Bozza del
disegno di legge delega sulla riforma delle professioni
(da Il Sole-24 Ore
del 9 Novembre 2006)
ARTICOLO1
Delega al Governo in materia di professioni intellettuali
1. Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle
rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla
presente legge sono emanati su proposta del ministro della Giustizia, di
concerto con il ministro dell'Università e della ricerca, con il ministro
dello Sviluppo economico, con il ministro delle Politiche giovanili e
dello sport nonché con il ministro della Salute per le materie di sua
competenza,sentiti gli ordini professionali interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale
termine i decreti legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi
con le modalità di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi indicati nella presente legge.
4. Per l'adozione delle norme di attuazione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, nonché di quelle volte a coordinare con tali decreti la
normativa già vigente, il Governo è autorizzato a emanare regolamenti
anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con le modalità di cui al comma 3.
5. Per la disciplina delle professioni da parte delle Regioni, anche a
statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali di
riforma economico sociale e, unitamente alle disposizioni legislative
concernenti singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi
fondamentali della materia.
ARTICOLO2
Principi e criteri generali di disciplina delle professioni
intellettuali
1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina le modalità generali
di accesso e di esercizio, con le diversificazioni necessarie in rapporto
alla specificità delle singole tipologie di attività professionali e di
utenze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti
salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto
comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per
specifiche eccezioni concernenti le attività professionali caratterizzate
dall'esercizio di funzioni pubbliche; prevedere che l'esercizio sia
fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista;
b) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma
individuale o associata, o in forma societaria a norma dell'articolo 8;
prevedere per quali professioni l'esercizio sia compatibile con la
prestazione di lavoro subordinato, predisponendo, ove sussista la
compatibilità, apposite garanzie per l'autonomia e l'indipendenza
intellettuale e tecnica del professionista; prevedere, se l'abilitazione
professionale costituisce requisito per l'instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo;
c) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della
professione, un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici
eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle
regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del
professionista nell'adempimento della prestazione professionale e per il
risarcimento del danno ingiusto eventualmente derivante dalla prestazione,
anche attraverso l'istituzione di un organismo pubblico cui demandare
funzioni di coordinamento di tali attività;
d) garantire la libertà di scelta da parte del cliente, nel rispetto dei
principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza;
e) consentire la pubblicità relativamente ai titoli e alle
specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio
professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni; stabilire
che la pubblicità abbia carattere informativo,non ingannevole, comunque
rispettosa della credibilità dell'esercizio professionale, salvo la
responsabilità disciplinare se la pubblicità non risponda a tali
prescrizioni;
f) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia fissato con
determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente
alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;
g) prevedere un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente
ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini
dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da
dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini e le
associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali
delle polizze assicurative anche stipulando idoneo contratto operante per
tutti gli iscritti; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere
noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza assicurativa stipulata e il relativo massimale;
h) introdurre, per la corretta informazione del cliente e per tutelarne l'
affidamento, l'obbligo per il professionista di specificare la situazione
aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza a ordini o
ad associazioni.
ARTICOLO3
Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni
intellettuali di interesse generale
1. In attuazione dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione,
dell'articolo 2061 del Codice civile e nell'esercizio della delega, il
Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e con le
diversificazioni necessarie in relazione alle singole tipologie:
a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata limitata, secondo
modalità che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici,
pratici e deontologici della professione, da svolgersi sotto la
responsabilità di un professionista iscritto; riconoscere un equo compenso
commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello
studio professionale ed escludendo l'applicazione delle norme vigenti in
materia di contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali;
prevedere forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico
ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi
ordini professionali o dalle università nonché la possibilità di
effettuare parzialmente il tirocinio all'estero o contemporaneamente
all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo
professionale, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti
tecnici, pratici e deontologici della professione;
b) mantenere l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle professioni il
cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o
riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo
criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità
dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria
determinazione numerica, in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei
candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze
tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole
professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte
secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica,
limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti
appartenenti agli ordini professionali o da questi designati; individuare
le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività
delle valutazioni;
c) individuare le attività riservate a determinate categorie professionali
fra quelle considerate nel presente articolo secondo il principio che la
riserva in esclusiva dev'essere giustificata da interessi pubblici e da
specifiche esigenze di tutela degli utenti.
ARTICOLO4
Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni
intellettuali di interesse generale
1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a individuare le
attività professionali da regolamentare e a disciplinarne l'organizzazione
in ordini professionali sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la riorganizzazione degli ordini e degli albi degli iscritti
purché attivi nel mercato del lavoro, con la possibilità di accorpamenti
in relazione a categorie professionali analoghe ; prevedere che a essi
spetti, secondo gli ordinamenti di categoria, la tenuta degli albi, la
disciplina degli iscritti, dei quali hanno la rappresentanza
istituzionale, e la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio
delle professioni;
b) prevedere l'articolazione degli ordini in organi nazionali e
territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle
specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione
all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni
volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;
c) attribuire agli ordini professionali compiti di tutela degli utenti e
di qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti; dotare gli
ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di
autorganizzazione, sotto la vigilanza del Ministero competente;
d) disciplinare la composizione e gli organi degli ordini, i meccanismi
elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e
passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle
procedure e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata temporanea delle
cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di
dieci anni;
e) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei
contributi determinati dagli ordini, nazionali e territoriali, nella
misura necessaria all'espletamento dell' attività a essi rispettivamente
demandate; prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali della
determinazione della misura del contributo da corrispondersi dall'ordine
territoriale in ragione del numero degli iscritti e stabilirne le modalità
di riscossione;
f) prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali dei compiti di indirizzo
e di coordinamento degli organi territoriali nonché di vigilanza sugli
stessi, in particolare sulle relative elezioni, e il potere di adottare
atti sostitutivi in caso di inerzia degli organi territoriali purché
ricorra un rilevante interesse pubblico e previa diffida;
g) demandare agli ordini nazionali l'adozione dei Codici deontologici, la
promozione della qualità delle prestazioni e la completa informazione del
pubblico in materia di prestazioni professionali anche mediante diffusione
delle relative norme tecniche in modo da realizzare il diritto dell'utente
a una prestazione qualitativamente adeguata, sia pure in rapporto alle
difficoltà della stessa;
h)demandare agli ordini nazionali la designazione dei rappresentanti di
categoria presso commissioni e organi nazionali o internazionali e la
formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;demandare
agli organi territoriali la formulazione di pareri richiesti dalle
pubbliche amministrazioni locali o su materia di interesse locale;
i) demandare agli organi territoriali la tenuta aggiornata degli albi
locali e la verifica periodica della permanenza dei requisiti di
iscrizione, la vigilanza sul corretto esercizio della professione e sul
rispetto delle regole deontologiche;
l) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali
la formazione tecnico professionale dei propri iscritti, l'aggiornamento,
la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico
del contesto socio economico e l'adozione di iniziative rivolte ad
agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di
giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di
contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione
di cui all'articolo 2, lettera g); comprendere fra tali compiti la
collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di
individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di
corsi integrativi; prevedere la destinazione di un'apprezzabile parte del
patrimonio degli ordini alle suddette iniziative, anche istituendo
fondazioni finalizzate;
m) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di
legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini
nazionali, i consigli degli ordini territoriali, nonché di proporre al
Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli ordini
nazionali.
ARTICOLO5
Principi e criteri in materia di Codice deontologico e potere
disciplinare
1. Nell'attuazione della delega,e con specifico riferimento
all'emanazione di Codici deontologici di categoria e al potere
disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione,da parte di ciascuno degli
ordini nazionali, di un Codice deontologico avente queste finalità :
garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il
diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale
nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio
della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interesse;tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della
professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio;
garantire la credibilità della professione;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da
organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e
strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità
e indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel
relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti
delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine
territoriale cui è iscritto l'incolpato,con la possibilità di costituire
commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza
territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione
disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con
i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto
procedimento;
d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali o innanzi alla
giurisdizione di appello o comunque innanzi a organi di secondo grado e
l'esperibilità del successivo ricorso per Cassazione;
e)prevedere l'intervento nel procedimento disciplinare del Ministro
competente alla vigilanza o di suo delegato nonché l'esercizio, in via
sostitutiva per i casi di inerzia, dell'azione disciplinare da parte del
predetto Ministro o del pubblico ministero se non titolare dell'azione
disciplinare;
f)individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e
del Codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione
professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari
alla credibilità e al decoro della professione;
g)individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata
alla gravità e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice
richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito
commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche
sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere
il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società
costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi
al criterio della prevalente attività prestata fra quelle
multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i
professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali
di sospensione cautelare limitata nel tempo.
ARTICOLO6
Principi e criteri in materia di Testi unici di riordino delle
professioni intellettuali di interesse generale
1. Il Governo è delegato a emanare, con le modalità previste
dall'articolo 1, Testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in
materia,attenendosi ai principie criteri direttivi della presente legge,
nonché ai seguenti:
a) riordinare le attività delle singole professioni, tenendo conto della
compatibilità con la circolazione dei titoli di studio necessari per
l'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione europea e nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
b) perseguire una tendenziale uniformità della disciplina, se compatibile
con le specificità delle singole professioni;
c) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicando quelle
abrogate,anche implicitamente per incompatibilità, da successive
disposizioni e quelle che pur non inserite nel Testo unico restano in
vigore; allegare al Testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non
richiamate, che sono comunque abrogate;
d) procedere al coordinamento del testo delle norme vigenti, apportando,
nei limiti di tale coordinamento, le modifiche necessarie per garantirela
coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo.
2. Per consentire una contestuale compilazione delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il
Governo è autorizzato, nell'adozione dei Testi unici ricognitivi di cui al
comma 1, a inserire nel medesimo Testo unico, con adeguata evidenziazione,
le norme sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna
professione.
ARTICOLO7
Principi e criteri in materia di associazioni professionali
riconosciute
1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a riconoscere le
associazioni di esercenti le professioni,ai fini di dare evidenza ai
requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione
qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire associazioni tra professionisti
anche da parte di iscritti ad albio non esercenti la medesima attività,
aventi natura privatistica e senza fini di lucro, con il limite che, nel
caso di professioni regolamentate, possono farne parte solo gli iscritti
al relativo albo;
b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun
vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c) prevedere l'iscrizione in apposito registro presso il ministero della
Giustizia delle associazioni tra professionisti ampiamente diffuse sul
territorio la cui attività possa incidere su diritti costituzionalmente
garantiti o su interessi che, per illoro radicamento nel tessuto
socioeconomico, comportino l'esigenza di tutelare la collettività degli
utenti; prevedere che la registrazione sia disposta dal ministro della
Giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli
Ordini eventualmente interessati, di concerto con il Ministro competente
per materia e con quello per lo Sviluppo economico,sentiti il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente
interessati;
d) prevedere che i relativi statuti e clausole associative garantiscano la
precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si
riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza
di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti
organizzativi e l' attività dei relativi organi,la dialettica democratica
tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici secondo un Codice
etico elaborato dall'associazione, idonee forme assicurative per la
responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una
struttura organizzativa e tecnicoscientifica adeguata all'effettivo
raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i
livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di
professionalità per gli iscritti e il relativo aggiornamento in base
all'evoluzione economica e del mercato, l'effettiva applicazione del
Codice etico;
e) prevedere che le associazioni registrate possano rilasciare attestati
di competenza riguardanti la qualificazione professionale,
tecnicoscientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali
attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano
un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e
dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni
direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione;
f) prevedere modalità idonee a escludere incertezze in ordine alle
funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali
e alle associazioni di professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del registro da parte del ministro
della Giustizia, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui
alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente
inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla
lettera e).
ARTICOLO8
Principi e criteri in materia di società tra professionisti
1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina l'esercizio della
professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico
possano essere esercitate in forma societaria avente a oggetto esclusivo
l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come
tipo autonomo e distinto dalle società previste dal Codice civile;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti
iscritti in albi nonché cittadini degli Stati dell'Unione europea purché
in possesso del titolo abilitante ovvero, a eccezione delle attività
riservate, soggetti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche
o con una partecipazione minoritaria;
c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento
degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi
professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa
essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio
della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e
stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba
essere previamente comunicato per iscritto all'utente;assicurare comunque
l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione a una società sia incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti
strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività
necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del
Codice deontologico dei proprio ordine professionale;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare
dell'ordine al quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma
compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere
che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle
diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e
procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche
disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole
attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno
degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci
iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve le disposizioni in
materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994,
n.109,e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in
attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19
della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che
dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio
incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma
1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione
manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che
risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia
esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa;
prevedere che il socio o i soci ai quali sia stato conferito l'incarico di
svolgere l'attività professionale possano intervenire nel procedimento
civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione
pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche nei loro
confronti.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di
funzionamento della società, prevedere l'esatta determinazione
dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la
possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più
professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i
limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo
tra società monoprofessionali e società multiprofessionali, e prevedere
che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o
nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella
prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel
caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b)
del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti;
prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte
o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia
sottoposta alle norme in materia di fallimento.
5. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le
norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre
normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.
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