REGOLAMENTO FP CGIL Medici
Art.1
(Definizione)
La FP CGIL Medici è una articolazione
organizzativa della Funzione Pubblica CGIL, della quale fanno parte i
medici e veterinari dipendenti e convenzionati della sanità pubblica e
privata, specializzandi e libero professionisti, iscritti alla Funzione
Pubblica CGIL.
Art.2
(Struttura organizzativa)
La struttura organizzativa della FP CGIL
Medici è composta:
a) a
livello territoriale dell’ Azienda Sanitaria Locale (Asl) dall’assemblea
degli iscritti di cui all’Art.1 e dal medico responsabile aziendale;
b) a
livello dell’ Azienda Ospedaliera (Ao) dall’assemblea degli iscritti di
cui all’Art.1 e dal medico responsabile aziendale;
c) a
livello provinciale o di comprensorio territoriale con più aziende dal
coordinamento territoriale e da un coordinatore;
d) a
livello regionale dall’esecutivo regionale, dalla segreteria regionale e
dal segretario regionale;
e) a
livello nazionale dall’esecutivo nazionale, dalla segreteria nazionale e
dal segretario nazionale.
Nella
composizione degli organismi aziendali, regionali e nazionali della FP
CGIL Medici, deve essere data applicazione alla norma antidiscriminatoria
prevista dall’art.6 – lettera h - dallo statuto della Funzione Pubblica
CGIL nazionale. Inoltre, in aggiunta ai componenti previsti, di norma, va
garantita la presenza di medici della convenzione di medicina generale, di
medici veterinari, di medici della sanità privata e di medici
specializzandi o libero professionisti.
Gli incarichi di responsabile aziendale, di
coordinatore territoriale, di segretario regionale e di segretario
nazionale della FP CGIL Medici hanno una durata di quattro anni,
rinnovabili una sola volta, secondo le stesse procedure indicate per la
prima assegnazione.
La Funzione Pubblica CGIL ai diversi livelli
organizzativi garantisce gli spazi e le risorse necessarie per lo
svolgimento dell’attività sindacale della FP CGIL Medici.
Art.3
(FP CGIL Medici aziendale e
coordinamento territoriale)
a) L’assemblea degli
iscritti aziendale, Asl o Ao, della FP CGIL Medici propone ed approva le
politiche contrattuali dell’area medica a livello aziendale.
L’assemblea degli iscritti aziendale elegge
il responsabile aziendale, su proposta del segretario generale della
Funzione Pubblica CGIL territoriale.
Il responsabile aziendale propone
all’assemblea degli iscritti la composizione della delegazione trattante
per ciascuna area negoziale.
L’assemblea degli
iscritti viene convocata dal responsabile aziendale della FP CGIL Medici
di norma con cadenza trimestrale, e può essere convocata anche su
richiesta della maggioranza semplice degli iscritti o dalla segreteria
territoriale della Funzione Pubblica CGIL.
b) A livello delle province o dei
comprensori territoriali, nell’ambito dei quali sono comprese più aziende
sanitarie o ospedaliere, viene costituito il coordinamento territoriale,
formato dai responsabili aziendali e dai delegati aziendali delle
specifiche aree negoziali della FP CGIL Medici dello stesso territorio.
Tra i componenti del coordinamento
territoriale viene nominato un coordinatore, individuato dal segretario
generale territoriale della Funzione Pubblica CGIL di concerto con il
segretario regionale della FP CGIL Medici.
L’incarico di coordinatore territoriale
della FP CGIL Medici può avere una durata massima di quattro anni,
rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo, e con possibilità di
revoca da parte dal segretario generale territoriale della Funzione
Pubblica CGIL di concerto con il segretario regionale della FP CGIL
Medici.
Art. 4
(FP CGIL Medici regionale)
a) L’esecutivo regionale è composto da tutti
i responsabili Asl e Ao, più un secondo rappresentante per le aziende che
superano i trenta iscritti, un terzo rappresentante per le aziende che
superano i 60 iscritti, ed un ulteriore rappresentante ogni 50 iscritti o
frazione non inferiore a 25.
L’esecutivo regionale costituisce
l’organismo che propone ed approva le decisioni contrattuali ed
organizzative della FP CGIL Medici regionale e le scelte strategiche
sindacali relative alle problematiche dell’area medica regionale.
L’esecutivo regionale viene convocato dal
segretario regionale con cadenza di norma trimestrale.
b) L’esecutivo regionale della FP CGIL
Medici elegge il segretario regionale, su proposta del segretario generale
della Funzione Pubblica CGIL Regionale. Il segretario regionale propone
all’esecutivo regionale la composizione della delegazione trattante per
ciascuna area negoziale.
c) L’esecutivo regionale della FP CGIL
Medici elegge la segreteria regionale, su proposta congiunta del
segretario generale della Funzione Pubblica CGIL regionale e del
segretario regionale della FP CGIL Medici.
Il segretario regionale rappresenta la FP
CGIL Medici in ambito regionale, propone e promuove le attività sindacali
regionali di tutti i medici rappresentati di cui all’art.1.
d) La segreteria regionale coadiuva il
segretario regionale nella elaborazione ed individuazione delle attività
sindacali regionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.
Le segreterie regionali sono composte, di
norma, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, e sono convocate
dal segretario regionale di norma con cadenza mensile.
Art. 5
(FP CGIL Medici nazionale)
a) L’esecutivo nazionale è composto da un
rappresentate per ciascuna Regione e Provincia autonoma, da un secondo
rappresentate per Regioni con oltre 250 iscritti, ed un ulteriore
rappresentante ogni 250 iscritti o frazione non inferiore a 125.
L’esecutivo nazionale costituisce
l’organismo che propone ed approva le politiche contrattuali ed
organizzative della FP CGIL Medici nazionale.
L’esecutivo
nazionale viene convocato dal segretario nazionale di norma con cadenza
quadrimestrale.
b) L’esecutivo nazionale della FP CGIL
Medici elegge il segretario nazionale, su proposta della segreteria
generale della Funzione Pubblica CGIL. Il segretario nazionale propone
all’esecutivo nazionale la composizione della delegazione trattante per
ciascuna area negoziale.
c) L’esecutivo nazionale della FP CGIL
Medici elegge la segreteria nazionale, su proposta congiunta del
segretario generale della Funzione Pubblica CGIL nazionale e del
segretario nazionale della FP CGIL Medici.
Il segretario nazionale rappresenta la FP
CGIL Medici in ambito nazionale, propone e promuove le attività sindacali
nazionali di tutti i medici rappresentati di cui all’art.1.
d) La segreteria nazionale coadiuva il
segretario nazionale nella elaborazione ed individuazione delle attività
sindacali nazionali, nonché nella stesura dei relativi documenti.
La segreteria nazionale è composta, di
norma, da 3 a 5 componenti, e viene convocata dal segretario nazionale, di
norma insieme all’esecutivo nazionale, con cadenza almeno quadrimestrale.
Art. 6
(Contrattazione)
Le strutture organizzative della FP CGIL
Medici sono titolari della contrattazione dell’area medica ai livelli
aziendale, regionale e nazionale, nell’ambito delle direttive delle
segreterie della Funzione Pubblica CGIL.
Ai diversi livelli organizzativi, la FP CGIL
Medici contribuisce alla elaborazione delle linee sindacali e politiche
per la sanità, delle quali sono titolari le segreterie della Funzione
Pubblica CGIL, e nell’ambito delle quali la FP CGIL Medici svolge la sua
attività.
La FP CGIL Medici partecipa a tutti gli
incontri a livello aziendale, regionale e nazionale, in cui sono convocate
le organizzazione mediche.
In caso di convocazioni istituzionali delle
organizzazione mediche e delle altre organizzazioni sanitarie, la FP CGIL
Medici partecipa insieme alla delegazione della Funzione Pubblica CGIL.
Alle riunioni degli organismi della FP CGIL
Medici è invitato permanente il segretario generale della Funzione
Pubblica CGIL di pari livello o un suo delegato.
Art. 7
(Informazione)
Ai diversi livelli della FP CGIL Medici,
fino ad arrivare a tutti gli iscritti, deve essere garantita la massima
informazione utilizzando tutti gli strumenti disponibili della Funzione
Pubblica CGIL.
Per ciascuna riunione degli organismi della
FP CGIL Medici deve essere redatto un verbale riassuntivo da diffondere ai
livelli di organizzazione superiore ed inferiore.
Art. 8
(Agibilità sindacali)
Le firme dei contratti e delle convenzioni
dell’area medica ai diversi livelli sono formulate con la dizione “FP
CGIL Medici”. Le agibilità sindacali in termini di permessi sindacali
aziendali sono gestite e formalizzate dal responsabile aziendale della FP
CGIL Medici.
Norma transitoria
All’atto della formalizzazione del presente
regolamento gli incarichi già precedentemente assegnati da oltre quattro
anni, a livello di responsabilità aziendale, di segreteria regionale, di
segretario regionale, di segreteria nazionale e di segretario nazionale,
dovranno essere rinnovati entro 12 mesi, con possibilità di un solo
rinnovo quadriennale per i medici che già li ricoprivano.
I suddetti incarichi assegnati da meno di
quattro anni saranno rinnovati, di norma, allo scadere dei quattro anni,
con possibilità di un ulteriore mandato per i medici che già li
ricoprivano.
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