CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’ AREA VI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
In data 1 agosto 2006 alle ore 12.15. ha avuto luogo l’incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
L’ARAN:
nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (f.to)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
Epne CGIL FP (f.to)………………………….
CGIL ……(f.to)…………………………
Agenzie Fiscali CGIL FP…(f.to)……………………….
Epne CISL FPS…(f.to)………………………
CISL……(f.to)……………………………
Agenzie Fiscali CISL FPS…(f.to)………………………
Epne UIL PA…(f.to)………………………….
UIL……(f.to)………………………………
Agenzie Fiscali UIL PA…(f.to)………………………….
Epne CSA …(f.to)……………………. CISAL……(f.to)……
Epne CIDA FENDEP…(f.to)…………………
CIDA……(f.to)………………………….
Agenzie Fiscali CIDA/UNADIS …(f.to)…………………
Agenzie Fiscali CONFSAL-UNSA…(f.to).. CONFSAL………(f.to)…………………….
Epne RDB PI…(f.to)………… RDB CUB……(f.to).
Epne ANMI INAIL…(f.to)……………………
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL
per il personale dirigente dell’Area VI per il biennio economico 2004-2005
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
RELATIVO ALL’AREA VI DELLA DIRIGENZA
INDICE
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
PARTE I DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA 4
Art. 2 Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 4 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
risultato dei dirigenti di prima fascia
Art. 5 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 6 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 7 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
Art. 8 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti
ad uffici dirigenziali non generali
Art. 9 Clausola speciale
PARTE II DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI DEGLI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Art. 10 Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 11 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 12 Fondo dell’area dei professionisti
Art. 13 Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati
di professionalità
Art. 14 Fondo dell’area medica
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'Area VI della
dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto collettivo
nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome
aree di contrattazione della dirigenza, dipendente dagli enti e dalle
agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dall’art.
3, comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non
economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo
e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
2. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene
le disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda -
identificata come “sezione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del
CCNQ 23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli
professionisti degli enti pubblici non economici.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31
dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai
successivi articoli.
4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di
cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le
disposizioni dei precedenti CCNL.
PARTE I
DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA
Art. 2
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi
dell’art. 50 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003 nella misura annua lorda di € 48.989,04, comprensiva
del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle
date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere
per 13 mensilità:
- dal 1/1/2004: di € 69,00;
- dal 1/1/2005: di € 111,00.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare
annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2005 è
rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilità.
3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 48, comma 3 del CCNL per
il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, la
retribuzione di posizione parte fissa ivi definita è rideterminata negli
importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle
scadenze di seguito indicate:
- dal 1/1/2004: in € 32.336,69;
- dal 1/1/2005: in € 33.633,40.
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura
in godimento di ciascun dirigente.
5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi in
godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge
n. 334/1997.
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 2 hanno effetto
sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine
servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio
nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto del conferimento di incarico di livello dirigenziale generale
è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei
dirigenti di prima fascia
1. Il fondo di cui all’art. 52 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei
seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003
relativo ai dirigenti di prima fascia:
- 1,36% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 1,41% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 1, concorrono
anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di
posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2, comma 3.
Art. 5
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell’art. 53 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nella
misura annua lorda di € 38.296,98, comprensivo del rateo di tredicesima
mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei
seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1/1/2004: di € 60,00;
- dal 1/1/2005: di € 81,00.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare
annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2005 è
rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilità.
3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione-parte
fissa, definita ai sensi dell’art. 53 del CCNL per il quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nella misura annua lorda
di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è
rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima
mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 1/1/2004: in € 10.859,77;
- dal 1/1/2005: in € 11.262,77.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli
eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in
godimento.
5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo in
godimento dai dirigenti in servizio.
6. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai
vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente
spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai
commi 2 e 4.
Art. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 hanno effetto
sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine
servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio
nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata
la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 del
CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati
sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 1,06% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 1,15% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art.
5, comma 3 e, per la parte residuale, al finanziamento della retribuzione
di posizione parte variabile, secondo i criteri e le modalità di cui agli
artt. 55 e 56 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003, nonché della retribuzione di risultato secondo i criteri e le
modalità di cui all’art. 58 dello stesso CCNL.
3. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul
monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 0,74% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 0,83% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
4. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 3, concorrono
anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di
posizione-parte fissa di cui all’art. 5, comma 3.
Art. 8
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
1. Gli enti o agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce -
i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni
dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui
all’art. 55 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003.
2. In ciascun ente o agenzia, l’individuazione e la graduazione delle
retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse
disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e
minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo
di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3 a
un massimo di € 44.832,47.
Art. 9
Clausola speciale
1. Per i dirigenti delle agenzie fiscali, a decorrere dal 31/12/2005 il
valore economico del buono pasto di cui all’art. 2 dell’accordo di cui
all’art. 77 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003 (relativo all’attribuzione di buoni pasto al personale
con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto
dei Ministeri sottoscritto l’8 aprile 1997) è rideterminato in € 7,00.
PARTE II
DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Art. 10
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell’area dei
professionisti e nell’area medica, come stabiliti rispettivamente
dall’art. 102 e dall’art. 108 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A,
con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti
dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 11
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 10
hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza
normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 10 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine
rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3 e dall’art. 104,
comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003
Art. 12
Fondo dell’area dei professionisti
1. Il Fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101 del CCNL per
il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari
anno 2003 relativo all’area dei professionisti:
- 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 0,80% a decorrere dal 01/01/2005.
2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei
professionisti di area diversa da quella legale di cui all’art. 101, comma
5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo,
sono incrementate, a decorrere dall’1/1/2004, di un importo annuo lordo
pari a € 703,30.
Art. 13
Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di
professionalità
1. I contingenti di cui all’art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi
ai livelli di professionalità, sono così rideterminati, con oneri a carico
del presente CCNL:
a) livello base: 10%;
b) primo livello differenziato: 50%;
c) secondo livello differenziato: 40%.
2. La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità,
contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure di cui
all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003 per il conferimento di tutte le posizioni
attribuibili nel primo e nel secondo livello.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, gli enti definiscono i
criteri e le procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, entro sei
mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. Qualora non vi provvedano nel
termine indicato, in sede di prima applicazione del presente CCNL, le
selezioni sono effettuate utilizzando i soli criteri di cui all’art. 85,
comma 5, lett. a) e comma 6, lett. a) e b) del CCNL per il quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
4. In sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli enti
– con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’1/1/2006 - attribuiscono i
nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo
espletamento delle relative procedure.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL 10/7/1997, che
viene pertanto disapplicato.
Art. 14
Fondo dell’area medica
1. Il Fondo dell’area medica di cui all’art. 107 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari
anno 2003 relativo all’area medica:
- 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
- ulteriore 0,93% a decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei
valori di cui all’art. 107, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - corrisposte a carico del fondo
di cui al presente articolo, sono incrementate, a decorrere dall’1/1/2004,
di un importo annuo lordo per dodici mensilità pari a € 649,20.
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