AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE Il giorno 26 giugno 2002 alle ore 20,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone di: per l'ARAN: per le Confederazioni
sindacali Al termine
della riunione le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di Accordo: ART. 1 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I rapporti di lavoro
dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ART. 2 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto del personale
delle Agenzie fiscali; ART. 3 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente: - dall'Agenzia del
demanio; ART. 4 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente: - dal Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco; ART. 5 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): - Enti di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi
compreso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad
eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli
ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o
vigilanza dello Stato; ART. 6 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente: - dalle Accademie di
belle arti; ART. 7 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente: - dagli Enti scientifici
di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed
integrazioni; ART. 8 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende: - il personale dipendente
dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); ART. 9 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. ART. 10 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente: - dalle Regioni a statuto
ordinario; 2. Il rapporto di lavoro
dei Segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del
comparto Regioni-Autonomie locali. ART. 11 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente: - dalle Aziende sanitarie
ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; ART. 12 1. Il comparto di
contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L),
comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari,
secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello
dei comparti di cui agli artt. 6 e 13. ART. 13 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): - università,
istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui
alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre
1999, n. 517; ART. 14 1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL. 3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti - fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza - ravvisano l'opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative. 4. L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5. 5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1. 6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo personale. 7. Nei contratti
collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario
nazionale e dell'Università, per le aziende ospedaliere di cui alla
lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n.
517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo
per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e
sindacale della contrattazione integrativa. ART. 15 1. Le
disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle
contenute nei Contratti collettivi nazionali quadro di definizione dei
comparti di contrattazione stipulati in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000
e 6 marzo 2001. DICHIARAZIONE CONGIUNTA In relazione
al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con riferimento alla
collocazione del personale della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello
Stato e del Consiglio di Stato, le parti concordano sulla necessità che,
previa una verifica congiunta, venga valutata l'opportunità della
costituzione di un apposito comparto secondo quanto previsto dall'articolo
14, comma 1 del presente accordo. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN L'ARAN prende
atto che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è in corso un
approfondimento tecnico circa la futura collocazione del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco. Pertanto l'attuale inserimento di detto personale
nel comparto di cui all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN
sottoporrà alle parti le ipotesi di collocazione che deriveranno dal
confronto. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN Per quanto
concerne i Monopoli di Stato, con riferimento all'art. 12 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, , l'ARAN sottoporrà alle parti una diversa ipotesi
di collocazione del relativo personale rispetto a quella prevista
dall'art. 4 del presente accordo, qualora ai Monopoli stessi saranno
assegnate eventuali diverse funzioni. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN Con riguardo
all'art. 14, comma 2, l'ARAN, relativamente all'articolazione della
normativa nei contratti collettivi nazionali di lavoro per specifici
settori o sezioni, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento,
dichiara la propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti
di cui agli artt. 6 e 12, per individuare (anche confermando quelle
esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non docente e,
nell'ambito dell'unico comparto di cui all'art. 10, per il personale delle
Regioni e per il personale delle Aziende pubbliche di servizi alle persone
(ex IPAB). DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL, CISL,
UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine al comparto Corte
dei Conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato sia effettuata nei
tempi più brevi possibili per poter rendere operativa tale decisione nel
corso del I biennio contrattuale 2002 - 2003. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL, CISL,
UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro più ferma opposizione al passaggio
del CISAM dal comparto Ricerca a quello dei Ministeri. Le particolari
competenze professionali e le funzioni esistenti nel CISAM , rendono
immotivata tale trasformazione contrattuale e comunque non in grado di
cogliere le specificità esistenti sia in termini di funzioni che di
qualità professionali. DICHIARAZIONE A VERBALE Con
riferimento all'art. 14, comma 2, le sottoscritte Confederazioni affermano
il valore irrinunciabile dell'unicità dei comparti e, in particolare, per
quanto attiene il comparto di cui all'art. 12 dichiarano, in
considerazione dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie
scolastiche, di voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti
nell'ultimo CCNL di comparto. DICHIARAZIONE A VERBALE Con
riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, per quanto concerne
il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il
valore dell'unicità del comparto e dichiarano la loro forte contrarietà
a forme di settorializzazione della normativa, lasciando alla
contrattazione collettiva di categoria, ferma restando l'unicità del
comparto, l'introduzione di una parte modulare capace di rappresentare e
risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie d'enti e funzioni
che compongono il sistema. DICHIARAZIONE A VERBALE In riferimento
all'articolo 4 del presente accordo relativo al comparto Aziende, la CISL,
la UIL e la UGL dichiarano di sottoscrivere il contratto collettivo quadro
per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002
- 2005 solo in quanto considerano che l'attuale collocazione del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco è transitoria, in attesa che venga
opportunamente definito per via legislativa l'inserimento nel comparto
Sicurezza. DICHIARAZIONE A VERBALE Per il
comparto aziende, le innovazioni organizzative già avvenute nel corso
della precedente stagione contrattuale e quelle che potrebbero verificarsi
a seguito di nuove ipotesi di riforma amministrativa che possono portare
ad identificare soluzioni condivise fra le parti, rendono possibile per il
suddetto comparto l'attuazione di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 14
dell'accordo allegato anche nel coso della stagione contrattuale
2002-2005. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL, in
riferimento alla nota inviata del Presidente dell'ENEA e ad identica
richiesta proveniente dalla categoria, auspica nell'immediato futuro, che
il comparto contrattuale del personale del predetto ENTE, possa essere
quello proprio denominato "Comparto del personale delle istituzione e
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" di cui all'art. 7. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL in
riferimento all'art. 13 ed al comma 7 dell'art. 14 auspica nell'immediato
futuro che, fermo restando la unicità del comparto, il personale
dell'università ed il personale dei policlinici universitari possa
beneficiare di un unico contratto normativo, mentre per la parte
retributiva si propone, in simultanea, la doppia contrattazione, una
riferita a tutto il personale del comparto università e l'altra avente
come riferimento il comparto della sanità. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL
condivide e fa proprie le dichiarazioni a verbale dell'ARAN n. 1 e 2. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL
esprime perplessità e riserva per la collocazione del personale del CISAM
all'art. 8 anziché al 7 che, a suo avviso, appare più congruo. DICHIARAZIONE A VERBALE La CISAL, a
seguito delle aspettative ingenerate nel personale del Consiglio di Stato,
Avvocatura e Corte dei Conti ritiene indispensabile prevedere un apposito
comparto contrattuale per queste categorie con collocazione immediata. DICHIARAZIONE A VERBALE Nell'ipotesi
di contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002-2005 la confederazione USAE
dichiara di non condividere alcune scelte operate dall'agenzia Aran che si
sono tradotte nel testo siglato. Si allega la
dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione dell'ipotesi per
sottolineare le differenti posizioni. DICHIARAZIONE A VERBALE La decisione
della RdB Pubblico Impiego di sottoscrivere la presente "ipotesi di
CCQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio
2002 - 2005", pur in presenza di numerose riserve, è ispirata
essenzialmente dalla necessità di chiudere al più presto questo capitolo
della contrattazione perché propedeutico all'immediata apertura della
fase negoziale per il rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti
pubblici.
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