CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL
COMPARTO DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO STATO AD
ORDINAMENTO AUTONOMO
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005
BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DELLE
AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
2002 - 2005
INDICE
PARTE PRIMA : Norme comuni TITOLO I -
Disposizioni
generali
CAPO I:
Art.1:
Campo di applicazione Art.2:
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II -
Relazioni Sindacali
CAPO I :
Art.3
: Relazioni sindacali Art.4
: Contrattazione Collettiva integrativa Art.5
: Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
CAPO II:
Forme di partecipazione
Art.6
: Forme di partecipazione Art.7
: Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III:
Prerogative e diritti sindacali
Art.
8 : Titolarità dei diritti sindacali e prerogative sindacali
TITOLO III – Rapporto di lavoro
CAPO I: Norme disciplinari Art.
9 : Clausole generali
Art.10
: Modifiche all’art.36 del CCNL del 5 aprile 1996 Art.11
: Modifiche all’art.37 del CCNL del 5 aprile 1996 Art.12
: Codice disciplinare Art.13
: Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art.14
: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art.15
: Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II : Disposizioni finali Art.16
: Disposizioni particolari
PARTE SECONDA
SEZIONE I :
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
TITOLO I : Parte Normativa Art.17
: Clausole speciali del sistema classificatorio
Art.18
: Clausole speciali sul rapporto di lavoro
Art.19
: Formazione
TITOLI III.: Trattamento economico
Art.20
: Stipendio tabellare Art.21
: Effetti dei nuovi stipendi Art.22
: Indennità di turno Art.23
: Altre indennità Art.24
: Indennità di rischio mensile Art.25
: Integrazione del fondo di amministrazione Art.26
: Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo di Amministrazione Art.27
: Trattamento di fine rapporto Art.28
: Norma finale di parte economica
Tabelle
da A a D
Dichiarazioni
congiunte
SEZIONE
II : AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
TITOLO I : Sistema di classificazione
Art.29
: Principi del sistema Art.30
: Commissione paritetica del sistema classificatorio
TITOLO II : Rapporto di lavoro Art.31
:
Turnazioni Art.32
: Reperibilità
TITOLO III : Trattamento economico
Art.33
: Stipendio tabellare Art.34
: Effetti dei nuovi stipendi Art.35 : Indennità
Aziendale Art.36 : Altre indennità Art.37 : Integrazione del
fondo generale per l’erogazione del trattamento accessorio Art.38 :
Trattamento di fine rapporto
TITOLO IV : Norme finali e transitorie Art. 39 :
Norme finali e transitorie
ALLEGATO A
TABELLE
da A a D
PARTE
TERZA : NORME COMUNI FINALI
Art.40: Disapplicazioni
ALLEGATO 1 – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
PARTE PRIMA
NORME COMUNI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale - esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
dipendente dalle amministrazioni del comparto delle Amministrazioni
autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all’art 4 del CCNQ sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre
2002.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può
essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie
ivi previste.
3. ll riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
4. Nella Parte I del presente Contratto sono riportate le
norme generali e comuni delle Amministrazioni Autonome dello Stato, mentre la
Parte seconda è costituita dalle apposite Sezioni I, e II in cui sono
riportate le norme specifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, ovvero
le integrazioni alla medesima Parte prima.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002
- 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma
2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le
scadenze stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l’erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47
e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto
dal CCNL del 24 maggio 2000 con le modifiche riportate ai seguenti
articoli.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. L’ultimo periodo dell’art. 4, comma 4 del CCNL 24 maggio
2000 è così sostituito:
"Il contratto integrativo nazionale di cui al comma 1, secondo
le caratteristiche ordinamentali dell’amministrazione, può prevedere modalità di
consultazione e confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto per la definizione di materie omogenee demandate alle sedi
periferiche, per le quali occorre pervenire a soluzioni coordinate
nell’ambito regionale, provinciale e sub provinciale di riferimento".
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
INTEGRATIVI
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 8, comma 1 del CCNL
24 maggio 2000, per l'avvio del negoziato, entro trenta
giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2
del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5
giorni agli organismi indicati nel citato art. 2, corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica
la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In
caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere
ripresa entro cinque giorni. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma
3/ter della legge n. 449 del 1997.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con
la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 5 del CCNL del 24
maggio 2000, che è pertanto disapplicato.
CAPO II
ART. 6
FORME DI PARTECIPAZIONE
1. All’ art.6, comma 1, lettera D) al termine del comma 4 è
aggiunto il seguente:
"Alla Commissione bilaterale, istituita per l’approfondimento
delle tematiche relative all’ambiente, l’igiene e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, è affidato il compito del monitoraggio delle tipologie di infortuni e
malattie per causa di servizio nonché la loro frequenza con riferimento al
personale del settore operativo ed aeronavigante , al fine di raccogliere
elementi di valutazione da sottoporre, mediante relazione annuale,
all’amministrazione per le conseguenti valutazioni."
ART. 7
COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche
amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del
mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di
lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di
un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare
un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare
la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste
dall’art. 6, lett. D) del CCNL del 24 maggio 2000 sono, pertanto, istituiti,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici
Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di
propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con
particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro
o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine
alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al
fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei codici di
condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono
presentate alle amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di
ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di
cui al comma 3, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito
dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 18 del CCNL del 24
maggio 2000, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che
possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il
recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte
del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente
CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. Il Presidente
del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’amministrazione ed il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato
per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo
di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le Amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati
e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti
a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica
per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un
solo mandato.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
ART. 8
TITOLARITA’ DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE
SINDACALI
1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto
previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art. 10, comma 2
relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le
amministrazioni, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000,
il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche.
2. Il secondo alinea dell’art. 9, comma 1, lett. b) del CCNL
del 24 maggio 2000 è sostituito dal seguente " dalle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione collettiva nazionale".
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
ART. 9
CLAUSOLE GENERALI
1. E’ confermata la disciplina contenuta nel Titolo IV Capo
III del CCNL del 5 aprile 1996 come integrato dal CCNL del 24 aprile 2002, ed
in particolare gli artt. 36, 37 e 39 del citato capo III, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
ART. 10
MODIFICHE ALL’ART. 36 DEL CCNL DEL 5 APRILE 1996
1. All’art. 36 del CCNL del 5 aprile 1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo "doveri del dipendente" è
modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta
allegato";
c) al comma 3, lettera d), le parole "della legge n.15 del
1968," vengono sostituite con "del d. lgs. del 28 dicembre 2000 n. 443 e del
DPR del 28 dicembre 2000 n. 445";
d) al comma 3, lettera q), dopo le parole "interessi
finanziari o non finanziari propri" e prima del punto viene aggiunta la
frase "o di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi".
ART. 11
MODIFICHE ALL’ART. 37 DEL CCNL DEL 5 APRILE 1996
1. All'art. 37 del CCNL del 5 aprile 1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
all'art. 36 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo
procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento all' "art.59, comma 4, del d. lgs.
n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del
d. lgs. n. 165 del 2001";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato
con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua
competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli
atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo
ufficio. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto
previsto al comma 4, ultimo periodo."
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi
perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare.
Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel
rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la
certezza delle situazioni giuridiche".
e) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si
rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".
ART. 12
CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità
delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a
quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza
della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento;
- all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo
tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con
particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio
previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa
natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda
della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità
prevista nell’ambito del medesimo comma.
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in
un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso
altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di
terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento rispetto all’assolvimento dei
compiti assegnati;
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell’amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica
per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato
l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste
nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono dal
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli
obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dall’amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo
stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell’amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e
di espressione ai sensi dell’art.1 L. n.300 del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave
all’amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si
applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma
precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e
fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito
uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza
dell’amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione
rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a
comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o
di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della
persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il
dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a
decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al
50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del
24 aprile 2002 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il
periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità
di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una
delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera
c);
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto
dall’amministrazione per esigenze di servizio;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall’amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia
protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente
riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a
comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la
piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo
o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso
si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi,
calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto
di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la
sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che
la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito
di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi -
di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di
rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell’ art. 1, commi 1 e 4
septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale,
c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni
ed integrazioni;
2. quando alla condanna consegua comunque
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della
legge 27 marzo 2001 n. 97.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi
dei lavoratori di cui all’art. 36 del CCNL del 5 aprile 1996, come modificato
dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro
in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.Il codice entra in vigore il
quindicesimo giorno dalla sua affissione.
9. L’art. 38 del CCNL del 5 aprile 1996 è disapplicato. Di
conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 38 devono intendersi all’art.
38 come rinovellato dal presente contratto.
ART. 13
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO
PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare
rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel
corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale
a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge
n. 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai
sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude
entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della
legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è
riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 12
(Codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi
5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.
5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali
del comma 6, si procede analogamente a quanto previsto nel comma medesimo.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 12 (Codice
disciplinare, comma 5 lett. h) e comma 6, lett. b) ed e), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella
medesima area, profilo, posizione economica e decorrenza dell’anzianità
posseduti all’atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la
qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 14
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato
lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell’art. 12 (Codice disciplinare , commi 5 e 6).
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti
dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del
codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per
i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché
sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4,
comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto
previsto dall’art. 13 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale) in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art.
25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 24 aprile 2002, nonchè gli assegni del
nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell’ art. 13 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale), commi 6 e 7, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità
o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 13 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale), comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle
sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una
sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso
verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di
carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a
causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta
nell’art. 40 del CCNL del 5 aprile 1996.
ART. 15
NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma
1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 38 del CCNL del 5 aprile 1996
come rinovellato dal presente contratto, qualora più favorevoli, in luogo di
quelle previste dal medesimo art. 38.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 16
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il comma 2 dell’art. 8 del CCNL integrativo del 24
aprile 2002, riguardante l’aspettativa per dottorato di ricerca, all’ultimo
rigo, dopo la virgola, viene così integrato " fatta salva l’applicazione
dell’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448".
2. L’art. 24, comma 2, del CCNL del 5 aprile 1996, è
integrato con il seguente periodo: "Tra le motivazioni per cui possono essere
concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l’effettuazione di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi
calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento
della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di
emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità."
3. L’art. 24, comma 7, del CCNL del 5 aprile 1996 viene
integrato con il seguente periodo: "Tra queste ultime assumono particolare
rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art.
13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo
2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di
sangue ed i donatori di midollo osseo".
PARTE SECONDA
SEZIONI SPECIALI
SEZIONE PRIMA
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
TITOLO I
PARTE NORMATIVA
ART. 17
CLAUSOLE SPECIALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. La dizione "diploma di laurea" richiesto nelle declaratorie
per l’ammissione alle selezioni dall’interno o dall’esterno è automaticamente
adeguata alle nuove denominazioni di legge: laurea di primo livello ( denominata
"laurea") e laurea di secondo livello (denominata "laurea specialistica"). Il
bando di concorso dovrà indicare il titolo richiesto.
2. I requisiti culturali previsti all’allegato A del CCNL del
24 maggio 2000 per l’accesso dall’esterno ai profili di "Direttore
amministrativo" e "Direttore informatico" della posizione economica C2 sono
sostituiti dai seguenti:
"Requisiti culturali:
Diploma di laurea corrispondente alla specifica attività di
assegnazione e precisamente laurea in giurisprudenza, economia e commercio o
equipollenti; ingegneria, fisica, matematica, informatica ovvero altra laurea
con specializzazione in informatica, ingegneria o equipollenti. Per il profilo
di Direttore informatico, in particolare, la conoscenza della lingua
inglese."
3. All’art. 27 del CCNL del 24 maggio 2000 vengono aggiunti i
seguenti due commi:
"10. In prima applicazione del presente CCNL, al fine di
favorire i processi di riorganizzazione del settore, consentendo
l’ottimizzazione dei servizi, alle selezioni interne per il passaggio ai profili
di "Pilota di elicottero professionale" e "Specialista di elicottero
professionale" della posizione economica C1 è ammesso, oltre al personale della
posizione economica B3, anche quello appartenente alle posizioni economiche B1 e
B2 del medesimo settore. Parimenti alle selezioni per i profili di "Pilota di
elicottero" e "Tecnico di elicottero" della posizione economica B3 è ammesso,
oltre al personale della posizione economica B2, quello inquadrato nella
posizione economica B1. In entrambi i casi l’esperienza professionale richiesta
per la prima applicazione è di un anno."
"11. Il personale ammesso alle selezioni di cui al comma 10
deve essere in possesso dei requisiti culturali e professionali - previsti
dall’allegato A ovvero di quelli previsti dall’art. 28 comma 3 del CCNL 24
maggio 2000 - per i singoli profili per i quali si concorre, nel rispetto
del principio della prevalenza alla progressione del personale proveniente dalla
posizione economica immediatamente inferiore."
4. Analogamente a quanto avviene per il settore operativo,
stante la necessità di assicurare la funzionalità di ciascuna squadra di
soccorso, al personale del settore aeronavigante si applica quanto previsto
dall’art. 44, comma 4.
5. All’art. 27 del CCNL del 24 maggio 2000 vengono aggiunti i
seguenti commi 11 e 12:
"11. In prima applicazione nel passaggio al profilo di
"Direttore antincendi" della posizione economica C2, è consentita l’ammissione
alle selezioni interne al personale inquadrato nel profilo di "Ispettore
antincendi" della posizione economica C1, in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti dall’Allegato A del CCNL 24 maggio 2000 e con una
esperienza professionale di un anno nel citato profilo".
"12. In prima applicazione nel passaggio ai profili di
"Collaboratore tecnico antincendi capo", di "Coordinatore amministrativo" e di
"Coordinatore informatico" della posizione economica C3, è consentita
l’ammissione alle selezioni interne anche al personale inquadrato nei
corrispondenti profili di "Collaboratore tecnico antincendi esperto", di
"Direttore amministrativo" e di "Direttore informatico" della posizione
economica C2, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
dall’allegato A del CCNL del 24 maggio 2000 e con una esperienza professionale
di un anno nel citato profilo."
6. In relazione ai processi di riorganizzazione in atto e al
fine di favorire la flessibilità organizzativa del settore operativo, anche in
funzione del potenziamento qualitativo del personale operativo diplomato, il
profilo di "Assistente tecnico antincendi" di cui al comma 8 dell’art. 28 del
CCNL del 24 maggio 2000 è posto in esaurimento.
7. Con riferimento a quanto previsto dal comma 6, i posti
disponibili nel profilo di "Collaboratore tecnico antincendi" della posizione
economica C1 vengono coperti prioritariamente, secondo le modalità previste
dall’art. 26, comma 3 lett.A) del CCNL del 24 maggio 2000, attraverso i passaggi
del personale inquadrato nel profilo di Assistente tecnico antincendi della
posizione economica B3.
8. In prima applicazione del presente CCNL, al fine di favorire
i processi di riorganizzazione della amministrazione, la contrattazione
integrativa promuoverà iniziative di riqualificazione professionale intese ad
agevolare il passaggio del personale in servizio all’entrata in vigore del
presente CCNL dalla posizione economica A1 alla posizione economica A2.
All’onere derivante dai predetti passaggi si farà fronte con risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all’art. 47 del
CCNL 24 maggio 2000 ed art. 5 del CCNL 4 aprile 2001.
9. L’esperienza professionale richiesta nei vari commi del
presente articolo è quella maturata alla scadenza del bando della selezione
interna.
10. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità
dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali
richiedono l’impegno delle parti nel portare avanti il sistema di
classificazione professionale di cui al CCNL del 24 maggio 2000, quale efficace
e concreto strumento di riforma. A tale scopo, le parti, attuata la
fase di prima applicazione del sistema classificatorio si danno atto della
necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire anche ad una
semplificazione dello stesso per una migliore gestione dei processi lavorativi
ed un impiego più flessibile delle risorse umane. A tal fine è istituita, entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione
paritetica ARAN - Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza
idonei al raggiungimento degli obiettivi suindicati e di formulare alle parti
negoziali proposte per una verifica del sistema classificatorio in relazione
alle peculiarità dei settori di riferimento.Eventuali decisioni della
Commissione, per la parte sindacale, saranno adottate sulla base della
rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti
disposizioni.
ART. 18
CLAUSOLE SPECIALI SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. All’art.33 del CCNL del 24 maggio 2000, come integrato
dall’art. 18, comma 10 del CCNL del 24 aprile 2002, vengono aggiunti i seguenti
commi:
"1 bis. Nel settore operativo ed aeronavigante, al fine di
consentire il recupero del dipendente al servizio attivo, in previsione della
sua riammissione al termine dell’assenza per infortunio o malattia, nel rispetto
dell’art. 12 della legge n. 521 del 1988, l’amministrazione invia ai competenti
organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il
dipendente, sulla base dei parametri psico - fisici previsti per il personale
operativo, sia totalmente o parzialmente inabile all’attività lavorativa. Nel
caso di inabilità parziale, sulla base delle mansioni proprie del profilo,
l’amministrazione individua quelle attività operative che, compatibilmente con
lo stato di salute, consentano al dipendente stesso - con la permanenza nel
settore operativo - lo svolgimento di attività istituzionali correlate al
soccorso. L’attuazione del principio di tutela del dipendente dovrà, comunque,
essere conciliato con la piena operatività dell’attività di soccorso che, in
quanto istituzionale, dovrà essere garantita".
" 5. Il dipendente viene ricollocato nel profilo del settore
operativo entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione all’amministrazione
dell’esito positivo dell’accertamento di cui al comma 1, con l’attribuzione
della retribuzione di competenza e con il riassorbimento dell’eventuale assegno
ad personam corrisposto nel precedente transito."
"6. La ricollocazione nel settore operativo può essere
richiesta solo dal personale che sia transitato al settore dei servizi tecnici,
amministrativi ed informatici da non più di cinque anni."
2. Ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro e del
rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 ed in considerazione
del particolare lavoro svolto, in attesa di una chiarificazione legislativa
sulla permanenza o meno in servizio oltre i limiti di età, il personale
operativo inquadrato nei profili di vigile, capo squadra e capo reparto, che, in
via giudiziale, ottenga la riammissione in servizio, è sottoposto
preliminarmente a visita medica per l’accertamento della idoneità psico-fisica
al servizio.
ART. 19
FORMAZIONE
1. In materia di formazione è tuttora vigente per tutto il
personale l’art. 18 del CCNL 24 maggio 2000 il quale considera tale istituto
quale leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti
e sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire
la formazione obbligatoria del personale, nelle linee di indirizzo definite
nella contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 22, comma 2 punto A lettera
a) del CCNL 24 maggio 2000 sono privilegiate le strategie e le metodologie
coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito
interno anche a livello territoriale, favorendo metodi di formazione che
facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a
livello interno.
3. Nell’ambito della programmazione delle attività formative e
con le procedure indicate nell’art. 22, comma 2, punto A, lettera g) e
punto B lettera c) del CCNL 24 maggio 2000 in particolare circa l’articolazione
degli orari e loro tipologie, la contrattazione integrativa rinviene ogni utile
strumento per garantire al personale operativo ed aeronavigante la
partecipazione alle attività formative, prevedendo un numero annuale minimo di
ore non inferiore a n. 12 integrabili in sede di contrattazione integrativa
nell’ambito dei programmi annuali.
4. E’ confermato che al finanziamento delle attività formative,
comprese quelle indicate nel comma 3, si provvede con le risorse individuate
dall’art. 18, comma 5 del CCNL del 24 maggio 2000.
5. E’, altresì, confermata la clausola contenuta nell’art. 48,
comma 2, lettera a) del CCNL del 24 maggio 2000.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 20
STIPENDIO TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto
dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio
2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento
fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge
n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari
2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come
stabiliti dall’art. 2, comma 2, del CCNL del 4 aprile 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa
speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione
dei commi 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dall’allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi
comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma
6, del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei
valori indicati nella allegata tabella C, calcolati sul valore del trattamento
economico iniziale di cui al comma 4.
ART. 21
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui agli artt.12,
comma 4 (codice disciplinare) e 14, comma 7 (sospensione cautelare in caso di
procedimento disciplinare) del presente CCNL, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la
ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art.
20 (stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art.
2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità
integrativa speciale, di cui all’art. 20 (stipendio tabellare), comma 3 del
presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. A decorrere dal 1°gennaio 2002 l’ importo dell’indennità di
rischio e dell’indennità mensile di cui all’art. 45, commi 1 e 4 del CCNL del 24
maggio 2000 sono considerate utili agli effetti di cui al comma 2, secondo
periodo.
ART. 22
INDENNITA’ DI TURNO
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 al personale del settore
operativo, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48 o nelle turnazioni
particolari di cui all’art. 45 del CCNL del 5 aprile 1996 e compreso nel
dispositivo di soccorso tecnico, con esclusione del personale elicotterista,
sommozzatore e portuale, è attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore
svolto per un massimo di 133 turni annui, un’indennità di turno, finalizzata a
riconoscere la maggiore esposizione ai rischi connessi agli interventi, nella
misura minima di € 3.
2. L’indennità è corrisposta sulla base della presenza in
servizio e viene attribuita anche al personale operativo dell’area C ed a quello
appartenente al profilo di assistente tecnico antincendi, inserito nei turni
continuativi 12/24 – 12/48, che svolge servizio di guardia. La contrattazione
integrativa in relazione all’organizzazione dei servizi, potrà individuare altre
tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità.
3. L’indennità non è attribuita in caso di transito temporaneo
ad orario giornaliero, mentre continua ad essere erogata, in misura
corrispondente ai turni ordinariamente effettuabili, in caso di partecipazione
alle fasi operative.
4. Al finanziamento della indennità di cui al presente
articolo, si provvede con le risorse del Fondo unico di amministrazione,
appositamente individuate e finalizzate all’interno del fondo medesimo ai sensi
dell’art. 25, comma 3 ( Fondo unico). Dette risorse sono incrementate con quelle
che specifiche leggi destineranno alla medesima finalità.
5. Gli eventuali risparmi che dovessero derivare
dall’erogazione di detta indennità nell’ambito delle risorse finalizzate di cui
al comma 4, saranno utilizzate, a consuntivo, per l’incremento della misura
minima dell’indennità in contrattazione integrativa.
6. La contrattazione integrativa individuerà altre modalità di
dettaglio non previste dal presente articolo ed, in particolare, quelle relative
alla eventuale maggiorazione dell’indennità nel caso di eventi calamitosi per i
quali devono essere previste misure eccezionali in connessione con le situazioni
di emergenza di protezione civile. A tale maggiorazione si fa fronte con le
risorse disponibili nel fondo o con altre risorse derivanti dai provvedimenti di
carattere eccezionale adottati in simili circostanze.
ART. 23
ALTRE INDENNITA’
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 è istituita, per il
personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni
di barca, motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un’indennità,
i cui criteri, modalità di corresponsione e misura sono definiti in
contrattazione integrativa.
2. Resta confermato quanto previsto dall’art. 45, comma 5, del CCNL del 24
maggio 2000.
3. Le indennità previste per il personale elicotterista,
sommozzatore e nautico non sono cumulabili tra di loro.
ART. 24
INDENNITA’ DI RISCHIO ED INDENNITA’ MENSILE
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità operativa di cui
all’art.46 del CCNL del 24 maggio 2000 e all’art. 4 del CCNL del 4 aprile 2002,
cessa di essere corrisposta ed è conglobata, in misura tale da garantire
l’equivalenza di costo anche ai fini assistenziali e previdenziali, nella
indennità di rischio di cui all’art. 45 del medesimo CCNL del 24 maggio 2000,
comma 1.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il medesimo conglobamento
del comma 1 è disposto, per il personale del settore dei servizi amministrativi,
tecnici ed informatici, con riferimento all’indennità mensile prevista
dall’articolo 45, comma 4 del citato contratto del 2000. Detta indennità
continua ad essere corrisposta su 12 mensilità.
3. Le nuove misure dell’indennità di rischio e dell’indennità
mensile di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli incrementi mensili di cui al
presente contratto nonchè le decorrenze sono indicate nella tabella D.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Fondo
di amministrazione è stabilmente ridotto delle somme precedentemente destinate
al finanziamento della suddetta indennità operativa e, conseguentemente,
all’art. dell’art. 48, comma 2, del CCNL del 24 maggio 2000 viene soppressa la
lettera d).
ART. 25
INTEGRAZIONE DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai sensi
dell’art. 47 del CCNL del 24 maggio 2000 e dell’art. 5 del CCNL 4 aprile 2001 è
ulteriormente incrementato:
a) di un importo pari a € 12 pro – capite per tredici
mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003;
b) delle risorse di cui all’art. 33, comma 6, legge n. 289 del
2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo
deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce
attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate
direttamente dal presente contratto.
3. All’interno del Fondo, a decorrere dal 31 dicembre 2003, si
costituisce un’apposita sezione dedicata al finanziamento dell’indennità di
turno prevista dall’art. 22, utilizzando le risorse complessivamente disponibili
nel fondo stesso. Nella sezione confluiscono eventuali risorse di legge
destinate a tale finalità.
4. Ai fini del comma 3, le risorse destinate all’apposita
sezione sono quantificate in misura pari a € 290 annui, al netto degli oneri
sociali, per dipendente destinatario dell’indennità di turno.
ART. 26
ULTERIORI MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO DI
AMMINISTRAZIONE
1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt.22 e 23 del presente
contratto, al comma 2 dell’art. 48 del CCNL del 24 maggio 2000 sono aggiunte le
seguenti lettere:
"l) compensare l’indennità di turno di cui all’art. 22 (
indennità di turno);
m) compensare le indennità di cui all’art. 23 comma 1 (altre
indennità)"
2. Sono, altresì, confermate le altre modalità di utilizzo del
fondo di cui all’art. 48 del CCNL del 24 maggio 2000, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 24 ( indennità di rischio e mensile ) di cui al presente
CCNL.
ART. 27
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la retribuzione annua da
prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di
lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo delle
posizioni economiche ove acquisite;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della
maggiorazione per esperienza professionale - ex art. 47 D.P.R. 269/1987 ed
ex art. 25 D.P.R. 335/1990
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità di rischio e l’indennità mensile di cui
all’art. 24 del presente contratto;
e) Indennità di posizione organizzativa, di cui all’art. 29
del CCNL sottoscritto il 24 maggio 2000;
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non
riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento
all’atto della cessazione dal servizio.
ART. 28
NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
1. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli
istituti di cui all’art. 25 (integrazione del fondo unico di amministrazione)
non vengano completamente utilizzate nell’anno in corso, sono riassegnate al
Fondo unico di amministrazione per l’esercizio successivo.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano
confermate le norme dei precedenti CCNL.
TABELLE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.1
Con riferimento all’art. 19 ( Clausole speciali di parte
normativa) le parti esprimono l’auspicio che gli accertamenti sanitari si
svolgano nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i due mesi dalla
presentazione dell’istanza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
Le parti auspicano che i passaggi dei dipendenti inquadrati nei
profili laureati del settore operativo della posizione economica C1 ai
corrispondenti profili della posizione economica C2 vengono portati al
più presto a compimento anche attraverso una specifica sessione negoziale da
svolgersi nell’ambito della contrattazione integrativa, al fine di consentire un
rapido svolgimento anche delle selezioni sottostanti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti auspicano la massima sollecitudine nell’erogazione al
personale delle competenze accessorie previste dal presente contratto con
particolare riferimento al lavoro straordinario.
SEZIONE
SECONDA
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO
TITOLO I
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 29
PRINCIPI DEL SISTEMA
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di
garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché
promuovere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, le parti
convengono sulla opportunità di confermare l’attuale sistema di
classificazione previsto dal CCNL del 24 maggio 2000 e di proseguire nel
processo di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come
strumento di supporto alla riforma stessa anche nell’ottica della piena
armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale
delle risorse umane e sulla base dell’esperienza maturata ed in relazione alla
maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti collettivi del
precedente quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa
debba valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel
citato sistema classificatorio:
a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso
dall’esterno, ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la
copertura dei posti;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai
candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le
aree e i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell’art.
56 del CCNL del 24 maggio 2000, all’esperienza professionale, al titolo di
studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento
e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un
peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla
selezione.
c) esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali,
della prevalenza all’inquadramento del personale proveniente dalla posizione
economica immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione
continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi,
costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di
aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura
gestionale. A tal fine deve essere data piena attuazione all’art. 18 del CCNL
del 24 maggio 2000, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate
nel comma 5 della medesima norma.
4.Le parti si danno reciproco atto della operatività dei
contratti integrativi già stipulati, aventi tra l’altro, per oggetto il
sistema classificatorio e, conseguentemente, si impegnano ad assumere,
ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla
rapida applicazione degli stessi.
ART. 30
COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali richiedono l’impegno delle parti nel portare avanti
il sistema di classificazione professionale di cui al CCNL del 24
maggio 2000, quale efficace e concreto strumento di riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di prima
applicazione del sistema classificatorio di cui al comma 1, si danno atto
della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire
anche ad una semplificazione dello stesso per una migliore gestione dei
processi lavorativi ed un impiego più flessibile delle risorse umane.
3. A tal fine è istituita, entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN -
Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con
il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al
raggiungimento degli obiettivi suindicati e di formulare alle parti
negoziali proposte per una verifica del sistema classificatorio che in
particolare esamini la possibilità di:
- attuare una riduzione degli attuali accessi
dall’esterno;
- individuare all’interno delle aree posizioni esclusivamente economiche
e le relative modalità di sviluppo professionale;
- ricomporre i processi lavorativi attraverso una nuova declaratoria di
area, con l’indicazione di eventuali norme transitorie per il passaggio
dall’attuale al nuovo sistema;
- valutare le implicazioni sulla dotazione organica derivanti
dall’applicazione delle proposte.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte
sindacale, saranno adottate sulla base della rappresentatività espressa
dalle stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. A tale Commissione è demandato anche il compito di
formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell’area della
vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del Protocollo di
intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni sindacali.
La realizzazione di tali proposte avverrà con le modalità e tempi indicati
nell’art. 10 della legge 19 luglio 2002 n.145.
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
ART. 31
TURNAZIONI
1. La turnazione è finalizzato a garantire la copertura massima
dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su
cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale
tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione
dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con
criteri determinati in sede di contrattazione integrativa, in modo da
coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà
avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente,
con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del
mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto. Il numero dei
turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere
superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere
garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel
periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del
giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello di
contrattazione integrativa, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 65, comma 1, lett. A) del CCNL del 24 maggio 2000 secondo le
seguenti fattispecie:
a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle
24 ore;
b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso
in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno.
Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le
indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono
fissati come segue:
- € 12,91 lordi per ciascun turno festivo;
- € 12,91 lordi per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di
cui alla precedente lettera b );
- € 25,82 lordi per ciascun turno notturno -
festivo.
4. Il personale che si trovi nelle condizioni di particolare
disagio sociale o familiare può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione
di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del
bambino.
ART. 32
REPERIBILITA’
1 . All'istituto della reperibilità
durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi
ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non
possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione
dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di
reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in
reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di
domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art.
65, comma 1 lettera A) del CCNL del 24 maggio 2000, per il turno di 12 ore è
corrisposta un’indennità di misura non inferiore ad € 17,35. Per turni di durata
inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente
alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene
retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero
orario.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 33
STIPENDIO TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto
dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio
2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento
fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge
n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari
2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come
stabiliti dall’art. 6, comma 2, del CCNL del 4 aprile 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa
speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione
ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall’applicazione dei commi 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dall’allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi
comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma
6, del presente CCNL.
ART. 34
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui agli artt.
12, comma 4 (codice disciplinare) e 14, comma 7 (sospensione cautelare in caso
di procedimento disciplinare), del presente CCNL, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la
ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione
dell’art. 33 (stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico
2002-2003. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché
quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità
integrativa speciale, di cui all’art. 33 (stipendio tabellare), comma 3 del
presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’ importo
dell’indennità aziendale di cui all’art. 63, comma 1 del CCNL del 24 maggio
2000 è considerata utile agli effetti del comma 2, secondo periodo.
ART.35
INDENNITA’ AZIENDALE
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, il premio per l’incremento
del rendimento industriale di cui all’art. 54, comma 4 del CCNL 5 aprile 1996
cessa di essere corrisposto ed è conglobato, in misura tale da garantire
l’equivalenza di costo anche ai fini assistenziali e previdenziali,
nell’indennità aziendale di cui all’art. 63 del CCNL 24 maggio 2000. Dalla
medesima data cessa di essere corrisposto anche l’importo di € 0.19 a titolo di
premio per l’incremento del rendimento industriale per ciascuna ora di lavoro
straordinario.
2. I nuovi importi dell’indennità aziendale, comprensivi degli
incrementi mensili del presente contratto, nonchè le decorrenze sono fissati
dall’allegata Tabella C. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità.
ART.36
ALTRE INDENNITA’
1. Con riferimento alla Tabella H di cui al comma 3 dell’art.
63 del CCNL del 24 maggio 2000, sostituita dalla presente Tabella D, vengono
confermate le seguenti indennità:
a) indennità di servizio notturno e festivo;
b) indennità di rischio e insalubrità, secondo quanto previsto dalla
Tabella D,
c) indennità di maneggio valori;
d) indennità di guida veicoli a motore;
e) indennità per i servizi meccanografici.
2. In relazione al trasferimento all’Ente Italiano Tabacchi
delle competenze relative al settore industriale e produttivo, ed ai conseguenti
processi di ristrutturazione dell’Azienda autonoma dei Monopoli, vengono
soppresse l’indennità di ciclo produttivo e quella di confezionamento dei sigari
a mano di cui alla Tabella H allegata al CCNL del 24 maggio 2000, nonché
l’indennità di doppio e triplo turno di cui al comma 4 dell’art. 63 del medesimo
contratto. Le relative risorse rimangono sul Fondo di amministrazione di cui
alla lett. A) dell’art. 66 del citato CCNL (oppure Fondo unico ) per le finalità
di cui all’art. 66 medesimo.
3. All’art. 66, comma 2, lett. b) del CCNL del 24 maggio 2000
(Utilizzo dei Fondi), alla fine del periodo aggiungere: "nonché per finanziare i
turni e la reperibilità , secondo quanto previsto dagli artt 31 e 32 (turnazioni
– reperibilità)".
ART. 37
INTEGRAZIONE DEL FONDO GENERALE PER L’EROGAZIONE DEL
TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Il Fondo determinato ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett.
A) del CCNL del 24 maggio 2000 e dell’art. 9 del CCNL 4 aprile 2001 è
ulteriormente incrementato:
a) di un importo pari a € 11,80 pro – capite per tredici
mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003;
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003, le risorse del Fondo di
cui all’art. 65, lett. B del CCNL del 24 maggio 2000 confluiscono nel Fondo del
comma 1, fatte salve le quantità economiche finalizzate al conglobamento del
premio industriale sull’indennità aziendale di cui all’ art.35.
3. Sono, altresì, confermate le modalità di utilizzo dei fondi
di cui all’art. 66 del CCNL del 24 maggio 2000.
4. Le indennità di cui agli artt. 35 e 36 nonchè l’indennità di
funzione di cui all’art. 55, comma 4 del CCNL 5 aprile 1996 rientrano tra le
finalità del citato Fondo generale e vengono erogate con le modalità
vigenti.
ART.38 TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la retribuzione
annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto
di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo delle
posizioni economiche ove acquisite;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della
maggiorazione per esperienza professionale - ex art. 47 D.P.R. 269/1987 ed
ex art. 25 D.P.R. 335/1990
c) Indennità integrativa speciale;
d) Indennità aziendale di cui all’art. 35 del presente
contratto;
e) Tredicesima mensilità;
f) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non
riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in
godimento all’atto della cessazione dal servizio.
TITOLO IV
ART. 39
NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Le declaratorie dei profili contenute nell’allegato A) al
CCNL del 24 maggio 2000 sono sostituite a quelle contenute nell’Allegato A) al
presente contratto.
2. Al fine di favorire i processi di riorganizzazione, da cui
possa derivare una ridefinizione dei posti di funzione per il personale
dell’area A, la contrattazione integrativa di amministrazione, in via
eccezionale e per una sola volta nell’arco della vigenza del presente CCNL,
può promuovere iniziative di riqualificazione professionale, intese alla
ricollocazione del personale in servizio nell’area A, alla data di entrata in
vigore del presente contratto, verso la posizione iniziale dell’area B.
All’onere derivante dalla ricollocazione del personale, si fa fronte con
risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo di
amministrazione.
Allegato A
Posizione economica A1
PROFILO PROFESSIONALE: Ausiliario
Provvede alle attività ausiliarie e di supporto. In
particolare svolge lavori di trasporto, manovalanza o attività generiche,
ovvero semplici lavori di controllo della movimentazione dei materiali; ove
necessario svolge attività di custodia e sorveglianza; svolge attività di
anticamera, regolando l'accesso del pubblico; provvede allo smistamento e
trasporto di fascicoli, documenti e oggetti vari; cura il prelievo, la
consegna e l'inoltro della corrispondenza, esegue lavori di riproduzione di
atti e documenti, riceve e smista telefonate, effettua commissioni esterne;
cura l'apertura e chiusura degli uffici.
Posizione economica B1
PROFILO PROFESSIONALE: Assistente
Svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla
regolare funzionalità dell’ufficio cui è addetto quali, ad esempio, attività
di scritturazione e collaborazione nei servizi amministrativi, tecnici o
fiscali, tenuta di archivi e registri, attività di copia e stenografia con
uso di macchine anche elettriche, centralinista telefonico, semplici attività
di movimentazione meccanica per stoccaggio dei materiali, aiuto cuoco,
custodia e sorveglianza di depositi e uffici.
Posizione economica B2
PROFILO PROFESSIONALE: Operatore
Con riferimento ai rispettivi settori di attività individuati
dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative, svolge
attività relative alla propria professionalità quali, ad esempio, muratore,
pittore, verniciatore, falegname, infermiere, cuoco; lavorazioni specifiche di
officina, installazione, manutenzione; conduzione e riparazione di macchine da
stampa; conduzione di automezzi, curandone la manutenzione; ovvero, nei
laboratori chimici, svolge attività di preparazione e di operatore di
controllo; ovvero collabora nelle attività aziendali, tecniche,
amministrative, contabili, commerciali, informatiche, fiscali; svolge
attività per l'esercizio di centrali di energia elettrica, di caldaie a vapore
e di impianti ausiliari.
Posizione economica B3
PROFILO PROFESSIONALE: Collaboratore
Con riferimento ai rispettivi settori di attività individuati
dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze organizzative, svolge
compiti di collaborazione nelle diverse attività riferite alla propria
professionalità quali, ad esempio, quelle amministrative, contabili,
linguistiche, tecniche, fiscali, anche con assunzione di responsabilità
dei risultati; nel campo informatico, nell’ambito della specifica
professionalità acquisita e per quanto di competenza, cura l’esecuzione di
procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale
operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la
funzionalità e l’esecuzione; svolge compiti di coordinamento e controllo delle
attività di professionalità inferiori, curandone l’adeguata
utilizzazione.
Posizione economica C1
PROFILO PROFESSIONALE: Consigliere
Con riferimento ai rispettivi settori di attività individuati
dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze organizzative, svolge
attività attinenti alla sua competenza professionale specifica nel settore
assegnato, quali, ad esempio, studio di metodologie di lavoro, ricerca e
controllo economico della gestione, nonché attività di programmazione e
controllo, progettazione, studio, direzione lavori, collaudi e perizie; nel
settore informatico cura l’analisi del settore da meccanizzare, la
realizzazione dei programmi e la loro manutenzione, prepara e trasmette ai
programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi,
gestisce il centro di elaborazione e comunicazione dati, ovvero uno o più
settori nei quali è ripartito; svolge attività di traduzioni ed
interpretariato in almeno due lingue estere, anche in simultanea nei linguaggi
tecnico, economico e mercantile e giuridico; può essere preposto ad unità
organiche interne aventi funzioni amministrative, commerciali, fiscali
e di controllo contabile presso gli organi periferici dell'Amministrazione,
anche con compiti di coordinamento di altre posizioni di lavoro presso gli
organi centrali.
Posizione economica C2
PROFILO PROFESSIONALE: Direttore
Con riferimento ai rispettivi settori di attività individuati
dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze organizzative, svolge
attività attinenti alla propria competenza professionale quali, ad esempio,
istruttoria di affari particolarmente complessi o di studio di problemi di
natura amministrativa, economica, finanziaria, giuridica, tecnica; coordina le
funzioni amministrative e di controllo; collabora nell'attività di direzione
degli uffici o nelle attività di progettazione, direzione lavori, collaudi,
perizie; esplica compiti di diretta collaborazione nell'area della ricerca
economico-aziendale e giuscontabilistica nonché nella verifica amministrativa
e contabile e di controllo di gestione; coordina, nell'area dell'informatica,
gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei processi ICT, definisce le
specifiche tecniche e funzionali relative al software, al sistema e alla rete,
realizza prodotti di analisi, valuta prodotti software e soluzioni hardware,
controlla gli standard di funzionamento.
Posizione economica C3
PROFILO PROFESSIONALE: Coordinatore
Con riferimento ai rispettivi settori di attività individuati
dall’Amministrazione in relazione alle proprie esigenze organizzative,
coordina le attività amministrative e contabili delle unità aziendali, con
predisposizione di situazioni complesse, periodiche e di bilancio dell'Azienda
garantendo il rispetto di norme e disposizioni in materia fiscale, di bilancio
e societaria in genere; coordina le attività di progettazione, collaudo e di
gestione aziendale specialistiche; nel campo informatico supporta le strutture
utenti nell’ideazione di soluzioni informatiche, pianifica e coordina le
attività di sviluppo dei sistemi informatici, pianifica e coordina la gestione
delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento dei sistemi; dirige
l’attività di studio nei settori amministrativo-contabile, tecnico, giuridico
ed economico partecipando a vari organismi aziendali cui è richiesta la sua
professionalità; coordina le attività di ricerca scientifica, economica e
statistica avviando le eventuali sperimentazioni; partecipa ad organi
collegiali, commissioni o comitati per i quali non sia prevista l'esclusiva
partecipazione dei dirigenti; secondo la specifica professionalità può
assumere temporaneamente la funzione dirigenziale in assenza del dirigente
titolare.
TABELLE
Tabella D
|
Indennità di servizio notturno e
festivo
(oraria)
€ 0,9296 |
Indennità di rischio e insalubrità
(*)
(giornaliera)
Gruppo II € 0,8366
Gruppo III € 0,6507 |
Indennità per i servizi
meccanografici
(giornaliera)
€ 0,9296 |
Maneggio valori
(mensile)
€ 14,977 |
Guida veicoli a motore
(giornaliera)
€
0,6507 |
(*) In considerazione della ristrutturazione
dell’Amministrazione con conseguente cessione delle attività industriali,
restano confermate le prestazioni di lavoro elencate nella tabella
"Riclassificazione della tabella delle prestazioni di lavoro ai fini della
corresponsione dell’indennità di rischio e insalubrità al personale dei
Monopoli" allegata al D.P.R. n. 338 del 3 aprile 1981, con le seguenti
precisazioni:
Gruppo I – soppresso;
Gruppo II – restano in vigore le voci di classificazione n. 14 e n. 17;
Gruppo III – restano in vigore le voci di classificazione n. 6, n. 7, n. 8
e n. 9;
Gruppo IV – soppresso.
PARTE TERZA
NORME FINALI COMUNI
CAPO I
NORME FINALI
ART. 40
DISAPPLICAZIONI
1. – Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono
disapplicate le seguenti norme:
a) Con riferimento all’art.5 (tempi e procedure per la
stipulazione dei contratti integrativi): l’art. 5 del CCNL del 24 maggio
2000;
b) Con riferimento agli artt. 12 (Codice disciplinare)
e 13 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale):
l’art. 38 del CCNL del 5 aprile 1996 come integrato dall’art. 18, commi
6 e 9, del CCNL del 24 aprile 2002;
c) Con riferimento all’art. 14 (Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale): l’art. 40 del CCNL del 5 aprile
1996;
d) Con riferimento all’art. 15 (Norme transitorie per i
procedimenti disciplinari): l’art. 71, commi 1 e 2 del CCNL del 5 aprile
1996.
e) Con riferimento all’art. 24 (indennità di rischio e
mensile): l’art. 46 del CCNL 24 maggio 2000 e l’art. 4 del CCNL del 4
aprile 2002.
ALLEGATO
1
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in
servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità
dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in
tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore
e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al
fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento
dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica
la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui
dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
4. Il comportamento del dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei
compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque
possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria
adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato,
i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi
di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con
soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado
o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o
nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente
competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di
cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali
è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione
con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta
né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate
ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti
privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né
affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza,
egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.
Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne
serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene
o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che
gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente
si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in
ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre
comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in
una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del
rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta
tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra
opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di
affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei
risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio
interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti
finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei
servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti
disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami,
istanze e segnalazioni.
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