L 10/08/2000 n.251
SANITA', SANITARI, ECC. (PERSONALE)
Legge 10 agosto 2000, n. 251 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 208). -
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonchč della professione ostetrica.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con
autonomia professionale attivitą dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili
professionali nonchč dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo
delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione
nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione
del lavoro della sanitą in Italia con quelle degli altri Stati
dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanitą, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilitą e gestione delle attivitą di assistenza infermieristica
e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di
assistenza personalizzata.
Articolo 2
Professioni sanitarie riabilitative.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione svolgono con titolaritą e autonomia professionale, nei
confronti dei singoli individui e della collettivitą, attivitą dirette
alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di
valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e
didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al
processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualitą
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con
l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli
ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Articolo 3
Professioni tecnico-sanitarie.
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona, ovvero attivitą tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto
previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei
relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della
sanitą.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e
didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di
aziendalizzazione e al miglioramento della qualitą organizzativa e
professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una
integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli
altri Stati dell'Unione europea.
Articolo 4
Professioni tecniche della prevenzione.
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono
con autonomia tecnico-professionale attivitą di prevenzione, verifica e
controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita
e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e
sanitą pubblica e veterinaria. Tali attivitą devono comunque svolgersi
nell'ambito della responsabilitą derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanitą e dell'ambiente, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per
l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali
per l'ambiente della diretta responsabilitą e gestione delle attivitą
di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Articolo 5
Formazione universitaria.
1. Il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanitą, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, individua con uno o pił decreti i criteri per la disciplina degli
ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono
accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4
della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo
equipollente per legge.
2. Le universitą nelle quali č attivata la scuola diretta a fini
speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono
autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola
contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma
1.
Articolo 6
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento.
1. Il Ministro della sanitą, di concerto con il Ministro
dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i
pareri del Consiglio superiore di sanitą e del comitato di medicina del
Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure
professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una
delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso
degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di
cui all'art. 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una
nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si
accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla
dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 26 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire
la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del
proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante
organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
Articolo 7
Disposizioni transitorie.
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle
risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della presente legge
l'incarico, di durata triennale rinnovabile, č regolato da contratti a
tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'art.
15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui
all'art. 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva
tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo
comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti
di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si
applicano le disposizioni del comma 4 del citato art. 15-septies. Con
specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto
sanitą sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione,
nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza
dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del
Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti
nominati ai sensi del presente comma nonchč delle modalitą di
conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con
modalitą analoghe a quelle previste dal comma 1, per le professioni
sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle
quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione
relativa alle attivitą della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attivitą e la composizione del
Collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prevede la
partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.
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