Decreto Ministro della Sanità 30 Gennaio 1982(1) Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 47 della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; Visto, in particolare, l'art. 12 del detto decreto secondo il quale, con decreto del Ministro della sanità, devono essere stabiliti i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le procedure concorsuali; Ritenuto che occorre procedere agli adempimenti previsti dalla citata disposizione di legge ed in attesa della emanazione della legge quadro sul pubblico impiego; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 gennaio 1982; Decreta:
E' approvato l'unito provvedimento di cui alle premesse composto di numero 168 articoli.
TITOLO I Ammissione agli impieghi Capo I - Norme generali per lo svolgimento dei concorsi
1. Requisiti generali di ammissione Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (3), possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761; b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di età stabiliti dal presente decreto, in relazione ai singoli concorsi. Si prescinde dal requisito dell'età, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e per il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il limite massimo di età di anni 35, elevato per le maggiorazioni di legge, è ulteriormente maggiorato del periodo trascorso in posizione lavorativa di ruolo e non di ruolo presso enti pubblici, anche se intervallato da un periodo di sospensione purché non superiore a 10 anni; c) buona condotta ed idoneità fisica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - e del requisito della buona condotta è effettuato, a cura dell'unità sanitaria locale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al secondo comma del presente articolo è dispensato dalla visita medica; d) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione del bando di concorso.
2. Bando di concorso L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione. I bandi di concorso sono emanati, con le procedure e le modalità di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o dall'organo individuato dal consiglio regionale ed indicano il numero dei posti messi a concorso, le modalità di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti prescritti, i requisiti generali e specifici, le forme e le modalità per la presentazione dei documenti richiesti, il programma delle prove di esame. I bandi devono, altresì, indicare per le posizioni funzionali apicali, al fine del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale e stabilire le forme e le modalità per la presentazione delle domande di trasferimento, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione, anche con altri mezzi e deve esserne data comunicazione agli enti cui compete per legge la collocazione speciale, agli uffici provinciali di collocamento della regione ed alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale firmatarie dell'accordo di lavoro di cui all'art. 47, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle corrispondenti segreterie regionali. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade alle ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
3. Domande di ammissione ai concorsi Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono indicare nella domanda: a) la data, il luogo di nascita e la residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) i titoli di studio posseduti; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Per i dipendenti statali, degli enti locali e delle unità sanitarie locali è sufficiente la autenticazione da parte dell'amministrazione presso la quale prestano servizio. Alla domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta legale, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta legale, datato e firmato. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Alla domanda devono essere uniti, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
4. Ammissione ai concorsi L'ammissione ai concorsi è deliberata dall'organo regionale competente secondo il rispettivo ordinamento o dall'organo indicato dal consiglio regionale. L'appartenenza ad un ruolo nominativo regionale consente agli iscritti la partecipazione al concorso in altre regioni per posti della stessa qualifica rivestita, a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti. Ai concorsi a posti di responsabile di servizio, nei casi in cui la legge regionale identifica nel responsabile di servizio una funzione autonoma che richiede impegno esclusivo, sono ammessi, per il profilo professionale dei medici, dei farmacisti e dei veterinari, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per il concorso a posti di posizione funzionale apicale dei relativi profili professionali essendo sufficiente il possesso di una idoneità in una delle discipline comprese nell'area di servizio; e per gli altri profili, i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi alle regioni per posti della stessa qualifica rivestita, a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti. Ai concorsi a posti di responsabile di servizio, nei casi in cui la legge regionale identifica nel responsabile di servizio una funzione autonoma che richiede impegno esclusivo, sono ammessi, per il profilo professionale dei medici, dei farmacisti e dei veterinari, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per il concorso a posti di posizione funzionale apicale dei relativi profili professionali essendo sufficiente il possesso di una idoneità in una delle discipline comprese nell'area di servizio; e per gli altri profili, i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi alle rispettive posizioni funzionali apicali. Al concorso a posti di posizione funzionale apicale cui sia prevista l'ammissione di personale appartenente a profili professionali diversi, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi alle rispettive posizioni funzionali apicali. Ai concorsi a posti di responsabile di servizio sono ammessi anche i candidati che sono iscritti nel ruolo nominativo della regione che bandisce il concorso, in posizione funzionale apicale di una delle unità operative comprese nell'area di servizio.
5. Esclusione dai concorsi L'esclusione dal concorso è deliberata dall'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o dall'organo indicato dal consiglio regionale ed è disposta, con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa deliberazione. Costituisce, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, motivo di esclusione dal concorso l'essere iscritto nel ruolo nominativo della regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale cui si riferisce il concorso.
6. Nomina delle commissioni - Compensi L'organo regionale competente secondo l'ordinamento regionale ovvero l'organo indicato dal consiglio regionale dopo la scadenza del bando di concorso, acquisite le designazioni da parte del Ministero della sanità e delle organizzazioni sindacali ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa. La richiesta di designazione all'organizzazione sindacale va inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa segreteria regionale. La designazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora risultino individuate, in armonia con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, più organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatti salvi gli effetti dell'art. 167 del presente decreto, l'organo regionale competente invita le singole organizzazioni a far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la propria designazione nominativa ed indica, ai fini della successiva nomina del componente in rappresentanza delle predette organizzazioni, il luogo, la data e l'ora per la effettuazione, ove necessario, del sorteggio da espletare anteriormente alle operazioni di cui al successivo art. 7. Possono assistere al sorteggio un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate nonché dell'ordine professionale ove l'iscrizione al medesimo costituisca requisito di ammissione al concorso. Nel caso di mancata designazione da parte dell'unica o delle più organizzazioni sindacali di cui al secondo e terzo comma, si provvede in via sostitutiva al sorteggio di un nominativo estratto contestualmente con le modalità del citato art. 7. Nei concorsi per le posizioni funzionali apicali si procede, altresì, con le stesse modalità di cui ai precedenti comma, alla nomina della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Tale commissione provvede alla formulazione della graduatoria unica, comune, relativa ai soli titoli, di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il presente decreto. Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati appositi comitati, con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari amministrativi della regione. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del concorso. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice. Ai componenti spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta. Spetta, altresì, il compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
7. Commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario, del ruolo professionale, del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo La commissione di sorteggio è nominata dall'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o dall'organo indicato dal consiglio regionale ed è composta da tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale pubblicato. Ove gli iscritti nel ruolo nominativo siano inferiori a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i ruoli nominativi di una o più regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato. Nei concorsi a posti di responsabile di servizio e nei concorsi di cui al quarto comma dell'art. 4, i sorteggi dal ruolo nominativo regionale devono essere effettuati tra i nominativi dei dipendenti che rivestono posizioni funzionali apicali nelle discipline ricomprese nell'area del servizio; detti sorteggi devono, in ogni caso, garantire la partecipazione alle commissioni di componenti appartenenti ad almeno due delle discipline e profili professionali ricompresi nel servizio o nell'unità operativa. Analogamente, si procede per il sorteggio del professore universitario. Qualora non esistano elenchi nazionali relativi a tutti i profili professionali interessati, si procede alla formazione di un elenco unico, comprendente i nominativi dei professori universitari inclusi nei rispettivi elenchi nazionali, integrato da 10 nominativi di professori universitari dei profili professionali interessati al concorso e per i quali mancano gli elenchi nazionali. Della commissione di concorso a posti di posizione funzionale apicale non può far parte chi ha presentato domanda di trasferimento per i posti a concorso. Il sorteggio è pubblico. La data ed il luogo del sorteggio devono essere notificati, mediante pubblicazione nel bollettino della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
Capo II - Procedure concorsuali
8. Prove di concorso, scritte, pratiche ed orali: adempimenti preliminari I candidati devono essere avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Contestualmente, ai candidati ai concorsi per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie, devono essere indicati i posti resisi disponibili in ciascuna unità sanitaria locale, a seguito del completamento della procedura prevista per i trasferimenti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità . La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
9. Verbali relativi al concorso Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla revisione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria dei candidati idonei. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario. Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'art. 6, settimo comma, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati idonei. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione. Eventuali osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova scritta. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici regionali.
10. Criteri di valutazione Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova. Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale ; medici ². In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità . Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori. Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione.
11. Prova scritta: modalità di espletamento Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone un elenco di temi o di questionari a scelte multiple, o di ipotesi di casi o di situazioni pertinenti alla materia del concorso, in numero non inferiore a tre e li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione procede ad imbussolare i numeri corrispondenti alle prove di esame, precedentemente predisposte, ed invita uno dei candidati, designato dagli altri presenti nella sala, ad estrarre un numero al quale corrisponde la prova che deve formare oggetto dell'esame. Nel caso in cui i locali degli esami siano più di uno, il testo della prova da svolgere ed il tempo a disposizione vengono comunicati ai candidati dal componente o dai componenti che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma undicesimo, devono presenziare alla prova. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova. Ai candidati sono, altresì, consegnate due buste di differente grandezza: nella busta più piccola è contenuto un foglietto. Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata, motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge e di dizionari. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constatare dai verbali del concorso. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove, può avvalersi del personale messo a disposizione dalla regione, scelto tra i propri dipendenti o tra i dipendenti delle unità sanitarie locali interessate al concorso.
12. Adempimenti dei concorrenti e della commissione Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza sottoscrizione né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto piccolo che inserisce e chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il candidato chiude e consegna ai membri della commissione in quel momento presenti, i quali appongono sul lembo di chiusura la propria firma. Al termine della prova scritta, tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione presenti e dal segretario. Tali plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione e delle sottocommissioni per l'ipotesi di cui al comma settimo dell'art. 6, in seduta plenaria, all'inizio della procedura relativa alla valutazione della prova scritta. Il presidente della commissione provvede alla distribuzione degli elaborati in numero uguale tra la commissione e le sottocommissioni. Detti elaborati vengono presi in consegna dal segretario della commissione o delle sottocommissioni e chiusi in plichi sigillati e siglati dai componenti delle stesse. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. Al termine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa. Ove la commissione stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime viene comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre trenta giorni dal termine della valutazione della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della prima delle successive prove.
13. Valutazione delle prove di esame Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
14. Prova pratica: modalità di svolgimento L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre di prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova, e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale semeiotico proprio. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.
15. Prova orale L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nelle prove precedenti. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione.
Capo III - Graduatoria - Nomina - Decadenza
16. Graduatoria La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati idonei. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame. La graduatoria viene trasmessa alla regione per i provvedimenti di cui al successivo art. 18.
17. Graduatoria finale per titoli Nei concorsi per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, dopo la dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli ed esami, la commissione di cui al sesto comma dell'art. 6 procede alla valutazione dei titoli prodotti dal personale che ha presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dei vincitori del pubblico concorso, con gli stessi criteri previsti per quest'ultimo. Al termine di tale valutazione, formula una unica graduatoria, comune, relativa ai soli titoli, che comprende tutti gli interessati al trasferimento ed i vincitori del concorso. Tale graduatoria è valida anche ai fini degli adempimenti di cui al successivo art. 18.
18. Conferimento dei posti L'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o l'organo indicato dal consiglio regionale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori. Dispone, quindi, l'assegnazione dei vincitori alle unità sanitarie locali, secondo la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, in base alle preferenze espresse dai candidati idonei e trasmette a ciascuna unità sanitaria locale interessata copia della deliberazione di cui al precedente comma e tutta la documentazione presentata dai candidati assegnatile trattenendo, ai propri atti, la domanda di ammissione al concorso ed una copia dell'elenco dei documenti allegati alla stessa. Le unità sanitarie locali, con proprio provvedimento, da adottare, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, previa effettuazione degli accertamenti di rito ed acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo, procedono alla nomina dei vincitori assegnati ai fini della assunzione. La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data della effettiva assunzione in servizio.
19. Adempimenti dei vincitori I vincitori del concorso sono invitati dalle unità sanitarie locali interessate a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso, i seguenti documenti: a) originale o copia autentica del diploma del titolo di studio, ovvero il documento rilasciato del diploma originale; copia autentica del certificato di conseguita idoneità nazionale per i concorsi per i quali è prescritta, ove il candidato non l'abbia già presentata, unitamente alla domanda di concorso per la valutazione come titolo; b) certificato generale del casellario giudiziale; c) altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per i vari concorsi.
20. Decadenza Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio, entro trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina. Il comitato di gestione, per comprovate ragioni, può prorogare il termine di assunzione in servizio per un periodo non superiore ad ulteriori trenta giorni. Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione della unità sanitaria locale interessata. Ai fini della utilizzazione della graduatoria, in caso di impossibilità a procedere alla nomina del candidato assegnato, o nei casi di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, le unità sanitarie locali chiedono alla regione una nuova assegnazione. La regione provvede, con proprio provvedimento, utilizzando la graduatoria degli idonei entro un anno dalla sua approvazione.
21. Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo Ai fini dell'ammissione e della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge il 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
22. Valutazione attività in base a rapporti convenzionali All'attività espletata in servizi sanitari, in base ai rapporti convenzionali di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori, è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20%. Con i criteri di cui al precedente comma si valuta anche il servizio prestato come veterinario coadiutore, nominato ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni. Il punteggio di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, al personale medico, in proporzione all'impegno orario stabilito dal rapporto convenzionale rispetto a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e, per il restante personale, rispetto all'orario pieno previsto per il settore.
23. Valutazioni servizi e titoli equiparabili Il servizio ed i titoli acquisiti presso istituti, enti ed istituzioni privati di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché presso il Sovrano ordine militare di Malta sono valutati, con i punteggi previsti per i corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali, se gli enti interessati ne hanno ottenuto la equiparazione ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione ed il servizio prestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali e con iscrizione previdenziale è valutato, per il 25% della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
24. Servizio prestato all'estero Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli stati membri della comunità economica europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
TITOLO III Concorsi di assunzione Capo I - Ruolo sanitario Concorsi, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali del ruolo sanitario
Tabella A Profilo professionale: Medici
25. Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando; c) idoneità per la posizione funzionale apicale medica nella disciplina per la quale il concorso è bandito. Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per il personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la partecipazione ai concorsi nella posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita nell'inquadramento.
26. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (4). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario della disciplina oggetto del concorso, estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanità ; tre medici di ruolo nella posizione funzionale e nella disciplina oggetto del concorso di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (4).
27. Prove di esame Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina oggetto del concorso. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto del concorso. Prova orale: sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
28. Punteggio La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per ia prova scritta; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera . . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio. . . . . . . . . . . " 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . . . . . . " 6 4) curriculum formativo e professionale . . . . . . . " 9
1) Titoli di carriera: a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976: nella posizione funzionale e nella disciplina a concorso, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale intermedia e nella disciplina a concorso, punti 1,20 per anno; nella posizione funzionale iniziale e nella disciplina a concorso, ovvero nell'area funzionale cui la stessa appartiene, punti 1 per anno. Il servizio prestato a tempo pieno è valutato con i punteggi di cui sopra aumentati del 40%; b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni; come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno; come ispettore generale, direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno; nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizi di ruolo prestati come assistente ordinario o ricercatore presso strutture universitarie non convenzionate, punti 1 per anno. I punteggi di cui ai precedenti comma sono ridotti: del 25% per i servizi prestati in disciplina affine, del 50% per i servizi prestati in disciplina non affine e per i servizi riferiti a qualifica funzionale iniziale appartenenti ad area funzionale non ricomprendente la disciplina a concorso. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneità nazionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso, fino a punti 4,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame; b) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 3; libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in cui è compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non compresa nell'area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50; libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50. Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
29. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero - Requisiti specifici di ammissione. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) anzianità di servizio costituita da: un triennio di formazione interdisciplinare, prestato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, più due anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso, o da: cinque anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso, ovvero: libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i concorsi nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero nelle discipline di radiologia, anestesia e medicina nucleare è , comunque, richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina.
30. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (5). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; tre medici di ruolo nella posizione funzionale superiore della disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un medico di ruolo nella stessa posizione funzionale e nella stessa disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (5).
31. Prove di esame Le prove di esame sono le seguenti. Prova scritta: relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
32. Punteggi La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . " 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . . . . . " 6 4) curriculum formativo e professionale . . . . . . " 9
1) Titolo di carriera. I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dal precedente art. 28. Il periodo di anzianità di servizio richiesto per la ammissione al concorso, ivi compreso il periodo di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato in ragione del 30%, per il servizio prestato a tempo pieno, e del 25%, per il servizio prestato a tempo definito. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneità regionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso, fino a punti 1,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame; b) idoneità nazionale nella disciplina su cui verte il concorso, punti 2; c) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 3; libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in cui è compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non compresa nella area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50; libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50. Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%. I punteggi di cui alla precedente lettera c) non sono attribuiti ai titoli fatti valere quale requisito di ammissione al concorso; d) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto.
33. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente medico - Requisiti specifici di ammissione I requisiti specifici di ammissione al concorso, per le tre aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e sanità pubblica sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto: b) laurea in medicina e chirurgia; c) abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica; d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
34. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (6). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; due medici di ruolo della posizione funzionale apicale appartenenti all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un medico di ruolo della posizione funzionale intermedia appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un assistente medico, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (6).
35. Prove di esame Le prove di esame sono le seguenti: a) Area funzionale di medicina: Prova scritta: tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate. Prova pratica: esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e discussione di un caso clinico simulato. b) Area funzionale di chirurgia: Prova scritta: tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate. Prova pratica: esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e discussione di un caso simulato. c) Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica: Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di un questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate. Prova pratica: relativa alla disciplina compresa nell'area funzionale a concorso, ivi compresa la epidemiologia.
36. Punteggio La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . " 15 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . " 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . " 9
1) Titoli di carriera: a) servizi di ruolo presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Republica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976: nella posizione funzionale di assistente medico nella medesima area funzionale per la quale si concorre, punti 3,60 per anno; b) servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizio di ruolo prestato come assistente ordinario o ricercatore presso strutture universitarie non convenzionate, punti 3,60 per anno. I punteggi di cui sopra sono aumentati del 40% per i servizi prestati a tempo pieno e del 10% per i servizi prestati in posizioni funzionali o qualifiche superiori. Sono, invece, ridotti del 30% se riferiti a servizi prestati in area funzionale diversa da quella per la quale si concorre; c) servizio prestato presso ambulatori gestiti da unità sanitarie locali o precedentemente presso strutture trasferite al Servizio sanitario nazionale, con formale provvedimento di incarico, come medico specialista ambulatoriale, punti 1 per anno; d) servizio quale medico generico con rapporto convenzionale con la regione o altri enti pubblici o servizi di guardia medica, punti 0,50 per anno. 2) Titoli accademici e di studio: a) libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, punti 5; libera docenza o specializzazione in disciplina compresa in area funzionale diversa, punti 2,50. Per le altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; b) idoneità nazionale nella disciplina messa a concorso, punti 3; idoneità regionale per la qualifica di aiuto nella disciplina messa a concorso, punti 2; idoneità regionale per la qualifica di assistente o tirocinio pratico ospedaliero nelle discipline comprese nell'area funzionale a concorso, punti 0,60; c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per la appartenenza al ruolo sanitario, punti 2, per ognuna, fino ad un massimo di punti 4; d) attività espletata a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto. Tabella A-bis (7)
Profilo professionale: odontoiatri 36-bis. (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra. Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando; c) idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina di odontoiatria e stomatologia.
36-ter. (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore di servizio odontoiatrico, aiuto corresponsabile odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico; c) anzianità di servizio costituita da cinque anni di servizio nella posizione funzionale di assistente odontoiatra; d) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
36-quater. (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 40, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico; c) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
36-quinquies. - 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater sono costituite secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 26, 30 e 34 del presente decreto con la sostituzione di <> a <> per i componenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente decreto, deve essere comunque assicurata la presenza in seno alle commissioni esaminatrici di un componente odontoiatria che, laddove nei ruoli nominativi regionali manchi tale figura per ciascuna posizione funzionale, viene designato dal competente ordine professionale fra odontoiatri non dipendenti. Di conseguenza il numero dei commissari medici viene ridotto di una unità .
36-sexies. - Le prove d'esame sono quelle indicate agli articoli 27, 31 e 35 (area funzionale di chirurgia) del presente decreto, rispettivamente per i concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater.
36-septies. - Nei concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater per la valutazione dei titoli si applicano le categorie ed i criteri rispettivamente indicati negli articoli 28, 32 e 36 del presente decreto con la equiparazione dei titoli di carriera, titoli accademici e di studio e pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo professionale dei concorrenti odontoiatri a quelli previsti per i concorrenti medici, con l'esclusione, per questi ultimi della valutazione, fra i titoli accademici e di studio, della specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409.
Tabella B Profilo professionale: Farmacisti
37. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di farmacista dirigente e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) idoneità per la posizione funzionale di farmacista dirigente; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando. Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per il personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed inquadrato nella posizione funzionale di farmacista dirigente.
38. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (8). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali, prefissati dal Ministero della sanità ; tre farmacisti dirigenti di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale, ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (8).
39. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia. Prova pratica: esecuzione di un'operazione tecnico-farmaceutica, atta a dimostrare le conoscenze del concorrente nel campo delle scienze farmaceutiche, con relazione scritta. Prova orale: relativa agli argomenti delle prove precedenti, nonché ad argomenti di legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico e di organizzazione e gestione del servizio farmaceutico. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
40. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera . . . . . . . . . . . . . . punti 35 (7-8) 2) titoli accademici e di studio. . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976: nella posizione funzionale di farmacista dirigente, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale di farmacista coadiutore, punti 1,20 per anno; nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, punti 1 per anno; b) i servizi prestati quale farmacista presso il disciolto ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione ordine farmacisti italiani, dalla data di costituzione e fino al 30 maggio 1973, e presso l'ufficio accertamento notifica sconti farmaceutici, successivamente a tale data, sono valutati, rispettivamente, nella misura del 25% e del 40% della relativa durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati nella posizione funzionale di farmacista collaboratore; c) servizio di ruolo quale farmacista presso istituti universitari di farmacologia e di tecnica e legislazione farmaceutica o presso pubbliche amministrazioni: come direttore, dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno; come aiuto o come ispettore generale, direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno; come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno; d) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate: come direttore, punti 1,20 per anno; come collaboratore, punti 1 per anno. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneità per la posizione funzionale di farmacista dirigente, fino a punti 4,50 da attribuire in relazione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame; b) libera docenza o specializzazione in farmacologia, tecnica farmaceutica, farmacia ospedaliera, punti 3; libera docenza o specializzazione in disciplina affine al campo farmaceutico, punti 1,50. Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
41. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di farmacista coadiutore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di farmacista collaboratore; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
42. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (9). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali, prefissati dal Ministero della sanità ; due farmacisti dirigenti di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un farmacista coadiutore di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (9).
43. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia. Prova pratica: riconoscimento di una sostanza medicamentosa iscritta nella Farmacopea ufficiale con relativi saggi di purezza o un saggio bromatologico su una sostanza di uso comune.
44. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera. I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti per il concorso per la posizione funzionale di farmacista dirigente. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di farmacista dirigente, punti 2; b) libera docenza o specializzazione in farmacologia, tecnica farmaceutica, farmacia ospedaliera, punti 3; libera docenza o specializzazione in disciplina affine al campo farmaceutico, punti 1,50. Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
45. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di farmacista collaboratore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) laurea in farmacia o altra laurea equipollente; c) abilitazione all'esercizio professionale di farmacista; d) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.
46. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato. Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanità ; un farmacista dirigente di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un farmacista coadiutore di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un farmacista collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione.
47. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia. Prova pratica: spedizione di una ricetta medica con relazione scritta.
48. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976: nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, punti 3,60 per anno; b) servizio di ruolo quale farmacista presso istituti universitari di farmacologia e di tecnica e legislazione farmaceutica, o presso pubbliche amministrazioni come assistente, collaboratore o come farmacista nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno; c) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate: come direttore, punti 2,40 per anno; come collaboratore, punti 1 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale o in qualifica superiore; d) i servizi prestati quale farmacista presso il disciolto ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione ordine farmacisti italiani, dalla data di costituzione fino al 30 maggio 1973, e presso l'ufficio accertamento notifica sconti farmaceutici, successivamente a tale data, sono valutati, rispettivamente, nella misura del 25% e del 40% della relativa durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati nella posizione funzionale di farmacista collaboratore. 2) Titoli accademici e di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti per il concorso per la posizione funzionale di farmacista coadiutore. Fra i titoli accademici e di studio sono, inoltre, valutabili: a) tirocinio pratico ospedaliero in farmacia, punti 0,60; b) attività espletata a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno. Tabella C
Profilo professionale: Veterinari
49. Concorso, per titoli ed esami per la posizione funzionale di veterinario dirigente e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) idoneità per la posizione funzionale di veterinario dirigente; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per il personale assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed inquadrato nella posizione funzionale di veterinario dirigente nell'area funzionale cui si riferisce il concorso.
50. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (10). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanità ; tre veterinari dirigenti di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (10).
51. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. Prova orale: sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
52. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali: in posizione funzionale di veterinari o dirigente, punti 1,80 per anno; in posizione funzionale di veterinario coadiutore, punti 1,20 per anno; in posizione funzionale di veterinario collaboratore, punti 1 per anno; b) servizio di ruolo quale veterinario presso istituti universitari di medicina veterinaria o come veterinario presso pubbliche amministrazioni: come direttore, dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno; come aiuto, ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno; come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno. Detti punteggi si attribuiscono per i servizi prestati nell'area funzionale oggetto del concorso e sono ridotti del 50% per i servizi prestati in area funzionale diversa. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di veterinario dirigente, fino a punti 4,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame; b) libera docenza in materia veterinaria, punti 3 per ognuna; c) diploma di specializzazione o corso di perfezionamento in materia veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi biennale, punti 2 per ognuno; d) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi annuale, punti 1 per ognuno; e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
53. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di veterinario coadiutore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) anzianità di servizio costituita da: un triennio di formazione interdisciplinare prestato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, più due anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso, o da: cinque anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso, ovvero: libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
54. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed e composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (11). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanità ; due veterinari dirigenti di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un veterinario coadiutore di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (11).
55. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso.
56. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica; I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti per il concorso per la posizione funzionale di veterinario dirigente. Il periodo di anzianità richiesto per l'ammissione al concorso, ivi compreso il periodo di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato in ragione del 30%. 2) Titoli accademici e di studio: a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di veterinario dirigente: punti 2; b) libera docenza in materia veterinaria: punti 3 per ognuna; c) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi biennali: punti 2 per ognuno. I punteggi di cui alle precedenti lettere b) e c) non sono attribuiti ai titoli fatti valere quale requisito di ammissione al concorso; d) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi annuale, punti 1 per ognuno; e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti nell'art. 10 del presente decreto.
57. Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di veterinario collaboratore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso per l'area funzionale della sanità animale ed igiene dello allevamento e delle produzioni animali e per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) laurea in medicina veterinaria; c) abilitazione all'esercizio della professione veterinaria; d) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
58. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (12). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario sorteggiato dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanità ; un veterinario dirigente di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale, appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso; un veterinario coadiutore di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale, appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso; un veterinario collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (12).
59. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: a) Area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: Prova scritta: tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: Prova scritta: tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso.
60. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali: in posizione funzionale iniziale, nella medesima area funzionale per la quale si concorre, punti 3,60 per anno; b) servizio di ruolo quale veterinario presso istituti universitari di medicina veterinaria o presso pubbliche amministrazioni, come assistente, come veterinario della settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale o qualifica superiore e sono ridotti del 30% per i servizi prestati in area funzionale diversa da quella per la quale si concorre. 2) Titoli accademici, di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti per il concorso per la posizione funzionale di veterinario coadiutore. Fra i titoli accademici e di studio è, inoltre, valutabile l'attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno. Tabella D - E - F - G
Profili professionali: Biologi - Chimici - Fisici - Psicologi
61. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente e per responsabile di servizio dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 lettera b), del presente decreto; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore, o di: dieci anni di servizio complessivo in qualità di biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore o collaboratore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche; c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per il concorso per la posizione funzionale di fisico dirigente può essere richiesta, altresì, la certificazione comprovante l'iscrizione all'elenco nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui sia attribuita la relativa funzione.
62. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (13). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità , un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte il concorso; tre dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali, del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (13).
63. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per i profili professionali di: biologo, chimico, fisico sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alle materie oggetto del concorso. Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto del concorso, con relazione scritta sulle metodologie usate. Prova orale: relativa agli argomenti oggetto del concorso nonché ad argomenti di legislazione sanitaria. Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su un argomento di psicologia clinica. Prova pratica: esame di un soggetto - raccolta dell'anamnesi e proposte per gli interventi psicologici ritenuti necessari, ovvero: esame di questionari attitudinali compilati da neo-laureati in psicologia e deduzioni circa la impostazione di un piano di training; ovvero: valutazione generale dei risultati di una ricerca effettuata da psicologi collaboratori o coadiutori, con osservazioni scritte. Prova orale: relativa ad argomenti di psicologia, psicopedagogia, organizzazione sanitaria e principi di teoria dell'organizzazione; la prova orale deve, per ciascun concorso, tendere anche all'accertamento della capacità professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
64. Punteggio. - La commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti.
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo dirigente, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore, punti 1,20 per anno; nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo collaboratore, punti 1 per anno; b) servizio di ruolo quale biologo, chimico, fisico o psicologo presso istituti universitari di scienze biologiche, di chimica, di fisica o psicologia o presso pubbliche amministrazioni: come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno; come aiuto o come ispettore generale, direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno; come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno. 2) Titoli accademici e di studio: a) libera docenza o diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in scienze biologiche, o in chimica, o in fisica o in psicologia, punti 3; libera docenza o specializzazione in discipline affini al campo biologico, o chimico, o fisico o psicologico, punti 1,50; per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%; b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per posto da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3; 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
65. Concorso, per titoli ed esami per la posizione funzionale di coadiutore dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo collaboratore; c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per il concorso per la posizione funzionale di fisico coadiutore può essere richiesta, altresì, la certificazione comprovante la iscrizione all'elenco nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui siano attribuite le relative funzioni (14).
66. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (14). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della Sanità ; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte il concorso; due dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (14).
67. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per i profili professionali di biologo, chimico, fisico sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti scientifici o impostazione di un piano di lavoro relativo alla materia oggetto del concorso. Prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test, con relazione scritta sul procedimento seguito. Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo sono le seguenti: Prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica e sociale scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari. Prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di test diagnostici e valutazione psicometrica.
68. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
Per la valutazione dei titoli, si applicano gli stessi criteri e punteggi previsti per il concorso per la posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo dirigente.
69. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) diploma di laurea rispettivamente in: scienze biologiche; chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche; fisica; psicologia; c) abilitazione all'esercizio professionale, ove esistente; d) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per il concorso per la posizione funzionale di fisico collaboratore può essere richiesta, altresì , la certificazione comprovante la iscrizione all'elenco nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui siano attribuite le relative funzioni (15).
70. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (15). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte il concorso; un dirigente di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un collaboratore del relativo profilo professionale, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (15).
71. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per i profili professionali di: biologo, chimico, fisico sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alla materia oggetto del concorso. Prova pratica: esecuzione di misure strumentali e di prove di laboratorio o soluzione di tests, con relazione scritta sul procedimento seguito. Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema su un argomento di psicologia generale. Prova pratica: effettuazione di un test diagnostico su di un tema presentato dalla commissione e breve relazione scritta.
72. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo collaboratore, punti 3,60 per anno; b) servizio di ruolo quale biologo, chimico, fisico o psicologo presso istituti universitari di scienze biologiche, di chimica, di fisica o di psicologia o presso pubbliche amministrazioni, come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale o in qualifica superiore; c) servizio prestato presso ambulatori gestiti dalle unità sanitarie locali, con formale provvedimento di incarico, punti 1 per anno. 2) Titoli accademici e di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei curriculum formativo e professionale si applicano i criteri stabiliti per le posizioni funzionali di biologo, chimico, fisico o psicologo dirigente. Fra i titoli accademici e di studio è , inoltre, valutabile l'attività espletata a seguito del conseguimento di borse di studio: punti 0,50 per anno. Tabella H
Profilo professionale: Personale con funzioni didattico-organizzative
73. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore professionale dirigente - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico, del personale tecnico-sanitario, del personale di vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni di riabilitazione; c) diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali, almeno biennale, in tecniche organizzative e manageriali nel settore specifico per cui è bandito il concorso; d) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
74. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato. Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Minstero della sanità ; quattro operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, ove esistenti, ovvero quattro operatori professionali coordinatori del profilo professionale predetto con almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale, di cui tre sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali di profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali della regione (16).
75. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti: Prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema in materia di organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica o di riabilitazione o di ispezione sanitaria o di tecnica diagnostica o su argomenti di organizzazione dell'insegnamento o su argomenti di pedagogia applicata. Prova pratica: consistente in una soluzione di problemi organizzativi prospettati dalla commissione e nello svolgimento di una lezione su argomenti scelti dalla commissione e presentati al candidato con tre possibilità di scelta.
76. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici di studio e pubblicazioni . . . ³ 20 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 5
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente, punti 1,80 per anno; b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore del personale infermieristico, del personale tecnico-sanitario, del personale di vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni di riabilitazione, punti 1,20 per anno; c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico, del personale tecnico-sanitario, del personale di vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni di riabilitazione, punti 1,00 per anno. 2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni: a) diploma di laurea, punti 2. Il restante punteggio è attribuito dalla commissione, con motivata relazione, tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto. 3) Curriculum formativo e professionale. E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
Tabella I Personale infermieristico
Tabella L Personale tecnico-sanitario
Tabella M Personale di vigilanza ed ispezione
Tabella N Personale con funzioni di riabilitazione Quadro I
Profilo professionale: Operatori professionali di 1 categoria
77. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione di operatore professionale coordinatore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore della categoria di personale cui si riferisce il concorso prestato nelle rispettive professioni. Per la categoria degli infermieri: certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica con anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore della medesima categoria (17); c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
78. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato. Componenti: un dipendente del Ministero della sanità di livello non inferiore al sesto; tre operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, ove esistenti, ovvero tre operatori professionali coordinatori del profilo professionale predetto con almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale, di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali di profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali della regione (18).
79. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti: Prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso o sulla organizzazione del relativo settore operativo. Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
80. Punteggio. - Per il concorso per la posizione funzionale di operatore professionale coordinatore, si applicano le stesse disposizioni previste per la valutazione delle prove di esame e dei titoli per il concorso per la posizione funzionale di operatore professionale dirigente.
81. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) titolo di studio costituito da: 1) per il personale infermieristico: infermiere professionale: diploma di infermiere professionale; ostetrica: diploma di ostetrica; vigilatrice d'infanzia: diploma di vigilatrice d'infanzia; dietista: diploma di economodietista accompagnato da attestato di tirocinio semestrale in dietologia nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. Gli attestati di tirocinio in dietologia di durata inferiore al semestre sono ritenuti utili, ai fini dell'ammissione al concorso, purché i relativi corsi siano stati banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto; ovvero: diploma di scuola universitaria diretta ai fini speciali nel settore della dietetica e dell'alimentazione; ovvero: attestato di corso di abilitazione per dietista di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado; assistente sanitario: diploma di assistente sanitario (18). 2) Per il personale tecnico sanitario: tecnico di radiologia medica: diploma di tecnico di radiologia medica; tecnico di laboratorio medico: diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio medico; attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado. A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell'articolo 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto; odontotecnico: diploma di odontotecnico. 3) Per il personale di vigilanza e ispezione: diploma di perito industriale, diploma di perito agrario, diploma di geometra. Per il diploma di perito industriale i singoli bandi di concorso devono precisare l'indirizzo o gli indirizzi specifici richiesti secondo le attività afferenti al servizio per il quale si svolge il concorso (18). 4) Per il personale con funzione di riabilitazione: terapista della riabilitazione: corso di abilitazione, almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado; logopedista: corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado; ortottista: corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
82. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è composta come quella per il concorso per la posizione funzionale di operatore professionale coordinatore.
83. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti: Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso. Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
84. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli accademici di studio e pubblicazioni . . . ³ 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 10
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore, punti 1,80 per anno. Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale superiore; b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale di seconda categoria, punti 1,20 per anno. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti per il concorso per la posizione funzionale di operatore professionale dirigente.
Capo II - Ruolo professionale - Concorsi per titoli ed esami, per le posizioni funzionali del ruolo professionale
Tabella A Profilo professionale: Avvocati e procuratori legali
85. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di avvocato coordinatore e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a) titolo di avvocato e iscrizione al relativo ordine attestato da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando; b) anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche.
86. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (19). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; tre avvocati coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione e delle unità sanitarie della regione (19).
67. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale. Prova pratica: predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile. Prova orale: vertente sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto e procedura civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto e procedura penale, diritto internazionale pubblico e privato, legislazione sanitaria. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
88. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di avvocato coordinatore, ovvero in qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti 1,80 per anno; b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di avvocato, ovvero in qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti 1,20 per anno; c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di procuratore legale o in qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti 1 per anno. 2) Titoli accademici e di studio: a) libera docenza o specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 5 per ognuna; b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella posizione funzionale iniziale, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale; si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
89. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di avvocato - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in giurisprudenza; b) titolo di avvocato e iscrizione al relativo ordine attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
90. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (20). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; due avvocati coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un avvocato di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali di categoria; un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (20).
91. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli per il concorso per la posizione funzionale di avvocato. - Per il concorso per la posizione funzionale di avvocato si applicano le disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale di avvocato coordinatore per quanto concerne le prove di esame ed il punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
92. Concorso per la posizione funzionale di procuratore legale - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in giurisprudenza; b) iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
93. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (20). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; due avvocati di ruolo di cui uno coordinatore sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un procuratore legale o in mancanza un avvocato di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali; un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (20).
94. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale. Prova pratica: redazione di un atto concernente la attività del servizio o stesura di un atto difensionale.
95. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
Per la valutazione dei titoli si applicano gli stessi criteri e punteggi stabiliti per il concorso per la posizione funzionale di avvocato coordinatore. Tabelle B - C - D
Profili professionali: Ingegneri - Architetti - Geologi
96. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coordinatore e per responsabile di servizio dei profili professionali di: ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria ad orientamento specifico da fissarsi nel bando di concorso, in architettura, in geologia; b) abilitazione all'esercizio professionale; c) anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale di ingegneria, architetto, geologo o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche; d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
97. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (20/a). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia su cui verte il concorso; tre coordinatori di ruolo del relativo profilo professionale di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (20/a).
98. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti: Prova scritta: su argomenti scientifici relativi alla materia messa a concorso, considerati sotto l'aspetto della organizzazione del servizio e del ruolo, rispettivamente, dell'ingegnere, dell'architetto o del geologo. Prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo coordinatore: esame e parere scritto sui risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio. Prova orale: sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione, nonché sulla legislazione sanitaria e sulla legislazione in materia di lavori pubblici. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere, tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
99. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo coordinatore, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo, punti 1,20 per anno; b) servizio di ruolo quale ingegnere, architetto o geologo presso istituti universitari di ingegneria, di architettura, di geologia o presso pubbliche amministrazioni: come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno; come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno; come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno. 2) Titoli accademici e di studio: a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3 per ognuna; b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
100. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria ad orientamento specifico da fissarsi nel bando di concorso, in architettura, in geologia; b) abilitazione all'esercizio professionale; c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.
101. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (21). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia su cui verte il concorso; due coordinatori di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un ingegnere, architetto o geologo, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (21).
102. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti: Prova scritta: su argomenti scientifici relativi alla materia messa a concorso, considerati sotto l'aspetto della organizzazione del servizio e del ruolo, rispettivamente: dell'ingegnere, dell'architetto o del geologo. Prova pratica: esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio.
103. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo, punti 3,60 per anno; b) servizio di ruolo quale ingegnere, architetto o geologo presso istituti universitari di ingegneria, architettura, geologia o presso pubbliche amministrazioni, come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizioni funzionale o qualifica superiore. I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con i criteri e punteggi previsti per il concorso per la posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo coordinatore.
Fra i titoli accademici e di studio sono valutate le attività espletate a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno. Tabelle A - B - C
Capo III - Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami per le posizioni funzionali del ruolo tecnico Profili professionali: Analista - Statistico - Sociologo
104. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente e per responsabile di servizio dei profili professionali di: analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) titolo di studio richiesto per l'accesso alla posizione funzionale iniziale del relativo profilo professionale; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di analista, statistico o sociologo coadiutore; ovvero: di dieci anni di servizio complessivo in qualità di coadiutore o di collaboratore o in posizione equipollente presso amministrazioni pubbliche; c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
105. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (22). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte il concorso; tre dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (22).
106. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di analista sono le seguenti: Prova scritta: vertente su argomenti di informatica applicata al Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo per l'impiego di metodiche per la valutazione della attendibilità dei dati e per la predisposizione dei programmi degli elaborati. Prova pratica: concernente l'applicazione di tests di controllo rispettivamente su bozze di programmi per elaboratore e su risultati di ricerche. Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su principi di legislazione sanitaria e sociale. Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di statistico sono le seguenti: Prova scritta: vertente su argomenti di metodologia statistica con particolare riferimento al settore applicativo in campo sanitario. Prova pratica: vertente su argomenti attinenti all'analisi epidemiologica e all'impostazione di indagini statistiche in campo sanitario. Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta, sull'organizzazione dei servizi sanitari, sulla legislazione sanitaria. Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di sociologo sono le seguenti: Prova scritta: su argomenti di sociologia sanitaria e di organizzazione del lavoro. Prova pratica: concernente valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie. Prova orale: sulle materie della prova scritta e sull'organizzazione dei servizi sanitari nonché su principi di legislazione sanitaria e sociale. La prova orale prevista per i singoli concorsi deve anche tendere all'accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
107. Punteggio. - La commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: nella posizione funzionale di analista o statistico o sociologo dirigente, punti 1,80 per anno; nella posizione di analista o statistico o sociologo coadiutore, punti 1,20 per anno; nella posizione di analista o statistico o sociologo collaboratore, punti 1 per anno; b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso istituti universitari di scienze dell'informazione, di statistica, di matematica, di fisica, di economia e commercio, di sociologia o altri istituti ad indirizzo tecnico scientifico o presso pubbliche amministrazioni: come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno; come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno; come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno. 2) Titoli accademici di studio e professionali: a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3 per ognuna; b) altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella posizione funzionale iniziale purché attinenti al posto da conferire punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3; c) borse di studio, punti 0,50 per ognuna; d) pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri di cui all'art. 10 del presente decreto.
108. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore dei profili professionali di: analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) titolo di studio richiesto per l'accesso alla posizione funzionale iniziale del relativo profilo professionale; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di analista, statistico, sociologo collaboratore; c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.
109. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (23). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte il concorso; due dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (23).
110. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per la posizione di analista coadiutore sono le seguenti: Prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione. Prova pratica: concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di statistico coadiutore sono le seguenti: Prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla indagine epidemiologica e alla metodologia statistica nel campo sanitario. Prova pratica: vertente su progetti dell'indagine statistica, delle classificazioni nosologiche e sulle rilevazioni statistiche a livello di unità sanitaria locale. Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di sociologo coadiutore sono le seguenti: Prova scritta: concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di utenza. Prova pratica: vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie.
111. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
Per la valutazione dei titoli si applicano gli stessi criteri e punteggi previsti per il concorso per la posizione funzionale di analista, statistico o sociologo dirigente.
112. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore dei profili professionali di: analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di analista statistico sociologo collaboratore sono i seguenti: analista: a) diploma di laurea in scienze dell'informazione, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica; statistico: a) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche o altra laurea equipollente; sociologo: a) laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo politico-sociale (sociologico); b) abilitazione all'esercizio professionale, ove esistente; c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.
113. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (24). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità ; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte il concorso; un dirigente di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un collaboratore del relativo profilo professionale, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (24).
114. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di analista, statistico, sociologo collaboratore sono le medesime previste per il concorso per la posizione funzionale di analista, statistico, sociologo coadiutore.
115. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 20 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 15 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o servizi equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: nella posizione funzionale di analista, statistico, sociologo collaboratore, punti 3,60 per anno; b) servizio di ruolo quale analista, statistico, sociologo presso istituti universitari di scienze dell'informazione, di statistica, di matematica, di fisica, di economia e commercio, di sociologia o altri istituti ad indirizzo tecnico scientifico o presso pubbliche amministrazioni come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale o qualifica superiore. I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con i criteri e punteggi previsti per il concorso per le posizioni funzionali di analista, statistico, sociologo dirigente. Tabella D
116. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente sociale coordinatore - Requisiti specifici di ammissione. - Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: a) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di assistente sociale collaboratore.
117. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (25). Componenti: un dipendente del Ministero della sanità , di livello non inferiore al settimo; tre assistenti sociali coordinatori di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un dirigente di servizio sociale designato dalla regione; un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (25).
118. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: vertente su argomenti di tecniche di servizio sociale o di organizzazione dei servizi sociosanitari nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali. Prova orale: consistente nella discussione sui provvedimenti da adottare su di un caso prospettato dalla commissione nonché su principi di educazione socio-sanitaria.
119. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 30 2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, punti 1,80 per anno; b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale collaboratore, punti 1,20 per anno. 2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni. Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto. 3) Curriculum formativo e professionale. E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
120. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente sociale collaboratore - Requisiti specifici di ammissione. - Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: diploma di istruzione secondaria di secondo grado con diploma conseguito a seguito di corso di studio triennale specifico.
121. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (26). Componenti: un dipendente del Ministero della sanità di livello non inferiore al sesto; un dirigente di servizio sociale designato dalla regione; due assistenti sociali coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un assistente sociale collaboratore, con almeno cinque anni di anzianità di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali; un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (26).
122. Prove di esame. - Per il concorso per la posizione funzionale di assistente sociale collaboratore, si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, per quanto concerne le prove di esame.
123. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 10
1) Titoli di carriera. Servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale collaboratore, punti 1,80 per anno. Tale punteggio è maggiorato del 10% per il servizio prestato nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore. Per la valutazione dei titoli accademici, di studio, per le pubblicazioni e per il curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti per il concorso per la posizione funzionale di assistente sociale coordinatore. Tabella E
Profilo professionale: Assistenti tecnici
124. Concorso per la posizione funzionale di assistente tecnico. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) titolo di istruzione secondaria di 2° grado; b) iscrizione ai relativi albi professionali per i geometri e per i periti industriali attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
125. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (26). Componenti: un dipendente del ministero della sanità di livello non inferiore al sesto; due assistenti tecnici di ruolo del relativo profilo professionale di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del profilo professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (27).
126. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: per programmatore di centro elettronico: vertente su tecniche di programmazione di programmi per elaboratori e sulla organizzazione del servizio di informatica sanitaria; per geometri e periti industriali: su argomenti relativi al posto messo a concorso. Prova pratica: per programmatore di centro elettronico: impiego di linguaggio cibernetico per la trasformazione di elementi e dati numerici per programmatori; per geometri e periti industriali: parere scritto su un progetto od impianto.
127. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 30 2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 5
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente tecnico, o qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, punti 1,80 per anno; b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore tecnico, o qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, punti 1,20 per anno; c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di agente tecnico, o qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, punti 1 per anno. 2) Titoli accademici di studio e pubblicazioni. Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto. 3) Curriculum formativo e professionale. E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto. Tabella A
Capo IV - Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per la posizione funzionale del ruolo amministrativo Personale amministrativo laureato Quadro I Profilo professionale: Direttori amministrativi
128. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di direttore amministrativo ovvero anzianità di servizio di almeno quindici anni nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, delle regioni, delle province o dei comuni e loro consorzi, prestato dal personale che, alla data di scadenza del bando, rivesta la qualifica di dirigente o altra qualifica a questa equiparata.
129. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (27). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; tre direttori amministrativi capo servizio di ruolo di cui uno del servizio cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali e due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un funzionario amministrativo della regione, o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (27).
130. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o sulle materie afferenti all'attività del servizio. Prova pratica: predisposizione di atti riguardanti l'attività del servizio. Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato in relazione alla funzione da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.
131. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova pratica; 10 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 35 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 9
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio, ovvero nella qualifica di almeno dirigente superiore del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, punti 1,80 per anno; b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di direttore amministrativo, ovvero nella qualifica di primo dirigente del Ministero della sanità , o in qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, punti 1,20 per anno; c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di vice direttore amministrativo, ovvero nella qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione o nell'ottava qualifica funzionale del Ministero della sanità , o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, punti 1 per anno; d) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore, ovvero nella qualifica di direttore di sezione del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, di comuni e loro consorzi, punti 0,80 per anno; e) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo, ovvero nella qualifica di consigliere del ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, punti 0,50 per anno. 2) Titoli accademici e di studio: a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3 per ognuna; b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3; c) borse di studio, punti 0,50 per ognuna. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
132. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di direttore amministrativo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di vice direttore amministrativo.
133. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (28). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; due direttori amministrativi capo servizio di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale; un direttore amministrativo di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (28).
134. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli. - Per il concorso per la posizione funzionale di direttore amministrativo, si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio, per quanto concerne le prove di esame e il punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
135. Concorso per la posizione funzionale di vice direttore amministrativo - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente; b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo.
136. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (29). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; un direttore amministrativo capo servizio di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un vice direttore amministrativo di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (29).
137. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove i esame e dei titoli. - Per il concorso per la posizione funzionale di vice direttore amministrativo, si applicano le tesse disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale di direttore amministrativo, per quanto concerne le prove di esame ed il punteggio per la valutazione delle prove di esame e di titoli.
Quadro II
Profilo professionale: Collaboratori amministrativi
138. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore - Requisiti specifici di ammissione. - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente; b) anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo.
139. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (29). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; due direttori amministrativi di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale, di cui uno del settore cui si riferisce il concorso; un collaboratore coordinatore di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (29).
140. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o su materie afferenti all'attività del servizio. Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta nonché su principi di organizzazione del lavoro.
141. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 10 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 7 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 8
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore ovvero nella qualifica di direttore di sezione del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1,80 per anno; b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo ovvero nella qualifica di consigliere del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1,20 per anno; c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente amministrativo ovvero nella settima qualifica funzionale del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale o qualifica superiore. 2) Titoli accademici e di studio. Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire. 3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
142. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo - Requisiti specifici di ammissione. - Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.
143. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (30). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di esame; un direttore amministrativo capo servizio di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un direttore amministrativo di ruolo del settore cui si riferisce il concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nel settore cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (30).
144. Punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli. - Per il concorso per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo, si applicano le disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore, per quanto concerne il punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
145. Prove di esame. - Le prove di esame per il concorso sono le seguenti: Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o su argomenti di legislazione sanitaria. Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta. Tabella B
Profilo professionale: Assistenti amministrativi
146. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente amministrativo. - Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: titolo di istruzione secondaria di secondo grado.
147. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (30). Componenti: un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità ; un docente di una delle discipline su cui vertono le prove di esame designato dalla regione; un direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un vice direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale; un assistente amministrativo, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali; un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (30/a).
148. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: Prova scritta: legislazione statale in materia sanitaria, con riferimenti di carattere generale alla legislazione regionale in materia. Prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e su elementi di diritto amministrativo.
149. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova scritta; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 30 2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 5
1) Titoli di carriera: a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente amministrativo, ovvero nella sesta qualifica funzionale del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1,80 per anno; b) servizio nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo ovvero nella quinta qualifica funzionale del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1,20 per anno; c) servizio nella posizione funzionale di commesso ovvero nella quarta qualifica funzionale del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1 per anno. Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale o qualifica superiore. 2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni. Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto. 3) Curriculum formativo e professionale. E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto.
TITOLO IV Norme finali e transitorie
150. Aree funzionali. - Ai fini della valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale del ruolo sanitario: profili professionali dei medici e dei veterinari, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per la individuazione delle discipline ricomprese nelle aree funzionali di cui all'art. 17 dello stesso decreto presidenziale.
151. Equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza. - Ai fini del possesso delle anzianità di servizio richieste come requisito di ammissione e della attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli, ai servizi prestati presso le unità sanitarie locali sono equiparati i servizi prestati nelle qualifiche rispettivamente classificate come equivalenti, secondo le tabelle di equiparazione allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
152. Criteri di equiparazione. - Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente art. 150, ai fini della attribuzione dei punteggi i servizi precedentemente prestati negli enti, servizi e presi di trasferiti alle unità sanitarie locali, ed i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni vanno ricondotti alle discipline che richiedevano idoneità o tirocinii di fianco a ciascuno indicati: consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia; ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria; laboratori di igiene e profilassi: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia; istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria; ufficiale sanitario in posto specifico o medico igienista: direzione sanitaria; medico condotto: direzione sanitaria; medico scolastico: pediatria; ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro; medico del lavoro: medicina del lavoro; funzionario medico regionale: direzione sanitaria; funzionario medico del Ministero della sanità: direzione sanitaria; funzionario medico degli enti mutualistici: direzione sanitaria e medicina legale e delle assicurazioni sociali; funzionario medico di ente previdenziale: medicina legale e delle assicurazioni sociali; sovraintendente, direttore, vice direttore, ispettore sanitario: direzione sanitaria; funzionari veterinari presso pubbliche amministrazioni: aree veterinarie. Eventuali servizi prestati in branche diverse da quelle sopra indicate vanno ricondotti alla disciplina alla quale appartengono le funzioni proprie delle stesse.
153. Concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 60 punti per i titoli; 40 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 20 punti per la prova scritta; 20 punti per la prova pratica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 40 2) titoli accademici e di studio . . . . . . . . . . ³ 12 3) pubblicazioni e titoli scientifici. . . . . . . . ³ 6 4) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 2
Per la valutazione dei titoli di carriera, ivi compreso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso, si applicano gli stessi punteggi e criteri previsti dall'art. 28 del presente decreto per la valutazione dei titoli di carriera per il concorso per la posizione funzionale apicale medica. Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei titoli scientifici, si applicano gli stessi criteri e punteggi previsti dall'art. 32 del presente decreto per il concorso per la posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o di vice direttore sanitario. L'idoneità relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso è valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio, eccedente quello minimo, conseguito nel relativo esame. Tale punteggio è attribuito anche se il titolo è fatto valere come requisito per l'ammissione al concorso.
154. Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base. - I posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base dalle leggi regionali emanate ex art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale, previo concorso per soli titoli, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 28 del presente decreto, ai dieci titolari di condotta medica che abbiano un'anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
155. Esonero dal limite di età nei concorsi di assunzione per il personale in servizio presso strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale e valutazione del relativo servizio. - Il personale già in servizio, con rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, è esonerato dal requisito del limite di età nei pubblici concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale. Il servizio prestato da detto personale è equiparato, ai fini della valutazione come titolo, nei concorsi banditi nello stesso periodo, per il 50% della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza. Tali norme si applicano anche al personale destinato ai presidi per la tutela della salute mentale, ai sensi dell'art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
156. Esonero dal limite di età per il personale operante in servizi sanitari in base a rapporti convenzionali. - Il personale che esplica attività in servizi sanitari, in base a rapporti convenzionali, ivi compresi quelli con i veterinari coadiutori, già instaurati con comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri e confermati dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, è esonerato dal requisito del limite di età nei concorsi pubblici, per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
157. Requisiti specifici di ammissione al concorso per le posizioni funzionali di operatore professionale dirigente. - Ai concorsi banditi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di 20 grado e di anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di coordinatore delle categorie di personale indicate dall'art. 73 del presente decreto. Per lo stesso periodo il titolo di cui all'art. 73, lettera c), del presente decreto è valutato, punti 4.
158. Requisiti specifici di ammissione al concorso per le posizioni funzionali del profilo professionale degli psicologi. - Il possesso del diploma di laurea in disciplina diversa dalla psicologia, corredato da documentazione che attesti che gli interessati hanno esercitato presso enti o istituzioni pubbliche attività di psicologo almeno per un anno, prima della entrata in vigore del presente decreto, è utile come requisito specifico di ammissione nei concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, è utile come requisito di ammissione il diploma di laurea in altra disciplina con diploma universitario di specializzazione o perfezionamento in psicologia.
159. Assunzione per chiamata diretta. - Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162: Ruolo sanitario: tabella N - quadro 2 - profilo professionale: operatori professionali di 2 categoria. Ruolo tecnico: tabella F - profilo professionale: operatori tecnici; tabella G - profilo professionale: agenti tecnici. Ruolo amministrativo: tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi; tabella D - profilo professionale: commessi. I requisiti per l'assunzione sono i seguenti: a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, più titolo specifico di massaggiatore non vedente e massiofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario.
160. Commissione esaminatrice. - La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato (31). Componenti: un impiegato o un rappresentante del Ministero della sanità; due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un impiegato della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione (31).
161. Prove di esame. - Le prove di esame sono le seguenti: a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso; b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte.
162. Punteggio. - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 25 punti per la prova pratica; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni. . . ³ 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . ³ 10
1) Titoli di carriera: a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,80 per anno; nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,20 per anno. I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel profilo professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%. I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il concorso sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti del 20%. 2) Titoli di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale. Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire e dei criteri previsti all'art. 10 del presente decreto.
163. Criteri per il conferimento di incarico di responsabile di servizio. - I criteri generali di valutazione dei titoli contenuti nel presente decreto trovano applicazione anche quando le leggi regionali provvedono, per il conferimento di incarichi di responsabilità di servizio, una procedura per soli titoli.
164. Modalità per la nomina delle commissioni. - Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto vengono effettuati, con le modalità ed i criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti dall'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1981 e successive modificazioni e integrazioni. Per le discipline e per i profili professionali non riferibili a detti elenchi, per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
165. Disciplina transitoria delle aree funzionali. - Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini della valutazione dei titoli e della composizione delle commissioni esaminatrici, per i concorsi del personale del ruolo sanitario: profilo professionale medici, le discipline comprese nelle aree funzionali di cui all'art. 17 del citato decreto presidenziale sono le seguenti:
a) Area funzionale di medicina: 1) anatomia ed istologia patologica 2) angiologia 3) cardiologia 4) dermosifilopatia 5) dietetica 6) ematologia 7) emodialisi 8) endocrinologia 9) gastroenterologia 10) geriatria 11) immunoematologia e servizio trasfusionale 12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia 13) malattie infettive 14) medicina generale 15) medicina legale e delle assicurazioni sociali 16) medicina nucleare 17) nefrologia 18) neurologia 19) neuropsichiatria infantile 20) neuroradiologia 21) oncologia 22) pediatria 23) pneumologia 24) psichiatria 25) radiologia 26) recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi 27) reumatologia 28) virologia
b) Area funzionale di chirurgia: 1) anestesia e rianimazione 2) cardiochirurgia (32) 3) chirurgia generale 4) chirurgia maxillo-facciale 5) chirurgia pediatrica 6) chirurgia plastica 7) chirurgia toracica 8) chirurgia vascolare 9) neuro-chirurgia 10) oculistica 11) odontoiatria e stomatologia 12) ortopedia e traumatologia 13) ostetricia e ginecologia 14) otorinolaringoiatria 15) urologia 16) urologia pediatrica
c) Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica: 1) direzione sanitaria 2) medicina del lavoro
Limitatamente a tale periodo, per le valutazioni dei titoli accademici e di studio e dei servizi vige il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 1978 concernente l'elenco delle discipline universitarie ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero. Per il profilo professionale veterinari le aree funzionali sono le seguenti: a) Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali; b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti d'origine animale (32).
166. Modalità di espletamento dei concorsi in atto. - I concorsi per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, siano state attivate le procedure ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono portati a termine con le procedure previste da detta norma. Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 6 del presente decreto, per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici, vigono le disposizioni regionali in materia. Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, fino alla definizione delle piante organiche di cui all'art. 6 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti delle piante organiche provvisorie devono essere ricondotti, ai fini della copertura, alle qualifiche di cui al presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali.
167. Province autonome di Trento e Bolzano e regione Valle d'Aosta. - Nella materia disciplinata dal presente decreto, le attribuzioni demandate alle regioni sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Valle d'Aosta.
168. Regione Valle d'Aosta. - L'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto da espletarsi nella regione Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dalla regione.
Note (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1982, n. 51, S.O. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, il D.M. 30 gennaio 1992, n. 283, riportato al n. R/CLIX. (3) Riportato al n. R/VI. (4) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (5) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (6) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (7) Tabella aggiunta dal D.M. 19 marzo 1992, n. 312 (Gazz. Uff. 13 giugno 1992, n. 138). (8) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (9) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (10) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (11) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (12) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (13) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (14) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (15) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (16) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (17) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (18) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (19) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (20) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (20/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (21) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (22) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (23) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (24) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (25) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz.Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (26) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (27) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (28) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (29) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (30) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (30/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (31) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36). (32) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n. 36).
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