Bozza del disegno di legge delega sulla riforma delle professioni

(da Il Sole-24 Ore del 9 Novembre 2006)

ARTICOLO1
Delega al Governo in materia di professioni intellettuali
1. Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca, con il ministro dello Sviluppo economico, con il ministro delle Politiche giovanili e dello sport nonché con il ministro della Salute per le materie di sua competenza,sentiti gli ordini professionali interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi con le modalità di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
4. Per l'adozione delle norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di quelle volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato a emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 3.
5. Per la disciplina delle professioni da parte delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali di riforma economico sociale e, unitamente alle disposizioni legislative concernenti singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.

ARTICOLO2
Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali
1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, con le diversificazioni necessarie in rapporto alla specificità delle singole tipologie di attività professionali e di utenze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per specifiche eccezioni concernenti le attività professionali caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche; prevedere che l'esercizio sia fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
b) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in forma societaria a norma dell'articolo 8; prevedere per quali professioni l'esercizio sia compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo, ove sussista la compatibilità, apposite garanzie per l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista; prevedere, se l'abilitazione professionale costituisce requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo;
c) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione professionale e per il risarcimento del danno ingiusto eventualmente derivante dalla prestazione, anche attraverso l'istituzione di un organismo pubblico cui demandare funzioni di coordinamento di tali attività;
d) garantire la libertà di scelta da parte del cliente, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza;
e) consentire la pubblicità relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni; stabilire che la pubblicità abbia carattere informativo,non ingannevole, comunque rispettosa della credibilità dell'esercizio professionale, salvo la responsabilità disciplinare se la pubblicità non risponda a tali prescrizioni;
f) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;
g) prevedere un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze assicurative anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata e il relativo massimale;
h) introdurre, per la corretta informazione del cliente e per tutelarne l' affidamento, l'obbligo per il professionista di specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza a ordini o ad associazioni.

ARTICOLO3
Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale
1. In attuazione dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione, dell'articolo 2061 del Codice civile e nell'esercizio della delega, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e con le diversificazioni necessarie in relazione alle singole tipologie:
a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata limitata, secondo modalità che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale ed escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali; prevedere forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o dalle università nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;
b) mantenere l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni;
c) individuare le attività riservate a determinate categorie professionali fra quelle considerate nel presente articolo secondo il principio che la riserva in esclusiva dev'essere giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di tutela degli utenti.

ARTICOLO4
Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale
1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a individuare le attività professionali da regolamentare e a disciplinarne l'organizzazione in ordini professionali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la riorganizzazione degli ordini e degli albi degli iscritti purché attivi nel mercato del lavoro, con la possibilità di accorpamenti in relazione a categorie professionali analoghe ; prevedere che a essi spetti, secondo gli ordinamenti di categoria, la tenuta degli albi, la disciplina degli iscritti, dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, e la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni;
b) prevedere l'articolazione degli ordini in organi nazionali e territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;
c) attribuire agli ordini professionali compiti di tutela degli utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, sotto la vigilanza del Ministero competente;
d) disciplinare la composizione e gli organi degli ordini, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni;
e) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi determinati dagli ordini, nazionali e territoriali, nella misura necessaria all'espletamento dell' attività a essi rispettivamente demandate; prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali della determinazione della misura del contributo da corrispondersi dall'ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti e stabilirne le modalità di riscossione;
f) prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali dei compiti di indirizzo e di coordinamento degli organi territoriali nonché di vigilanza sugli stessi, in particolare sulle relative elezioni, e il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia degli organi territoriali purché ricorra un rilevante interesse pubblico e previa diffida;
g) demandare agli ordini nazionali l'adozione dei Codici deontologici, la promozione della qualità delle prestazioni e la completa informazione del pubblico in materia di prestazioni professionali anche mediante diffusione delle relative norme tecniche in modo da realizzare il diritto dell'utente a una prestazione qualitativamente adeguata, sia pure in rapporto alle difficoltà della stessa;
h)demandare agli ordini nazionali la designazione dei rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali o internazionali e la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;demandare agli organi territoriali la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni locali o su materia di interesse locale;
i) demandare agli organi territoriali la tenuta aggiornata degli albi locali e la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, la vigilanza sul corretto esercizio della professione e sul rispetto delle regole deontologiche;
l) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali la formazione tecnico professionale dei propri iscritti, l'aggiornamento, la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico del contesto socio economico e l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 2, lettera g); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di un'apprezzabile parte del patrimonio degli ordini alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;
m) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini nazionali, i consigli degli ordini territoriali, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli ordini nazionali.

ARTICOLO5
Principi e criteri in materia di Codice deontologico e potere disciplinare
1. Nell'attuazione della delega,e con specifico riferimento all'emanazione di Codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione,da parte di ciascuno degli ordini nazionali, di un Codice deontologico avente queste finalità : garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato,con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;
d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali o innanzi alla giurisdizione di appello o comunque innanzi a organi di secondo grado e l'esperibilità del successivo ricorso per Cassazione;
e)prevedere l'intervento nel procedimento disciplinare del Ministro competente alla vigilanza o di suo delegato nonché l'esercizio, in via sostitutiva per i casi di inerzia, dell'azione disciplinare da parte del predetto Ministro o del pubblico ministero se non titolare dell'azione disciplinare;
f)individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del Codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;
g)individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.

ARTICOLO6
Principi e criteri in materia di Testi unici di riordino delle professioni intellettuali di interesse generale
1. Il Governo è delegato a emanare, con le modalità previste dall'articolo 1, Testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia,attenendosi ai principie criteri direttivi della presente legge, nonché ai seguenti:
a) riordinare le attività delle singole professioni, tenendo conto della compatibilità con la circolazione dei titoli di studio necessari per l'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
b) perseguire una tendenziale uniformità della disciplina, se compatibile con le specificità delle singole professioni;
c) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicando quelle abrogate,anche implicitamente per incompatibilità, da successive disposizioni e quelle che pur non inserite nel Testo unico restano in vigore; allegare al Testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
d) procedere al coordinamento del testo delle norme vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modifiche necessarie per garantirela coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Per consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il Governo è autorizzato, nell'adozione dei Testi unici ricognitivi di cui al comma 1, a inserire nel medesimo Testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna professione.

ARTICOLO7
Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute
1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a riconoscere le associazioni di esercenti le professioni,ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire associazioni tra professionisti anche da parte di iscritti ad albio non esercenti la medesima attività, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, con il limite che, nel caso di professioni regolamentate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo albo;
b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c) prevedere l'iscrizione in apposito registro presso il ministero della Giustizia delle associazioni tra professionisti ampiamente diffuse sul territorio la cui attività possa incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per illoro radicamento nel tessuto socioeconomico, comportino l'esigenza di tutelare la collettività degli utenti; prevedere che la registrazione sia disposta dal ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati, di concerto con il Ministro competente per materia e con quello per lo Sviluppo economico,sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati;
d) prevedere che i relativi statuti e clausole associative garantiscano la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l' attività dei relativi organi,la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici secondo un Codice etico elaborato dall'associazione, idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnicoscientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e il relativo aggiornamento in base all'evoluzione economica e del mercato, l'effettiva applicazione del Codice etico;
e) prevedere che le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnicoscientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione;
f) prevedere modalità idonee a escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali e alle associazioni di professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del registro da parte del ministro della Giustizia, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lettera e).

ARTICOLO8
Principi e criteri in materia di società tra professionisti
1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina l'esercizio della professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria avente a oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal Codice civile;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi nonché cittadini degli Stati dell'Unione europea purché in possesso del titolo abilitante ovvero, a eccezione delle attività riservate, soggetti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria;
c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione a una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del Codice deontologico dei proprio ordine professionale;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109,e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che il socio o i soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche nei loro confronti.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società, prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali e società multiprofessionali, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia sottoposta alle norme in materia di fallimento.
5. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.