COMPARTO - SETTORE

 FEDERCULTURE

TIPO

 CCNL

AREA

PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

15 DICEMBRE 2006

PERIODO

 BIENNIO  31.12.2005 - 31.12.2007

 

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ARGOMENTI CORRELATI


 


VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO

DEL BIENNO ECONOMICO 31 12 2005 31 12 2007 DEL CCNL FEDERCULTURE

 

            Il giorno 15/12/2006, presso la sede di Federculture, in Roma, P.zza Cavour n. 17, si sono incontrati: 

            La delegazione trattante di Federculture, assistita dall’Avv. Fabrizio Mariosa e dalla CONFSERVIZI nelle persone di Franco Perasso e Chiara Straniero

E 

Le OO. SS., rappresentate per 

-          la F.P. CGIL, dai Sigg.ri Carlo PODDA, Antonio CRISPI, Ugo GALLO, Valentina SANTUCCI, Dante AJETTI, Simona MARRIS

-          la FPS CISL, dai Sigg.ri Rino TARELLI, Marco LOMBARDO, Velio ALIA, Roberta ANTONIUCCI, Enrico VIZZACCARO

-          la UIL FPL, dai Sigg.ri Sauro BRECCIAROLI, Manuel ONOFRI, Carlo FIORDALISO, Giacinto FIORE

-          la UIL PA, dai Sigg.ri Gerardo ROMANO, Francesco MATTERA, Simonetta VILLAMAGNA

 

per il rinnovo della parte economica del CCNL Federculture, la cui validità è convenuta per il periodo dal 01 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, per complessive 25 mensilità. Tale scadenza è funzionale alla revisione dei periodi di vigenza del CCNL i quali, anche nella parte normativa del predetto Contratto, verranno adeguati in occasione del prossimo rinnovo quadriennale, impegnandosi sin d’ora le parti a definire un periodo di vigenza dal 01 gennaio al 31 dicembre dei rispettivi anni di decorrenza e di scadenza sia della parte normativa che di quella economica del CCNL. 

 

Premesso 

-         che l’applicazione del CCNL Federculture, tra le realtà cui esso è più naturalmente orientato, ha fatto registrare un’esperienza reputata da consolidare ed estendere, quanto a mantenimento ed incremento dei livelli occupazionali, seppure in uno scenario poco rassicurante per il settore degli enti locali e, nello specifico, dei beni culturali, relativamente al profilo delle ridotte disponibilità finanziare;

-         che, pertanto, è interesse delle parti stipulanti proseguire nel monitoraggio dell’andamento del settore, condividendo azioni comuni tese all’estensione del CCNL Federculture verso imprese e soggetti gestori dei servizi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nella prospettiva di accrescere i profili di omogeneità ed unitarietà ad operatori appartenenti alla medesima catogoria. E’ altresì avvertita l’opportunità di sviluppare azioni più incisive nel settore del “turismo culturale” che costituisce elemento indefettibile delle ragioni che hanno animato la nascita e la crescita del CCNL Federculture;

-         che, le esigenze di valorizzazione del settore non possono trascurare il profilo della qualificazione economica e professionale dei lavoratori che vi operano e, dunque, le parti intendono dare attuazione all’art. 5 del CCNL definendo, con la presente intesa, il nuovo quadro economico di riferimento per il periodo dal 01 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, avuto riguardo alle rispettive responsabilità e funzioni;

-         che, nella citata fase di rinnovo biennale, le parti adottano i criteri definiti dal Protocollo d’intesa Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993, determinando incrementi economici dei minimi tabellari che tengano conto della differenza percentuale tra l’inflazione reale e l’inflazione programmata del biennio 2004 – 2005 nonché del tasso di inflazione programmata dal Governo, relativamente al biennio 2006 – 2007;

-         che, sotto il profilo della progressiva valorizzazione economica del capitale umano, acquisisce un sempre crescente peso la contrattazione integrativa che assegna al “premio di risultato” una quota non trascurabile nell’efficace raggiungimento degli obbiettivi d’impresa; in particolare, attraverso la diligente e proficua partecipazione del personale aziendale. In tale ottica, le parti condividono l’esigenza di valorizzare la quota del premio di risultato – pari al 50% della sua composizione destinata ad obbiettivi di miglioramento della produttività e qualità dei servizi – indirizzandola a progetti individuali e di gruppo che tengano conto, tra l’altro, delle effettive esigenze dell’utenza (ad esempio, attraverso la maggiore e/o minore disponibilità a più ampie turnazioni di lavoro; una crescita della qualità del servizio attestabile sulla scorta di rilevazioni statistiche tese ad apprezzare il grado di soddisfazione dei cittadini utenti). Le parti, inoltre, sin d’ora si rendono disponibili a rivedere i criteri di determinazione del valore del premio in occasione del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL, individuando indicatori economici, ulteriori rispetto al MOL (Margine Operativo Lordo), che consentano di adeguare le forme di finanziamento del premio alle rinnovate esigenze del settore in ogni singola azienda. Al contempo, accrescendo la quota percentuale orientata a produttività e qualità dei servizi e valorizzando le posizioni direttive che contribuiscono alla programmazione, monitoraggio e perseguimento degli obiettivi aziendali;

-         che, sul versante della qualificazione professionale, le parti condividono l’esigenza di rivedere la disciplina dell’apprendistato recentemente introdotta, al fine di renderla concretamente operativa ai sensi di legge e conforme alle effettive esigenze delle imprese e dei lavoratori destinati ad operare nel settore, con particolare riguardo alla regolamentazione riservata ai lavoratori minori di 18 anni;

-         che, infine, le parti intendono dare atto dell’avvio delle attività della Commissione paritetica, la cui costituzione, le cui funzioni e mandato sono stati condivisi e definiti nelle dichiarazioni presenti nella parte in “Premessa” all’accordo di rinnovo quadriennale del 21 marzo 2005. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre  9 (nove) mesi dal suo insediamento, avvenuto in data 13 settembre 2006 e saranno orientati, sulla scorta di un’esigenza avvertita comune, alla soluzione di specifiche problematiche relative a figure professionali individuate dalla Commissione stessa. A tale riguardo, le parti si impegnano, sin d’ora, a riconvocare il tavolo negoziale al fine di definire la esigibilità degli effetti connessi al processo di analisi sopra richiamato. 

 

Tutto quanto sopra premesso, le parti definiscono il nuovo assetto economico del CCNL Federculture, relativamente al biennio di cui al presente rinnovo, per il quale si rinvia alle tabelle dei minimi retributivi in appresso rappresentate, alla nuova scala parametrale e alla determinazione di una quota di UNA TANTUM 

 

[INSERIMENTO TABELLE NUOVI MINIMI TABELLARI E DECORRENZE]

  

UNA TANTUM

 

Con il pagamento delle retribuzioni del mese di febbario 2007 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo del biennio economico del CCNL e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, a copertura del periodo 01 dicembre 2005 – 30 settembre 2006, secondo gli importi indicati nella tabella  

Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella che precede saranno proporzionalmente ridotti sulla base dei criteri indicati all’art. 15 del CCNL. 

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno riproporzionati in funzione dell’orario di lavoro dagli stessi osservato. 

Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in forza all’atto di sottoscrizione del presente accordo, gli importi verranno erogati previo riproporzionamento in decimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest’ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. 

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 dicembre 2005, gli importi di cui sopra sanno erogati previo riproporzionamento in decimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.