COMPARTO - SETTORE |
S.S.A.E.P. - COOPERATIVE SOCIALI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
26 MAGGIO 2004 |
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PERIODO |
1° BIENNIO EC. e 2° BIENNIO ECONOMICO |
2002-2003 e 2004-2005 |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO |
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Il minimo contrattuale conglobato, relativo a ciascun livello verrà incrementato ai seguenti valori:
a decorrere dal 01/01/2004
Livello |
EURO |
1° |
944,29 |
2° |
953,00 |
3° |
997,41 |
4° |
1072,69 |
5° |
1137,43 |
6° |
1199,84 |
7° |
1277,29 |
8° |
1378,64 |
9° |
1522,66 |
10° |
1738,94 |
a decorrere dal 01/11/2004
Livello |
EURO |
1° |
976,21 |
2° |
985,22 |
3° |
1031,12 |
4° |
1108,95 |
5° |
1175,88 |
6° |
1240,40 |
7° |
1320,47 |
8° |
1425,24 |
9° |
1574,13 |
10° |
1797,72 |
a decorrere dal 01/11/2005
Livello |
EURO |
1° |
1008,13 |
2° |
1017,44 |
3° |
1064,84 |
4° |
1145,21 |
5° |
1214,33 |
6° |
1280,96 |
7° |
1363,65 |
8° |
1471,85 |
9° |
1625,61 |
10° |
1856,51 |
Le spettanze arretrate ai sensi del presente articolo relative al periodo dall’1.1.2004 al 30/04/2004, detratte delle somme erogate nello stesso periodo a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23/7/93, verranno erogate ai soli lavoratori e lavoratrici in forza alla data di firma del presente contratto con la retribuzione relativa al mese di luglio 2004. Gli incrementi del minimo contrattuale conglobato relativi a maggio 2004 saranno erogati con la retribuzione del mese di giugno 2004.
Con la retribuzione relativa al mese di maggio 2004 cesserà pertanto di essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23/7/93.
Clausola di salvaguardia
A coloro che risultavano occupati alla data del 30.4.97 e siano stati inquadrati al 3°livello di cui all’art.41 del CCNL 1.4.92 in qualità di assistente di base qualificata/o e per le quali o per i quali non sussistono i requisiti per l’inquadramento al 4°livello in qualità di assistente domiciliare dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o di cui all’art.47 del presente CCNL, se in possesso di due anni d’anzianità aziendale nel ruolo o a seguito di successiva maturazione di detta anzianità,verrà erogata un’indennità "ad personam" di €.46,48 lordi assorbibili in caso di inquadramento successivo al livello superiore.
IMPORTO FORFETTARIO
Ai lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL, a copertura del periodo 2002/2003, verrà corrisposta un importo forfetario secondo la seguente tabella:
LIVELLO | IMPORTO FORFETTARIO |
1° |
€. 385,67 |
2° |
€. 389,22 |
3° |
€. 407,38 |
4° |
€. 438,09 |
5° |
€. 464,53 |
6° |
€. 490,04 |
7° |
€. 521,68 |
8° |
€. 563,13 |
9° |
€. 621,93 |
10° |
€. 710,19 |
Da tale importo sarà detratta l’indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo.
Il rimanente importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato in quote mensili proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003 nonché all’ orario di lavoro individuato nella lettera d’incarico.
Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero; frazioni inferiori sono considerate nulle.
Gli importi di cui sopra saranno erogati in quote mensili uguali a far tempo dalla di stipula del contratto sino al 31/10/2005.
Resta inteso che, qualora il lavoratore che ha maturato il diritto dovesse cessare dal servizio, l’azienda è obbligata alla corresponsione delle quote mensili non ancora erogate al 31/10/05, in un'unica soluzione, contestualmente alla liquidazione delle altre spettanze.