L 08/01/2002 n.1
(C.D. EMERGENZA INFERMIERISTICA)
LEGGE 8 gennaio 2002, n. 1 (in Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 8). -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Allegato unico
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402.
All'articolo 1, comma 1:
all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono
sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze
sanitarie assistenziali e le case di riposo";
alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono
inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001";
alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º
settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo
31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".
All'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis". La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non
oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle
corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione
triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni".
All'articolo 1, comma 2:
dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono
inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e le case di riposo,";
dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le
seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda";
le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi,
alla libera professione ancorché resa all'amministrazione di
appartenenza" sono sostituite dalle seguenti:
"sono rese in regime libero professionale e sono assimilate,
ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro
subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e
i contributi versati all'INAIL".
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono
inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia
medica".
All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di
operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze
già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure
professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione
sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura
delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con
lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico
e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della
commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola:
"autonomamente" é soppressa.
All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze
infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle
professioni sanitarie".
All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio
1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale
sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai
master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, attivati dalle università".
All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende
ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività
sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario
diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione
europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere
gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale
di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della
specifica professione".
All'articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" è
soppressa.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in
clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art. 1-ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di
Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".
|