COMPARTO |
AGENZIE FISCALI |
||
TIPO |
IPOTESI CCNL |
||
AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
||
DATA FIRMA |
26 GENNAIO 2006 |
||
PERIODO |
IPOTESI 2° BIENNIO ECONOMICO |
2004 - 2005 |
|
DOWNLOAD file WORD |
|||
ARGOMENTI CORRELATI : | QUADRIENNIO NORMATIVO 1° BIENNIO ECONOMICO |
Il giorno 26
gennaio 2006 alle ore 20,30, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro
tra:
L' ARAN nella persona dell’avv. Massimo Massella Ducci Teri membro del Comitato
Direttivo e le
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali : |
Confederazioni : |
CGIL |
CGIL |
CISL FPS |
CISL |
UIL PA |
UIL |
CONFSAL/ UNSA |
CONFSAL |
FLP |
USAE |
RDB/PI |
RDB – CUB |
FEDERAZIONE INTESA* |
CONFINTESA* |
*ammesse con riserva |
|
Al termine della riunione le parti, sottoscrivono l’allegata Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro.
IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO AGENZIE FISCALI
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto delle Agenzie Fiscali di cui all’art. 3 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 79, comma 4, del CCNL del 28 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del citato CCNL del 28 maggio 2004.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 67, comma 4 ed all’art. 70, comma 7 del CCNL del 28 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 81 del CCNL del 28 maggio 2004.
Art. 4
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 84 del CCNL del 24 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 (corrispondente a € 11,43 pro capite, per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull’anno 2006.
Art. 5
Clausola di interpretazione autentica
1. L’indennità di Agenzia prevista dall’art. 87 del CCNL del 28 maggio 2004 deve intendersi come indennità di amministrazione in funzione del fatto che la denominazione individuata dalle parti ha soltanto un valore terminologico correlato alla nuova articolazione organizzativa per Agenzie prevista dalla d.lgs. n. 300 del 1999.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del CCNL di cui al comma 1, l’indennità di Agenzia è denominata indennità di amministrazione.
Art. 6
Indennità di amministrazione
1. L’indennità di cui all’art. 87 del CCNL del 28 maggio 2004 è incrementata, per il biennio economico 2004-2005, nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
Art. 7
Buoni pasto
1. Il valore economico del buono pasto di cui all’art. 99 del CCNL per le Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004 è rideterminato a decorrere dal 31.12.2005, in €.7,00.
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione alla decurtazione dell’indennità di amministrazione nei periodi di assenza per malattia inferiori ai 15 giorni, le parti si impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo contrattuale del quadriennio 2006-2009, in vista di una definitiva e sostanziale soluzione.