Roma 14/7/2004
 

 

 

 Nota di Rossana Dettori della Segreteria FP CGIL Nazionale sul Decreto Moratti relativo alla
selezione per le Lauree Specialistiche delle Professioni Sanitarie.

   

  

             E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro Moratti per la selezione all’accesso per le lauree
specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

             Il  dato positivo è che esiste il decreto, non ce l’hanno fatta, nonostante si siano veramente impegnati, ad impedire
l’avvio delle lauree specialistiche, però dal decreto trasuda tutto il pregiudizio per il fatto che “anche gli infermieri, tecnici e
fisioterapisti” possano diventare veramente “dottori”. 

             Non si capisce infatti perché il decreto neghi il riconoscimento di crediti formativi come previsto e sancito dalla
Legge 509  e quindi l’abbreviazione del corso di laurea per chi è  già in possesso di altre lauree (molti), per chi abbia
conseguito un master (tanti) e per chi già in possesso del precedente titolo universitario di Dirigente dell’Assistenza
Infermieristica (centinaia di infermieri). 

             La differenza di punteggio tra lauree triennali, diplomi universitari e titoli equipollenti al d.u., fa apparire chiara la truffa della
legge 1/02 e della presunta equiparazione dei titoli ; si premia così il mercato che molte università hanno fatto e continuano a
fare di riconversione in laurea dei precedenti diplomi, previo pagamento delle pesanti tasse universitarie. Si corre il rischio che chi
da anni insegni nei corsi di laurea o sia responsabili di unità operative siano penalizzati a vantaggio di chi si sia laureato da poco. 

            Infine la norma dell’accesso diretto per chi già incaricato in virtù dell’art.7 della legge 251/00 è certamente  utile ma…….non risolutivo, si dà poco peso al curiculum in relazione al peso della prova scritta, il quale non risponde alla richiesta di conclusione
dell’iter formativo per l’accesso alle selezioni per la dirigenza. 

           Il numero limitato di posti messi a concorso è una restrizione del bisogno di sapere espresso dai laureati del Comparto, il
numero chiuso infatti non risponde alle richieste del mercato del lavoro ma ai bisogni interni delle Università, ampliare i numeri non significa automaticamente trasformare il personale in dirigenti.


            Certamente è un decreto da cambiare, così come bisognerà ridare il valore che ha la laurea specialistica per le professioni sanitarie, che non è solo quello di un supermaster per dirigere ed insegnare.                                                                                                                    

 


  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4,
                     comma 1; 

            VISTA la legge 8 gennaio 2002,n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402,
                      recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"           

            VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
                      Atenei”; 

            VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni; 

            VISTO  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5; 

            VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46; 

            VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189; 

            VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;         

            VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;           

            VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie; 

 

D E C R E T A: 

Art.1 

1. Per l’anno accademico 2004/2005 l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea specialistica delle professioni  sanitarie
di cui al D.M. 2 aprile 2001, per i quali si dispone che non sia consentita una abbreviazione di corso, avviene previo
superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
 

2. L’ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al presente decreto, è consentita direttamente,
in deroga al superamento della apposita prova, a coloro i quali è stato conferito l’incarico ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del presente decreto .

3. La prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea di cui al  comma 1 articolati in uno per ogni classe di laurea
specialistica , consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque

indicate su argomenti di:
 

 -          teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse ;

 -          logica e cultura generale;

 -          regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di
      interesse e legislazione sanitaria;

 -          cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;

 -          scienze umane e sociali

 

4.       La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 6 ottobre 2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo
         di due ore.             

5.     Sulla base dei programmi di cui all’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti
trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea specialistica di interesse ; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei
restanti argomenti.  

 

            Art.2 

1.        Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici,
ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti per la valutazione dei titoli. 

2.       Per la valutazione della prova  si  tiene conto dei seguenti criteri: 

a)             1       punto per ogni risposta esatta;

- 0,2     punti per ogni risposta sbagliata;

0       punti per ogni risposta non data.

 

3. In caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei
quesiti  relativi ai seguenti argomenti:
 

teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e
cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica,
statistica e informatica; scienze umane e sociali. 

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e
ostetriche
avverrà sommando il punteggio di :
 

I. - uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al corso : 

 -          diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
      specialistica di interesse                                                   punti 7;

 .-          diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
       specialistica di interesse                                                 punti 6;

 -          titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di
      cui alla legge n.42/1999                                                   punti 5;

 

II. - diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica ( DAI ) di cui al 
      D.P.R. n. 162/82                                                                                                                                 punti 3

- altri titoli accademici, professionali o formativi                                                        punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2

 

III. - attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate        

punti 1 per ciascun anno o frazione
superiore a sei mesi fino ad un
massimo di punti 4

 

IV. - attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella clase di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate

punti 0,50 per ciascun anno o
frazione superiore a sei mesi fino
ad un massimo di punti 4

 

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie
della riabilitazione,
per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di
laurea specialistica del
le scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio di   :
 

I. - uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al corso :

 

 -          diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
      specialistica di interesse                                                   punti 7;

 -          diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
      specialistica di interesse                                                  punti 6;

 -          titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di
      cui alla legge n.42/1999                                                   punti 5.

 

II. - altri titoli accademici, professionali o formativi                                                      punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un
 massimo   di punti 5 ;

 

 

III. - attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
       specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate

punti 1 per ciascun anno o frazione
superiore a sei mesi fino ad un
massimo di punti 4

IV.- attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di
      interesse, idoneamente documentate e certificate                    

punti  0,50 per ciascun anno o
frazione superiore a sei mesi fino
ad un massimo di punti 4

  

Art.3 

1.  I bandi di concorso  prevedono disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i
criteri e le procedure  per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai
sensi della legge n.241/1990.
 

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità dei
partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della
vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non
diversamente disposto dagli atenei.
  

            Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

    Il Ministro MORATTI