COMPARTO - SETTORE |
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
22 GENNAIO 2004 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
2002 - 2005 |
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ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO | 2° BIENNIO ECONOMICO | Testo unificato dei CCNL REGIONI-AA.LL. |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE
DEL COMPARTO DELLE
REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER
IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
In data 22 gennaio
2004, presso la sede dell'ARAN, ha avuto
luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL FP | firmato | CGIL | firmato |
CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
UIL FPL | firmato | UIL | firmato |
Coordinamento
Sindacale Autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) |
firmato | CISAL | firmato |
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE ("Snalcc-Fenal-Sulpm") | firmato | USAE | firmato |
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie
locali per il quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico
2002-2003
Art. 1 Campo di
applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
CAPO I –
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 Conferma
sistema relazioni sindacali
Art. 4 Tempi e
procedure per la stipulazione dei contratti decentrati
integrativi
Art. 5 Contrattazione collettiva
decentrata integrativa di livello territoriale
Art. 6 Concertazione
Art. 7 Relazioni
sindacali delle Unioni di Comuni
CAPO
II – FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
Art. 8 Comitato paritetico
sul fenomeno del mobbing
Art. 9
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
CAPO I – SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE
Art. 10
Valorizzazione delle alte professionalità
Art. 11 Posizioni organizzative e tempo parziale
Art. 12 Commissione paritetica per il sistema di
classificazione
CAPO II –
DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN
CONVENZIONE
Art. 13 Gestione
delle risorse umane
Art. 14 Personale
distaccato a tempo parziale e servizi in convenzione
Art. 15 Posizioni organizzative
apicali
CAPO III – DISPOSIZIONI PER
L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
Art. 16 Indennità del
personale dell'area di vigilanza
Art. 17
Prestazioni assistenziali e previdenziali
Art. 18 Permessi per l'espletamento di funzioni di pubblico
ministero
CAPO IV – DISPOSIZIONI SUL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19
Partecipazione del personale comandato e distaccato alle progressioni
orizzontali e verticali
Art. 20 Assenze per
l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
Art. 21 Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art. 22 Clausola
generale
Art. 23 Modifiche all'art. 23
(Doveri del dipendente) del CCNL 6/7/1995
Art. 24 Modifiche all'art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del
CCNL del 6/7/1995
Art. 25 Codice
disciplinare
Art. 26 Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 27 Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale
Art. 28 Disposizioni transitorie per
i procedimenti disciplinari
CAPO I – ISTITUTI DI
CARATTERE GENERALE
Art. 29 Stipendio
tabellare
Art. 30 Effetti dei nuovi
stipendi
Art. 31 Disciplina delle risorse
decentrate
Art. 32 Incrementi delle risorse
decentrate
Art. 33 Istituzione e disciplina
della indennità di comparto
Art. 34
Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali
Art. 35 Integrazione delle posizioni economiche orizzontali
CAPO II – COMPENSI, INDENNITA' ED
ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art. 36
Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999
Art. 37 Compensi per produttività
Art. 38 Personale distaccato alle associazioni degli enti
Art. 39 Dipendenti in distacco sindacale
Art. 40 Straordinario per calamità naturali
Art. 41 Indennità di rischio
Art. 42 Benefici economici per gli invalidi per servizio
Art. 43 Tredicesima mensilità
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 44 Disposizioni per
il personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali
Art. 45 Conferma di
discipline precedenti gestione dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali
Art. 46 Personale addetto alle
case da gioco
Art. 47 Personale dipendente
dal comune di Campione d'Italia
NOTA A VERBALE DELL'ARAN
Dichiarazione congiunta n.
1
Dichiarazione congiunta n.
2
Dichiarazione congiunta n.
3
Dichiarazione congiunta n.
4
Dichiarazione congiunta n.
5
Dichiarazione congiunta n.
6
Dichiarazione congiunta n.
7
Dichiarazione congiunta n.
8
Dichiarazione congiunta n.
9
Dichiarazione congiunta n.
10
Dichiarazione congiunta n.
11
Dichiarazione congiunta n.
12
Dichiarazione congiunta n.
13
Dichiarazione congiunta n.
14
Dichiarazione congiunta n.
15
Dichiarazione congiunta n.
16
Dichiarazione congiunta n.
17
Dichiarazione congiunta n.
18
Dichiarazione congiunta n.
19
Dichiarazione congiunta n.
20
Dichiarazione congiunta n.
24
Dichiarazione congiunta n.
25
ALLEGATO - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i
dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali
indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati
"enti".
2. Al personale delle IPAB,
ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL
del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione,
previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale
del rapporto di lavoro del personale.
3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in
conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione
e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di
appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle
regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente
CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del
personale.
4. Il riferimento al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è
riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed
è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti del presente
contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal
contratto stesso.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono
applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
contratto di cui al comma 2.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme,
se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità
secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito
accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
D.Lgs.n.165/2001.
7. In sede di rinnovo
biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato
Accordo del 23 luglio 1993.
1. Si conferma il
sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell'1.4.1999 con le
modifiche riportate ai seguenti articoli.
2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese nella disciplina dell'art.
1, comma 2 e 3, nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL
dell'1.4.1999.
1. Il testo
dell'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal
seguente:
"1. I contratti collettivi
decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo
legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle
risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono
effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non
sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art.
2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata
entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa
tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi
decentrati integrativi.
5. Gli enti sono
tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio."
1. Il testo dell'art.
6 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:
1. "Per gli enti,
territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superiore
a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a
livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati
e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto;
l'iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative
degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione
decentrata integrativa.
2. I protocolli
devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante
di parte pubblica;
b) la composizione
della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti
delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL,
nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente
aderente;
c) la procedura per la
autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i
vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale
stabilita dall'art. 5;
d) i necessari
adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione
delle tutele e dei permessi.
3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le modalità di formulazione degli atti di
indirizzo;
b) le materie, tra quelle
di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono
affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti
di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
c) le modalità organizzative
necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei
relativi adempimenti;
d) le modalità
di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina del presente articolo può essere attivata
dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti
in servizio."
1. Il testo dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituto dal
seguente:
"1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, entro i successivi 10
giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il
termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si
attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
2.
La concertazione si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del
CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di
servizio;
b) calendari delle attività
delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di
trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti
trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità
interna.
3. La concertazione si svolge in
appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione
della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
4. La concertazione si
conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti.
5.
La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati
secondo i rispettivi ordinamenti."
1. Le relazioni sindacali
delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL
dell'1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell'art.
3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione,
secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è composta dai
delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
1. Le parti prendono
atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica
in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti -
nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito
dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti,
anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al
fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose
per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di
lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'art. 25 del CCNL dell'1.4.1999 sono, pertanto,
istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie
di propria competenza;
b)
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento
alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale;
c) formulazione di
proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati
vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di
ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di
cui al comma 3, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la
formazione, previsti dall'art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi
formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL
e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato
viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra
le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di
dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico
Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di
funzionamento
7. Gli enti favoriscono
l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati
adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a
svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la
loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
1. In attuazione
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla
interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia
alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e
applicativi di rilevanza generale.
3.
L'ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di
settore.
4. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
5. Con analoghe
modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano
controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche
di livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui
agli artt. 5 e 6 del CCNL dell'1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. E' disapplicata la disciplina dell'art. 13 del CCNL del
6.7.1995.
1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del
personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine
nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del
31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo
CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono
conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell'art. 8 citato:
per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative,
acquisite, anche nell'ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro
in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o
universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione
culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master,
dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle
suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con
abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b)
Ipotesi comma 1, lett. c) dell'art. 8 citato: per riconoscere e motivare
l'assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della
analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di
rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo
dell'ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e
delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di
cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la individuazione dei criteri
utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di
risultato;
c) per la definizione dei
criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli
obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo
interno.
4. L'importo della retribuzione di
posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di €
5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai
predetti incarichi può variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della
retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere
corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati
certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione,
secondo l'ordinamento vigente.
5. Le
risorse previste dall'art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli
enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente
destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
1. All'art. 4 del
CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle
specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente,
individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni
organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a
tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il
principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione
anche con riferimento alla retribuzione di posizione".
1. Al fine di
promuovere, nell'ambito della vigenza del presente accordo contrattuale, un
migliore e più efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti
volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento
per gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi
organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione
del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli
elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e
di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di
classificazione che, in particolare devono:
Eventuali decisioni della
Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla base della
rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti
disposizioni.
1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro
del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo
indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della
disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di
contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest'ultima demandati.
2. Gli atti di gestione del personale
degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo
parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli
istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche
orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari
elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla
prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario
accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente
dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati
dall'unione.
3. Per le finalità di
gestione indicate nei commi precedenti l'unione costituisce proprie risorse
finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a
sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,
secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL
dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32
del presente contratto.
4. Le risorse
finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
a) relativamente al personale assunto
direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di
un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che
hanno costituito l'unione per la quota di risorse aventi carattere di
stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere
implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti
gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non
stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali
vigenti per tutti gli enti del comparto;
b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione
dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il
finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione
delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla
classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della
stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in
relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei
successivi rinnovi contrattuali.
5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
a) la attribuzione di un particolare compenso
incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di
appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile,
strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
b) la corresponsione della indennità
per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL
dell'1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad
analogo titolo presso l'ente di provenienza.
6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e
conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11
del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa
dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla
rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa;
il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo
titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla
intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a
titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può
variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva
retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un
minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione
attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle
unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la
disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999.
7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente
titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo rimanendo il
vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un
rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e
6 del CCNL del 14.9.2000.
1. Al fine di
soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire
una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il
consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si
applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di
lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di
appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in
assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare
il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si
configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la
gestione dei servizi in convenzione.
2.
Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la
disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche
orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso,
previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di
utilizzazione.
3. La contrattazione
decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione
economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la
disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse
disponibili secondo l'art. 31.
4. I
lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della
responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei
servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato
nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello
eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza
che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici
mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4
può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la
eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10%
fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il
relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10
e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al
personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese
sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del
14.9.2000.
7. La disciplina dei commi 3,
4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo
parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.
Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la
contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli
derivanti dalla applicazione del comma 6.
1. Negli enti privi di
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali
secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni
organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del
31.3.1999.
La modifica degli
assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione,
e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per
corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato
vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle
autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla
rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia
locale.
Le parti, nel condividere l'urgenza
della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di
riconoscere:
Le parti, in
attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le
competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i
modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla
valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti
temi.
Autonomia organizzativa dei
corpi di polizia locale
Le parti
concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla
esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia
locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro
assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale
del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
Formazione e sviluppo
professionale
Le parti concordano nel
ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di
professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti
con significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi di
aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del
personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di
attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all'art. 4 del
CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti
percorsi.
Copertura
assicurativa
Le parti, alla luce della
sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che
l'attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a piedi, alla viabilità
stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto
rischio previste dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del
principio generale secondo cui "a parità di rischio infortunistico deve
corrispondere parità di tutela", si impegnano ad attivarsi nei confronti degli
organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
1. L'indennità prevista
dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il
personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12
mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza
dall'1.1.2003.
2. L'indennità prevista
dall'art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il
restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui
all'art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi
per 12 mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere
dall'1.1.2003.
1. Le risorse
destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett.
a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del
14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a
quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.
1. Il personale
della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il
tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi
dell'art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla
fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all'espletamento dell'
incarico affidato.
1. Il personale
comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto
di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le
progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva
appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per
acquisire dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni
richieste secondo la propria disciplina.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento
economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare
servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente
titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente
medesimo.
1. Il
dipendente autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di
giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti
disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni
organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario
all'espletamento del suo incarico.
2. I
periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai
fini della maturazione dell'anzianità di servizio e degli altri istituti
contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo
di aspettative, di cui all'art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere
fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le
forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
1. All'art. 27 ter, comma
1, del CCNL del 6.7.1995, la lett. a) è sostituita come segue:
"a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente"
1. E' confermata la
disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
1. Al testo dell'art.
23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a. la rubrica dell'articolo "doveri del
dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b. al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta
allegato";
c. al comma 3, lettera d),
le parole "della legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con "al DPR
del 28 dicembre 2000 n. 445" (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d. al comma 3,
lettera r), dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari propri" e
prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi".
1. Al testo
dell'art. 24 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori,
degli obblighi disciplinati nell'art. 23 danno luogo, secondo la
gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c) multa
di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un
massimo di dieci giorni;
e)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di sei mesi;
f)
licenziamento con preavviso;
g)
licenziamento senza preavviso."
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
"2. L'ente, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine
di 20 giorni che decorrono:
b) dal
momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha
avuto conoscenza del fatto;
c) dal
momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su
segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha
avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi
del rimprovero verbale e di quello scritto."
c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
"4. Nel caso in cui, ai sensi dell' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione."
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito."
e) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9 bis:
"9 bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
1. Il testo dell'art. 25 (codice disciplinare ) del CCNL del
6.7.1995 è sostituito dal seguente:
"1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in
conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a. intenzionalità del comportamento,
grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
b.
rilevanza degli obblighi violati;
c.
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d. grado di danno o di pericolo
causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e. sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di
loro.
2. La recidiva nelle mancanze
previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di
più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma
1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta non conforme ai
principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico;
c) negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n.
300;
f) insufficiente rendimento,
rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti
assegnati.
L'importo delle ritenute per
multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a
favore dei dipendenti.
5. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4,
che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle
mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del
dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai
terzi;
d) ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) svolgimento di attività
che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
f) testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
g) comportamenti
minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti
o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose
nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio
ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si
applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste
nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata ed
arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato
nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia,
del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito
uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'ente o ad esso affidati;
d)
persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino
grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
e) esercizio, attraverso
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori,
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona;
Nella sospensione dal servizio
prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2,
lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni
del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni
caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno,
nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi,
che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 8, lett. a);
b)
recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle
vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali
previsti, in relazione alla tipologia di mobilità
attivata.
d) mancata ripresa del
servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni.
Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma
6;
e) continuità, nel biennio, dei
comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio,
anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o
di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli
un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel biennio di
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
h)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro;
j) reiterati comportamenti
ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da
comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli
utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di
lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
b) accertamento
che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti
falsi;
c) condanna passata in
giudicato:
1. per i delitti già indicati nell' art.1,
comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed
e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il
riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59,
comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma
1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267
del 2000.
2. per gravi delitti
commessi in servizio;
3. per i
delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n.
97;
d) condanna passata in giudicato
quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
e) condanna passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
f) violazioni intenzionali
degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche
nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
9. Le mancanze non espressamente
previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al
comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 quanto al tipo e
alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
10. Al codice disciplinare
di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.
1. Dopo l'art. 25 del CCNL
del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è aggiunto l'art. 25 bis
"Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale":
"1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2.
Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Qualora l'ente sia
venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo
a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei
termini previsti dall'art.24, comma 2.
4. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del
2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è
riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all'art. 5,
comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente
sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione
della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla
sua riattivazione.
6. L'applicazione
della sanzione prevista dall'art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza
delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del
2001 e dall'art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione
pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha
commesso" si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone la
chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione
all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni.
8. In caso di sentenza
definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell'art.129
cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo
ha commesso, si procede analogamente al comma 7.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 653, comma 1 bis del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 25 (codice
disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente
assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica
acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamento ovvero in
quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data
secondo il pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma
10, il
dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di
sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In
caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente
superstite e ai figli. "
1. Il testo dell'art. 27
(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995 è
sostituito dal seguente:
1. " Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. Il dipendente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
25 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza
preavviso).
3. L'ente, cessato lo stato
di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti già
indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del
codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime
finalità, nei confronti del personale degli enti locali trova applicazione la
disciplina degli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del
codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai
delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice
penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4,
comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto
dall'art. 25-bis in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
7. Al dipendente
sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52,
comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di
anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di
ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
ai sensi dell' art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo
di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a
prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 7, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di
riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove
questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di
condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici uffici, l'ente sospende il lavoratore per la durata della
stessa.
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto, sono
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio con la
notifica della contestazione.
2. Alle
infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano – qualora
più favorevoli – le sanzioni previste dall'art. 25 (codice disciplinare) del
CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente
contratto.
3. In sede di prima
applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui all'art. 25 deve
essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a
tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL
e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della
affissione.
4. Per le infrazioni
disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di sottoscrizione del
presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia del codice disciplinare,
trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.
1. Gli stipendi
tabellari sono incrementati, tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27.12.2002
(finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2. Ai
sensi del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e
di sviluppo delle diverse categorie, come definito dalla tabella A allegata al
CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, con le
decorrenze ivi previste.
3. A decorrere
dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella
C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola voce
della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare; detto
conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti
disposizioni.
4. I più elevati importi
di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del
personale delle categorie B e D, rispetto all'importo conglobato nello
stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai
fini del trattamento di pensione e di
fine servizio. Gli stessi importi sono
ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all'art. 52, comma 2,
lett. b), del CCNL del 14.9.2000.
5. A seguito della applicazione
della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del trattamento economico
tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono
rideterminati, a regime, con decorrenza dall'1.1.2003 secondo le indicazioni
delle allegate tabelle B e C.
6. Sono confermati: la tredicesima
mensilità, secondo la disciplina dell'art. 3 del CCNL del 5.10.2001, la
retribuzione individuale di anzianità e gli altri assegni personali a carattere
continuativo e non riassorbibile.
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di
parte economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2
dell'art. 29. hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza; agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c.
(indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
2.
Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del
14.9.2000 gli incrementi dei valori delle posizioni iniziali e di sviluppo del
sistema di classificazione previsti dall'art. 29, comma 2, e dalle allegate
tabelle B e C, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono
un espresso rinvio alle medesime posizioni.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa
speciale, di cui all'art. 29, comma 3, del presente CCNL, non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995 n. 335.
1. Le risorse finanziarie
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono
determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per
l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente
articolo.
2. Le risorse aventi carattere
di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la
previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32,
commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma
sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti
disposizioni: art. 14, comma 4;
art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h,
i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni
organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001.
L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori
applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999,
limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono
integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di
variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali
vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15,
comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non
correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti
dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999;
art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art.
32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le
risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla
incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della
legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali
attuativi.
5. Resta confermata la
disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL
dell'1.4.1999 sulla conservazione e
riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di
riferimento.
1. Le risorse
decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di
un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano
ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza
dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari
dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della
specifica disciplina del presente articolo.
3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è
consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle
entrate correnti;
4. Camere di Commercio: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a
favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle
entrate correnti.
5. Regioni: l'incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la
cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa
corrente depurata della spesa sanitaria.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo
corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001,
ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
7. La
percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle
medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del
monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è
destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).
8. Gli incrementi indicati nel presente
articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali
dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai
sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
9. E' confermata per il
personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati
nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della
progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della
progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del
31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del
CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di
sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la
disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
1. Al fine di conseguire
un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del
comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante
personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di
comparto.
2. L'indennità di comparto ha
carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per
dodici mensilità.
3. L'indennità di
comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione
previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della
determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio.
L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche
con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del
1995.
4. L'indennità viene corrisposta
come di seguito indicato:
a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure
indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente
CCNL;
b) con decorrenza dal 1.1.2003,
le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla
colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le
corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
c) con decorrenza 31.12.2003, ed a
valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto
nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali
riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a
tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle
disponibilità dell'art. 31, comma 2.
5. Le
quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle
risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse
(art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa,
del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di
nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
1. Si conferma che gli
oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha
beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui
all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse
decentrate previste dall'art. 31, comma 2.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono
comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al
comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli
importi annui corrispondenti.
4. Gli
importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal
servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria
superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle
risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle
riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di
utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di
ulteriori progressioni orizzontali.
5.
E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999.
1. Con decorrenza
dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, il numero delle posizioni economiche
delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la
previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore
economico è indicato nella tabella C allegata al presente
CCNL.
2. I criteri di riferimento da
utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell'art. 5, comma 2, lett.
a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6
.
3. Anche per il finanziamento degli
oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma
il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 31 comma
2.
1. Il compenso per
l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art.
17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di
contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di
€ 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
2. All'art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.
1. L'art. 18 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal
seguente:
"1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi destinati a incentivare
la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai
lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di
valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di
conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di
programmazione degli enti.
3. La
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai
competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal
sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni
sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato
dal servizio di controllo interno.
4.
Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività
sulla base di automatismi comunque denominati.
5. Per le Camere di Commercio le
eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la disciplina dell'art.
15, comma 1, lett. n), del CCNL dell'1.4.1999, devono essere destinate al
finanziamento della componente variabile collegata al risultato e alla
valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale
applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sono
rese disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa, per la
incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi
economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei
servizi che valuti l'incidenza degli oneri del personale connessi a tali
iniziative."
1. Al
personale distaccato, ai sensi dell'art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del
2000 presso gli organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete
il trattamento economico previsto dall'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del
14.9.2000 ivi compresa la tredicesima mensilità e la indennità di comparto
disciplinata dall'art. 33; i relativi oneri sono confermati a carico dell'ente
di appartenenza.
1. Il comma 1
dell'art. 47 del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento
economico del personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto,
con la seguente disciplina: "ivi comprese le quote della tredicesima mensilità,
nonché la indennità di comparto disciplinata dall'art. 33."
2. Il comma 2 dell'art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è
integrato come segue: "In sede di contrattazione decentrata integrativa detto
personale dovrà essere considerato ai fini dell'art. 17, comma 2, lett. a) del
CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella
valutazione utile alla progressione economica orizzontale."
1. Le risorse finanziarie
formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte
elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni
straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime
finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di uno
posizione organizzativa.
2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio
2002.
1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37
del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal
31.12.2003.
1. L'art. 50 del CCNL del
14.9.2000 è integrato come segue:
"2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall'interessato o, eventualmente, dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico da prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio."
1. Il comma 5 dell'art. 3, del CCNL del 5.10.2001 è così
sostituito:
"Nel caso di servizio prestato
per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro
nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in
ragione di un trecentosessantacinquesimo per ogni giorno di servizio prestato
nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile
di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio
intero."
1. Il personale
dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali, inserito nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per
effetto dell'art. 10, comma 1, del CCNQ 18.12.2002, è inquadrato, con decorrenza
dall' 1.1.2002, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di
classificazione del comparto delle regioni e delle autonomie locali, previsti
dall'allegato A del CCNL del 31.3.1999.
2. Le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività di cui all'art. 31 del presente CCNL, presso l'Agenzia, sono
costituite da quelle già destinate nell'anno 2003 alla contrattazione decentrata
integrativa secondo la disciplina del CCNL precedentemente applicato e sono
integrate con le modalità stabilite
dall'art. 32 del presente CCNL, secondo le
decorrenze ivi previste.
1. Per quanto non
previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato
delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non
disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già
stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E', in via esemplificativa, confermata la
disciplina dell'art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull'orario di lavoro e sulla
relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell'art. 18 del CCNL del
6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni
contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compreso
l'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del
14.9.2000.
2. E' confermata, anche per
il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell'art. 23 del CCNL dell'1.4.1999,
relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l'impegno degli
enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse
finanziarie non inferiori all'1% della spesa del personale.
1. Al personale dipendente
dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefici economici
derivanti dal presente contratto. E', comunque, fatto salvo il trattamento
economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque titolo vigente, in
considerazione della particolare professionalità di tale personale non
rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
1. I benefici
economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto
Regioni-Autonomie locali di applicano anche ai dipendenti del comune di Campione
d'Italia.
Con riferimento
all'ultimo periodo dell'art. 30, comma 3, si precisa che al personale in
servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS,
verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla
misura della indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che
continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali
secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto
personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio
tabellare è utile ai fini della indennità premio di fine servizio.
Le parti concordano
nell'affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo
professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria
superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del CCNL del
31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate come: concorsi interni, selezioni
interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche quando
dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità
acquisibile esclusivamente dall'interno. La espressione formalmente corretta
deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4:
"progressione verticale nel sistema di classificazione". Le parti concordano
anche nel ritenere che la regolazione e la attuazione delle "progressioni
verticali" debbano essere ricomprese nella attività di gestione di diritto
comune secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165 del
2001.
Le parti concordano
nell'affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei
contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di
"attività di gestione delle risorse umane" affidate alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di
atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel
rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.
Le parti assumo l'impegno di
avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il
confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall'ARAN.
Le parti concordano
sull'opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché adottino tutte
le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art.10, comma
7, del CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di relazioni sindacali
previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale si svolgano al di
fuori dell'orario di lavoro, in modo da assicurare il corretto svolgimento delle
relazioni sindacali stesse, evitando ogni possibile ricaduta negativa connessa
alla fruibilità delle prerogative sindacali.
Le parti concordano sulla
necessità che le unioni di comuni, come entità istituzionali autonome, diano
piena attuazione alla disciplina del CCNQ del 7.8.1998 in particolare per gli
aspetti relativi alla quantificazione e utilizzazione del monte ore dei permessi
sindacali di ente.
Le parti concordano nel ritenere
che, con riferimento al personale assunto con rapporto a termine, sulla base di
fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad
eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del
salario accessorio debbano trovare copertura nelle risorse assegnate dalle
predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico
del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a
condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.
Le parti confermano l'impegno
comune ad assumere ogni utile iniziativa per definire consensualmente la
disciplina relativa alla istituzione del fondo per la previdenza complementare
per il personale dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del
servizio sanitario nazionale.
Le parti condividono l'esigenza
di garantire parità di equilibrio economico nei confronti dei dipendenti
impegnati sulle medesime posizioni di lavoro e con analoghe
professionalità.
A tal fine assumono l'impegno di valutare la praticabilità
di soluzioni perequative del trattamento economico in atto, anche in sede dei
prossimi rinnovi contrattuali, perché si pervenga al conseguimento del risultato
condiviso, con la necessaria gradualità.
Con riferimento alla
disciplina dell'art. 5, le parti concordano nel ritenere che la eventuale
iniziativa riconosciuta alle "associazioni nazionali rappresentative degli enti"
per la attivazione della contrattazione decentrata territoriale, deve intendersi
riconosciuta anche alle articolazioni territoriali delle medesime associazioni
nazionali, ove esistenti e operative.
Le parti concordano
nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato
a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme
ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a
scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare
dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in
considerazione, quindi,disciplinandola compiutamente, la condizione dei
lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di
lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie
e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14
non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere
incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Con riferimento al contenuto
dell'art. 14, comma 7, le parti prendono atto che la espressione secondo la
quale "i relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione
decentrata dell'ente di appartenenza", per gli effetti relativi alla
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, non ha
inteso in alcun modo innovare la attuale disciplina sul finanziamento delle
stesse posizioni organizzative che resta confermata secondo le vigenti
previsioni dall'art. 11 del CCNL del 31.3.1999 (per gli enti senza dirigenza) e
dall'art. 17, comma 2, lett. c) (per gli enti con dirigenza).
Con riferimento al contenuto
dell'art. 15, le parti concordano nell'affermare che la disciplina ivi prevista
ha come destinatari tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie
locali che non abbiano personale con qualifica dirigenziale.
Con riferimento alla disciplina
dell'art. 19, le parti concordano nell'affermare che gli oneri relativi al
trattamento economico fondamentale e accessorio del "personale comandato" (la
cui nozione implica l'utilizzo di un lavoratore nell'interesse dell'ente
ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano
il lavoratore.
Gli oneri possono essere
sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all'ente titolare del
rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti
interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova applicazione
la disciplina vigente nell'ente utilizzatore.
Con riferimento alla disciplina
dell'art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo
dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle
singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più
elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato
nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è
finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a
carico dei bilanci degli enti.
Questo
incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra
l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3,
rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale
retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed €
77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre
aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in
pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a
titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso
importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le
progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 del CCNL
dell'1.4.1999.
Per le stesse motivazioni
anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con
effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo
complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno
effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato
tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la
tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse
decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.
Con riferimento alla disciplina
dell'art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che il termine
"attualmente" debba essere riferito alla data di sottoscrizione definitiva del
CCNL. L'assegno ad personam, pertanto, per il differenziale di I.I.S. deve
essere riconosciuto a tutto il personale in servizio alla predetta data che
avesse comunque acquisito il valore superiore della I.I.S. corrispondente alle
posizioni di accesso B3 e D3.
Con riferimento alla
disciplina dell'art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che l'assegno
personale non riassorbibile attribuito al personale della categoria B con
posizione iniziale in B3, per la conservazione del differenziale della I.I.S.,
debba essere correttamente conservato per il solo periodo di permanenza nella
medesima categoria B su qualunque posizione di sviluppo economico. L'assegno
cessa di essere corrisposto in caso di progressione verticale in categoria
C.
Con riferimento alla disciplina
dell'art. 31, relativa alla quantificazione delle risorse decentrate, le parti
concordano nell'affermare che gli enti che abbiano sottoscritto contratti
decentrati integrativi relativi all'anno 2003 prima della sottoscrizione del
presente CCNL, per definire i criteri e le condizioni per dare applicazione alla
disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001, debbano correttamente e
legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare, di conseguenza, piena
applicazione agli accordi stipulati.
Con riferimento alla disciplina
dell'art. 31, comma 2, le parti concordano nel ritenere che le disposizioni
contrattuali citate come fonte di finanziamento delle risorse decentrate stabili
conservano la loro efficacia anche per gli anni successivi al 2003 per eventuali
ulteriori incrementi delle medesime risorse, nel rispetto delle relative
specifiche prescrizioni. Tra queste disposizioni sono ricomprese: l'art. 15,
comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti di dirigente) e l) (risorse del
personale trasferito) del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, comma 2, (recupero ria e
assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
Con riferimento alla disciplina
dell'art. 31, comma 2, le parti concordano nel chiarire che le risorse calcolate
con riferimento all'anno 2003 devono intendersi, naturalmente, al netto degli
importi già destinati, fino a tutto il 2003 compreso, al finanziamento di altri
istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale. Diversamente
si produrrebbe un ingiustificato
aumento degli oneri a carico dei bilanci
degli enti. Pertanto non entrano nel computo delle predette risorse le somme
utilizzate per il pagamento delle seguenti voci retributive:
a) progressione economica nella categoria, le
cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17,
comma 2, del CCNL dell'1.4.99;
b)
retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con
dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di cui
all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;
c) incremento indennità del personale educativo degli
asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del
14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
d) quota di incremento della indennità di comparto per l'anno 2003, di
cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;
e) quota degli oneri per la riclassificazione del
personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma 7).
Con riferimento alla disciplina
per l'incremento delle risorse decentrate di cui all'art. 32, commi 1, 2, 6 e 7,
le parti concordano che le somme corrispondenti alle diverse percentuali
ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili come valore annuale e
quindi con riferimento all'intero anno 2003, ove sussistano le condizioni e i
requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003, alla
quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo anno
secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una tantum,
sulle risorse dell'anno 2004, stante la impossibilità materiale di utilizzazione
nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica
derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via prioritaria,
alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della seconda quota
della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la
disciplina dell'art. 31.
Con riferimento alla
disciplina dell'art. 32, le parti concordano nel ritenere che il periodo
temporale da considerare per l'accertamento del possesso dei requisiti di
bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba essere individuato nell'anno 2001, in
coerenza con analoghe previsioni contrattuali.
Con riferimento disciplina
dell'art. 34, comma 5, le parti concordano nel ritenere che, per gli enti che
abbiano sottoscritti accordi decentrati secondo l'art. 5 del CCNL del 5.10.2001,
trova applicazione la clausola derogatoria prevista dal comma 8, dello stesso
art. 5 a decorrere dall'anno di riferimento dell'accordo.
Le parti concordano nel
ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla aspettativa non retribuita
per dottorato di ricerca, prevista dall'art. 12 del CCNL del 14.9.2000, sia
stata integrata, in senso migliorativo, dall'art. 52, comma 57, della legge n.
448/2001 attraverso il riconoscimento di un più ampio diritto alla fruizione
anche di una aspettativa retribuita, sempre per dottorato di ricerca e che tale
integrazione non è in alcun modo in contrasto con la sempre vigente previsione
contrattuale. Gli enti, pertanto, accolgono le istanze dei propri dipendenti ove
sia accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore.
Le parti concordano nel
ritenere che per il primo inquadramento del personale trasferito agli enti nel
periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003, debbano essere applicati i medesimi
criteri previsti dal Titolo II del CCNL del 5.10.2001, con gli adeguamenti resi
necessari dalle novità introdotte dal presente CCNL.
Devono intendersi, in particolare, confermati i criteri di
equiparazione tra le posizioni giuridiche acquisite nell'ente di provenienza e
quelle corrispondenti nell'ente ricevente secondo le previsioni dell'art.27,
commi 1 e 4, del CCNL 5.10.2001.
Sui
punti di seguito indicati l'orientamento condiviso delle parti può essere così
riassunto:
Incrementi
contrattuali
a) il personale inquadrato dopo il gennaio 2002
conserva il valore dell'incremento stipendiale e della eventuale indennità di
amministrazione già acquisiti nell'amministrazione di provenienza; dal gennaio
2003 matura l'incremento stipendiale previsto dal presente
CCNL;
b) il personale inquadrato dopo
il gennaio 2003 conserva gli incrementi contrattuali (per stipendio e per
eventuale indennità di amministrazione) già acquisiti nell'amministrazione di
provenienza con effetto dell'1.1.2002 e dall'1.1.2003;
c) è esclusa, in ogni caso, la duplicazione dei benefici
contrattuali.
Determinazione del trattamento economico di primo inquadramento
a) si sommano tutte le voci già previste
dall'art. 28, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001 negli importi annui,
compresa la tredicesima ove dovuta, acquisiti nell'ente di provenienza al
momento della decorrenza dell'inquadramento;
b) si sommano tutte le voci retributive previste nell'ente ricevente
nei valori annui vigenti alla stessa data del primo inquadramento, compresa la
tredicesima ove dovuta; questa somma ricomprende anche i valori annui della
nuova indennità di comparto;
c) se
dalla sottrazione del valore b) al valore a) dovesse risultare un valore
differenziale positivo, si riconosce al lavoratore un assegno personale non
riassorbibile; se il valore differenziale risultasse negativo, si conferma
integralmente il trattamento economico correlato
all'inquadramento.
Le parti concordano nel ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto.
Le parti concordano che
nell'ambito dei lavori della Commissione paritetica per il sistema di
classificazione di cui all'art. 12, saranno prese in considerazione anche le
conseguenze derivanti da pronunce giurisprudenziali che abbiano inciso
sull'inquadramento del personale.
Il CSA rileva che lo
sforzo posto in essere in questa tornata contrattuale per un adeguato recupero
del potere d'acquisto delle retribuzioni a seguito dei processi inflattivi in
atto, risulta ancora insufficiente e pertanto nella successiva fase di rinnovo
per il biennio 2004-2005, si dovranno conseguire ulteriori incrementi
retributivi rispetto all'inflazione programmata dal Governo.
In merito alla parte normativa si critica la pochezza delle
questioni affrontate e stante la complessità delle questioni aperte sui tavoli
contrattuali degli Enti, il CSA ritiene necessario:
Dare certezza ai tempi di lavoro della Commissione istituita
per la rivisitazione dell'ordinamento professionale;
Rafforzare il Capo III Area di Vigilanza con particolare
riferimento alla mancata specifica sull'ordinamento
professionale;
Valorizzare le
professionalità dell'Area Educativo Scolastica richiamando la vigente normativa
nazionale in materia di Docenza;
Rafforzare i criteri oggettivi nell'assegnazione e pesatura delle
Posizioni organizzative;
Fornire alle
Regioni specifici elementi di indirizzo per l'individuazione di ulteriori e
diversi criteri per le alte professionalità;
Assicurare il compenso legato alla produttività di cui all'art. 37
comunque a tutto il personale e nell'ambito del lavoro ordinario al fine di
elevare i livelli di produttività;
Elevare la quota destinata alla formazione all'1,5% del monte
salari.
Il CSA inoltre ribadisce che gli
Enti debbono adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle
professionalità attualmente presenti nelle posizioni infracategoriali D3 e B3
riconosciute nell'ambito ordinamentale dell'Ente in relazione al CCNL
31/3/1999.
In particolare per la
categoria D3 si debbono ricercare soluzioni economiche riconducibili alla piena
applicazione dell'art. 17/2° lett f) del CCNL del 1.4.1999 o dell'art. 8 del
CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente a ciò si
deve procedere celermente alla dissolvenza della categoria A anche mediante
processi di riqualificazione del personale interessato che consentano una
sostanziale equiparazione dell'attuale ordinamento degli Enti Locali a quello
degli altri comparti.
firmato
Il Coordinamento Sindacale
Autonomo, nel confermare la Dichiarazione a verbale presentata unitamente
all'ipotesi di accordo del 16 ottobre 2003 esprime, con la stipula del CCNL del
Comparto Regioni e Autonomie Locali la seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si sottolinea l'esigenza di affrontare la trattazione, nell'ambito della
Commissione bilaterale prevista all'art. 12, di un articolato specifico
riservato ai professionisti degli enti pubblici, anche in virtù dell'esplicita
previsione contenuta nell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ove si prevede che "per le
figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto".
Ciò anche
in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 2095 del Codice Civile come
modificato dalla Legge 13 maggio 1985 n. 190
firmato
Il Di.C.C.A.P. ,
considerato che:
pur in presenza del
riconoscimento di alcune richieste specifiche avanzate per conto della Polizia
Locale e dei dipendenti le Camere di Commercio, non può non denunciare
l'insufficienza del tavolo contrattuale unico per affrontare e risolvere le
questioni legate alle suddette professioni.
Si ritiene, pertanto, di firmare il presente contratto ribadendo comunque
la necessità di individuare specifiche aree di contrattazione relative ai
settori sopra richiamati.
firmato
Di.C.C.A.P: questa
organizzazione sindacale, ritenendo che il presente contratto, come i precedenti
del comparto delle autonomie locali, si applichino, per effetto della legge
165/01 ai dipendenti delle associazioni fra camere di commercio e delle aziende
speciali delle stesse, anche in considerazione che le prime sono finanziate con
fondi pubblici a bilancio negli enti camerali stessi e le seconde hanno bilanci
indissolubilmente legati a quelli dei medesimi enti, si riserva di agire in ogni
sede nei confronti di qui datori di lavoro che non diano corretta applicazione
alle norma contrattuali.
Questa
organizzazione sindacale rilevato che nel presente contratto nulla è previsto,
per i dipendenti delle camere di commercio, circa la specifica modalità di
calcolo dell'indennità di anzianità, per la parte accessoria quiescibile e
pensionabile, in particolare delle posizioni organizzative, si ritiene libera di
agire in ogni sede a tutela dei legittimi diritti dei dipendenti
camerali.
L'istituzione dell'indennità
di comparto, evidenzia ancor più la sperequazione a sfavore dei giovani
neoassunti all'interno del personale camerale dovuta alla disomogenea
distribuzione della specifica indennità prevista per le camere di commercio.
Questa organizzazione invita la controparte a superare il contenzioso in atto
individuando idoneo strumento per riconoscere e valorizzare la conclamata
specificità professionale del personale camerale.
firmato
USAE: questa Confederazione,
pur lamentando l'inadeguata quantizzazione dell'aumento salariale, che in realtà
non copre l'effettivo deprezzamento del valore della vita rispetto alla
differenza di acquisto tra lira ed euro, apprezza lo sforzo fatto dall'Agenzia
al fine di perequare i diversi CCNL restringendo così la forbice relativa al
divario tra questi. Ciò nonostante, lamenta, ancora una volta, la mancata
concessione della specifica contrattazione relativa all'Area di vigilanza e si
riserva di intervenire, a prò della specifica categoria, nel corso delle
riunioni dell'apposita Commissione prevista dall'art. 12 di questi
accordi.
firmato
USAE: sulla base
dell'ordinamento professionale esistente, pur nella logica condivisibile di
valorizzare le esperienze acquisite nell'ente, al fine di evitare un
ingiustificato appiattimento professionale, si dichiara quanto
segue:
- relativamente a D3 acquisito come
categoria di ingresso (concorsi espletati dall'ente) s'impone come
irrinunciabile il riconoscimento di un valore giuridico;
- di conseguenza, in qualsiasi tipo di selezione finalizzata
ad incarichi o altro, occorre tener in adeguata considerazione tale requisito
identificabile comunque come punteggio aggiuntivo rispetto ad altri dipendenti
diversamente collocati nella categoria D.
firmato
Con riferimento
alla disciplina dell'art. 32, comma 7, le Organizzazioni sindacali confederali
CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, unitariamente concordano nel ritenere che negli
enti ove la entità delle risorse disponibili in base alla percentuale dello
0,20% del monte salari del 2001 (nel rispetto delle condizioni prescritte) non
ne consenta la utilizzazione per la incentivazione degli incarichi di alta
professionalità in quanto inferiori al valore minimo previsto dal CCNL, le
medesime risorse, costituendo integrazione di quelle destinate all'incremento
del trattamento accessorio del personale, debbano essere inserite tra quelle
decentrate stabili (art. 31, comma 2) per essere utilizzate sia per il
completamento del finanziamento della indennità di comparto sia per ulteriori
finalità di incentivazione secondo la disciplina adottata in sede di
contrattazione decentrata integrativa.
Le
Organizzazioni sindacali confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, alla luce
della formulazione letterale del testo contrattuale, unitariamente ribadiscono
che la intera disciplina dell'art. 10 sulla valorizzazione delle alte
professionalità ha carattere di generalità e trova, quindi, applicazione nei
confronti di tutti gli enti del comparto.
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
L'USAE nel firmare il CCNL
ribadisce la propria insoddisfazione per quanto riguarda l'insufficiente e
troppo generica normativa contrattuale in materia di disciplina delle attività
implicati l'iscrizione agli albi professionali.
A tal proposito il sindacato fa presente che, su questo argomento, non
sono più accettabili né rinvii, né altre normative contrattuali generiche e
pertanto auspica che, in sede di Commissione paritetica ARAN-OO.SS. si giunga
alla piena, corretta e definitiva applicazione di quanto disposto dal Parlamento
con le seguenti leggi:
1- Legge n. 59
del 15 marzo 1997 che all'art. 11 – comma 4 – lettera d così, tra l'altro
recita:
"...d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti ............, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca".
2- Decr. Legs. n. 165 del 30
marzo 2001 che, all'art.40 ultimo periodo del comma 2 recita: "Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di
direzione o che comportano l'iscrizione ad
albi oppure tecnico-scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi
di comparto".
3- Legge n. 145 del 19
giugno 2002 che con l'art. 7 aggiunge al suddetto comma 2 dell'art. 40 del D.L.
165: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli
dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione,
un'area di contrattazione autonoma, nel rispetto della distinzione di ruoli e
funzioni".
L'USAE, infine, ribadisce
anche in questa sede, che, per una maggiore chiarezza contrattuale e per il
pieno e corretto rispetto della volontà espressa, e più volte confermata, dal
legislatore, è necessaria una specifica contrattazione per i professionisti,
data la loro specificità per la prestazione di "lavoro intellettuale",
specificità chiaramente riconosciuta dal codice civile.
Il Segretario Generale USAE
Adamo Bonazzi
Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. I princìpi e i
contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il
personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a
norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni
che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati
dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate
e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione
di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto
dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di
energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone
per ragioni di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il
dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta,
neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci
da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o
altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il
dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti
entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
1. Nel rispetto
della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non
costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
1. Il dipendente
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado
o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente
alle pratiche a lui affidate.
2. Il
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con
cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai
propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura
la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette
modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,
respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai
suoi superiori.
1. Il dipendente non
sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né
affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni
di propria spettanza.
2. Nel rispetto
delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di
lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di
cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le
linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone
di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei
suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente
non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente
con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami.
2. Salvo il diritto di
esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e
dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né
fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o
nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in
una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto
degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del
servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con
le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4.
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
1. Il dirigente ed il
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità
dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti
per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.