo
determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che
saranno stabilite dalla emendata legge richiamata al comma 3 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.
Articolo 12
Profili professionali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un
mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in
relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei
diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del
completamento dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della
omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali
e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi
dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate
anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili
professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente
della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore
per il prossimo triennio contrattuale.
Articolo 13
Commissione paritetica
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un
mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
paritetica con il compito di elaborare proposte:
per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della
dirigenza;
per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie
locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto della
complessità dell'organizzazione, della quantità delle risorse umane,
strumentali e finanziarie, della misura ed importanza istituzionale,
economica e sociale dei servizi erogati;
per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni
dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei
contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e
ripartizione dei relativi proventi.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla
sua istituzione.
Articolo 14
Normativa concorsuale
1. Saranno adottati i necessari
provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi
pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi.
Articolo 15
Turni di servizio ed organizzazione del
lavoro
1. L'organizzazione del lavoro deve
rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale.
Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei
servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata
saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che
dovranno rispondere ai seguenti criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della
dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza nell'arco
delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b)
per consentire una migliore utilizzazione del personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in
base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel
limite del monte ore di cui all'art. 17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno
comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino
alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il
suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici, etc. da individuare
in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi
delle effettive esigenze degli utenti.
4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del
complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti
e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo
professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
interdisciplinare delle èquipes e la responsabilità di ogni operatore
nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti
dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo
corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le
organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del
servizio o del presidio multizonale.
Articolo 16
Orario di lavoro
1. In esecuzione dell'accordo
intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le
seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31
dicembre 1987.
2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del
lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a
livello nazionale e regionale.
3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque giornate.
4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i
dipendenti devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi
appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza
tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le
procedure assicurative previste dalla legge.
Articolo 17
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere
utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono
essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di
80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni
di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di
lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al precedente
comma fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio essere compensato con riposi
sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario
prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità,
comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi
collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario
nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale
orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al
comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano
specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria
dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura
oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175
i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma è
ridotto a 156.
Articolo 18
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile
dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale è l'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire
all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili
professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e,
solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali (1).
4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma
personale della stessa unità operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta
un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi
notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità
nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate
festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta
indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa,
maggiorata del 10%.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6
pronte disponibilità nel mese.
12. è vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali,
eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e
nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione
dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico;
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta
disponibilità per eccezionali esigenze da funzionalità della struttura:
farmacisti;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità
in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa
organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta
disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno
rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(1) Rettificato in Gazz. Uff.,
29 ottobre 1987, n. 253
Articolo 19
Mobilità
1. La mobilità del personale, quale fattore
indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della
funzionalità di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della
professionalità nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla
formazione permanente e polivalente degli operatori.
2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma,
punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e
dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13, le seguenti forme di mobilità:
a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
b) la mobilità tra enti della stessa regione;
c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
d) la mobilità tra enti di diverso comparto.
3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito delle
funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove
previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.
Articolo 20
Mobilità nell'ambito dell'ente
1. L'istituto della mobilità, all'interno
dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del
personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella
della sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto, soggetta
alle procedure di cui alle successive lettere A) e B) l'utilizzazione del
personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici ecc., situati a non
oltre 10 km dalla località sede di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e
viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e B).
A) Mobilità d'urgenza;
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le
esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non
prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio,
presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata
limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di
direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di
un mese nell'anno solare;
3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di
uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove
prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria,
la funzionalità dell'unità operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla
normativa vigente, se e in quanto dovuta.
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:
1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo
le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre
misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da
ricoprire mediante mobilità del personale;
compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base
dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione
familiare e della residenza anagrafica;
2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche
nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o
dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa
a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto;
3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti
per i rispettivi concorsi di assunzione;
4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va
effettuata tenendo presente che si possono attribuire:
per l'anzianità di servizio massimo punti 15;
per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate
situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15;
per la residenza anagrafica massimo punti 15;
per i titoli posseduti massimo punti 15;
per un totale complessivo di massimo 60 punti.
4. Gli enti, per motivare esigenze di servizio, possono disporre misure di
mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da
definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata
esclusivamente a domanda degli interessati.
6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la necessità di
una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti
vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di
pluralità di domande, mediante la formazione di graduatorie compilate a
cura dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o di organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui
al punto 4) della lettera B) del presente articolo.
7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio,
sono disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria locale od
organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
Articolo 21
Mobilità tra enti in ambito regionale
1. La mobilità del personale tra enti in
ambito regionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di
soppressione del posto;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
A) A domanda:
la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali della
stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unità
sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle
unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina
transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la
mobilità citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti
nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con
l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle
relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di
gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del dipendente;
l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di gestione della
unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione;
in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla unità
sanitaria locale di destinazione:
nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata
dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati,
da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale
30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto
attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate, situazioni
familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari,
distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di servizio di
ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in
conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982,
e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per
documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare,
numero dei familiari, distanza tra le sedi ecc.) e sociali:
il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per
le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto:
in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha diritto, in
caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed
indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi
delle unità sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di
corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista,
vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione
con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui all'art. 20 e di
quella disciplinata sub A) del presente articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità sanitaria
locale di appartenenza, la regione provvederà all'individuazione del posto
vacante di altra unità sanitaria locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali
siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate.
Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di
mobilità di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto è
stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri
candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale
nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei
commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità
sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa regione
provvede la giunta regionale;
al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del
presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli
impiegati civili dello Stato anche una indennità di incentivazione alla
mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data di
assegnazione.
II) Mobilità tra enti del comparto:
È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari
del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente
interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le
organizzazioni sindacali dell'accordo recepito dal presente decreto, a
condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario il nulla
osta della regione interessata.
Articolo 22
Mobilità tra enti in ambito interregionale
1. La mobilità tra enti in ambito
interregionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Mobilità tra unità sanitarie locali:
La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene
esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza
della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio
1985, n. 207, è così disciplinata:
1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in
ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni
individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti
disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali,
fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda.
Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria locale e
alla regione di appartenenza;
2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere
il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unità
sanitaria locale di destinazione.
Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui al
punto 2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione.
In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione di cui
al comma precedente, a favore:
di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in
conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione,
per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per
i quali è richiesto il diploma di laurea;
di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di
servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante
personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati, nell'ordine: la
ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono
il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e
quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianità complessiva
di servizio.
Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione
di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del
provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei
propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie
locali presso cui sono disponibili i posti.
II) Mobilità tra enti del comparto:
È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari
del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente
interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto
vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario il nulla
osta della regione interessata.
Articolo 23
Mobilità intercompartimentale
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità
di cui ai precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale
tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti
locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato,
previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni
sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a
condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e
profilo professionale sia in possesso dei requisiti per accedere al posto
oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata
anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto
sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità di cui al
comma 1.
3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera
funzionalmente.
4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o
regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi,
eventualmente rinnovabili.
5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente
dall'obbligo del periodo di prova, purché superata presso l'ente di
provenienza.
Articolo 24
Passaggio ad altra funzione per inidoneità
fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto
fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni
attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà
procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver
esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture
organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in
mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo
professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a
domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo
professionale.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica
retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento
del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme
in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni
anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del
posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto
soprannumerario.
4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata dall'ente anche nei
confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo
svolgimento delle proprie attribuzioni.
5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della
posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove
previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario
dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena
efficienza fisica.
6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere
considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n. 207.
Articolo 25
Diritto allo studio
1. Il limite massimo di tempo per diritto
allo studio è di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono
utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e,
comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento
di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole
statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di
utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo
intercompartimentale.
3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie locali si
applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero del
17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 -
così come modificata dal secondo comma del presente articolo, ferma
restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la normativa
vigente in materia presso gli stessi.
Articolo 26
Aggiornamento professionale e partecipazione
alla didattica e ricerca finalizzata
1. L'aggiornamento professionale è
obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli
enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale con
una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal
Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi
regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo
a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in
sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi
destinati alle attività di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione
adeguati ai profili professionali, sono determinati con da partecipazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà istituita
apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato
di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e
da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia
del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e
della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed
effettuate al di fuori dell'orario di servizio. In concorso del Servizio
sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato all'effettiva
connessione delle iniziative da cui sopra con l'attività di servizio e non
può mai assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto
del comando finalizzato di cui l'art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti,
scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato
tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attività didattica del personale si realizza
nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali,
secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai
sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal
Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di principio al
personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione
di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere
privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere
data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è remunerata
in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo
dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli
elaborati. Se l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio,
il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella
preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto
effettuato fuori dell'orario di servizio.
Articolo 27
Prestazioni di consulenza
1. L'attività di consulenza è consentita al
personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo
di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il
personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito
del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in
quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di
missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente
decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui presta attività di
consulenza, alla partecipazione degli istituti della incentivazione della
produttività.
B) In servizio di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del
comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita
convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione
dell'orario di servizio;
le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori
dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonché
gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente
decreto, rappresentative delle categorie interessate;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
prestatore della consulenza.
C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non
sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati
periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti
del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con
apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui
dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione; i limiti di orario dell'impegno compatibili
con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al
personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito
sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del
Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato
giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di
appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
diritto entro 15 giorni dall'introito;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare
un rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 28
Documentazione dello stato di infermità
1. Il dipendente che per malattia non sia in
condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche
telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e
trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
Articolo 29
Visite mediche di controllo
1. Le visite mediche di controllo sulle
assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità
sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale
accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la
certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di
appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
Articolo 30
Tutela della salute ed igiene negli ambienti
di lavoro
1. La tutela della salute degli operatori
sanitari esposti a particolari e diversificati rischi inerenti le
specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di
interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.
2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione
di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a
promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela
della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti
con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano
rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli
ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario
e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree
omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati
biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla
direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori
ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di igiene e
prevenzione; detta attività verrà svolta in stretto collegamento con i
servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche
amministrazioni e delle unità sanitaria locale.
5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio
individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a
carico del Fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel
richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed
attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere
operatorie nonché alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla
adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei
dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le
disposizioni della normativa della Comunità economica europea.
8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a
livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalità
per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità
degli interventi.
Articolo 31
Permessi, ritardi e recuperi
1. Al dipendente possono essere concessi,
per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata
non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste
protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte
ore complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel
corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del
permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o
più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile
effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma
pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non
recuperate.
4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi sull'orario di
inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono
comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in
dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono
comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere
perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per
completamento di servizio ovvero per turni.
Articolo 32
Indumenti di lavoro
1. Al personale cui durante il servizio è
fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature
appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli
indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere
forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o
infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 33
Mensa
1. Hanno diritto alla mensa tutti i
dipendenti nei giorni di effettiva presenza di lavoro, in relazione alla
particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di
mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità
sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è
comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato
nella misura di L. 1500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i
normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30
minuti.
Articolo 34
Attività sociali, culturali, ricreative
1. Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali, promosse nelle unità sanitarie locali, sono gestite da
organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei
dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti
organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da
trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unità sanitaria
locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le amministrazioni,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno
stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non
superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti
di miglior favore.
Articolo 35
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 36
Diritti sindacali
1. In attesa della definizione
intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali
secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo
intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonché
i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130,
conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione
vigente.
2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle
disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 130/1969 citato.
3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad
applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.
Articolo 37
Assemblea del personale
1. I dipendenti del Servizio sanitario
nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano
la loro attività o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite
massimo di 12 ore annue non trasferibili né convertibili.
2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verrà
corrisposta la normale retribuzione.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle
rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso
scritto di almeno 24 ore.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili
delle singole unità operative e comunicata al servizio del personale. Le
eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono la
disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.
5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle
assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite
dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
Articolo 38
Diritto (1) all'informazione
(1) Così rettificato in Gazz.
Uff., 29 ottobre 1987, n. 253
1. L'informazione si attua, ai sensi
dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a
livello confederale e di categoria.
2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e
preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di
informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche
intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per
quanto riguarda la funzionalità dei servizi;
b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo
di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia
diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti
corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione
del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella
governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al
fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e
all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la
conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di
cui all'art. 1 nonché una costante e tempestiva informazione degli atti e
provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed
il funzionamento dei servizi, nonché i programmi, i bilanci e gli
investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli,
i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello
occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a
fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi
di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi
sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi
preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle
caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in
condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono
determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente,
all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e
proposte.
7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24
della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato
consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e
qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le
amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un
adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera
personale del lavoratore.
8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la
qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di
integrazione e rettifica.
Articolo 39
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 40
Pari opportunità
1. Nell'intento di attivare misure e
meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne
all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione
decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni
positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, verranno
istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali
appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a
crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno,
sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Articolo 41
Patrocinio legale del dipendente per fatti
connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
1. L'ente, nella tutela dei propri diritti
ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile e penale nei confronti del dipendente per fatti e/o
atti direttamente dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa
fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa.
Articolo 42
Aumenti
1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo
sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:
Liv. |
Dal
1° gennaio 1986 |
Dal 1° gennaio 1987
(Compreso quello del 1986) |
Dal 1° gennaio 1988
(Compreso quello del 1986-87) |
1° |
150.000 |
325.000 |
500.000 |
2° |
285.000 |
617.000 |
950.000 |
3° |
330.000 |
715.000 |
1.100.000 |
4° |
345.000 |
747.500 |
1.150.000 |
5° |
240.000 |
520.000 |
800.000 |
6° |
450.000 |
975.000 |
1.500.000 |
7° |
630.000 |
1.365.000 |
2.100.000 |
8° |
810.000 |
1.755.000 |
2.700.000 |
9° |
1.008.000 |
2.184.000 |
3.360.000 |
10° |
810.000 |
1.755.000 |
2.700.000 |
11° |
900.000 |
1.950.000 |
3.000.000 |
2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati
in livello superiore, l'aumento è determinato per la differenza fra il
nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza.
3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento
in godimento e quello attribuito con il presente decreto.
Articolo 43 - Nuovi stipendi
1. In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 1°
gennaio 1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono così modificati:
Livello 1° |
Personale addetto alle pulizie
|
L. |
3.800.000 |
Livello 2° |
Commessi, agenti tecnici, ausiliari
socio-sanitari |
L. |
4.550.000 |
Livello 3° |
Ausiliari socio sanitari specializzati
|
L. |
4.900.000 |
Livello 4° |
Operatori professionali seconda
categoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi |
L. |
5.550.000 |
Livello 5° |
Operatori tecnici coordinatori
|
L. |
6.300.000 |
Livello 6° |
Operatori professionali prima categoria
collaboratori, assistenti tecnici, assistenti sociali (1)
collaboratori, assistenti amministrativi, educatori professionali
|
L. |
7.200.000 |
Livello 7° |
Operatori professionali prima categoria
coordinatori, assistenti sociali coordinatori, collaboratori
amministrativi, assistenti religiosi |
L. |
8.500.000 |
Livello 8° |
Operatori professionali dirigenti
collaboratori amministrativi coordinatori |
L. |
10.400.000 |
Livello 9° |
Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistici, sociologo collaboratori; procuratore
legale, architetto, geologo, ingegnere; vice direttore amministrativo
|
L. |
12.000.000 |
Livello 10° |
Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori; avvocato,
direttore amministrativo |
L. |
13.900.000 |
Livello 11° |
Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, sociologo dirigenti; avvocato,
ingegnere, architetto, geologo coordinatori; direttore amministrativo
capo servizio |
L. |
17.000.000 |
(1) Così rettificato in
Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253
Articolo 44
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 45
Retribuzione individuale di anzianità
1. Il valore per classi e scatti in
godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica
dei ratei di classe e scatto maturati 31 dicembre 1986, costituisce la
retribuzione individuale di anzianità.
2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento
stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei relativi
all'indennità per strutture specialistiche da attribuire ai biologi,
chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti
dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
(I commi 3, 4 e 5 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei
conti).
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima
della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di
anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante
parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al
1986.
Articolo 46
(Il presente articolo non è stato ammesso al
"visto" della Corte dei conti).
Articolo 47
Paga oraria giornaliera
1. La paga di una giornata lavorativa è
determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite
mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera
come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali,
per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore
settimanali.
3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico,
assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga
oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni
sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal
lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad
alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente
secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
Articolo 48
Indennità di direzione per direttori
amministrativi
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori
amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennità di direzione
nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9° - vice direttore
amministrativo |
L. |
2.600.000 |
Livello 10° - direttore amministrativo
|
L. |
5.100.000 |
Livello 11° - direttore amministrativo
capo servizio |
L. |
8.600.000 |
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennità
finora percepite a qualsiasi titolo.
Articolo 49
Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza
1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° viene corrisposta
l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse
annue lorde e costanti:
Livello 9° |
L. |
4.300.000 |
Livello 10° |
L. |
6.600.000 |
Livello 11° |
L. |
9.600.000 |
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità
finora percepite a qualsiasi titolo.
Articolo 50
Indennità tecnico-professionale
1. Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario,
professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei
farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennità
tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9° |
L. |
2.600.000 |
Livello 10° |
L. |
5.100.000 |
Livello 11° |
L. |
8.600.000 |
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità
finora percepite a qualsiasi titolo.
Articolo 51
Indennità biologi, chimici e fisici
1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11°
competono le seguenti indennità annue, fisse lorde:
1) Indennità professionale:
Livello 9° |
L. |
2.000.000 |
Livello 10° |
L. |
3.000.000 |
Livello 11° |
L. |
4.000.000 |
2) Indennità specialistica: |
Livello 9° |
L. |
2.300.000 |
Livello 10° |
L. |
3.600.000 |
Livello 11° |
L. |
5.600.000 |
3) Indennità di dirigenza: |
Livello 9° |
L. |
450.000 |
Livello 10° |
L. |
610.000 |
Livello 11° |
|
- |
Articolo 52
Indennità di bilinguismo
1. Al personale in servizio negli enti di
cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della
Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di
obbligatorietà il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a
statuto speciale, è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità
previste per il personale in servizio negli enti locali della regione
autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Articolo 53
Indennità di partecipazione all'ufficio di
direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761
1. Al personale facente parte di diritto
dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un indennità di L.
4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i medici con
l'indennità primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.
Articolo 54
Indennità di coordinamento
1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari
di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e
costante di:
a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti,
ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.
Articolo 55
Indennità di polizia giudiziaria
1. Al personale cui è stata attribuita
dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia
giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione
alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una
indennità fissa lorda annua di L. 1.000.000.
Articolo 56
Indennità per il personale infermieristico
1. Al personale infermieristico del ruolo
sanitario, operatore professionale di II categoria inquadrato al IV
livello retributivo, spetta una indennità mensile lorda fissa di L.
20.000.
Articolo 57
Indennità di incremento, della utilizzazione
delle strutture e degli impianti
1. Agli operatori di tutti i ruoli
inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni
giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per
almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due
turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi
diagnostici compete una indennità mensile lorda di L. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei
servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere
compete una indennità mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in
terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda di
L. 70.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale
dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri
nelle fattispecie suindicate (1), sarà corrisposta, per l'intera vigenza
dell'accordo, una indennità nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili,
sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono dal 1° febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennità di cui
all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
348.
(1) Così rettificato in Gazz. Uff.,
29 ottobre 1987, n. 253
Articolo 58
Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico di
radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o
adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene
corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica
mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale
sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi
della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e
che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia
possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone
controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata
circolare del Ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a
rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione
presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile
dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un
rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato
nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti.
5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza
con lo stipendio.
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. è peraltro
cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.
Articolo 59
Indennità di profilassi antitubercolare
1. A tutto il personale operante in reparti
o unità operative tisiologiche (pneumologiche), viene corrisposta una
indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per
tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile
1953, n. 310, e successive modificazioni.
Articolo 60
Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente il cui turno di
servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna"
nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le
prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni
singolo dipendente.
Articolo 61
Norma di primo inquadramento
1. L'indennità prevista dall'art. 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è
soppressa con decorrenza 1° gennaio 1988. La stessa è invece ridotta dal
1° gennaio 1986 del 30% e dal 1° gennaio 1987 del 65%.
2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e
D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianità di
servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata
l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al
trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50.
3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari
dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.
Articolo 62
Decorrenza degli aumenti
1. Le indennità di cui ai precedenti
articoli vengono corrisposte per 12 mensilità riferite all'anno solare.
2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure vengono
corrisposti dal 1° febbraio 1987.
Articolo 63
Equo indennizzo
1. Nei confronti del personale dipendente
dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo
indennizzo le disposizioni e procedure stabilite in materia per i
dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni.
2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti
modalità:
a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe
iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%;
b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica
iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte
l'importo dello stipendio determinato a norma al punto a);
c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso
al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di
appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme
per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima
categoria.
3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo
indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite
allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati
corrisposti dall'amministrazione stessa.
4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga
liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo
recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età
dell'interessato.
Articolo 64
Trattamento di quiescenza
1. Al personale destinatario del presente
decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di
servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi
stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di
cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio
1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
Articolo 65
Norma per i dipendenti della unità sanitaria
locale del comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridico-economici previsti
per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai
dipendenti della unità sanitaria locale di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei
dipendenti di detta unità sanitaria locale, il Ministero della sanità, di
intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza),
sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanerà apposite norme - in
considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso
ove la valuta corrente è il franco svizzero - entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 66
Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto di incentivazione della
produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle
prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi
prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere
organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di
tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal
presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso,
si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il
futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti
riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei
seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in
normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le
rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle
prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di
assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di
prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello
regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi
dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà
comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento
della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per
assistito secondo rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre
dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali
dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi
che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex articoli 59 e segg. decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
II) produttività "per obiettivi".
Articolo 67
Finanziamento dei fondi di incentivazione e
attuazione dell'istituto
1. Gli enti finanziano l'istituto sub I),
comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, così come
determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanità e del
dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal
consuntivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e
1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi
finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal
raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e
la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle
funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente
connesse all'attivazione di nuove unità operative in misura non superiore
alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione
nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità
operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità
del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di
attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere inferiore al 10% della
spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività
specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in
plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire
un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di
prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale
medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B) e C), non
comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito
tariffario di cui all'art. 69.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con
il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari
relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70
non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori
sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di
applicazione degli standars conseguiti, ai fini della valutazione della
produttività è demandata ad una apposita commissione paritetica costituita
da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li
definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi
della programmazione nazionale.
9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori
eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
Articolo 68
Valutazione della produttività
1. L'istituto di incentivazione della
produttività, valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte
dall'équipe secondo le modalità operative ed indici obiettivi che
comportano un incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa,
viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali
di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base
del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste nell'art.
70.
3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di
orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale
in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti l'équipe.
4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione delle
tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma
6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73.
Articolo 69
Modalità e criteri per la fissazione delle
tariffe
1. La determinazione delle competenze
spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini
dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico
nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il
personale del Servizio sanitario nazionale.
2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle
prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al
fondo comune della categoria A) medici e all'équipe e al fondo comune B)
del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D).
Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di
tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche
assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il
Ministero della sanità, una commissione paritetica formata da componenti
designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente
decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale
dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici
dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della
categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote
storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati non
medici, più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in
aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di
lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348, e per il periodo di validità del presente decreto, in
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.
7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente:
le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono
utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della
categoria B), personale laureato non medico.
8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria B) che trova
corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al
fondo della corrispondente équipe della categoria A).
9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria B); le quote
eventualmente non liquidate per le équipes della categoria B) afferiscono
al fondo comune B), personale laureato non medico.
10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le équipes del
personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale
farmacista.
11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno
suddivise nel modo seguente:
Fondo équipe B)
Fondo comune B)
Dirigente
1,8
1,2
Coadiutore
1,4
1,1
Collaboratore
1
1
12. Al personale farmacista, inoltre,
vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del
risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione
diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza
farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con
decorrenza 1° gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al
fondo della categoria B).
13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può essere
inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.
14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e
fisici l'assegnazione del plus orario non può essere inferiore a quello
attribuito per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n.
308/1986.
15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto
dell'incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente
utilizzate per il fondo A) medici.
16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella
sua globalità al personale medico per la durata del presente decreto con
l'obiettivo di mantenere elevati gli standard quanti-qualitativi
dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture
pubbliche.
Articolo 70
Tabella di ripartizione del fondo di
incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 66
1. Le competenze spettanti al personale,
articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale
degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno
ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi
gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa che concorre alla
prestazione, nonché il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione
e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per
ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori
delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:
3. Le competenze attribuite al personale di
cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno
suddivise come segue: [omissis]
- all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli
componenti;
- al fondo comune il 55%
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture
ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle
seguenti proporzioni: [omissis]
mantenendo per il personale medico il
rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo
comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono
ripartite come segue: [omissis]
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote.
L'assegnazione delle quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a
livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di
utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi
perequativi all'interno del personale laureato non medico per il
perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui
all'art. 66.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e articolato
sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus
orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento
dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto
sub II).
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla
categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote
relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali
risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica previsto
dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote
proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'équipe stessa.
Articolo 71
Plus orario e sua determinazione
1. L'attività connessa con l'istituto delle
incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a
disposizione di cui all'art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua
prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico
nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di
riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro
regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64.
3. I tetti massimi di plus orario determinati ai sensi del comma 2
verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di
cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus orario non potrà essere
superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al
personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato
attribuito il tetto massimo di plus orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e
successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito
orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e
verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di
servizio.
7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno di
un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso
nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel
trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e
non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà rapportato al 10%
del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1° gennaio di
ogni anno, per ogni ora settimanale di plus orario reso.
9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la
somma delle seguenti voci:
- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
- indennità integrativa speciale;
- indennità annue fisse e continuative;
- rateo di tredicesima mensilità.
10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus
orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione
dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma
compete la quota relativa alla categoria D).
Articolo 72
Modalità di ripartizione del fondo di
incentivazione sub I) dell'art. 66
1. Per quanto attiene il personale laureato
non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalità
di ripartizione sono definite nell'art. 70.
2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza e
ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i criteri di
riparto dell'attività fatturabile.
3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale
della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al
netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni
effettuate dagli ingegneri in plus orario.
4. Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70
che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante
forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto
personale.
5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D)
dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni
individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e
tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale
inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato
nei primi quattro livelli: 1.
6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la
tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II), comma
6, dell'art. 66.
Articolo 73
Modalità di ripartizione del
fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66
1. Il fondo di incentivazione sub II) è
ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati
anche a norma dell'art. 66.
2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unità di
personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente
articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il
conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote
relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno
effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della
retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
Articolo 74
Materie di contrattazione decentrata
1. Nell'ambito della disciplina di cui
all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente
decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le
modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti
materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai
fini del miglioramento dei servizi sanitari;
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e
veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli
standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonché i piani di
assunzione di personale;
le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro in
funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di
sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonché la
verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi
sanitari;
la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e
veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonché le
modalità di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la
qualificazione del personale medico e veterinario;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività
libero-professionale intramurale;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e
ricreative;
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione
delle risorse nonché del loro utilizzo;
le "pari opportunità";
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata
dal presente decreto.
2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti
degli enti di cui all'art. 1.
Articolo 75
Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli
di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda:
attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche
nonché i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità, compresa quella
derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento
degli organici;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività
libero-professionale;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale, di
ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico e
veterinario;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e
della destinazione delle risorse, nonché del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica
ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi
alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e
ricreative;
le "pari opportunità";
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto;
b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del
lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta
organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi
sanitari ed infine dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento
alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a
livello nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi
tipi di rapporto di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo
rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in
cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione
e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure
professionali e posizioni funzionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di riparto
degli incentivi alla produttività;
la verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio
dell'attività libero-professionale;
i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento
professionale, alla didattica e alla ricerca;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto.
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non
nei limiti previsti dal presente decreto.
Articolo 76
Composizione delle delegazioni
1. A livello di contrattazione regionale la
delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e
veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che
abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della
regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione
trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari
dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo
decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna
organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le
modalità di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
Articolo 77
Caratteristiche del rapporto di lavoro del
medico e del veterinario
1. Il rapporto di lavoro del medico può
essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978, e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a
"tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali
rapporti ordinari di lavoro.
2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità
integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di
percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne
edotte le amministrazioni interessate.
3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n.
38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore
dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso scopo la
riserva di 1 ora e 30 minuti.
6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non
può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale
impiego in attività ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come sopra
specificati in ragione di anno o per particolari necessità di servizio. Va
resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e
non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di
lavoro.
7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto
stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i veterinari
hanno facoltà di svolgere l'attività libero professionale non rientrante
nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito
dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio
sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.
8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto rapporto
di impiego.
9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti
cadenze temporali:
a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37
settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36 settimanali,
con decorrenza 31 dicembre 1987;
b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali,
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore
settimanali.
10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del
lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a
livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale
medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a
tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal
rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno.
12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le
effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresì, conto della
riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle
indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali.
13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere
adeguatamente motivata.
14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può richiedere il
riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo
successivo.
15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate.
16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i
dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi
appartenenti alla stessa o ad altra Unità sanitaria locale il tempo
normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di
servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di prestare
l'attività per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n. 833/1978
nonché attività consultive richieste dall'amministrazione per altri
destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso,
fatto salvo il rimborso spese ove competa.
Articolo 78
Commissione regionale
1. In ciascuna regione è istituita una
apposita commissione regionale cui è affidato:
a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal tempo
definito al tempo pieno non accolte dagli enti di appartenenza;
b) l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della libera attività
professionale qualora non attivata all'interno delle strutture dell'ente.
2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:
da un rappresentante della regione che la presiede;
da un rappresentante designato dall'ente interessato;
da un rappresentante del Ministero della sanità.
3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti a) e b)
entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive situazioni locali
con la partecipazione dell'accordo recepito dal presente decreto.
4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da un membro
designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto.
5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale è
indicato dal medico interessato.
Articolo 79
Commissione per profili professionali medici
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dipartimento della funzione pubblica, sarà istituita entro un
mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali
del personale medico e veterinario in relazione all'organizzazione del
lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui
all'art. 1, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle
posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito
delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi
dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate
anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili
professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente
della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore
per il prossimo triennio contrattuale.
Articolo 80
Turni di servizio ed organizzazione del
lavoro
1. La presenza medica in ospedale ed in
particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di
contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e
per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e
una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di
servizio.
2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e
di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva,
attraverso un funzionale utilizzo delle équipes per le dodici ore diurne,
ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla
migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero
arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito, eventualmente
integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta
disponibilità secondo i criteri indicati in sede di contrattazione
decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.
6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro, laddove
la dotazione organica delle unità operative consenta di garantire tutte le
attività mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino
all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può essere
svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle
dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione
degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono
assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità secondo i
criteri indicati nell'accordo decentrato.
Articolo 81
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere
utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale,
devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere
preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di
80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e
previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare
prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni,
posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al
comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi
sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 (1), le ore di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta
disponibilità; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni
di organi collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario
nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale
orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al
comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici
compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria
dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura
oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i
seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario
diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50%
per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto al
156.
11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al
preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono
mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari
importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.
12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso
oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo
pieno.
(1) Così rettificato in Gazz. Uff.,
29 ottobre 1987, n. 253
Articolo 82
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile
dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le
Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi
e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e,
sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente
necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa della
guardia divisionale o interdivisionale è organizzato utilizzando personale
della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può
prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta
un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi
notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità
nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate
festive.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta
indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa,
maggiorata del 10%.
10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
comunque durata inferiore alle quattro ore.
11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario.
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di
dieci pronte disponibilità nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia
è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti
con almeno cinque anni di anzianità, nonché, solo per particolari
necessità, degli altri assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia
coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del
servizio, ad eccezione dei primari.
Articolo 83
Aggiornamento professionale e partecipazione
alla didattica e ricerca finalizzata
1. L'aggiornamento professionale del
personale medico e veterinario è obbligatorio e facoltativo e riguarda
tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale con
una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal
Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi
regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo
a disposizione dal Servizio sanitario nazionale:
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti
in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi
destinati alle attività di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione
adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono
determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalità di
cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
68/1986.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verrà istituita una
apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato
di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e
da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia
del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e
della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed
effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio
sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato all'effettiva
connessione delle iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non
può mai assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto
del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
comitato tecnico-scientifico, composto da medici e veterinari designati
dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari
designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato
tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attività didattica del personale medico e
veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali,
secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai
sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato
organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del
personale non medico.
12. Le attività sub b) e c) del comma 11, sono riservate in linea di
principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale
integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere
privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo
pieno.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere
data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio è remunerata
in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive
dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli
elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi
didattici. Se l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio,
il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella
preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori
dell'orario di servizio.
Articolo 84
Prestazioni di consulenza e consulti
1. L'attività di consulenza è consentita al
personale per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali
dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza
ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il
personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi,
nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono
se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo,
l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente
decreto, può essere ammesso, presso le strutture cui presta attività di
consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione della
produttività.
B) In servizi sanitari di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del
comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita
convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
il compenso e le sue modalità, ove l'attività di consulenza abbia luogo
fuori dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonché
gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale sentite le
Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle categorie
interessate;
nella definizione dei compensi del medico si dovrà comunque tener conto
dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime di
convenzione;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
prestatore della consulenza.
C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non
sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati
periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti
del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con
apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui
dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione; i limiti di orario dell'impegno compatibili
con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al
personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di merito
sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del
Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato
giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di
appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
diritto entro quindici giorni dall'introito;
è fatto obbligo al recupero del debito orario qualora la consulenza,
compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario di
lavoro;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare
un rapporto di lavoro subordinato.
D) Consulti:
rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi dai
medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle strutture
sanitarie pubbliche;
il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima e,
comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto;
in situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante l'orario di
servizio potrà accedere direttamente alla richiesta di consulto, dandone
avviso, per iscritto, al responsabile del servizio;
l'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque giorni
all'amministrazione di appartenenza, che provvederà entro il mese
successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto
salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario,
qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;
il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della
prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di
appartenenza.
2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla formazione
dei tetti retributivi ed orari.
Articolo 85
Libera professione
1. Le regioni e gli enti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le
Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai
medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attività
libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di
ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità
sanitaria locale.
2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità sanitarie
locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti
predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici
interessati, i giorni e le ore in cui può svolgersi l'attività
libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresì, i necessari ed
idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti
letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere anche da
riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere
separate.
3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di
adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilità
organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di
apposite convenzioni, da stipulare in conformità allo schema tipo
predisposto dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come
soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi
idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine
tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta
riorganizzazione.
5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli
spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla
regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero
della sanità al fine di garantire il flusso informativo di base
indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.
6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno
l'esercizio dell'attività libero professionale, sia in regime
ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda
dell'interessato, questi può chiedere l'intervento della commissione
regionale di cui all'art. 78.
Articolo 86
Modalità organizzative dell'attività libero
professionale medica
1. Lo svolgimento di attività
libero-professionale deve essere organizzato in modo tale da garantire il
pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere
subordinato all'impiego del medico e delle équipe a garantire la piena
funzionalità dei servizi.
2. Le modalità organizzative devono prevedere per l'attività
libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da quelli
stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e divisionale e per
l'attività connessa all'istituto di incentivazione della produttività.
3. Il tempo destinato all'attività libero-professionale in regime
ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio
dell'istituto di incentivazione della produttività e parimenti l'insieme
nei proventi percepiti non rientra nel tetto retributivo.
4. L'attività libero-professionale in favore di pazienti ricoverati viene
svolta dall'intera équipe e si intende comprensiva dei servizi ospedalieri
connessi.
5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime
libero-professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del
paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il richiedente
sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario distinto
per singola disciplina specialistica, delle prestazioni
libero-professionali alle quali il paziente sarà sottoposto.
6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente informato
dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.
7. Poiché di norma le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in
regime libero-professionale vengono effettuate nel corso del normale
orario di servizio, deve essere definito - d'intesa con le équipe
interessate - un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione
all'impegno richiesto dall'équipe per la predetta attività.
8. Il medico facente parte di una équipe che svolge l'attività
libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non
accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è tenuto all'attività di
diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti
del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario
aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i
restanti membri dell'équipe.
9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è possibile
l'articolazione di orari differenziati per l'attività libero-professionale
in regime ambulatoriale, si procederà in analogia a quanto previsto per
l'attività in costanza di ricovero quantificando il debito orario da
restituire.
10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle
unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può essere
assoggettato a regime libero-professionale.
Articolo 87 - Tabella di ripartizione dei
proventi
1. La ripartizione dei proventi prodotti
dall'attività libero-professionale svolta dai medici dipendenti è
disciplinata nel modo seguente:
1) Attività libero-professionale in costanza di ricovero:
|
Amministrazione |
Fondo comune medici |
Fondo comune equipé non medica
|
Équipe medica |
a) Laboratori di analisi
chimico-cliniche e di patologia clinica |
68% |
2,5% |
5% |
24,5% |
b) Radiologia, terapia fisica, medicina
nucleare |
67% |
2,5% |
5% |
25,5% |
c) Centro trasfusionale, cardiologia
elettroencefalomiografia, fisiopatologia respiratoria, recupero e
rieducazione funzionale, anatomia patologica, virologia, microbiologia
|
61% |
4% |
5% |
30% |
d) Servizio di anestesia sui proventi
derivati dalla applicazione tariffaria per le sole prestazioni
libero-professionali in costanza di ricovero |
5% |
10% |
5% |
80% |
e) Sola visita |
10% |
7% |
5% |
78% |
f) Interventi chirurgici, servizi non
elencati nelle precedenti lettere e visite con piccoli interventi
|
20% |
7% |
5% |
68% |
2) Attività ambulatoriali libero-professionali personali o divisionali:
|
Amministrazione |
Fondo comune medici |
Fondo comune èquipe non medica
|
Équipe medica o singolo medico
|
|
|
|
|
|
Emodialisi |
82% |
1,5% |
5% |
11,5% |
Sola visita |
10% |
7% |
5% |
78% |
Visita con piccoli interventi e
prestazioni diagnostico-strumentali.. |
20% |
7% |
5% |
68% |
2.I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come
segue:
1) al medico dell'équipe curante prescelto all'atto del ricovero il 15%;
2) la restante quota sarà successivamente ripartita con le seguenti
modalità:
Primario |
1,80 |
Aiuto |
1,40 |
Assistenti |
1,00 |
3) Al primario dovrà essere in ogni caso
assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25%
dell'importo spettante all'intera équipe. Anche in tal caso il rimanente
75% verrà ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1)
e 2), del comma 2.
3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono riscossi
dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad attribuire ai
singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di loro
spettanza.
4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva
contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e
corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della
retribuzione del mese successivo a quello in cui si è svolta la
prestazione.
Articolo 88
Attività libero professionale dei veterinari
1. L'attività libero-professionale del
personale veterinario è esercitata alle condizioni di cui all'art. 89,
purché tale attività venga prestata nell'ambito delle strutture dei
servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla legge
regionale.
2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si
applica la normativa di cui all'art. 84.
Articolo 89
Compatibilità del personale medico e
veterinario
1. L'attività libero-professionale deve
essere esercitata alla condizione che:
a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio,
dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro
straordinario;
b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia comunque
in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso subordinata
all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi.
Articolo 90
Tariffario
1. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le attuali tariffe.
Articolo 91
Principio della omogeneizzazione economica
tra accordo di lavoro e convenzioni
1. Nel quadro della contestualità e
contemporaneità fra accordo unico nazionale ex art. 9 della legge n.
93/1983 (1) e successive modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si riconosce che il principio della
omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di
riferimento per il confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali
mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo degli
accordi sopra indicati.
(1) Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253
Articolo 92
Stipendi ed indennità.
(Valori annui lordi in migliaia di lire)
1. Profilo professionale medici:
Posizione funzionale |
Stipendio |
Indennità medico specialistica
|
Indennità dirigenza medica |
Medici a tempo pieno |
Assistente medico |
12.000 |
2.300 |
450 |
Coadiutore sanitario, vice direttore
sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero |
13.900 |
3.600 |
610 |
Dirigente sanitario, sovrintendente
sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero |
17.000 |
5.600 |
|
segue tabella
Posizione funzionale |
Indennità tempo pieno |
Totale |
Medici a tempo pieno |
Assistente medico |
10.000 |
24.700 |
Coadiutore sanitario, vice direttore
sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero |
14.000 |
32.110 |
Dirigente sanitario, sovrintendente
sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero |
16.900 |
39.500 |
Posizione funzionale |
Stipendio |
Indennità medico specialistica
|
Indennità dirigenza medica |
Medici a tempo definito |
Assistente medico |
8.000 |
1.600 |
450 |
Coadiutore sanitario, vice direttore
sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero |
10.400 |
2.400 |
610 |
Dirigente sanitario, sovrintendente
sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero |
13.000 |
3.900 |
|
Posizione funzionale |
Indennità tempo pieno |
Totale |
Medici a tempo definito |
Assistente medico |
|
10.050 |
Coadiutore sanitario, vice direttore
sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero |
|
13.410 |
Dirigente sanitario, sovrintendente
sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero |
|
16.900 |
2. Al personale apicale medico a tempo pieno e a tempo definito, cui non
viene corrisposta la indennità differenziata primariale, è attribuita
l'indennità di dirigenza medica annua di L. 650.000 e l'ammontare
complessivo dell'indennità specialistica è ridotta in egual misura.
3. Al personale medico appartenente alla posizione funzionale di
assistente al compimento di cinque anni di servizio effettivo, compete una
somma aggiuntiva sull'indennità medico specialistica nelle misure fisse di
L. 276.000 per il medico a tempo pieno e di L. 192.000 per il medico a
tempo definito.
4. Profilo professionale veterinari:
Posizione funzionale |
Stipendio |
Indennità medico-veterinaria ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria |
Indennità specialistica medica
|
Collaboratore |
12.000 |
10.000 |
2.300 |
Coadiutore |
13.900 |
14.000 |
3.600 |
Dirigente |
17.000 |
16.900 |
5.600 |
Posizione funzionale |
Indennità dirigenza medico-veterinaria
|
Totale |
Collaboratore |
450 |
24.750 |
Coadiutore |
610 |
32.100 |
Dirigente |
- |
39.500 |
5. A decorrere dal 1° gennaio 1986 i livelli
economico-tabellari per i medici e i veterinari dipendenti si determinano
attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche
il numero delle classi e/o degli scatti già in godimento al 31 dicembre
1985.
6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione
dell'indennità di dirigenza medica e dell'indennità di dirigenza
medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto
classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci
medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul valore
dell'ottava classe.
7. L'indennità specialistica spetta a tutto il personale medico e
veterinario con esclusione di coloro che prestano attività di medicina
generica svolta a rapporto di dipendenza.
8. L'indennità medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei
limiti di cui all'art. 88. L'anzianità pregressa sull'indennità stessa è
valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al quale
per legge o regolamento era inibita l'attività libero professionale ed
abbia, altresì, formalmente dichiarato di non averla espletata e, dal 1°
giugno 1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data
abbia formalmente dichiarato di non esercitarla.
Articolo 93
Paga oraria giornaliera
1. La paga di una giornata lavorativa è
determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite
mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera
come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali;
per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore
settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali; per
4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per 4,50 nel caso di 27
ore settimanali.
3. Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della paga
oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni
sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal
lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad
alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del
dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
Articolo 94
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo
definito a quello a tempo pieno
1. In caso di passaggio dal rapporto di
lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, spetta il trattamento
economico iniziale relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il
maturato economico acquisito per anzianità, nel rapporto di lavoro a tempo
definito.
Articolo 95
Norma di garanzia in caso di passaggio di
livello
1. Nel caso di passaggio a livello superiore
per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in
godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.
Articolo 96
Indennità differenziata di
responsabilità primariale
1. L'indennità differenziata di
responsabilità primariale spetta ai medici primari.
2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per
12 mensilità, con esclusione della 13ª mensilità, secondo l'appartenenza
all'area:
a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000
mensili;
b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con
terapia intensiva) L. 380.000 mensili.
Articolo 97
Indennità per i direttori
degli Istituti zooprofilattici
1. Ai direttori degli Istituti
zooprofilattici sperimentali è attribuita l'indennità di coordinamento di
L. 2.800.000 annua lorda per dodici mensilità.
Articolo 98
Indennità di rischio radiologico
1. L'indennità di rischio radiologico di cui
all'art. 58 spetta, altresì, al personale medico anestesista rianimatore
in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni inonizzanti e da gas
e vapori anestetici.
Articolo 99
Erogazione delle indennità
1. Le indennità previste nella parte II del
presente decreto vengono corrisposte per dodici mensilità riferite
all'anno solare, ad eccezione della indennità medico-professionale di
tempo pieno e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria, che sono corrisposte per tredici mensilità. (1)
2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348,
l'indennità medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche sulla
tredicesima mensilità ove non ancora liquidata.
(1) Così rettificato in Gazz. Uff.,
29 ottobre 1987, n. 253
Articolo 100
Aumenti economici
1. Gli aumenti annui di stipendio e
indennità derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci
di cui alla tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di:
- 30% dal 1° gennaio 1986;
- 65% dal 1° gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);
- 100% dal 1° gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
Articolo 101
Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto di incentivazione della
produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle
prestazioni rese in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi
prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere
organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di
tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal
presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria verso
il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici
adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68/1986.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio
nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in
normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, secondo le
rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle
prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di
assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di
prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale che
traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di
lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque
verificarsi, a livello di Unità Sanitarie Locali, un incremento della
spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito
secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno
essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione
dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono
la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex articoli 59 e segg. decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983;
II) produttività "per obiettivi".
Articolo 102
Finanziamento dei fondi di incentivazione e
attuazione dell'istituto
1. Gli enti finanziano l'istituto sub I),
comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, così come
determinato ai sensi della circolare del Ministero della Sanità e del
Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal
consultivo dello stesso anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e
1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi
finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal
raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e
la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle
funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente
connesse all'attivazione di nuove unità operative in misura non superiore
alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione
nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità
operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà l'entità
del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di
attivazione ex novo dello stesso non potrà essere inferiore al 10% della
spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attività
specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in
plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire un
incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di
prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale
medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non
comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito
tariffario di cui all'art. 104.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con
il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari
relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art.
105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro
regionale.
8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori
eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
Articolo 103
Valutazione della produttività
1. Fermo restando l'obbligo dell'attività
ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata
ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive
prodotte dall'équipe in plus-orario, secondo modalità operative ed indici
obiettivi di produttività che comportino un incremento di impegno dei
componenti dell'équipe stessa.
2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di orari
o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale
sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della
équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle
rispettive posizioni funzionali, nonché l'espletamento dell'attività
stessa in tutti i giorni feriali.
3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalità
operative dell'istituto dell'incentivazione della produttività,
finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovrà comunque
tenere conto dei seguenti indici di produttività:
a) durata media della degenza complessiva e per singole unità operative;
b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.
4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle
prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale
valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attività svolta
in favore dei pazienti ricoverati, di attività dell'unità operativa,
tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per altri istituti
contrattuali.
5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le prestazioni
effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei
tetti consentiti e concordati.
6. Per le attività ambulatoriali svolte da équipes operanti in unità
operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta ai
non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni effettivamente
erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.
7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6,
dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale,
attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei
seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello
regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita
all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del
tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale
assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto,
indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna;
e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e
quantificabili, determinati a livello regionale.
Articolo 104
Modalità e criteri per la fissazione delle
tariffe
1. La determinazione delle competenze
spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini
dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico
nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La
formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e
l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e al fondo comune
della categoria A), ed all'équipe e al fondo comune della categoria B) del
personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D).
2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di
tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche
assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il
Ministero della sanità una commissione paritetica formata da componenti
designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale
dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti economici
dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della
categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote
storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente
della Repubblica n.348/1983 per tale istituito ai laureati non medici più
il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da
prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione
dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità
dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza
del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986.
7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di
incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente
utilizzate per il fondo A) medici.
8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua
globalità al personale medico per la durata del presente accordo con
l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi
dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture
pubbliche.
Articolo 105
Tabella di ripartizione del fondo di
incentivazione sub I), comma 6, art. 101
1. Le competenze spettanti al personale,
articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale
degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno
ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi
gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979 dell'unità operativa che concorre alla
prestazione, nonché il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione
e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per
ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori
delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: [omissis]
3. Le competenze attribuite al personale di
cui alla categoria A) medici saranno suddivise come segue:
all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli
componenti;
al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle strutture
ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle
seguenti proporzioni:
assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore
sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8,
mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e
tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo
comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono
ripartite come segue: [omissis]
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote.
L'assegnazione delle quote sarà effettuata nell'accordo-quadro regionale e
nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo
comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno
della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi
programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato
sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale ai
plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento
dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto
sub II), comma 6, dell'art. 101.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla
categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote
relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali
risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
Articolo 106
Plus-orario e sua
determinazione
1. L'attività connessa con l'istituto delle
incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.
2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a
disposizione di cui all'art. 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi
dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art. 64
del decreto del Presidente della Repubblica n.348/1983.
4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2
verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente
decreto.
5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune,
concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato
dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere
programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi
di controllo degli orari di servizio.
6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione all'interno di
un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso
nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel
trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e
non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del
trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1° gennaio di ogni
anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la
somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
indennità integrativa speciale;
indennità primariale differenziata;
indennità annue fisse e continuative;
rateo di 13ª mensilità.
9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del
plus-orario.
10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione
dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
Articolo 107
Fondo di incentivazione della produttività e
sue modalità di ripartizione, per il personale di servizi veterinari
1. Nel rispetto della normativa generale
dell'istituto, gli incentivi alla produttività per il servizio veterinario
formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio
stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene
costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel
plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione, nonché dalla (1) quota parte delle somme attribuite
dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato
afferente alle prestazioni del personale dipendente.
3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104 verrà
emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono
quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si farà
riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22
maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.
4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario del
personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106.
5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti
di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di assistenza zooiatrica
che le Unità Sanitarie Locali erogano come attività istituzionale e del
50% delle restanti prestazioni.
6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno
ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105.
7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le
attività di vigilanza, ispezione e profilassi.
(1) Così rettificato in Gazz. Uff.,
29 ottobre 1987, n. 253
Articolo 108
Modalità di ripartizione del
fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101
1. Il fondo di incentivazione sub II), comma
6, dell'art. 101, è ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai
progetti determinati a norma dell'art. 101.
2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unità di
personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli
progetti di intervento.
3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo
dell'istituto determinerà le modalità di erogazione delle quote di cui al
presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il
conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote
relativi ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno
effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della
retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori
sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di
applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della
produttività è demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita
da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento
agli obiettivi della programmazione nazionale.
Articolo 109
Norma interpretativa per il personale
veterinario
1. A far data dal 1° giugno 1985 al
personale veterinario compete negli importi complessivi la retribuzione
prevista dalla tabella di cui all'art. 46 ex decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983.
2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo comma, dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota equivalente
all'indennità di tempo pieno è attribuita solamente a quei veterinari ai
quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio dell'attività
libero-professionale ed abbiano, altresì, dichiarato di non averla
prestata.
Articolo 110
Norma transitoria per gli ex medici condotti
1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti
alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti
definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento
economico onnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI,
l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla
determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i
limiti di accesso alla convenzione per la medicina generale di base, di
cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30
giugno 1988.
Articolo 111 - Norma di rinvio
1. Per le seguenti materie relative ad
istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli
del presente decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le
modalità di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68/1986.
- Progetti
finalizzati |
art. 11 |
- Mobilità
|
art. 19 |
- Mobilità
nell'ambito dell'ente |
art. 20 |
- Mobilità
tra enti in ambito regionale |
art. 21 |
- Mobilità
tra enti in ambito interregionale |
art. 22 |
- Mobilità
intercompartimentale |
art. 23 |
- Passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica |
art. 24 |
-
Documentazione dello stato di infermità |
art. 28 |
- Visite
mediche di controllo |
art. 29 |
- Tutela
della salute ed igiene negli ambienti di lavoro |
art. 30 |
- Permessi,
ritardi, recuperi |
art. 31 |
- Indumenti
di lavoro |
art. 32 |
- Mensa
|
art. 33 |
- Attività
sociali, culturali e ricreative |
art. 34 |
- Santo
patrono |
art. 35 |
- Diritti
sindacali |
art. 36 |
- Assemblea
del personale |
art. 37 |
- Diritto
all'informazione |
art. 38 |
- Patronato
sindacale |
art. 39 |
- Pari
opportunità |
art. 40 |
-
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento
dei compiti di ufficio |
art. 41 |
-
Conglobamento di quota della indennità integrativa speciale
|
art. 46 |
-
Bilinguismo |
art. 52 |
- Indennità
di partecipazione all'ufficio di direzione |
art. 53 |
- Indennità
di coordinamento |
art. 54 |
- Indennità
di rischio da radiazioni |
art. 58 |
- Indennità
di profilassi antitubercolare |
art. 59 |
- Indennità
per servizio notturno e festivo |
art. 60 |
- Equo
indennizzo |
art. 63 |
-
Trattamento di quiescenza |
art. 64 |
- Norma per
i dipendenti dell'unità sanitaria locale del comune di Campione
d'Italia |
art. 65 |
- Procedure
di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati
amministrativi |
art. 112 |
- Verifica
|
art. 113 |
- Cittadino
utente |
art. 114 |
- Norma
transitoria |
art. 115 |
-
Particolari casi di inquadramento |
art. 116 |
- Norma
particolare di primo inquadramento |
art. 117 |
- Flussi
informativi |
art. 118 |
-
Commissioni professionali |
art. 119 |
- Accordo
intercompartimentale |
art. 120 |
-
Disposizione finale |
art. 121 |
- Norma finale e di rinvio |
art. 122 |
Articolo 112
Procedure di raffreddamento dei conflitti -
Estensione dei giudicati amministrativi
1. Qualora in sede di attuazione del
presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte
interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto
dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da
una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto.
2. L'ente ha obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto
nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici
giorni dall'insorgenza del conflitto.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa.
4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso
alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui è
attribuito, il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina
contrattuale.
5. La delegazione di cui al comma 4 dovrà riunirsi, altresì, su formale
richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi
interpretativi ed applicativi di interesse generale.
6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento
amministrativo.
7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia
disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte
nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986,
n. 13.
8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda
l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico
impiego nonché il controllo dell'attuazione degli accordi di lavoro, si
avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del
presente decreto, di una commissione consultiva composta dai
rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, lavoro, bilancio e
programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.
Articolo 113
Verifica
1. Con cadenza annuale, di regola entro il
mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal
presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del
decreto stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla
programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttività, ai
criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi
in favore della utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno
formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata
dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli
alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Articolo 114
Cittadino utente
1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sarà
compiuto, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle
confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti
delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte
pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei
risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di
rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle
intese intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere
la produttività, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni
socio-sanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignità e
la libertà della persona umana.
Articolo 115
Norma transitoria
1. Viene istituita presso il Dipartimento
della funzione pubblica una commissione paritetica composta da
rappresentanti dei Ministeri della sanità, della funzione pubblica, del
tesoro, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione
economica, delle regioni dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto con il
compito di formulare proposte per la corretta applicazione dell'art. 64
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, la quale dovrà
concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini
dell'emanazione da parte del Governo degli atti di indirizzo e
coordinamento di sua competenza.
Articolo 116
Particolari casi di inquadramento
1. In relazione agli inquadramenti e alle
promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al
1° gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di
gestione delle unità sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del
personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi
esecutivi ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato
oggetto di contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua
competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le ragioni, l'ANCI, l'UNCEM
e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Articolo 117
Norma particolare di primo inquadramento
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione
di ruolo e con l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco
di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così
inquadrate:
a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente nazionale o
di cassa mutua provinciale - 11° livello;
b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale o
con la titolarità di una sezione territoriale dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni di malattia, ovvero, titolari o reggenti di una sede o
cassa mutua provinciale, se in possesso dell'anzianità di cui alla tabella
allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque
anni) - 10° livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la
titolarità di un reparto della sede provinciale - 9° livello;
d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di sezione
territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 8° livello;
e) personale medico capo ripartizione - o 9° livello allegato A ex decreto
del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, in comuni
capoluogo di provincia - 11° livello;
f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non in
possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;
g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in possesso
dello specifico titolo professionale e di livello differenziato o incarico
di coordinamento - 7° livello;
h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di
vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello specifico
titolo professionale - 6° livello;
i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di
vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello specifico
titolo professionale e di una anzianità di tre anni nella qualifica nonché
del livello differenziato o l'incarico di coordinamento - 7° livello;
l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex decreto
del Presidente della Repubblica n. 191/1979) in possesso dello specifico
titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) -
7° livello;
m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico titolo
professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 7°
livello;
n) agente tecnico del parastato in possesso del livello differenziato - 4°
livello;
o) collaboratori tecnici del parastato:
1) se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura, geologia,
sociologia, statistica) inquadrati nel profilo professionale
corrispondente alla laurea - 9° livello;
2) se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di anzianità in
carriera direttiva, inquadrati nel ruolo amministrativo - 9° livello;
3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati nel ruolo
amministrativo - 8° livello;
4) collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo amministrativo
- 7° livello;
p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad attività
sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello retributivo
funzionale non inferiore al V ex decreto del Presidente della Repubblica
n. 191/1979, o inquadrato, purché in livello corrispondente nella
qualifica di perito chimico, perito fisico o qualifica corrispondente
nonché il personale tecnico proveniente dall'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni, dall'Associazione nazionale per il controllo
della combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale seconda
qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a seconda della
specifica professionalità posseduta, al profilo professionale del
personale tecnico sanitario o al profilo professionale del personale di
vigilanza e ispezione, nelle rispettive posizioni funzionali di
collaboratore - 6° livello; e coordinatore (se inquadrato in un livello
superiore a seconda dei rispettivi ordinamenti) - 7° livello;
q) personale ex ospedaliero, del I livello dirigenziale di ospedale con
oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di
anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui
al comma 1 del presente articolo - 10° livello;
r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di ospedale con
oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di
anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui
al comma 1 del presente articolo - 11° livello.
Articolo 118
Flussi informativi
1. Sugli istituti normativi a rilievo
economico del presente decreto vengono attivati appositi flussi
informativi di controllo all'interno del sistema informativo sanitario
facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del
Ministero della sanità.
2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla
commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il
controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico
impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.
Articolo 119
Commissioni professionali
1. In ogni regione è costituita una
commissione professionale regionale per la promozione della qualità
tecnico-scientifica delle prestazioni e con particolare riferimento al
settore ospedaliero e alle attività delle strutture pubbliche.
2. La commissione ha il compito:
di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo
sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie
erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale;
di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento
qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche
mediante iniziative nella formazione professionale;
di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli
standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale
nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione
nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale,
organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e
compatibili con le risorse finanziarie del sistema.
3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della regione, è
presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del capoluogo di regione
ed è costituita da:
a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità
sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali garantendo la
presenza dei diversi profili professionali;
c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;
d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;
e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione
con funzioni di segretario.
4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione sanitaria, un
gruppo di lavoro per la promozione della qualità tecnico-scientifica delle
prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico del ruolo
sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di promozione di
qualità, attività di formazione e di verifica dell'ottemperanza di
standards assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.
5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle indicazioni
fornite dalla commissione regionale.
6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di coordinare un
programma nazionale di formazione ed impostare uno studio nazionale per la
definizione di criteri di accreditamento alle commissioni professionali
regionali, con decreto del Ministro della sanità, è costituita una
commissione professionale a livello centrale, presieduta dal presidente
della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e costituita da:
a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e
delle strutture universitarie;
b) tre dirigenti del Ministero della sanità;
c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla delegazione
regionale degli assessori firmatari dell'accordo recepito dal presente
decreto e dall'ANCI;
d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità
sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;
e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi
professionali;
f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;
g) un rappresentante del Ministero del tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
i) un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità con
funzioni di segretario.
Articolo 120
Accordo intercompartimentale
1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della
legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti demandano alla prossima
contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;
2) disciplina del congedo ordinario;
3) disciplina del congedo straordinario;
4) disciplina dell'aspettativa;
5) disciplina del trattamento di missione;
6) disciplina del trattamento di trasferimento;
7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
8) inserimento nella 13ª mensilità della quota I.I.S. di L. 48.000.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa
attualmente vigente nelle suindicate materie.
Articolo 121
Disposizione finale
1. Le norme del presente decreto si
applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi dalle unità
sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.
Articolo 122
Norma finale di rinvio
1. Per gli istituti non disciplinati dal
presente decreto si fa rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.
Articolo 123
1. All'onere derivante dall'applicazione del
presente decreto valutato, al netto delle somme dovute a titolo di
anzianità, in lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere
relativo al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989 si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale iscritto al
capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989.
Articolo 124
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato A
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL -
CIDA - CISAL - CONFSAL - USPPI.
Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate
CGIL- F.P.; CGIL-F.P. Coordinamento medici; CISL-FISOS; CISL-Medici;
UIL-Sanità; UIL-Sanità Coordinamento Medici; CIDA-Funzione Pubblica;
CISAL-Sanità; CONFSAL-Sanità; USPPI-PEN-SPRO e AUPI; SNABI; SINAFO;
CONFILL-Sanità; CONFAIL-FAILEL; CONSAL-SNAO; CASIL-Sanità; CUMI-AMFUP.
Premessa
Le Federazioni F.P. CGIL, FISOS-CISL, UIL sanità, il coordinamento medici
CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL medici, il coordinamento nazionale
medici UIL sanità, F.P.-CIDA, CUMI-AMFUP, SNABI, SINAFO, AUPI,
USPPI-PENSPRO, CONFILL-CONSAL-SNAO, CISAL, CASIL, FAILEL-CONF.AIL,
CONFSAL-sanità, con il presente atto si propongono l'obiettivo di
costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio
sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di
accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per
favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute
dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali,
cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con
l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero,
esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di
impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema
delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura
efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei
rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso metodi
e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della
persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11,
commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio
1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo
sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi
in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di
categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture
delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione
dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di
comparto).
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di
comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
23 dicembre ed il 7 gennaio nonché tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque
giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali
e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera
giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere
tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali
territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di
definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri
servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare
i livelli di assistenza nonché l'erogazione delle prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare preventivamente
le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la
possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le
norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
delle istanze statutarie competenti.
Allegato B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa
organizzazione sindacale di categoria (CONFEDIR-DIRSAN).
Premessa
La Confedir - Dirsan:
con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni
sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle
articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà tra
le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di
strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il
quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto
codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma
regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle
controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di
atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore, nel settore della sanità; si esercita attraverso
metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori
della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.
11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25
luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
sciopero secondo i criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi
in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
nazionali; regionali di categoria per quelle regionali; territoriali di
categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
aziendali e territoriali.
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di
comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
23 dicembre ed il 7 gennaio nonché tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque
giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali
e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera
giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme
surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie
quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere
tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonché servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali
territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di
definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri
servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare
i livelli di assistenza nonché l'erogazione delle prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le
eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la
possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le
norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
delle istanze statutarie competenti.
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