IPOTESI DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMA FINALE N. 6

DELL’ACN DEL 23 MARZO 2005

PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI MEDICI SPECIALISTI

AMBULATORIALI INTERNI E LE ALTRE PROFESSIONALILTA’ AI SENSI DELL’ART. 8

D.LGS. N. 502 DEL 1992 e s.m.i.

 

In data 3 novembre 2005 alle ore 11,00 ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi

di accordo per l’attuazione della norma finale n. 6 dell’ACN del 23 marzo 2005

per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali interni e le

altre professionalità ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. tra

la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo Firmato

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI::

SUMAI

Dr. Roberto Lala Firmato

FP CGIL MEDICI

Dr. Nicola Preiti Firmato

FEDERAZIONE MEDICI

ADERENTE U..I..L.. -- F..P..L..

Dr. Armando Masucci Firmato

CISL Medici

Dr. Giuseppe Garraffo Firmato

AUPI Firmato

Dr. Paolo Moscara

SNUBCI

Dr. Giuseppe Vitale Firmato

SICUS

Dr. Nicolò Tirone Firmato

SNALBIP

Dr.ssa Loredana Di Natale Firmato

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo

Nazionale di Lavoro.

 

IPOTESI DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMA FINALE N. 6

DELL’ACN DEL 23 MARZO 2005

PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI MEDICI SPECIALISTI

AMBULATORIALI INTERNI E LE ALTRE PROFESSIONALITA’ AI SENSI DELL’ART.

8 D.LGS. N. 502 DEL 1992

 

 

ART. 1

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo si applica ai medici veterinari che saranno chiamati ad operare in aziende ed enti del servizio sanitario nazionale compresi gli istituti zooprofilattici con un rapporto di lavoro

autonomo convenzionato, sulla base delle norme dell’accordo del 23 marzo 2005 per la disciplina

del rapporto di lavoro dei medici Specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ai sensi

dell’art. 8 D.LGS. N. 502 del 1992, a partire dall’entrata in vigore della prima graduatoria. Tale

operatività, si svolgerà nell’ambito dei servizi veterinari e delle prerogative previste dalla

legislazione vigente.

2. Le situazioni e i contratti in essere restano in vigore, salvo diverse determinazioni regionali, fino

alla entrata in vigore della prima graduatoria e in ogni caso fino alla loro scadenza.

3. Il presente accordo ha le seguenti finalità:

A) dare attuazione alla norma finale n. 6 dell’ACN del 23 marzo 2005 .

B) effettuare l'integrazione di alcune norme dell’ACN del 23 marzo 2005 alle specificità

veterinarie.

 

ART.2

Incompatibilità

All’art.15, va aggiunta la dizione oltre a medici specialisti e professionisti sanitari la dizione

“veterinari” .

 

ART. 3

Comitati consultivi regionale e zonale

Agli articoli 24 e 25, rispettivamente al comma 7 e al comma 4, aggiungere la dizione “Medici

Veterinari”.

 

ART.4

Struttura del Compenso

1. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da

quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definiscono

le modalità di organizzazione della attività e le modalità di retribuzione, la loro tipologia. Qualora

l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito

dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al

trattamento economico orario.

2. Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B

3. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione

ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la

definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal

comma 12 dell’art. 30

 

ART. 5

Contributo previdenziale

1. Ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l’azienda versa il contributo nelle

modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali ( INPS ed ENPAV ).

2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

 

Norma finale n. 1

Il titolo dell’accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni e altre

professionalità sanitarie ( Biologi-Chimici-Psicologi ) ai sensi dell’art.8 D. LGS. N. 502 del 1992

sarà integrato con l’aggiunta di medici veterinari . La nuova dizione sarà: “ ACN dei Medici

Specialisti ambulatoriali interni, Medici Veterinari e altre professionalità sanitarie ( Biologi,

Chimici, Psicologi ) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del D.lgs. n.

502 del 1992 e s.m.i.

 

Norma finale n. 2

Alla prima graduatoria può partecipare anche il medico veterinario in attività presso il servizio

sanitario nazionale alla data di entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale per la

specialistica ambulatoriale e le altre professionalità del 23 marzo 2005 purchè abbia maturato:

a) in caso di attività oraria un numero minimo di seicento ore in una delle specifiche aree di

attività;

b) in caso di attività a prestazione almeno due anni di attività.

Ai medici sopraccitati non verrà attribuito il punteggio per l’attività di servizio computata quale

requisito di ammissione nella graduatoria

 

Norma finale n. 3

Il riferimento nel testo dell’Accordo del 23 marzo 2005 ai medici specialisti e altre professionalità

sanitarie deve essere inteso anche ai medici veterinari.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nella organizzazione dei servizi veterinari, le

parti concordano che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti previsti nella

dotazione organica unitamente ai ruoli e alle funzioni che la legislazione vigente assegna alla

dirigenza nell’ambito dei servizi veterinari, non possono essere utilizzate per l’attivazione delle ore

di attività convenzionata ed analogamente le risorse economiche impiegate per l’attivazione di ore

di attività convenzionale non possono essere utilizzate per far fronte alla dotazione organica della

dirigenza veterinaria.