COMPARTO - SETTORE |
SANITA' - DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA |
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DATA FIRMA |
3 NOVEMBRE 2005 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO e 1° BIENNIO EC: |
2002-2005 e 2002-2003 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005 |
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In data 3 novembre 2005
alle ore 11,30
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le
Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni - Presidente ......firmato.......
Per le
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali | ||
CGIL MEDICI | firmato | CGIL | firmato |
FED. CISL MEDICI COSIME | firmato | CISL | firmato |
FED MEDICI aderente alla UIL | firmato | UIL | firmato |
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) | firmato | ||
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) | firmato | ||
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) | firmato | CONFEDIR | firmato |
CIMO ASMD | firmato | ||
ANAAO ASSOMED | firmato | COSMED | firmato |
ANPO (ammessa con riserva) | firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti
dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei
comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del
CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato
il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti
soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la
costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica
il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o
definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti
normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14
dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del
5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del
presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento,
ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario
medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione "di-ri-gen-ti medici"
sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i
riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19
giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre
1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente
come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha
unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato
ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale di
cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto
aziendale".
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed
ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del
presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il
termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle
direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento,
Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o
regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità
operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come
individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o
dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie
di incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5
dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni
apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico
1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo,
del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non
disapplicate né modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di II
livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento
agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL
8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio
economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è
indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del
testo la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa" nel presente contratto è indicata anche con le parole
"dirigente di struttura complessa" o di "direttore", dizione quest'ultima
indicata dal d.lgs. 254 del 2000.
1. Il presente contratto concerne il periodo
1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del
presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità
di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,
ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo
le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47
e 48, comma 1 del D.lgs 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
1. Si riconferma il sistema delle relazioni
sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell'8
giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
1. In sede aziendale le parti stipulano il
contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui
agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai
sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area
dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la
definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56
da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali
affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502 del
1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali,
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla
realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a
consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati
di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno
trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5
dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si
tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione
dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n.
449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di
attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti
dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della
retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi
assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di
cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di
bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione
degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da
stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi
annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione
continua comprendente l' aggiornamento e la formazione dei dirigenti,
anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs.
502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali
sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in
materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
con riferimento al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e
nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello
stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti
delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
G) criteri generali per la definizione
dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la
disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale
intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e
G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettere b) ed i).
4. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000,
sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra
le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non
possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti
collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente
articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4
del CCNL 8 giugno 2000.
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le
materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. Le materie indicate dall'art. 9, ove le
Regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della facoltà di
emanare linee di indirizzo, riprendono ad essere oggetto delle relazioni
sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti
dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti
dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1
entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.
10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro
quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro
comunicazione.
5. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a
trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
1. Gli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
· L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
· Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
·
Ai fini di una più compiuta informazione le
parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed,
in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione
tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
· I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento,
mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione;
- criteri generali di valutazione
dell'attività dei dirigenti di cui all'art. 25, comma 5;
- articolazione dell'orario e dei piani
per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il
ricorso alla risoluzione consensuale.
· La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
· La consultazione dei soggetti di cui alla
lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai
casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi
modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La
consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture,
servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del D. lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni".
2. Allo scopo di assicurare una migliore
partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la
possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali
ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai
processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o
disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8
giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una
Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori
generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i
rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in
relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono
verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti
derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare
riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della
formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza
procede anche al monitoraggio del fenomeno del
mobbing
sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono
appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad
essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con
rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti
Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto,
nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli
effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli
istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 6
del CCNL 8 giugno 2000.
1. Le parti prendono atto che il fenomeno
del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro -
attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un
lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti,
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute
fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche
con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative
al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono
rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore
interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art. 6 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di
proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati
vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione
dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione
del fenomeno del mobbing,
i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione,
previsti dagli artt. 33 e 18,
rispettivamente, dei
CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004
nonché dall'articolo 23 del presente contratto, idonei interventi
formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una
cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli
e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche
al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione
all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della
presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti
delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di
essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono
l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al
loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi.
I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri
lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività
svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione
dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
1. Per le prerogative e i diritti sindacali,
si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare
all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti
sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio
1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei
permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque,
riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo
periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
2. Il secondo alinea dell'art. 9, comma 2,
del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:
"- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale".
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale
delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le
Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso,
possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie
relative :
a) all'utilizzo
delle risorse regionali di cui all'art. 57;
b) alla realizzazione della formazione
manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte
delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma
2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del
presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in
caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche
ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del
CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e
meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati
preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a
livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione
dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto
nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs
196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla
continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro
valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto,
tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo
alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e
condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10
febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei
dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del
comma 4;
i) ai criteri generali per l'inserimento,
nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4,
comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera
professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di
attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non
oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva
integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal
contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5. Per le
materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si
applica l' art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del
comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite
per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt.
50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 37 del
CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56
del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il
sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti
in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente
CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime
su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati
dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione
dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione
dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale in capienza
dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica
dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e
delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in
conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del
d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore
della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l'applicazione
del comma 4 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio
prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato.
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di
entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di
lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non
esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel
primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto
esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro
il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal
primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art.
12.
3. Per i dirigenti già a rapporto non
esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il
rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno
2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro
il 30 novembre di ciascun anno.
4. L'indennità di esclusività è confermata
nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e
compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la
percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che,
successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio
dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità
compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che
opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto
conto dell'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre
dell'anno in cui è effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalità
previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio,
come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente CCNL.
5. Per l'acquisizione delle fasce successive
all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si
conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie
funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza
professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che
abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo
comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per
la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo
svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende -
secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle
strutture -, negoziano con le
equipes interessate i volumi e le
tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono
tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono
essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato.
1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti
articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è cosi
sostituito:
"2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente
deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta
specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con
riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del
curriculum
prodotto dei dirigenti interessati".
B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto.
C) A decorrere dal
30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile nel
conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di
struttura semplice.
1. Le parti prendono atto che, in prima
applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in
concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a
rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
Di conseguenza da tale data:
- il passaggio
dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il
mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura
complessa o semplice;
- l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è
disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale ed
accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi
dell'art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che
optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato
nell'allegato 6 tavola 2.
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro
esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello
dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l'opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell'incarico;
- non compete la
retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si
applicano le regole stabilite dall'art 43;
- è inibita l'attività libero –
professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l'indennità
di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio
aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all' opzione per
il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di
posizione e di risultato, è regolato dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000
(modificato dall'art. 10, comma 3 nonché dall'art. 58). L'indennità di
esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo nella
medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi
5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed
altri similari, già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000
ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono
mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio
al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei
dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e
con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Sino al passaggio, ai dirigenti
citati è attribuito il trattamento economico complessivo (fondamentale ed
accessorio) indicato nell'allegato n. 6 tavola 3 del presente contratto.
2. Il comma 1 trova applicazione anche nei
confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad
esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in
legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento economico
spettante agli interessati è stabilito
dall'art. 48.
3. A seguito del passaggio al rapporto di
lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il
trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio
corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4. Il comma 1 si applica anche ai veterinari
di cui all'art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000, i
quali, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico,
possono solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo. Sino all'opzione,
a detti dirigenti è attribuito il trattamento economico complessivo
fondamentale ed accessorio, indicato nell'allegato 6 tavola 3.
5. Le aziende ed enti fanno fronte ai
maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo
congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti
vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza,
tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da
effettuarsi per l'adeguamento dell'orario di lavoro.
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate
dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio
per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5
dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di
ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il
raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di
cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art.
65, comma 6 citato.
In tale ambito vengono individuati anche gli
strumenti orientati a ridurre le
liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui
al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e
per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali,
correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget
negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi
correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65
del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro
previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario
settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività
didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata
ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle
assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre
1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti
rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda, con le procedure di budget del
comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle
quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue,
prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa
ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione
definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia
necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di
indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne
ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe
interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure
dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare
per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri
generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile
solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. La presenza del dirigente medico nei
servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del
territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma
1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi
dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco
delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero
arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei
relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne
feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari,
individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono
assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art.
17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale
con le procedure indicate nell' art. 6.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non
esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma
1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i
servizi di pronta disponibilità.
11. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria
presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della
struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolandolo
in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui
all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli
obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata.
2. I direttori di struttura complessa
comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le
aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali,
le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di
aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero
professionale intramuraria.
3. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi,
la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri
e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le
procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
a) il
dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove
necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o
tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei
servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi
territoriali ove previsto.
2. Il servizio di
guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino
all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo
al II biennio economico 2004 –
2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere
assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione
si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da
tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui
all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo,
rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali
minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità
operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art.
9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di
disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di
retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario di
lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005,
previo
monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le
aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla
dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini
di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente
contratto è disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le
procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale
adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1,
sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi
quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con
attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le
esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale,
possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base
dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta
disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è
limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed
integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato
utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi
di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi
esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta
disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza
di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio
sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha
durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili
solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per
ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una
indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di
minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore -
l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come
lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità
cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo
si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei
criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate
le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità
sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia
una più ampia tutela
assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l'entrata in vigore del presente
contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.
1. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto
il seguente:
"2 bis. Qualora
tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi
prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di
guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le
condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle
linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che
definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre
necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi."
2. La presente
disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto, ha
carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo
quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1,
lett. g).
1. Il dirigente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dirigente può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche
estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se
accertati, il recesso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'azienda o ente, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il
periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, ai
sensi del comma 4 septies dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla
medesima disposizione nel comma 1 lettera a) e b) limitatamente all'art.
316 e 316 bis del codice penale nonché lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i
delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste
dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4,
comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi
da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50%
della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 del CCNL del 5 dicembre
1996. Dal 31 dicembre 2003, l'indennità rimane pari al 50% della
retribuzione indicata nell'allegato n. 3 del presente contratto. Al
dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di
assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. ed, ove ne
ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica
anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento
indicate dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato
dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad
altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7,
fatto salvo il caso di morte del dipendente, l'azienda valuta tutti i
fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il
proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni
o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di
condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali
condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell'art. 36,
commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E' fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
10. Il dirigente licenziato a seguito di
condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori
servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non
ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la
specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del
processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di
incarico e retributiva possedute all'atto del licenziamento. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto
a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per
prestazioni di carattere straordinario.
12. Quando vi sia stata sospensione
cautelare dal servizio a causa di procedimento penale,
ai sensi dei commi da 2 a 5, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio.
13. La presente disciplina disapplica l'art.
30 del CCNL 5 dicembre 1996.
1. Le parti confermano l'art. 23 del CCNL 8
giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a
titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29
settembre 2004. A tal fine precisano che:
- nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno
2000 le parole "improrogabilmente entro 30 giorni" sono sostituite dalle
parole "improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni";
- il parere è vincolante per l'azienda ed ente
ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste
dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro
il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il
dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
3. Il Comitato dei Garanti si dota di un
proprio regolamento di funzionamento.
1. Le aziende garantiscono una adeguata
copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti
della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art.
25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi
compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa,
salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal
fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da
un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL
dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun
dirigente per la copertura
di ulteriori rischi non coperti dalla
polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della
polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa
citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti
di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del
comma 2.
4. Sono fatte salve eventuali iniziative
regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle
risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8
giugno 2000.
5. Le aziende attivano sistemi e strutture
per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e
certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e
tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da
parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di
errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la
complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un
più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire
tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di
cui all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000.
6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4
dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
Le parti, a titolo di interpretazione
autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2
può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli
oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla
specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di
rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di
responsabilità per colpa grave.
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi
di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio
corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a
seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche
nell'ambito dell' ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità
volontaria di cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano
trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di
carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla
mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del
preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30
settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le
domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente
di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell'eccezionalità e
temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere
sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle
parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la
clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
1. Ad ulteriore integrazione di quanto
previsto dall'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e
l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti
confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui
all'art. 16 bis e segg. del D. lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale
sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale
che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla
base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi
progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare
in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della
formazione sull'organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono
l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati
con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della
formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai
sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle
eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi
oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in
particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre
1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema
adottate a livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in
parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che
nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia
prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di
crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16
quater
del D. lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed
enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione
per la durata del presente contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2
venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi
alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi
da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e
29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di
dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione
dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di
gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le
aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per
motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio
del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione
previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere
coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei
dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2.
Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o
che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di
formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della
formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
1. L'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 è così
integrato:
- al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
" Tali
permessi possono anche essere concessi per l'effettuazione di
testimonianze per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata
da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi
eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli
disposti dalle competenti autorità".
- al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste
ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio
1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990,
n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che
prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i
donatori di midollo osseo".
- al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato."
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore del
presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21, comma 1 del CCNL 5
dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al
dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella
tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n.
4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al termine del comma 4 dell'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo il numero "958" e prima del punto, sono
aggiunte le parole "e successive modificazioni ed integrazioni". Al
medesimo articolo è aggiunto il seguente comma :"5. Ai dirigenti pubblici
chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del
trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del
d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
4. Il comma 7 dell'art. 70 del CCNL 5
dicembre 1996, come indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le
seguenti voci retributive:
- indennità di
esclusività ove spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000;
- indennità di struttura complessa ove in
godimento all'atto del distacco;
- quote di retribuzione di risultato da
definire in contrattazione integrativa.
5. Nel comma 12 dell'art. 13 del CCNL 8
giugno 2000, dopo la parola "assenso" e prima del punto, sono inserite le
seguenti parole:" che è espresso entro il termine massimo di trenta
giorni".
6. Nel comma 5 dell'art. 28 del CCNL 8
giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:" Il
contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo
diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte
del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al
conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia
negoziale."
7. Ad integrazione dell'art. 24, comma 5,
del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non possa mettere a
disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte
o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà
avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi
di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL
dell'8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro
di cui all'art. 55 del presente contratto a condizione che ne abbia la
necessaria capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8
giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano
che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella
contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime
norme. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui
venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa
ai sensi e con la procedura dell'art. 30. Pertanto in tal modo va intesa
la dizione "o per periodo più breve" contenuta nell'art. 29, comma 3.
L'incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì
automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa
l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive
modificazioni.
9. Ad integrazione e chiarimento del CCNL di
interpretazione autentica del 4 luglio 2002 e sempre a titolo di
interpretazione autentica dell'art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè
dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di
composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base
della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle
disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale
anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore
economico complessivo successivamente attribuito all'incarico in base alla
graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell'apposito
fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la
somma mancante al valore complessivo dell'incarico stabilito in azienda
con l'unica garanzia che il valore dell'incarico, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per
chiarezza, all'esempio dell'allegato n. 4.
10. Ai fini di una corretta applicazione
dell'art. 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo all'attribuzione ai
dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di
ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno
richiamare le procedure da attivare in base ai vigenti contratti
collettivi prima di modificare l'incarico:
- obbligo della consultazione delle
componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
contratto collettivo vigente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C)
prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l'atto
aziendale;
- verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulle posizioni di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
- applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata;
- applicazione del citato art. 31 o
dell'art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti
in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente
contratto.
11. Ad integrazione
dell'art. 39, comma 10, del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore
minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione
minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42 e 43, in
relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi
indicati.
12. Le parti concordano che l'anzianità
complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
prevista dall'art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali
dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
13. Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: "tutta la durata
del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare
la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui
l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione
Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi
internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente
che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e
prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla
valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa,
si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000".
14. La disciplina dell'art. 9 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di
organo tra vivi.
15. All'art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004,
sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
- al comma 3 prima del punto e dopo la
parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole: " e, nei casi
previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei
mesi";
- al comma 5, prima del punto e dopo la data
"1996"sono aggiunte le seguenti parole: "e l'art. 21, commi da 6 a 8 del
CCNL 8 giugno 2000".
16. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole "di regola entro il mese successivo"
sono aggiunte le parole "tenuto conto delle ferie maturate e non fruite".
17. All'art. 38, comma 2 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 dopo le parole di cui all'art. 3" vanno
aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per errore materiale.
1. La valutazione dei dirigenti - che è
diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale
ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2,
anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le
modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo –
affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e
garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine
si rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n. 5 del presente
contratto.
3. La valutazione avviene annualmente ed al
termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate
nell'art. 26.
4. I risultati finali della valutazione
annuale ed al termine dell'incarico effettuata dai competenti organismi di
verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi
definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste
dall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli
elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il
conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l'acquisizione degli
altri benefici previsti dall'art. 26, comma 2.
5. Le aziende adottano preventivamente i
criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività
professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei
meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9 comma 1,
lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di
concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8
giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4
devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati,
oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della
valutazione espressa;
b) informazione
adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione
ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza dell'attività del
valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta
di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a
pronunciarsi;
7. L'oggetto della valutazione per tutti i
dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola
professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va
rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni
di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio,
dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a
livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l'art.
32 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Gli organismi preposti alla verifica e
valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2.
Il Collegio tecnico
procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza
dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali
svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al
termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono
l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all' indennità
di esclusività.
3.
Il Nucleo di valutazione
procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente
di struttura complessa e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i
dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L'organismo di
cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte
dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d. lgs. 286 del 1999.
5. Il presente articolo sostituisce l'art.
31 del CCNL 8 giugno 2000.
1. La valutazione annuale da parte del
nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione
del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e
strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi
concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale
espressamente delegata in base all'atto aziendale;
c) l'efficacia dei modelli gestionali
adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l'osservanza
delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione
all'incarico attribuito;
b) il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
c) l'impegno e la disponibilità
correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al
conseguimento degli obiettivi.
2. L'esito positivo della valutazione di cui
al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di
risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 65, commi 4 e 6
del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali
concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione
della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e
per le altre finalità previste dall'art. 26, comma 2.
4. Il presente articolo sostituisce l'art.
33 del CCNL 8 giugno 2000.
1. La valutazione del Collegio tecnico
riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di
partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle
funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto
specifico;
c) dei risultati delle procedure di
controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica
delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di
qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi
adottati per il raggiungimento degli obiettivi ;
e) della capacità dimostrata nel motivare,
guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo
favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi
prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e
promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare
per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di
negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i
processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere,
gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni
diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica
applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo,
della docenza universitaria e nell'ambito dei programmi di formazione
permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito
formativo di cui all'art. 16 ter,
comma 2 del d.lgs. 502 del 1992 tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
j) del rispetto del codice di comportamento
allegato n. 1 del presente contratto, tenuto conto anche delle modalità di
gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal
rispetto dei codici deontologici.
2. L'esito positivo della valutazione
affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o
semplice, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la
conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della
medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per
gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il
conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed
economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt 42 e 43 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall'art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
c) per i dirigenti
che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore
dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale
richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento
degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene
nel rispetto della durata prevista dagli art. 28, comma 9, e 29, comma 3,
del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il presente articolo sostituisce l'art.
33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 29
La valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilità
dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione
dell'art. 26
comma 3,
prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da
un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni
del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come
definiti a livello aziendale ed imputabili a responsabilità dirigenziale,
comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente
nell'ambito aziendale;
b) all'entità degli scostamenti rilevati.
1. Per i dirigenti con incarico di direzione
di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di
cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato
dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in
base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1,
può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato
in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
b) la revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli compresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di struttura complessa;
c) in caso di
accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico
assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli
incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico
inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5;
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000,
previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può
determinare:
a) perdita, in tutto o in parte, della
retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;
c) in caso di
responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva
l'applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000,
previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può
determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di
risultato con riguardo all'anno della verifica.
4. L'azienda o ente può disporre la revoca
dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua
scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del
Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda
valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di
minor valore economico è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale
unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura
massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali
conguagli rispetto a quanto percepito.
5. La responsabilità dirigenziale per
reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi
precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire
giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i
dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle
procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23
del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente
contratto.
6. Il presente articolo sostituisce l'art.
34 del CCNL 8 giugno 2000.
1. L'esito negativo del processo di verifica
e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei
risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le
procedure di cui all'art. 29.
2. Il dirigente di struttura complessa che
non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è
confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra
quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8
giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il
mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura
complessa ove attribuita e l'attribuzione dell'indennità di esclusività
della fascia immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti,
compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il
risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma
nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra
quelli della tipologia c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor
valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della
fascia superiore dell'indennità di esclusività di cui all'art. 5, comma 5
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ove da attribuire nel
medesimo anno.
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni,
il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del
quinquennio comporta il ritardo di un anno nell'eventuale conferimento di
un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie b) e c) dell'art. 27
del CCNL 8 giugno nonché nell'applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5,
comma 5 del CCNL in pari data, relativo al II biennio.
5. In tutti i casi di attribuzione di un
incarico di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta
salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima
contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto,
la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso
di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai
sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a
quanto percepito.
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è
comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda o ente ai sensi
dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono
soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale
rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle
indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è
fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base
alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli
incarichi di cui al l'art. 27, lettera c).
8. Il presente articolo sostituisce l'art.
34 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Il sistema di valutazione previsto dal
presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli
articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime
entro il 30 novembre 2005.
1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:
1) stipendio
tabellare;
2) indennità integrativa speciale,
confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto
dall'art. 34;
3) retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita;
4) indennità di specificità
medico-veterinaria;
5) retribuzione di posizione minima
contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da
37 a 40 e artt. 46 e 47 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino
al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43;
6) Assegni personali, ove spettanti, ai
sensi delle vigenti norme contrattuali;
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:
1) retribuzione
di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione
delle funzioni, ove spettante;
2) indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;
3) retribuzione di risultato, ai sensi
dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996;
4) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante;
5) specifico trattamento economico ove in
godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000).
2. L'indennità di esclusività costituisce un
elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.
5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
3. Ai dirigenti, ove spettante, è
corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge
13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. Per le voci del trattamento economico -
fondamentale ed accessorio – di competenza dei dirigenti medici e
veterinari, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all'allegato n.
6.
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 cessa di
essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in godimento in quanto
conglobata nello stipendio tabellare.
1. Dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002,
lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a
rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 35, del CCNL
stipulato il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è
incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in €
21.141,56.
2. Dal 1 gennaio 2003
lo stipendio tabellare di cui al
comma 1 è incrementato:
- di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
- dell'importo lordo mensile dell'indennità
integrativa speciale in godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima
data cessa di essere corrisposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
3. Gli stipendi tabellari annui lordi di cui
ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. A decorrere dall'1 gennaio 2002,
l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall'art. 37,
comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 resta fissata nella misura di €
7.746,85 annui lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002
l'indennità di specificità medico - veterinaria
prevista dall'art. 38, comma 2
per i dirigenti di ex II livello al 30.7.1999 rimane fissata nella misura
di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale.
3. L'indennità per l'incarico di direzione
di struttura complessa, prevista dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, per
i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane fissata nella
misura di € 9.432,05.
4. L'indennità di esclusività rimane fissata
nelle seguenti misure:
- Dirigente con
incarico di struttura complessa € 16.523,52
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b)
o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed
esperienza
professionale nel SSN superiore a 15 anni
€ 12.394,97
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b)
o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed
esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15 anni
€
9.094,81
- Dirigente con esperienza professionale nel SSN
sino a 5 anni € 2.253,30
5. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i
dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo
al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere
dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i
seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi
di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si
rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il
numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima
colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al
30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata
dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12.
Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i
dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico,
la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti
fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre
1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli
artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così
fissata:
2. A decorrere dall'1gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere
dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono
attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi
di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto,
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si
rinvia all'allegato n.7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il
numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell'ultima
colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al
30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata
dall'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12.
Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa
e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8
giugno 2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
come integrati dall'art. 38, comma 2, del CCNL 10 febbraio 2004
(emendato dall'art. 24, comma 17 del presente contratto), risulta così
fissata:
2. A decorrere
dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi
di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo
i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8
giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione
rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla
sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi
la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il
numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima
colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al
30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni
a rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data
ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto
dell'art. 4, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini
del conglobamento di cui all'art. 41. Sino alla predetta data la
retribuzione di posizione è disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno
2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12.
Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa
e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8
giugno 2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
come integrati dall'art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004 (emendato
dall'art. 24, comma 17 del presente contratto), risulta così fissata:
2. A decorrere dall'1
gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i
seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere
dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono
attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi
di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dall'
attribuzione della retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47,
comma 1, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla
retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a
ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati
per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell'ultima
colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al
30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni
a rapporto non esclusivo assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima
per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art. 4,
comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la retribuzione di
posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del
conglobamento di cui all'art. 41. Sino alla predetta data la
retribuzione di posizione è disciplinata dall'art. 39 del CCNL 8 giugno
2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12.
Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. A decorrere
dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo
della 13^ mensilità, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di
lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico è fissato in €
38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i
dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel
trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le
seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la
13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all'art.35, comma 2,
comprensivo, per € 7.169,97, dell'intera misura dell'indennità
integrativa speciale annua dell'art. 34;
- per € 5.360,24 (€ 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54;
- per € 1.245,24
la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura
annua pro-capite del fondo dell'art. 56.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con
anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico
del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00, lo stipendio tabellare
annuo dell'art. 35, comma 2 comprensivo, per € 7.169,97, dell'intera
misura dell'indennità integrativa speciale annua, dell'art. 34;
- per € 4.381,21 (€ 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 54;
- per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dall'art. 56;
- per € 979,02 (€
1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) le risorse della RIA
(retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal
servizio che già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui
all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, quale anticipazione
dell'incremento della retribuzione di posizione di equiparazione
attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e
4 comma 2 del citato CCNL del II biennio.
4. Ai fini dei conguagli derivanti
dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di
posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale
rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento.
Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data
successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e
successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai dirigenti medici e veterinari
assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo
lordo del comma 1.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la
retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37
e 38, dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è unificata
nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole:
B) Dirigenti
veterinari
2. Alla
retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge
la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già
attribuita o da attribuire, ai sensi del comma 4 degli artt. 37 e 38.
3. La retribuzione di posizione minima del
comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per
vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502
del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30,
consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico
complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può
essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
4. Ai dirigenti medici e veterinari con
meno di cinque anni (ai quali, dopo l'applicazione dell'art. 41 non è
più corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale
conglobata nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi
dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di
valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più
favorevoli effetti dell'art. 28 del presente CCNL.
5. La retribuzione minima unificata di cui
presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono
disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con
l'avvertenza che, dopo tale data, qualora altre norme contrattuali in
vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti,
fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione
minima unificata del presente articolo.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la
retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 39
e 40 dei dirigenti medici e veterinari già con rapporto di lavoro non
esclusivo ed orario unico, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è
unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel valore
indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene
più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi del comma 6
degli artt. 39 e 40:
Incrementi IIS
a) Medici: € 51,98 ed € 535,25
b) Veterinari: € 72,44 ed € 551,54
Dal 1 gennaio 2003, lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato
rispettivamente in:
€ 20.413,43 per i medici
€ 26.064,29 per
i veterinari
3. Gli stipendi tabellari di cui ai
commi 1, e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art. 45
Indennità di specificità medico - veterinaria
1. A decorrere dall'1 gennaio 2002,
l'indennità di specificità medico - veterinaria spettante ai dirigenti
dell'art.
44, comma 1 resta fissata nella misura
annua lorda in atto goduta di € 2.065,83 per i dirigenti già di II
livello e di € 1.032,92 per gli altri dirigenti, ai sensi dell'art. 5,
comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio.
2. L'indennità di cui al comma 1 è
annua, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di
1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
medici a tempo definito dell'art. 44, la retribuzione di posizione
minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto
conto dell'art. 47, comma 1, lettera b) secondo periodo, e dell'art. 3
- rispettivamente - dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta
così fissata:
2.
A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del
comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti
i seguenti incrementi annui lordi:
4. Gli
incrementi delle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già
attribuita e residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47,
comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono
alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si
rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti
a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12.
Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
7. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato
nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale
misura sino all'applicazione dell'art. 13.
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento
dell'art. 44, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle
due componenti fissa e variabile, tenuto conto dell'art. 47, comma 1,
lettera b) secondo periodo e dell'art. 3, rispettivamente, dei CCNL 8
giugno 2000, I e II biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall'1
gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti
i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti
i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli
incrementi delle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già
attribuita e residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art. 47 del
CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di
posizione complessiva rimasta al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma
corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in
relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
6. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12.
Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
7. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato
nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale
misura sino all'applicazione dell'art. 13.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art.
13, il trattamento economico omnicomprensivo di € 5.993,61 previsto
dall'art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per
gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo,
è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in € 6.141,85 e, a
decorrere dall'1 gennaio 2003, in € 6.352,03.
2. Il trattamento economico di cui al
comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del
mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici a tempo definito è conglobata nello stipendio tabellare solo in applicazione dell'art. 13 con il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo ed orario unico, nel primo caso, nella misura di € 1.334, 96 (€ 1.446, 19, comprensiva della tredicesima mensilità) e, nel secondo, di € 3.709, 26 (€ 4.018, 37 comprensiva della tredicesima mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici interessati che prescelgono il rapporto esclusivo è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
3. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici interessati che prescelgono il rapporto non esclusivo è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
4. Alla
retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano
le medesime clausole previste dagli artt. 42 e 43, a seconda del
rapporto di lavoro prescelto.
1.La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento è conglobata solo in applicazione dell'art. 13 con il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo, nella misura di € 717, 94 (€ 777,77 comprensiva della tredicesima mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari interessati è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
3. Alla
retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le
medesime clausole previste dall'art. 42.
CAPO VII
INDENNITA'
Art. 51
Indennità per turni notturni e
festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'
indennità per lavoro notturno di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 10
febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003,
l'indennità per lavoro festivo di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10
febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella
misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura
ridotta.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore annuo di € 723,04 a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. L'indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei Capi da I a VI del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all'art. 37; assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 40;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO IX
I FONDI
AZIENDALI
Art. 54
Fondo per l'indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto, rispettivamente,
dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il
finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione
di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a
titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato
al 31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti
a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall'art. 37 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
2. Sono di seguito indicati i commi
tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
- comma 2 lettera a) tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera c) del presente contratto; lettere c) e d). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa nel consolidamento del fondo;
- commi 3, 4, 6 e
7;
- il comma 5 è disapplicato in quanto ha
esaurito i propri effetti.
3. Sono di seguito indicati i commi
tuttora vigenti dell'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- comma 2 lettera c). Le lettere a) e b) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo;
- commi 3 e 4.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1
gennaio 2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle
seguenti norme:
- dal comma 5
degli artt. 37 e 38, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto
di lavoro esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 39 e 40 per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo;
- dal comma 5
degli artt. 46 e 47 per i dirigenti con rapporto di lavoro ad
esaurimento.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per
effetto dei conglobamenti disposti dall'art. 41 il fondo del comma 1 è
decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto
esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della
retribuzione di posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3.
Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA
utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo
dell'art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna
azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce
che si renderà disponibile nei successivi esercizi.
6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di
passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro
esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili
per effetto dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, e dell'art. 43
rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere
utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA
ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel
fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente
al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la
retribuzione di posizione alle condizioni dell'art. 58 comma 2.
1. Nulla è innovato per quanto attiene il
fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell' 8 giugno 2000, I e II
biennio,
per il trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare
riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2001.
2. Sono, pertanto, confermati, in
particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il
fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per dodici mesi al
netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:
a) € 4,54 mensili (art. 51 del presente CCNL);
b) € 4,42 mensili ( art. 52 del presente CCNL);
c) € 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario.
4. Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il compenso del lavoro straordinario. Sino alla corresponsione dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle aziende ed enti dove tali dirigenti sono presenti. L'incremento del punto c) è destinato anch'esso temporaneamente al compenso del lavoro straordinario sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che ne stabilirà l'utilizzazione definitiva al fine di una diversa remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.
5. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche regionali indicate nell'art. 57, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
6. A decorrere
dall'1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario
dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di
lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad €
21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari
ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata in
vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
1. L' art. 52, commi 1 e 2 e l'art. 10,
comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio economico, che
prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della
qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e
veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello
consolidato al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le
risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b)
del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di
incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002,
dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati:
- i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
- il comma 7
avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è
disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
3. A decorrere
dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall'art.
41, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a
rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della
retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3
terzo alinea.
4. In caso di passaggio dei dirigenti
medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non
esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della
totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell'art.
12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.
1. A decorrere
dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all'art. 55, le Regioni
mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse
economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare
al trattamento economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari.
La ripartizione di tali risorse all'interno del fondo per le condizioni
di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo articolo.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria
Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per
l'applicazione del comma 1. L'ammontare del finanziamento aggiuntivo dei
fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per
dirigente previsto dall'art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni
possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel
rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1
1. Le parti ritengono necessario precisare
che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti ad
esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento
all'incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente
contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della
prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre
1996. Dopo il d.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto
di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è
stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei
titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui
sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo,
sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione "già incarico" di
struttura complessa o semplice.
2. L'eventuale nuova opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico
preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza
che, ai sensi dell'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare
successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero
concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di
concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di
passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra
a regime, secondo le regole dell'art. 12 e del presente.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
Previdenza
complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che
anche la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire della
tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, della
legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni,
dell'accodo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto
e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio
1999, del DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A questi fini le parti, prendendo atto
che in data 7 dicembre 2004 è stata stipulata la ipotesi di accordo
concernente l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare
per i lavoratori dei Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e
del Servizio Sanitario Nazionale (tutt'ora in corso di perfezionamento),
si riservano entro il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono
aderire a detto fondo
ovvero se intendono definirne uno
autonomo per i dirigenti della presente area.
1. Nelle parti non modificate o integrate
o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme
dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni
riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62,
comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ;
- CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994
– 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte
economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II
biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL integrativo del 2 luglio 1997;
- CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 –
2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte
economica;
- CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001
per la parte economica;
- CCNL integrativo del 22 febbraio 2001,
confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in
vigore della legge 138 del 2004;
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
- CCNL sull'interpretazione autentica
dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo relativo all'area
dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997;
- CCNL sull'interpretazione autentica
dell'art. 75, comma 1 lett. z) del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale
medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996;
- CCNL di interpretazione autentica dell'art.23
del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria;
- CCNL di interpretazione autentica
dell'art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell'area della
dirigenza medica e veterinaria stipulato il 5/12/1996 e della
dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e
valevole per il quadriennio 1994 – 1997;
- CCNL sull'interpretazione autentica
dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della
dirigenza medica e veterinaria;
- CCNL di interpretazione autentica degli
artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area
della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000;
- CCNL di interpretazione autentica dell'
art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
2. Le parti si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali avverrà a cura dell'Aran previo protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
N.B. : sostituisce
il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile
2001)
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28
novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di
carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
ALLEGATO N. 2
In riferimento all'art. 16, in attesa dei
criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle
seguenti tipologie assistenziali:
- ostetricia, pediatria con neonatologia;
- unità di terapie intensive e semi
–intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);
- attività di alta specialità di cui al D.M.
del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda
anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica
negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II
livello.
Il servizio di guardia istituito per aree
funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per
aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e
quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i
componenti l'equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3 (N.B.: sostituisce l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996)
In relazione all'art. 24 comma 9 si propone un esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all'entrata in vigore dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine dall'azienda il 1 gennaio 2001 . L'esempio è riportato in milioni di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente l'entrata in vigore dell'euro
Dall'esempio si
evince che:
- la retribuzione di posizione minima
contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al
CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel valore complessivo
dell'incarico risultante dalla graduazione delle funzioni
(nell'esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1
gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte
anticipatamente attribuita dal contratto;
- la cosiddetta variabile aziendale può
essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di
incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione,
un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell'attuale sistema di
qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico;
- l'unica garanzia riguardante la
retribuzione minima contrattuale è che il valore complessivo
dell'incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell'esempio
citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare
un valore complessivo dell'incarico di struttura complessa inferiore a
L. 20.141.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad
personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di
incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 2.026.000 e nulla
sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa;
- nella determinazione della retribuzione
complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del
relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Per consentire
alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione
degli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di
verifica di cui all'art. 26, comma 2, a titolo meramente
esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione:
A) dei dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
B) dei dirigenti di struttura complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell'istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o struttura assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
L'individuazione dei soggetti valutatori
di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di
organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni.
In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio
tecnico.
Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un
proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l'altro, alla
soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l'astensione - da parte
del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla
valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari anche
negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II
istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e
di struttura complessa – componente del collegio tecnico.
Per dare attuazione all'art. 26, comma 3, sono deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all'inizio del presente allegato.
1
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
I ESEMPIO:
Questo esempio prevede l'ipotesi di una
azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione
di posizione minima contrattuale e non siano stati conferiti incarichi
con retribuzione minima contrattuale superiore.
In tale caso ciascun dirigente percepisce
l'importo dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole
degli artt. 37 e 38 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo
dell'incremento complessivo del fondo ai sensi dei medesimi articoli,
comma 5.
II ESEMPIO:
l'applicazione delle clausole contrattuali
in oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i
medesimi incarichi o incarichi diversi abbiano la stessa retribuzione di
posizione minima contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla
seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo automatico e la
differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione variabile
aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle
funzioni.
Situazione al 1 gennaio 2003
III
ESEMPIO:
L'interpretazione delle clausole in
oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono
applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la
retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una
composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito
nel tempo.
L'esempio è pertanto formulato per i casi
in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex
art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato
"promosso" ad incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce
modalità attraverso le quali applicare gli incrementi previsti dagli
articoli in esame senza alterare il valore complessivo della
retribuzione di posizione così come rideterminata dalle aziende ed enti
a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2 ipotesi
riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
A) Ipotesi di una azienda in cui non si
sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti
interessati è tuttora attribuita la retribuzione minima contrattuale
eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con
retribuzione minima contrattuale superiore a quella percepita, è stata
attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile aziendale
L'esempio serve per stabilire come si
applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in
considerazione due dirigenti
a parità di incarico e
graduazione di funzioni: uno già di struttura complessa al 5 dicembre
1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto
dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di
elaborazione dell'azienda:
I passaggio
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Dall'esempio si
deduce che l'incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad
entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione
minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in assenza della
graduazione delle funzioni. Diversamente operando si sarebbero alterati
gli equilibri raggiunti dalle aziende con l'applicazione dell'art. 39
del CCNL 8 giugno 2000.
Tale retribuzione di posizione minima vale
sino al 30 dicembre 2003.
Con l'unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell'
esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
B) In questa
ipotesi l'azienda ha proceduto alla graduazione delle funzioni e,
quindi, i dirigenti hanno una retribuzione di posizione superiore alla
minima contrattuale. Pertanto il dirigente di ex modulo funzionale che
diventa dirigente di struttura complessa avrà una variabile aziendale
"composta"come indicato nella tabella
Processo di
elaborazione dell'azienda
I passaggio
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Con
l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima
contrattuale, la III tabella dell'esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
Retribuzione di posizione minima contrattuale al 30 dicembre 2003 | Posizione unica dal 31 dicembre 2003 | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Parte fissa | Parte variabile | Parte variabile aziendale | Parte conglobata | Contrattuale | Parte variabile aziendale | complessivo dopo graduazione | ||
differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | ||||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica | 9.352,28 | 4.204,47 | - | 5.091,75 | 5.360,24 | 8.196,51 | - | 5.091,75 | 13.288,26 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica | 8.876,10 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 5.360,24 | 7.150,16 | 1.046,34 | 5.091,75 | 13.288,26 |
A conclusione
dell'esempio si rileva che esso è applicabile anche negli altri casi in
cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del
CCNL 8 giugno 2000) è "promosso" nel tempo ad incarico di struttura
semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL
del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni.
IV ESEMPIO:
Questo esempio è riferito all'art. 42
comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della
valutazione positiva maturino il diritto all'equiparazione. Agli stessi
viene attribuito direttamente in base alla tabella A) o B) dell'articolo
la retribuzione minima ivi prevista per il dirigente equiparato, vale a
dire € 2.374,32 per i medici e € 2.146 veterinari.con i finanziamenti
previsti dall'art. 9, comma3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
Esempio su veterinari
Posizione | Retribuzione minima contrattuale al 31 dicembre 2003 | Retribuzione di posizione minima contrattuale dopo il quinquennio, art. 42, comma 4, con solo equiparazione o incarico lett. b art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
Dirigente veterinario con meno di 5 anni | - | 2.146,57 |
Nel caso in cui
ai dirigenti del presente esempio venga conferito l'incarico di
struttura semplice il cui valore è € 5.735,36: allo stesso la differenza
tra le due retribuzioni minime deve essere attribuita con la variabile
aziendale. Naturalmente a queste voci si aggiunge la variabile aziendale
ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano avuto
un valore superioreal minimo contrattuale.
Esempio su veterinari
Posizione | Retribuzione minima contrattuale al 31 dicembre 2003 | Retribuzione di posizione con conferma incarico struttura semplice (valore retribuzione di posizione minima contrattuale) | |
---|---|---|---|
Retribuzione di posizione minima contrattuale | Variabile aziendale per raggiungimento minimo | ||
Dirigente veterinario con meno di 5 anni | - | 2.146,57 | 3.091,51 |
2
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 e 40 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Gli articoli in oggetto riguardano i
dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano la libera professione
extra muraria ed hanno mantenuto tale opzione anche dopo il 14 marzo
2000 con conseguente perdita dell'incarico di direzione di struttura
complessa o semplice ove conferito. La retribuzione minima contrattuale
cui applicare gli incrementi è quella ad essi originariamente
applicabile ed indicata nelle tavole degli articoli 39 e 40. A tale
retribuzione si aggiunge la variabile aziendale ridotta del 50%.
Si deve tenere in considerazione che
l'obbligo dell'esclusività del rapporto di lavoro ha comportato per i
dirigenti non esclusivi la perdita dell'incarico al quale è conseguita
una rimodulazione della loro retribuzione di posizione complessiva da
correlare agli incarichi che l'azienda o ente hanno deciso di conferire
successivamente alla mancata opzione.
Ciò comporta che nell'applicazione del
presente contratto, essendo commisurati gli incrementi sulla
retribuzione minima contrattuale storica, ciascuno dei dirigenti a
rapporto non esclusivo percepirà quelli commisurati alla propria
retribuzione minima storica non sussistendo più l'obbligo di mantenere
gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico superiore
(vedi esempio punto 1) perché
perduto per effetto della mancata opzione.
L'esempio è, pertanto, formulato per il
caso di due dirigenti che abbiano avuto l'incarico di struttura
complessa, rispettivamente dal gennaio 1996 e dal 30 dicembre 1998 ed il
secondo sia stato in partenza un dirigente con incarico di struttura
semplice e, quindi, con una retribuzione minima contrattuale inferiore.
Per gli stessi viene sviluppato il medesimo esempio formulato
nell'ipotesi B) del secondo esempio del punto
1,
dal quale si evince che da una situazione di sostanziale parità
precedentemente raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa
con gli incrementi del presente contratto ad una differenziazione della
retribuzione minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva
nella quale è compresa la variabile aziendale).
I passaggio
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale (tabella all. 1 CCNL 5 dicembre 1996) al 31.12.2001 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione | Retribuzione di posizione minima contrattuale in euro 31 dicembre 2001 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | |||
Dirigente di ex | ||||||||||
struttura complessa area chirurgica | 9.033.000 | 4.070.500 | - | 4.929.500 | 18.033.000 | 4.665,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 9.313,25 |
X qualificato ex | ||||||||||
incaricato di | ||||||||||
struttura | 8.600.000 | 3.518.500 | 1.013.000 | 4.929.500 | 18.061.000 | 4.441,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 9.327,72 |
complessa area | ||||||||||
chirurgica |
II passaggio
al 1° incremento 2002, tenuto
conto
che gli incrementi stessi, calcolati sulla
retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state
convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale 1gennaio 2002 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione | I° Incremento contrattuale | Retribuzione di posizione dopo il 1° incremento | Totale complessivo dopo graduazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimo contrattuale | Parte variabile aziendale | ||||||||||
Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | ||||
Dirigente di | |||||||||||
struttura ex complessa area chirurgica | 4.665,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 9.313,25 | 900,00 | 5.565,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 10.213,25 |
X qualificato ex | |||||||||||
incaricato di | |||||||||||
struttura | 4.441,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 9.327,72 | 680,00 | 5.121,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.007,72 |
complessa area | |||||||||||
chirurgica |
III passaggio
al 2° e ultimo incremento 2003
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale 1gennaio 2002 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione | II° Incremento contrattuale | Retribuzione di posizione dopo il 2°incremento | Totale complessivo dopo graduazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimo contrattuale | Parte variabile aziendale | ||||||||||
Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | ||||
Dirigente di | |||||||||||
struttura ex complessa area chirurgica | 5.565,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 10.213,25 | 1.200,00 | 6.765,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 11.413,25 |
X qualificato ex | |||||||||||
incaricato di | |||||||||||
struttura | 5.121,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.007,72 | 990,00 | 6.111,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.997,72 |
complessa area | |||||||||||
chirurgica |
IV passaggio a
regime
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale 30 dicembre 2003 | Parte variabile aziendale | Parte conglobata | Posizione unica dal 31 dicembre 2003 | Totale complessivo dopo graduazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte variabile aziendale | |||||||||
Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Contrattuale | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | |||
Dirigente di struttura ex complessa area chirurgica | 6.765,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 5.360,24 | 3.507,14 | - | 2.545,87 | 6.053,01 |
X qualificato ex incaricato di struttura complessa area chirurgica | 6.111,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 5.360,24 | 2.568,43 | 523,17 | 2.545,87 | 5.637,48 |
3
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 COMMI 3 E 6 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Nel presente punto si forniscono modalità
applicative della norma in oggetto.
I CASO
L'esempio fornisce modalità applicative
del comma 3 dell'art. 43 nei confronti di un dirigente medico a rapporto
non esclusivo che dopo il conglobamento della retribuzione minima
contrattuale non percepisca più tale voce e non abbia avuto a suo tempo,
in relazione all'incarico conferitogli, la retribuzione di posizione
variabile aziendale e l'azienda o ente, per effetto di valutazione
positiva intenda attribuire al dirigente un incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere
dall'1.1.2005.
In primo luogo si evidenzia che l'azienda
deve definire la graduazione delle funzioni
in modo obiettivo a prescindere
dal rapporto di lavoro dei dirigenti e pertanto il valore complessivo di
ciascun incarico è determinato come se tutti i dirigenti fossero a
rapporto esclusivo. Ove l'incarico, così valutato, sia conferito al
dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente
esempio, la metodologia per determinarne la retribuzione di posizione è
la seguente:
a) Il valore complessivo dell'incarico da
conferire, sulla base degli esempi del punto
2
ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della retribuzione minima
contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. In tale caso si prende
come riferimento l'articolo 42 comma 1 tavola A) dove, per l'incarico di
ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 è prevista una retribuzione di
posizione minima pari ad € 5.735,36. L'azienda o ente per attribuire la
nuova retribuzione di posizione al dirigente a rapporto non esclusivo
deve applicare, senza altra rideterminazione la tavola A) dell'art. 43,
comma 1 attribuendo al dirigente il corrispondente valore previsto per
l'incarico di cui sopra. La nuova retribuzione di posizione sarà
corrisposta tutta come variabile aziendale a carico del relativo fondo
in base al seguente esempio:
Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 per
dirigente con rapporto di lavoro esclusivo (valore oggettivo
dell'incarico)
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale | ||||
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo (art. 43, comma 3) | - | - | - | 2.568,43 | 2.568,43 |
b) Il valore complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli esempi del punto 2 ipotesi B) è superiore al valore della retribuzione minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. Anche in tale caso si prende come riferimento la retribuzione di posizione minima contrattuale del dirigente medico dell'articolo 42 comma 1 tavola A) con incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.735,36, alla quale sia stata aggiunta una variabile aziendale di € 2.000,00. Poiché il dirigente a rapporto non esclusivo dell'art. 43, comma 3, è privo di una retribuzione di posizione minima contrattuale, la sua nuova retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile aziendale formata dalla retribuzione minima di cui alla lettera a) della tavola precedente cui si aggiunge sempre sotto forma di variabile aziendale il 50% dell'ulteriore aggiunta di € 2.000,00.
Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00
= 7.735,36 (valore oggettivo dell'incarico)
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale | ||||
Già Dirigente equiparato | - | - | - | 2.568,43 + 1.000,00 | 3.568,43 |
Gli esempi di cui sopra appaiono più chiari se si confrontano le situazioni di due dirigenti medici: uno a rapporto esclusivo e l'altro a rapporto non esclusivo entrambi "promossi" dall'1.1.2005 ad un incarico di alta specializzazione.
Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 (valore
oggettivo dell'incarico)
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale | ||||
Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo | 2.374,32 | - | 2.374,32 | 3.361,04 | 5.735,36 |
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo | - | - | - | 2.568,43 | 2.568,43 |
Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00 =
7.735,36 (valore oggettivo dell'incarico)
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE | |
---|---|---|---|---|---|
Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale | ||||
Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo | 2.374,32 | - | 2.374,32 | 3.361,04 + 2.000,00 | 7.735,36 |
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo | - | - | - | 2.568,43 + 1.000,00 | 3.568,43 |
II CASO
Con il presente esempio si prende in
considerazione il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto
non esclusivo al 1 gennaio 2005 ove sia mantenuto l'incarico purchè in
presenza di una identica graduazione delle funzioni (ipotesi
corrispondente all'art. 43, comma 6).
L'esempio prende sempre in considerazione
un dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro
dirigente (ex aiuto qualificato) divenuto di struttura complessa nel
settembre 2000. L'esempio sviluppa l'ipotesi B) del secondo esempio del
punto 2.
Posizione | Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 | Graduazioni funzioni | TOTALE | Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 | Graduazione funzioni | TOTALE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minima contrattuale dopo conglobamento | Differenze sui minimi | Minima contrattuale | Differenze sui minimi | |||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica | 8.196,51 | - | 5.091,75 | 13.288,26 | 3.507,14 | - | 2.545,87 | 6.053,01 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica | 7.150,16 | 1.046,34 | 5.091,75 | 13.288,25 | 2.568,43 | 938,71 | 2.545,87 | 6.053,01 |
4
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO AD ESAURIMENTO
Pur essendo richiamato nel testo il
presente allegato si ritiene di non dover sviluppare apposite tabelle
poiché l'applicazione dei principi enunciati negli esempi dei punti
1
e
2 dovrebbe rendere agevole le
modalità di incremento previste dalle norme stesse.