BOZZA DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -
VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO
2002/2005
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
INDICE
PARTE I – NORMATIVA
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali
CAPO I : Obiettivi e strumenti
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa pag.
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni
paritetiche
CAPO II : Forme di partecipazione
Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III : Prerogative e diritti
sindacali
Art. 8 Norma di rinvio ed integrazioni
Art. 9 Coordinamento regionale
TITOLO III– Rapporto di lavoro
CAPO I – Struttura del rapporto
Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro
Art. 11 Modifiche ed integrazioni
Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non
esclusivo e viceversa
Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento
CAPO II – Orario di lavoro
Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa
Art. 16 Servizio di guardia
Art. 17 Pronta disponibilità
Art. 18 Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000
CAPO III - Istituti di peculiare
interesse
Art. 19 Effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro
Art. 20 Comitato dei garanti
Art. 21 Copertura assicurativa
Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità
Art. 23 Formazione ed ECM
Art. 24 Disposizioni particolari
CAPO IV – Verifica e valutazione dei
dirigenti
Art. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle
attività dei dirigenti
Art. 27 Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
Art. 28 Effetti della valutazione positiva delle attività professionali
svolte e dei risultati raggiunti
Art. 29 La valutazione negativa
Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati
Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali
svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione
PARTE II – Trattamento economico
BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003
TITOLO I – Trattamento economico
CAPO I – Struttura della retribuzione
Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti
Art. 34 Indennità integrativa speciale
CAPO II : Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo e non esclusivo
Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare nel biennio 2002 - 2003
Art. 36 Indennità
CAPO III : Biennio 2002 – 2003
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo
Art. 37 La retribuzione di posizione minima dei
dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 38 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo
CAPO IV: Biennio 2002 – 2003 Retribuzione
di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto di lavoro non
esclusivo
Art. 39 La retribuzione di posizione minima per i
dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 40 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con
rapporto di lavoro non esclusivo
CAPO V: Nuovi stipendi tabellari e
retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici e
veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo dal 31
dicembre 2003
Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti
medici e veterinari. Conglobamenti
Art. 42 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti
medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal
31 dicembre 2003
Art. 43 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti
medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione
dal 31 dicembre 2003
CAPO VI: Biennio 2002 – 2003 Trattamento
economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo ad
esaurimento Art. 44 Incrementi
contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei
veterinari ad esaurimento
Art. 45 Indennità di specificità medico –
veterinaria
Art. 46 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti
medici con rapporto di lavoro ad esaurimento
Art. 47 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti
veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
Art. 48 Ex medici condotti ed equiparati
Art. 49 Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a tempo definito
Art. 50 Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari già con rapporto di lavoro ad
esaurimento
CAPO VII – INDENNITA’
Art. 51 Indennità per turni notturni e festivi
Art. 52 Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria
CAPO VIII
Art. 53 Effetti dei benefici economici
CAPO IX – FONDI AZIENDALI
Art. 54 Fondo per l’indennità di specificità
medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa
Art. 55 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro
Art. 56 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale
Art. 57 Risorse economiche regionali
Art. 58 Norma finale
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59 Previdenza complementare
Art. 60 Norma finale
Art. 61 Disapplicazioni
Allegato 1 :
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Dichiarazioni a verbale e
congiunte
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DIRIGENZA DELL’AREA MEDICO – VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre
2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto
dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree
di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali,
trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed
i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino
all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova
specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei
dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo
quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di
destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le
particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono
definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del
CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e
dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il
termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente
indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e
veterinari . Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli
odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al D. Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle da ultimo apportate dal D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché
quelle relative al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato,
integrato o sostituito dai D. Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “D. Lgs. n. 502 del
1992” e “D. Lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la
disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente
integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3
bis del D. Lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed
alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del
18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come
“aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni
aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D. Lgs.
n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in
altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre
con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si
indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti -
così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto
aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per
le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di
tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data
relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le
norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente,
il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I
livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui
all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al
quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel
testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000,
relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8
giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione
“dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente
contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura
complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima indicata dal D. Lgs. 254
del 2000.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto. L’avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari
da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30
giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di
detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del
D. Lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’accordo del 23 luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3
e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda
i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta
disciplina.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano
il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di
cui agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990,
secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per :
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art.
56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali
affidati alle articolazioni interne individuate dal D. Lgs. 502 del 1992,
dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi
assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o
parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la
necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste
dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della
retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei
sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione tra i fondi degli
artt. 54, 55 e 56, ove previsto dal contratto nazionale e dall’art. 9,
comma 1 lett. a) di risorse regionali eventualmente assegnate;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8
giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e
programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi
di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di
bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione
degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da
stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e
formazione continua comprendente l’ aggiornamento e la formazione dei
dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg.
del D. Lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure
indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della
legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità
di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al
D. Lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti
dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti
delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
G) criteri generali per la definizione
dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la
disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale
intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C)
e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettere b) ed i).
4. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000,
sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra
le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non
possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti
collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente
articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce
l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica
sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati
in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Le materie indicate dall’art. 9, ove le Regioni esplicitamente
dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo,
riprendono ad essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali
nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente
contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1
dell’art. 9 medesimo.
3. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare
la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8
giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio
Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro
cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal
titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo
delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni dalla loro comunicazione.
5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art.
46, comma 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
7. L’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
• L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle
risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
• Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione,
l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre
materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
• Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si
incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in
presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici
e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli
eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione
degli stessi.
B) Concertazione
• I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono
attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri
generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui
all’art. 25, comma 5;
- articolazione dell'orario e dei piani
per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale.
• La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel
termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ;
dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le
parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
• La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima
dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti
discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli
organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La
consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi
compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni”.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta,
in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le
stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero
alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.
Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui
all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati
organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con
rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle aziende o
dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito
della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche
competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e
dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei
servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la
produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e
l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio
del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati
paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle
due verifiche annuali ad essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN,
della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale
almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti
dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti
concernenti la produttività, le politiche della formazione e
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 7
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che il fenomeno
del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione
di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei
confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato
efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali
da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a
compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la
dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione
del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di
avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 sono,
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda
o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie
di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196
del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione
e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o
enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare,
la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito
delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i
Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dagli artt. 33 e 18, rispettivamente,
dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall’articolo 23 del
presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei
dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un
pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente
designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un
regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad
effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 8
Norma di rinvio ed integrazioni
1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto
dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo
alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed
enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27
febbraio 2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali
spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel
tempo. In tal senso è modificato il primo periodo dell’art. 9, comma 2 del
CCNL 8 giugno 2000.
2. Il secondo alinea dell’art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 è
sostituito dal seguente:
“- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse
alla contrattazione nazionale”.
Art. 9
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel
rispetto dell’art. 40 del D. Lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con
le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee
generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua,
comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una
quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione
organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000
ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della
dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del
numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000.
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei
dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai
sensi dell’art. 25 comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di
standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti
all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle
prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196 del 2003 in materia di
protezione dei dati personali ;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle
attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al
fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina
del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL
8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi
presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a
regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di
ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla
libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a
garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo
coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di
indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri
livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo
i tempi e le modalità dell’art. 5. Per le materie del comma 1, decorso
inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’ art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque,
ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e
l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I
biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 37 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del presente
contratto.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni
sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con
le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli
argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non
contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente
contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso,
specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli
artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da
utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’ entità
dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni
di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti
di programmazione regionale, assunti in applicazione del D. Lgs. 229 del
1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa
regionale.
5. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 4 saranno inviati
all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del D. Lgs.
n. 165 del 2001.
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data
di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di
lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non
esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel
primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per
il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun
anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno
successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 12.
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore
della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad
applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine
dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno.
4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente
vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro
che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in
vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e,
comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano
espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti quelli che
opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella
misura stabilita dall’art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico 2000 – 2001, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata
alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione,
calcolata secondo le modalità previste dall’art. 12 comma 3, lettera b)
del citato CCNL del II biennio, come integrato dall’art. 24, comma 12.
5. Per l’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività
attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e
6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del
dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito
dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e
disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo
comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per
la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo
svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende -
secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto
di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle
strutture -, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art.
11
Modifiche ed integrazioni
1. In attuazione dell’art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno
2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:
B) Nei casi di assenza previsti dal comma
1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa,
la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro
dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun
anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si
avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice
ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui
all’art. 27;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati “.
C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il
comma 11 dell’art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi
incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice.
2. Le indennità mensili previste dal
comma 7 dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 sono rispettivamente
aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei
fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.
Art.
12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e
viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima
applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in
concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a
rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
Di conseguenza da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto
di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di
incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
- l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai
dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1, del
CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005
per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2.
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro
esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello
dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999
(ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali
di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione
continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo
in caso di mantenimento dell’incarico;
- non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di
posizione si applicano le regole stabilite dall’art 43;
- è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla
stessa data - costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all’ opzione
per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di
posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000
(modificato dall’art. 10, comma 3 nonché dall’art. 58). L’indennità di
esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella
medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a
rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per
l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi
5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art.
13
Rapporti di lavoro ad esaurimento
1. I rapporti di lavoro a tempo definito
ed altri similari, già indicati nell’art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno
2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto,
sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il
passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non
esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di
ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo. Sino al
passaggio, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento economico
complessivo (fondamentale ed accessorio) indicato nell’allegato n. 6
tavola 3 del presente contratto.
2. Il comma 1 trova applicazione anche
nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad
esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in
legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento economico
spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48.
3. A seguito del passaggio al rapporto di
lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il
trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio
corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4. Il comma 1 si applica anche ai
veterinari di cui all’art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8
giugno 2000, i quali, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed
orario unico, possono solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo.
Sino all’opzione, a detti dirigenti è attribuito il trattamento economico
complessivo fondamentale ed accessorio, indicato nell’allegato 6 tavola 3.
5. Le aziende ed enti fanno fronte ai
maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo
congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti
vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza,
tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da
effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
Art.
14
Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate
dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio
per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5
dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di
ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il
raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di
cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art.
65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di
cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare
il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e
per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali,
correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget
negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi
correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato
trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65
del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di
lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore
dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali,
quali l'aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività
didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata
ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle
assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre
1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun
modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti
rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L’azienda, con le procedure di budget
del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali
delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue,
prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa
ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione
definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e
5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee
di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne
ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe
interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure
dell’art. 4, comma 2, lett. G). Nell’individuazione dei criteri generali
per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio
dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile
solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. La presenza del dirigente medico nei
servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del
territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma
1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi
dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco
delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far
fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero
arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario
nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore
diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari,
individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono
assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art.
17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale
con le procedure indicate nell’ art. 6.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non
esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
10. Tutti i dirigenti medici di cui al
comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad
assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli
artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i
servizi di pronta disponibilità.
Art.
15
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria
presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della
struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo a quello
degli altri dirigenti di cui all’art. 14, per l'espletamento dell'incarico
affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in
attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre
1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
2. I direttori di
struttura complessa documentano – con modalità condivise con le aziende ed
enti – la presenza in servizio e le assenze variamente motivate (ferie,
malattie, attività di aggiornamento, etc.) nonché gli orari dedicati alla
libera professione compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’art.
55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in correlazione con l’art. 14 comma 6
del presente contratto.
3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art.
17 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 16
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni
festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi
ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate,
secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato,
ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti
ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolta
all’interno del normale orario di lavoro. Al di fuori di esso, può essere
assicurato con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione
si provvede con il fondo previsto dall’ art. 55 ovvero con recupero
orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli
di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1 lettera
g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato n. 2 per
quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe
essere prevista la guardia medica di unità operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera g), le
parti si impegnano, altresì, a rivedere le modalità di retribuzione delle
guardie, in orario o fuori dell’orario di servizio, nel secondo biennio
economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie
effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura
dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una
rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale
dei relativi costi.
4. E’ disapplicato l’art. 19
del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 17
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le
procedure cui all'art. 6, comma 1 lett. B), nell'ambito del piano annuale
adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di
pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa -
in servizio presso unità operative con attività continua nel numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le
procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre
unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia
opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni
e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia
dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla
medesima disciplina. Nei servizi di anestesia e rianimazione può
prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio
di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di
competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.
Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti
dell’art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni
di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di
regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci
turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici
ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che
comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è
corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In
caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo
spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo
dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui
all’art. 9, comma 1 lettera g) saranno individuate le modalità per il
graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva allo scopo di
garantire una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. E’ disapplicato l’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
18
Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000
1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2
dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli
obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi
di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le
condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle
linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g). E’
inoltre necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda
per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale;
- siano le aziende a richiedere le prestazioni in tale regime, verificata
l’indisponibilità di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso
al comma 2 non superiore al 10 % delle guardie notturne complessive svolte
in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in €………..lordi.”
2. La presente disciplina, che decorre dall’entrata in vigore del presente
contratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e
monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui
all’art. 9, comma 1, lett. g).
CAPO III
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art.
19
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della libertà.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale
gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del
CCNL 5 dicembre 1996.
3. L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del
dirigente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
2.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4 septies
dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1
lettera a), b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale
nonché lettere c) ed f) .
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono
essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento
provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al
30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
dalla tabella n. 4 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre
2003, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nella
tabella allegato n.3 del presente contratto. Al dirigente competono
inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di
anzianità, ove spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al
dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le
sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57
della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli
indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte
del dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati
per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare
se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653
c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato
nel rispetto delle procedure dell’art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre
1996. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001.
10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per
delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo
direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la
prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva
possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o
il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere
straordinario.
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente
riammesso in servizio.
13. La presente disciplina disapplica l’art. 30 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
20
Comitato dei Garanti
1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL
8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato
a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29
settembre 2004. A tal fine precisano nuovamente che:
- il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve
essere espresso improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. L’azienda può procedere al recesso
solo decorso inutilmente detto termine.
- il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola
volta al termine delle procedure previste dall’art. 36, comma 3 del CCNL 5
dicembre 1996.
2. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei
Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui
esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
3. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di
funzionamento.
Art.
21
Copertura assicurativa
1. Le aziende garantiscono una adeguata
copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti,
ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8
giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie
dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera
professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con
la trattenuta di misura pro- capite da un minimo di € 26 mensili (già
previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo
di € 50, posta a carico di ciascun dirigente che richieda la copertura di
ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre
dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al
dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura
assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione
istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi,
anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti
a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta
valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti
nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di
responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità
delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con
il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed
enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL
dell’8 giugno 2000.
5. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA DELL’ART. 21
Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che
l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la
copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di
ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta
quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte
dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa
grave.
Art. 22
Disciplina transitoria della mobilità
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di
aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post –
universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei
relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’
ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui
all’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal
termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente
neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le
procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano
ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente
alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione
evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente
norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del
quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque
il 31 dicembre 2006.
Art.
23
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto
previsto dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e
l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti
confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui
all'art. 16 bis e segg. del D. Lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale
sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale
che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla
base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C). Le
predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare
il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione
sull’organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono
l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati
con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della
formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai
sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle
eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi
oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in
particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre
1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema
adottate a livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in
parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che
nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia
prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di
crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D.
Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non
possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la
durata del presente contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente
che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non
acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione
nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri
integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno
2000. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti
dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei
crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di
malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio
riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti
salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni
regionali in materia .
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di
migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi,
strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente
prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non
corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione -
anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa
con oneri a carico del dirigente.
Art.
24
Disposizioni particolari
1. L’art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato:
al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase:
“ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di
testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da
gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i
provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle
competenti autorità”.
al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13
luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio
1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che
prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i
donatori di midollo osseo”.
- al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
“Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni
degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei
relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire
loro l’espletamento del proprio mandato. ”
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con
riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che
nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di
ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n. 3 allegata, che,
dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al termine del comma 4 dell’art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996, dopo il
numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive
modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il
seguente comma :“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le
forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica
quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del D. Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
4. Il comma 7 dell’art. 70 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato
nell’allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci retributive:
- indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8
giugno 2000;
- indennità di struttura complessa ove in godimento all’atto del distacco.
5. Nel comma 12 dell’art. 13 del CCNL 8
giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono inserite le
seguenti parole:” che è espresso entro il termine massimo di trenta
giorni”.
6. Nel comma 5 dell’art. 28 del CCNL 8
giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il
contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo
diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di assenso da parte del
dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento
dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.”
7. Ad integrazione dell’art. 24, comma 5
del CCNL 8 giugno 2000, nell’ipotesi in cui l’azienda non possa mettere a
disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte
o per adempimenti fuori dell’ufficio, verificata l’eccezionalità delle
condizioni lavorative e limitatamente ai servizi prestati nei centri
rurali non urbani, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le
tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio sarà
posta sul fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 55, previa
verifica con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000 ed a
condizione che ne abbia la necessaria capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di
interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli
incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita
rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme. La durata
dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la
revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la
procedura dell’art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per
periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se
non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento
del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del D. Lgs.
516 del 1992 e successive modificazioni.
9. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 55 del CCNL 5 dicembre
1996 e dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di
composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base
della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle
disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale
anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore
economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla
graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito
fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la
somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda
con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per
chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4.
10. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8
giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso
a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti
ritengono opportuno richiamare le procedure da attivare in base ai vigenti
contratti collettivi prima di modificare l’incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai
sensi dell’art. 6, comma 1 lettera c) prima della ridefinizione delle
dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;
- verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2,
lettera F e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulle
posizioni di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro
conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali,
soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione
riportata;
- applicazione dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne
ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero
in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di
struttura complessa. A tal fine la parola “ultima” del periodo finale del
comma 1 della citata disposizione è abrogata;
- applicazione del citato art. 31 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del
10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 7,
comma 1 lettera h) del presente contratto.
11. Ad integrazione dell’art. 39, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e con
decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto si precisa che il
valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di
posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42 e
43, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro
incarichi ivi indicati.
12. A titolo di interpretazione autentica le parti concordano che
l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato prevista dall’art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno
2000, II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità
quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
13. Il comma 8, lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, è così sostituito: “tutta la durata del contratto di lavoro
a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità
pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico
sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da
ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi
internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente
che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e
prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla
valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa,
si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000”.
14. All’art. 20 del CCNL 10 febbraio
2004, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
- al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte
le seguenti parole : “ e, nei casi previsti, il trattamento di missione
per un periodo non superiore a sei mesi”;
- al comma 5, prima del punto e dopo la data “1996”sono aggiunte le
seguenti parole:“e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000”.
15. Al termine del comma 2, dell’art. 28
del CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole “di regola entro il mese
successivo” sono aggiunte le parole “tenuto conto delle ferie maturate e
non fruite”.
CAPO IV
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art.
25
La verifica e valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello
di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità
espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di
lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti
autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2
del D. Lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e,
per l’applicazione dell’art. 26, comma 2 anche dell’attività professionale
svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire
correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente
disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione
di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al nucleo di
valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda
istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo,
all’allegato n. 3 del presente contratto.
3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o,
comunque, per le altre finalità indicate nell’art. 26.
4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine
dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono
riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti
dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, comma 3,
lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle
aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di
incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26,
comma 2.
5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i
sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e
delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati
di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto
conto dell’art. 9 comma 1, lettera e). Tali criteri prima della definitiva
adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10,
comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai
seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate
ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II
istanza;
c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto
che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale
l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli
obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi
criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure
e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è
costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27
e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del
comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
26
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei
dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica e
valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in
relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di
servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale
ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
3. Il nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di
struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli
obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di
risultato.
4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da
parte dell’azienda, dell’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 286 del 1999.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
27
Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
1. La valutazione annuale da parte del
nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse
umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi
concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale delegata in base all’atto aziendale;
c) l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli
obiettivi annuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati;
b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi
affidati;
c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di
lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2. L’esito positivo della valutazione di cui al comma 1 comporta
l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata
secondo le procedure di cui all’art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre
1996.
3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme
agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi
alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità
previste dall’art. 26, comma 2 .
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
28
Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e
dei risultati raggiunti
1. La valutazione del Collegio tecnico
riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi -
professionale nell’organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione
delle attività e qualità dell’apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo
all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento
all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) l’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento
degli obiettivi ;
e) la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori
e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle
risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro
del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli
istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni
tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il
rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget
in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la
selezione del personale;
g) della capacità promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee
guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali ;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni,
delle attività di tutoraggio formativo, della docenza universitaria e
nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all’art. 16
ter, comma 2 del D. Lgs. 502 del 1992 tenuto conto dell’art. 23 commi 4 e
5;
j) del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente
contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle
responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei
codici deontologici.
2. L’esito positivo della valutazione
affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza
dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già
assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari
o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti
realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi
incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di
struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli
artt.3, comma 1, 4 comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio:
- la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica
e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici ;
- l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale,
il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a
40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre
2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt 42 e 43 ferma
rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 9, comma 3 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
c) per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio
alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare
dell’esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno
2000, II biennio).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al
comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata
prevista dagli art. 28 comma 9 e 29 comma 3.
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
29
La valutazione negativa
1. L’accertamento della responsabilità
dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione
dell’art. 26, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere
preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le
controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L’accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti
professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale ed
imputabili a responsabilità dirigenziale, comporta l’assunzione di
provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
b) all’entità degli scostamenti rilevati.
Art. 30
Effetti della valutazione negativa dei risultati
1. Per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della
procedura di cui all’art. 29, l’accertamento delle responsabilità
dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure
di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza
delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art. 27
comma 1, punto 1, può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con
riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di
altro tra quelli compresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL
8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le
procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa la revoca del relativo incarico comporta l’attribuzione
dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché
la perdita dell’indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca
dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il
conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1,
lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva
l’applicazione del comma 5;
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art.
27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle
procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali
dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai
canoni dell’art. 27, comma 1 punto 2, può determinare:
a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con
riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli
previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore
economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto
b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art.
27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle
procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali,
dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai
canoni dell’art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto
o in parte, della retribuzione di risultato.
4. L’azienda o ente può disporre la revoca dell’incarico prevista dai
commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, solo a partire
dalla seconda valutazione negativa e previa verifica anticipata da parte
del Collegio tecnico ai sensi dell’art. 31. Nell’attribuzione di un
incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale
unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura
massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali
conguagli rispetto a quanto percepito.
5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi
accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su
elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da
parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del
presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art.
36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000,
come integrato dall’art. 20 del presente contratto.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
31
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e
dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
1. L’esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività
professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al
Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all’art. 29.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la
verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è
mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali
ricompresi nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando
contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio
comporta la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e
l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente
inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di
direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del
comma 1 non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta
l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27
del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un
anno nella attribuzione della fascia superiore dell’indennità di
esclusività di cui all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico, ove da attribuire nel medesimo anno
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della
verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta il ritardo di un
anno nell’eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi
nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno nonché
nell’applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 5 del medesimo CCNL.
5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore
economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa
della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere
dall’entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione
minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è
decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43.
Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà
di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre
1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica
l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della
valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni
organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed
enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai
dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui al l’art. 27, lettera c).
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
32
Norma finale del sistema di valutazione
1. Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica
ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8
giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
BIENNIO ECONOMICO 2002
– 2003
PARTE II
Trattamento Economico
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
Struttura della retribuzione
Art.
33
Struttura della retribuzione dei dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale,
confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto
dall’art. 34;
3) retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita;
4) indennità di specificità
medico-veterinaria;
5) retribuzione di posizione minima
contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 37
a 40 e artt. 46 e 47 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al
30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43;
6) Assegni personali, ove spettanti, ai
sensi delle vigenti norme contrattuali;
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:
1) retribuzione di posizione - parte
variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove
spettante;
2) indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;
3) retribuzione di risultato, ai sensi
dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996 ;
4) retribuzione legata alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettante;
5) specifico trattamento economico ove in
godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000).
2. L’indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della
retribuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio.
3. Ai dirigenti, ove spettante, è
corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge
13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. Per le voci del trattamento economico
- fondamentale ed accessorio – di competenza dei dirigenti medici e
veterinari, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all’allegato n.
6.
Art.
34
Indennità Integrativa Speciale
1. A decorrere dall’1 gennaio 2003 cessa
di essere corrisposta l’indennità integrativa speciale in godimento in
quanto conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Art.
35
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003
1. Dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre
2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari
a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall’art. 35, del
CCNL stipulato il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è
incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in €
21.141,56.
2. Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio
tabellare di cui al comma 1 è incrementato:
- di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
- dell’importo lordo mensile dell’indennità integrativa speciale in
godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima data cessa di essere
corrisposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici
mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
3. Gli stipendi tabellari annui lordi di
cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art. 36
Indennità
1. A decorrere dall’1 gennaio 2002,
l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall’art. 37,
comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 resta fissata nella misura di €
7.746,85 annui lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002
l’indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall’art. 38,
comma 2 per i dirigenti di ex II livello al 30.7.1999 rimane fissata nella
misura di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale.
3. L’indennità per l’incarico di
direzione di struttura complessa, prevista dall’art. 40 del CCNL 8 giugno
2000, per i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane
fissata nella misura di € 9.432,05
4. L’indennità di esclusività rimane
fissata nelle seguenti misure:
- Dirigente con incarico di struttura
complessa € 16.523,52
- Dirigente con incarichi art. 27 lett.
b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN superiore a 15 anni € 12.394,97
- Dirigente con incarichi art. 27 lett.
b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 9.094,81
- Dirigente con esperienza professionale
nel SSN sino a 5 € 2.253,30
5. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti
e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di
dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO III
BIENNIO 2002 - 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
Art.
37
La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di
lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i
dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo
al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
|
Retribuzione di posizione in lire |
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
variabile |
Totale |
fissa |
Variabile |
Totale |
Dirigente
incarico struttura complessa: area chirurgica |
12.000.000 |
8.141.000 |
20.141.000 |
6.197,48 |
4.204,47 |
10.401,95 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area medicina |
11.000.000 |
7.049.000 |
18.049.000 |
5.681,02 |
3.640,50 |
9.321,52 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area territorio |
10.000.000 |
7.017.000 |
17.017.000 |
5.164,56 |
3.623,97 |
8.788,53 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
11.078.000 |
7.037.000 |
18.115.000 |
5.721,30 |
3.634,30 |
9.355,60 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
7.940.000 |
4.880.000 |
12.820.000 |
4.100,66 |
2.520,30 |
6.620,96 |
Dirigente
equiparato |
2.000.000 |
10.820.000 |
12.820.000 |
1.032,91 |
5.588,05 |
6.620,96 |
Dirigente <
5 anni |
2.000.000 |
4.327.000 |
6.327.000 |
1.032,91 |
2.234,70 |
3.267,61 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
Al 31.12.
2001 |
Incremento parte fissa |
Fissa |
Variabile |
Totale
Al 1.1.2002 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area chirurgica |
6.197,48 |
4.204,47 |
10.401,95 |
1.260,00 |
7.457,48 |
4.204,47 |
11.661,95 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area medicina |
5.681,02 |
3.640,50 |
9.321,52 |
1.260,00 |
6.941,02 |
3.640,50 |
10.581,52 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area territorio |
5.164,56 |
3.623,97 |
8.788,53 |
1.260,00 |
6.424,56 |
3.623,97 |
10.048,53 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.721,30 |
3.634,30 |
9.355,60 |
694,80 |
6.416,10 |
3.634,30 |
10.050,40 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.100,66 |
2.520,30 |
6.620,96 |
445,20 |
4.545,86 |
2.520,30 |
7.066,16 |
Dirigente
equiparato |
1.032,91 |
5.588,05 |
6.620,96 |
445,20 |
1.478,11 |
5.588,05 |
7.066,16 |
Dirigente <
5 anni |
1.032,91 |
2.234,70 |
3.267,61 |
445,20 |
1.478,11 |
2.234,70 |
3.712,81 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del
comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
3 1.12.2002 |
Incremento parte fissa |
fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2003 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area chirurgica |
7.457,48 |
4.204,47 |
11.661,95 |
1.894,80 |
9.352,28 |
4.204,47 |
13.556,75 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area medicina |
6.941,02 |
3.640,50 |
10.581,52 |
1.894,80 |
8.835,82 |
3.640,50 |
12.476,32 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area territorio |
6.424,56 |
3.623,97 |
10.048,53 |
1.894,80 |
8.319,36 |
3.623,97 |
11.943,33 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.416,10 |
3.634,30 |
10.050,40 |
1.045,20 |
7.461,30 |
3.634,30 |
11.095,60 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.545,86 |
2.520,30 |
7.066,16 |
668,40 |
5.214,26 |
2.520,30 |
7.734,56 |
Dirigente
equiparato |
1.478,11 |
5.588,05 |
7.066,16 |
668,40 |
2.146,51 |
5.588,05 |
7.734,56 |
Dirigente <
5 anni |
1.478,11 |
2.234,70 |
3.712,81 |
668,40 |
2.146,51 |
2.234,70 |
4.381,21 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti
dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono,
pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi
si rinvia all’allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la
somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima
colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30
dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 39
del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
38
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i
dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo
al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
|
Retribuzione di posizione in lire |
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale |
Fissa |
Variabile |
Totale |
Dirigente
incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici |
10.000.000 |
6.760.000 |
16.760.000 |
5.164,56 |
3.491,24 |
8.655,80 |
Dirigente
incarico struttura complessa territorio |
10.000.000 |
6.314.000 |
16.314.000 |
5.164,56 |
3.260,90 |
8.425,46 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
11.078.000 |
6.971.000 |
18.049.000 |
5.721,30 |
3.600,22 |
9.321,52 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
7.940.000 |
4.123.000 |
12.063.000 |
4.100,66 |
2.129,35 |
6.230,01 |
Dirigente
equiparato |
2.000.000 |
10.063.000 |
12.063.000 |
1.032,91 |
5.197,10 |
6.230,01 |
Dirigente <
5 anni |
2.000.000 |
4.028.000 |
6.028.000 |
1.032,91 |
2.080,28 |
3.113,19 |
2. A decorrere dall’1gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2001 |
Incremento
parte fissa |
Fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2002 |
Dirigente
incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. |
5.164,56 |
3.491,24 |
8.655,80 |
1.125,60 |
6.290,16 |
3.491,24 |
9.781,40 |
Dirigente
incarico struttura complessa territorio |
5.164,56 |
3.260,90 |
8.425,46 |
1.240,80 |
6.405,36 |
3.260,90 |
9.666,26 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.721,30 |
3.600,22 |
9.321,52 |
510,00 |
6.231,30 |
3.600,22 |
9.831,52 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.100,66 |
2.129,35 |
6.230,01 |
510,00 |
4.610,66 |
2.129,35 |
6.740,01 |
Dirigente
equiparato |
1.032,91 |
5.197,10 |
6.230,01 |
510,00 |
1.542,91 |
5.197,10 |
6.740,01 |
Dirigente <
5 anni |
1.032,91 |
2.080,28 |
3.113,19 |
510,00 |
1.542,91 |
2.080,28 |
3.623,19 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2002 |
Incremento
parte fissa |
Fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2003 |
Dirigente
incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. |
6.390,16 |
3.491,24 |
9.781,40 |
1.749,60 |
8.039,76 |
3.491,24 |
11.531,00 |
Dirigente
incarico struttura complessa territorio |
6.405,36 |
3.260,90 |
9.666,26 |
1.864,74 |
8.270,10 |
3.260,90 |
11.531,00 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.231,30 |
3.600,22 |
9.831,52 |
766,80 |
6.998,10 |
3.600,22 |
10.598,32 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.610,66 |
2.129,35 |
6.740,01 |
766,80 |
5.377,46 |
2.129,35 |
7.506,81 |
Dirigente
equiparato |
1.542,91 |
5.197,10 |
6.740,01 |
766,80 |
2.309,71 |
5.197,10 |
7.506,81 |
Dirigente <
5 anni |
1.542,91 |
2.080,28 |
3.623,19 |
758,02 |
2.300,93 |
2.080,28 |
4.381,21 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n.7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la
somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell’ultima
colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30
dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 39
del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO IV
BIENNIO 2002 – 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Art.
39
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di
lavoro non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno
2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come
integrati dall’art. 38, comma 2, del CCNL 10 febbraio 2004, risulta così
fissata:
|
Retribuzione di posizione in lire (1) |
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale |
Fissa |
Variabile |
Totale |
Dirigente
già incarico struttura. Complessa: area chirurgica |
9.033.000 |
4.070.500 |
13.103.500 |
4.665,15 |
2.102,23 |
6.767,38 |
Dirigente già
incarico struttura. Complessa: area medicina |
8.033.000 |
3.524.500 |
11.557.500 |
4.148,69 |
1.820,25 |
5.968,94 |
Dirigente già
incarico struttura. Complessa: area territorio |
7.033.000 |
3.508.500 |
10.541.500 |
3.632,24 |
1.811,98 |
5.444,22 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
8.600.000 |
3.518.500 |
12.118.500 |
4.441,52 |
1.817,15 |
6.258,67 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
5.462.000 |
2.440.000 |
7.902.000 |
2.820,89 |
1.260,15 |
4.081,04 |
Dirigente
equiparato |
2.000.000 |
5.410.000 |
7.410.000 |
1.032,91 |
2.794,03 |
3.826,94 |
Dirigente <
5 anni |
2.000.000 |
2.163.500 |
4.163.500 |
1.032,91 |
1.117,35 |
2.150,26 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2001 |
Incremento
parte fissa |
fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2002 |
Dirigente
già incarico struttura complessa: area chirurgica |
4.665,15 |
2.102,23 |
6.767,38 |
900,00 |
5.565,15 |
2.102,23 |
7.667,38 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area medicina |
4.148,69 |
1.820,25 |
5.968,94 |
900,00 |
5.048,69 |
1.820,25 |
6.868,94 |
Dirigente già
incarico struttura. Complessa: area territorio |
3.632,24 |
1.811,98 |
5.444,22 |
900,00 |
4.532,24 |
1.811,98 |
6.344,22 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.441,52 |
1.817,15 |
6.258,67 |
680,00
|
5.121,52 |
1.817,15 |
6.938,67 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.820,89 |
1.260,15 |
4.081,04 |
491,60
|
3.312,49 |
1.260,15 |
4.572,64 |
Dirigente
equiparato |
1.032,91 |
2.794,03 |
3.826,94 |
611,69 |
1.644,61 |
2.794,03 |
4.438,64 |
Dirigente <
5 anni |
1.032,91 |
1.117,35 |
2.150,26 |
491,60 |
1.542,51 |
1.117,35 |
2.641,86 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del
comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2002 |
Incremento parte fissa |
Fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2003 |
Dirigente
già incarico struttura complessa: area chirurgica |
5.565,15 |
2.102,23 |
7.667,38 |
1.200,00 |
6.765,15 |
2.102,23 |
8.867,38 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area medicina |
5.048,69 |
1.820,25 |
6.868,94 |
1.200,00 |
6.248,69 |
1.820,25 |
8.068,94 |
Dirigente già
incarico struttura. Complessa: area territorio |
4.532,24 |
1.811,98 |
6.344,22 |
1.200,00 |
5.732,24 |
1.811,98 |
7.544,22 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.121,52 |
1.817,15 |
6.938,67 |
990,00 |
6.111,52 |
1.817,15 |
7.928,67 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.312,49 |
1.260,15 |
4.572,64 |
787,60 |
4.100,09 |
1.260,15 |
5.360,24 |
Dirigente
equiparato |
1.644,61 |
2.794,03 |
4.438,64 |
921,60 |
2.566,21 |
2.794,03 |
5.360,24 |
Dirigente <
5 anni |
1.542,51 |
1.117,35 |
2.641,86 |
787,60 |
2312,11 |
1.117,35 |
3.429,46 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art.
47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono
alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi
si rinvia all’allegato n. 7;
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la
somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente
in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli
stessi;
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima
colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30
dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a
rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima
per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell’art. 4,
comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la retribuzione di posizione
minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui
all’art. 41. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è
disciplinata dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000;
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
40
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con
rapporto di lavoro non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e
variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno
2000 nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come
integrati dall’art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta così fissata:
|
Retribuzione di posizione in lire |
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale |
Fissa |
Variabile |
Totale |
Dirigente già
incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici |
7.033.000 |
3.380.000 |
10.413.000 |
3.632,24 |
1.745,62 |
5.377,86 |
Dirigente
già incarico struttura complessa territorio |
7.033.000 |
3.157.000 |
10.190.000 |
3.632,24 |
1.630,45 |
5.262,69 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
8.600.000 |
3.485.500 |
12.085.500 |
4.441,52 |
1.800,11 |
6.241,63 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
5.462.000 |
2.061.500 |
7.523.500 |
2.820,89 |
1.064,68 |
3.885,57 |
Dirigente
equiparato |
2.000.000 |
5.031.500 |
7.031.500 |
1.032,91 |
2.598,55 |
3.631,46 |
Dirigente <
5 anni |
2.000.000 |
2.014.000 |
4.014.000 |
1.032,91 |
1.040,14 |
2.073,05 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2001 |
Incremento
di parte fissa |
fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2002 |
Dirigente già
incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici |
3.632,24 |
1.745,62 |
5.377,86 |
720,00 |
4.352,24 |
1.745,62 |
6.097,86 |
Dirigente già
incarico struttura complessa territorio |
3.632,24 |
1.630,45 |
5.262,69 |
750,00 |
4.382,24 |
1.630,45 |
6.012,69 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.441,52 |
1.800,11 |
6.241,63 |
600,00 |
5.041,52 |
1.800,11 |
6.841,63 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.820,89 |
1.064,68 |
3.885,57 |
600,00 |
3.420,89 |
1.064,68 |
4.485,57 |
Dirigente
equiparato |
1.032,91 |
2.598,55 |
3.631,46 |
738,78 |
1.771,69 |
2.598,55 |
4.370,24 |
Dirigente <
5 anni |
1.032,91 |
1.040,14 |
2.073,05 |
568,78 |
1.601,69 |
1.040,14 |
2.641,83 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2002 |
Incremento
parte fissa |
fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2003 |
Dirigente
già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici |
4.352,24 |
1.745,62 |
6.097,86 |
914,83 |
5.267,07 |
1.745,62 |
7.012,69 |
Dirigente
già incarico struttura complessa territorio |
4.382,24 |
1.630,45 |
6.012,69 |
1.000,00 |
5.382,24 |
1.630,45 |
7.012,69 |
Dirigente
già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.041,52 |
1.800,11 |
6.841,63 |
874,67 |
5.916,19 |
1.800,11 |
7.716,30 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.420,89 |
1.064,68 |
4.485,57 |
874,67 |
4.295,56 |
1.064,68 |
5.360,24 |
Dirigente
equiparato |
1.771,69 |
2.598,55 |
4.370,24 |
990,00 |
2.761,69 |
2.598,55 |
5.360,24 |
Dirigente <
5 anni |
1.601,69 |
1.040,14 |
2.641,83 |
787,63 |
2.389,32 |
1.040,14 |
3.429,46 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dall’ attribuzione della retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli
effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8 giugno
2000. In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a
ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per
il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell’ultima
colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30
dicembre 2003
A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non
esclusivo assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter
mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell’art. 4, comma 2,
del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, la retribuzione di posizione minima
contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all’art.
41. Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata
dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO V
NUOVI STIPENDI TABELLARI
E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON
ESCLUSIVO DAL 31 DICEMBRE 2003
Art.
41
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i
dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non
esclusivo ed orario unico è fissato in € 38.198,00 annui lordi..
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i
dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel
trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le
seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio
tabellare annuo di cui all’art.35, comma 2, comprensivo, per € 7.169,97,
dell’intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34;
- per € 5.360,24 (€ 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la
retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n.
37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo
previsto dall’art. 54;
- per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente
riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 56.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per
i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con
anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico
del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :
- per € 28.750,00, lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2, che
a sua volta ha conglobato comprensivo, per € 7.169,97, dell’intera misura
dell’indennità integrativa speciale annua, dell’art. 34;
- per € 4.381,21 (€ 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la
retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38
con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto
dall’art. 54;
- per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente
riduzione in misura annua pro-capite del fondo dall’art. 56;
- per € 979,02 (€ 1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) le risorse
della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati
dal servizio che già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui
all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, quale anticipazione
dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione
attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4
comma 2 del citato CCNL del II biennio.
4. Ai fini dei conguagli derivanti
dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di
posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale
rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove
la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data successiva al
31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente
conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai dirigenti medici e veterinari
assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo
lordo del comma 1.
Art. 42
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e
veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal
31dicembre 2003
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la
retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37 e
38, dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo ed
orario unico, residua dopo l’applicazione dell’art. 41, è unificata nel
valore indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole:
A) Dirigenti Medici
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
30.12.2003 |
Quota
parte conglobata nel tabellare |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre
2003 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area chirurgica |
9.352,28 |
4.204,47 |
13.556,75 |
5.360,24 |
8.196,51 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area medicina |
8.835,82 |
3.640,50 |
12.476,32 |
5.360,24 |
7.116,08 |
Dirigente
incarico struttura complessa: area territorio |
8.319,36 |
3.623,97 |
11.943,33 |
5.360,24 |
6.583,09 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
7.461,30 |
3.634,30 |
11.095,60 |
5.360,24 |
5.735,36 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
5.214,26 |
2.520,30 |
7.734,56 |
5.360,24 |
2.374,32 |
Dirigente
equiparato |
2.146,51 |
5.588,05 |
7.734,56 |
5.360,24 |
2.374,32 |
Dirigente <
5 anni |
2.146,51 |
2.234,70 |
4.381,21 |
4.381,21 |
0,00 |
B) Dirigenti veterinari
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
30.12.2003 |
Quota
parte conglobata nel tabellare |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre
2003 |
Dirigente
incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. |
8.039,76 |
3.491,24 |
11.531,00 |
5.360,24 |
6.170,76 |
Dirigente
incarico struttura complessa territorio |
8.270,10 |
3.260,90 |
11.531,00 |
5.360,24 |
6.170.76 |
Dirigente
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.998,10 |
3.600,22 |
10.598,32 |
5.360,24 |
5.238,08 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
5.377,46 |
2.129,35 |
7.506,81 |
5.360,24 |
2.146,57 |
Dirigente
equiparato |
2.309,71 |
5.197,10 |
7.506,81 |
5.360,24 |
2.146,57 |
Dirigente <
5 anni |
2.300,93 |
2.080,28 |
4.381,21 |
4.381,21 |
00 |
2. Alla retribuzione minima contrattuale
di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire, ai sensi
del comma 4 degli artt. 37 e 38.
3. La retribuzione di posizione minima
del comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento
per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs.
502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell’art. 30,
consegua l’attribuzione di un incarico di minore valore economico
complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può
essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
4. Ai dirigenti medici e veterinari con
meno di cinque anni (ai quali, dopo l’applicazione dell’art. 41 non è più
corrisposta la retribuzione di posizione minima contrattuale conglobata
nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell’ art. 4,
comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione
positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale
prevista per il dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti
dell’art. 28.
5. La retribuzione minima unificata di
cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono
disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con
l’avvertenza che, dopo tale data, qualora altre norme contrattuali in
vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti,
fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione
minima unificata del presente articolo.
Art.
43
La retribuzione di
posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione dal 31dicembre 2003
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la
retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 39 e
40 dei dirigenti medici e veterinari già con rapporto di lavoro non
esclusivo ed orario unico, residua dopo l’applicazione dell’art. 41, è
unificata e direttamente attribuibile dall’azienda o ente nel valore
indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene
più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi del comma 6
degli artt. 39 e 40:
A) Dirigenti Medici
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
30.12.2003 |
Quota
parte conglobata nel tabellare |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre
2003 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area chirurgica |
6.765,15 |
2.102,23 |
8.867,38 |
5.360,24 |
3.507,14 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area medicina |
6.248,69 |
1.820,25 |
8.068,94 |
5.360,24 |
2.708,70 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area territorio |
5.732,24 |
1.811,98 |
7.544,22 |
5.360,24 |
2.183,98 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.111,52 |
1.817,15 |
7.928,67 |
5.360,24 |
2.568,43 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.100,09 |
1.260,15 |
5.360,24 |
5.360,24 |
0.00 |
Dirigente
equiparato |
2.566,21 |
2.794,03 |
5.360,24 |
5.360,24 |
0,00 |
Dirigenti veterinari
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale |
Quota
parte conglobata tabellare |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre
2003 |
Dirigente già
incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici |
5.267,07 |
1.745,62 |
7.012,69 |
5.360,24 |
1.652,45 |
Dirigente già
incarico struttura complessa territorio |
5.382,24 |
1.630,45 |
7.012,69 |
5.360,24 |
1.652,45 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.916,19 |
1.800,11 |
7.716,30 |
5.360,24 |
2.356,06 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.295,56 |
1.064,68 |
5.360,24 |
5.360,24 |
0,00 |
Dirigente
equiparato |
2.761,69 |
2.598,55 |
5.360,24 |
5.360,24 |
0,00 |
2. Alla retribuzione minima contrattuale
di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui al comma
4 degli artt. 39 e 40.
3. Al dirigente cui, dopo il primo
inquadramento, la retribuzione di posizione minima risulti totalmente
conglobata e non sia stata attribuita la retribuzione di posizione
variabile aziendale, la retribuzione di posizione risulterà pari a zero,
salvi – successivamente – i più favorevoli effetti dell’art. 28 che
comportino con il conferimento di un altro incarico l’attribuzione di una
nuova retribuzione di posizione minima di cui alle tavole del comma 1 con
la metodologia dell’esempio dell’allegato n…. (DA PREPARARE). La
retribuzione di posizione variabile aziendale, ove da attribuire, deve
essere sempre ridotta del 50% del proprio valore originario.
4. La retribuzione di posizione minima di
cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o
trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell’art. 15
del dlgs 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi
dell’art. 30 consegua l’attribuzione di un incarico di minore valore
economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma
1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
5. Ai dirigenti a rapporto esclusivo che,
a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge
138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già
decurtata con il presente articolo senza ulteriori interventi contabili da
parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei
confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della
retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell’art. 47,
comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.
6. Esclusivamente nel caso in cui le
aziende ed enti decidano di non revocare l’incarico di struttura semplice
o complessa al dirigente che eserciti l’opzione del comma 5, il
mantenimento degli equilibri ottenuti nell’attribuzione del valore degli
incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro, per compensare la
diversa retribuzione di posizione minima contrattuale di provenienza, è
ottenuto sulla base dell’esempio di cui all’allegato n….. (DA PREPARARE),
attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile
aziendale che garantisca il predetto equilibrio.
7. Al dirigente neo assunto che dal 1
gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete
alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del
quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell’art. 28 allo
stesso è applicabile il comma 3.
8. La retribuzione minima unificata di
cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.
9. A decorrere dal 31
dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 del CCNL 8
giugno 2000, con l’avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre
norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima
nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita
alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
CAPO VI
BIENNIO 2002 - 2003
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIV0
AD ESAURIMENTO
Art.
44
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e
dei veterinari
ad esaurimento
1. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre
2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari
di cui all’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro ad
esaurimento non esclusivo ai sensi dell’art. 13, è incrementato
dell’importo mensile a fianco di ciascuno indicato:
a) Dirigenti medici: € 44,35
b) Dirigenti veterinari: € 61,81
Dall’1 gennaio 2002 lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato
rispettivamente in:
€ 13.366,67 per i medici
€ 18.576,53 per i veterinari
2. Dal 1 gennaio 2003 gli stipendi
tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell’importo
mensile lordo a fianco di ciascuno indicato, cui si aggiunge il valore
lordo mensile dell’indennità integrativa speciale prevista dalle tavole nn.
3 e 7 del CCNL 8 giugno 2000:
Incrementi IIS
a) Medici: € 51,98 ed € 535,25
b) Veterinari: € 72,44 ed € 551,54
Dal 1 gennaio 2003, lo stipendio
tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato
rispettivamente in:
€ 20.413,43 per i medici
€ 26.064,29 per i veterinari
3. Gli stipendi tabellari di cui ai commi
1, e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del
mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
45
Indennità di
specificità medico - veterinaria
1. A decorrere dall’1 gennaio 2002,
l'indennità di specificità medico - veterinaria spettante ai dirigenti
dell’art. 44, comma 1 resta fissata nella misura annua lorda in atto
goduta di € 2.065,83 per i dirigenti già di II livello e di € 1.032,92 per
gli altri dirigenti, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 5 dicembre
1996, II biennio.
2. L’indennità di cui al comma 1 è annua,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art.
46
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici
con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
medici a tempo definito dell’art. 44, la retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto
dell’art. 47, comma 1, lettera b) secondo periodo, e dell’art. 3 -
rispettivamente - dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta così
fissata:
|
Retribuzione di posizione in lire |
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale |
Fissa |
Variabile |
Totale |
Dirigente
già incarico struttura. Complessa: area chirurgica |
6.009.000 |
6.208.000 |
12.217.000 |
3.103,39 |
3.206,16 |
6.309,55 |
Dirigente già
incarico struttura. Complessa: area medicina |
4.364.000 |
6.076.000 |
10.440.000 |
2.253,82 |
3.137,99 |
5.391,81 |
Dirigente già
incarico struttura. Complessa: area territorio |
3.465.000 |
6.003.000 |
9.468.000 |
1.789,52 |
3.100,29 |
4.889,81 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.465.000 |
5.716.000 |
10.181.000 |
2.305,98 |
2.952,07 |
5.258,05 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
1.603.000 |
4.611.000 |
6.214.000 |
827,88 |
2.381,38 |
3.209,26 |
Dirigente
equiparato |
1.000.000 |
5.214.000 |
6.214.000 |
516,46 |
2.692,80 |
3.209,26 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2001 |
Incremento
parte fissa |
fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2002 |
Dirigente
già incarico struttura complessa: area chirurgica |
3.103,39 |
3.206,16 |
6.309,55 |
400,00 |
3.503,39 |
3.206,16 |
6.709,55 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area medicina |
2.253,82 |
3.137,99 |
5.391,81 |
400,00 |
2.653,82 |
3.137,99 |
5.791,81 |
Dirigente già
incarico struttura. Complessa: area territorio |
1.789,52 |
3.100,29 |
4.889,81 |
400,00 |
2.189,52 |
3.100,29 |
5.289,81 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
2.305,98 |
2.952,07 |
5.258,05 |
200,00
|
2.505,98 |
2.952,07 |
5.458,05 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
827,88 |
2.381,38 |
3.209,26 |
200,00
|
1.027,88 |
2.381,38 |
3.409,26 |
Dirigente
equiparato |
516,46 |
2.692,80 |
3.209,26 |
200,00 |
716,46 |
2.692,80 |
3.409,26 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2002 |
Incremento parte fissa |
fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2003 |
Dirigente
già incarico struttura complessa: area chirurgica |
3.503,39 |
3.206,16 |
6.709,55 |
500,00 |
4.003,39 |
3.206,16 |
7.209,55 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area medicina |
2.653,82 |
3.137,99 |
5.791,81 |
500,00 |
3.153,82 |
3.137,99 |
6.291,81 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area territorio |
2.189,52 |
3.100,29 |
5.289,81 |
500,00 |
2.689,52 |
3.100,29 |
5.789,81 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
2.505,98 |
2.952,07 |
5.458,05 |
300,00 |
2.805,98 |
2.952,07 |
5.758,05 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
1.027,88 |
2.381,38 |
3.409,26 |
300,00 |
1.327,88 |
2.381,38 |
3.709,26 |
Dirigente
equiparato |
716,46 |
2.692,80 |
3.409,26 |
300,00 |
1.016,46 |
2.692,80 |
3.709,26 |
4. Gli incrementi delle tavole dei commi
2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati
ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal
caso si aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi
si rinvia all’allegato n. 7.
5. Il fondo dell’art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a
ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per
il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
7. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima
colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino
all’applicazione dell’art. 13.
Art.
47
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti
veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti
veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento dell’art.
44, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti
fissa e variabile, tenuto conto dell’art. 47, comma 1, lettera b) secondo
periodo e dell’art. 3, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II
biennio, risulta così fissata:
|
Retribuzione di posizione in lire |
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale |
Fissa |
Variabile |
Totale |
Dirigente già
incarico struttura complessa territorio |
1.489.000 |
7.997.000 |
9.486.000 |
769,00 |
4.130,11 |
4.899,11 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
1.479.000 |
8.196.000 |
9.675.000 |
763,84 |
4.232,88 |
4.996,72 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
1.000.000 |
2.707.000 |
3.707.000 |
516,46 |
1.398,05 |
1.914,51 |
Dirigente
equiparato |
1.000.000 |
2.707.000 |
3.707.000 |
516,46 |
1.398,05 |
1.914,51 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.1.2001 |
Incremento
parte fissa |
Fissa |
Variabile |
Totale
1.2.2002 |
Dirigente
gia incarico struttura complessa territorio |
769,00 |
4.130,11 |
4.899,11 |
800,00
|
1.569,00 |
4.130,11 |
5.699,11 |
Dirigente
già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
763,84 |
4.232,88 |
4.996,72 |
350,00 |
1.113,84 |
4.232,88 |
5.346,72 |
Dirigente.con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
516,46 |
1.398,05 |
1.914,51 |
350,00 |
866,46 |
1.398,05 |
2.264,51 |
Dirigente
equiparato |
516,46 |
1.398,05 |
1.914,51 |
350,00 |
866,46 |
1.398,05 |
2.264,51 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2002 |
Incremento
parte fissa |
Fissa |
Variabile |
Totale
1.1.2003 |
Dirigente
già incarico struttura complessa territorio |
1.569,00 |
4.130,11 |
5.699,11 |
1.100,00 |
2.669,00 |
4.130,11 |
6.799,11 |
Dirigente
già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
1.113,84 |
4.232,88 |
5.346,72 |
600,00 |
1.713,84 |
4.232,88 |
5.946,72 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
866,46 |
1.398,05 |
2.264,51 |
600,00 |
1.466,46 |
1.398,05 |
2.864,51 |
Dirigente
equiparato |
866,46 |
1.398,05 |
2.264,51 |
600,00 |
1.466,46 |
1.398,05 |
2.864,51 |
4. Gli incrementi delle tavole dei commi
2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati
ai sensi dell’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono
alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica.
5. Il fondo dell’art. 54, alle date
indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a
ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per
il numero degli stessi. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7.
6. La retribuzione di posizione è lorda,
fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel
corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
7. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima
colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino
all’applicazione dell’art. 13.
Art.
48
Ex medici condotti ed equiparati
1. Fatta salva l’applicazione dell’art.
13, il trattamento economico omnicomprensivo di € 5.993,61 previsto
dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex
medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è
rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in € 6.141,85 e, a
decorrere dall’1 gennaio 2003, in € 6.352,03.
2. Il trattamento economico di cui al
comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese
di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Art. 49
Conglobamento della
retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a
tempo definito
1. La retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti medici già a tempo definito è conglobata nello
stipendio tabellare solo in applicazione dell’art. 13 con il passaggio al
rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo ed orario unico, nel primo
caso, nella misura di € 1.334, 96 (€ 1.446, 19, comprensiva della
tredicesima mensilità) e, nel secondo, di € 3.709, 26 (€ 4.018, 37
comprensiva della tredicesima mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a
decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti medici interessati che prescelgono il rapporto
esclusivo è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2003 |
Quota parte
da conglobare nel tabellare all’atto del passaggio |
Retribuzione
di posizione minima contrattuale unificata all’atto del passaggio |
Dirigente
già incarico struttura complessa: area chirurgica |
4.003,39 |
3.206,16 |
7.209,55 |
1.334,94 |
5.874,61 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area medicina |
3.153,82 |
3.137,99 |
6.291,81 |
1.334,94 |
|
Dirigente già
incarico struttura complessa: area territorio |
2.689,52 |
3.100,29 |
5.789,81 |
1.334,94 |
|
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
2.805,98 |
2.952,07 |
5.758,05 |
1.334,94 |
|
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
1.327,88 |
2.381,38 |
3.709,26 |
1.334,94 |
2.374,32 |
Dirigente
equiparato |
1.016,46 |
2.692,80 |
3.709,26 |
1.334,94 |
2.374,32 |
3. In conseguenza
del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti medici interessati che
prescelgono il rapporto non esclusivo è unificata nella misura indicata
nella seguente tavola:
|
Fissa |
Variabile |
Totale
31.12.2003 |
Quota parte
da conglobare nel tabellare all’atto del passaggio |
Retribuzione
di posizione minima contrattuale unificata all’atto del passaggio |
Dirigente
già incarico struttura complessa: area chirurgica |
4.003,39 |
3.206,16 |
7.209,55 |
3.709, 26 |
3.500,29 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area medicina |
3.153,82 |
3.137,99 |
6.291,81 |
3.709, 26 |
2.582,55 |
Dirigente già
incarico struttura complessa: area territorio |
2.689,52 |
3.100,29 |
5.789,81 |
3.709, 26 |
2.080,55 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
2.805,98 |
2.952,07 |
5.758,05 |
3.709, 26 |
2.048,79 |
Dirigente
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
1.327,88 |
2.381,38 |
3.709,26 |
3.709, 26 |
0,00 |
Dirigente
equiparato |
1.016,46 |
2.692,80 |
3.709,26 |
3.709, 26 |
0,00 |
4.
Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano
le medesime clausole previste dagli artt. 42 e 43, a seconda del rapporto
di lavoro prescelto.
Art.
50
Conglobamento della
retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari già
con rapporto di lavoro ad esaurimento
1.La retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad
esaurimento è conglobata solo in applicazione dell’art. 13 con il
passaggio al rapporto di lavoro esclusivo, nella misura di € 717, 94 (€
777,77 comprensiva della tredicesima mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a
decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti veterinari interessati è unificata nella misura
indicata nella seguente tavola:
Retribuzione di posizione in euro |
|
Fissa |
Variabile |
Totale |
Quota parte
da conglobare nel tabellare all’atto del passaggio |
Retribuzione
di posizione minima contrattuale unificata all’atto del passaggio |
Dirigente già
incarico struttura complessa territorio |
2.669,00 |
4.130,11 |
6.799,11 |
717,94 |
6.081,17 |
Dirigente già
incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
1.713,84 |
4.232,88 |
5.946,72 |
717,94 |
5.228,78 |
Dirigente con
incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
1.466,46 |
1.398,05 |
2.864,51 |
717,94 |
2.146,57 |
Dirigente
equiparato |
1.466,46 |
1.398,05 |
2.864,51 |
717,94 |
2.146,57 |
3. Alla retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste
dall’art. 42.
CAPO VII
INDENNITA’
Art.
51
Indennità per turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ indennità per lavoro notturno di cui
all’art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74
(pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità per lavoro festivo di cui
all’art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82
(pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250)
lordi, nella misura ridotta.
Art.
52
Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria
1. A decorrere dall’entrata in vigore del
presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall’autorità competente
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta una
indennità fissa annua lorda di € 723,04 a condizione dell’effettivo
svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’art. 3 della Legge 30 aprile
1962, n. 283.
2. L’indennità cessa di essere corrisposta dall’1 del mese successivo al
venir meno delle condizioni del comma 1.
CAPO VIII
Art.
53
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari
risultanti dall’applicazione dei Capi da I a VI del presente contratto -
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio,
sull’indennità alimentare dell’art. 19, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle
voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37; assegni personali
previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la
loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica
alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio,
dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art.
2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
CAPO IX
I FONDI AZIENDALI
Art.
54
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto, rispettivamente,
dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il
finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di
posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo
personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura
complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al
31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a
tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall’art. 37 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
2. Sono di seguito indicati i commi
tuttora vigenti dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
- comma 2 lettera a) tenuto conto dell’art. 9 del presente contratto;
lettere c) e d). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa
nel consolidamento del fondo;
- commi 3, 4, 6 e 7;
- il comma 5 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.
3 Sono di seguito indicati i commi
tuttora vigenti dell’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- comma 2 lettera c). Le lettere a) e b) non sono più applicabili in
quanto comprese nel consolidamento del fondo;
- commi 3 e 4.
4. A decorrere dall’1 gennaio 2002 e dal
1 gennaio 2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle
seguenti norme:
- dal comma 5 degli artt. 37 e 38, per i dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 39 e 40 per i dirigenti medici e veterinari con
rapporto di lavoro non esclusivo;
- dal comma 5 degli artt. 46 e 47 per i dirigenti con rapporto di lavoro
ad esaurimento.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per
effetto dei conglobamenti disposti dall’art. 41 il fondo del comma 1 è
decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto
esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della
retribuzione di posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3.
Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA
utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo
dell’art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna
azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce
che si renderà disponibile nei successivi esercizi.
6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di
passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro
esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili
per effetto dell’applicazione dell’art. 12 comma 2 e dell’art. 43
rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere
utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA
ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel fondo
della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente al
rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la
retribuzione di posizione alle condizioni dell’art. 58 comma 2.
Art. 55
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e
10 dei CCNL dell’ 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo
utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
2. Sono, pertanto, confermati, in
particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il
fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31
dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 per dodici mensilità al netto
degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:
a) € 4,54 mensili (art. 51);
b) € 4,42 mensili ( art. 52);
c) € 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario.
4. Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari
ufficiali con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
l’incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il
compenso del lavoro straordinario. Sino alla corresponsione dell’indennità
di Ufficiale di Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle
aziende ed enti dove tali dirigenti sono presenti. L’incremento del punto
c) è destinato anch’esso temporaneamente al compenso del lavoro
straordinario sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio
economico 2004 – 2005 che ne stabilirà l’utilizzazione definitiva al fine
di una diversa remunerazione dei servizi di guardia.
5. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse
economiche regionali indicate nell’art. 57, tenuto conto della
flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
6. La retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti,
maggiorata del 15%, dal 31 dicembre 2003 è fissata in € 19,13. In caso di
lavoro notturno, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed, in
caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. La
presente clausola sostituisce i commi 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL
integrativo del 24 febbraio 2004.
Art.
56
Fondo per la
retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 10,
comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio economico, che
prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della
qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari
sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato
al 31.12.2001.
2. Dell’art. 52 citato sono altresì
confermati:
- i commi 4, 5, 6 e 8;
- il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è
disapplicato.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per
effetto del conglobamento disposto dall’art. 41, il fondo è decurtato, per
ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non
esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato
indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea.
4. In caso di passaggio dei dirigenti
medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non
esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale
decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma
2, rimangono accreditate al fondo stesso.
Art.
57
Risorse economiche regionali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al
fine di dare attuazione all’art. 55, le Regioni mettono a disposizione, a
livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32%
calcolato sul monte salari 2001 (pari ad € 16,44 mensili pro – capite per
dirigente in servizio al 31 dicembre 2001) da destinare al trattamento
economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari. La ripartizione di
tali risorse all’interno del fondo per le condizioni di lavoro è indicata
nel comma 3 del medesimo articolo.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria
Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per
l’applicazione del comma 1. L’ammontare del finanziamento aggiuntivo dei
fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente
previsto dall’art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni possono
disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto
del limite massimo di finanziamento del comma 1.
Art. 58
Norma finale
1. Le parti ritengono necessario
precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione minima
contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti ad
esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento
all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente
contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della
prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre
1996. Dopo il D. Lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto
di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è
stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei
titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra
che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati
– a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura
complessa o semplice.
2. L’eventuale nuova opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico
preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che,
ai sensi dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare
successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero
concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data
di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di
passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a
regime, secondo le regole dell’art. 12 e del presente.
PARTE III
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 59
Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che anche la dirigenza della
presente area negoziale possa usufruire della tutela previdenziale
complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale
ai sensi del D. Lgs. n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995 e
successive modificazioni e integrazioni, dell’accodo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per
i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. A questi fini le parti, prendendo atto che in data 7 dicembre 2004 è
stata stipulata la ipotesi di accordo concernente l’istituzione del fondo
nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei Comparti, delle
Regioni delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale (tutt’ora
in corso di perfezionamento), si riservano entro il 30 settembre 2005 di
dichiarare se intendono aderire a detto fondo ovvero se intendono
definirne uno autonomo per i dirigenti della presente area.
3. Le parti si danno altresì atto che le voci utili per il calcolo della
percentuale retributiva sugli elementi del TFR sono state già individuate
dall’art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004.
Art.
60
Norma Finale
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente
contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti
ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro
e l’orario notturno nonché l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ;
- CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa
e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL integrativo del 2 luglio 1997;
- CCNL integrativo del 5 agosto 1997
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I
biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i
destinatari anche dopo l’entrata in vigore della legge 138 del 2004;
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
- CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL 1994-1997
integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN
del 5 agosto 1997
- CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 lett. z) del
CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5
dicembre 1996
- CCNL di interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8 giugno 2000
dell'area medico veterinaria
- CCNL di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL II
biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato
il 5/12/1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato
nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994 - 97.
- CCNL sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del
CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria
- CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II
biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e
veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000
- CCNL di interpretazione autentica dell' art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 -
area dirigenza medica e veterinaria
Art.
61
Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei
singoli istituti ai quali si fa rinvio.
2. Le parti si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali
avverrà a cura dell’Aran previo protocollo d’intesa con le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e
imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello
della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui
non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto
dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare
i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento
dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti
che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,
si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non
ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle
imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti
delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei
compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o
altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado.
Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a
suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di
modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio,
salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni
ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia
avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con
il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se
tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o
affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o
nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente
competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui
egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli
sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione
decide il dirigente dell’ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura
la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda
ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento
dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare
ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in
particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di
propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le
assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di
cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne
serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di
beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo
a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a
tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o
confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto
degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori
e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio
e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né
corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né
per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con
cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali
e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei
risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e
utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.
N.B.: sostituisce l’allegato n. 4 CCNL 5
dicembre 1996
ALLEGATO N. 3
TABELLA
ALLEGATO N. 2
In riferimento all’art. 16, in attesa dei
criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti
tipologie assistenziali:
- ostetricia, pediatria con neonatologia;
- unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie,
cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);
- attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute
del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di
anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di
dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex
interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla
stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono
essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la
razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari
all’applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 4
In relazione all’art. 24 comma 9 si propone un esempio di attribuzione
della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione
delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un
dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro
dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa
nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all’entrata in vigore dell’art.
39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a
termine dall’azienda il 1 gennaio 2001 . L’esempio è riportato in milioni
di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a
periodo antecedente l’entrata in vigore dell’euro.
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale tavola
all. 1 CCNL 5 dicembre 1996
(31 dicembre 1997) |
Totale |
Valore complessivo della retribuzione di
posizione dopo graduazione funzioni in azienda
(1 gennaio 2001) |
Composizione complessiva retribuzione di
posizione dopo graduazione funzioni
(1 gennaio 2001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Variabile aziendale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
12.000 |
8.141 |
20.141 |
30.000 |
12.000 |
8.141 |
9.859 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
11.078 |
7.037 |
18.115 |
30.000 |
11.078 |
7.037 |
11.885 |
Dall’esempio si evince che:
- la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31
dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio)
è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla
graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la
prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne
costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto;
- la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura
diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza,
configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il
concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il
conferimento di incarico.
- l’unica garanzia riguardante la retribuzione minima contrattuale è che
il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa.
Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto
determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa
inferiore a L. 20.141.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno
ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di
incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 2.026,000 e nulla sarebbe
stato dovuto al dirigente già di struttura complessa.
- nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve
tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la
retribuzione di posizione minima contrattuale;
ALLEGATO N.
Con il presente allegato, le parti
confermano che il procedimento di valutazione di cui agli artt.….. è
ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato
da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della
approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente
(valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del
valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea
attuazione agli art…..citati, le parti - con riferimento agli organismi di
verifica di cui all’art…., comma 2, a titolo meramente esemplificativo,
ritengono che siano deputati alla valutazione:
A) dei dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale
gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di
livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della
struttura assimilata.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
B) dei dirigenti di struttura complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti
di assegnazione. Per i servizi del territorio, il direttore del
dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata
di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la
valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente
sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o
struttura assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale secondo le modalità stabilite
negli atti aziendali di organizzazione.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
L’individuazione dei soggetti valutatori
di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di
organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In
seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.
Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di
funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali,
ad esempio, la possibile astensione - da parte del direttore di
dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un
dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi
debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un
dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa –
componente del collegio tecnico.
Per dare attuazione all’art….. comma 3,
sono deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di
controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi
regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente
allegato.
ALLEGATO N. 7
APPLICAZIONE DELL’ARTT. 37 e 38 COMMA 4
AI DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
L’esempio è formulato solo per i casi in
cui, a seguito del conferimento dell’incarico, la retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti sia diversa, vale a dire:
1) nei casi in cui da dirigente con incarico di struttura semplice o con
incarico ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 si passi
ad incarico di struttura complessa;
2) nei casi in cui da dirigente equiparato o con incarico ex art. 27
lettera c) del CCNL 8 giugno 2000 si passi ad incarico di struttura
semplice .
A) Ipotesi di una azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo
la retribuzione di posizione minima contrattuale né siano stati conferiti
incarichi con retribuzione minima contrattuale superiore
In tale ipotesi ciascun dirigente
percepisce l’importo dell’incremento contrattuale così come previsto dalle
tavole degli artt. 37 e 38 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo
dell’incremento complessivo del fondo ai sensi dei medesimi articoli,
comma 5.
B) Ipotesi di una azienda in cui non si
sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti
interessati è tuttora attribuita la retribuzione minima contrattuale
eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con
retribuzione minima contrattuale superiore a quella percepita, è stata
attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile aziendale
L’esempio serve per stabilire come si
applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in
considerazione due dirigenti: uno già di struttura complessa al 5 dicembre
1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto
dirigente di struttura complessa nel settembre 2000.
SEGUE ALLEGATO 7
Processo elaborazione dell’azienda
I passaggio
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale
(tabella all. 1 CCNL 5 dicembre 1996) |
|
Totale |
Retribuzione minima contrattuale in euro
31 dicembre 2001 |
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze
sui minimi) |
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze
sui minimi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
12.000 |
8.141 |
- |
20.141 |
6.197,48 |
4.204,47 |
- |
10.401,95 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
11.078 |
7.037 |
2.026 |
20.141 |
5.721,30 |
3.634,30 |
1.046,35 |
10.401,95 |
II passaggio al 1° incremento 2002,
tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione
minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate
sulla parte fissa.
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale
1gennaio 2002 |
|
I° Incremento contrattule |
Retribuzione di posizione minima dopo il
1° incremento |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze in
azienda sui minimi) |
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze in
azienda sui minimi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
6.197,48 |
4.204,47 |
- |
1.260,00 |
7.457,48 |
4.204,47 |
- |
11.661,95 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
5.721,30 |
3.634,30 |
1.046,35 |
1.260,00 |
6.981,30 |
3.634,30 |
1.046,35 |
11.661,95 |
SEGUE ALLEGATO 7
III passaggio al 2° e ultimo incremento
2003
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale
1gennaio 2003 |
|
|
II° Incremento contrattule |
Retribuzione di posizione minima dopo il
2° incremento |
Totale |
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze in
azienda sui minimi) |
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze in
azienda sui minimi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
7.457,48 |
4.204,47 |
- |
11.661,95 |
1.894,80 |
9.352,28 |
4.204,47 |
- |
13.556,75 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
6.981,30 |
3.634,30 |
1.046,35 |
11.661,95 |
1.894,80 |
8.876,10 |
3.634,30 |
1.046,35 |
13.556,75 |
Dall’esempio si deduce che l’incremento contrattuale è attribuito in
misura uguale ad entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la
retribuzione minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in
assenza della graduazione delle funzioni.
Diversamente operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti dalle
aziende con l’applicazione dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
Tale retribuzione di posizione minima
vale sino al 30 dicembre 2003.
SEGUE ALLEGATO 7
Con l’unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell’
esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale al 30
dicembre 2003 |
|
|
Posizione unica dal 31 dicembre 2003 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze
sui minimi) |
Parte conglobata |
Contrattuale |
Parte variabile aziendale (differenze
sui minimi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
9.352,28 |
4.204,47 |
- |
5.360,24 |
8.196,51 |
- |
8.196,51 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
8.876,10 |
3.634,30 |
1.046,35 |
5.360,24 |
7.150,16 |
1.046,35 |
8.196,51 |
L’esempio sopra riportato non vale per i
casi in cui i dirigenti, partendo dalla stessa fascia di retribuzione di
posizione minima contrattuale, hanno incarichi diversi in azienda ai quali
corrispondono variabili aziendali differenti.
In tale ipotesi basta applicare a
ciascuno di essi i medesimi incrementi della retribuzione di posizione
minima contrattuale sino al 30 dicembre 2003.
Posizione |
Parte fissa |
Parte variabile |
Parte variabile aziendale (differenze
sui minimi) |
Incremento |
Totale |
|
|
|
|
|
Dirigente con
incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000 |
4.545,86 |
2.520,30 |
1.000,00 |
668,40 |
8.734,56 |
Dirigente
equiparato |
4.545,86 |
2.520,30 |
2.000,00 |
668,40 |
9.734,56 |
SEGUE ALLEGATO 7
C) In questa ipotesi l’azienda ha
proceduto alla graduazione delle funzioni e, quindi, i dirigenti hanno una
retribuzione di posizione superiore alla minima contrattuale. Pertanto il
dirigente di ex modulo funzionale che diventa dirigente di struttura
complessa avrà una variabile aziendale “composta”come indicato nella
tabella.
Processo elaborazione dell’azienda
I passaggio
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale
(tabella all. 1 CCNL 5 dicembre 1996) |
|
|
Totale complessivo dopo graduazione |
Retribuzione minima contrattuale in euro
31 dicembre 2001 |
|
|
Totale complessivo dopo graduazione |
Parte variabile aziendale |
Parte variabile aziendale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
12.000 |
8.141 |
- |
9.859 |
30.000 |
6.197,48 |
4.204,47 |
- |
5.091,75 |
15.493,70 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
11.078 |
7.037 |
2.026 |
9.859 |
30.000 |
5.721,30 |
3.634,30 |
1.046,34 |
5.091,75 |
15.493,69 |
II passaggio al 1° incremento 2002,
tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione
minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate
sulla parte fissa.
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale
1gennaio 2002 |
|
|
Totale complessivo dopo graduazione |
I° Incremento contrattule |
Retribuzione di posizione dopo il 1°
incremento |
Totale complessivo dopo graduazione |
Parte variabile aziendale |
Minimo contrattuale |
Parte variabile aziendale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
6.197,48 |
4.204,47 |
- |
5.091,75 |
15.493,70 |
1.260,00 |
7.457,48 |
4.204,47 |
- |
5.091,75 |
16.753,70 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
5.721,30 |
3.634,30 |
1.046,34 |
5.091,75 |
15.493,69 |
1.260,00 |
6.981,30 |
3.634,30 |
1.046,34 |
5.091,75 |
16.753,70 |
SEGUE ALLEGATO 7
III passaggio al 2° e ultimo incremento
2003
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale
1gennaio 2003 |
|
|
Totale complessivo dopo graduazione |
II° Incremento contrattule |
Retribuzione di posizione dopo il
2°incremento |
Totale complessivo dopo graduazione |
Parte variabile aziendale |
Minimo contrattuale |
Parte variabile aziendale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
7.457,48 |
4.204,47 |
- |
5.091,75 |
16.753,70 |
1.894,80 |
9.352,28 |
4.204,47 |
- |
5.091,75 |
18.648,50 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
6.981,30 |
3.634,30 |
1.046,34 |
5.091,75 |
16.753,70 |
1.894,80 |
8.876,10 |
3.634,30 |
1.046,34 |
5.091,75 |
18.648,50 |
Con l’unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell’
esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale 30
dicembre 2003 |
|
|
Parte conglobata |
Posizione unica dal 31 dicembre 2003 |
Totale complessivo dopo graduazione |
Parte variabile aziendale |
|
Parte variabile aziendale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
Contrattuale |
differenze sui minimi |
graduazione delle funzioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
9.352,28 |
4.204,47 |
- |
5.091,75 |
5.360,24 |
8.196,51 |
- |
5.091,75 |
13.288,26 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
8.876,10 |
3.634,30 |
1.046,34 |
5.091,75 |
5.360,24 |
7.150,16 |
1.046,34 |
5.091,75 |
13.288,26 |
SEGUE ALLEGATO 7
D) Passaggio dal rapporto esclusivo al
rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 indipendentemente dal
mantenimento o meno dell’incarico purchè in presenza di una identica
graduazione delle funzioni
L’esempio prende sempre in considerazione
un dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro
dirigente (ex aiuto qualificato) divenuto tale nel settembre 2000.
L’esempio sviluppa l’ipotesi C) del presente allegato.
|
Passaggio al rapporto non esclusivo al 1
gennaio 2005 |
|
Passaggio al rapporto non esclusivo al 1
gennaio 2005 |
|
Totale |
Posizione |
Minima contrattuale dopo conglobamento |
Differenze sui minimi |
Graduazioni funzioni |
Minima contrattuale |
Differenze sui minimi |
Graduazione funzioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di
struttura complessa area chirurgica |
8.196,51 |
- |
5.091,75 |
3.507,14 |
- |
2.545,87 |
6.053,01 |
Ex X qualificato
incaricato di struttura complessa |
7.150,16 |
1.046,34 |
5.091,75 |
2.568,43 |
938,71 |
2.545,87 |
6.053,01 |
DICHIARAZIONE A VERBALE
ARAN N. 1
Con riferimento all’art. 20, il Comitato esprime il proprio parere
esclusivamente sulla base degli atti e delle prove documentali prodotte
dall’azienda compresi i documenti presentati dall’interessato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo all’art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle
fondazioni formate con capitale pubblico al 51%, le leggi regionali
riconoscano la prevalente natura pubblica al fine di consentirne la
permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del
CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con
riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti
vigenti ed, in particolare, con riguardo alla possibilità di stipulare
contratti a termine regolati dall’art. 1 comma 3 del presente contratto
(che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall’art. 15 septies del D. Lgs. 502
del 1992 (richiamato dall’art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le parti
ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a
forme contrattuali quali le collaborazioni coordinate e continuative
eventualmente attivate per lo svolgimento di attività istituzionali e,
cioè, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs.
165 del 2001, indicate nella circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004. Le parti prendono, altresì, atto che in
materia di flessibilità l’Aran ha ricevuto, per il settore pubblico,
l’atto di indirizzo per la stipulazione di un apposito contratto
collettivo quadro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In ordine all’art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali
dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i
trattamenti economici possono essere erogati solo a seguito di
contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 165
del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all’art. 6, comma 1, lettera c), con riguardo alle articolazioni
strutturali sovra aziendali, le parti precisano di fare riferimento, ad
esempio, ai modelli organizzativi toscani e veneti di istituzione delle
cosiddette “aree vaste”, senza esclusione di altri esempi similari che in
futuro possano essere adottati dalle Regioni. In ordine al comma 3 le
parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative
sindacali, che discende dall’ammissione alla contrattazione nazionale ed è
un diritto tutelato, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, dal CCNQ del 7
agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni
indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal
diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende
dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale
ultima materia in armonia con il D. Lgs. n. 165 del 2001 è tuttora
disciplinata dall’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000, che è stato
riconfermato dal presente contratto. In riferimento all’art. 8 comma 1, le
parti rammentano che è in corso di approvazione l’ipotesi di CCNQ siglata
il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, distacchi ed
altre prerogative sindacali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riguardo al comma 1 dell’art. 9 le parti precisano che il termine
“confronto” non indica un nuovo livello di relazioni sindacali rispetto a
quelli previsti dall’art. 3, ma solo una modalità di svolgimento dei
rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL, che valorizza il sistema
partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni sindacali nella
riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti
livelli negoziali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In relazione all’art. 19, le parti chiariscono che l’istituto della
sospensione è previsto allo scopo di evitare che, nelle more
dell’accertamento della responsabilità penale del dirigente per i fatti
addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare
ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno,
darebbero luogo ad una azione risarcitoria. Dal momento che la sospensione
è, comunque, un provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a
condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati
siano di gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A
tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa
alla sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì,
che la disapplicazione dell’art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal
T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali
attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta
nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova
della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza
nell’ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle
clausole dell’art… rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a)
del comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55 riguarda i reati di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti,
produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La lettera
b), limitatamente all’art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il
peculato mediante profitto dell’errore altrui e la malversazione a danno
dello Stato. La lettera c) riguarda l’abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio
diverso da quello indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi
è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.La
lettera f) riguarda coloro che, con provvedimento definitivo sono stati
sottoposti a misure di prevenzione perché indiziati di appartenere ad
associazioni mafiose o camorristiche.
Con riguardo al comma 5, si rammenta che si tratta dei delitti contro la
P.A. già ricompresi nella legge n. 55 del 1990 ed ora oggetto dell’ art. 3
della legge n. 97 del 2001 ( peculato, concussione, corruzione per atto di
ufficio o contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o
di persona incaricata di pubblico servizio). Con riferimento al comma 7,
in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono
ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di
essere collocato anticipatamente in quiescenza, l’art. 3, comma 57 della
legge 350 del 2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o
ripristino del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della
sospensione ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva
di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha
commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza del reato
anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei
cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge”. Le
modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti sono indicati
nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto nella
legge 126 del 2004 ( comma 57 bis della legge n. 350 del 2003). Infine,
con riferimento al comma 10, si precisa che l’art. 5, comma 2 della legge
97 del 2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati
nell’art. 3 della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla
reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riguardo alla mobilità tra amministrazioni diverse, le parti invitano
le aziende ed enti a favorire in particolare quella delle professionalità
sanitarie del Ministero della Salute, nel rispetto della disciplina di
appartenenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riguardo all’art. 23 il riferimento al triennio formativo effettuato
dal CCNL, non muta la durata dello stesso in ragione del periodo di
validità del contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei
confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non hanno potuto
garantire l’ECM nell’arco della propria vigenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con riferimento all’art. 24 commi 5 e 6, le parti si danno reciproco atto
che nel sistema del rapporto di lavoro privatizzato, vi è una sostanziale
parità di posizione del datore di lavoro e del dirigente. Ne consegue che
l’assenso richiesto dall’art. 13, comma 12 per l’eventuale modifica di uno
degli elementi del contratto individuale opera come condizione di
efficacia della modifica di un atto negoziale. L’apposizione di un termine
per l’espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore di dare
certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le
tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente
medesimo. L’apposizione del termine nel comma 5 dell’art. 28 ha un analogo
valore ma, essendo l’incarico legato all’organizzazione aziendale, il
mancato assenso nel termine previsto opera come condizione risolutiva del
negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente con
riguardo alla propria posizione.
Con riguardo al comma 7 le parti richiamano le più recenti tabelle
dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U.
n. 301 del 24 dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riguardo all’art. 26 le parti esprimono il parere che almeno uno dei
componenti del Collegio tecnico sia prescelto tra i direttori appartenenti
alla stessa area e disciplina del dirigente oggetto di valutazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riferimento all’art. 56, comma 2, le parti ritengono opportuno
sottolineare l’importanza di valorizzare le modalità di incremento del
fondo per la retribuzione di risultato con la piena attuazione dell’art.
43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata dall’art. 5 comma 5 lettera a)
del CCNL 8 giugno 2000 e confermato dal comma 2 dell’art. 56) applicabile
a tutte le pubbliche amministrazioni comprese quelle del Servizio
Sanitario Nazionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente
contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 10 e n. 12 del CCNL 10 febbraio
2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti assumono l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo
unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.
|