Roma 14/7/2004
Nota
di Rossana Dettori della Segreteria FP CGIL Nazionale sul Decreto Moratti
relativo alla
selezione per le Lauree Specialistiche delle Professioni Sanitarie.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro Moratti
per la selezione all’accesso per le lauree
specialistiche delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.
Il dato positivo è che esiste il decreto, non ce l’hanno fatta, nonostante
si siano veramente impegnati, ad impedire
l’avvio delle lauree
specialistiche, però dal decreto trasuda tutto il pregiudizio per il fatto
che “anche gli infermieri, tecnici e
fisioterapisti” possano diventare
veramente “dottori”.
Non si capisce infatti perché il decreto neghi il riconoscimento di crediti
formativi come previsto e sancito dalla
Legge 509 e quindi l’abbreviazione
del corso di laurea per chi è già in possesso di altre lauree (molti), per
chi abbia
conseguito un master (tanti) e per chi già in possesso del
precedente titolo universitario di Dirigente dell’Assistenza
Infermieristica
(centinaia di infermieri).
La differenza di punteggio tra lauree triennali, diplomi universitari e
titoli equipollenti al d.u., fa apparire chiara la truffa della
legge 1/02 e della presunta equiparazione dei titoli ; si premia così il
mercato che molte università hanno fatto e continuano a
fare di riconversione in laurea dei precedenti diplomi, previo pagamento
delle pesanti tasse universitarie. Si corre il rischio che chi
da anni insegni nei corsi di laurea o sia responsabili di unità operative
siano penalizzati a vantaggio di chi si sia laureato da poco.
Infine la norma dell’accesso diretto per chi già incaricato in virtù
dell’art.7 della legge 251/00 è certamente utile ma…….non risolutivo,
si dà poco peso al curiculum in relazione al peso della prova scritta, il
quale non risponde alla richiesta di conclusione
dell’iter formativo per l’accesso alle selezioni per la dirigenza.
Il numero limitato di posti messi a concorso è una restrizione del bisogno di sapere espresso
dai laureati del Comparto, il
numero chiuso infatti non risponde alle richieste del mercato
del lavoro ma ai bisogni interni delle Università, ampliare i numeri non
significa automaticamente trasformare il personale in dirigenti.
Certamente è un decreto da cambiare,
così come bisognerà ridare
il valore che ha la laurea specialistica per le professioni sanitarie, che
non è solo quello di un supermaster per dirigere ed insegnare.
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300;
VISTA la
legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari ed, in particolare, l’articolo 4,
comma 1;
VISTA la legge 8 gennaio 2002,n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2001, n.402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
VISTO il decreto ministeriale 3
novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli
Atenei”;
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con
il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie;
VISTO il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare,
l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed,
in particolare, l’articolo 46;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTA la legge 5 febbraio 1992,
n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;
RITENUTA la
necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i
contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie;
D E C R
E T A:
Art.1
1.
Per l’anno accademico 2004/2005
l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea specialistica delle
professioni
sanitarie
di cui al D.M. 2 aprile 2001, per i quali si dispone
che non sia consentita una abbreviazione di corso, avviene previo
superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base
delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L’ammissione ai corsi di laurea
specialistica delle professioni sanitarie di cui al presente decreto, è
consentita direttamente,
in deroga al superamento della apposita prova, a
coloro i quali è stato conferito l’incarico ai sensi e per
gli effetti
dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla
data del presente decreto .
3. La prova di ammissione per
l’accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 articolati in uno per ogni
classe di
laurea
specialistica , consiste nella soluzione di ottanta quesiti
a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque
indicate
su argomenti di:
-
teoria/pratica
pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica di interesse ;
-
logica e
cultura generale;
-
regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea specialistica di
interesse e legislazione sanitaria;
-
cultura
scientifico-matematica, statistica e informatica;
-
scienze umane
e sociali
4. La
prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 6 ottobre
2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo
di due ore.
5. Sulla
base dei programmi di cui all’allegato, che costituisce parte integrante del
presente decreto, vengono predisposti
trentadue quesiti per l’argomento di
teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di
laurea specialistica di interesse ; diciotto
quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per
ciascuno dei
restanti argomenti.
Art.2
1.
Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata
dai competenti organi accademici,
ha a disposizione cento punti dei quali
ottanta riservati alla prova scritta e venti per la valutazione dei titoli.
2. Per
la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
1
punto per ogni risposta esatta;
- 0,2
punti per ogni risposta sbagliata;
0
punti
per ogni risposta non data.
3. In caso di parità di voti, prevale in
ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione
rispettivamente dei
quesiti relativi ai seguenti argomenti:
teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e
cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e
legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica,
statistica e
informatica; scienze umane e sociali.
4. La
valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea
specialistica delle scienze
infermieristiche e
ostetriche avverrà sommando
il punteggio di :
I. - uno dei
sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al
corso :
-
diploma di
laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea
specialistica di
interesse punti 7;
.-
diploma
universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea
specialistica di
interesse
punti 6;
-
titoli
abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea specialistica di interesse di
cui alla legge
n.42/1999 punti 5;
II. -
diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (
DAI ) di cui al
D.P.R. n. 162/82
punti 3
-
altri titoli accademici, professionali o
formativi punti 0,50
per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2
III. -
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica di interesse,
idoneamente documentate e certificate
punti 1 per
ciascun anno o frazione
superiore a sei mesi fino ad un
massimo di punti 4
IV. - attività professionali nell'esercizio
di una delle professioni sanitarie ricomprese nella clase di laurea
specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate
punti
0,50 per ciascun anno o
frazione superiore a sei mesi fino
ad un massimo di punti 4
5. La
valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea
specialistica delle scienze delle
professioni sanitarie
della riabilitazione, per
le classi di laurea specialistica delle
scienze delle professioni sanitarie tecniche e
per le classi di
laurea specialistica delle
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il
punteggio di :
I. - uno dei
sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l’accesso al
corso :
-
diploma di
laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea
specialistica di
interesse punti 7;
-
diploma
universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea
specialistica di
interesse
punti 6;
-
titoli
abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea specialistica di interesse di
cui alla legge
n.42/1999 punti 5.
II. -
altri titoli accademici, professionali o
formativi punti
0,50 per ciascun titolo fino
ad un
massimo di punti 5 ;
III. -
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica di interesse
idoneamente documentate e certificate
punti 1 per
ciascun anno o frazione
superiore a sei mesi fino ad un
massimo di punti 4
IV.-
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea specialistica di
interesse, idoneamente
documentate e certificate
punti 0,50
per ciascun anno o
frazione superiore a sei mesi fino
ad un massimo di punti
4
Art.3
1. I bandi di concorso prevedono
disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e indicano i
criteri e le procedure per la nomina delle
commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del
procedimento ai
sensi della legge n.241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono
inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell’identità dei
partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello
svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della
vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5,
6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non
diversamente disposto dagli
atenei.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il Ministro MORATTI
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