BOLLETTINO N. 26 DEL 17 LUGLIO 2006 p.195

 

 

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS347 - ACCORDO DELLA REGIONE TOSCANA RELATIVO AI MEDICI DI

MEDICINA GENERALE

 

 

Roma, 5 luglio 2006

 

Presidente della Regione Toscana

Claudio Martini

 

Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in

merito alle modalità di accesso alla professione di medico di medicina generale convenzionato con

il sistema sanitario nazionale nella regione Toscana, disciplinate nella delibera della Giunta

Regionale del 17 ottobre 2005, n. 1015 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

n. 45/ 2005), di recepimento del pre-accordo collettivo regionale sulla medicina generale, emanato in attuazione dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 di cui all’atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni.

 

Come noto, l’Accordo regionale suindicato prevede che, negli ambiti territoriali con più di 40.000

abitanti, il rapporto ottimale medico di base/cittadino è di 1 medico per 1.200 abitanti, invece che 1 medico per 1.000 cittadini come indicato dalla previgente normativa (art. 33, seconda parte).

L’Accordo regionale, inoltre, prevede che, negli ambiti territoriali con meno di 40.000 abitanti,

qualora vi sia un medico con meno di 300 pazienti e almeno altri due medici con meno di 1.500

pazienti (in grado di acquisire nuovi pazienti fino al numero massimo di 1.500 cittadini), non viene

bandita la procedura per colmare un’eventuale zona carente (art. 33, prima parte).

 

Con riferimento alla prima previsione, l’Autorità sottolinea che l’incremento del rapporto ottimale

medico di base/cittadini incide significativamente sulle possibilità di accesso alla libera

professione di medico di base, in quanto determina la riduzione del numero di medici di base attivi

in un dato ambito territoriale e limita, quindi, la scelta del medico di base da parte dei cittadini.

L’Autorità ritiene che tale limitazione, alla luce degli elementi forniti dalla Regione Toscana e

dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (di seguito SISAC), non risulti indispensabile

alla realizzazione della paventata finalità di creare la figura di medico di base a tempo pieno,

essendo tale finalità raggiungibile attraverso previsioni che non incidono sull’accesso alla

professione.

 

Al riguardo l’Autorità sottolinea, peraltro, che l’esistenza di una concorrenza effettiva e potenziale

tra medici di base nel medesimo ambito distrettuale, perseguibile soprattutto mediante un numero

più ampio possibile di medici di base disponibili ad acquisire assistiti, costituisce il più importante

incentivo per la fornitura di una maggiore qualità del servizio pubblico sanitario.

Con riferimento alla seconda disposizione, concernente la sospensione dei bandi per le zone

carenti negli ambiti territoriali con meno di 40.000 abitanti in presenza di un medico con meno di

300 pazienti e almeno altri due medici in grado di acquisire nuovi pazienti fino al numero massimo

di 1.500 cittadini, l’Autorità - in linea con la segnalazione AS315 “Modalità di Accesso alla

professione di medico di medicina generale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale

nella Regione Calabria” del 19 ottobre 2005 - ritiene che anche tale previsione comporti effetti

restrittivi nell’accesso alla libera professione di medico di base in Toscana. Infatti, tale previsione,

oltre a ledere gli interessi degli utenti del servizio sanitario pubblico, è in grado di ridurre

ingiustificatamente il numero di medici di base convenzionati in un determinato ambito

territoriale, costringendo i cittadini a rivolgersi a medici con un numero elevato di assistiti in luogo

di medici con un numero minore di assistiti.

Anche con riguardo a tale previsione l’Autorità sottolinea che, sulla base degli elementi forniti da

SISAC e dalla Regione Toscana, non emergono motivazioni idonee a giustificare tale restrizione,

quali obiettivi di efficienza organizzativa ovvero di contenimento della spesa pubblica.

 

Sulla base delle suesposte considerazioni, l’Autorità, pertanto, auspica, considerate le esigenze

generali, una modifica di entrambe le disposizioni esaminate, nell’ottica di consentire il più ampio

accesso possibile alla libera professione di medico di medicina generale in Toscana e di garantire

agli utenti del servizio sanitario nazionale un numero più ampio possibile di medici di base

disponibili ad acquisire assistiti.

 

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà