CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI BIENNIO
ECONOMICO 2004-2005
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale
destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai
successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le
disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 22, comma 4, del CCNL del 9
ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi
stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti
dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono
utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e
di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della
determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del
trattamento di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. E’ confermato quanto previsto dall’art. 23, comma 3 del CCNL del 9
ottobre 2003.
Art. 4
Incrementi dell’indennità di ente
1. L’indennità di ente di cui all’art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003 è
incrementata degli importi mensili lordi indicati nell’allegata tabella C,
con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi mensili lordi dell’indennità di ente, risultanti
dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate
nella medesima tabella C.
Art. 5
Incrementi dei fondi per i trattamenti accessori di ente
1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di
efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualità delle
prestazioni, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree
di cui all’art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è
incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull’anno 2006, di un
importo pari allo 0,46% del monte salari dell’anno 2003 del personale
ricompreso nelle aree A, B e C. Per gli enti non destinatari della legge
n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari
allo 0,69%.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti
accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art.
25, comma 3 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a
decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull’anno 2006, di un importo pari
allo 0,46% del monte salari dell’anno 2003 del personale delle qualifiche
ad esaurimento. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989,
il predetto incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,69%.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì incrementati delle risorse
calcolate ai sensi dell’art. 6, comma 2.
Art. 6
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 31/12/2005, la percentuale di cui all’art. 23, comma 4
del CCNL del 9 ottobre 2003 - relativa alla quota di indennità integrativa
speciale già conglobata nello stipendio, utile ai fini del calcolo
dell’indennità di anzianità - è elevata all’85%.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetti nei confronti dei soli
dipendenti destinatari della disciplina dell’indennità di anzianità di cui
all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti in servizio al 31/12/2005
presso ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina,
perché in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di
onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94
pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 31/12/2005 e
a valere dall’anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti
accessori di ente di cui all’art. 5.
Dichiarazione congiunta n. 1
In continuità con la disposizione di cui all’art. 6 comma 1, che eleva la
percentuale di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio
tabellare, utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, le parti
si danno atto della necessità di portare a termine il percorso di graduale
incremento della quota conglobata utile ai fini anzidetti. Pertanto,
assumono reciprocamente l’impegno di affrontare la questione nel prossimo
rinnovo contrattuale al fine di definire la ulteriore e definitiva
estensione della quota utile, fino a concorrenza dell’intero valore.
Dichiarazione congiunta n. 2
A chiarimento del testo contrattuale, le parti concordano nel ritenere che
gli importi degli incrementi contrattuali e delle retribuzioni
rideterminate in conseguenza degli stessi, si intendono
“lordo-dipendente”, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti. In
coerenza con quanto sopra, concordano altresì nel ritenere che gli importi
degli incrementi del fondo per i trattamenti accessori di ente indicati in
valore percentuale sono riferiti ad una nozione di “monte-salari
lordo-dipendente”, al netto dei medesimi oneri riflessi.
Dichiarazione congiunta n. 3
A chiarimento dell’art. 6, comma 2, le parti ricordano che, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del CCNQ del 29/7/1999, l’indennità integrativa
speciale concorre integralmente a costituire la base di calcolo del TFR.
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